§ 4.9.34 - D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28.
Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:30/01/1993
Numero:28


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 13 bis. 
Art. 14. 
Art. 14 bis. 


§ 4.9.34 - D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28. [1]

Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.

(G.U. 4 febbraio 1993, n. 28).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     1. Il presente decreto disciplina i controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari dei prodotti e degli animali di cui agli allegati A e B.

     2. I controlli di cui al comma 1 non si effettuano alle frontiere.

     3. Restano ferme la disciplina concernente il controllo del benessere sugli animali durante il trasporto e quella concernente i controlli disposti in modo non discriminatorio a tutela dell'interesse generale dello Stato.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) "controllo veterinario": qualsiasi controllo fisico e/o formalità amministrativa riguardante i prodotti o gli animali di cui all'art. 1 mirante direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o della salute animale;

     b) "scambi": scambi tra Stati membri ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato di Roma;

     c) "stabilimento": qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione, lo stoccaggio e la lavorazione dei prodotti di cui all'art. 1;

     d) "azienda": il complesso agricolo e la stalla del commerciante nei quali sono tenuti o allevati abitualmente gli animali di cui agli allegati A e B nonché, per gli equini, l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o in generale qualsiasi locale o impianto in cui sono tenuti o allevati abitualmente equini indipendentemente dal loro impiego;

     e) "centro o organismo": qualsiasi azienda effettui la produzione, lo stoccaggio, il trattamento o la manipolazione dei prodotti di cui all'art. 1;

     f) "autorità competente": Il Ministero della sanità, o quello individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

     g) "veterinario ufficiale": il medico veterinario dipendente dal Ministero della sanità o dell'autorità individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614.

 

Capo II

SCAMBI DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

CONTROLLI ALLA PRODUZIONE

 

     Art. 3.

     1. Sono destinati agli scambi solo i prodotti di cui all'art. 1 che sono stati ottenuti, controllati, marcati ed etichettati conformemente alla normativa vigente per tale destinazione e che sono accompagnati dal certificato sanitario, dal certificato di salubrità ovvero da qualsiasi altro documento prescritto, fino al destinatario ivi indicato.

     2. I titolari degli stabilimenti di origine vigilano, attraverso controlli permanenti diretti, sulla conformità dei prodotti ai requisiti di cui al comma 1 e ne sono responsabili.

     3. Fatte salve le funzioni di controllo urgenti, l'autorità competente sottopone gli stabilimenti a regolari controlli allo scopo di accertarsi che i prodotti destinati agli scambi siano conformi ai requisiti di cui al comma 1 e, nel caso di prodotti provenienti da Paesi terzi, ai requisiti fissati dal Paese membro destinatario.

     4. Se esiste un sospetto fondato che i requisiti non sono rispettati, l'autorità competente procede alle verifiche necessarie e, in caso di conforma del sospetto, sono adottate le misure necessarie con eventuale sospensione dell'autorizzazione.

     5. Se il trasporto riguarda più luoghi di destinazione, i prodotti devono essere raggruppati in tante partite quanti sono i luoghi di destinazione; ciascuna partita deve essere accompagnata dal certificato o dai documenti di cui al comma 1.

     6. Se i prodotti di cui all'art. 1 sono destinati ad essere esportati in un Paese terzo, il trasporto deve restare sotto controllo doganale fino al luogo di uscita dal territorio della Comunità economica europea.

     7. Nel caso sia esercitata la facoltà di importazione da taluni Paesi terzi il Ministero della sanità informa dell'autorizzazione la Commissione economica europea e gli altri Stati membri.

     8. Se i prodotti facoltativi importati da un altro Stato membro sono introdotti attraverso il confine italiano si procede al controllo dei documenti di origine e di destinazione, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di controllo veterinario dei prodotti in provenienza da Paesi terzi [2].

     9. E' vietata la rispedizione dei prodotti di cui ai commi 7 e 8, destinati ad un altro Stato membro che non si avvalga della facoltà di cui al comma 7 [3].

 

     Art. 4.

     1. Gli operatori in tutte le fasi della produzione, dello stoccaggio, della commercializzazione e del trasporto dei prodotti di cui all'art. 1 sono tenuti ad osservare le condizioni stabilite dalla legislazione veterinaria.

     2. I prodotti ottenuti conformemente alle disposizioni di cui all'allegato A, parte I, sono assoggettabili allo stesso controllo veterinario anche se destinati al mercato nazionale.

     3. E' vietato spedire verso il territorio di un altro Stato membro i prodotti che rientrano nell'allegato B, parte I, se non possono essere commercializzati nel territorio nazionale per i motivi di cui all'art. 36 del Trattato di Roma.

 

Capo III

CONTROLLI SUI PRODOTTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE

SUI PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO A PARTE I

 

     Art. 5.

     1. L'autorità competente applica le seguenti misure di controllo:

     a) nel luogo di destinazione controlli veterinari a sondaggio in maniera non discriminatoria, per verificare il rispetto delle prescrizioni poste dall'art. 3, procedendo eventualmente a prelievo di campioni;

     b) durante il trasporto, limitatamente ai casi di sospetto di infrazione, i controlli ritenuti necessari incluso il controllo di conformità dei mezzi di trasporto;

     c) per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato A, parte I originari di un altro Stato membro oltre alle misure di controllo di cui alle lettere a) e b) [4]:

     1) se destinati ad uno stabilimento posto sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale, accerta che vi siano ammessi solo prodotti che rispondano, per quanto riguarda la bollatura e i documenti di accompagnamento, alle condizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, se si tratta di prodotti di cui all'allegato A, parte I, oppure B, che siano muniti del documento previsto dalla normativa nazionale, se si tratta dei prodotti di cui all'allegato B, parte I;

     2) se destinati ad un intermediario autorizzato che procede al frazionamento delle partite o ad un'impresa commerciale con più succursali o ad uno stabilimento non soggetto a controllo permanente, ai sensi della legislazione vigente, la verifica della presenza dei bolli, del certificato o dei documenti di cui alla lettera c), n. 1), avviene sotto la responsabilità dei relativi titolari, che sono tenuti a segnalare alla competente autorità qualsiasi irregolarità o anomalia, prima del frazionamento della partita o della commercializzazione dei prodotti [5];

     3) nei casi di destinazione diversa da quella indicata ai numeri 1) e 2), e in particolare in caso di scarico parziale durante il trasporto, la partita, deve essere accompagnata dall'originale del certificato di cui all'art. 3, comma 1.

     2. I destinatari di cui alla lettera c), numeri 2) e 3), sono tenuti a fornire le garanzie stabilite nella convenzione stipulata con gli uffici di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, al momento della registrazione preliminare prevista dal comma 4.

     3. Fatto salvo l'art. 4, per i prodotti di cui all'allegato A, parte I, per i quali gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere in vigore la normativa nazionale in attesa di disposizioni comunitarie e per i prodotti dell'allegato B, parte I, l'introduzione nel territorio è subordinata all'applicazione da parte degli stabilimenti di origine delle norme vigenti nella normativa italiana nel rispetto delle disposizioni generali del Trattato di Roma.

     4. Gli operatori primi destinatari materiali di prodotti provenienti da un altro Stato membro anche se procedono al frazionamento completo di detti prodotti [6]:

     a) sono soggetti a preventiva registrazione;

     b) tengono un registro in cui iscrivere le consegne;

     c) sono tenuti ai fini dei controlli di cui al comma 1, a segnalare all'autorità competente l'arrivo di prodotti provenienti da un altro Stato membro, entro i termini stabiliti dall'autorità stessa;

     d) conservano per un periodo non inferiore a sei mesi, e comunque per tutto il periodo di validità del prodotto, i certificati sanitari o i documenti di cui all'art. 3, in modo da poterli presentare all'autorità competente a richiesta della stessa.

     5. In attesa che la Comunità economica europea stabilisca le modalità di applicazione del presente articolo, gli operatori di cui al comma 4 sono tenuti all'osservanza del comma stesso.

     6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta le disposizioni emanate dalla Comunità economica europea sulle modalità di applicazione del presente articolo.

 

     Art. 6.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, tutti i prodotti trasportati con mezzi di trasporto che collegano in modo regolare o diretto due punti geografici della Comunità sono sottoposti alle norme di controllo previste dall'art. 5.

 

     Art. 7.

     1. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto, viene constatata la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata nell'ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984, di una zoonosi o malattia oppure di altre cause suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo oppure la provenienza da una regione contaminata da una malattia epizootica, si dispone, fatte salve le norme di polizia sanitaria, quando si tratti di prodotti a base di carne, la distruzione della partita o qualsiasi altro impiego consentito.

     2. Le spese per la distruzione della partita sono a carico dello speditore o del suo mandatario.

     3. Le constatazioni fatte, le decisioni prese nonché le relative motivazioni sono comunicate immediatamente alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunità europee.

     4. Possono essere applicate le misure di salvaguardia occorrenti informandone gli altri Stati membri e la Commissione delle Comunità europee.

     5. In caso di situazioni non regolate da disposizioni comunitarie, il Ministero della sanità interessa la Commissione delle Comunità europee.

     6. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, viene constatato che la merce non soddisfa le condizioni previste, può essere lasciato allo speditore o al suo mandatario, se le condizioni di salubrità o di polizia sanitaria lo consentono, la scelta tra la distruzione della merce, oppure la sua utilizzazione ad altri fini, compresa la rispedizione su autorizzazione della competente autorità del paese dello stabilimento d'origine; ove si tratti d'irregolarità concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione.

     7. Gli elenchi degli agenti o delle malattie di cui al comma 1 sono stabilite dalla Commissione delle Comunità europee e pubblicate, a cura del Ministero della sanità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     8. Il Ministero della sanità, con proprio decreto, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in conformità delle decisioni della Commissione delle Comunità europee.

 

     Art. 8.

     1. Nei casi previsti dall'art. 7, va immediatamente contattata la competente autorità dello Stato membro speditore che si prenda tutte le misure necessarie e comunica la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni; qualora tali misure non siano sufficienti, si esaminano insieme alla competente autorità dello Stato membro interessato i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso, con una visita in loco.

     2. Allorché i controlli previsti all'art. 7 permettono di constatare un'irregolarità ripetuta da parte di uno stabilimento, l'autorità competente informa i servizi veterinari degli altri Stati membri e la Commissione delle Comunità europee che, su richiesta o di sua iniziativa, adotta gli opportuni provvedimenti, informandone gli Stati membri.

     3. Le spese sostenute per l'applicazione dei provvedimenti della Commissione sono a carico dello stabilimento sottoposto all'indagine.

     4. In attesa delle conclusioni della Commissione, è possibile intensificare i controlli nei confronti dei prodotti provenienti dallo Stato in questione e chiedere alla competente autorità dello Stato membro speditore di potenziare i controlli sui prodotti provenienti dallo stesso stabilimento.

     5. Il Ministero della sanità, con proprio decreto, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in conformità delle decisioni della Commissione delle Comunità europee.

     6. Il presente decreto non pregiudica i mezzi di ricorso previsti dall'ordinamento, salvo il caso di cui al comma 8 [7].

     7. I provvedimenti adottati sono comunicati con l'indicazione delle motivazioni, allo speditore o al suo mandatario, nonché alla competente autorità dello Stato membro speditore; a richiesta dello speditore o del suo mandatario, i provvedimenti motivati gli sono comunicati per iscritto con l'indicazione dei mezzi di ricorso offerti, nonché della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso.

     8. In caso di controversia, se le due parti in causa sono d'accordo, la questione può essere sottoposta entro un termine massimo di un mese alla valutazione di un esperto che figura nell'elenco di esperti della Comunità economica europea che sarà stabilito dalla Commissione; le spese della perizia sono a carico della Comunità stessa: l'esperto è tenuto a formulare il suo parere entro il termine massimo di 72 ore. Le parti accettano il parere dell'esperto, nell'osservanza della legislazione veterinaria comunitaria.

     9. Le spese per la rispedizione delle merci, lo stoccaggio della medesima, la loro utilizzazione per altri scopi o la loro distruzione sono a carico del destinatario.

 

Capo IV

SCAMBI DI ANIMALI E DI PRODUZIONE

CONTROLLI ALL'ORIGINE

 

     Art. 9.

     1. Sono destinati agli scambi solo gli animali e le produzioni di cui all'allegato A, parte II, che soddisfano i requisiti posti dai provvedimenti indicati nell'allegato stesso; gli animali e i prodotti di cui all'allegato B, parte II, devono rispettare le norme di polizia sanitaria dello Stato membro destinatario.

     2. Gli animali o le produzioni di cui all'allegato A, parte II, devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:

     a) provenire da un'azienda o da un centro o organismo soggetti a regolari controlli veterinari ufficiali conformemente al comma 4;

     b) essere identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'azienda, al centro o all'organismo d'origine o di passaggio; il Ministro della sanità con proprio decreto approva il sistema nazionale di identificazione e registrazione e lo notifica alla Comunità europea in appresso denominata Commissione; dal 1° gennaio 1993 il sistema nazionale di identificazione e registrazione si applica anche ai movimenti degli animali all'interno del territorio nazionale;

     c) essere accompagnati durante il trasporto dai certificati sanitari e dagli altri documenti previsti dalle disposizioni di cui all'allegato A e, per quanto riguarda gli animali e i prodotti di cui all'allegato B della documentazione richiesta dallo Stato membro destinatario, tali certificati o documenti rilasciati dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, del centro o dell'organismo d'origine devono accompagnare l'animale, gli animali o i prodotti fino al destinatario;

     d) se si tratta di animali ricettivi o di produzioni di animali ricettivi, non essere originari:

     1) da aziende, centri, organismi, zone o regioni che formano oggetto di restrizioni comunitarie a causa del sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di una delle malattie previste dall'allegato C o dell'applicazione di misure di salvaguardia;

     2) da un'azienda o da un centro, organismo, zona o regione che forma oggetto di restrizioni ufficiali a causa del sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di malattie diverse da quelle previste nell'allegato C o all'applicazione di misure di salvaguardia;

     3) da un'azienda, un centro o un organismo o da una parte del territorio che non offra le garanzie addizionali comunitarie, se destinati ad uno Stato membro o ad una parte del suo territorio che fruisce di tali garanzie, spetta all'autorità competente assicurarsi, prima di rilasciare il certificato o documento di accompagnamento, che le aziende, i centri o gli organismi rispondano ai requisiti della stessa lettera d);

     e) essere raggruppati se il trasporto riguarda più luoghi di destinazione, animali in tante partite quanti sono tali luoghi; ogni partita deve essere accompagnata dai certificati e/o dalla documentazione di cui alla lettera c);

     f) se gli animali o le produzioni di cui all'allegato A, parte II, soddisfano le disposizioni ivi indicate e sono destinati ad essere esportati in un Paese terzo, il trasporto, deve, salvo caso d'urgenza autorizzato dall'autorità competente garantire il benessere degli animali, rimanere sotto controllo doganale fino al luogo d'uscita dal territorio comunitario;

     g) per gli animali o le produzioni di cui all'allegato A, parte II, che non soddisfano le disposizioni ivi indicate, o se trattasi di animali o di produzioni che figurano nell'allegato B, il transito può essere effettuato solo se espressamente autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di transito.

     3. E' vietato spedire nel territorio di un altro Stato membro:

     a) gli animali e le produzioni di cui all'allegato A, parte II, che sono da eliminare nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie non elencate nell'allegato C;

     b) gli animali e le produzioni di cui agli allegati A, parte II e B, parte II, se non possono essere commercializzati nel territorio nazionale per motivi sanitari o di polizia sanitaria giustificabili dall'art. 36 del Trattato di Roma.

     4. Fatte salve le funzioni di controllo vigenti l'autorità competente sottopone a controlli le aziende, i mercati e i centri di raccolta autorizzati, i centri e gli organismi allo scopo di accertarsi che gli animali o le produzioni destinati agli scambi siano conformi ai requisiti di cui al comma 1 e rispettino in particolare le condizioni di cui al comma 2, lettere b) e c).

     5. Se esiste un sospetto fondato che i requisiti non sono rispettati, l'autorità competente procede alle verifiche necessarie e, in caso di conferma del sospetto, adotta le misure adeguate con eventuale sequestro dell'azienda, del centro o dell'organismo in questione.

 

     Art. 10.

     1. I detentori di animali e delle produzioni di cui all'allegato A, parte II, che siano destinati agli scambi:

     a) osservano le condizioni sanitarie stabilite dalle disposizioni nazionali e comunitarie in tutte le fasi della produzione della commercializzazione;

     b) controllano gli animali e le produzioni da un punto di vista veterinario con la stessa accuratezza posta nei confronti di quelli destinati al mercato nazionale;

     c) utilizzano per il trasporto mezzi appropriati a garantire il rispetto delle norme igieniche.

     2. Il veterinario ufficiale che ha rilasciato il certificato o il documento che accompagna gli animali o le produzioni, comunica, il giorno stesso del loro rilascio, all'autorità centrale dello Stato destinatario e a quello competente del luogo di destinazione, le informazioni stabilite dalla Commissione.

 

Capo V

CONTROLLI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE SUGLI ANIMALI

E LORO PRODUZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO A, PARTE II

 

     Art. 11.

     1. L'autorità competente applica le seguenti misure di controllo:

     a) nel luogo di destinazione, controlli veterinari non sistematici in maniera non discriminatoria, per verificare il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, procedendo eventualmente a prelievo di campioni;

     b) durante il trasporto i controlli necessari in caso di sospetto di infrazione;

     c) per quanto riguarda gli animali di cui all'allegato A, parte II, originari di un altro Stato membro, se destinati:

     1) ad un mercato o centro di raccolta autorizzati ai sensi delle disposizioni comunitarie, il gestore è responsabile dell'ammissione degli animali che non soddisfino le condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2 l'autorità competente verifica, mediante controlli non discriminatori dei certificati e dei documenti di accompagnamento che gli animali soddisfano a tali condizioni;

     2) ad un macello posto sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale questi si accerta anche sulla base del certificato e dei documenti di accompagnamento, che siano macellati solo animali che rispondono alle condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2; il gestore del macello è responsabile della macellazione che non rispetti le prescrizioni dell'articolo 9, comma 2, lettere b) e c) [8];

     3) ad un commerciante registrato che procede al frazionamento delle partite o a qualsiasi stabilimento non soggetto a controllo permanente, questo commerciante o questo stabilimento sono considerati come destinatari degli animali e si applicano le disposizioni di cui al comma 2;

     4) ad aziende, ad un centro o ad un organismo, compreso il caso di scarico parziale durante il trasporto, ogni animale o gruppo di animali deve essere accompagnato, conformemente all'art. 9, commi 1 e 2, dall'originale del certificato sanitario o del documento di accompagnamento fino al destinatario ivi menzionato.

     2. I destinatari di cui al comma 1, lettera c), punti 3) e 4), prima di ogni frazionamento o successiva commercializzazione verificano la presenza di marchi di identificazione certificati o documenti menzionati all'articolo 9, comma 2, lettere b) e c) e segnalano qualsiasi mancanza o anomalia all'autorità competente e, in quest'ultimo caso, isolano gli animali in questione fino a che l'autorità competente abbia deciso sulla sorte da riservare a loro [9].

     3. Le garanzie richieste ai destinatari di cui al comma 1, lettera c), punti 3 e 4 sono stabilite nell'ambito di una convenzione da stipulare con la competente autorità al momento della registrazione preliminare prevista dall'articolo 5, comma 4. Il rispetto delle garanzie previste in tale convenzione è assicurato mediante controlli non sistematici [10].

     4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai destinatari dei prodotti di cui all'allegato B, parte II.

     5. Gli operatori primi destinatari materiali di animali provenienti da un altro Stato membro [11]:

     a) sono tenuti a segnalare l'arrivo degli animali o di prodotti, la natura della spedizione e la data prevedibile dell'arrivo, nelle ventiquattro ore precedenti non tenendo conto dei giorni festivi; comunque, in casi eccezionali l'autorità competente del luogo di arrivo può richiedere la notifica con 48 ore di anticipo; la notifica non è richiesta per i cavalli registrati muniti del documento di identificazione previsto dalle disposizioni della direttiva 90/427/CEE [12];

     b) conservano per un anno i certificati sanitari o i documenti di cui all'art. 9, e li esibiscono a richiesta della competente autorità.

     6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in conformità delle decisioni della Commissione delle Comunità europee.

 

     Art. 12.

     1. Nei casi in cui le disposizioni prevedono la quarantena per gli animali vivi, questa avviene di norma, presso l'azienda destinataria.

     2. La quarantena, ove sia richiesta da particolari motivi veterinari può avvenire in un apposito centro che è considerato come il luogo di destinazione della spedizione.

     3. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione le ragioni di tale misura.

 

     Art. 13.

     1. Se, in occasione di una controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto viene constatata la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata nell'ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984 e successive modifiche di una zoonasi o malattia oppure di altre cause suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo oppure la provenienza da una regione contaminata da una malattia epizootica, l'autorità competente dispone, di mettere in quarantena l'animale o la partita di animali nel centro di quarantena più vicino o di abbatterli o di distruggerli; se si tratta di prodotti di cui all'allegato A, parte I, si provvede alla loro distruzione.

     2. Le spese relative alle misure previste al comma 1 sono a carico dello speditore o del suo mandatario o della persona che ha a carico i prodotti o gli animali.

     3. Le constatazioni fatte, le decisioni prese nonché le relative motivazioni sono comunicate immediatamente alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunità europee.

     4. Possono essere applicate le misure di salvaguardia occorrenti, informandone gli altri Stati membri e la Commissione delle Comunità europee.

     5. In caso di situazioni non regolate da disposizioni comunitarie, il Ministero della sanità interessa la Commissione delle Comunità europee.

     6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, se in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, viene constatato che gli animali o i prodotti non soddisfano le condizioni prescritte può essere lasciato allo speditore o al suo mandatario, se le condizioni di salubrità o di polizia sanitaria lo consentano, di scegliere a proprie spese tra:

     a) in caso di presenza di residui, il loro mantenimento sotto controllo finché sia stata confermata l'osservanza delle norme comunitarie e, nel caso di mancata osservanza, l'applicazione delle misure previste dalla normativa comunitaria;

     b) l'abbattimento degli animali e la distruzione dei prodotti;

     c) la loro rispedizione su autorizzazione della competente autorità dello Stato membro di spedizione e la preventiva informazione dello Stato o degli Stati membri di transito.

     7. In caso si tratti di irregolarità concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione.

     8. Gli elenchi delle malattie di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee e pubblicati, a cura del Ministero della sanità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     9. Il Ministero della sanità, con proprio decreto, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in conformità delle decisioni della Commissione delle Comunità europee.

 

     Art. 13 bis. [13]

     1. Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione di cui agli articoli 5 e 11 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quaranta milioni. In caso di recidiva sono sospesi la licenza o il permesso di importazione per tre mesi.

     2. Chi, essendovi obbligato in applicazione degli articoli 5 e 11, non provvede alla stipula della prevista convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

     3. L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato.

 

     Art. 14.

     1. La competente autorità che accerti uno dei casi di cui all'art. 8, si mette immediatamente in contatto con l'autorità dello Stato membro speditore perché possa prendere tutte le misure necessarie e comunica all'autorità richiedente la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni.

     2. Se l'autorità richiedente nutre il timore che tali misure non siano sufficienti essa esamina insieme alla competente autorità dello Stato membro speditore i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con una visita in loco.

     3. Se attraverso i controlli previsti all'art. 8, la competente autorità constati irregolarità dello Stato membro destinatario informa autorità competenti degli Stati membri e la Commissione chiedendo eventualmente di adottare le decisioni del caso.

     4. In attesa delle conclusioni della Commissione:

     a) lo Stato membro speditore deve, su richiesta dello Stato membro destinatario, potenziare i controlli sugli animali o sui prodotti provenienti dall'azienda, dal centro, dall'organismo, dal mercato o centro di raccolta riconosciuti o dalla regione in questione e, se si tratta di gravi motivi di salute animale o di salubrità, sospendere il rilascio dei certificati o dei documenti di trasporto;

     b) lo Stato membro destinatario può, per motivi gravi di salvaguardia della sanità pubblica o di salute animale, adottare provvedimenti cautelari nei confronti delle aziende, dei centri e degli organismi interessati o, in caso di epizoozia, nei confronti della zona di protezione prevista dalla normativa comunitaria dello Stato membro speditore.

 

     Art. 14 bis. [14]

     1. Nel caso in cui i prodotti o gli animali di cui all'articolo 1 sono sottoposti a controllo veterinario, a sondaggio e in modo non discriminatorio, ai sensi del presente decreto, al fine di accertare l'esistenza di un rischio per la salute pubblica o per la sanità animale, gli uffici veterinari di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, dispongono che l'azienda sanitaria locale competente per territorio applichi la misura sanitaria cautelare del differimento dell'ulteriore commercializzazione dell'intera partita di merce interessata, in attesa dell'esito del controllo disposto.

     2. Nel caso in cui dal controllo di cui al comma 1 risulti un rischio per la salute pubblica o per la sanità animale, le successive cinque partite di merce di analoga tipologia e provenienza, introdotte nel territorio nazionale, sono considerate sospette e gli uffici veterinari di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, dispongono sulle stesse ulteriori controlli veterinari nonché l'applicazione, da parte della azienda sanitaria locale competente per territorio, della misura sanitaria di cui al comma 1.

     3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il campionamento deve essere effettuato in modo da assicurare la disponibilità delle aliquote necessarie ai fini della contestazione nei confronti dello Stato membro di spedizione, secondo le procedure comunitarie.

     4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 126, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

 

Allegato A [15]

 

Parte I

 

     Capo I

     Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

     Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti di origine animale.

     Capo II

     Decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A), capitolo I del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e, per quanto riguarda i patogeni, allo stesso decreto legislativo.

     Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

 

Parte II

 

I. LEGISLAZIONE VETERINARIA

 

- Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intercomunitari di animali delle specie bovina e suina.

 

GU n. 121 del 29 luglio 1964, pag. 1977/64.

 

- Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intercomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.

 

GU n. L 194 del 22 luglio 1988, pag. 10.

 

- Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni da paesi di embrioni di animali domestici della specie bovina.

 

GU n. L 302 del 19 ottobre 1989, pag. 1.

 

- Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1).

 

GU n. L 224 del 18 agosto 1990, pag. 42.

 

- Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intercomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina.

 

GU n. L 224 del 18 agosto 1990, pag. 62.

 

- Direttiva 90/539/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1990 relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

 

- Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

 

GU L 273 del 10 ottobre 2002, pag. 1.

 

(1) Dal 1° gennaio 1992

 

 

II. LEGISLAZIONE ZOOTECNICA

 

- Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.

 

GU n. L 206 del 12 agosto 1977, pag. 8.

 

- Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina.

 

GU n. L 382 del 31 dicembre 1988, pag. 36.

 

- Direttiva 89/316/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali della specie ovina e caprina riproduttori di razza pura.

 

GU n. L 153 dell'8 giugno 1989, pag. 30.

 

- Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intercomunitari di equidi.

 

GU n. L 224 dell'8 agosto 1990, pag. 55.

 

 

 

ALLEGATO B

 

Parte I

PRODOTTI CHE NON FORMANO OGGETTO DI ARMONIZZAZIONE

COMUNITARIA, MA I CUI SCAMBI SAREBBERO SOGGETTI AI

CONTROLLI PREVISTI DALLA PRESENTE DIRETTIVA

 

     Prodotti di origine animale contemplati dall'allegato II del trattato:

     - carni di coniglio e di selvaggina

     - latte crudo e prodotti a base di latte

     - prodotti dell'acquacoltura destinati al consumo umano

     - prodotti della pesca destinati al consumo umano

     - molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano

     - prodotti a base di carni di selvaggina e di coniglio

     - sangue

     - grassi animali fusi, ciccioli e sottoprodotti della fusione

     - miele

     - lumache destinate al consumo umano

     - cosce di rana destinate al consumo umano.

 

Parte II

ANIMALI E PRODOTTI CHE NON FORMANO OGGETTO DI

ARMONIZZAZIONE MA I CUI SCAMBI SARANNO SOGGETTI

AI CONTROLLI PREVISTI DALLA PRESENTE DIRETTIVA

 

     A. Animali vivi delle specie seguenti:

     - ovini e caprini,

     - (Omissis) [16],

     - conigli domestici.

     B. Prodotti:

     - rifiuti di animali trasformati come ingredienti per alimenti per animali,

     - (Omissis) [17].

 

 

ALLEGATO C

ELENCO DELLE MALATTIE EPIZOOZIE, SOGGETTE AD

INTERVENTO OBBLIGATORIO D'EMERGENZA E A RESTRIZIONI

TERRITORIALI (STATI MEMBRI, REGIONI O ZONE)

 

     - Afta epizootica

     - Peste suina classica

     - Peste suina africana

     - Malattia vescicolare dei suini

     - Malattia di Newcastle

     - Peste bovina

     - Peste dei piccoli ruminanti

     - Stomatite vescicolare

     - Febbre catarrale

     - Peste equina

     - Encefalomielite virale equina

     - Malattia di Teschen

     - Influenza aviaria

     - Vaiolo degli ovicaprini

     - Dermatite modulare contagiosa

     - Febbre della Rift Valley

     - Pleuropolmonite contagiosa dei bovini.

 


[1] Abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 23.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 181.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 181.

[4] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 181.

[5] Numero così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 181.

[6] Alinea così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 181.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 181.

[8] Numero così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 181.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 181.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 181.

[11] Alinea così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 181.

[12] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 181.

[13] Articolo inserito dall'art. 56 della L. 24 aprile 1998, n. 128.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 181.

[15] Allegato così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193.

[16] Trattino abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587.

[17] Trattino abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587.