§ 51.3.182 - D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.3 giustizia ordinaria civile
Data:01/09/2011
Numero:150


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro
Art. 3.  Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito semplificato di cognizione
Art. 4.  Mutamento del rito
Art. 5.  Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
Art. 6.  Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione
Art. 7.  Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada
Art. 8.  Dell'opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti
Art. 9.  Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato
Art. 10.  (Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali).
Art. 11.  Delle controversie agrarie
Art. 12.  Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti
Art. 13.  Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato
Art. 14.  Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato
Art. 15.  Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia
Art. 16.  Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro [...]
Art. 17.  Delle controversie in materia di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza degli stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonchè allontanamento [...]
Art. 18.  Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea
Art. 19.  Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale
Art. 19 bis.  (Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia).
Art. 19 ter.  (Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario
Art. 20.  Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchè agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di [...]
Art. 21.  Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio
Art. 22.  Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali
Art. 23.  Delle azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo
Art. 24.  Dell'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo
Art. 25.  Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche
Art. 26.  Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai
Art. 27.  Dell'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
Art. 28.  Delle controversie in materia di discriminazione
Art. 29.  Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità
Art. 30.  Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
Art. 30 bis.  (Dei procedimenti in materia di efficacia di decisioni straniere previsti dal diritto dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali).
Art. 31.  Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso
Art. 32.  Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
Art. 33.  Delle controversie in materia di liquidazione degli usi civici
Art. 34.  Modificazioni e abrogazioni
Art. 35.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 36.  Disposizioni transitorie e finali


§ 51.3.182 - D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

(G.U. 21 settembre 2011, n. 220)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° settembre 2011;

     Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Disposizioni Generali

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile;

     b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile;

     c) Rito semplificato di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile [1].

 

     Art. 2. Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro

     1. Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile.

     2. L'ordinanza prevista dall'articolo 423, secondo comma, del codice di procedura civile può essere concessa su istanza di ciascuna parte.

     3. L'articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di condanna a favore di ciascuna delle parti.

     4. Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori previsti dall'articolo 421, secondo comma, del codice di procedura civile non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal codice civile.

 

     Art. 3. Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito semplificato di cognizione [2]

     1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applica il comma primo dell'articolo 281-duodecies del codice di procedura civile [3].

     2. Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio [4].

     3. Fermo quanto previsto dal comma 1, quando è competente la corte di appello in primo grado il presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349-bis del codice di procedura civile e il procedimento è regolato dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies del codice di procedura civile [5].

 

     Art. 4. Mutamento del rito

     1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.

     2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, entro il termine di cui all'articolo 171-bis del codice di procedura civile [6].

     3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

     4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del presente decreto.

     5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

 

     Art. 5. Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato

     1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

     2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.

 

Capo II

Delle controversie regolate dal rito del lavoro

 

     Art. 6. Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione

     1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

     2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.

     3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.

     4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

     a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

     b) di previdenza e assistenza obbligatoria;

     c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

     d) di igiene degli alimenti e delle bevande;

     e) valutaria;

     f) di antiriciclaggio.

     5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

     a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;

     b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;

     c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

     6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

     7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

     8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

     9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.

     10. Alla prima udienza, il giudice:

     a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;

     b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.

     11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

     12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

     13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

 

     Art. 7. Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

     1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

     2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

     3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

     4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

     5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonchè da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

     6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

     7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.

     8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

     9. Alla prima udienza, il giudice:

     a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;

     b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.

     10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

     11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

     12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

     13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

 

     Art. 8. Dell'opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti

     1. Le controversie previste dall'articolo 75, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate dall'articolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2.

     2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso di trasgressore minorenne, il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

 

     Art. 9. Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato

     1. Ove non diversamente disposto dal presente articolo, le controversie in materia di recupero degli aiuti di Stato previste dall'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono regolate dalle disposizioni contenute nell'articolo 6 del presente decreto, in quanto compatibili, ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 9 e 13.

     2. Nelle controversie di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, e nei giudizi civili aventi ad oggetto un titolo giudiziale di pagamento conseguente a una decisione di recupero, il giudice, su richiesta di parte, può sospendere l'efficacia esecutiva del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

     a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;

     b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

     3. Quando accoglie l'istanza di sospensione per motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero, il giudice provvede all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. L'istanza di sospensione non può in ogni caso essere accolta per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perchè individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 278 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

     4. Fuori dei casi in cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, quando accoglie l'istanza di sospensione il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa è decisa nei successivi sessanta giorni.

     5. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 4 e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte di appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal presidente del tribunale.

 

     Art. 10. (Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali). [7]

     1. Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

     2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato.

     3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a seguito di un reclamo dell'interessato, è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

     4. Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo dall'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003, chi vi ha interesse può, entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine, ricorrere al Tribunale competente ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 senza che l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento.

     5. L'interessato può dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di esercitare per suo conto l'azione, ferme le disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di procedura civile.

     6. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.

     7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

     8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.

     9. Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante può presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla controversia in corso con riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati personali. Il giudice dispone che sia data comunicazione al Garante circa la pendenza della controversia, trasmettendo copia degli atti introduttivi, al fine di consentire l'eventuale presentazione delle osservazioni.

     10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonchè il risarcimento del danno.

 

     Art. 11. Delle controversie agrarie

     1. Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

     2. Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.

     3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal comma 1 è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

     4. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione.

     5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato.

     6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.

     7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente.

     8. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità.

     9. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro in favore dell'affittuario, si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.

     10. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di animali.

     11. Il rilascio del fondo può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa la sentenza che lo dispone.

 

     Art. 12. Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti

     1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata decisione sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro.

     2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.

 

     Art. 13. Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato

     1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al diniego di riabilitazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto o all'atto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo [8].

     2. E' competente la corte di appello.

     3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto o dell'atto di riabilitazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 108 del 1996, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero [9].

     4. Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato nel registro informatico dei protesti cambiari.

 

Capo III

Delle controversie regolate dal rito semplificato di cognizione [10]

 

     Art. 14. Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato

     1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo [11].

     2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica [12].

     3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

     4. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile [13].

 

     Art. 15. Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia

     1. Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo [14].

     2. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello.

     3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

     4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

     5. Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

     6. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile [15].

 

     Art. 16. Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari

     1. Le controversie previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal rito semplificato di cognizione [16].

     2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora [17].

 

     Art. 17. Delle controversie in materia di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza degli stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonchè allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari [18]

     1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di espulsione disposta dal prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonchè per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo [19].

     2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato [20].

     3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare [21].

     4. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente.

     5. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. L'allontanamento dal territorio italiano non può avere luogo fino alla pronuncia sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il giudice decide sull'istanza di sospensione prima della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve lasciare il territorio nazionale.

     6. Quando il ricorso è rigettato, il ricorrente deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.

 

     Art. 18. Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea

     1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo [22].

     2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione.

     3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare [23].

     4. Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchè, ove necessario, da un interprete.

     5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorità che ha emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima udienza.

     6. L'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.

     7. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.

     8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

     9. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile [24].

 

     Art. 19. Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale [25]

     [1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

     2. E' competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Sull'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo è competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è competente il tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro [26].

     3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà [27].

     4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

     a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

     b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

     c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;

     d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni [28].

     5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. L'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 1, è adottata entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 4, quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo [29].

     5-bis. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 5 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni [30].

     6. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.

     7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.

     8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.

     9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'Appello [31].

     9-bis. L'ordinanza di cui al comma 9, nonchè i provvedimenti di cui all'articolo 5 sono comunicati alle parti a cura della cancelleria [32].

     10. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.]

 

     Art. 19 bis. (Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia). [33]

     1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione [34].

     2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.

 

     Art. 19 ter. (Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario [35]). [36]

     1. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito semplificato di cognizione [37].

     2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

     3. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio [38].

     4. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi alla autorità consolare.

     5. Quando è presentata l'istanza di cui all'articolo 5, l'ordinanza è adottata entro 5 giorni.

     6. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso [39].

     7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

 

     Art. 20. Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchè agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare

     1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo [40].

     2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato [41].

     3. La sentenza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta [42].

     4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.

 

     Art. 21. Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio

     1. Le controversie previste dall'articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo [43].

     2. E' competente il tribunale in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

     3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, della legge 13 maggio 1978, n. 180, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, secondo comma, della medesima legge.

     4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato a mezzo del servizio postale.

     5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione e d'ufficio. Sulla richiesta di sospensione il presidente provvede entro dieci giorni.

     6. Il tribunale può assumere informazioni e disporre l'assunzione di prove d'ufficio.

     7. Il procedimento è esente dal contributo unificato e la decisione non è soggetta a registrazione.

 

     Art. 22. Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali

     1. Le controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo [44].

     2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il capoluogo della provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del capoluogo della regione.

     3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

     4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando è necessaria. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

     5. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.

     6. La sentenza che definisce il giudizio è immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perchè entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente [45].

     7. Contro la sentenza pronunciata dal tribunale può essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, nonchè dal prefetto quando ha promosso l'azione d'ineleggibilità [46].

     8. L'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza di appello [47].

     9. Il termine per l'appello decorre, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza nell'albo dell'ente [48].

     10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

     11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti della metà [49].

     12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

     13. Il provvedimento che definisce il giudizio è immediatamente comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione è data al prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.

     14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.

     15. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.

     16. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

 

     Art. 23. Delle azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo

     1. Le controversie previste dall'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo [50].

     2. E' competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

     3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

     4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.

     5. La sentenza che definisce il giudizio, ove non sia stato proposto ricorso per cassazione, è immediatamente trasmessa in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione [51].

     6. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

     7. Il presidente della corte di cassazione, con decreto, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale [52].

     8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.

     9. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

 

     Art. 24. Dell'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo

     1. Le controversie previste dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo [53].

     2. E' competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede la Commissione elettorale circondariale che ha emesso la decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

     3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, quando il ricorrente è lo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste. In tutti gli altri casi il ricorso è proposto, anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata. I termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

     4. Il ricorso è notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione elettorale.

     5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.

     6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.

     7. Il provvedimento che definisce il giudizio è comunicato immediatamente dalla cancelleria al presidente della Commissione elettorale circondariale e al sindaco che ne cura, senza spesa, l'esecuzione e la notificazione agli interessati.

     8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.

     9. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

 

     Art. 25. Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche

     1. Le controversie previste dall'articolo 4 del decreto legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, sono regolate dal rito semplificato di cognizione [54].

 

     Art. 26. Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai

     1. Le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e quelle in materia di impugnazione delle misure cautelari rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158-novies della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo [55].

     2. E' competente la corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione amministrativa regionale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari pronunciati dalla corte di appello ai sensi dell'articolo 158-septies, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è competente la corte di appello nel cui distretto è ubicata la sede della Commissione più vicina. Al giudizio partecipa il pubblico ministero.

     3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso avverso la misura cautelare va proposto, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

     4. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare è ammesso ricorso per cassazione nei soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

     5. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento cautelare è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.

     6. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.

 

     Art. 27. Dell'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

     1. Le controversie previste dall'articolo 63 della legge 2 febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo [56].

     2. E' competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista è iscritto od ove la elezione contestata si è svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

     3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.

     4. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

     5. La sentenza che accoglie il ricorso può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata [57].

 

     Art. 28. Delle controversie in materia di discriminazione

     1. Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1 marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo [58].

     2. E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.

     3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.

     4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.

     5. Con la sentenza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente [59].

     6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

     7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Della sentenza è data comunicazione nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall'articolo 55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 [60].

 

     Art. 29. Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità

     1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo [61].

     2. E' competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.

     3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

     4. Il ricorso è notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. Il ricorso è notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità.

 

     Art. 30. Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento

     1. Le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal rito semplificato di cognizione [62].

     2. E' competente la corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento.

 

     Art. 30 bis. (Dei procedimenti in materia di efficacia di decisioni straniere previsti dal diritto dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali). [63]

     1. Si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività e in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di decisioni emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione europea in conformità al diritto eurounitario. In particolare, sono introdotti con tale rito i procedimenti previsti dagli atti indicati di seguito:

     1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

     2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

     3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

     4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

     5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

     2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Contro il decreto pronunciato in camera di consiglio può essere promosso ricorso nelle forme del rito semplificato entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del decreto.

     3. Le domande di diniego del riconoscimento delle decisioni che rientrano nel campo di applicazione degli atti indicati nel comma 1, sono introdotte con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile.

     4. Si svolgono con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile i procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di decisioni immediatamente esecutive emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri in conformità al diritto dell'Unione. In particolare, sono introdotti con tale rito i procedimenti previsti dagli atti di seguito indicati:

     1) regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;

     2) regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile;

     3) regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione);

     4) regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori.

     5. Si svolgono con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di decisioni straniere o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, o il diniego di tale riconoscimento, allorchè l'efficacia delle medesime decisioni si fondi su una convenzione internazionale, fatte salve diverse disposizioni previste dalla convenzione applicabile.

     6. I procedimenti previsti dagli atti di cui ai commi 1, 3 e 5 sono promossi innanzi alla corte di appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti dai medesimi atti o, in mancanza, ai sensi dell'articolo 30. Le decisioni della corte di appello sono impugnabili innanzi alla Corte di cassazione per i motivi previsti dall'articolo 360 del codice di procedura civile.

     7. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo ed aventi ad oggetto gli atti pubblici, le transazioni giudiziarie e gli accordi stragiudiziali stranieri si applicano le disposizioni del presente articolo nei limiti e alle condizioni previste dal diritto dell'Unione e dalle convenzioni internazionali.

 

Capo IV

Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione e dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie [64]

 

     Art. 31. Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso

     1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, ove non diversamente disposto dal presente articolo [65].

     2. E' competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.

     3. Il ricorso è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero [66].

     4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3 [67].

     4-bis. Fino alla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale [68].

     5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.

     6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898 [69].

 

     Art. 32. Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici

     1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.

     2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto [70].

     3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

 

     Art. 33. Delle controversie in materia di liquidazione degli usi civici

     1. L'appello contro le decisioni dei commissari regionali di cui all'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è regolato dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

     2. Sono competenti, rispettivamente, la corte di appello di Palermo, per i provvedimenti pronunciati dal commissario regionale per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana, e la corte di appello di Roma, per i provvedimenti pronunciati dai commissari regionali delle restanti regioni.

     3. L'appello è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

     4. L'appello contro decisioni preparatorie o interlocutorie può essere proposto soltanto dopo la decisione definitiva e unitamente all'impugnazione di questa.

     5. L'atto di citazione è notificato a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

     6. Su richiesta della cancelleria della corte di appello, il commissario che ha pronunciato la decisione impugnata trasmette tutti gli atti istruttori compiuti nella causa.

     7. La sentenza che definisce il giudizio è comunicata, a cura della cancelleria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Capo V

Disposizioni finali ed abrogazioni

 

     Art. 34. Modificazioni e abrogazioni

     1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 22, il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

     b) all'articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati;

     c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati.

     2. All'articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 le parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

     3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Contro il decreto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

     4. All'articolo 262, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

     5. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.».

     6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 204-bis è sostituito dal seguente:

 

     «Art. 204-bis. (Ricorso in sede giurisdizionale).

     1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

     b) l'articolo 205 è sostituito dal seguente:

 

     «Art. 205.

     (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione).

     1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.".

     7. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.».

     8. All'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;

     b) i commi da 2 a 6 sono abrogati.

     9. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione,» sono inserite le seguenti: «nonchè le controversie previste dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,»;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

     c) i commi da 2 a 14 sono abrogati.

     10. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sono abrogati.

     11. L'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è abrogato.

     12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono abrogati.

     13. L'articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, è abrogato.

     14. All'articolo 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

     15. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

     b) al comma 4 la parola: «reclamabile» è sostituita dalla seguente: «opponibile»;

     c) al comma 4 le parole: «entro dieci giorni dalla pubblicazione» sono abrogate;

     d) il comma 5 è abrogato.

     16. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente: «28. Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

     b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati.

     17. All'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito al seguente: «1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

     b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

     18. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

 

     «Art. 8.

     (Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno)

     1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»;

     b) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

     c) all'articolo 22, ai commi 3 e 4, le parole: «ai commi 1 e 2», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

     d) all'articolo 22, al comma 4, le parole: «o su motivi imperativi di pubblica sicurezza» sono soppresse;

     e) all'articolo 22, il comma 5 è abrogato.

     19. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 13, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchè, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.»;

     b) all'articolo 13, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

     c) l'articolo 13-bis è abrogato;

     d) all'articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchè, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonchè in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.».

     20. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

     c) i commi da 3 a 14 sono abrogati.

     21. All'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchè contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

     22. All'articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.»;

     b) al secondo comma le parole: «Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 3,» sono abrogate;

     c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 21 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

     d) i commi dal quarto all'ottavo sono abrogati.

     23. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 82, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.»;

     b) all'articolo 82, secondo comma, le parole: «Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione.» sono abrogate;

     c) all'articolo 82, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

     d) all'articolo 82, i commi dal quarto all'ultimo sono abrogati;

     e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati.

     24. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, il primo comma è abrogato;

     b) all'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le azioni popolari e le impugnative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

     c) all'articolo 7, il quarto comma è abrogato.

     25. All'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 19, il primo comma è abrogato;

     b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonchè al Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»;

     c) il terzo comma è abrogato.

     26. All'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: «con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonchè al sindaco o al presidente della provincia.» sono abrogate;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

     c) il comma 4 è abrogato.

     27. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 44, il primo comma è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

     b) all'articolo 44, al secondo comma le parole: «con ricorso sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della presente legge.» sono abrogate;

     c) all'articolo 44, i commi dal terzo all'ultimo sono abrogati;

     d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati.

     28. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 42, il primo comma è sostituito dal seguente: «Contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale competente possono proporre impugnativa davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.»;

     b) all'articolo 42, il terzo comma, è sostituito dal seguente: «Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

     c) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

 

     «Art. 44.

     (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35)

     Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale entro il medesimo termine previsto per la proposizione dell'impugnativa»;

     d) gli articoli 43, 45 e 46 sono abrogati.

     29. All'articolo 4 del decreto legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, il comma 2, ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

     30. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 158, comma 1, le parole: « , con reclamo alla corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito» sono abrogate;

     b) all'articolo 158, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

     c) all'articolo 158, al comma 3 le parole: « nei termini di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

     d) gli articoli 158-bis e 158-ter sono abrogati;

     e) l'articolo 158-novies è sostituito dal seguente: «158-novies. 1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

     f) all'articolo 158-decies, il comma 3 è abrogato.

     31. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 63, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.»;

     b) all'articolo 63, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

     c) all'articolo 63, il terzo comma è abrogato;

     d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati.

     32. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.»;

     b) all'articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

     c) all'articolo 44, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.»;

     d) all'articolo 44, al comma 10 le parole: «Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate» sono soppresse;

     e) all'articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati.

     33. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

     b) all'articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati.

     34. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

     b) all'articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati.

     35. Alla legge 1 marzo 2006, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

     b) all'articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati.

     36. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 55-quinquies, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 55-ter, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.»;

     b) all'articolo 55-quinquies, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

     c) all'articolo 55-quinquies, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo è punito con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a tre anni.»;

     d) all'articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 sono abrogati;

     e) l'articolo 55-sexies è abrogato.

     37. All'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

     b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati.

     38. All'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: «alla corte di appello del luogo di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorità giudiziaria ordinaria»;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

     39. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»;

     b) all'articolo 6, primo comma, le parole: «il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 2 deve essere proposto» sono sostituite dalle seguenti: «la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere proposta»;

     c) gli articoli 2 e 3 e l'articolo 6, secondo comma, sono abrogati.

     40. L'articolo 3 delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, è sostituito dal seguente:

 

     «Art. 3.

     (Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

     Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, .».

     41. All'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma le parole: «il reclamo alle Corti di appello, aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte» sono sostituite dalle seguenti: «reclamo dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente comma sono disciplinate dall'articolo 33 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150.»;

     b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati.

     42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono abrogati gli articoli dal 2 all'8.

 

     Art. 35. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 36. Disposizioni transitorie e finali

     1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

     2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso. 

 

 

TESTO PREVIGENTE ALLE MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149


[1] Lettera così sostituita dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[2] Rubrica così modificata dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[3] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[4] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[5] Comma così sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[6] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[8] Comma così sostituito dall'art. 24 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[9] Comma così sostituito dall'art. 24 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[10] Rubrica così modificata dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[11] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[12] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[13] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[14] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[15] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[16] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[17] Comma così modificato dall'art. 7 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 21.

[18] Rubrica così modificata dall'art. 1 del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito dalla L. 1 dicembre 2023, n. 176.

[19] Comma già modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito dalla L. 1 dicembre 2023, n. 176. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[20] Comma così modificato dall'art. 7 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 21.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito dalla L. 1 dicembre 2023, n. 176.

[22] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[23] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito dalla L. 1 dicembre 2023, n. 176.

[24] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[25] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.

[26] Comma così modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[27] Comma così modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[28] Comma così sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[29] Comma così modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[30] Comma inserito dall'art. 27 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[31] Comma così sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[32] Comma inserito dall'art. 27 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[33] Articolo inserito dall'art. 7 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 21.

[34] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[35] Per una modifica delòa presente rubrica, vedi l'art. 18 del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, in attesa di conversione.

[36] Articolo inserito dall'art. 1 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

[37] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[38] Comma abrogato dall'art. 18 del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, in attesa di conversione.

[39] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli. Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 18 del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, in attesa di conversione.

[40] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[41] Comma così modificato dall'art. 7 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 21.

[42] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[43] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[44] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[45] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[46] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[47] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[48] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[49] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[50] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[51] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[52] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[53] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[54] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[55] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[56] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[57] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[58] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[59] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[60] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[61] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[62] Comma così modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi in calce agli articoli.

[63] Articolo inserito dall'art. 24 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[64] Rubrica così sostituita dall'art.6 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[65] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[66] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[67] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2024, n. 143, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prescrive l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.

[68] Comma inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 e così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[69] La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 170, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.

[70] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2019, n. 158, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l’ente locale concedente».