§ 2.5.6 - L.R. 22 aprile 1982, n. 24.
Istituzione dell'Albo regionale degli operatori della formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.5 formazione professionale
Data:22/04/1982
Numero:24


Sommario
Art. 1.  E' istituito, ai sensi della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, l'Albo degli operatori della formazione professionale della Regione Campania.
Art. 2.  L'Albo è unico ed unici sono i criteri per la formazione delle graduatorie.
Art. 3.  L'Albo viene compilato indicando a fianco del nominativo di ciascun operatore:
Art. 4.  I criteri per la formazione delle graduatorie per le sezioni A) e B) di cui al precedente articolo 2, per il personale docente sono i seguenti:
Art. 5.  I criteri per la formazione delle graduatorie per le sezioni A) e B) di cui al precedente articolo 3, per il personale non docente, sono gli stessi di cui all'articolo 4.
Art. 6.  Per l'inserimento del personale nelle graduatorie dell'Albo regionale si fa riferimento alle fasce e requisiti professionali previsti nelle "declaratorie" del vigente C.C.N.L.
Art. 7.  Le graduatorie vengono aggiornate, entro il 28 febbraio di ogni anno, dalla Commissione Paritetica di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, facendo riferimento alla [...]
Art. 8.  Nel rispetto della vigente legislazione in materia di collocamento, le assunzioni di personale per la formazione professionale si effettuano solo attraverso l'Albo regionale degli operatori seguendo [...]
Art. 9.  Si farà ricorso alla sezione B) di cui al precedente articolo 2 soltanto ad esaurimento della sezione A) ivi prevista o di indisponibilità, in detta sezione A), del profilo professionale richiesto.
Art. 10.  L'Albo di cui al precedente articolo 1 comprende distinto elenco del personale regionale operante presso i Centri direttamente dipendenti dalla Regione, indicando, per ogni singolo Centro, a fianco [...]
Art. 11.  L'utilizzo degli esperti di formazione professionale, di cui all'articolo 7 del vigente C.C.N.L. di categoria, è autorizzato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Paritetica, di cui [...]
Art. 12.  Il personale che abbia maturato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 29 settembre 1981 ai sensi della vigente legislazione viene incluso nella sezione A) prevista dall'articolo [...]
Art. 13.  Nella prima compilazione dell'Albo, il personale, che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 12, viene inserito nelle graduatorie:
Art. 14.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 - II comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 2.5.6 - L.R. 22 aprile 1982, n. 24. [1]

Istituzione dell'Albo regionale degli operatori della formazione professionale.

 

Art. 1. E' istituito, ai sensi della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, l'Albo degli operatori della formazione professionale della Regione Campania.

     L'Albo regionale comprende personale docente e non docente.

 

     Art. 2. L'Albo è unico ed unici sono i criteri per la formazione delle graduatorie.

     L'Albo è articolato in due sezioni indicate con lettere A) e B) e concernenti:

     A) personale che abbia maturato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato a norma della vigente legislazione;

     B) personale con contratto a termine ed aspiranti.

     Ogni sezione verrà articolata, per il personale docente, in tanti settori quanti ne sono previsti nei piani di formazione ed ogni settore sarà suddiviso per tante materie quante ne sono previste dai profili professionali contenuti nei suddetti piani di formazione professionale.

     Per le materie comuni a tutti i settori si farà unica graduatoria per ciascuna disciplina.

     Il settore relativo al personale non docente verrà suddistinto nelle seguenti fasce:

     - personale direttivo;

     - personale di segreteria;

     - personale esecutivo;

     - personale ausiliario.

 

     Art. 3. L'Albo viene compilato indicando a fianco del nominativo di ciascun operatore:

     - il punteggio complessivo attribuito sulla base dei successivi articoli 4 e 5.

     - l'Ente e la sede di servizio;

     - il profilo professionale;

     - eventuali note.

 

     Art. 4. I criteri per la formazione delle graduatorie per le sezioni A) e B) di cui al precedente articolo 2, per il personale docente sono i seguenti:

 

 

1) TITOLI

     A) Laurea                                        - punti 8

     B) Diploma di istruzione secondaria di 2° grado  - punti 6

     C) Precedente  esperienza di  lavoro autonomo  o subordinato,

documentata da almeno 5 anni di versamenti previdenziali, prestato

in settori omogenei alle materie d'insegnamento       - punti 5

Detti titoli non sono cumulabili fra loro;

2) ANZIANITA'

     A) Per ogni anno solare di servizio              - punti 1,20

     B) Per ogni mese o frazione superiore a giorni 14

                                                      - punti 0,10

3) PROFESSIONALITA'

     A) Per  ogni anno di servizio prestato in possesso del titolo

di studio previsto dal successivo art. 6              - punti 0,60

     B) Per ogni ciclo completo di riconversione      - punti 1

     C) Per  ogni ciclo  di aggiornamento  istituito dal Ministero

della Pubblica  Istruzione, o  dal Ministero  del Lavoro  o  dalla

Regione                                               - punti 0,20

4) CARICHI DI FAMIGLIA

     A) Coniuge a carico                              - punti 1

     B) Per ogni figlio a carico                      - punti 0,50

     C) Per  ogni altro  familiare convivente  a carico fino ad un

massimo di 4                                          - punti 0,25

5) CATEGORIE PROTETTE

     A)  Appartenenza  a  categoria  riservata  e  protetta  dalle

vigenti leggi                                         - punti 0,25

 

 

     Art. 5. I criteri per la formazione delle graduatorie per le sezioni A) e B) di cui al precedente articolo 3, per il personale non docente, sono gli stessi di cui all'articolo 4.

 

     Art. 6. Per l'inserimento del personale nelle graduatorie dell'Albo regionale si fa riferimento alle fasce e requisiti professionali previsti nelle "declaratorie" del vigente C.C.N.L.

     della categoria e successivi rinnovi.

 

     Art. 7. Le graduatorie vengono aggiornate, entro il 28 febbraio di ogni anno, dalla Commissione Paritetica di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, facendo riferimento alla situazione determinatasi alla data del 31 gennaio dell'anno in relazione alle variazioni intervenute per i punteggi di cui ai precedenti articoli 4 e 5, nonché delle articolazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente articolo 2.

 

     Art. 8. Nel rispetto della vigente legislazione in materia di collocamento, le assunzioni di personale per la formazione professionale si effettuano solo attraverso l'Albo regionale degli operatori seguendo le relative graduatorie e vengono autorizzate dalla Regione o dalle Amministrazioni provinciali per le attività delegate, sentita la Commissione Paritetica di cui all'articolo 22 della citata legge regionale 30 luglio 1977, n. 40.

     Analoga procedura viene richiesta per la mobilità e l'aggiornamento del personale di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13 del vigente C.C.N.L. di categoria e successive modifiche, nonché per i processi di riconversione.

 

     Art. 9. Si farà ricorso alla sezione B) di cui al precedente articolo 2 soltanto ad esaurimento della sezione A) ivi prevista o di indisponibilità, in detta sezione A), del profilo professionale richiesto.

     Per le sole supplenze di durata non superiore a 14 giorni gli Enti terzi potranno accedere direttamente a detta sezione B) e contestualmente nominare il personale ivi iscritto a secondo la relativa graduatoria.

     Detta supplenza non è assolutamente rinnovabile.

 

     Art. 10. L'Albo di cui al precedente articolo 1 comprende distinto elenco del personale regionale operante presso i Centri direttamente dipendenti dalla Regione, indicando, per ogni singolo Centro, a fianco di ciascun nominativo il livello di inquadramento e la rispettiva funzione di docente o non docente.

 

     Art. 11. L'utilizzo degli esperti di formazione professionale, di cui all'articolo 7 del vigente C.C.N.L. di categoria, è autorizzato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Paritetica, di cui all'articolo 22 della citata legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, che esprime parere circa la sussistenza o meno di pari professionalità all'interno dell'Albo di cui agli articoli 1 e 2.

 

 

Norme transitorie

 

     Art. 12. Il personale che abbia maturato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 29 settembre 1981 ai sensi della vigente legislazione viene incluso nella sezione A) prevista dall'articolo 2 della presente legge.

     All'uopo la Commissione Paritetica, di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, accerterà il verificarsi della fattispecie prevista dal 1° comma dell'articolo 6 del vigente C.C.N.L. di categoria e successivi rinnovi.

 

     Art. 13. Nella prima compilazione dell'Albo, il personale, che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 12, viene inserito nelle graduatorie:

     - il personale docente secondo il profilo professionale posseduto nell'ultimo anno di servizio prestato;

     - il personale non docente secondo la mansione svolta parimenti nell'ultimo anno.

     Al suddetto personale, qualora privo dei titoli e requisiti previsti dal precedente articolo 6, vengono attribuiti ulteriori punti 1 per ogni anno di servizio fino ad un massimo di 5 anni.

 

     Art. 14. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 - II comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 18 novembre 2009, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.