§ 1.10.20 - L.R. 17 marzo 1981, n. 12.
Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione del primo accordo contrattuale per il personale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:17/03/1981
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione Campania, sono disciplinati dalla presente legge che recepisce l'accordo relativo al I contratto nazionale per il personale [...]
Art. 2.  Il personale della Regione Campania è inquadrato in due ruoli organici distinti, rispettivamente del Consiglio e della Giunta.
Art. 3.  Il personale della Regione Campania è inquadrato nei seguenti 8 livelli funzionali di attività cui corrispondono mansioni attribuite agli stessi livelli per preparazione culturale e professionale [...]
Art. 4.  Sono inserite nel primo livello le posizioni di lavoro che concernano esclusivamente attività. di pulizia: trattasi di prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.
Art. 5.  Sono inserite nel secondo livello le posizioni di lavoro comportanti esecuzioni di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari. Richiede [...]
Art. 6.  Sono inserite nel terzo livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze [...]
Art. 7.  Sono inserite nel quarto livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni amministrativo-contabili e tecniche o tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone [...]
Art. 8.  Sono inserite nel quinto livello le posizioni di lavoro che comportano attività nei settori tecnico, amministrativo e contabile di mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati [...]
Art. 9.  Sono inserite nel sesto livello le posizioni lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati [...]
Art. 10.  Sono comprese nel settimo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od interventi diretti all'attuazione dei [...]
Art. 11.  Sono comprese nell'ottavo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi [...]
Art. 12.  La funzione di coordinamento è unica.
Art. 13.  La copertura dei posti nei ruoli regionali avviene per pubblico concorso, fatte salve le norme delle assunzioni obbligatorie.
Art. 14.  Possono essere conferiti, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili, salvo quelli derivanti da aumento di organico, entro un anno dalla data di approvazione della [...]
Art. 15.  Costituiscono requisiti generali di ammissione al concorso:
Art. 16.  I titoli di studio per l'accesso agli impieghi regionali sono quelli indicati, a fianco dei singoli livelli funzionali, nell'allegata tabella A). Restano valide le parificazioni tra i titoli di [...]
Art. 17.  La nomina è sottoposta alla condizione della prova.
Art. 18.  L'accettazione della nomina deve risultare dalla dichiarazione scritta che l'interessato trasmetterà alla Giunta o al Consiglio, per i rispettivi ruoli, entro il termine perentorio di quindici [...]
Art. 19.  L'orario di servizio è fissato in trentasei ore settimanali.
Art. 20.  Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze della Regione ed essere preventivamente disposte.
Art. 21.  Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario irrinunziabile e retribuito di 26 o 30 giornate lavorative a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su 5 o 6 [...]
Art. 22.  Il dipendente regionale ha diritto, sulla base d'idonea documentazione, a congedi straordinari retribuiti nei casi e nei limiti sottoindicati:
Art. 23.  Il dipendente ha diritto a congedi straordinari non retribuiti nei casi e nei limiti sotto elencati:
Art. 24.  In caso di malattia, il dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo, all'amministrazione, indicando il proprio recapito.
Art. 25.  Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorra un periodo di servizio effettivo di almeno [...]
Art. 26.  I dipendenti regionali chiamati ad esercitare funzioni pubbliche, vengono a domanda collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato, restano salve ove ne ricorrono i casi, le disposizioni [...]
Art. 27.  Il dipendente ha l'obbligo di risiedere nel comune ove ha sede l'ufficio al quale sia destinato.
Art. 28.  Il dipendente deve disimpegnare le mansioni affidategli, con diligenza, curando, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, l'interesse della [...]
Art. 29.  Per ogni impiegato della Regione è tenuto un fascicolo personale. L'impiegato deve dare pronta comunicazione di ogni variazione della propria situazione personale e familiare che sia rilevante ai [...]
Art. 30.  Fino a quando non sia diversamente stabilito da altra legge regionale, nella materia disciplinare ed in quella della responsabilità del dipendente verso la Regione e verso terzi, si applicano le [...]
Art. 31.  Per i provvedimenti d'inquadramento, di trasferimento, comando e distacco del personale è richiesto il parere della commissione paritetica per il personale, di cui alla legge regionale 3 marzo 1980, [...]
Art. 32.  I dipendenti regionali che ricoprono cariche sindacali nazionali sono, a domanda da presentare per il tramite della competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. Il [...]
Art. 33.  I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei luoghi dove prestano servizio fuori dell'orario di lavoro.
Art. 34.  I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi sindacali la cui misura viene fissata all'inizio di ogni anno ed a [...]
Art. 35.  Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 36.  Il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio o il comando dei dirigenti delle rappresentanze sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni di appartenenza.
Art. 37.  Ai fini del trattamento assistenziale per malattia, il personale regionale è iscritto all'Ente nazionale di previdenza dei dipendenti da enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P.).
Art. 38.  Ai fini del trattamento di previdenza il personale regionale è iscritto all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.).
Art. 39.  Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale regionale, è iscritto alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), con esclusione del personale sanitario, medici e [...]
Art. 40.  Per il trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza dell'eventuale personale a contratto, si applicano le disposizioni previste dagli ordinamenti dell'E.N.P.D.E.D.P, dell'I.N.A.D.E.L. e [...]
Art. 41.  La progressione economica di ciascun livello funzionale procede per scatti e classi, secondo le modalità di seguito indicate:
Art. 42.  La retribuzione oraria del lavoro straordinario è determinata secondo la seguente formula:
Art. 43.  Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a lire 400 orarie.
Art. 44.  Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione è disciplinato dalle norme di cui alla vigente legislazione in materia.
Art. 45.  La Regione per infermità riconosciuta da causa di servizio, corrisponde al dipendente un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita.
Art. 46.  La Regione nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi [...]
Art. 47.  E' sancito il principio della onnicomprensività dello stipendio per i dipendenti regionali.
Art. 48.  La "mobilità esterna" disciplinata dal presente articolo, si realizza con l'assegnazione del dipendente ad altra sede di lavoro al di fuori del territorio comunale ove è situata la sede di [...]
Art. 49.  In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal trasferimento di personale alla Regione, e per un periodo non superiore a due anni, il dipendente per esigenze di servizio ed a [...]
Art. 50.  Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.
Art. 51.  Con decorrenza 1 ottobre 1978, i dipendenti regionali sono inquadrati nella posizione giuridica-economica individuale secondo i seguenti criteri:
Art. 52.  Nei casi non previsti dalla presente legge, si osservano le disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato con essa compatibili e che comunque non comportino oneri di natura economica.
Art. 53.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 4, 30, 31 e 32 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, [...]
Art. 54.  La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127, II comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 1.10.20 - L.R. 17 marzo 1981, n. 12. [1]

Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione del primo accordo contrattuale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario.

 

Art. 1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione Campania, sono disciplinati dalla presente legge che recepisce l'accordo relativo al I contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario a valere per il periodo 1 gennaio 1976 - 31 dicembre 1978.

     Le disposizioni di cui alla presente legge hanno valore ad ogni effetto dall'1 ottobre 1978.

 

     Art. 2. Il personale della Regione Campania è inquadrato in due ruoli organici distinti, rispettivamente del Consiglio e della Giunta.

     Lo stato giuridico ed il trattamento economico è unico per tutto il personale.

     E' ammesso il trasferimento da un ruolo all'altro a domanda del dipendente, subordinatamente alla disponibilità del posto ed all'assenso dell'amministrazione, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative su base nazionale.

     Tale trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale previa richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale se si tratta di un passaggio dal ruolo della Giunta a quello del Consiglio e, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, su conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza previa richiesta della Giunta regionale, se si tratta di passaggio dal ruolo del Consiglio a quello della Giunta.

     Con le modalità di cui al precedente comma e con il preventivo assenso del dipendente interessato, può essere disposto il distacco temporaneo da un ruolo all'altro, sentite le OO.SS maggiormente rappresentative su base nazionale.

 

     Art. 3. Il personale della Regione Campania è inquadrato nei seguenti 8 livelli funzionali di attività cui corrispondono mansioni attribuite agli stessi livelli per preparazione culturale e professionale per impegno e responsabilità:

     1° livello parametro 100;

     2° livello parametro 116;

     3° livello parametro 130;

     4° livello parametro 142;

     5° livello parametro 167;

     6° livello parametro 178;

     7° livello parametro 220;

     8° livello parametro 333.

     In sede di applicazione della presente legge, il personale è inquadrato nei livelli funzionali secondo i criteri fissati nei successivi articoli.

     A ciascun livello si accede per pubblico concorso secondo le modalità previste dai successivi articoli e dal regolamento di esecuzione della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del 17 giugno 1976.

 

     Art. 4. Sono inserite nel primo livello le posizioni di lavoro che concernano esclusivamente attività. di pulizia: trattasi di prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.

     Al livello è correlato al parametro 100.

 

     Art. 5. Sono inserite nel secondo livello le posizioni di lavoro comportanti esecuzioni di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune.

     L'esecuzione dei compiti è svolta in modo integrato, configurando un'unica posizione di lavoro.

     Il livello è caratterizzato da:

     - iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti attribuiti;

     - autonomia vincolata da istruzioni semplici;

     - apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.

     Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di anticamera e aula, regolando l'accesso del pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici di custodia, di sorveglianza dei locali nonché della loro apertura e chiusura, di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici; di dislocazione di fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo del lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostile e di fascicolature.

     Al livello è correlato il parametro 116.

 

     Art. 6. Sono inserite nel terzo livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.

     Richiede l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.

     Il livello è caratterizzato da:

     - iniziative nell'ambito delle mansioni attribuite;

     - un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;

     - prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti all'uso dello strumento tecnico utilizzato;

     - apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.

     Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, d'impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa, ecc.) o assimilabili; di conduzione e di manutenzione di automezzi o di macchine semplici che comportino abilitazioni specifiche, di esecuzione di operazioni colturali agricolo-forestali; nonché compiti amministrativi semplici.

     Al livello è correlato il parametro 130.

 

     Art. 7. Sono inserite nel quarto livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni amministrativo-contabili e tecniche o tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo amministrativo e preparazione professionale specializzata; richiede l'uso di mezzi o strumenti complessi o l'utilizzo di dati anche complessi nell'ambito di procedure prevalentemente ripetitive.

     E' caratterizzato da:

     - autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell'ambito di procedure e prassi definitive;

     - piena responsabilità dei propri compiti delle singole operazioni i cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di massima;

     - apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni;

     - rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.

     Il personale compreso nel livello addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel campo agricolo-forestale e della installazione, conduzione, manutenzione e riparazione d'impianti tecnici complessi, nonché a compiti esecutivi in materia amministrativa contabile e tecnica, ivi comprese le attività di stenografia e/o dattilografia, mansioni, queste ultime, che - omogenee o complementari costituiscono un'unica posizione di lavoro.

     Al livello è correlato il parametro 142.

 

     Art. 8. Sono inserite nel quinto livello le posizioni di lavoro che comportano attività nei settori tecnico, amministrativo e contabile di mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici.

     Richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessaria per l'accesso al livello.

     Il livello è caratterizzato da:

     - autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;

     - responsabilità professionale dei propri compiti può comportare indirizzo tecnico di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale o, in casi eccezionali e per unità operative, a carattere esecutivo, una responsabilità di organizzazione. Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed occasionali anche complete;

     - apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell'unità organizzativa in cui è inserito.

     Nei corsi di formazione professionale, comporta attività d'insegnamento anche con utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti. Richiede conoscenze teorico-tecnico- professionali riconducibili alla professionalità prevista ai piani d'insegnamento.

     E' caratterizzato da:

     - autonomia nell'ambito della funzione docente;

     - responsabilità professionale dei propri compiti;

     - apporto didattico notevole in funzione dell'impostazione didattico- organizzativa del corso e, più in generale, del centro di formazione.

     Al livello è correlato il parametro 167.

 

     Art. 9. Sono inserite nel sesto livello le posizioni lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell'ambito delle unità organiche in cui sono inserite. La posizione di lavoro può comportare anche l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

     Il livello è caratterizzato da:

     - autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse;

     - responsabilità professionale dei propri compiti;

     - apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica in cui è inserito.

     Comporta responsabilità:

     - delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;

     - degli ordinamenti dati, a livello tecnico ed altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

     L'attività è soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima.

     Nei corsi di formazione professionale comporta attività d'insegnamento (cultura generale, lingue, etc.).

     Richiede in stretta connessione con le caratteristiche dell'insegnamento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quelle stabilite per analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore e riconducibili alla professionalità prevista più in generale per l'accesso al livello.

     Per l'accesso al livello si richiede il possesso di un diploma di laurea.

     Al livello è correlato il parametro 178.

 

     Art. 10. Sono comprese nel settimo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito di un'unità organica complessa.

     La posizione di lavoro può comportare anche la responsabilità organizzativa di un'unità di lavoro eventualmente prevista nell'ambito dell'unità organica complessa con compiti d'indirizzo dell'attività degli addetti.

     E' caratterizzata da:

     - autonomia per l'attuazione dei Programmi di lavoro di competenza o assegnati all'unità organizzativa o a gruppi di lavoro, nonché per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, di studio ed elaborazione affidate; l'autonomia è comunque esercitata nell'ambito d'istruzioni di carattere generale o da eventuali indicazioni di priorità;

     - apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa alla quale appartiene.

     Comporta la responsabilità:

     - delle attività direttamente svolte;

     - delle istruzioni emanate nell'attività d'indirizzo dell'eventuale unità di lavoro;

     - dell'attuazione dei programmi di lavoro esercitando controlli e verifiche periodici ed occasionali anche complessi.

     L'attività è soggetta a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

     Per l'accesso al livello è richiesto il diploma di laurea e una specializzazione e abilitazione professionale, se richiesta dagli ordinamenti.

     Al livello è correlato il parametro 220.

 

     Art. 11. Sono comprese nell'ottavo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo con definizione dei processi attuativi.

     La posizione di lavoro può anche comportare la responsabilità organizzativa "dell'unità organica complessa", di cui indirizza l'attività verificandone la rispondenza ai programmi di lavoro.

     E' caratterizzata da:

     - autonomia rilevante per la formulazione di programmi di lavoro dell'unità organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unità e per la realizzazione sotto il profilo professionale di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidati, secondo gli indirizzi politico-amministrativi, i piani ed i programmi anche pluriennali dell'amministrazione;

     - apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa, alla quale appartiene o della quale è responsabile, in rapporto all'intera organizzazione regionale.

     Comporta la responsabilità:

     - delle attività direttamente svolte;

     - delle istruzioni di carattere generale impartite;

     - della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento a livello generale degli obiettivi stabiliti operando mediante verifiche e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

     Il livello comprende posizioni di lavoro individuale a livello di specializzazione analogamente a quelle elencate al livello precedente.

     Le posizioni di lavoro dell'ottavo livello richiedono peraltro una professionalità più elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze funzionali dell'organizzazione.

     Al livello è correlato il parametro 333.

 

     Art. 12. La funzione di coordinamento è unica.

     L'incarico di coordinatore, conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni cinque, revocabile, rinnovabile, è attribuito con provvedimento di Giunta o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, al personale inserito nell'ottavo livello funzionale, di cui conserva le funzioni.

     L'attribuzione dell'incarico si riferisce:

     - al coordinamento di campi di attività affini di ampiezza risultante dalla relazione di più organiche complesse, in rapporto all'organizzazione delle strutture della Regione;

     - al coordinamento di unità organizzative flessibili,

pluridisciplinari di progetti specificamente previsti dal programma regionale di sviluppo.

     Il compenso per la funzione di coordinamento non è pensionabile ed è stabilito nella misura fissa del 25 per cento della retribuzione iniziale del livello ottavo.

     Il numero dei coordinatori non può superare il quarto della dotazione organica dell'ottavo livello.

 

     Art. 13. La copertura dei posti nei ruoli regionali avviene per pubblico concorso, fatte salve le norme delle assunzioni obbligatorie.

     Il concorso è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta stessa per il personale del ruolo della Giunta regionale e con decreto del Presidente del Consiglio regionale su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza per il personale del ruolo del Consiglio regionale.

     Il bando contiene l'indicazione dello specifico titolo di studio richiesto, in relazione al livello funzionale ed alle mansioni cui si riferiscono i posti messi a concorso, nonché del contenuto e delle modalità delle prove di esame sulla base di quanto stabilito da apposito regolamento di esecuzione.

     Il bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

     Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun livello viene determinato annualmente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nell'ambito dei posti vacanti, sulla base delle motivate esigenze dei diversi settori di attività. Possono essere messi a concorso anche i posti che si rendono disponibili entro un anno dalla data di approvazione del bando, in ragione di collocamento a riposo d'ufficio. Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

     I dipendenti regionali sprovvisti del titolo di studio richiesto, possono partecipare ai concorsi pubblici per posti appartenenti al livello immediatamente superiore a quello di appartenenza, purché provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore e di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nel livello attuale.

     Ai concorsi per posti del 3° e del 4° livello funzionale possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiori con 5 anni di anzianità complessiva nei due livelli o di 3 anni nel solo livello immediatamente inferiore.

     Le norme di cui ai precedenti comma non si applicano quando per l'esercizio delle funzioni proprie del posto messo a concorso sia richiesto dall'ordinamento regionale o dalle leggi che disciplinano l'esercizio delle professioni il possesso di specifico titolo di studio o di specifiche abilitazioni professionali.

     Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, è riservato ai dipendenti regionali di ruolo in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti comma VI e VII.

     La riserva non opera se il posto messo a concorso è uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.

 

     Art. 14. Possono essere conferiti, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili, salvo quelli derivanti da aumento di organico, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria utilizzando secondo l'ordine, la graduatoria medesima.

     Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni di vincitori, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale hanno la facoltà di procedere nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

 

     Art. 15. Costituiscono requisiti generali di ammissione al concorso:

     a) la cittadinanza italiana;

     b) l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, elevabile a 40 per i posti dell'ottavo livello funzionale;

     c) l'idoneità fisica all'impiego;

     d) il possesso dei diritti civili e politici;

     e) il possesso del prescritto titolo di studio;

     f) il possesso di buona condotta civile e morale.

     I predetti limiti di età non si applicano per gli impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei loro consorzi e degli enti pubblici anche economici. Per le categorie dei candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, trovano applicazione le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

     I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda.

 

     Art. 16. I titoli di studio per l'accesso agli impieghi regionali sono quelli indicati, a fianco dei singoli livelli funzionali, nell'allegata tabella A). Restano valide le parificazioni tra i titoli di studio di grado superiore e titoli di studio di grado inferiore, uniti questi ultimi ad esperienze lavorative qualificate, già previste da leggi regionali vigenti.

 

     Art. 17. La nomina è sottoposta alla condizione della prova.

     La durata del periodo di prova è di sei mesi dalla data di inizio del servizio effettivo per tutti livelli.

     Compatibilmente con le esigenze di lavoro, il periodo di prove dev'essere svolto almeno presso due diversi settori di attività.

     Entro un mese dal termine del periodo di prova, il Presidente della Giunta o del Consiglio regionale, con proprio decreto adottato previa deliberazione della Giunta o dell'Ufficio di Presidenza, sentita la commissione paritetica per il personale, confermano la nomina o dispongono la proroga per un secondo periodo di prova di eguale durata del primo.

     Se anche il nuovo periodo di prova dia esito sfavorevole, è disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con le modalità di cui al comma precedente.

     La nomina s'intende tacitamente confermata quando sia decorso un mese dal termine del periodo di prova senza che sia stato adottato alcun provvedimento. In tal caso il dipendente resta assegnato al settore di attività cui sia adibito al momento della conferma tacita.

     Sono esonerati dalla prova i dipendenti provenienti da altri livelli dell'ordinamento del personale della Regione.

     Il dipendente, superato il periodo di prova, ha il diritto di esercitare le funzioni inerenti alla propria qualifica.

     Il dipendente ha il diritto alla permanenza in servizio sino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti dalla presente legge, salvo il verificarsi di una delle cause previste come motivo di cessazione del rapporto.

 

     Art. 18. L'accettazione della nomina deve risultare dalla dichiarazione scritta che l'interessato trasmetterà alla Giunta o al Consiglio, per i rispettivi ruoli, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

     Nei casi di mancata dichiarazione espressa o dichiarazione trasmessa dopo il quindicesimo giorno dalla ricezione della relativa comunicazione della nomina, il nominato si considera rinunciatario.

     Decade dalla nomina chi, pur avendo accettato non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro dieci giorni dalla data stabilita nell'atto della nomina.

 

     Art. 19. L'orario di servizio è fissato in trentasei ore settimanali.

     Il numero delle ore settimanali potrà essere articolato, previa contrattazione con le OO.SS. e secondo le necessità funzionali della Regione ed in relazione ai particolari servizi nei seguenti tipi di orario:

     a) orario spezzato articolato su cinque giorni alla settimana;

     b) orario unico articolato su sei giorni alla settimana, normalmente nell'arco della mattinata;

     c) turno unico articolato su sei giorni settimanali in modo da coprire l'intero arco della giornata.

     Possono coesistere nell'ambito del medesimo ente più forme di orario, secondo le esigenze di servizio, anche introducendo, ove funzionalmente possibile, con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilità.

     L'amministrazione accerta, nei confronti di tutti i dipendenti, anche con sistemi meccanici ed elettronici, il rispetto dell'orario di lavoro.

     L'accertamento deve riguardare i dipendenti di tutte le qualifiche.

 

     Art. 20. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze della Regione ed essere preventivamente disposte.

     Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 150 ore annue.

     La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto di rispettiva competenza, con deliberazioni periodiche e previa ricerca d'intesa sui criteri, tramite un opportuno confronto con le OO.SS. possono disporre in deroga al limite massimo individuale di cui al precedente comma, prestazioni di lavoro straordinario fino a 300 ore annue, per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.

 

     Art. 21. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario irrinunziabile e retribuito di 26 o 30 giornate lavorative a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su 5 o 6 giornate.

     In tale congedo sono comprese le 2 giornate di congedo ordinario conseguenti alla soppressione delle festività di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

     Al dipendente sono attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare, ai sensi della predetta legge 23 dicembre 1977, n. 937.

     La ricorrenza del Santo patrono viene riconosciuta giornata festiva.

 

     Art. 22. Il dipendente regionale ha diritto, sulla base d'idonea documentazione, a congedi straordinari retribuiti nei casi e nei limiti sottoindicati:

     a) per contrarre matrimonio: nella misura di giorni quindici continuativi, compreso quello della celebrazione del rito;

     b) per esami: fino a venti giorni nell'anno, nelle giornate di esame e di effettuazione di concorsi o di abilitazioni, oltreché nella giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede ove si effettua la prova disti oltre 100 km.

     dalla residenza;

     c) per donazione di sangue: per il giorno del prelievo;

     d) per cure: fino ad un mese, per mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra e per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;

     e) per gravi motivi: fino a cinque giorni nell'anno;

     f) per cure ai figli inferiori a tre anni ed in stato di malattia, fino a un mese nell'arco del triennio a trattamento intero;

     g) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria;

     h) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti;

     i) per la frequenza di corsi legali di studio: fino al limite individuale di centocinquanta ore per anno scolastico, con l'obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta; l'istituto si applica ad un numero di dipendenti non superiore al tre per cento del personale per ciascun anno scolastico.

 

     Art. 23. Il dipendente ha diritto a congedi straordinari non retribuiti nei casi e nei limiti sotto elencati:

     a) per gravi e motivate ragioni personali e di famiglia:

     fino ad un anno;

     b) per malattia dei figli inferiori a 3 anni: per tutta la durata dello stato di malattia dopo il primo mese di congedo retribuito.

     Il presente congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

 

     Art. 24. In caso di malattia, il dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo, all'amministrazione, indicando il proprio recapito.

     Qualora l'assenza dovuta a malattia si protragga per oltre due giorni, il dipendente deve trasmettere all'amministrazione certificato rilasciato dal medico curante, attestante la durata prevedibile della malattia.

     La Giunta, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, il Comitato di Controllo e le sue sezioni per il rispettivo personale, possono disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata, attraverso i servizi ispettivi dell'istituto assistenziale competente e, ove questi siano in condizioni di provvedere, a mezzo dell'ufficiale sanitario o del medico designato da un ospedale a scelta dell'amministrazione.

     I predetti organi si avvarranno successivamente delle strutture della unità sanitaria locale competente per territorio.

     Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

     Il dipendente, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al seguente trattamento economico:

     - nei primi tredici mesi: intero;

     - nei successivi sette mesi: ridotto al 50%.

     Il tempo durante il quale il dipendente è assente per malattia, è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e d quiescenza.

     Per motivi di particolare gravità l'amministrazione può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dal comma precedente, un ulteriore periodo di assenza senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.

     Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente i sei mesi in un anno, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.

     Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale retributivo od a livello inferiore.

     In quest'ultimo caso il dipendente avrà diritto a conservare il trattamento economico in godimento.

 

     Art. 25. Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.

     Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia non possono superare i due anni e mezzo nel quinquennio.

 

     Art. 26. I dipendenti regionali chiamati ad esercitare funzioni pubbliche, vengono a domanda collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato, restano salve ove ne ricorrono i casi, le disposizioni delle leggi 31 ottobre 1965, n. 1261 e 12 dicembre 1966, n. 1078.

     L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato prevista dall'articolo 2 della predetta legge n. 1078 del 1966 o da altre norme legislative - non potrà eccedere le dodici ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.

     La Regione, in accordo con le locali associazioni A.N.C.I. e U.P.I., procederà con atto separato a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma che precede, graduandoli opportunamente in relazione all'entità degli incarichi svolti.

     Con lo stesso atto sarà indicata la documentazione necessaria.

 

     Art. 27. Il dipendente ha l'obbligo di risiedere nel comune ove ha sede l'ufficio al quale sia destinato.

     Il Presidente della Giunta o il Presidente del Consiglio regionale, o un loro delegato, rispettivamente per il personale della Giunta e del Consiglio, secondo le rispettive competenze, sentita la commissione paritetica per il personale, possono autorizzare il dipendente a risiedere in comune diverso, quando ciò sia ritenuto conciliabile con il pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio.

     Il personale autorizzato a risiedere in luogo diverso da quello in cui ha sede l'ufficio, non acquisisce titolo ad indennità comunque connesse a detta particolare situazione.

 

     Art. 28. Il dipendente deve disimpegnare le mansioni affidategli, con diligenza, curando, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, l'interesse della Regione e il pubblico bene.

 

     Art. 29. Per ogni impiegato della Regione è tenuto un fascicolo personale. L'impiegato deve dare pronta comunicazione di ogni variazione della propria situazione personale e familiare che sia rilevante ai fini del rapporto d'impiego.

     Il fascicolo personale deve contenere, sistematicamente registrati e classificati, tutti i documenti che possono interessare il rapporto d'impiego e che confermino i dati registrati nello stato matricolare.

     Dal fascicolo personale devono risultare i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza presso amministrazione dello Stato o enti pubblici con l'indicazione delle qualifiche, del coefficiente e del parametro, nonché i provvedimenti relativi alla nomina in servizio alla qualifica funzionale attribuita al trattamento economico, previdenziale e assistenziale, alla situazione di famiglia con i relativi aggiornamenti e quanto altro possa interessare il rapporto d'impiego.

     L'impiegato può chiedere di consultare il proprio fascicolo personale alla presenza di un funzionario del servizio personale.

 

     Art. 30. Fino a quando non sia diversamente stabilito da altra legge regionale, nella materia disciplinare ed in quella della responsabilità del dipendente verso la Regione e verso terzi, si applicano le norme previste per i dipendenti dell'amministrazione civile dello Stato.

     Nei procedimenti disciplinari la commissione paritetica per il personale assume le funzioni di commissione di disciplina.

     Le norme dello Stato si applicano inoltre, in materia di collocamento in disponibilità, cessazione del rapporto di lavoro e di riammissione in servizio.

 

     Art. 31. Per i provvedimenti d'inquadramento, di trasferimento, comando e distacco del personale è richiesto il parere della commissione paritetica per il personale, di cui alla legge regionale 3 marzo 1980, n. 13.

 

     Art. 32. I dipendenti regionali che ricoprono cariche sindacali nazionali sono, a domanda da presentare per il tramite della competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. Il contingente complessivo di aspettative è fissato in rapporto ad una unità per ogni 5000 dipendenti o frazione superiore a 2500, da ripartire fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

     Il coordinamento fra Regione e sindacati sulle aspettative in campo nazionale avviene presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     Le organizzazioni sindacali indicheranno la ripartizione ed i contingenti di aspettative nazionali.

     In attesa che la materia sia regolata, con apposita norma, nell'ambito della legge quadro del pubblico impiego, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della rispettiva organizzazione sindacale.

     Ai dipendenti collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti nella qualifica rivestita.

     L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

     Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte- ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali di tre ore procapite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, maggiorata del 5%.

     Le modalità per la concessione dei permessi sono stabilite dalla Giunta regionale d'intesa con le rappresentative sindacali del personale regionale.

 

     Art. 33. I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei luoghi dove prestano servizio fuori dell'orario di lavoro.

     Possono altresì riunirsi durante l'orario medesimo, nei limiti di 10 ore annue.

     Le riunioni che possono riguardare le generalità dei dipendenti o dei gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate a seconda del caso ai competenti organi regionali.

     Le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea sono stabilite dalla Giunta o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o loro delegati d'intesa con le OO.SS. interessate maggiormente rappresentative su base nazionale.

 

     Art. 34. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi sindacali la cui misura viene fissata all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale delle organizzazioni di categoria.

     La relativa riscossione viene effettuata dall'amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare viene versato entro 15 giorni, secondo le modalità indicate dalle organizzazioni sindacali.

 

     Art. 35. Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     La Regione pone altresì, di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale, comune per ogni capoluogo di provincia, per le loro riunioni.

     Qualora il numero dei dipendenti di una unità sede o altra entità organizzativa sia superiore a dieci, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

     All'interno delle unità sedi o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto di affiggere, esclusivamente su spazi appositamente predisposti dall'amministrazione in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, testi, pubblicazioni o comunicati inerenti materie d'interesse sindacale o di lavoro.

 

     Art. 36. Il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio o il comando dei dirigenti delle rappresentanze sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni di appartenenza.

 

     Art. 37. Ai fini del trattamento assistenziale per malattia, il personale regionale è iscritto all'Ente nazionale di previdenza dei dipendenti da enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P.).

 

     Art. 38. Ai fini del trattamento di previdenza il personale regionale è iscritto all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.).

 

     Art. 39. Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale regionale, è iscritto alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), con esclusione del personale sanitario, medici e veterinari, che è iscritto alla Cassa pensioni sanitari (C.P.S.).

 

     Art. 40. Per il trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza dell'eventuale personale a contratto, si applicano le disposizioni previste dagli ordinamenti dell'E.N.P.D.E.D.P, dell'I.N.A.D.E.L. e della C.P.D.E.L.

 

     Art. 41. La progressione economica di ciascun livello funzionale procede per scatti e classi, secondo le modalità di seguito indicate:

     - piede parametrico, fatto pari a 100, è di L. 1.800.000;

     - la progressione economica di ciascun livello procede per scatti o classi.

     Il valore degli scatti è del 2,50% sulla classe in godimento; si conseguono ogni biennio con scadenza dopo il II, V, VIII, XII, XIV, XVII e XIX anno di servizio.

     Gli stessi vengono assorbiti all'atto dell'acquisizione della classe successiva.

     Per gli 8 livelli retribuitivi funzionali, vengono previste 5 classi stipendiali, oltre l'iniziale, con scadenza al compimento del III, VI, X, XV e XX anno.

     Il valore delle classi è del 16% costante sul valore iniziale del livello.

     Dopo il conseguimento dell'ultima classe, la progressione si sviluppa con scatti biennali del valore del 2,50%.

 

     Art. 42. La retribuzione oraria del lavoro straordinario è determinata secondo la seguente formula:

 

 

          retribuzione iniziale di livello + rateo 13ª mensilità

------------------------------------------------------------------

                                    175

 

 

maggiorata del 15 per cento; per il lavoro straordinario prestato in orario

notturno e nei giorni considerati festivi per legge, detta retribuzione è

maggiorata del 30 per cento; per il lavoro straordinario prestato in orario

notturno nei giorni festivi per legge la retribuzione maggiorata del 50 per

cento.

     Le misure così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari all'1/175.mi dell'indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

     Le tariffe di lavoro straordinario corrisposte alla data del 30 settembre 1978, restano invariate fino alla data del 31 dicembre 1979.

 

     Art. 43. Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a lire 400 orarie.

     Per il servizio ordinario di un turno prestato in giorno festivo compete un compenso di lire 2.700 se le prestazioni fornite siano di durata superiore alle metà dell'orario di turno, ridotta a lire 1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto con un minimo di due ore.

     La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

     I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi.

 

     Art. 44. Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione è disciplinato dalle norme di cui alla vigente legislazione in materia.

     In particolare, fermo restando che due sono le misure dell'indennità di missione giornaliera, ai livelli VIII - VII - VI e V spetta la prima, ai livelli IV - III - II e I spetta la seconda misura.

 

     Art. 45. La Regione per infermità riconosciuta da causa di servizio, corrisponde al dipendente un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita.

     Valgono al riguardo le norme contenute nell'articolo 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e negli articoli 48, 49 e 50 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni e integrazioni che possano subire nel loro specifico settore di applicazione.

 

     Art. 46. La Regione nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale in ogni stato e grado di giudizio.

     Nell'esame dei singoli casi, si avrà riguardo a tutti gli elementi di valutazione disponibili, compresi quelli attinenti a possibili conflitti d'interesse fra l'amministrazione e il dipendente chiamato in giudizio.

     Una particolare attenzione verrà data ai casi in cui il fatto addebitato risulti commesso in relazione ad una disposizione, ad un ordine o istruzione generale o speciale formalmente impartita.

 

     Art. 47. E' sancito il principio della onnicomprensività dello stipendio per i dipendenti regionali.

     Eventuali incarichi in rappresentanza della Regione per concorsi, commissioni di esami, commissariamenti straordinari e composizione di organi istituzionali di enti sottoposti al controllo della Regione che danno luogo sa compensi fissi e/o gettoni di presenza, comportano il versamento di tali emolumenti, da parte degli enti eroganti, direttamente alla tesoreria della Regione.

     Il personale regionale che trovasi nelle condizioni di cui al precedente comma, conserva il diritto al trattamento di missione ove spettante.

 

     Art. 48. La "mobilità esterna" disciplinata dal presente articolo, si realizza con l'assegnazione del dipendente ad altra sede di lavoro al di fuori del territorio comunale ove è situata la sede di provenienza.

     Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extra urbano dalla località della precedente sede di lavoro a quella di destinazione superi la durata di 30 minuti, l'assegnazione ad una sede esterna si effettua, portandone a conoscenza tutto il personale previa ricognizione delle richieste e delle aspirazioni del personale attraverso opportune graduatorie tra i dipendenti di qualifica corrispondente a quella richiesta per la sede di destinazione, sulla base dei criteri oggettivi concordati con le OO.SS. a livello regionale e tenuto conto dei seguenti fattori:

     - residenza, condizioni familiari, età, anzianità di servizio, necessità di studio.

     Qualora il settore di attività di una nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, l'individuazione del personale da trasferire dovrà comunque avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedente non supera la durata di 30 minuti.

     Al solo scopo di assicurare, in via d'urgenza, la continuità dei servizi, l'amministrazione può derogare alle suddette procedure, mediante provvedimenti adottati d'ufficio per la durata non superiore a 30 giorni, non rinnovabili.

 

     Art. 49. In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal trasferimento di personale alla Regione, e per un periodo non superiore a due anni, il dipendente per esigenze di servizio ed a seguito di un formale provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal comune della precedente sede non oltre 40 Km., ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.

     In tal caso l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio, provvederà a rimborsare al lavoratore la spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici extra urbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.

     Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extra urbano dalla località di provenienza a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti, il dipendente ha diritto ad usufruire di un servizio di mensa esistente nella zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al servizio.

 

     Art. 50. Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.

     Ove il comando comporti spostamento dalla sede di lavoro, si applicano le norme dei precedenti punti sulla mobilità.

     E' consentito inoltre, d'intesa con il dipendente interessato, il comando di personale tra le Regioni, tra queste e gli enti locali, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'intercambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale.

 

     Art. 51. Con decorrenza 1 ottobre 1978, i dipendenti regionali sono inquadrati nella posizione giuridica-economica individuale secondo i seguenti criteri:

     a) l'attribuzione del nuovo livello funzionale avviene sulla base delle tabella di corrispondenza di cui all'allegato c), e relative note;

     b) la posizione economica nel livello d'inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 30 settembre 1978 (comprensivo di scatti o classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili), maggiorato degli importi appresso indicati.

     L'ulteriore disponibilità economica ai fini di perequazione, viene utilizzata garantendo a ciascun dipendente regionale i seguenti ulteriori importi mensili lordi, comprensivi delle aggiunzioni senza titolo, sulla base delle retribuzioni iniziali stabilite per l'accesso al livello per pubblico concorso ed in atto al 30 settembre 1978, non tenendo conto dell'indennità integrativa speciale:

     1) fino a L. 2.000.000 annue: L. 45.000 mensili;

fino a L. 3.000.000 annue: L. 37.000 mensili;

fino a L. 4.000.000 annue: L. 30.000 mensili;

     2) una ulteriore somma pari a L. 10.000 mensili;

     c) la posizione giuridica d'inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata. Ove non si riscontrasse coincidenza d'importi, la posizione giuridica d'inquadramento è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica individuale, garantendo comunque il godimento della frazione che viene a risultare in eccedenza.

     Sempre in sede di prima attuazione, il tempo di percorrenza necessario per l'attribuzione della posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica d'inquadramento è ridotto in proporzione al rateo di aumento periodico per classe o scatto, in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale di provenienza e virtualmente maturato alla data del 30 settembre 1978, salvo che il dipendente abbia già raggiunto il massimo della progressione prevista dall'ente.

     La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:

     a) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori ai 15 giorni;

     b) si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla classe immediatamente successiva all'ultima conseguita e si rapporta tale incremento alle mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978, per il raggiungimento della classe superiore medesima. Il rateo di aumento periodico così ottenuto, viene depurato da quanto è stato eventualmente già percepito - nello scorrimento tra le due classi - per scatti: se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, ovvero la progressione economica stessa si sviluppa solamente per scatti, il rateo di aumento periodico si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultimo maturato;

     c) si computa quindi a quante mensilità equivale l'importo del precedente punto b), nella nuova progressione economica rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica d'inquadramento, attribuita ai sensi del IV comma del presente articolo. Ove dal saldo dell'operazione residua un resto, questo viene arrotondato per eccesso a mese intero se supera il 50% dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale successiva. Quindi i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica d'inquadramento, vengono ridotti di un pari numero di mensilità.

     L'eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica d'inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza in aggiunta all'importo del IV comma - lettera b) - o da sola, se il dipendente nella progressione economica orizzontale di provenienza non ha rateo per scatto o classe in maturazione per conseguimento del massimo sviluppo ivi previsto ovvero per scadenza dell'aumento periodico alla data del 30 settembre 1978.

     Qualora il rateo di aumento periodico in corso di conseguimento nella progressione economica di provenienza e virtualmente maturato alla data del 30 settembre 1978 - definito nel suo valore con la procedura prevista dal IV comma, lettere a) e b) - sommato alla posizione economica individuale come determinata dal II comma dà, nella nuova progressione un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata ai sensi del II comma, il dipendente acquisisce subito la posizione superiore e utilizza la frazione che eventualmente oltrepassa la posizione stipendiale così acquisita per ridurre temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva. In tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quale di tali mensilità corrisponde e - dopo aver arrotondato a mese intero l'eventuale resto dell'operazione suddetta se eccedente il 50% dell'incremento mensile stesso

- i tempi di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di

scatto o classe immediatamente successiva, saranno ridotti di un pari

numero di mensilità.

     Viene altresì garantita l'attribuzione della retribuzione iniziale del nuovo livello d'inquadramento quando la posizione economica individuale - come determinata dal III comma - non è sufficiente a far raggiungere l'anzidetta retribuzione iniziale.

     In tale ipotesi il rateo di aumento periodico in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale di provenienza è virtualmente maturato alla data del 30 settembre 1978, per la parte eccedente, la somma utilizzata per far raggiungere la retribuzione iniziale del nuovo livello d'inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza - con la procedura di cui ai precedenti V e VI comma - per acquisire la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente superiore all'iniziale. Qualora l'importo suddetto aggiunto alla retribuzione iniziale dà un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe successiva all'iniziale, il dipendente acquisisce subito quest'ultima e utilizza la frazione che eventualmente oltrepassa la posizione stipendiale così acquisita per ridurre temporalmente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva. In tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrispondere - dopo aver arrotondato a mese intero l'eventuale resto dell'operazione suddetta se eccedente il 50% dell'incremento mensile stesso

- i tempi di percorrenza per raggiungere detta posizione stipendiale di

scatto o classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero

di mensilità;

     d) vengono introdotti i seguenti ulteriori meccanismi d'inquadramento contestuali, fermo restando che è in ogni caso escluso da essi il personale che comunque (anche per effetto dell'applicazione di contratto nazionale), abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia stato l'ente o l'amministrazione di appartenenza, tale da essere in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (articolo 68 D.P.R. 748/72), tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconoscimento di titoli di studio.

     Per concorso interno per soli titoli, riservato al personale regionale in possesso di un'anzianità effettiva minima di anni otto senza demerito alla data del 30 settembre 1978, nella carriera correlata al livello di appartenenza e sia stato inquadrato presso la Regione, con decorrenza da data non posteriore all'1 aprile 1976, è consentito l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante: 1) dal livello con parametro 130 a livello con parametro 142; 2) dalle qualifiche non operaie del IV livello [142] al V livello [167]; 3) dal V livello [167] al VI livello [178].

     I posti messi a concorso non possono superare il 30% della dotazione organica complessiva dei livelli di appartenenza alla data del 30 settembre 1978; in relazione agli eventuali posti soprannumerati che potrebbero derivarne saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, questi posti potranno essere conferiti a mano a mano che cesseranno i soprannumeri. In ogni caso restano immutati gli effetti economici dell'inquadramento così come stabilito al punto 5) dell'ipotesi di accordo del 14 settembre 1978;

     e) nel primo concorso successivo per ciascun livello e ciascuna funzione bandito successivamente all'entrata in vigore delle leggi regionali di recepimento dell'accordo nazionale, la riserva dei posti può essere aumentata del 35% e si applica al personale regionale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a quest'ultimo o appartenente al livello ancora sottostante, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso, sempreché sussista in entrambi i casi, un'anzianità di un anno nel livello di appartenenza.

     Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978, inquadrato in base alla tabella C) allegata, nel VI livello, viene inquadrato nel livello superiore al compimento di tre anni (maturati e da maturare) di servizio effettivo in carriera direttiva o correlata, applicando per l'inquadramento nel livello superiore lo stesso meccanismo economico già adottato per il generale inquadramento da effettuarsi in attuazione della presente ipotesi contrattuale.

     Il comma precedente s'interpreta nel senso che va applicato solo al personale di cui alla tabella C) e relative note allegate, e non anche al personale che beneficia del riconoscimento degli otto anni di anzianità di cui al protocollo d'intesa 10 febbraio 1979.

     I docenti che operano nel settore della formazione professionale i quali, a norma della tabella allegata, dovrebbero essere inquadrati nel V livello, vengono inquadrati nel VI livello se esercitano una funzione docente per l'esercizio della quale è richiesto uno specifico diploma di laurea del quale devono essere in possesso. A questi dipendenti non si applica il disposto del terzultimo comma.

 

     Art. 52. Nei casi non previsti dalla presente legge, si osservano le disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato con essa compatibili e che comunque non comportino oneri di natura economica.

 

     Art. 53. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 4, 30, 31 e 32 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che presentano sufficiente disponibilità.

     Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.

 

     Art. 54. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127, II comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 

Tab. A

 

          TITOLI DI STUDIO PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI REGIONALI

 

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I      livello funzionale: compimento dell'obbligo scolastico;

II     livello funzionale: compimento dell'obbligo scolastico;

III    livello funzionale: licenza della scuola media dell'obbligo

       e qualificazione professionale se richiesta;

IV     livello funzionale: licenza della scuola media dell'obbligo

       e qualificazione professionale se richiesta;

V      livello funzionale: diploma di scuola media secondaria

       superiore e/o diploma professionale se richiesto;

VI     livello funzionale: diploma di laurea;

VII    livello funzionale: diploma di laurea e specializzazione

       e/o abilitazione professionale;

VIII   livello funzionale: diploma di laurea e specializzazione

       e/o abilitazione.

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Tab. B

 

TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE ANNUO LORDO PER CIASCUN LIVELLO FUNZIONALE

 

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Livello                 Parametro                   Lire

------------------------------------------------------------------

I                          100                    1.800.000

II                         116                    2.088.000

III                        130                    2.340.000

IV                         142                    2.556.000

V                          167                    3.006.000

VI                         178                    3.204.000

VII                        220                    3.960.000

VIII                       333                    5.994.000

------------------------------------------------------------------

 

 

Tab. C

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA I LIVELLI FUNZIONALI DI PROVENIENZA E I NUOVI

                    LIVELLI FUNZIONALI DI INQUADRAMENTO

 

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Livello funzionale                  Livelli funzionali

di inquadramento                    di provenienza

------------------------------------------------------------------

I    100                             1°/p

II   116                             1°/p - 2°/p

III  130                             2°/p - 3°/p

IV   142                             3°/p

V    167                             3°/p - 4°/p

VI   178                             4°/p - 5°/p

VII  220                             5°/p

VIII 333                             5°/p

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                              ESPLICITAZIONI

 

2p 2           dal 2° livello regionale in vigore sono inserite le

               posizioni  di  lavoro che comportano  esecuzione di

               mansioni  elementari  lo  svolgimento  delle  quali

               prescinde da conoscenze tecniche preliminari.

               Richiede utilizzazione di strumenti semplici.

2p 3 3p        dal 20 livello regionale in vigore sono inserite le

               posizioni  di  lavoro che comportano  esecuzione di

               mansioni  tecnico - manuali - elementari  e/o ammi-

               nistrative semplici lo svolgimento delle quali pre-

               suppone conoscenze preliminari non specializzate.

3p 4           A) dal 3° livello regionale in vigore sono inserite

               le qualifiche di provenienza  iniziali e intermedie

               della carriera esecutiva e qualifiche  equiparate e

               comunque tutte le altre  qualifiche e posizioni non

               indicate nel successivo punto B).

3p 5           B) dal 3° livello regionale in vigore sono inserite

               le qualifiche  di  provenienza terminali della car-

               riera esecutiva e qualifiche  equiparate anche con-

               seguite in applicazione dell'articolo 68 del D.P.R.

               n. 748/72.

4p 5           C) dal 4° livello regionale in vigore sono inserite

               le qualifiche iniziali ed intermedie della carriera

               di concetto e qualifiche equiparate e comunque tut-

               te le altre qualifiche e posizioni non indicate nel

               successivo punto D).

4p 6           D) dal 4° livello regionale in vigore sono inserite

               le qualifiche  di  provenienza terminali della car-

               riera di concetto e qualifiche  equiparate anche se

               conseguite  in  applicazione dell'articolo  68  del

               D.P.R. n. 748/72.

5p 6           E) dal 5° livello regionale in vigore sono inserite

               le qualifiche di provenienza  inferiore a quella di

               direttore di divisione  aggiunto e qualifiche equi-

               parate e comunque tutte le altre qualifiche e posi-

               zioni  inquadrate nel 5° livello e non indicate nei

               successivi punti F) e G).

5p 7           F) dal 5° livello regionale in vigore sono inserite

               le seguenti qualifiche  di  provenienza: ingegnere,

               medico, chimico, statistico-attuario-ecologo, agro-

               nomo,  procuratore  legale, architetto,  urbanista,

               veterinario, econometrista,  analista di sistemi di

               procedure e di organizzazioni.

5p 8           G) dal 5° livello regionale in vigore sono inserite

               le qualifiche di provenienza non inferiore a quella

               di direttore  di  divisione aggiunto  e  qualifiche

               equiparate  anche  conseguite  in  applicazione del

               D.P.R. n. 748/72.

               H) nel limite del 30% della dotazione  organica del

               5° livello  regionale che residua dall'applicazione

               del precedente punto G) i funzionari già inquadrati

               in tale livello accedono all'ottavo livello funzio-

               nale  a  domanda previo superamento di concorso per

               titoli e colloquio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.