§ 97.1.39 - D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317.
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva n. 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.1 animali
Data:30/04/1996
Numero:317


Sommario
Art. 1.  Finalità e definizioni.
Art. 2.  Elenco delle aziende.
Art. 3.  Registro aziendale e informazioni.
Art. 4.  Identificazione degli animali.
Art. 5.  Assegnazione e distribuzione del marchio auricolare.
Art. 6.  Apposizione del marchio di identificazione.
Art. 7.  Norme applicabili agli scambi.
Art. 8.  Animali privi di documentazione.
Art. 9.  Norme applicabili alle importazioni.
Art. 10.  Modello del documento di accompagnamento.
Art. 11.  Divieti.
Art. 12.  Norme transitorie e finali.


§ 97.1.39 - D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317. [1]

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva n. 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.

(G.U. 14 giugno 1996, n. 138).

 

Art. 1. Finalità e definizioni.

     1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di identificazione e registrazione degli animali e sostituisce ogni altra modalità di identificazione e registrazione, ivi compresa quella prescritta per gli scambi.

     2. Il Ministero della sanità, a fini sanitari e di profilassi, può stabilire che:

     a) siano sottoposte ad identificazione e registrazione specie animali diverse da quelle previste dal presente regolamento;

     b) siano identificati individualmente gli animali delle specie sottoposte ad identificazione per azienda;

     c) siano inseriti nel codice di identificazione nuovi elementi attraverso cui risalire ad ulteriori informazioni.

     3. Il presente regolamento si applica fatti salvi la decisione 89/153/CEE, della Commissione del 13 febbraio 1989, il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e tenendo conto dell'art. 5 del regolamento CEE 3508/92, del Consiglio del 27 novembre 1992.

     4. La Commissione europea, le autorità competenti e l'autorità preposta al controllo dell'applicazione del regolamento CEE 3508/92. possono accedere a tutte le informazioni derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

     5. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

     a) animale: qualsiasi animale di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche, che sono attualmente quelli appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina;

     b) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all'aria aperta o altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese stalle di sosta e mercati;

     c) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, di animali;

     d) autorità competente: il Ministero della sanità o l'autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;

     e) scambi: gli scambi, tra Stati membri, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;

     f) marchio di identificazione: contrassegno auricolare, tatuaggio, o altro mezzo, apposto sull'animale senza comprometterne il benessere, che consenta di identificare l'animale e l'azienda di origine.

 

     Art. 2. Elenco delle aziende.

     1. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio tiene un elenco, costantemente aggiornato, delle aziende che detengono animali, nel quale devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

     a) la denominazione dell'azienda;

     b) il codice d'identificazione aziendale;

     c) l'ubicazione territoriale dell'azienda con le indicazioni del comune, provincia, località, e codice di avviamento postale;

     d) il detentore, specificandone domicilio o residenza, codice fiscale o partita I.V.A.;

     e) il responsabile dell'azienda, se diverso dal detentore di cui alla lettera d);

     f) le specie degli animali tenute, allevate o commercializzate;

     g) per la specie suina, la specificazione del consorzio di tutela della denominazione di origine dei prosciutti cui l'azienda abbia eventualmente aderito.

     2. Il responsabile dell'azienda, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o dall'inizio dell'attività, deve presentare una richiesta di attribuzione del codice di identificazione aziendale al servizio veterinario territorialmente competente.

     3. Salvo diversa disposizione adottata in sede comunitaria, non sono soggetti all'adempimento di cui al comma 1 le persone fisiche che detengono non più di tre capi delle specie ovina e caprina per i quali non hanno richiesto premi o di un capo della specie suina e destinati all'uso o al consumo personale, purché all'atto della movimentazione siano accompagnati dal documento di cui all'art. 10.

     4. Il servizio veterinario attribuisce il codice aziendale recante nell'ordine le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune ove ha sede l'azienda, la sigla della provincia ove ha sede l'azienda e il numero progressivo su base comunale assegnato all'azienda.

     5. Sono esonerati dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2 i responsabili delle aziende già in possesso di un codice aziendale assegnato dalle unità sanitarie locali contenente tutti i dati di cui al comma 4; tali aziende vengono inserite d'ufficio nell'elenco di cui al comma 1; d'ufficio si provvede anche ad integrare, ove occorra, le informazioni prescritte al comma 1.

     6. Il responsabile dell'azienda, entro sette giorni, comunica al servizio veterinario competente la variazione di uno dei dati elencati al comma 1, oppure la cessazione dell'attività, rapportata all'allontanamento dell'ultimo animale, consegnando il registro di cui all'art. 3 e le informazioni di cui agli articoli 3 e 10.

     7. Le aziende continuano a figurare nell'elenco di cui al comma 1 finché non siano trascorsi i tre anni consecutivi durante i quali non siano presenti animali nell'azienda.

 

     Art. 3. Registro aziendale e informazioni. [2]

     [1. Il detentore deve tenere presso l'azienda un registro, intestato all'azienda medesima, composto da pagine numerate progressivamente recanti il timbro del servizio veterinario competente e la sigla del responsabile del servizio stesso.

     2. Il registro di cui al comma 1, per la specie bovina e bufalina, deve recare almeno le seguenti informazioni:

     a) il numero di animali presenti nell'azienda e l'indicazione, per ciascun animale, del marchio di identificazione, del sesso e della categoria;

     b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti, con menzione della loro origine o destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso, il marchio di identificazione; tale registrazione è effettuata entro tre giorni dall'evento.

     3. Il registro di cui al comma 1, per la specie suina, deve recare almeno le seguenti informazioni:

     a) il numero degli animali presenti nell'azienda con l'indicazione del relativo marchio di identificazione e della categoria;

     b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti con menzione della loro origine o destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso il marchio di identificazione, tale registrazione è effettuata entro tre giorni dall'evento, salvo che per le nascite, che possono essere registrate entro quindici giorni dal parto.

     4. Il registro di cui al comma 1, per le specie ovina e caprina, deve recare almeno le seguenti informazioni:

     a) il numero totale di ovini e di caprini presenti nell'azienda alla data del 15 marzo di ogni anno;

b) almeno ogni novanta giorni, il numero degli animali femmine presenti che abbiano raggiunto l'età di dodici mesi o abbiano figliato;

     c) il numero di ovini e caprini entrati o usciti, con l'indicazione di origine o destinazione, categoria e data dell'avvenuta movimentazione.

     5. A richiesta dell'associazione interessata, il Ministero della sanità attiva la procedura comunitaria per il riconoscimento di un sistema di registrazione basato su un'identificazione individuale per i riproduttori di razza pura o ibridi della specie suina iscritti rispettivamente al libro genealogico e al registro degli ibridi.

     6. Il registro di cui al comma 1 può sostituire gli altri registri di azienda previsti dalle disposizioni vigenti in materia veterinaria e zootecnica, purché riporti tutte le informazioni richieste da tali disposizioni.

     7. I detentori di animali sono obbligati a fornire all'autorità competente, che ne faccia richiesta, informazioni sull'origine, sull'identificazione ed, eventualmente, sulla destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati.

     8. Il detentore di animali che devono essere trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta deve fornire all'operatore, che sul mercato o nel centro di raccolta, è temporaneamente detentore degli animali, uno dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni vigenti contenente dati particolareggiati sugli animali, compresi i marchi di identificazione.

     9. L'operatore di cui al comma 8, per adempiere agli obblighi di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3, lettera a), può utilizzare i documenti ricevuti dal detentore di cui al medesimo comma 8.

     10. I registri e le informazioni di cui al presente articolo, nonché copia del documento di accompagnamento di cui all'art. 10, sono conservati presso l'azienda e tenuti a disposizione dell'autorità competente che ne fa richiesta per un periodo di cinque anni.]

 

     Art. 4. Identificazione degli animali. [3]

     [1. Gli animali delle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina devono essere contrassegnati nell'azienda di origine, a cura e spese del detentore, con un marchio recante il loro codice di identificazione che deve contenere la sigla IT che individua lo Stato italiano, il codice aziendale di cui all'art. 2 e il numero progressivo assegnato all'animale, ove previsto; per le specie bovina e bufalina, il numero progressivo deve essere preceduto da una lettera corrispondente all'anno di nascita, secondo la progressione indicata nell'allegato I.

     2. Le caratteristiche dei marchi di identificazione e il sito dove apporli sono stabiliti, per la specie ivi indicata, negli allegati I, II e III.

     3. I marchi auricolari utilizzati nelle aziende devono essere di materiale inalterabile, leggibili per l'intera vita dell'animale e utilizzabili una sola volta; marchio e tatuaggio, in ogni caso, devono essere di natura tale da rimanere sull'animale senza comprometterne il benessere.

     4. Il marchio di identificazione può essere rimosso o sostituito previa autorizzazione del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente; qualora diventi illeggibile o venga perso, il detentore procede alla sostituzione con un altro marchio recante un nuovo codice di identificazione trascrivendolo sul registro di cui all'art. 3, in modo da stabilire un nesso con il marchio precedente.]

 

     Art. 5. Assegnazione e distribuzione del marchio auricolare. [4]

     [1. I servizi veterinari delle unità sanitarie locali provvedono ad assegnare all'azienda richiedente, al massimo per il fabbisogno trimestrale, i marchi di identificazione degli animali recanti il codice di cui all'art. 4.

     2. Alla distribuzione dei marchi auricolari provvede l'unità sanitaria locale competente, salvo che regioni e province autonome adottino specifica disciplina, con spese a carico dell'interessato.]

 

     Art. 6. Apposizione del marchio di identificazione. [5]

     [1. Il detentore provvede all'apposizione dei marchi di identificazione sugli animali e ne è responsabile.

     2. L'apposizione del marchio di identificazione deve avvenire nell'azienda di origine prima della movimentazione e comunque entro:

     a) trenta giorni dalla nascita, per bovini e bufalini;

     b) sessanta giorni dalla nascita, per ovini e caprini. L'identificazione degli animali di tali specie può non essere effettuata qualora, prima del termine fissato, essi siano inviati direttamente ad un impianto di macellazione;

     c) settanta giorni dalla nascita, per suini.]

 

     Art. 7. Norme applicabili agli scambi. [6]

     [1. Gli animali introdotti in Italia in provenienza da altro Stato membro mantengono il marchio di identificazione apposto nell'azienda di origine.

     2. Negli scambi di animali il Ministero della sanità può chiedere, ai fini dei controlli nel luogo di destinazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, ogni informazione utile relativa agli animali, al loro allevamento di origine e alla loro movimentazione, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27.]

 

     Art. 8. Animali privi di documentazione. [7]

     [1. Le informazioni relative ai movimenti di animali non accompagnati da un certificato o da un documento previsto dalla legislazione veterinaria e zootecnica sono conservate per la durata di cinque anni e fornite, a richiesta, alla autorità competente.]

 

     Art. 9. Norme applicabili alle importazioni. [8]

     [1. Gli animali importati da un Paese terzo che abbiano superato i controlli di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e che rimangono nel territorio comunitario, devono essere identificati nell'azienda di destinazione:

     a) entro trenta giorni dalla data in cui hanno superato i suddetti controlli;

     b) comunque prima di ogni successivo spostamento.

     2. Non è necessaria l'identificazione degli animali importati qualora:

     a) l'azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale e gli animali abbiano superato i controlli veterinari di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, in un posto di ispezione frontaliero italiano;

     b) la macellazione avvenga nei termini di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data in cui gli animali hanno superato i suddetti controlli veterinari.

     3. Il Ministero della sanità, nel rispetto del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, stabilisce le modalità di identificazione degli animali importati tramite uno dei posti frontalieri italiani e destinati ad un macello situato in un altro Stato membro.]

 

     Art. 10. Modello del documento di accompagnamento.

     1. Il modello di cui all'allegato IV unifica i modelli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quelli relativi alle attestazioni sanitarie previste da specifici piani di profilassi ufficiali, nonché quello relativo alla dichiarazione prescritta dall'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118.

     2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, modifica il modello unificato di cui al comma 1, per tener conto di esigenze di carattere sanitario.

 

     Art. 11. Divieti. [9]

     [1. Gli animali non possono essere spostati dall'azienda in cui sono tenuti, allevati o commercializzati, se non sono identificati e registrati in conformità alle norme del presente regolamento.]

 

     Art. 12. Norme transitorie e finali. [10]

     [1. Sono comunque validi i marchi di identificazione già apposti sugli animali al momento della data di entrata in vigore del presente regolamento per le seguenti finalità:

     a) piani di profilassi ufficiali;

     b) iscrizione ai libri genealogici;

     c) corresponsione dei premi zootecnici.

     2. Tutti i marchi di cui al comma 1 devono essere riportati nel registro aziendale di cui all'art. 3 in corrispondenza della registrazione dell'animale su cui sono stati apposti.

     3. Le unità sanitarie locali redigono e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma e al Ministero della sanità, ogni quattro mesi per i primi due anni e, successivamente, ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

     4. I modelli di cui all'art. 10, possono essere utilizzati, in luogo di quello unificato, fino a novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.]

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134. Già parzialmente abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437.

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 200.

[3] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 200.

[4] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 200.

[5] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 200.

[6] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 200.

[7] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 200.

[8] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 200.

[9] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 200.

[10] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 200.