§ 3.1.94 – L.R. 16 agosto 2001, n. 29.
Riordino del Sistema dei Servizi di Sviluppo Agricolo - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7/8/1996 n. 38 ed alla L.R. 13/7/1998 n. 21.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:16/08/2001
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Campo di applicazione.
Art. 3.  Componenti strutturali del sistema dei SSA.
Art. 4.  Pianificazione delle attività dei SSA.
Art. 5.  Ruolo dei soggetti.
Art. 6.  Ricerca e sperimentazione agraria.
Art. 7.  Informazione.
Art. 8.  Consulenza e orientamento tecnico.
Art. 9.  Consulenza di gestione ed organizzativa.
Art. 10.  Orientamento commerciale.
Art. 11.  Formazione professionale agricola.
Art. 12.  Servizi tecnici e specialistici di supporto.
Art. 13.  Addetti ai servizi di sviluppo agricolo dell'ALSIA.
Art. 14.  Modello organizzativo dell'ALSIA.
Art. 15.  Elaborazione del primo Piano Triennale dei SSA.
Art. 16.  Realizzazione Centro di formazione per l'agroalimentare.
Art. 17.  Vigilanza regionale.
Art. 18.  Norme finali.
Art. 19.  Abrogazione.
Art. 20.  Norma Finanziaria.
Art. 21.  Pubblicazione e dichiarazione d'urgenza.


§ 3.1.94 – L.R. 16 agosto 2001, n. 29.

Riordino del Sistema dei Servizi di Sviluppo Agricolo - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7/8/1996 n. 38 ed alla L.R. 13/7/1998 n. 21. [1]

(B.U. 21 agosto 2001, n. 55).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Basilicata, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 3 della L.R. 7/12/2000 n. 61, disciplina la materia dei Servizi di Sviluppo Agricolo (SSA) di cui alle precedenti L.R. 16/11/1982 n. 35, L.R. 6/4/1993 n. 17, L.R. 7/8/1996 n. 38 e ridefinisce i compiti e le funzioni trasferite all'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (ALSIA) sulla stessa materia al fine di adeguare i SSA regionali ai nuovi scenari di sviluppo agricolo nazionali ed internazionali e al ruolo multifunzionale del settore primario.

 

Titolo II

SISTEMA DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO

 

     Art. 2. Campo di applicazione.

     1. La Regione Basilicata promuove e sostiene finanziariamente programmi e attività finalizzati alla erogazione di servizi reali alle imprese del settore primario, agroalimentare e forestale e per lo sviluppo rurale. Detti programmi ed attività devono:

     a) essere coerenti con gli obiettivi generali e specifici della programmazione regionale e delle politiche agricole;

     b) contribuire ad accelerare, anche mediante compiti d'attuazione, l'applicazione delle politiche di settore regionali in un contesto di sostenibilità delle risorse naturali e culturali;

     c) concorrere ad elevare l'efficienza e la qualità degli stessi servizi e delle strutture che fanno parte del Sistema.

     2. I SSA di interesse regionale comprendono:

     a) Ricerca e sperimentazione agraria;

     b) Divulgazione agricola (informazione, consulenza e orientamento tecnico, consulenza di gestione ed organizzativa, orientamento commerciale);

     c) Formazione e aggiornamento professionale in materia agroambientale, agroalimentare, forestale e sviluppo rurale;

     d) Servizi tecnici di supporto.

 

     Art. 3. Componenti strutturali del sistema dei SSA.

     1. Il sistema dei SSA della Basilicata è così strutturato:

     a) il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, attraverso il competente Ufficio e gli Osservatori tematici sull'agroalimentare, l'imprenditoria giovanile in agricoltura, la ricerca e la formazione, lo sviluppo rurale;

     b) l'ALSIA, attraverso aree e servizi centrali e le Aziende Agricole Sperimentali Dimostrative. Le attività dei SSA sono svolte dai Divulgatori agricoli assegnati all'ALSIA in base alla L.R. 7/12/2000 n. 61 e formati ai sensi del Reg. CE 270/79 e successive integrazioni e da altro personale dell'Agenzia con esperienza comprovata in materia di SSA e/o da formare per esigenze specifiche;

     c) [il CIFDA (Consorzio Interregionale di formazione divulgatori agricoli) di Metaponto per la formazione dei quadri tecnici in agricoltura] [2];

     d) altre istituzioni pubbliche e private che operano in ambito regionale nei campi definiti all'art. 2, comma 2.

     2. Le possibili integrazioni tra i soggetti del sistema dei SSA, coerenti con le finalità di cui all'art. 1 e con gli indirizzi di cui all'art. 2, sono definite con il Piano Triennale dei SSA di cui al successivo art. 4.

 

     Art. 4. Pianificazione delle attività dei SSA.

     1. Le attività dei SSA, coerenti con gli indirizzi di cui all'art. 2 comma 1, sono realizzate in base a Piani Triennali ed Annuali.

     2. Il Piano Triennale dei SSA è elaborato dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale entro il mese di aprile dell'anno precedente l'inizio della sua attuazione. Concorrono alla formulazione del Piano:

     a) l'ALSIA, mediante specifico rapporto;

     b) i Dipartimenti della Regione Basilicata collegati alla materia dei SSA, le Provincie, gli Enti Locali e gli Enti gestori delle Aree protette, attraverso momenti di concertazione, organizzati anche in forma di conferenze tematiche;

     c) il mondo della ricerca e della formazione, le Organizzazioni professionali e di categoria, le Organizzazioni di Produttori, le Associazioni e il mondo Cooperativo Agricolo, le principali Associazioni ambientaliste, i Consorzi di Tutela dei prodotti tipici e biologici e l'Associazione dei consumatori, mediante momenti di consultazione.

     3. Il Piano Triennale è trasmesso alla Giunta Regionale ed è approvato dal Consiglio Regionale entro il mese di giugno dell'anno precedente l'inizio della sua attuazione.

     4. Entro un mese dall'approvazione del Piano Triennale, l'ALSIA predispone il primo Programma annuale dei SSA; i successivi Programmi annuali sono predisposti entro il precedente mese di settembre. I programmi annuali sono trasmessi al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale per il parere di conformità al Piano Triennale; detto parere si intende accordato se entro trenta giorni il Dipartimento non esprime alcun rilievo.

 

     Art. 5. Ruolo dei soggetti.

     1. Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, attraverso il competente Ufficio esercita le seguenti funzioni in materia di SSA:

     a) elaborazione del Piano Triennale dei SSA di cui all'art. 4;

     b) monitoraggio finanziario e fisico e valutazione d'impatto dei risultati del Piano Triennale anche al fine del suo aggiornamento;

     c) valutazione dei risultati dei Programmi Annuali;

     d) monitoraggio, tramite gli Osservatori tematici di cui all'art. 3, dell'evoluzione del settore primario lucano e degli scenari di politica agraria regionale, nazionale e internazionale;

     e) coordinamento delle attività di ricerca, formazione e promozione commerciale che coinvolgono più soggetti del Sistema dei SSA secondo modalità che verranno definite dal Piano Triennale;

     f) rapporti con gli organi centrali e periferici dello Stato.

     2. L'ALSIA, sulla base degli indirizzi definiti dal citato Piano Triennale dei SSA, provvede al coordinamento e gestione delle attività:

     a) di cui al successivo Titolo III;

     b) delegate dalla Giunta Regionale attraverso il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale;

     c) affidate all'Agenzia da istituzioni e organismi competenti e da operatori singoli ed associati, purché siano coerenti con i compiti istituzionali dell'Agenzia.

     3. In particolare l'ALSIA, in materia di SSA e in base ai Piani Annuali, promuove, coordina, realizza e controlla programmi ed iniziative per:

     a) divulgare e trasferire alle imprese del settore le innovazioni di processo, di prodotto ed organizzative, con particolare riferimento a quelle che consentono di attuare il Codice di Buona Pratica Agricola e le norme di Igiene e benessere degli animali definite dalla Regione Basilicata;

     b) elevare il livello di efficienza economica delle imprese coerentemente con gli obiettivi e le misure d'intervento previste in applicazione dei Regolamenti Comunitari;

     c) accelerare l'adeguamento delle imprese agli orientamenti del mercato e dei consumatori e, in particolare, rispetto alle esigenze di tipicità, qualità e sanità dei prodotti agricoli e alimentari e in maniera coerente con gli sbocchi di mercato definiti dal Dipartimento Agricoltura;

     d) favorire la riqualificazione delle risorse umane, anche attraverso specifici progetti intesi a promuovere l'alto valore economico e sociale del lavoro agricolo;

     e) favorire l'attuazione di programmi e di progetti di sviluppo rurale e i Progetti Integrati Territoriali che investono il settore primario;

     f) raccogliere a livello locale ed elaborare sistematicamente le informazioni strutturali e socioeconomiche necessarie al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale e agli Osservatori tematici di cui all'art. 3, per la valutazione d'impatto delle politiche strutturali, per la valutazione del Piano Triennale dei SSA e per l'analisi dell'evoluzione del settore primario. Per assolvere a tale funzione l'ALSIA, tra l'altro, costruisce e gestisce il campione contabile aziendale rappresentativo a livello regionale previsto per assolvere agli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) comunitaria.

 

Titolo III

COMPITI DELL'ALSIA IN MATERIA DI SSA

 

     Art. 6. Ricerca e sperimentazione agraria.

     1. L'attività di ricerca e sperimentazione agraria d'interesse regionale è svolta dall'ALSIA sulla base degli indirizzi definiti dal Piano Triennale dei SSA di cui all'art. 3. L'ALSIA promuove e/o partecipa a programmi di ricerca e sperimentazione che hanno ricaduta sulla realtà produttiva lucana e che prevedano l'attività di trasferimento dei risultati e il coinvolgimento dei Divulgatori agricoli dell'Agenzia.

 

     Art. 7. Informazione.

     1. Il servizio è attivato dall'ALSIA per favorire l'accesso alle imprese del settore alle informazioni che riguardano l'offerta d'innovazioni, le caratteristiche del mercato, le statistiche strutturali e socioeconomiche, le politiche agricole.

     2. L'attività è realizzata dall'ALSIA attraverso la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dell'informazione mediante l'uso integrato di metodologie, supporti tecnologici e mezzi di comunicazione anche avanzati e il collegamento a reti e canali di diffusione già esistenti.

 

     Art. 8. Consulenza e orientamento tecnico.

     1. L'attività è svolta dai Divulgatori Agricoli per l'adozione delle innovazioni già presenti sul mercato e per il trasferimento dei risultati dell'attività di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 6 e di quella di collaudo e dimostrativa condotta presso le Aziende Agricole Sperimentali e Dimostrative. Il servizio è finalizzato ad orientare gli imprenditori del settore in un quadro di sostenibilità ambientale (buona pratica agricola), sanità dei prodotti, valorizzazione del territorio.

 

     Art. 9. Consulenza di gestione ed organizzativa.

     1. L'ALSIA, per promuovere la cultura d'impresa in uno scenario di crescente competitività, attiva servizi idonei per il supporto alle decisioni, giudizi di convenienza degli investimenti, analisi dei costi di produzione, verifica dei mezzi finanziari, opportunità di diversificazione, impatto di modelli organizzativi semplici e complessi (associazionismo, filiere di prodotto, distretto agroalimentare e rurale, ecc.) e valorizzazione delle risorse umane.

 

     Art. 10. Orientamento commerciale.

     1. L'orientamento commerciale è costituito dall'insieme delle attività di supporto e di consulenza atte ad influenzare positivamente gli imprenditori del settore nella scelta dell'indirizzo produttivo e delle tecniche in base alla evoluzione della domanda e ai vincoli produttivi (sbocchi di mercato) e alle caratteristiche del canale di

commercializzazione a cui aderiscono.

     2. L'attività è basata su indagini di mercato, sull'analisi dell'offerta di innovazioni, sulle norme per la tutela delle produzioni (DOC, DOP, IGP, IGT, Biologica, ecc.), sui vincoli e sulle opportunità (OCM, certificazione, marchi, ecc.), sui modelli organizzativi che favoriscono la concentrazione dell'offerta, sulle metodologie di promozione e di marketing, sul sostegno, organizzazione e gestione di campagne promozionali e d'informazione.

     3. L'iniziativa dell'ALSIA in questo campo è svolta in base agli indirizzi definiti dal Piano Triennale dei SSA, dai compiti delegati dal Dipartimento Agricoltura e sviluppo Rurale e dalle richieste specifiche del mondo agricolo organizzato (Consorzi di tutela, Organizzazioni di Produttori, Organizzazioni di Filiera o di Distretto, Associazioni di consumatori, ecc.) e delle istituzioni competenti.

 

     Art. 11. Formazione professionale agricola.

     1. Il servizio di formazione e aggiornamento professionale degli operatori agricoli, forestali e alimentari (giovani imprenditori, quadri direttivi e tecnici delle imprese, manodopera specializzata) è realizzato dall'ALSIA in base agli indirizzi definiti dal Piano Triennale dei SSA e dalle politiche di settore.

 

     Art. 12. Servizi tecnici e specialistici di supporto.

     1. I servizi tecnici e specialistici sono attivati dall'ALSIA anche mediante l'adozione di tecnologie avanzate e/o in regime di convenzione con organismi specializzati, per fornire supporti alle decisioni degli operatori singoli ed associati del settore primario lucano. Tali servizi dovranno assicurare:

     a) il trasferimento rapido delle informazioni dall'ALSIA agli operatori mediante supporti informatizzati e moderni mezzi di comunicazione (banche dati in rete, siti Internet, bollettini, video, ecc.). Oltre alla diffusione delle informazioni prodotte in proprio, l'ALSIA dovrà favorire anche il collegamento ad altre fonti informative regionali, nazionali ed internazionali;

     b) supporti alle decisioni tecniche ad alto valore aggiunto (software, servizi interattivi, rete agrometereologica, banche germoplasma, sistema fitopatologico, pedologia, ecc.) con particolare riferimento a quelli che promuovono la corretta gestione del suolo, il minimo impiego di mezzi chimici, il risparmio idrico, la gestione dei residui, ecc.;

     c) servizi specialistici (tecnica e mercato) per la diffusione della produzione e degli alimenti biologici e per l'introduzione dei sistemi di certificazione di qualità su tutte le fasi della filiera (tracciabilità degli alimenti);

     d) supporti per lo sviluppo della diversificazione produttiva ed aziendale (produzioni no food, agriturismo, pluriattività, servizi extraziendali di tutela ambientale, di turismo rurale, di servizi alla popolazione rurale, ecc.).

 

     Art. 13. Addetti ai servizi di sviluppo agricolo dell'ALSIA.

     1. Per l'espletamento delle attività di cui al presente Titolo, l'ALSIA utilizza:

     a) i Divulgatori agricoli formati ai sensi del Reg. 270/79 e successive integrazioni. Ad essi è affidato in prevalenza il coordinamento e la realizzazione delle attività di consulenza alle imprese, di ricerca e sperimentazione, di trasferimento delle innovazioni e di formazione degli operatori agricoli. I Divulgatori operano prevalentemente presso le Aziende Agricole Sperimentali Divulgative;

     b) altri tecnici dell'ALSIA della sede centrale e delle Unità Territoriali con esperienza pluriennale in materia di SSA e/o appositamente riqualificati;

     c) i tecnici agricoli dei Consorzi di assistenza tecnica agricola e delle Associazioni di tecnici formati ai sensi dei Reg. CE 2328/94 e 950/97 e quelli della Comunità Montana Alto Bradano già utilizzati nei programmi di assistenza tecnica ai sensi della L.R. 20/6/1979 n. 19 che dimostrano di aver svolto attività pluriennale al servizio delle aziende agricole, alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale rapporto è regolato da specifiche convenzioni e deve essere attivato sui programmi di assistenza tecnica previsti dal Programma Annuale di cui all'art. 4. Per il miglior utilizzo di tali tecnici, l'ALSIA istituisce un apposito elenco tenuto conto dei profili professionali necessari e provvede anche alla loro qualificazione e aggiornamento nel tempo.

 

Titolo IV

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 14. Modello organizzativo dell'ALSIA. [3]

     1. Per rispondere alle finalità di cui all'art. 1, agli indirizzi di cui all'art. 2 e alle esigenze di cui agli artt. 3 e 8, entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Direttore dell'ALSIA presenterà alla Giunta Regionale, per la definitiva approvazione, il Regolamento interno dell'Agenzia. Tale Regolamento definisce:

     a) la composizione della pianta organica basata sulla dotazione complessiva di personale a seguito dell'applicazione della L.R. 7/12/2000 n. 61;

     b) il modello organizzativo dell'ALSIA (Aree, Uffici, sedi periferiche, ecc.) funzionale al ruolo assegnato dalla presente legge in materia di SSA e agli altri compiti delegati.

 

     Art. 15. Elaborazione del primo Piano Triennale dei SSA.

     1. Per il primo anno di applicazione, il Piano Triennale dei SSA di cui all'art. 4 sarà elaborato entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge. Il primo Piano Annuale dei SSA elaborato dell'ALSIA avrà inizio in ogni caso a partire dall'anno successivo.

 

     Art. 16. Realizzazione Centro di formazione per l'agroalimentare.

     1. Il CIFDA di Metaponto alla scadenza del mandato comunitario, fissata al 31/12/2001, con apposito provvedimento legislativo regionale entro tale data, verrà trasformato in Centro di formazione permanente per i quadri tecnici del settore agroalimentare lucano.

 

     Art. 17. Vigilanza regionale. [4]

 

Titolo V

 

     Art. 18. Norme finali.

     1. [5].

     2. [6].

 

     Art. 19. Abrogazione.

     1. Tutte le disposizioni normative difformi o contrastanti rispetto alla presente legge sono abrogate.

 

     Art. 20. Norma Finanziaria.

     1. L'applicazione della presente legge non comporta aumento di spesa globale per la Regione.

 

     Art. 21. Pubblicazione e dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Titolo così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 1 settembre 2001, n. 57.

[2] Lettera abrogata dall'art. 18 della L.R. 20 marzo 2015, n. 9.

[3] Articolo così modificato dall'art. 17 della L.R. 20 marzo 2015, n. 9.

[4] Articolo abrogato dall’art. 21 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11. Sostituiva l'art. 9 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38.

[5] Comma modificato dall’art. 39 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5. Modifica l'art. 4 della L.R. 13 luglio 1998 n. 21.

[6] Modifica gli artt. 6, 14 e 15 della L.R. 7 agosto 1996 n. 38.