§ 97.3.8 - D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437.
Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.3 disciplina generale
Data:19/10/2000
Numero:437


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti e capi della specie bovina.
Art. 3.  Marchi auricolari.
Art. 4.  Passaporto.
Art. 5.  Registrazione.
Art. 6.  Banca dati informatizzata degli animali della specie bovina.
Art. 7.  Compiti del detentore.
Art. 8.  Compiti del titolare dello stabilimento di macellazione.
Art. 9.  Compiti dei fornitori dei marchi auricolari.
Art. 10.  Compiti del servizio veterinario delle aziende unità sanitarie locali.
Art. 11.  Compiti delle regioni e delle province autonome.
Art. 12.  Compiti del Ministero della sanità.
Art. 13.  Delega.
Art. 14.  Disposizioni finali.


§ 97.3.8 - D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437. [1]

Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini.

(G.U. 6 febbraio 2001, n. 30).

 

     Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

     a) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente regolamento;

     b) allevamento: un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in un'azienda come unità epidemiologica e se in una stessa azienda sono presenti più allevamenti, tutti gli allevamenti formano un'unità avente la medesima qualifica sanitaria;

     c) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato;

     d) animale: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus;

     e) animale da macello: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus destinato ad essere condotto ad un macello o ad un centro di raccolta, dal quale potrà essere avviato solamente alla macellazione;

     f) autorità competente: il Ministero della sanità.

 

          Art. 2. Sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti e capi della specie bovina.

     1. Il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina comprende i seguenti elementi:

     a) i marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali;

     b) i passaporti per gli animali;

     c) i registri tenuti presso ciascuna azienda;

     d) la banca dati informatizzata.

     2. Sono responsabili del funzionamento del sistema di cui al comma 1:

     a) i detentori degli animali;

     b) i titolari degli stabilimenti di macellazione;

     c) i produttori e i fornitori di marchi auricolari;

     d) i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali;

     e) le regioni e le province autonome;

     f) il Ministero della sanità.

 

          Art. 3. Marchi auricolari.

     1. Gli animali della specie bovina devono essere identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio, conforme a quanto stabilito nell'allegato I. Sono fatte salve le diverse modalità di identificazione degli animali della specie bovina nati prima del 1° gennaio 1998, non destinati agli scambi.

     2. I marchi auricolari apposti sugli animali non possono essere tolti o sostituiti. In caso di smarrimento di uno dei due marchi auricolari, il marchio da apporre deve riportare il medesimo codice identificativo di quello smarrito.

     3. Il fornitore di marchi auricolari consegna all'allevatore, per ciascun codice auricolare prodotto, una cedola identificativa del bovino in singola copia conforme al modello riportato nell'allegato II.

 

          Art. 4. Passaporto.

     1. Il servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente rilascia, per gli animali identificati conformemente all'articolo 3, il documento di identificazione individuale, di seguito definito passaporto, conforme al modello riportato nell'allegato III.

     2. L'informazione relativa alla data di nascita del capo ed al codice di identificazione della madre può essere omessa sul passaporto di cui al comma 1, solamente per gli animali nati prima del 1° gennaio 1998, destinati agli scambi.

     3. Il passaporto di cui al comma 1, accompagna gli animali in ogni spostamento.

     4. In deroga a quanto previsto al comma 3, ferme restando le norme a tutela del benessere animale ed in particolare che gli animali appena nati il cui ombelico non sia del tutto cicatrizzato non sono considerati idonei al trasporto, qualora venga trasportato un vitello di meno di quattro settimane di età, tale animale dovrà comunque essere identificato mediante l'apposizione dei marchi auricolari conformi al modello approvato, ma potrà spostarsi anche in assenza del previsto passaporto, a condizione che sia accompagnato dalla relativa cedola di identificazione individuale a tergo della quale dovrà essere indicata la data del trasferimento, nonché l'azienda di destinazione. Un vitello trasportato con tale procedura non potrà subire più di due movimentazioni da una azienda all'altra. Il movimento tra due aziende tramite un mercato od un centro di raccolta di vitelli di età inferiore a quattro settimane è considerato come un unico movimento. L'ingresso e l'uscita da una azienda di un vitello con tale procedura dovranno comunque essere debitamente registrati nel registro aziendale. Entro le quattro settimane di età dell'animale, l'ultimo detentore che abbia in carico il vitello consegna la relativa cedola identificativa al servizio veterinario competente per territorio al fine di ottenere il passaporto ufficiale. Sul passaporto sono trascritti i passaggi di proprietà dell'animale riportati nel retro della cedola identificativa.

     5. [Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, primo trattino, del regolamento CE n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997 e successive modificazioni, al momento della piena operatività della banca dati informatizzata, il passaporto potrà essere rilasciato solo per gli animali destinati al commercio intracomunitario] [2].

 

          Art. 5. Registrazione.

     1. Ogni azienda ed ogni allevamento come definiti all'articolo 1, comma 1 lettere a) e b), devono essere registrati presso il servizio veterinario territorialmente competente, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.

     2. Il registro aziendale è rilasciato e detenuto conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ed è conforme al modello riportato nell'allegato IV. Nel caso in cui in una stessa azienda sono presenti più allevamenti, fermo restando che tutti gli allevamenti formano una unità avente una medesima qualifica sanitaria, il registro aziendale è rilasciato al singolo proprietario detentore di animale o gruppi di animali.

     3. Per gli animali della specie bovina il registro di cui al comma 2 può essere realizzato anche in via informatica, con modalità dirette ad impedirne la contraffazione, secondo procedure e modalità stabilite dalle regioni e province autonome.

 

          Art. 6. Banca dati informatizzata degli animali della specie bovina.

     1. La banca dati informatizzata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), è realizzata a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 del citato provvedimento. Essa garantisce le funzionalità di cui al comma 1 dello stesso articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento CE n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997.

 

          Art. 7. Compiti del detentore.

     1. Il detentore di animali della specie bovina, ad eccezione dei trasportatori, deve tenere debitamente aggiornato il registro di cui all'articolo 5, comma 2.

     2. Nel registro di cui all'articolo 5, il detentore deve riportare almeno le seguenti informazioni:

     a) per ciascun animale detenuto: il codice di identificazione, la data di nascita, il sesso e la razza;

     b) data del decesso per gli animali morti in azienda;

     c) per gli animali che lasciano l'azienda: il nome e l'indirizzo del detentore, ad eccezione del trasportatore, o codice di identificazione dell'azienda, ai quali viene trasferito l'animale, nonché la data di partenza;

     d) per gli animali che arrivano nell'azienda: il nome e l'indirizzo del detentore, ad eccezione del trasportatore, o codice di identificazione dell'azienda, dai quali l'animale proviene, nonché la data di arrivo.

     3. Il registro di cui all'articolo 5, oltre a quanto previsto al comma 2, deve riportare il nome e la firma del veterinario ufficiale che lo ha controllato e le date di esecuzione dei singoli controlli.

     4. Ciascun detentore di animali della specie bovina acquista, presso i fornitori registrati nell'elenco di cui all'art. 12, comma 3, i marchi auricolari dopo aver ottenuto dal servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente l'assegnazione dei numeri progressivi dei codici identificativi individuali di ciascun animale.

     5. In deroga al comma 4, le regioni o le aziende unità sanitarie locali, che abbiano dei contratti di fornitura di marchi auricolari già stipulati, possono mantenere le proprie modalità di fornitura e distribuzione dei marchi auricolari sino alla scadenza di tali contratti, dandone comunicazione al Ministero della sanità.

     6. Il detentore può acquistare un numero massimo di marchi auricolari corrispondenti al proprio fabbisogno annuale.

     7. I marchi auricolari di cui all'articolo 3 non possono essere utilizzati in allevamenti diversi da quello per il quale sono stati rilasciati.

     8. Il detentore deve apporre i marchi auricolari a ciascun orecchio dell'animale entro trenta giorni dalla sua nascita e, dal 1° gennaio 2000, entro venti giorni dalla nascita, ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato.

     9. Il detentore invia per ciascun animale la cedola identificativa di cui all'articolo 3, comma 3, completata in ogni sua parte, al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente territorialmente, entro sette giorni dalla marcatura dell'animale.

     10. Gli animali della specie bovina importati da Paesi terzi, sottoposti ai controlli di cui al decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93, che rimangono nel territorio comunitario, sono identificati, a cura del detentore dell'allevamento di destinazione, mediante i marchi auricolari di cui all'articolo 3, entro i venti giorni successivi ai predetti controlli e comunque prima che gli animali lascino l'azienda.

     11. Non occorre identificare, con le modalità di cui al comma 10, gli animali importati da Paesi terzi nel caso in cui l'azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale e l'animale sia effettivamente macellato entro i venti giorni successivi ai controlli di cui al decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93.

     12. Gli animali della specie bovina provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea conservano il marchio auricolare originale. Fotocopia del passaporto di tali animali, ad eccezione degli animali da macello, è spedita entro sette giorni dall'arrivo, a cura del detentore dell'azienda di prima destinazione, al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente, che registra le informazioni relative a tali animali nella banca dati prevista all'articolo 10, comma 1.

     13. [Il detentore è responsabile della tenuta dei passaporti degli animali] [3].

     14. Il detentore completa, all'arrivo di ciascun animale, il passaporto inserendo la data di introduzione nell'azienda o allevamento, il proprio codice aziendale e la propria firma.

     15. Il detentore, qualora per animali maschi posti sotto la sua responsabilità venissero richiesti premi comunitari, compila la specifica sezione dei relativi passaporti, con la data ed il numero di domanda di richiesta del premio.

     16. In caso di decesso di un animale il detentore rinvia il passaporto al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente entro sette giorni dalla data del decesso.

     17. Qualora il detentore perda il passaporto di uno o più animali deve darne comunicazione, entro sette giorni, al servizio veterinario competente, indicando gli estremi identificativi degli animali per i quali il passaporto è stato smarrito.

     18. Il detentore di animali della specie bovina, ad eccezione del trasportatore, comunica, entro sette giorni, al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, tutti i movimenti degli animali in arrivo e in partenza dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, tramite la consegna di copia del modello di dichiarazione di provenienza degli animali, di cui all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.

 

          Art. 8. Compiti del titolare dello stabilimento di macellazione.

     1. Il titolare dello stabilimento di macellazione comunica al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente sullo stabilimento di macellazione, con frequenza almeno settimanale, per via informatica e secondo i tracciati riportati nelle linee guida di cui all'articolo 12, comma 7, i codici identificativi dei capi macellati con la data di macellazione, il codice dell'ultima azienda in cui è stato tenuto l'animale, nonché il numero dello stabilimento di macellazione, nonché, per le esigenze di altre amministrazioni, il numero di macellazione di ciascun animale e il peso carcassa per i vitelli.

     2. Il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente sullo stabilimento di macellazione, dopo verifica dei dati di sua competenza trasmessi conformemente al comma 1, invia tali dati alla regione o provincia autonoma e al Ministero della sanità.

     3. Per gli stabilimenti di macellazione, in deroga e a capacità limitata non ancora informatizzati, l'adempimento previsto al comma 1 è effettuato, sino al 31 dicembre 2000, dal servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente sullo stabilimento.

 

          Art. 9. Compiti dei fornitori dei marchi auricolari.

     1. Il servizio di fornitura dei marchi auricolari, di cui all'articolo 3, deve essere preventivamente comunicato al Ministero della sanità tramite l'invio del modello di cui all'allegato V compilato in ogni sua parte, ai fini dell'iscrizione nel registro previsto all'articolo 12, comma 3.

     2. Solo gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 3, possono svolgere l'attività di fornitura dei marchi auricolari utilizzati al fine dell'identificazione e registrazione dei bovini.

     3. I fornitori già in attività richiedono al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 3. Dell'avvenuta iscrizione o del diniego della stessa è data comunicazione all'interessato dal Ministero della sanità entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

 

          Art. 10. Compiti del servizio veterinario delle aziende unità sanitarie locali.

     1. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unità sanitaria locale tiene una banca dati automatizzata nella quale vengono registrate le informazioni riguardanti le aziende, gli allevamenti e tutti i capi della specie bovina presenti nel territorio di competenza, a prescindere dal sistema di identificazione utilizzato, secondo quanto previsto all'articolo 12 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 196.

     2. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unità sanitaria locale registra, nella banca dati di cui al comma 1, le informazioni riportate nelle cedole identificative o nelle fotocopie dei passaporti consegnate dal detentore ai sensi dell'articolo 7, commi 10 e 12, nonché quelle relative agli animali nati nel territorio di competenza.

     3. Per gli animali identificati conformemente all'articolo 3, il servizio veterinario di ciascuna azienda unità sanitaria locale rilascia, entro quattordici giorni dalla notifica della nascita o dalla nuova identificazione dell'animale importato, il passaporto previsto all'articolo 4. Il passaporto è altresì rilasciato nei casi contemplati dall'articolo 4, commi 2 e 4.

     4. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unità sanitaria locale competente rilascia un duplicato del passaporto entro quattordici giorni dalla data di notifica dell'avvenuto smarrimento del passaporto. Su tale passaporto è posto un timbro con l'indicazione: "duplicato".

     5. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unità sanitaria locale registra nella banca dati di cui al comma 1 le morti, i decessi e le macellazioni degli animali registrati nella propria banca dati.

     6. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unità sanitaria locale registra i codici identificativi assegnati secondo l'articolo 7, comma 4, a ciascun detentore.

     7. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unità sanitaria locale competente registra, nella banca dati di cui al comma 1, tutte le uscite di animali dagli allevamenti.

     8. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unità sanitaria locale di competenza registra gli animali che entrano negli allevamenti e che provengono da altro allevamento italiano. A tale fine può connettersi, con la banca dati regionale o con quella di cui all'articolo 12, comma 1.

     9. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unità sanitaria locale invia, per via informatica e secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui all'articolo 12, comma 7, i dati registrati nella propria banca dati alle regioni, alle province autonome ed al Ministero della sanità.

     10. L'esito dei controlli effettuati conformemente al presente regolamento è riportato sulla scheda annessa alle linee guida di cui all'articolo 12, comma 7, con le modalità ivi indicate.

     11. I servizi veterinari di ciascuna azienda unità sanitaria locale vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

     12. I servizi veterinari di ciascuna azienda unità sanitaria locale, che effettuano l'ispezione e la vigilanza negli stabilimenti di macellazione, verificano l'avvenuta distruzione dei marchi auricolari, preventivamente tagliati a cura del responsabile dello stabilimento e la corretta tenuta dei passaporti degli animali macellati.

 

          Art. 11. Compiti delle regioni e delle province autonome.

     1. Fermo restando il riparto delle competenze di cui al titolo IV, capo I del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome:

     a) assicurano il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione sul territorio di propria competenza;

     b) garantiscono il funzionamento della banca dati a livello regionale e locale e i collegamenti con quella nazionale;

     c) disciplinano le modalità e le procedure di cui all'articolo 5, comma 3.

 

          Art. 12. Compiti del Ministero della sanità.

     1. Il Ministero della sanità detiene la banca dati nazionale degli allevamenti e capi bovini di cui all'articolo 6.

     2. Il Ministero della sanità garantisce l'accesso alla banca dati di cui al comma 1, a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     3. Il Ministero della sanità redige l'elenco dei fornitori di marchi auricolari.

     4. Il Ministero della sanità in caso di grave inadempienza agli obblighi sottoscritti dal fornitore di marchi auricolari, sospende o revoca l'iscrizione del predetto fornitore da tale elenco.

     5. Il Ministero della sanità comunica alle regioni e province autonome l'elenco dei fornitori registrati e le eventuali modifiche.

     6. Il Ministero della sanità comunica, per via informatica, l'avvenuta macellazione di ciascun animale ai servizi veterinari di ciascuna azienda unità sanitaria locale competente sull'ultimo allevamento nel quale l'animale era detenuto e alla regione o provincia autonoma di appartenenza al fine dell'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 10, comma 1.

     7. Il Ministero della sanità redige, anche ai fini delle procedure connesse all'attuazione della: "politica agricola comune" (PAC), le linee guida per l'attuazione delle procedure operative per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe del bestiame nonché per la trasmissione informatica dei relativi dati.

     8. Per l'applicazione del presente articolo il Ministero della sanità può avvalersi del Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione, attivato presso l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".

     9. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati, anche in attuazione di disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro della sanità.

 

          Art. 13. Delega.

     1. Per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 7, il detentore può avvalersi di associazioni od organizzazioni professionali, dell'Associazione italiana allevatori o di altre organizzazioni a tale fine delegate.

     2. Per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 8, il titolare dello stabilimento di macellazione può avvalersi di associazioni o di altre organizzazioni a tale fine delegate.

 

          Art. 14. Disposizioni finali.

     1. Il presente regolamento trova applicazione nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, fatte salve le disposizioni già adottate nell'ambito delle rispettive autonomie statutarie, assicurando comunque l'interconnessione con il sistema nazionale.

     2. Limitatamente al sistema di identificazione e registrazione dei bovini, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, incompatibili con il presente regolamento, sono abrogate.

 

 

Allegato I [4]

MODELLO MARCA AURICOLARE PER BOVINI

 

     Marca auricolare da apporre sul padiglione auricolare sinistro

     Lato interno:

     (Omissis).

     Lato esterno

     (Omissis).

 

MODELLO MARCA AURICOLARE PER BOVINI

     Marca auricolare da apporre sul padiglione auricolare destro

     Lato interno:

     (Omissis).

     Lato esterno

     (Omissis).

     I marchi auricolari hanno le seguenti caratteristiche:

     a) sono di materiale plastico flessibile;

     b) sono a prova di manomissione e facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale;

     c) non sono riutilizzabili e devono essere realizzati in modo che possano essere tolti solo mediante la rottura dei marchi stessi;

     d) sono progettati in modo da rimanere fissati all'animale senza nuocergli;

     e) riportano solamente diciture non asportabili di colore nero;

     f) ogni marchio auricolare è composto di due parti di uguale dimensione e forma, maschio e femmina;

     g) ciascuna parte ha una lunghezza minima di 45 mm;

     h) ciascuna parte ha una larghezza minima di 55 mm;

     i) i caratteri hanno un'altezza minima di 5 mm;

     j) sono di colore giallo o rosso salmone per gli animali iscritti ai libri genealogici;

     k) dopo 1 anno, all'esame visivo: la superficie deve essere esente da saldature, bolle, screpolature, fessure e altri difetti; il colore deve restare omogeneo e la marcatura visibile.

 

 

Allegato II [5]

     (Omissis).

 

 

Allegato III [6]

     (Omissis).

 

 

Allegato IV [7]

     (Omissis).

 

 

Allegato V [8]

 

     Da spedire al Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione - Piazzale Marconi 25 - 00144 ROMA

     Il sottoscritto

     Cognome .................................................................... nome ...................................................................................

     Nato a ............................................................ il ..........................................................................................................

     Rappresentante legale della Ditta fornitrice ........................................................................................................

     Sede legale ..................................................................................................................... prov. .................................

     Cod. fisc./p.iva ..........................................................................

     CHIEDE

     Che la Ditta sopra indicata sia riconosciuta quale fornitrice di marchi auricolari per l'identificazione degli animali della specie bovina [ ] suina [ ] ovicaprina [ ] ai sensi del D.P.R. 317/96 e del D.P.R. 437/2000.

     Il sottoscritto si impegna:

     a comunicare se trattasi di produttore, fornitore o distributore di marche auricolari, in questi casi fornirà il nominativo della Ditta produttrice dei marchi o fornitrice degli stessi;

     a consegnare marchi auricolari unicamente agli allevatori (alla Regione e/o ASL, per quelle Regioni e/o AASSLL che provvedano all'approvvigionamento di marche auricolari per l'allevatore) in possesso di apposita richiesta, redatta su apposito modello, ove sia indicata la quantità di marchi auricolari necessaria e il relativo numero di assegnazione (codice identificativo degli animali da marchiare) determinato dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio;

     a consegnare unicamente marchi auricolari conformi alla normativa vigente;

     a comunicare all'Autorità Giudiziaria, al Ministero della Salute e alla Regione di competenza, l'eventuale furto o smarrimento di marche auricolari;

     a non fornire marche auricolari con codice identificativo duplicato, se non su esplicita autorizzazione del Servizio Veterinario della A.S.L. In tal caso si impegna ad effettuare la fornitura nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi;

     a trasmettere allo scrivente Ministero, alla Regione ed alla A.S.L. competente per territorio, con cadenza almeno mensile, per ciascun lotto di marchi prodotti e consegnati, la lista dei codici presenti sulle marche auricolari consegnate provvista della data di consegna e del nominativo del richiedente secondo un tracciato che sarà comunicato alle Ditte dopo l'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate;

     a depositare presso il Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione, un campione, per ciascun tipo, di marca auricolare per gli animali che la ditta ha in commercio ed intende distribuire;

     a non distribuire o commercializzare marche auricolari diverse dai campioni depositati;

     nel caso di nuove produzioni, a depositare preventivamente un campione delle stesse presso il Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione;

     ad indicare il “codice di prodotto” per ogni campione di marche auricolari depositato;

     a depositare presso Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione un facsimile della cedola identificativa in commercio e/o che intende distribuire;

     a depositare presso il Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione un facsimile del passaporto;

     ad allegare alla domanda di riconoscimento una copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

     Il sottoscritto dichiara che i marchi forniti sono conformi a quanto stabilito dall'allegato I del presente regolamento.

     Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che ad eccezione dei marchi prodotti in sostituzione di marche perse, che dovranno riportare il medesimo codice precedentemente apposto sull'animale, in tutti gli altri casi, la Ditta che procede alla stampa dei codici, deve possedere sistemi di controllo dei codici stampati, in modo da evitare che lo stesso codice venga stampato più di una volta, la Ditta dovrà illustrare sinteticamente il sistema di controllo posseduto.

     Il sottoscritto è a conoscenza che i marchi forniti verranno sottoposti a perizia e che il costo della stessa sarà a proprio carico.

     Il sottoscritto è a conoscenza che, qualora vengano meno le condizioni sopra riportate nonché le disposizioni legislative vigenti, può essere soggetto alla sospensione o al ritiro dell'autorizzazione e di conseguenza all'esclusione della propria Ditta dall'elenco fornitori di marche auricolari redatto dal Ministero della Salute.

     DATA

     FIRMA


[1] Abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 28 luglio 2016, n. 154.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 28 luglio 2016, n. 154.

[4] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 18 luglio 2001.

[5] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 18 luglio 2001.

[6] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 18 luglio 2001.

[7] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 18 luglio 2001.

[8] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 18 luglio 2001.