Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 30/06/2025 |
Numero: | 95 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili |
Art. 2. Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale, dell'edilizia carceraria, della rigenerazione urbana, nonchè in favore della protezione civile regionale e del Giubileo dei [...] |
Art. 3. Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane |
Art. 4. Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici |
Art. 5. Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonchè in favore del Terzo settore |
Art. 6. Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli |
Art. 7. Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici |
Art. 8. Rinvio dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate |
Art. 9. Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta |
Art. 10. Misure urgenti per l'adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attività MICAR |
Art. 11. Misure urgenti in materia di antiriciclaggio |
Art. 12. Modifica all'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di tempi di accredito dei pagamenti elettronici |
Art. 13. Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa vigente a seguito della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze |
Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di turismo |
Art. 15. Disposizioni urgenti in materia di agricoltura |
Art. 16. Misure per la funzionalità dell'Istituto Italiano di Ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria |
Art. 17. Misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane |
Art. 18. Disposizioni urgenti in materia di start-up |
Art. 19. Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali |
Art. 20. Disposizioni finanziarie |
Art. 21. Entrata in vigore |
§ 45.1.1084 - D.L. 30 giugno 2025, n. 95.
Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonchè interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.
(G.U. 30 giugno 2025, n. 149)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
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Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti finalizzate al potenziamento e rifinanziamento di investimenti infrastrutturali, anche in materia di protezione civile regionale, nonchè di stabilire misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonchè in materia di enti territoriali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, per la protezione civile e le politiche del mare, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della cultura, del turismo, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle imprese e del made in Italy e dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di infrastrutture, edilizia carceraria, protezione civile regionale, nonchè misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura
Art. 1. Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili
1. All'articolo 12 del
«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), purchè alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori. Nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del
5-ter. Con riferimento agli interventi beneficiari delle risorse del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del
2. All'articolo 18-quinquies del
«2-ter. Per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del
2-quater. Le Amministrazioni centrali titolari comunicano trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario, le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilità del medesimo Fondo.».
3. All'articolo 1, comma 876, primo periodo, della
Art. 2. Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale, dell'edilizia carceraria, della rigenerazione urbana, nonchè in favore della protezione civile regionale e del Giubileo dei Giovani
1. All'articolo 58, comma 1, della
2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 95, della
3. Al fine di garantire l'avvio immediato dei lavori della fase B della diga foranea di Genova, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 92,8 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della
4. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45, del codice della protezione civile, di cui al
5. In relazione alle funzioni attribuite agli enti territoriali per le finalità di cui all'articolo 45, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al
a) una quota pari al 40 per cento delle risorse di cui al comma 4 è destinata al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali;
b) la rimanente quota pari al 60 per cento è destinata al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al
6. La quota di cui al comma 5, lettera a), è ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalità e i criteri definiti dagli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, primo e terzo capoverso, e 2, dagli articoli 3 e 4, con esclusione dei riferimenti agli interventi di tipo b), nonchè dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022. Sulla base dei criteri di cui al primo periodo, la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
7. Con riferimento alla quota di cui al comma 5, lettera b), in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del
8. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a), del
9. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo, nonchè le modalità di monitoraggio, rendicontazione e revoca delle medesime risorse anche al fine del rispetto del limite di spesa. Al finanziamento degli interventi destinati alla riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici possono concorrere le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027 e nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure applicabili ai medesimi programmi. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
10. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con le celebrazioni del Giubileo dei Giovani dal 28 luglio 2025 al 4 agosto 2025 nell'ambito del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e favorire il regolare svolgimento degli eventi programmati, fatte salve le competenze e gli atti già adottati del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al secondo periodo, sentito il predetto Commissario straordinario, individua, definisce ed attua le misure organizzative atte a garantire il funzionale svolgimento degli eventi, comprese quelle relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, delle persone, nonchè le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni mobili e immobili, servizi e forniture comunque necessari e strumentali per la organizzazione dei predetti eventi, ulteriori rispetto a quelle già previste, programmate e predisposte dal Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022. Al fine di assicurare la massima efficienza, efficacia e tempestività nonchè la gestione unitaria delle attività di cui al primo periodo il Capo del Dipartimento della protezione civile opera in stretto raccordo con il Commissario straordinario, con il prefetto di Roma, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma Capitale, ed in coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi interessati. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento della protezione civile, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Nello svolgimento delle attività di cui al presente comma, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al
Art. 3. Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane
1. Al fine di efficientare l'utilizzo delle risorse in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa». Sul predetto Fondo affluiscono le risorse iscritte in competenza, cassa e residui, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi:
a) dell'articolo 1, comma 1016, della
b) dell'articolo 1, comma 140, lettera a), della
c) dell'articolo 1, comma 1072, lettera b), della
d) dell'articolo 1, commi 95 e 96, della
e) dell'articolo 1, comma 14, della
f) dell'articolo 1, comma 393, della
2. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 è istituita una apposita sezione dove affluiscono le somme relative ad assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi del comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
3. In relazione agli interventi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i soggetti beneficiari delle risorse perfezionano, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2025 l'obbligazione giuridicamente vincolante finalizzata alla realizzazione degli interventi finanziati. In caso di decadenza ai sensi del presente comma, i medesimi soggetti beneficiari sono comunque autorizzati a concludere le fasi autorizzative eventualmente già avviate ai fini del finanziamento ai sensi del comma 5, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2026, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ricognizione degli interventi in corso al fine di verificare, anche attraverso i sistemi della Ragioneria generale dello Stato e quelli con essi interoperabili, l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre dell'anno precedente nonchè lo stato di avanzamento dei progetti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma procedurale. L'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti comporta, qualora sia scaduto il termine per la relativa assunzione, l'automatica decadenza dall'assegnazione delle risorse, che confluiscono nella sezione del Fondo di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 12. Eventuali anticipi ricevuti dalle amministrazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, al netto delle spese effettivamente sostenute, e restano ivi acquisiti. Le risultanze del sistema di monitoraggio possono essere utilizzate quale prova documentale ai fini delle verifiche di cui al presente comma.
5. Con il decreto di cui al comma 4 o con uno o più successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo, incluse quelle della sezione di cui al comma 2, sulla base dei cronoprogrammi procedurali degli interventi da realizzare in coerenza con gli stanziamenti annuali del Fondo, con priorità per gli interventi oggetto di decadenza ai sensi dei commi 3 e 4. L'assegnazione può riguardare anche solo la predisposizione o il completamento dell'attività di progettazione. I decreti di assegnazione delle risorse riportano per ciascun intervento il soggetto attuatore, i codici unici di progetto, il cronoprogramma procedurale con obiettivi verificabili e tempistiche di effettiva realizzazione ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica nonchè le modalità di integrazione continua con il sistema di monitoraggio di cui al
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della
7. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1076, della
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è modificato il decreto di ripartizione delle risorse adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1077, della
a) l'aggiornamento della somma complessiva da ripartire e dei relativi stanziamenti annuali, in considerazione di quanto disposto dal comma 6 del presente articolo, dall'articolo 1, commi 527 e 540 della
b) la revisione delle modalità di trasferimento delle risorse secondo i seguenti criteri:
1) l'erogazione entro il 31 dicembre 2025 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla prima rata di anticipazione al medesimo assegnata ai sensi dell'allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di pubblicazione del CIG entro il 30 settembre 2025; nel caso in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo per una parte degli interventi ammessi al riparto, è proporzionalmente ridotto l'importo della prima rata di anticipazione da liquidare entro il 31 dicembre 2025;
2) l'erogazione entro il 30 aprile 2026 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla seconda rata di anticipazione di cui all'allegato 2, a condizione che entro il 28 febbraio 2026 siano stati aggiudicati contratti di affidamento per gli interventi ammessi al piano di riparto; nel caso in cui siano stati aggiudicati contratti per la realizzazione solo di parte degli interventi ammessi al piano di riparto, è proporzionalmente ridotto l'importo della seconda rata di anticipazione da liquidare entro il 30 aprile 2026;
3) l'erogazione, a ciascun ente territoriale, entro il 30 settembre 2026 delle risorse residue per il 2026 e delle risorse assegnate per le successive annualità entro le scadenze del 30 aprile e del 30 settembre di ciascun anno, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto, per i quali è stato aggiudicato alla data del 28 febbraio 2026 un contratto di affidamento ai sensi del numero 2);
c) l'introduzione di meccanismi di revoca delle risorse coerenti con le disposizioni di cui al comma 9.
9. Le risorse assegnate alle province e città metropolitane ai sensi dell'allegato 2 per gli anni dal 2026 al 2028 rimaste inutilizzate in ciascuna annualità per il mancato avvio della procedura di affidamento entro il 30 settembre 2025, per la mancata aggiudicazione dei contratti di affidamento degli interventi entro il 28 febbraio 2026 ovvero per la mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori nei termini previsti dal comma 8, lettera b), numero 3), sono accertate e revocate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2026. Le risorse di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono destinate a incrementare il Fondo di cui all'articolo 19 del
10. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 47,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 302,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 38,3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1., del
b) quanto a 9,2 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) quanto a 200 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della
d) quanto a 102,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del
11. Con il decreto di cui al comma 8 si provvede alla verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento sulla base del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 maggio 2020, anche ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di revoca.
12. Le risorse relative alle assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi dei commi da 2 a 5 sono destinate prioritariamente, sino all'importo complessivo di 102,5 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 5 della
Art. 4. Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del
2. All'articolo 119 del
«8-ter.1. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del
3. All'articolo 2, comma 3-ter.1, del
4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 20.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del
Art. 5. Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonchè in favore del Terzo settore
1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate una o più strutture aventi i requisiti di cui al comma 1.
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 pari a 55 milioni di euro per l'anno 2025, a 60 milioni di euro per l'anno 2026, a 85 milioni di euro per l'anno 2027 e a 50 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede:
a) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2025, a 60 milioni di euro per l'anno 2026 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della
b) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrisponde riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della
5. Al fine di sostenere le attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del codice del Terzo settore, di cui al
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al
7. Alla sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
Art. 6. Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli
1. All'articolo 1, comma 219, della
a) al primo periodo le parole: «dall'anno 2025»" sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2026»;
b) al terzo periodo le parole: «Per gli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2026».
2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2025 e in 13 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della
Capo II
Misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche
Art. 7. Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici
1. Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuto integrale recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici attraverso i versamenti di cui al primo periodo del comma 1 ovvero tramite l'applicazione delle disposizioni richiamate al quarto periodo del medesimo comma 1.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con dotazione pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del
4. A ciascuna regione e provincia autonoma è assegnata una quota del fondo di cui al comma 3, secondo gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. L'erogazione delle risorse spettanti è effettuata per ciascuna regione e provincia autonoma entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
5. In relazione alle risorse complessive di cui all'articolo 8, comma 3, del
6. Fermo restando quando previsto dall'articolo 1, commi 329, 330 e 331 della
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, al netto degli effetti derivanti dal comma 5, e dal comma 3, pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 350 milioni di euro ai sensi dell'articolo 20 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo della quota del fondo per il governo dei dispositivi medici, di cui all'articolo 28, comma 1, del
Art. 8. Rinvio dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate
1. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2025», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2026». Ai relativi oneri, valutati in 142 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
Art. 9. Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta
1. Al del
a) all'articolo 36, comma 2, dopo la parola: «legatari» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo»;
b) l'articolo 39 è abrogato.
2. Alla tabella A, allegata al
a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-octies) è aggiunto il seguente:
«1-novies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al
b) alla parte III, il numero 127-septiesdecies) è abrogato.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 4,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 8,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
Art. 10. Misure urgenti per l'adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attività MICAR
1. All'articolo 45 del
a) al comma 1 le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2025» e le parole: «30 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti persone giuridiche di cui al comma 1 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale senza presentare istanza ai sensi dell'articolo 62 del
c) al comma 2, primo periodo, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1-bis»;
d) al comma 4, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2025»;
e) al comma 5, le parole: «31 maggio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025»;
f) al comma 6, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «terzo trimestre»;
g) al comma 7, le parole «1° aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti «1° ottobre 2025».
Art. 11. Misure urgenti in materia di antiriciclaggio
1. Al
a) all'articolo 3, comma 11, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ferme restando le competenze specifiche delle singole autorità che compongono il Comitato, il Comitato di sicurezza finanziaria è il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste di altri Stati o di organismi internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti previsti all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al
b) all'articolo 4-bis:
1) al comma 2, dopo le parole: il «Comitato dà» è inserita la seguente: «tempestiva»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Quando la richiesta di congelamento è indirizzata dalle Autorità italiane a un altro Stato, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Comitato fornisce a tale Stato ogni possibile e specifica informazione a supporto della designazione.».
2. Al
a) all'articolo 1, comma 2:
1) dopo la lettera p), è inserita la seguente:
«p-bis) finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa: il finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, quale definito all'articolo 1, comma 1, lettera e), del
2) la lettera bb) è sostituita dalla seguente:
«bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva o dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio del potere di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del presente decreto;»;
3) la lettera ii) è sostituita dalla seguente:
«ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della
4) dopo la lettera oo), è inserita la seguente:
«oo-bis) sanzioni finanziarie mirate: il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi, risorse economiche o altri beni a beneficio di persone ed entità designate a norma delle decisioni del Consiglio, adottate sulla base dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea (TUE), e dei regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e in base alla normativa nazionale»;
5) dopo la lettera qq-bis) è aggiunta la seguente:
«qq-ter) sportelli automatici per le cripto-attività: gli sportelli automatici come definiti dall'articolo 3, punto 17), del regolamento (UE) 2023/1113.»;
b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «e finanziamento del terrorismo», sono aggiunte le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;
2) al comma 2 dopo le parole: «e del finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;
3) al comma 4, dopo le parole: «Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;
4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può individuare Paesi terzi ad alto rischio ulteriori rispetto a quelli individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva.»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,» e dopo le parole: «della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;
3) al comma 3, dopo le parole: «e del finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;
4) al comma 5 dopo le parole: «elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;
5) al comma 6:
5.1) alla lettera a), dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa», e le parole: «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 14 e 16-ter»;
5.2) alla lettera d), dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;
6) al comma 7, dopo le parole: «e del finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;
e) all'articolo 7:
1) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa» e le parole: «cui gli intermediari» sono sostituite dalle seguenti: «cui i soggetti obbligati»;
2) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;
f) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa», e dopo le parole: «in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;
g) all'articolo 13, al comma 1, la parola: «membri» è soppressa;
h) dopo l'articolo 16-bis è inserito il seguente: «Art. 16 ter. (Analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa). - 1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa inteso come il rischio di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. L'analisi ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
2. I risultati dell'analisi, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione e per l'adozione di misure di mitigazione proporzionali e adeguate al rischio rilevato.
3. La valutazione del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa da parte dei soggetti obbligati, condotta ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto, può integrare quella effettuata per il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed è tenuta in considerazione ai fini dell'adozione delle procedure di mitigazione di cui all'articolo 16.
4. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate. La gestione e i controlli del predetto rischio possono essere parte integrante dei programmi di sanzioni finanziarie mirate e di conformità esistenti per gestire e mitigare i rischi di finanziamento del terrorismo.»;
i) all'articolo 27, comma 5-bis, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) le procedure antiriciclaggio e antiterrorismo del gruppo prevedono presidi idonei a mitigare i rischi geografici associati ai Paesi a rischio più elevato.»;
l) dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:
«Art. 45 bis. (Obbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le cripto-attività). - 1. I prestatori di servizi per le cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti nel territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per le cripto-attività ovvero di altri tipi di infrastrutture, compresi gli sportelli automatici per le cripto-attività, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. L'obbligo di istituzione del punto di contatto centrale si applica a partire dalla adozione delle norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 11, della direttiva. La mancata istituzione del punto di contatto centrale è sanzionata ai sensi dell'articolo 62, comma 1.»;
m) al capo V del titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i prestatori di servizi per le cripto-attività»;
n) all'articolo 62, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 43, comma 3», sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 43, comma 3, e 45-bis».
Art. 12. Modifica all'articolo 1, comma 66, della
1. All'articolo 1, comma 66, della
Art. 13. Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa vigente a seguito della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze
1. All'articolo 7, primo comma, lettera d), della
Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di turismo
1. Al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 44.000.000 per l'anno 2025 e a euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di mercato. Con il decreto di cui al primo periodo sono, inoltre, definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonchè le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le somme oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
5. All'articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del
6. All'articolo 3, comma 1, del
7. Il termine di cui al comma 6 si applica anche ai procedimenti amministrativi avviati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 1, del
Art. 15. Disposizioni urgenti in materia di agricoltura
1. All'articolo 1 della
a) al comma 559, la parola: «regionali» è soppressa;
b) al comma 560, le parole: «Le risorse a valere sui bilanci delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cofinanziamento nazionale a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
2. Al fine di promuovere l'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, lo sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici e di tecnologie suscettibili di incrementare la produttività e la competitività del comparto primario, nonchè di favorire la modernizzazione delle imprese agricole, la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 428, della
3. Al fine di sostenere e indennizzare gli operatori della filiera suinicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, la dotazione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola di cui all'articolo 26, comma 1, del
Art. 16. Misure per la funzionalità dell'Istituto Italiano di Ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria
1. Al fine, in particolare, di implementare la funzionalità dell'Istituto di cui all'articolo 62-bis del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria»;
b) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incrementare la ricerca scientifica applicata, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel campo dell'intelligenza artificiale e nell'ambito del comparto industriale, manufatturiero e dei servizi ad esso collegati, è istituita la fondazione Istituto italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria, di seguito anche «fondazione», competente sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca applicata e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale.»;
c) al comma 2, le parole: «Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale»;
d) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «ovvero di università e di istituti universitari di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè di organizzazioni internazionali»;
e) al comma 6:
1) al primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto dei principi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e dell'industria»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «comunità scientifica nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e internazionale»;
f) il comma 7 è abrogato;
g) al comma 8,:
1) al primo periodo, le parole: «nel settore dell'automotive» sono sostituite dalle seguenti: «nel campo dell'intelligenza artificiale per l'industria»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo è erogato sulla base della programmazione e della rendicontazione economico-finanziaria, annuale e triennale, e dei collegati piani scientifici, annuali e pluriennali.»;
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dello statuto secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Nelle more di tale aggiornamento, il consiglio di sorveglianza, di cui allo statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2024, è comunque integrato da un membro designato dall'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 17. Misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane
1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto del
3. All'articolo 1, comma 467, della
4. All'articolo 10, comma 4, del
5. Le imprese parte di una filiera a vocazione esportatrice, il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della
6. All'articolo 14, comma 1, del
Art. 18. Disposizioni urgenti in materia di start-up
1. All'articolo 33 della
2. All'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, al comma 1, lettera a) e lettera b), dopo le parole: «lettera b-ter),» sono inserite le seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026» e le parole: «e, a partire dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e, a partire dall'anno 2027».
3. All'articolo 1, comma 89, lettera b-ter), della
4. All'articolo 1 della
le parole «e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni», sono sostituite con le seguenti: «. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del
Capo III
Disposizioni in materia di enti territoriali
Art. 19. Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
1. All'articolo 1 della
a) al comma 932-bis, lettera a), dopo le parole: «nei confronti della gestione commissariale» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i residui attivi relativi alle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale non restituite alla data di conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932. I residui attivi derivanti da tali anticipazioni sono conservati nelle scritture contabili di Roma Capitale senza effettuare reimputazioni contabili e sono riscossi a valere delle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del
b) dopo il comma 932-bis è inserito il seguente:
«932-ter. Roma Capitale attua il Piano di cui ai commi 930 e 932-bis, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 14, comma 4, del
Art. 20. Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo di cui al
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo e degli articoli 2, commi 2, 4, 8 e 9, 4, commi 1 e 5, 5, commi 5 e 6, 7, commi 1 e 3, e 14, comma 1, pari complessivamente a euro 753.942.367 per l'anno 2025, euro 71.520.000 per l'anno 2026, euro 59.520.000 per l'anno 2027, euro 12.200.000 per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, e agli oneri derivanti dagli articoli 6, commi 1 e 2, 8 e 9, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in euro 326.900.000 per l'anno 2025, euro 37.400.000 per l'anno 2026, euro 21.100.000 per l'anno 2027, euro 9.400.000 per l'anno 2028 e euro 8.400.000 annui a decorrere dall'anno 2029, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto a euro 228.920.000 nell'anno 2026 ed euro 33.400.000 per l'anno 2030, si provvede:
a) quanto a euro 100.280.000 per l'anno 2025 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del
b) quanto a euro 841.000.000 per l'anno 2025 e a euro 18.000.000 per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 4 del presente decreto;
c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
d) quanto a euro 50.000.000 per l'anno 2025 e euro 30.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
e) quanto a euro 24.620.000 l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
f) quanto a euro 280.000 per l'anno 2025, euro 109.494.800 per l'anno 2026, euro 11.400.000 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della
g) quanto a euro 15.562.400 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della
h) quanto a euro 50.300.000 per l'anno 2026 e, in termini di indebitamento e fabbisogno, a 100.000.000 per l'anno 2025, euro 76.425.200 per l'anno 2026 ed euro 1.125.200 per l'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 1, e 8, comma 1 e delle minori spese derivanti dagli articoli 4, comma 3, e 8, comma 1;
i) quanto a euro 10.000.000, per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della
l) quanto a euro 12.000.000 per l'anno 2025 e a euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
m) quanto a euro 22.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
3. Ad esclusione di quanto previsto agli articoli 2, commi 3 e 10, 3, comma 6, 5, comma 3, 6, commi 1 e 2, 7, comma 3, e 15, commi 2 e 3, e ai comma 1 e 2 del presente articolo, dalle restanti disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 21. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.