§ 1.10.41 - Legge Regionale 16 novembre 1989 n. 23.
Stato giuridico e trattamento economico del personale per il triennio 1985- 1987.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:16/11/1989
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1) La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 così come risulta modificata dalla Legge 8 agosto 1985, n. 426, gli Istituti giuridici ed economici [...]
Art. 2.  Piano Occupazionale.
Art. 3.  Progetti finalizzati.
Art. 4.  Rapporto di lavoro a tempo determinato.
Art. 5.  Norme per l'accesso.
Art. 6.  Mobilità.
Art. 7.  Pari opportunità.
Art. 8.  Produttività.
Art. 9.  Progetti pilota.
Art. 10.  Organizzazione del lavoro.
Art. 11.  Orario di lavoro.
Art. 12.  Orario flessibile.
Art. 13.  Turnazioni.
Art. 14.  Part-Time.
Art. 15.  Permessi recuperi.
Art. 16.  Lavoro straordinario.
Art. 17.  Riposo compensativo.
Art. 18.  Formazione e aggiornamento professionale.
Art. 19.  Diritto allo studio.
Art. 20.  Livelli di contrattazione.
Art. 21.  Composizione delle delegazioni.
Art. 22.  Materie di contrattazione decentrata.
Art. 23.  Procedure nel caso di conflitti.
Art. 24.  Informazione.
Art. 25.  Attività sociali, culturali, ricreative.
Art. 26.  Trattenute per scioperi brevi.
Art. 27.  Visite mediche di controllo.
Art. 28.  Accertamenti in materia di sicurezza, igiene e salubrità del lavoro.
Art. 29.  Trattamento economico.
Art. 30.  Indennità.
Art. 31.  Scaglionamento degli aumenti e delle indennità.
Art. 32.  Destinazione acconto - art. 30 - L.R. 23 maggio 1984, n. 27.
Art. 33.  Clausola di garanzia.
Art. 34.  Passaggi di qualifica.
Art. 35.  Principi generali.
Art. 36.  Mobilità dei dirigenti.
Art. 37.  Responsabilità dei dirigenti.
Art. 38.  Accesso alle qualifiche dirigenziali.
Art. 39.  Contingente della prima qualifica dirigenziale.
Art. 40.  Personale dei corsi di formazione professionale.
Art. 41.  Mutamento di mansioni per inidoneità fisica.
Art. 42.  Compensi ISTAT.
Art. 43.  Lavoro elettorale.
Art. 44.  Eventi straordinari e calamità naturali.
Art. 45.  Documentazione dello stato di infermità.
Art. 46.  Trattamento a regime.
Art. 47.  Conglobamento di quote dell'indennità integrativa speciale.
Art. 48.  Equo indennizzo.
Art. 49.  Patrocinio legale.
Art. 50.  Professionisti legali.
Art. 51.  Mensa.
Art. 52.  Affidamenti di funzioni di qualifica funzionale superiore.
Art. 53.  Arricchimento professionale.
Art. 54.  Norma transitoria.
Art. 55.  Norma finanziaria.
Art. 56.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 1.10.41 - Legge Regionale 16 novembre 1989 n. 23.

Stato giuridico e trattamento economico del personale per il triennio 1985- 1987.

(Suppl. al B.U. n. 51 del 20 novembre 1989).

 

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     1) La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 così come risulta modificata dalla Legge 8 agosto 1985, n. 426, gli Istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987 stipulato il 12 febbraio 1987 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 1987 riguardante il comparto del personale delle Regioni e degli Enti di cui all'art. 4 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.

     2) Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge, concernente il triennio 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, decorrono dal 1 gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

     3) Le norme della presente legge si applicano ai dipendenti del ruolo ordinario e dei ruoli speciali della Giunta e del Consiglio della Regione Campania ed al personale degli Enti Pubblici non economici dipendenti dall'Ente Regione.

 

 

Capo II

OCCUPAZIONE

 

     Art. 2. Piano Occupazionale.

     1) La Regione Campania, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 della presente legge, promuove ogni iniziativa per favorire l'occupazione, attraverso lo sviluppo dei propri servizi per rispondere adeguatamente ai bisogni della collettività e mediante la riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più efficienti ed efficaci.

     2) A tal fine la Giunta Regionale formula annualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, comprese in essi le risorse di cui al quarto comma dell'art. 16, un programma di occupazione tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati e all'analisi delle funzioni ed alla verifica dei carichi di lavoro.

     3) L'eventuale modificazione delle tabelle organiche conseguenti a quanto disposto nei comma primo e secondo avverrà con Legge Regionale.

     4) I provvedimenti amministrativi in materia di organizzazione da assumere in applicazione delle norme di legge vigenti devono tendere a:

     a) realizzare il massimo di flessibilità della pianta organica, prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti i diversi profili professionali;

     b) attivare processi di mobilità anche mediante riconversione e riqualificazione del personale;

     c) incrementare l'efficienza e la produttività dell'Ente utilizzando anche il rapporto a part-time prevedendo articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.

     5) I programmi annuali di occupazione saranno inviati all'Osservatorio sul Pubblico impiego istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, ed all'Osservatorio del Mercato del Lavoro istituito presso la Regione Campania con Legge Regionale n. 10 del 16 marzo 1986 entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

     Art. 3. Progetti finalizzati.

     1) In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 1 febbraio 1986 n. 13 la Giunta Regionale, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, può predisporre, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno, che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente, distinto per qualifica funzionale e profilo professionale, degli obiettivi da perseguire.

     2) I progetti di cui al 1° comma avranno in linea di massima riferimento alle seguenti attività: contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e florofaunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione nonché ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo delle attività produttive e terziarie.

     3) I progetti saranno finanziati con le risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e le altre a tal fine disposte nel bilancio regionale.

     4) I progetti finalizzati saranno attuati utilizzando in parte personale già in servizio ed in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalità ed alle condizioni stabilite con Legge dello Stato, giusto quanto previsto dall'art. 3 - terzo comma - del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13.

 

     Art. 4. Rapporto di lavoro a tempo determinato.

     1) Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti normative, secondo graduatorie predisposte sulla base di selezioni per prove e/o per titoli.

     Per i profili professionali compresi tra la 1ª e la 4ª qualifica funzionale può, altresì, essere fatto ricorso alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro.

     Rapporto di lavoro stagionale

     2) Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali saranno reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario.

     3) I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell'art. 8 bis del decreto Legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazione nella Legge 25 marzo 1983, n. 79.

     4) Nel caso in cui si rendono vacanti i posti previsti nelle tabelle organiche o si creino nuovi posti di ruolo corrispondenti a quelli stagionali la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata al personale stagionale di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:

     a) in caso di assunzione o selezione già avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie di precedenti concorsi già espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare, a tal fine, la graduatoria più remota non anteriore a tre anni;

     b) nel caso di precedente assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purché siano in possesso di tutti i requisiti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di età richiesti dalla legge.

     5) Al personale di cui al presente articolo è corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale.

     6) Allo stesso personale compete l'indennità integrativa speciale, il rateo della tredicesima mensilità, l'aggiunta di famiglia se dovuta e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.

 

     Art. 5. Norme per l'accesso.

     1) Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:

     a) concorso pubblico;

     b) ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nei comma III e IV del presente articolo;

     c) corso-concorso pubblico.

     2) Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati in apposito regolamento ricorrendo, ove possibile, a procedure semplificate e automatizzate anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 - comma II - del D.P.R. 1 febbraio 1986 n. 13.

     3) Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente, per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, può aver luogo per il reclutamento del personale dalla I alla IV qualifica mediante prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica).

     4) Alle prove selettive di cui al III comma è ammesso personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui all'ottavo comma.

     5) Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi.

     I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso. Al termine del corso la commissione giudicatrice integrata da un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso saranno stabiliti in sede di contrattazione decentrata.

     6) Fermo restando, le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamento a riposo nei dodici mesi successivi.

     7) I posti disponibili da mettere a concorso devono di norma essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.

     8) In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'art. 2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potrà giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui all'art. 6, comma 8°.

     9) Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. Ai concorsi per posti fino alla settima qualifica funzionale compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno tre anni in profilo professionale omogeneo o di cinque anni in altri profili professionali purchè in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

     10) La riserva non opera per l'accesso a posti unici relativa alle qualifiche apicali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.

     11) La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.

     12) I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.

     13) Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti prefissati nella presente legge, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profili professionali che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso.

     14) Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra Enti a cui si applica l'accordo nazionale di cui all'art. 1, al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianità conseguito nell'Ente di provenienza e viene considerato ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità il rateo in corso di maturazione nell'Ente di provenienza.

     15) La Giunta Regionale, il Consiglio Regionale e gli altri Enti strumentali regionali, compatibilmente con la normativa prevista dalla Legge Regionale, potranno seguire, ove lo ritengano opportuno, procedimenti previsti dal D.P.C.M. 10 giugno 1986.

     16) Ad integrazione delle norme di cui all'art. 20 della Legge Regionale 23 maggio 1984, n. 27, si conferma che il requisito del titolo di studio per l'accesso alla settima qualifica funzionale è il diploma di laurea, ad eccezione dei posti di responsabile area tecnica e/o contabile per l'accesso ai quali è richiesto lo specifico titolo di studio ed inoltre o cinque anni di iscrizione all'albo o esperienze di servizio per analogo periodo di cinque anni in posizione di lavoro corrispondente alle funzioni della qualifica immediatamente inferiore adeguatamente documentate.

     17) A chiarimento delle norme contenute nell'art. 18 della Legge Regionale 23 maggio 1984, n. 27, il titolo di studio richiesto per l'accesso alla quinta qualifica funzionale è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fermi restando i particolari requisiti per i singoli profili professionali, nonché la specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

     18) Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme previste in materia di accesso dei precedenti accordi.

     19) Restano in vigore le norme di cui alla Legge Regionale n. 27/84 non modificate dalla presente legge.

 

     Art. 6. Mobilità.

     1) Le Leggi Regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni ad essi delegate.

     2) La Giunta Regionale determina, d'intesa con gli Enti interessati o, ove necessario, con le organizzazioni rappresentative degli Enti stessi, il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.

     3) Sulla base delle predette determinazioni la Giunta Regionale e le organizzazioni rappresentative di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione dei criteri con le OO.SS.

     4) La Legge Regionale dispone la corrispondente riduzione degli organici della Regione, mentre gli Enti Locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

     5) Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economi ca acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.

     6) La Giunta Regionale e le OO.SS. maggiormente rappresentative in sede nazionale, stabiliscono, mediante accordi specifici, i criteri per il trasferimento del personale interessato in caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad altro Ente, fermo restando il principio che il personale segue le funzioni.

     7) Ferma restando la disciplina vigente della mobilità interna, la mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, secondo le modalità di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente degli Enti firmatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1.

     8) La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5% dei posti disponibili per concorso pubblico.

     9) Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale, vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili mediante mobilità ed i criteri per la formazione delle graduatorie.

     10) I criteri di cui sopra dovranno tener conto dei titoli professionali, della anzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedendi, dei motivi di studio.

     11) Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che, nell'Ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilità.

     12) La mobilità può attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa qualifica funzionale ed al medesimo profilo professionale.

     13) Gli Enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilità di cui al comma precedente.

     14) La Giunta Regionale provvede entro 30 giorni, alla pubblicazione sul proprio Bollettino Ufficiale degli elenchi pervenuti.

     15) Entro 60 giorni dalla pubblicazione gli interessati dovranno presentare all'Ente stesso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell'Amministrazione di provenienza.

     16) Le operazioni dei trasferimenti devono essere concluse sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.

     17) I posti segnalati per la mobilità per i quali non sono pervenute domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.

     18) L'utilizzazione delle mobilità nelle forme di cui ai precedenti commi è facoltà degli Enti per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, le qualifiche apicali dell'Ente ed i profili professionali di ottava qualifica avente responsabilità di unità organica.

     19) Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale tra Enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due Amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle OO.SS.

     E' consentito altresì il trasferimento di personale tra gli Enti destinatari dell'accordo di cui all'art. 1 e tra questi e gli Enti del comparto sanità, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti e contrattazione con le OO.SS., a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'Ente di destinazione.

     20) Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli Enti del comparto e gli Enti del comparto sanità. L'onere è a carico dell'Ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.

     21) Il comando in tali casi, e fatto salvi quelli previsti da norme e regolamenti degli Enti stessi, non può avere durata superiore ai 12 mesi ed è eventualmente rinnovabile.

     22) Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purché abbia superato analogo periodo presso l'Ente di provenienza.

 

     Art. 7. Pari opportunità.

     1) Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno della Regione saranno definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che concretizzino vere e proprie azioni positive a favore delle lavoratrici.

     2) A tal fine la Giunta Regionale istituisce, con la partecipazione delle OO.SS., un comitato che proponga misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e riferisca, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

 

 

Capo III

PRODUTTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

 

     Art. 8. Produttività.

     1) Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Amministrazione Regionale, è istituito a partire dal bilancio 1987, un apposito capitolo di spesa intitolato «fondo di produttività» il cui stanziamento è formato:

     a) dai fondi straordinari previsti dall'art. 14 del D.P.R. 1 febbraio 1986 n. 13 (080% del monte salari);

     b) da un importo pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario da dedurre del tetto di 120 ore previsto dall'art. 16;

     c) dal 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto dall'art. 23 della Legge 28 febbraio 1986 n. 41 e del comma 9° dell'art. 8 della Legge 22 dicembre 1986 numero 910.

     Sono escluse dal computo delle economie quelle connesse alle variazioni nel numero di dipendenti. Tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione.

     2) L'utilizzazione del fondo di cui al primo comma ha come obiettivo primario quello di incentivare la programmazione dell'attività delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei dipendenti nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa, finalizzando quest'ultima anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione.

     3) La Giunta Regionale, attiverà attraverso il servizio organizzazione e formazione nuclei di valutazione ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 1 febbraio 1986 numero 13 con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali e l'eventuale apporto di centri specializzati anche esterni, per definire l'impostazione complessiva di progetti di produttività e la verifica periodica dell'attuazione e dei risultati conseguiti con le stesse modalità, si provvederà anche allo studio di particolari sperimentazioni, con particolare riferimento:

     a) all'individuazione di indicatori di produttività, anche differenziati, in relazione alle tipologie di attività realizzate;

     b) all'individuazione di aree particolarmente significative come microrealizzazione di processi di riorganizzazione;

     c) alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorità individuate dagli organi degli enti.

     4) In mancanza dell'individuazione degli standards di produttività ed in attesa dell'attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttività saranno corrisposti, previo accordo decentrato, a partire dall'Esercizio Finanziario 1987 (fatte salve le procedure e gli accordi già realizzati purché non in contrasto con le presenti indicazioni) sulla base di programmi e progetti-obiettivo predisposti dalle strutture interne da approvarsi dalla Giunta Regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

     In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi dovranno essere richiesti entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge.

     5) Fermo restando l'approvazione da parte della Giunta o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dei programmi e dei progetti di produttività predisposti dai Servizi e dalle altre strutture interne la verifica a regime della produttività viene effettuata con le procedure di cui ai commi precedenti sulle stesse singole unità organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacità programmatica progettuale degli uffici e di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attività; la valutazione di questi ultimi elementi, compete ai dirigenti o ai dirigenti responsabili di progetti e/o della unità organizzativa sulla base di criteri precedentemente individuati.

     6) Tutta la materia della produttività concernente i piani, progetti- obiettivo attività, la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, è oggetto di contrattazione decentrata.

     7) Trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito, periodicamente la Giunta Regionale o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale effettuerà con le OO.SS. di comparto e con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti un riscontro dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione alle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e la efficacia dell'azione amministrativa.

 

     Art. 9. Progetti pilota.

     1) La Giunta Regionale, d'intesa con le OO.SS., valuterà le proprie specifiche esigenze operative in relazione al programma di cui all'art. 13 del D.P.R. 1 febbraio 1986 n. 13, al fine di predisporre i progetti pilota, compatibili con le disponibilità previste dalle emanande disposizioni in materia.

 

     Art. 10. Organizzazione del lavoro.

     1) Per assicurare la massima efficienza e produttività di gestione, è demandata in sede di contrattazione decentrata aziendale la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonché al nuovo ordinamento delle autonomie locali.

     2) Nell'attuazione dell'ordinamento delle strutture che assumerà come schema di riferimento di massima la distribuzione delle materie previste dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, saranno attivati sistemi ed indirizzi per:

     a) consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici, attraverso il controllo di gestione. Tali sistemi devono consentire il costante raffronto fra risorse di personale e finanziarie allocate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonché la oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unità, la produttività individuale ed aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttività di cui all'art. 7;

     b) costituire l'Ufficio organizzazione e metodo;

     c) assicurare la democrazia organizzativa al fine di consentire al dipendente di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate nonché alla verifica della rispondenza dei risultati-obiettivo; tali risultati potranno essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualità;

     d) consentire, con atto amministrativo, fermo restando la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali, di variare, all'interno di ciascuna di esse, i contingenti dei relativi profili professionali in relazione alle effettive esigenze funzionali;

     e) utilizzare sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'Amministrazione attraverso una più immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;

     f) dotarsi di apposito regolamento per le procedure

dell'organizzazione del lavoro;

     g) valorizzare la dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione Amministrativa;

     h) garantire l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale.

     Schemi di formazione specifici dovranno essere predisposti per la professionalità di alta specializzazione impegnata nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati.

 

     Art. 11. Orario di lavoro.

     1) L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

     2) I dirigenti sono inoltre tenuti, a decorrere dal 1° luglio 1987, a prestare la propria attività oltre tale limite senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario per una media annua di ore 10 settimanali in relazione a tutte le esigenze di servizio.

     3) L'orario di servizio e la disciplina del medesimo, ivi compresi l'istituto delle flessibilità e delle turnazioni, sono determinati dalla Giunta Regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nell'ambito delle rispettive competenze, previa contrattazione decentrata.

     4) L'orario di lavoro è controllato con sistemi obiettivi anche automatici, esclusa ogni forma di tolleranza.

     5) Nel rispetto dell'orario massimo giornaliero dell'art. 5 della L.R. numero 27/84 la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate in sede di accordo decentrato secondo i seguenti criteri:

     a) migliore efficienza e produttività dell'Amministrazione;

     b) più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;

     c) rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;

     d) ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;

     e) riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

     6) L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su 6 o 5 giornate lavorative. Sulla base di accordo decentrato, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini anche nelle ore pomeridiane e/o serali.

     7) La specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi sarà definita con accordi decentrati, nei quali saranno individuate le modalità di articolazione dell'orario, tenendo conto delle realtà locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.

     8) Gli Istituti riguardanti la flessibilità dell'orario, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.

     9) A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:

     a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in condizione di accedere più facilmente e con maggiore frequenza agli uffici dell'Amministrazione;

     b) grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;

     c) miglioramento, in termini di ordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro correlate sul piano dell'attività;

     d) grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio-economiche;

     10) Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli Uffici, e in relazione a necessità strettamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.

     11) La programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi 4 nell'anno, individualmente non consecutivi.

     12) In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro può essere considerato orario di servizio.

     13) Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria di lavoro ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20% e quella per lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30%.

 

     Art. 12. Orario flessibile.

     1) Le articolazioni dell'orario flessibile, vengono determinate in sede di negoziazione decentrata secondo i seguenti criteri e limiti.

     2) L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio di lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà garantendo comunque al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica.

     3) La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche della attività svolta dalla unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti della utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.

     4) In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi.

     5) L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli Uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.

     6) In sede di negoziazione decentrata, saranno definite le aliquote di personale addette ai servizi strumentale e di base (custodia, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indisponibilità con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile.

     7) L'orario flessibile in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi, quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro, può essere attuato per gruppi di partecipazione.

     8) Le ore di servizio prestate a completamento di orario non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.

 

     Art. 13. Turnazioni.

     1) Per le esigenze di funzionalità degli enti riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

     2) I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario.

     3) I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedono una erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.

     4) L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e strutture.

     I turni notturni non potranno essere di norma superiori a dieci turni al mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.

     5) La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvedono a disciplinare il controllo sulla regolarità dello svolgimento della turnazione.

     6) Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno. Dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 268 del 13 maggio 1987, la tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata come segue:

     a) 5% per la fascia oraria diurna;

     b) 20% per la fascia notturna e i giorni festivi;

     c) 30% per la fascia festiva notturna.

     Le presenti maggiorazioni sostituiscono dalla stessa data, qualsiasi altra indennità di turno. La tariffa oraria è pari alla misura oraria del lavoro straordinario senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione dell'aggiunta di famiglia.

     7) Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

 

     Art. 14. Part-Time.

     1) I rapporti di lavoro part-time possono essere costituiti con le modalità previste dall'art. 6 della Legge Regionale 23 maggio 1984, n. 27.

 

     Art. 15. Permessi recuperi.

     1) Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

     2) Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

     3) I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.

     4) Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in uno o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

     5) Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

     6) Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.

 

     Art. 16. Lavoro straordinario.

     1) Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

     2) La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'Amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Saranno inoltre svolte periodiche verifiche con le Organizzazioni Sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.

     3) A partire dal 1 gennaio 1987 la spesa annua complessiva non può superare il limite di 120 ore annue per dipendente.

     4) Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene utilizzato il corrispettivo di 50 ore procapite di lavoro straordinario nel modo seguente:

     a) un importo pari a 25 ore annue per dipendente è destinato a spese inerenti l'incremento dell'occupazione;

     b) un importo pari a 18 ore annue per dipendente è destinato al capitolo di bilancio per il fondo di produttività;

     c) un importo pari a 7 ore annue per dipendente è destinato agli stanziamenti di bilancio nei quali sono comprese le spese inerenti gli istituti costituenti il salario accessorio.

     5) Per esigenze eccezionali debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore a 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario il limite massimo individuale può essere superato previo confronto con le Organizzazioni Sindacali nel rispetto comunque del monte ore complessivo di cui al terzo punto del presente articolo.

     Il 20% del numero dei dipendenti regionali che possono superare il limite massimo individuale è assegnato al personale del ruolo del Consiglio Regionale.

     6) Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti, i predetti limiti possono dare luogo, a domanda, a riposo compensativo compatibilmente con le esigenze di servizio da usufruire nel mese successivo.

     7) La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 268 del 13 maggio 1987 è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata

convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

     - stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;

     - indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

     - rateo di tredicesima mensilità delle suddette voci retributive.

     8) La maggiorazione di cui al settimo comma è pari:

     a) al 15% per il lavoro straordinario diurno;

     b) al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

     c) al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno festivo.

     9) Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel settimo comma è ridotto a 156.

     10) Fino all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione ai fini della liquidazione delle prestazioni straordinarie già effettuate, i limiti di lavoro straordinario previsti dall'art. 32, I comma, della Legge Regionale n. 27/84.

 

     Art. 17. Riposo compensativo.

     1) Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

     2) L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

     3) L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro in cinque giorni dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

 

     Art. 18. Formazione e aggiornamento professionale.

     1) L'Amministrazione regionale promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa.

     2) Annualmente la Regione e gli enti firmatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1, in accordo con le OO.SS., potranno definire per le iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale.

     Limitatamente a profili specifici degli I.A.C.P. i programmi di formazione di ciascun settore potranno essere definiti e coordinati anche a livello di associazione nazionale.

     3) Il personale che partecipa ai corsi di formazione ai quali la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione.

     4) Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

     5) L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun dipendente acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

     6) La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori, nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

     7) La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare, sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

     8) Le attività di formazione professionale di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.

 

     Art. 19. Diritto allo studio.

     1) Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali.

     2) Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio e, comunque di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.

     3) Sino all'entrata in vigore di tale accordo resta in vigore la normativa prevista dalla Legge Regionale n. 12 del 17 marzo 1981.

 

 

Capo IV

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E RELAZIONI SINDACALI

 

     Art. 20. Livelli di contrattazione.

     1) Si individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata:

     a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale degli Enti di cui al precedente art. 1, l'organizzazione ed il funzionamento dell'osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilità tra Enti in ambito regionale, nonché le altre materie specificamente e tassativamente indicate nell'accordo di cui all'art. 1;

     b) territoriale sub regionale, per le materie che sono delegate a tale livello dalla contrattazione decentrata regionale di cui alla precedente lettera a) nonché le altre materie specificamente e tassativamente indicate nell'accordo di cui all'art. 1;

     c) territoriale ed aziendale, con riferimento alle questioni riguardanti l'Ente Regione e ognuno degli Enti di cui al terzo comma dell'art. 1;

     d) a livello di decentramento della Regione con riferimento alle materie delegate dalla contrattazione decentrata;

     2) Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dalla presente legge.

     3) Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 mediante atti previsti dalle norme vigenti.

 

     Art. 21. Composizione delle delegazioni.

     1) La delegazione per i livelli di contrattazione regionale e sub- regionale, è costituita dal Presidente della Regione o da un suo delegato, e da una rappresentanza:

     a) dell'A.N.C.I. per i Comuni e i loro Consorzi;

     b) dell'U.P.I. per le Provincie e loro Consorzi;

     c) dell'U.N.C.E.M. per le Comunità Montane;

     d) dall'UNION-CAMERE per le Camere di Commercio;

     e) dagli altri Enti destinatari dell'accordo di cui all'art. 1, per quanto di rispettiva competenza;

     f) da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

     2) A livello di contrattazione aziendale per la Regione la delegazione trattante è costituita:

     a) dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato;

     b) da una rappresentanza dei titolari dei Servizi od Uffici ai quali l'accordo si riferisce;

     c) da una delegazione composta da rappresentanti territoriali ed aziendali di ciascuna Organizzazione Sindacale come indicata nel 1° comma del presente articolo.

     3) Gli Enti di cui al terzo comma dell'art. 1 procederanno a definire la composizione delle delegazioni con criteri analoghi.

 

     Art. 22. Materie di contrattazione decentrata.

     1) Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della Legge 29 marzo 1983, n. 93, del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 e di quella dell'accordo di cui all'art. 1, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:

     a) l'organizzazione del lavoro, anche conseguentemente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici ed alle innovazioni tecnologiche, nonché le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;

     b) l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale;

     c) la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nel contratto nazionale;

     d) le pari opportunità;

     e) i sistemi, i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse;

     f) la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità, reperibilità, straordinario, permessi), nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;

     g) la mobilità all'esterno della stessa Amministrazione e la disciplina di quella interna;

     h) la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici;

     i) le condizioni ambientali e la qualità del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);

     l) l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione dei CRAL;

     m) le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dalla presente legge;

     2) E' abolita la Commissione paritetica per il personale prevista dall'art. 41 della Legge Regionale 16 marzo 1974, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 23. Procedure nel caso di conflitti.

     1) Nel caso di conflitti in sede locale derivanti da diverse interpretazioni del presente accordo dovrà essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle OO.SS. maggiormente rappresentative nel settore interessato che abbia adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero; detta richiesta comporterà l'obbligo di convocazione, ad iniziativa della parte che ha ricevuto tale richiesta, dalla parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi.

     2) La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa e deve essere indirizzata per conoscenza alla delegazione di cui al terzo comma presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

     3) Trascorsi 15 giorni dall'insorgenza del conflitto, si potrà fare ricorso alla delegazione trattante il presente accordo di comparto, che al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale esprime tempestivamente il proprio parere.

     4) La delegazione di cui al terzo comma dovrà riunirsi altresì su formale richiesta di una delle parti che la compongono.

     5) L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.

 

     Art. 24. Informazione.

     1) L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le OO.SS. a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali.

     2) Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 1 febbraio 1986 n. 13, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed all'efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e preventiva informazione alle OO.SS. sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.

     3) L'informazione, a seconda dei diversi suoi oggetti, è rivolta alle OO.SS. territoriali con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi, e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego - 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalità attuative saranno determinate dagli accordi decentrati.

     4) Le OO.SS. di cui all'art. 14 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 possono richiedere agli Enti che sono tenuti a comunicarli i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza/efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguenti alla rilevazione dei carichi di lavoro.

     5) Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le OO.SS. saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, si da essere poste in condizioni di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'Amministrazione, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.

     6) In armonia con quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 24 della Legge numero 93/83, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, la Regione garantirà, sentite le OO.SS., un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

     7) Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle OO.SS., il diritto di integrazione e rettifica.

     8) Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art. 20 saranno definite le modalità e i tempi dell'informazione.

 

     Art. 25. Attività sociali, culturali, ricreative.

     1) Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nella Regione e negli Enti strumentali, debbono essere gestite da organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

     2) Per l'attuazione delle suddette attività viene iscritto in bilancio apposito stanziamento.

 

     Art. 26. Trattenute per scioperi brevi.

     1) Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

 

     Art. 27. Visite mediche di controllo.

     1) Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle UU.SS.LL. alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.

     Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'Amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

 

     Art. 28. Accertamenti in materia di sicurezza, igiene e salubrità del lavoro.

     1) Le UU.SS.LL. hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuato di video- terminali, come dispone la vigente normativa C.E.E.

     2) Le UU.SS.LL. e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture delle Amministrazioni.

     3) Le UU.SS.LL. hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne dipendenti, in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

     4) E' istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo secondo le modalità previste in materia per il personale dei VV.FF. dagli allegati al D.P.R. 10 aprile 1984 n. 210.

 

 

Capo V

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

     Art. 29. Trattamento economico.

     1) A decorrere dal 1 gennaio 1988 il trattamento economico iniziale per ciascuna qualifica è stabilito nell'importo annuo lordo indicato nella tabella «A».

     2) Per il periodo dal 1 gennaio 1986 al 1 gennaio 1988 sono corrisposti ai dipendenti regionali quale aumento annuo lordo della retribuzione tabellare gli importi annui lordi indicati nella tabella «B».

     3) Il trattamento tabellare di cui al 1 comma del presente articolo per il personale della 1ª e 2ª qualifica dirigenziale è integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 ed a L. 4.000.000.

     Tali integrazioni vengono corrisposte con le decorrenze e percentuali di seguito specificate:

     - dall'1 gennaio 1986 = 30%

     - dall'1 gennaio 1987 = ulteriore 35%

     - dall'1 gennaio 1988 = ulteriore 35%

     Al personale della 1ª qualifica dirigenziale l'integrazione di L. 2.100.000 compete dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica.

     4) Le indennità di cui all'art. 29 lettere d), e), f), g) e h) della Legge Regionale n. 27 del 23 maggio 1984 nelle misure di seguito indicate:

 

 

   - 2ª qualifica                                      L.  60.000

   - 3ª qualifica                                      L. 120.000

   - 4ª qualifica                                      L. 120.000

   - 5ª qualifica                                      L. 120.000

   - 6ª qualifica                                      L. 360.000

   - 7ª qualifica                                      L. 360.000

   - 8ª qualifica                                      L. 500.000

 

 

vengono soppresse concorrendo dal 1 gennaio 1988 alla formazione dei nuovi

livelli tabellari.

     5) In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione pari al 2,50% dello stipendio iniziale della qualifica funzionale posseduta, alle condizioni e con le modalità previste per l'attribuzione degli aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato.

     6) Le maggiorazioni spettanti in base al comma che precede sono riassorbite in occasione dell'attribuzione del beneficio di cui all'art. 33 della presente legge (clausola di garanzia).

     7) I benefici da concedere ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, per ciascun aumento periodico spettante, sono calcolati nella misura del 2,50% dello stipendio iniziale della qualifica funzionale posseduta.

 

     Art. 30. Indennità.

     1) A decorrere dal 1 gennaio 1988 competono le seguenti indennità:

     a) Al personale di vigilanza ittica, venatoria, silvo-pastorale inquadrato nella 5ª qualifica funzionale l'indennità annua lorda di L. 480.000 per 12 mesi.

     b) Al personale inquadrato nella 8ª qualifica funzionale con direzione di unità operativa-organica complessa, nonchè al personale laureato munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione ed iscrizione nell'albo che operi in posizione di staff compete un'indennità annua fissa di L. 1.000.000 per 12 mesi.

     c) Al personale inquadrato nella 1ª qualifica dirigenziale è attribuita un'indennità per direzione di struttura di L. 3.000.000 per 12 mesi. Al personale inquadrato nella 2ª qualifica dirigenziale è attribuita un'indennità di funzione per le posizioni previste dalle Leggi Regionali di organizzazione o dai regolamenti degli Enti di L. 4.600.000 per 12 mesi.

     d) Per il personale della prima e seconda qualifica dirigenziale è istituita altresì, un'indennità annua lorda non pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio.

     Il corrispondente importo mensile è ridotto di 1/26° per ogni giornata di assenza dal servizio. La predetta indennità è fissata in L. 1.000.000 dal 1 luglio 1987 ed in L. 2.000.000 dal 31 dicembre 1987.

     e) Le indennità di coordinamento rimangono fissate negli importi e nelle forme di attribuzione previsti dalla Legge Regionale n. 27 del 23 maggio 1984.

     f) L'indennità di rischio di cui all'art. 29 lett. i) della Legge Regionale n. 27/84 è di L. 240.000 annue per 12 mensilità.

     g) L'indennità di reperibilità di cui all'art. 32 - 2° comma della Legge Regionale n. 27 del 23 maggio 1984 è elevata a L. 750 orarie.

     h) E' istituita l'indennità di maneggio valori di cui al punto 7) dell'art. 8 del D.P.R. n. 347/83.

 

     Art. 31. Scaglionamento degli aumenti e delle indennità.

     L'aumento dell'indennità di vigilanza e delle indennità di rischio e di reperibilità di cui alle lettere f) e g) del precedente art. 30 è corrisposto in ragione del 65% dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 268/87; il restante 35% o dall'1 gennaio 1988.

 

     Art. 32. Destinazione acconto - art. 30 - L.R. 23 maggio 1984, n. 27.

     1) L'acconto corrisposto ai sensi dell'art. 30 - secondo comma - della Legge Regionale n. 27/84 costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianità ed è aggiuntivo al beneficio economico complessivo risultante dalla presente legge.

 

     Art. 33. Clausola di garanzia.

     1) In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianità relativa al personale della presente legge verrà incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 30 della Legge Regionale n. 27/84.

     2) Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

     3) Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

 

     Art. 34. Passaggi di qualifica.

     1) Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di transito.

 

 

Capo VI

DIRIGENZA

 

     Art. 35. Principi generali.

     1) I dirigenti espletano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la piena concordanza dell'azione dell'apparato con gli obiettivi e le scelte degli Organi Istituzionali.

     2) A queste scelte ed agli strumenti per attuarle, la dirigenza concorre con carattere di autonomia e responsabilità, svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifica indicate nella Legge Regionale n. 27/84.

 

     Art. 36. Mobilità dei dirigenti.

     1) La Giunta Regionale, l'Ufficio di Presidenza e gli altri Enti strumentali nell'ambito delle rispettive competenze, con proprio provvedimento motivato da esigenze organizzative e di servizio, possono trasferire il dirigente ad altra struttura o destinarlo ad altri compiti comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale acquisita, nel rispetto del profilo professionale posseduto.

 

     Art. 37. Responsabilità dei dirigenti.

     1) I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nel precedente art. 35, sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualità, quantità e tempestività.

     2) L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di qualifica più elevata, ove esista, in conformità a criteri oggettivamente predeterminati.

     3) La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza nell'ambito delle rispettive competenze provvederanno ad analoga valutazione dei dirigenti di massimo livello, sentito l'Assessore al ramo per il ruolo della Giunta ed il Questore per il ruolo del Consiglio.

     4) Sulla valutazione espressa è assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attività.

     5) In presenza di valutazione negativa risultante da atto formale, il dirigente può essere rimosso dalla responsabilità di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'Amministrazione in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione di premio incentivante la produttività.

 

     Art. 38. Accesso alle qualifiche dirigenziali.

     1) L'accesso alla prima qualifica dirigenziale, avviene per concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione nell'albo ove necessario.

     2) Il 25% dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo dell'Ente in possesso della qualifica immediatamente inferiore nonché dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.

     3) Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico, ai profili professionali della seconda qualifica dirigenziale, occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di cinque anni in posizione dirigenziale corrispondente alla prima qualifica dirigenziale in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche e private.

     4) Il 40% dei posti messi a concorso è riservato ai dirigenti di prima qualifica di ruolo dell'Ente in possesso dei medesimi requisiti dei candidati esterni.

     5) L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire maggiorati di un terzo.

     6) Il 20%, arrotondando la frazione all'unità nel caso non risulti almeno un posto, dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali può essere coperto mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno.

     7) Il trattamento economico dei dirigenti assunti a norma del sesto comma non può in nessun caso essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche in riferimento né superiore a quello massimo in godimento del personale di ruolo della stessa qualifica.

     8) Ai dirigenti assunti con contratti a termine si applicano le norme che disciplinano l'attività di servizio del personale di ruolo prescindendo dal requisito dell'età.

     9) Le riserve di cui sopra non operano per l'accesso a posti unici di qualifica dirigenziale.

 

     Art. 39. Contingente della prima qualifica dirigenziale.

     1) I posti della prima qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli previsti per l'organico della seconda qualifica dirigenziale dalla Legge Regionale n. 27/84.

     2) Qualora il numero dei dirigenti della prima qualifica dirigenziale attualmente in servizio superi l'aliquota prevista dal precedente comma verranno istituiti corrispondenti posizioni in soprannumero ad esaurimento, con le procedure di cui alla Legge Regionale n. 27/84.

     Con successiva Legge Regionale da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà determinata la pianta organica della Giunta Regionale.

 

 

Capo VII

NORME VARIE

 

     Art. 40. Personale dei corsi di formazione professionale.

     1) Il personale docente dei corsi di formazione professionale, dipendente dalla Regione è inquadrato in specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali:

     a) VI qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado e degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi vigenti;

     b) VII qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea.

     2) I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle specifiche attività di formazione professionale.

     3) Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo dell'Ente di appartenenza.

     4) L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del primo comma, avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove scritte e orali, a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalità e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla settima qualifica funzionale, è riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrato nella sesta qualifica funzionale da almeno tre anni, purché in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere.

     5) L'orario di lavoro del personale docente nei centri di formazione professionale è fissato in 36 ore settimanali.

     Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore saranno utilizzate in altra attività connesse con la formazione. L'articolazione sarà oggetto di contrattazione decentrata.

     6) Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attività di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo i criteri di cui all'art. 22 della presente legge.

     7) L'accertata impossibilità, per un periodo determinato, di espletare l'attività didattica corrispondente alla qualifica posseduta può comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai centri, preferibilmente per l'assolvimento di attività complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale.

 

Primo inquadramento

     8) Il personale docente che si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla settima, può essere assegnata anche in soprannumero - riassorbibile - ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello retributivo in godimento.

     9) L'Amministrazione in base alle proprie esigenze organizzative, potrà continuare ad utilizzare temporaneamente e comunque per non oltre un quinquennio il dipendente in incarico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualità e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente.

     In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docenti.

     10) Il personale docente che si trovi collocato in qualifiche inferiori alla sesta, verrà inquadrato nella sesta qualifica funzionale.

     11) Per il personale che opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena l'orario di cattedra è fissato in 15 ore di docenza settimanale più tre ore di supplenza.

 

     Art. 41. Mutamento di mansioni per inidoneità fisica.

     1) Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'Amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'Ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore.

     2) Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.

 

     Art. 42. Compensi ISTAT.

     1) E' consentita la corresponsione da parte dell'Istat e di altri Enti o organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, di erogare per il tramite dell'Amministrazione regionale, specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese in orari fuori servizio in deroga ai limiti di cui all'art. 16.

 

     Art. 43. Lavoro elettorale.

     1) Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'art. 16.

 

     Art. 44. Eventi straordinari e calamità naturali.

     1) Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all'art. 16.

 

     Art. 45. Documentazione dello stato di infermità.

     1) Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione anche telefonica nella stessa giornata alla propria Amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.

 

     Art. 46. Trattamento a regime.

     1) Per il personale che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età ovvero per decesso e per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento di pensione negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988 con decorrenza dalle date medesime.

 

     Art. 47. Conglobamento di quote dell'indennità integrativa speciale.

     1) Con decorrenza del 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

     2) Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

     3) Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988 la misura della indennità integrativa speciale spettante ai sensi dell'art. 2 della Legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente Direzione Provinciale del Tesoro di un importo lordo mensile di L. 72.067.

     Detto importo nei casi in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta è portata in detrazione dalla pensione dovuta all'interessato.

     4) Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante osservando le stesse modalità di cui al comma precedente. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

 

     Art. 48. Equo indennizzo.

     1) Il riconoscimento della causa di servizio, la liquidazione dell'equo indennizzo restano disciplinati dalle Leggi Regionali n. 61 del 21 agosto 1981 e n. 40 del 23 dicembre 1986.

 

     Art. 49. Patrocinio legale.

     1) La Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

     2) In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti connessi per dolo o per colpa grave, la Regione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

 

     Art. 50. Professionisti legali.

     1) Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente ai professionisti legali della Regione nonché degli enti destinatari della presente legge, al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, è riconosciuto un compenso pari all'1% dello stipendio tabellare base indicato nel precedente art. 29 da aggiungere al salario di anzianità.

     2) Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.

 

     Art. 51. Mensa.

     1) Al fine di agevolare la realizzazione delle nuove forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori, la Regione si impegna ad istituire, ove necessario e possibile, mense di servizio secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso accordi decentrati, con le Organizzazioni Sindacali Aziendali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     2) Comunque per poter fruire del diritto alla mensa è necessario che il dipendente sia presente in servizio ed effettui orario spezzato.

     3) Il pasto va consumato al di fuori dell'orario del servizio.

     4) Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari a 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, oppure un corrispettivo sempre pari a 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale addetto qualora la mensa sia gestita direttamente dall'Ente.

     5) In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

     6) Il servizio mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

     7) Il servizio di mensa è gratuito anche per il personale degli Enti per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di lavoro.

     8) L'istituto contrattuale della mensa è vincolato al rispetto della contrattazione decentrata a livello aziendale.

 

     Art. 52. Affidamenti di funzioni di qualifica funzionale superiore.

     1) In caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative della Giunta e/o del Consiglio qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con provvedimento ufficiale a dipendente di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.

     2) In caso di vacanza del posto, di cui al comma precedente, le funzioni possono essere affidate a condizioni che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto, e fino all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

     3) L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non da diritto al conferimento del posto stesso.

     4) Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai 30 giorni, va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.

 

     Art. 53. Arricchimento professionale.

     1) In via sperimentale ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale in diretta correlazione alla introduzione di procedimenti di innovazione tecnologica volti ad assicurare un uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, la Regione, previa contrattazione decentrata, può organizzare direttamente ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive.

     2) Tali corsi dovranno concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi potrà partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3% della dotazione organica.

     3) Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al comma 5° dell'art. 8, dovrà essere previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato, in particolare nella efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.

 

     Art. 54. Norma transitoria.

     1) I concorsi speciali di cui all'art. 35 della Legge Regionale n. 27 del 23 maggio 1984 saranno indetti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale di riorganizzazione delle strutture regionali in applicazione della disciplina del 3° accordo nazionale per il periodo 1983/1985.

     L'anzianità di servizio necessaria per la partecipazione ai concorsi di cui al 1° comma deve essere posseduta alla data del 31 dicembre 1984.

     2) Per l'accesso alla 2ª qualifica dirigenziale restano ferme le procedure previste dall'art. 36, 4° comma, della Legge Regionale 27/84 se non sono ancora espletate.

     3) Le indennità per il personale del ruolo della Giunta e del Consiglio previste dalle lettere c) e d) del punto 10.2. (prima qualifica dirigenziale e ottava qualifica funzionale) dell'accordo medesimo, vengono corrisposte ai dipendenti in possesso delle prescritte qualifiche che in base ad atti formali in data certa (decreti e/o ordinanze del Presidente, degli Assessori e dei Presidenti dei Comitati di Controllo, di mera organizzazione e come tali già validi ed efficaci, deliberazioni di Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio) risultino investiti di funzioni di direzione di strutture istituite nell'ambito dell'ordinamento regionale con gli atti predetti oltre a quelli previsti da Leggi Regionali o Statali.

     4) Le indennità di cui al comma precedente competono dalla data di entrata in vigore della Legge di recepimento dell'accordo succitato o dalla data di effettivo affidamento dell'incarico successivo.

 

     Art. 55. Norma finanziaria.

     1) Agli oneri derivanti dalla presente legge, per il triennio 1986/1988, l'Amministrazione Regionale fa fronte con gli stanziamenti previsti ai capitoli del Bilancio pluriennale 1987/1989 che sono stati dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della Legge di Bilancio per l'esercizio 1987.

     2) I fondi assegnati dallo Stato per il riconoscimento di parte degli oneri derivanti del rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale sono destinati al finanziamento degli oneri del nuovo contratto.

 

     Art. 56.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

Allegato

 

 

                                TABELLA «A»

 

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Qualifiche funzionali                        Stipendio annuo lordo

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1ª qualifica                                        3.800.000

2ª qualifica                                        4.460.000

3ª qualifica                                        5.000.000

4ª qualifica                                        5.650.000

5ª qualifica                                        6.640.000

6ª qualifica                                        7.500.000

7ª qualifica                                        8.700.000

8ª qualifica                                       12.000.000

1ª qualifica dirigenziale                          13.900.000

2ª qualifica dirigenziale                          17.000.000

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     Competono inoltre l'indennità integrativa speciale assunta, la tredicesima mensilità e, se spettanti, le quote di aggiunta di famiglia.

 

 

TABELLA «B»

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

 

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Qualifica     dall'1/1/1986     dall'1/1/1987        dall'1/1/1988

                                (compreso         (compreso quello

                                quello del 1986)  del 1986 e 1987)

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1ª               150.000            325.000             500.000

2ª               240.000            520.000             800.000

3ª               294.000            637.000             980.000

4ª               324.000            702.000           1.080.000

5ª               396.000            858.000           1.320.000

6ª               492.000          1.066.000           1.640.000

7ª               582.000          1.261.000           1.940.000

8ª               858.000          1.859.000           2.860.000

1ª dirigenziale  810.000          1.755.000           2.700.000

2ª dirigenziale  900.000          1.950.000           3.000.000

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