§ 97.2.62 - D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 200.
Attuazione della direttiva n. 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.2 allevamento
Data:26/10/2010
Numero:200


Sommario
Art. 1.  Ambito e finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Elenco informatizzato delle aziende
Art. 4.  Registro aziendale di carico e scarico e modello IV
Art. 5.  Identificazione degli animali
Art. 6.  Scambi intracomunitari
Art. 7.  Importazioni
Art. 8.  Controlli
Art. 9.  Sanzioni
Art. 10.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 11.  Norme transitorie e finali


§ 97.2.62 - D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 200. [1]

Attuazione della direttiva n. 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.

(G.U. 2 dicembre 2010, n. 282)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

     Vista la direttiva n. 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

     Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, di attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonchè abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;

     Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale;

     Visto il decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 27, recante attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;

     Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;

     Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, di attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;

     Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante l'attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali;

     Visto il decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 55, recante attuazione della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

     Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 1760 del 2000 e del Regolamento (CE) n. 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonchè all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39;

     Vista la decisione 89/153/CEE, della Commissione, del 13 febbraio 1989, relativa alla correlazione dei campioni prelevati ai fini della ricerca dei residui con gli animali ed allevamenti d'origine;

     Tenuto conto del regolamento (CE) del Consiglio, del 29 settembre 2003, n. 1782/2003, e successive modificazioni;

     Vista la decisione 2000/678/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 23 ottobre 2000;

     Vista la decisione 2005/458/CE della Commissione, del 21 giugno 2005, che concede all'Italia la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Ambito e finalità

     1. Il presente decreto legislativo, di seguito denominato: «decreto», stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini, fatte salve le norme comunitarie più dettagliate che possono essere stabilite al fine di eradicare o controllare le malattie.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

     a) animale: qualsiasi animale della famiglia dei suidi, eccetto i suidi selvatici di cui all'articolo 2 lettera b), del decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 55, recante attuazione della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

     b) allevamento: un animale o l'insieme di più animali della stessa specie e dello stesso proprietario, tenuti in un'azienda;

     c) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o, nel caso di un allevamento all'aria aperta, altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese le stalle di sosta ed i mercati e i centri di raccolta;

     d) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente di animali; qualora il detentore non coincide con il proprietario degli animali, il detentore è formalmente individuato dal proprietario;

     e) autorità competente: il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali cui è delegata la competenza dei controlli in merito all'attuazione del presente decreto;

     f) scambi: gli scambi tra Stati membri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;

     g) mezzo di identificazione: tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo apposto sull'animale senza comprometterne il benessere, che consente di identificare l'animale e l'azienda di origine per tutta la durata della sua vita.

 

     Art. 3. Elenco informatizzato delle aziende

     1. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono registrate dal Servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio in un elenco informatizzato che è tenuto ed aggiornato nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute, di seguito denominata: «BDN», istituita presso il Centro servizi nazionale (CSN) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise «G. Caporale», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. Ferma restando l'ufficialità dei dati della BDN, le regioni e le province autonome già dotate di proprie banche dati alimentano la BDN in tempo reale garantendo un identico livello di qualità e sicurezza dei dati.

     2. Le modalità e le procedure operative relative alla registrazione delle aziende nella BDN, comprese le informazioni da registrare, contengono necessariamente l'indicazione del detentore degli animali di ciascun allevamento, anche ai fini dell'applicazione della decisione 2000/678/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, sono riportate nell'allegato I, paragrafo 1.

     3. Il Ministero della salute con provvedimento di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, se necessario, può fornire ulteriori indicazioni operative per l'implementazione della BDN.

     4. Le aziende continuano ad essere presenti nella BDN finchè non sono trascorsi tre anni consecutivi dall'uscita o dalla morte dell'ultimo animale detenuto.

     5. Ai sensi della decisione 2005/458/CE della Commissione, del 21 giugno 2005, sono escluse dall'obbligo di registrazione nella BDN di cui al presente articolo le aziende in cui è detenuto un solo animale destinato al consumo personale purchè sottoposto prima di ogni spostamento ai controlli stabiliti dalla normativa vigente.

     6. I dati e le informazioni contenute nella BDN connessi all'attuazione e gestione della politica agricola comune e ad altri adempimenti di competenza agricola, agroambientale e rurale, saranno resi disponibili al SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) tramite procedure di cooperazione applicativa.

 

     Art. 4. Registro aziendale di carico e scarico e modello IV

     1. Il detentore degli animali, ad eccezione del caso previsto all'articolo 3, comma 5, tiene ed aggiorna il registro aziendale degli animali conformemente a quanto indicato nell'allegato II del presente decreto; il registro è composto da pagine numerate progressivamente e contiene altresì le seguenti informazioni:

     a) numero di animali presenti in allevamento;

     b) movimentazioni, con l'indicazione del numero di animali interessati a ogni operazione di entrata e di uscita, specificando la loro provenienza e la loro destinazione, nonchè la data delle movimentazioni stesse.

     2. Nel caso in cui le informazioni previste dal registro di cui al comma 1 sono già interamente contenute nella BDN, la tenuta del registro aziendale di carico e scarico è facoltativa, a condizione che tale opzione risulti registrata nella BDN stessa e che la compilazione del registro in BDN avvenga nel rispetto della tempistica di cui all'allegato II.

     3. I detentori degli animali mettono a disposizione dell'autorità competente le informazioni sull'origine, l'identificazione e la destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati tramite registrazione delle stesse nella BDN conformemente a quanto descritto nell'allegato I, paragrafi 3 e 4.

     4. I detentori di animali che sono trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta, o qualsiasi altra destinazione, provvedono affinchè tutti gli animali siano scortati dal modello IV di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, così come modificato dal decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2007, al quale si rimanda per quanto riguarda la gestione delle copie.

     5. Al fine di compilare e trasmettere il modello IV di cui al comma 4, i detentori possono avvalersi delle specifiche applicazioni informatiche della BDN a condizione che l'utilizzo di tale opzione risulti preventivamente registrata nella BDN stessa.

     6. L'operatore che detiene temporaneamente gli animali presso mercati e centri di raccolta si avvale del modello IV di cui al comma 4 per assolvere agli obblighi di registrazione di cui al comma 1.

     7. I titolari ed i responsabili degli stabilimenti di macellazione mettono a disposizione dei servizi veterinari competenti le informazioni riguardanti gli animali macellati presso i propri stabilimenti tramite registrazione delle stesse nella BDN conformemente a quanto descritto nell'allegato I, paragrafo 5.

     8. I registri e le informazioni, nonchè le copie del modello IV di cui al presente articolo, sono messi a disposizione dell'autorità competente per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di registrazione.

 

     Art. 5. Identificazione degli animali

     1. Gli animali sono identificati, a cura del detentore, entro il settantesimo giorno di vita ed in ogni caso prima di lasciare l'azienda nella quale sono nati, con il mezzo di identificazione di cui all'allegato I, paragrafo 2.

     2. Il mezzo di identificazione di cui al comma 1 non può essere rimosso, sostituito o modificato senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

     3. Qualora il mezzo di identificazione è diventato illeggibile o è stato smarrito, se ne appone uno nuovo conformemente al presente articolo. Il detentore trascrive il nuovo codice di identificazione nel registro di cui all'articolo 4 in modo da mantenere un nesso con il precedente codice d'identificazione.

     4. A richiesta dell'associazione interessata, il Ministero della salute avvia la procedura comunitaria per l'autorizzazione di un sistema di registrazione basato sull'identificazione individuale per i riproduttori di razza pura o ibridi, iscritti rispettivamente al Libro genealogico ed al registro degli ibridi di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, purchè tale sistema offra garanzie equivalenti di rintracciabilità degli animali pari a quelle del registro di cui all'articolo 4.

 

     Art. 6. Scambi intracomunitari

     1. Gli animali introdotti in Italia provenienti da un altro Stato membro mantengono l'identificativo apposto dall'azienda d'origine se tale identificativo consente di garantire l'identificabilità dell'animale.

     2. Il mezzo di identificazione che non consente di garantire l'identificabilità dell'animale è sostituito a cura ed a spese del detentore entro trenta giorni dall'ingresso in azienda e comunque prima di una successiva movimentazione.

     3. Nel caso di cui al comma 2 va stabilito un nesso tra l'identificazione attribuita dall'azienda di origine dello Stato membro di spedizione e la nuova identificazione attribuita nell'azienda di prima destinazione. Tale nesso è trascritto nel registro di cui all'articolo 4.

     4. Relativamente agli animali provenienti da altri Stati membri, il Ministero della salute, ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 28, può chiedere agli Stati membri, in attuazione del Capo II del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 27, ogni informazione utile riguardante gli animali, il loro allevamento d'origine, nonchè la movimentazione degli stessi.

 

     Art. 7. Importazioni

     1. Gli animali importati da un Paese terzo che hanno superato i controlli ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e rimangono nel territorio italiano, sono identificati in conformità e mediante i mezzi di identificazione di cui all'articolo 5 entro trenta giorni dalla data in cui hanno subito tali controlli e comunque prima di lasciare l'azienda, tranne nel caso in cui la destinazione finale sia un macello situato nel territorio nazionale e che gli animali sono effettivamente macellati entro trenta giorni dal loro ingresso.

     2. E' stabilito un nesso tra l'identificazione effettuata nel Paese terzo di provenienza degli animali e quella di cui al comma 1. Tale nesso è trascritto nel registro aziendale di cui all'articolo 4.

 

     Art. 8. Controlli

     1. Il Servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio programma, sulla base di un'analisi del rischio, l'esecuzione di controlli atti a verificare l'applicazione del presente decreto.

     2. Il programma annuale dei controlli di cui al comma 1 riguarda almeno l'1 per cento del totale delle aziende suinicole presenti nel territorio di competenza. Le regioni possono predisporre piani di controllo regionali avvalendosi dell'analisi del rischio, come previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004. Le autorità competenti ad eseguire i controlli di cui ai commi 1 e 2 si avvalgono della check list di cui all'allegato III.

     3. Le informazioni riguardanti i controlli sono registrate nella BDN.

 

     Art. 9. Sanzioni

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile legale dell'azienda che non provvede alla registrazione della stessa azienda presso il Servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, secondo quanto previsto all'allegato I, paragrafo 1, primo periodo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non provvede a comunicare al Servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, secondo quanto previsto all'allegato I, paragrafo 1, penultimo periodo, la variazione dei dati aziendali e dell'allevamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali che contravviene agli obblighi di identificazione degli animali, di cui agli articoli 5, 6 e 7 ed allegati I e II è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 600 euro per ogni capo non regolarmente identificato.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rimuove, sostituisce o modifica il mezzo di identificazione presente su un animale, senza preventiva comunicazione all'autorità competente, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro per ogni capo.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore, ad eccezione del trasportatore, che omette di istituire il registro di carico e scarico è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

     6. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore, ad eccezione del trasportatore, che omette di compilare in ogni sua parte e tenere aggiornato per il proprio allevamento il registro aziendale, ai sensi degli articoli 4, commi 1 e 2, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro, per ogni operazione non registrata.

     7. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 4, comma 3, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

     8. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 600 euro per ogni animale movimentato privo della documentazione richiesta.

     9. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dello stabilimento di macellazione che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 4, comma 7, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo macellato.

     10. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali che non adempie agli obblighi previsti all'allegato I, paragrafo 3, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

     11. Qualora si tratti del primo accertamento presso un'azienda diversa da uno stabilimento di macellazione, l'autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possono essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari. Se il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte.

     12. Per le violazioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

 

     Art. 10. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 11. Norme transitorie e finali

     1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con provvedimento di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modifica gli Allegati di cui al presente decreto, per tener conto di esigenze di carattere sanitario e modifiche normative anche comunitarie.

     3. Le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

 

 

     Allegato I

 

     1- REGISTRAZIONE AZIENDE ED ALLEVAMENTI ex articolo 3

 

     Il responsabile legale dell'azienda entro venti giorni dall'inizio dell'attività, richiede l'attribuzione del codice di identificazione aziendale al Servizio veterinario competente per territorio.

     Il Servizio veterinario competente per territorio attribuisce il codice aziendale alfanumerico recante nell'ordine:

     - la sigla IT,

     - le ultime tre cifre del codice ISTAT del Comune ove ha sede l'azienda

     - la sigla della Provincia ove ha sede l'azienda

     - tre cifre costituenti il numero progressivo assegnato all'azienda su base comunale;

 

     Il Servizio Veterinario provvede a registrare in BDN le seguenti informazioni relative a :

 

     a) azienda:codice aziendale; indirizzo dell'azienda; coordinate geografiche dell'azienda;

 

     b) struttura zootecnica:

 

     - tipologia di struttura (allevamento; stalla di sosta; fiera e mercato; centro di raccolta; punto di sosta; centro materiale genetico);

     - denominazione o ragione sociale;

     - nome, indirizzo e codice fiscale del proprietario degli animali o del detentore strutture zootecniche (in caso di stalla di sosta, centro materiale genetico, centro di raccolta, ecc);

     - nome, indirizzo e codice fiscale del detentore degli animali;

     - capacità della struttura (numero massimo di animali che è possibile detenere per ogni ciclo);

     - animali detenuti in quel momento (maiali e/o cinghiali).

 

     c) se la struttura è l'allevamento bisogna indicare altresì:

 

     - relativamente all'orientamento produttivo specificare se:

     i) “familiare” (allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimenta animali verso altri allevamenti).

     ii) “da ingrasso” (allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento dallo svezzamento e/o magronaggio fino al finissaggio, destinati alla macellazione o ad altri allevamenti da ingrasso; si distinguono diversi tipi di allevamento da ingrasso);

     iii) “da riproduzione” (allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla riproduzione).

     - relativamente alla tecnica produttiva specificare se:

     i) per gli allevamenti da ingrasso: “ciclo completo” (allevamento in cui sono allevati suini dallo svezzamento fino alla macellazione); “svezzamento o magronaggio o finissaggio” (allevamenti in cui sono allevati suini in determinate fase di accrescimento).

     ii) per gli allevamenti da riproduzione: ”ciclo chiuso” e “ciclo aperto” (in questo caso indicando se vi è vendita di riproduttori^).

 

     - Relativamente alla modalità d'allevamento, specificare se: “stabulato”,  “semibrado”.  Sistema multisito: SI/NO

 

     Allevamento Stagionale (allevamento in cui sono allevati suini solo per un periodo dell'anno): SI/NO

 

     d) se la struttura è una stalla di sosta l'orientamento produttivo dovrà essere distinto tra:

     - “da macello” (che movimenta esclusivamente verso il macello);

     - “da vita” (che movimenta anche verso altri allevamenti).

 

     Il detentore degli animali, entro 7 giorni, comunica al Servizio veterinario competente per territorio la variazione di uno dei dati elencati alle precedenti lettere b), c) e d), oppure la cessazione dell'attività, in seguito all'allontanamento dell'ultimo animale. Il Servizio veterinario competente per territorio provvede ad aggiornare in BDN i dati relativi alle variazioni comunicate.

 

     Il Servizio veterinario competente per territorio inoltre provvede a registrare in BDN le seguenti ulteriori informazioni:

 

     a) dati relativi ai controlli anagrafici effettuati;

     b) qualifica sanitaria così come prevista dalla norma sanitaria vigente.

 

     3- IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI ex articolo 5

 

     L'identificazione degli animali è effettuata nel rispetto delle condizioni di benessere, secondo la seguente modalità:

     esecuzione di un tatuaggio all'orecchio sinistro, a livello del padiglione auricolare in maniera che risulti leggibile. In alternativa il tatuaggio potrà essere effettuato sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.

     E' consentito, in aggiunta al tatuaggio, l'uso di una marca auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell'orecchio destro. Il tatuaggio e, ove presente, la marca auricolare riportano il codice identificativo dell'azienda di nascita (o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territori nazionale) di cui al paragrafo 1 del presente allegato. L'altezza minima dei caratteri del codice identificativo è di almeno 8 mm. E'consentita l'utilizzazione di un ulteriore carattere per i suidi allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.

 

     Altri mezzi di identificazione potranno essere utilizzati previa autorizzazione del Ministero della Salute.

 

     3- REGISTRAZIONE CONSISTENZA IN BDN ex articolo 4

 

     Il detentore degli animali, direttamente o tramite persona delegata, dovrà registrare in BDN i seguenti dati:

     - consistenza totale dell'allevamento rilevata il 31 marzo corrispondente a quanto riportato sul registro di carico e scarico relativamente ai suini presenti di età superiore a 70 giorni.

     - totale nascite/decessi (da effettuarsi entro il 31 marzo);

     - numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di verri e scrofe e scrofette (dal primo intervento fecondativo).

     Nel caso in cui il detentore si avvale per la registrazione di una persona delegata, quest'ultima provvederà a registrare in BDN l'evento entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione.

 

     4- REGISTRAZIONE MOVIMENTAZIONI IN BDN ex articolo 4

 

     Il detentore, per ciascuna partita di suidi movimentata, registra in BDN, direttamente o tramite persona delegata, i seguenti dati entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento:

     - numero degli animali movimentati in entrata o uscita;

     - codice d'identificazione della struttura di partenza e di quella di destinazione, compreso lo stabilimento di macellazione;

     - causale della movimentazione

     - data di arrivo o di partenza;

     - numero del documento d'accompagnamento/certificato sanitario.

     Nel caso in cui il detentore si avvale per la registrazione di una persona delegata, quest'ultima provvederà a registrare in BDN l'evento entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione.

 

     5 - REGISTRAZIONE MACELLAZIONI IN BDN di cui all'articolo 4,comma 6

 

     Il responsabile del macello, direttamente o tramite persona delegata, registra in BDN i seguenti dati entro 7 giorni dalla macellazione le seguenti informazioni:

 

     a) per ciascuna partita di suidi macellati:

     - la data dell'avvenuta macellazione;

     - il codice dell'allevamento di provenienza della partita;

     - il numero di animali macellati distinti per categoria;

 

     b) per ciascuna partita di suidi macellati provenienti da altri Stati sono richieste altresì le seguenti informazioni:

     - paese di provenienza;

     - estremi del certificato sanitario;

     - numero di animali macellati distinti per categoria;

     - la data dell'avvenuta macellazione.

     Nel caso in cui il responsabile del macello si avvale per la registrazione di una persona delegata, quest'ultima provvederà a registrare in BDN l'evento entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione.

 

 

Allegati II - III


[1] Abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134.