§ 3.1.90 - L.R. 7 dicembre 2000, n. 61.
Potenziamento dei servizi di sviluppo agricolo regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:07/12/2000
Numero:61


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Basilicata, in attuazione delle disposizioni contenute nella L.R. 6 aprile 1993 n. 17 e successive integrazioni e modificazioni, riconosce la divulgazione agricola e le attività [...]
Art. 2.      1. Il servizio di divulgazione agricola, ai sensi della L.R. 6 aprile 1993, n. 17 e successive modificazioni è di competenza dell'ALSIA.
Art. 3.      1. I divulgatori agricoli già inquadrati nei ruoli regionali possono entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda, per essere trasferiti presso l'ALSIA [...]
Art. 4.      1. Per l'anno 2000 la presente legge non comporta oneri di spesa aggiuntivi.
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione [...]


§ 3.1.90 - L.R. 7 dicembre 2000, n. 61.

Potenziamento dei servizi di sviluppo agricolo regionale.

(B.U. 12 dicembre 2000, n. 72).

 

Art. 1.

     1. La Regione Basilicata, in attuazione delle disposizioni contenute nella L.R. 6 aprile 1993 n. 17 e successive integrazioni e modificazioni, riconosce la divulgazione agricola e le attività nel campo dei Servizi di Sviluppo Agricolo, quali attività di interesse generale e pubblico, finalizzate allo sviluppo dell'agricoltura regionale.

 

     Art. 2.

     1. Il servizio di divulgazione agricola, ai sensi della L.R. 6 aprile 1993, n. 17 e successive modificazioni è di competenza dell'ALSIA.

     2. Dal 1° gennaio 2001, è disposta l'iscrizione in apposito ruolo della divulgazione agricola dell'ALSIA del personale in costanza di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Organizzazioni Professionali Agricole della Basilicata, nell'ambito del contingente attribuito alla Basilicata del II Piano quadro nazionale della divulgazione agricola in applicazione del regolamento CEE n. 2052/88, e dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 1993 n. 17, previa domanda all'ALSIA entro 30 giorni e sotto pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. L'ALSIA si fa carico della loro remunerazione utilizzando le somme assegnate dalla Regione Basilicata con legge di bilancio di cui al successivo art. 4.

 

     Art. 3.

     1. I divulgatori agricoli già inquadrati nei ruoli regionali possono entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda, per essere trasferiti presso l'ALSIA conservando le posizioni giuridiche ed economiche acquisite nell'amministrazione di appartenenza.

     2. La Regione con successivo provvedimento legislativo ridefinisce i compiti e le funzioni relative ai servizi di sviluppo agricolo trasferiti all'ALSIA.

 

     Art. 4.

     1. Per l'anno 2000 la presente legge non comporta oneri di spesa aggiuntivi.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli esercizi successivi si farà fronte con gli stanziamenti stabiliti a favore dell'ALSIA sul cap. 5015 o suo corrispondente del Bilancio di previsione della Regione Basilicata.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.