| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 95. Tributi |
| Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
| Data: | 22/05/2026 |
| Numero: | 88 |
| Sommario |
| Art. 1. |
§ 95.1.530 - L. 22 maggio 2026, n. 88.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.
(G.U. 22 maggio 2026, n. 117)
1. Il
2. Il
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento). - 1. All'articolo 13, comma 2, del
"d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026 sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità alla disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a variazioni rispetto all'imposta precedentemente liquidata.
3. I commi 138 e 139 dell'articolo 1 della
4. All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
"d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 30, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni"».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis (Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:
"d-quater) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del
b) all'articolo 51, comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi".
2. All'articolo 5 della
3. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche dei redditi di cui alla lettera d-quater) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
Art. 2-ter (Modifica all'articolo 48-bis, comma 1-ter, del
All'articolo 3:
al comma 2, il capoverso 4-nonies è ridenominato «4-novies».
All'articolo 6:
al comma 2, dopo la parola: «milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 39, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
2-ter. All'articolo 25-bis, quinto comma, del
2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, valutati in 7,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo».
All'articolo 7:
al comma 3, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 2»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 16 del
a) al comma 1, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:
"b-ter) maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi da 427 a 436, della
b) al comma 2, dopo le parole: "la maggiorazione del costo del lavoro" sono inserite le seguenti: ", la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria"».
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale). - 1. All'articolo 9, comma 3-bis, del
"c-bis) del 30 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c-ter) del 35 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6".
2. All'articolo 9-bis del
"5-ter. Per il 2026 i programmi informatici di cui al comma 5-bis sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026".
3. Per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato, di cui all'articolo 9, comma 3, del
All'articolo 8:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare chiarezza applicativa e la conseguente tutela della competitività e della sovranità industriale europea nel settore marittimo, la lettera r-ter) del comma 7 dell'articolo 23 del
al comma 3, al primo periodo, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1», al terzo periodo, le parole: «del reddito nonchè» sono sostituite dalle seguenti: «del reddito nè» e, al quarto periodo, le parole: «all'articolo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo» e le parole: «decreto del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto del Ministro»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Alle imprese di cui al comma 1 è concesso un contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. Il contributo di cui al presente comma non può eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nonchè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
al comma 4, le parole: «537 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.302,3 milioni di euro»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 60 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
4-ter. Per il potenziamento delle infrastrutture del Porto di Piombino, e in particolare per il completamento della banchina nord del Porto in quanto funzionale alla piena riuscita dei progetti di reindustrializzazione del polo siderurgico finalizzati alla riqualificazione economico-produttiva dello stesso e alla salvaguardia occupazionale, sono stanziate risorse per complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla gestione e all'attuazione delle fasi di progettazione tecnico-economica delle opere infrastrutturali e alla realizzazione delle opere, in raccordo con il Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base di un cronoprogramma. Le risorse sono erogate solo a seguito di richiesta corredata del quadro economico, dei cronoprogrammi procedurali e finanziari e dei codici unici di progetto (CUP).
4-quinquies. Agli oneri di cui al comma 4-ter, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 11, del
4-sexies. Per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane di cui all'articolo 3 della
4-septies. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità di funzionamento, di intervento e di gestione dell'intervento, i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni nonchè ogni ulteriore disposizione necessaria per l'attuazione del comma 4-sexies.
4-octies. Agli oneri di cui al comma 4-sexies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 11, del
4-novies. In ragione dello straordinario rilievo della trentottesima edizione della "Americàs Cup - Napoli 2027" sin dal suo avvio, che avrà luogo a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 in occasione della prima "Regata Preliminare Louis Vuitton 38ª Americàs Cup", le persone giuridiche aventi sede legale in Italia, costituite nel 2026 dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, sono esentate dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per le attività svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, a condizione che tali attività siano direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all'evento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, alle medesime condizioni, anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia nel 2026 in occasione dell'evento dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti.
4-decies. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato per le prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti in relazione allo svolgimento della trentottesima edizione della "Americàs Cup - Napoli 2027" e direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, nè ad imposte sostitutive sui redditi. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo di cui al presente comma, percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti che nel medesimo periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attività e divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, concorrono, per le medesime annualità, alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35 per cento del loro ammontare. I benefici previsti dal presente comma non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 5 del
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in materia di competitività nel settore marittimo».
Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis (Misure in materia di accise). - 1. In continuità con quanto previsto dall'articolo 2 del
a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 308 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,4 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 8-bis.1 (Disposizioni in materia di sorveglianza dei prezzi dei carburanti). - 1. A decorrere dal 30 giugno 2026, ove il Garante per la sorveglianza dei prezzi rilevi, in occasione di eventi straordinari o di particolari condizioni socio-economiche locali o internazionali, l'emergere di una possibile tendenza incrementale del prezzo dei carburanti, lo stesso trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy una relazione scritta. In questo caso, su segnalazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, può attivare lo speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti.
Art. 8-ter (Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole). - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro il 3 maggio 2026, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonchè alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 8-quater (Misure urgenti per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane impattate dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto). - 1. Nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui al comma 1 se sussistono le seguenti condizioni:
a) le domande sono presentate entro il 31 dicembre 2026;
b) le domande riguardano il sostegno ad iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023;
c) le imprese richiedenti hanno subito un impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico.
3. Il cofinanziamento a fondo perduto di cui al comma 1 è elevato fino al 30 per cento per le imprese qualificabili come piccola e media impresa (PMI) come individuate dall'allegato 1 al
4. Le erogazioni afferenti al cofinanziamento a fondo perduto di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzate, complessivamente, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di 140 milioni di euro per l'anno 2027.
5. Con una o più deliberazioni, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della
All'articolo 9:
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 25, comma 2, della
a) all'alinea, le parole: "Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purchè riconosciute da enti di promozione sportiva" sono sostituite dalle seguenti: "Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del
b) alla lettera a), le parole: "dalle associazioni" sono soppresse».
All'articolo 10:
al comma 2, alinea, le parole: «riscossione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «di riscossione, di cui»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 95, alinea, della
2-ter. All'articolo 1, comma 756, terzo periodo, della
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis (Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione). - 1. All'articolo 56 del
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del
b) al comma 1-bis:
1) le parole: "ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo" sono sostituite dalle seguenti: "ove il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo, ha la sede legale o la residenza";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, nel caso in cui la sede legale sia distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività della persona giuridica, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito dell'imposta. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero operanti nel settore del noleggio dei veicoli, aventi più sedi secondarie in Italia, la provincia o la città metropolitana destinataria dell'imposta è quella ove è situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività";
c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 1-bis, le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi indicati nel medesimo comma 1-bis alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
d) al comma 3, le parole: "le immatricolazioni" sono sostituite dalle seguenti: "le formalità";
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia o la città metropolitana provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza";
f) al comma 5, le parole: "al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 4 e 4-bis";
g) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie, le province e le città metropolitane accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 dicembre 2026";
h) il comma 10 è abrogato.
Art. 10-ter (Modifica del comma 3 dell'articolo 156 del
"3. La riscossione, sia volontaria che coattiva, della tariffa può essere affidata ai soggetti pubblici e privati iscritti nella sezione prima dell'albo di cui all'articolo 53 del
Art. 10-quater (Misure in materia di termini per l'entrata in vigore delle norme recate dai decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la riforma fiscale di cui alla
Art. 10-quinquies (Estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della
a) a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
b) il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della
c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della
e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della
f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al
2. I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del
All'articolo 11:
al comma 2, capoverso 3-ter, dopo le parole: «predetto testo unico» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».
All'articolo 12:
al comma 2, le parole: «in vigore del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «in vigore del presente decreto».
Nel capo I, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 35, comma 11, della
All'articolo 13:
al comma 1, la parola: «2026» è sostituita dalle seguenti: «nell'anno 2026» e la parola: «2028» è sostituita dalle seguenti: «nell'anno 2028»;
al comma 2, alle parole: «pari a» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 14:
al comma 1, le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
al comma 3, le parole: «5 febbraio 1967» sono sostituite dalle seguenti: «5 gennaio 1967» e dopo le parole: «euro 561.089» è inserita la seguente: «annui».
Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis (Integrazione delle misure di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale). - 1. All'articolo 5-bis, comma 3, del
Art. 14-ter (Disposizioni finanziarie urgenti per l'attuazione della delega di cui alla
2. All'articolo 4, comma 2, della
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».
All'articolo 15:
al comma 1:
alla lettera b), dopo le parole: «al comma 3, lettera a),» sono inserite le seguenti: «dopo le parole: "dei soggetti privati" sono inserite le seguenti: "e delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi" e»;
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "associazioni dei consumatori" sono inserite le seguenti: ", associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi"»;
alla lettera e), capoverso 8-bis, le parole: «Comitato nazionale per l'educazione economica e finanziaria» sono sostituite dalla seguente: «Comitato», dopo le parole: «esperti nella materia» sono inserite le seguenti: «e di componenti delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi» e le parole: «cui è riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali è riconosciuto»;
dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: "la Commissione di vigilanza sui fondi pensione" sono inserite le seguenti: "nonchè con le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi";
f-ter) dopo il comma 10-bis è inserito il seguente:
"10-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e le principali associazioni di tutela dei consumatori e dei lavoratori al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale direttamente nei luoghi di lavoro e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, della legge 20 agosto 2019, n. 92, le parole da: "sentito il Comitato" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e con le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria"».
Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis (Modifica al
Art. 15-ter (Disposizione di interpretazione autentica in materia di fornitura della polizza assicurativa sanitaria per il personale della scuola). - 1. Ai fini dell'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa, di cui all'articolo 14, comma 6, del
All'articolo 16:
al comma 1, dopo le parole: «(UE) 2024/2841» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024».
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Disposizioni in materia di termini per i comuni situati in regioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nell'anno 2026). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del
All'articolo 18:
al comma 1, dopo le parole: «è incrementato di» sono inserite le seguenti: «43 milioni di euro per l'anno 2031 e» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 443, della
al comma 2:
l'alinea è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, commi 1 e 3-bis, 8-bis, 8-ter, 9, comma 1, 11, comma 1, 13, commi 1 e 3, 14, comma 1, e 17, comma 1, valutati in 401,88 milioni di euro per l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 274,6 milioni di euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031, 233,6 milioni di euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro per l'anno 2033, 67,2 milioni di euro per l'anno 2034 e 61,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035 e pari a 2.166,25 milioni di euro per l'anno 2026, 314,75 milioni di euro per l'anno 2027, 254,5 milioni di euro per l'anno 2028, 165,5 milioni di euro per l'anno 2029, 100,3 milioni di euro per l'anno 2030, 86,5 milioni di euro per l'anno 2031, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:»;
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) quanto a 60,3 milioni di euro per l'anno 2026, 54,05 milioni di euro per l'anno 2027, 46,9 milioni di euro per l'anno 2028, 52,5 milioni di euro per l'anno 2029, 50,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 50,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 89,9 milioni di euro per l'anno 2035 e 50,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, comma 1, 3, comma 2, 7, comma 1, 8-bis e 12, comma 1, e delle minori spese derivanti dagli articoli 7, comma 1, e 8-bis»;
alla lettera b), le parole: «537 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni di euro»;
dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
b-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 460, della
b-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della
b-quater) quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 30 marzo 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
b-quinquies) quanto a 497,626 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra dell'anno 2025, di cui all'articolo 23 del
b-sexies) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della
b-septies) quanto a euro 333.924.858 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a euro 94.756 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del
b-octies) quanto a euro 1.300.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del
b-novies) quanto a euro 398.600 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del
b-decies) quanto a euro 29.448.311 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del
b-undecies) quanto a euro 400.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del
b-duodecies) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 13 del
b-terdecies) quanto a euro 11.799.752 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
b-quaterdecies) quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del
b-quinquiesdecies) quanto a euro 119.576.369 per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle risorse disponibili in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del
b-sexiesdecies) quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2027, 199 milioni di euro per l'anno 2028, 165 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030 e 86 milioni di euro per l'anno 2031, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della
alla lettera c), le parole: «per l'anno 2032,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2032 e»;
al comma 3, le parole: «Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, e agli articoli 2, 5, 10, 14, comma 3, 15 e 16,» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 e agli articoli 2, 5, 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 8, commi da 4-ter a 4-octies, 8-quater, 10, 14, comma 3, 14-ter, 15 e 16,» e le parole: «senza nuovi e maggiori» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori».
Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Modifiche ai commi 383 e 383-bis dell'articolo 1 della
a) al comma 383, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "A seguito dell'adozione del Programma operativo da parte della struttura commissariale, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate, in anticipazione, nella misura del 20 per cento. A seguito della positiva valutazione del Programma operativo da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti, oltre che del recepimento delle eventuali relative prescrizioni vincolanti di cui al primo periodo, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate nella misura del 50 per cento, comprensivo del 20 per cento già erogato ai sensi del secondo periodo, entro il termine di sessanta giorni dalla definitiva approvazione del Programma operativo da parte dei suddetti Tavoli tecnici e Ministeri affiancanti";
b) al comma 383-bis, le parole: "31 dicembre 2027" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028"».