§ 98.1.31192 - D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/09/1996
Numero:610

§ 98.1.31192 - D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'art. 3, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;

     Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 luglio 1995;

     Ritenuto di disattendere il parere del Consiglio di Stato in taluni punti concernenti gli articoli 148 e 223, dovendosi ritenere prevalenti le esigenze, nel primo caso, di snellire le procedure e, nel secondo caso, di evitare il rischio di sottrazione del bene alle procedure di confisca;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;

     Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti e della navigazione;

     EMANA

     il seguente regolamento:

 

     ART. 1

     1. All'articolo 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di cui all'articolo 2, comma 8, del codice, per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti alla data del 1° gennaio 1993, è predisposto dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, modificati ed aggiornati secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, del codice. Le strade statali costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono classificate con decreto del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i medesimi criteri.

     2. Per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, riceve dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) i dati necessari, predispone l'elenco aggiornato delle strade statali esistenti alla data del 1° gennaio 1993 e trasmette lo stesso agli enti tenuti al parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del codice, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del codice. Gli enti suddetti trasmettono il loro parere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale nei sei mesi successivi. Il decreto di cui al comma 1, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e le strade dallo stesso individuate sono inserite nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice. Le strade già comprese negli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, e non ricomprese nel decreto di classificazione amministrativa delle strade statali, sono classificate tra le strade non statali.

     3. Per le strade statali di nuova costruzione viene rispettata la procedura indicata dal comma 2; i termini previsti, ridotti rispettivamente ad un mese ed a due mesi, decorrono dalla trasmissione della documentazione da parte dell'A.N.A.S. all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tale trasmissione è effettuata entro un mese dalla definizione del collaudo della strada. Prima che siano completate le procedure di classificazione, l'A.N.A.S. può prendere in carico la strada, sempreché sia intervenuta la definizione del collaudo, previa classificazione amministrativa provvisoria effettuata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, del codice.";

     b) Al comma 4 dopo le parole: "di classificazione" è aggiunta la seguente: "amministrativa"; le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5" e le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "un mese";

     c) Ai commi 5 e 6 dopo le parole: "La classificazione" è inserita ogni volta la seguente: "amministrativa";

     d) Al comma 8 le parole: "all'articolo 2, comma 8," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 13, comma 5," e dopo le parole: "alla classificazione" sono aggiunte le seguenti: "tecnico-funzionale";

     e) Al comma 9, al secondo periodo, le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5";

     f) E' aggiunto in fine il seguente comma:

     "10. I divieti e le prescrizioni, previste dal codice e dal presente regolamento per le strade inserite negli itinerari internazionali, si applicano unicamente a quelle già in possesso delle caratteristiche richieste dagli accordi internazionali per tale classificazione.".

 

     ART. 2

     1. Il testo dell'articolo 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     "1. Successivamente alla classificazione di tutte le strade statali e non statali, effettuata con le procedure previste all'articolo 2, qualora alcune di esse rientrino nei casi previsti dall'articolo 2, comma 9, del codice, si provvede alla declassificazione delle stesse, intendendosi come tale il passaggio da una all'altra delle classi previste dall'articolo 2, comma 6, del codice.

     2. Per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'A.N.A.S. o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'articolo 2, comma 2. A seguito del decreto di declassificazione, il Presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede, con decreto, ad una nuova classificazione della strada, secondo le procedure individuate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6. La decorrenza di attuazione è la medesima per entrambi i provvedimenti.

     3. Per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure indicate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, in relazione alla classifica della strada. Con il medesimo decreto il Presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede alla nuova classificazione della strada. Il provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato.

     4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale, e trasmessi entro un mese all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che li registra nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice.

     5. I provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale.

     6. Per le strade militari si applicano le procedure di declassificazione previste per le strade statali, mediante emanazione di decreto da parte del Ministro della difesa su proposta del Comando Regione Militare territoriale, previo parere dell'organo tecnico militare competente.".

 

     ART. 3

     1. All'articolo 4 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 le parole da: "ovvero per esigenze socio-economiche" a: "articolo 2, comma 6, del codice" sono soppresse;

     b) Al comma 2 le parole: "dei compartimenti ANAS competenti" sono sostituite dalle seguenti: "di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le variazioni di classifica conseguenti all'emanazione dei decreti precedenti, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino regionale, sono comunicate all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice.";

     c) Il comma 4 è sostituito dai seguenti commi:

     "4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'articolo 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima.

     5. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade previsti agli articoli 2 e 3, all'emanazione dei decreti di passaggio di proprietà ed alle deliberazioni di cui ai commi precedenti, si provvede alla consegna delle strade o dei tronchi di strade fra gli enti proprietari.

     6. La consegna all'ente nuovo proprietario della strada è oggetto di apposito verbale da redigersi in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 2 ed entro sessanta giorni dalla delibera della giunta municipale per i tratti di strade interni ai centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.";

     d) Il preesistente comma 5 diventa comma 7;

     e) Il preesistente comma 6 è soppresso.

 

     ART. 4

     1. All'articolo 5 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Il riferimento tra parentesi è sostituito dal seguente: "(Artt. 3 e 4 Cod. Str.)" e nella rubrica la parola "rinvio" è sostituita dalle seguenti: "delimitazione del centro abitato";

     b) Sono aggiunti i seguenti commi:

     "3. La delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del codice, è finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, è necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua pertanto i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal presente regolamento all'interno ed all'esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che:

     a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono ”i tratti interni”;

     b) per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono “strade comunali”, ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade.

     4. Nel caso in cui l'intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti, anche in relazione all'andamento planoaltimetrico della strada, insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di località. Nel caso in cui i due insediamenti ricadano nell'ambito di comuni diversi si provvede a delimitazioni separate, anche se contigue, apponendo sulla stessa sezione stradale il segnale di fine del primo centro abitato e di inizio del successivo centro abitato.

     5. I segnali di inizio e fine centro abitato sono collocati esattamente sul punto di delimitazione del centro abitato indicato sulla cartografia allegata alla deliberazione della giunta municipale ed individuato, in corrispondenza di ciascuna strada di accesso al centro stesso, in modo tale da permettere il rispetto degli spazi di avvistamento previsti dall'articolo 79, comma 1. I segnali di inizio e fine centro abitato, relativi allo stesso punto di delimitazione, se posizionati separatamente ai lati della carreggiata, rispettivamente nella direzione di accesso e di uscita del centro medesimo, sono, di norma, collocati sulla stessa sezione stradale. Ove si renda necessario per garantire gli spazi di avvistamento, è ammesso lo slittamento, verso l'esterno del centro abitato, del segnale di fine centro abitato, riportando tale diversa collocazione sulla cartografia. In tal caso, la diversa collocazione del segnale di fine centro abitato rispetto al punto di delimitazione dello stesso ha valenza per le norme di comportamento da parte dell'utente della strada, ma non per le competenze degli enti proprietari della strada.

     6. La delimitazione del centro abitato è aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse. A tale aggiornamento consegue l'aggiornamento dei “tratti interni” e delle “strade comunali” di cui al comma 1.

     7. Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'articolo 4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del codice.".

 

     ART. 5

     1. La rubrica e il testo dell'articolo 6 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono sostituiti dalla rubrica e dal testo dell'articolo 7 del D.P.R. medesimo.

 

     ART. 6

     1. All'articolo 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) La rubrica e il testo dell'articolo 7 sono sostituiti dalla rubrica e dal testo dell'articolo 6 e il riferimento tra parentesi è sostituito dal seguente: "(Art. 6 Cod. Str.)";

     b) Al comma 1 le parole: "di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6";

     c) Al comma 2 le parole: "degli autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "dei veicoli";

     d) Al comma 3 le parole: "degli autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "dei veicoli" e le parole: "agli autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "ai veicoli";

     e) Al comma 5 dopo le parole: "della collettività" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese quelle legate alle attività agricole,".

 

     ART. 7

     1. All'articolo 9 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, sono quelle indicate nell'appendice I al presente titolo.";

     b) Al comma 2 le parole "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)";

     c) E' aggiunto il seguente comma:

     "3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti dall'articolo 61 del codice, sono quelle indicate nell'appendice II al presente titolo.".

 

     ART. 8

     1. Il testo dell'articolo 10 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     "1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui all'articolo 10, comma 16, e all'articolo 54, comma 1, lettera n), del codice, sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice III al presente titolo.

     2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera.".

 

     ART. 9

     1. Il testo dell'articolo 11 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     "1. I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, devono essere muniti di dispositivi supplementari di segnalazione visiva, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni del presente regolamento.

     2. I dispositivi supplementari devono essere a luce lampeggiante gialla o arancione e devono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. o conformi a Direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il numero è quello necessario per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilità di cui all'articolo 266.

     3. Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non è prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'articolo 152 del codice.

     4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, nonché quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere altresì equipaggiati con la segnalazione luminosa di pericolo, costituita dal funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione.

     5. I complessi destinati al trasporto di carri ferroviari devono essere dotati, fermo restando quanto prescritto in generale sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione:

     a) sul veicolo trattore, di due dispositivi supplementari di cui al comma 2, posti su uno stesso piano trasversale ortogonale all'asse longitudinale del veicolo, la cui distanza deve poter essere variata in modo da assumere sempre la massima larghezza del complesso, aumentata di 0,10 m per lato;

     b) di dispositivi posteriori di segnalazione visiva posizionati o ripetuti in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario.

     6. Con provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono determinati i tipi, le modalità di applicazione, le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti, nonché i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, sui quali tali pannelli devono essere applicati.".

 

     ART. 10

     1. Il testo dell'articolo 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     "1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell'appendice IV al presente titolo.

     2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del codice. Non costituisce altresì trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti.

     3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di soccorso o rimozione di veicoli.".

 

     ART. 11

     1. All'articolo 13 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1, lettera c) gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "In quest'ultimo caso la data di effettuazione del viaggio deve essere comunicata dall'interessato all'ente rilasciante per via telegrafica o per fax, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del viaggio, che, comunque, deve essere sempre effettuato nel periodo autorizzato.";

     b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. L'autorizzazione periodica:

     A) E' rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) i veicoli e i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice;

     b) il carico del trasporto eccezionale, ove sporga rispetto al veicolo, risulti eccedente solo posteriormente e per non più di quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;

     c) durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia;

     d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione planoaltimetria, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 m;

     e) non ricorra nessuna delle condizioni per le quali è prevista l'imposizione della scorta di polizia o di quella tecnica;

     f) i veicoli e i trasporti eccezionali rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:

     1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m;

     2) altezza 4,30 m, larghezza 2,50 m, lunghezza 25 m.

     Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice. In attesa della classificazione si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.

     B) E' altresì rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificità:

     a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), h), i) e j), e 204, comma 2, lettere a) e b);

     b) autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 t, formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'articolo 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata;

     c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;

     d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione, purché non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'articolo 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore;

     e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;

     f) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi;

     g) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice ed i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m, purché muniti di carta di circolazione.

     L'autorizzazione periodica non è consentita per i veicoli di cui alle lettere e) ed f) per il transito sulle strade classificate di tipo A, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del codice.";

     c) Al comma 3 le parole: "rimangono invariate" sono sostituite dalle seguenti: "rimangono invariati i percorsi e"; le parole: "e dei percorsi," sono soppresse e le parole: "al comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2";

     d) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

     "6. Alla domanda di autorizzazione periodica deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e, nell'ipotesi di cui al comma 2, punto A), dei limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice. Nell'autorizzazione è riportata solo l'indicazione dei limiti dimensionali superiori del trasporto.";

     e) Al comma 7 le parole: "riducendo conseguentemente anche la sua massa" sono sostituite dalle seguenti: "anche con eventuale riduzione di massa";

     f) Al comma 8 dopo le parole: "di un veicolo" è aggiunta la seguente: "o".

 

     ART. 12

     1. All'articolo 14 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il divieto di autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda, deve essere espressamente motivato. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative all'autorizzazione alla circolazione di cui all'articolo 10, comma 6, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province.";

     b) Al comma 3:

     A) alla lettera b), il segno di interpunzione “punto e virgola” è soppresso e sono aggiunte di seguito le seguenti parole: "e gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che, comunque, si determini una differenza non superiore a 0,50 m;";

     B) la lettera c) è soppressa e la preesistente lettera d) diventa lettera c);

     C) è aggiunto in fine il seguente periodo:

     "L'obbligo di comunicare gli estremi non ricorre nel caso in cui, nell'effettuazione del trasporto, si utilizzi l'unico veicolo trattore indicato nell'autorizzazione ed uno dei rimorchi o semirimorchi individuati come riserva nell'autorizzazione medesima, purché il complesso di veicoli così risultante rientri nelle combinazioni autorizzate.";

     c) Al comma 5 le parole: "dell'Ente ferrovie" sono sostituite dalle seguenti: "delle Ferrovie";

     d) Al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo:

     "Ove non sussistano tali condizioni, l'ente proprietario ha la facoltà di rilasciare l'autorizzazione, previa adozione di specifiche misure prescrittive e di controllo.";

     e) Al comma 7:

     A) nel primo periodo le parole: "e la consistenza della sua impresa," sono sostituite dalle seguenti: "e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto";

     B) al punto B):

     I) alla lettera b) le parole: ", attestato da documento probatorio" sono soppresse; gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sulla percorribilità di tutto l'itinerario da parte del veicolo, a firma del titolare o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva del veicolo, in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 61 del codice;";

     II) alla lettera d) le parole: "il trasporto ed il periodo di tempo" sono sostituite dalle seguenti: "il trasporto o il periodo di tempo";

     f) Al comma 8, all'ultimo periodo, le parole da: "la dichiarazione di rispetto" a: "del codice." sono sostituite dalle seguenti: "la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 6, ove prevista."; è aggiunto in fine il seguente periodo: "E' ammessa la facoltà di formulare le dichiarazioni previste in calce alle domande di autorizzazione.";

     g) Al comma 10 le parole: "61, 62, 104 e 114" sono sostituite dalle seguenti: "61 e 62";

     h) Al comma 12 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     i) E' aggiunto in fine il seguente comma:

     "13. La fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo di cui ai commi 8 e 9, deve essere presentata in forma autenticata in data non anteriore a tre mesi, o in forma semplice; in quest'ultimo caso deve essere esibito, contestualmente, l'originale del documento stesso. L'ente rilasciante l'autorizzazione attesta sulla fotocopia la presa visione del documento originale. I soggetti che presentano più domande di autorizzazione presso lo stesso ente e per lo stesso veicolo possono fornire per tutte le domande successive alla prima, nell'arco temporale di un anno, fotocopia in carta semplice di quella presentata in allegato alla prima richiesta, citando gli estremi della medesima e dichiarando che, dalla data della prima presentazione, il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subito modifiche ed hanno mantenuto validità per la circolazione.".

 

     ART. 13

     1. All'articolo 15 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) La rubrica è costituita dalla seguente: "Domande di rinnovo e di proroga";

     b) Al comma 1 le parole: "fino ad un periodo di validità complessivo" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di validità";

     c) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 11, e corredata da:

     a) copia della precedente autorizzazione rilasciata;

     b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa;

     c) ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo, ove previsto, e delle spese di cui agli articoli 18 e 19, aggiornato all'anno in cui avviene il rinnovo;

     d) fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalità previste all'articolo 14, comma 13.";

     d) E' aggiunto il seguente comma 3:

     "3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono, a domanda dell'interessato, essere prorogate per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono ancora stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.";

     e) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 e dopo le parole: "del rinnovo" sono aggiunte le seguenti: "o della proroga".

 

     ART. 14

     1. All'articolo 16 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 dopo le parole: "non si preveda la necessità" le parole: "di regolamentare la circolazione stradale o" sono soppresse e dopo le parole: "o scarsa visibilità" sono inserite le seguenti: "sia diurna che notturna,";

     b) Al comma 2 le parole: "regolamentata con pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada." sono sostituite dalle seguenti: "regolamentata con specifiche segnalazioni da effettuarsi a cura della scorta tecnica, ovvero con pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada.";

     c) Al comma 3:

     A) alla lettera c) il segno di interpunzione “punto e virgola” è soppresso e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari;";

     B) alla lettera e) le parole: "50 km/h" sono sostituite dalle seguenti: "40 km/h";

     C) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell'articolo 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica della condizione di cui alla lettera e).";

     d) Al comma 5 le parole: "e nei casi di cui al comma 2" sono soppresse;

     e) Al comma 6:

     A) dopo le parole: "e interventi diretti alla regolamentazione del traffico" il segno di interpunzione “punto e virgola” è sostituito da “virgola” e sono aggiunte di seguito le seguenti parole: "salvo quelli strettamente indispensabili posti in essere, nei casi previsti dal comma 2, dal personale abilitato a norma del presente comma;" ;

     B) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Fino a quando non siano attuati tutti gli adempimenti di cui al presente comma, la scorta tecnica è effettuata sulla base delle disposizioni previgenti. I concessionari di pubblici servizi di cui all'articolo 28 del codice possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale proprio e autoveicoli di cui abbiano la disponibilità.";

     f) Al comma 8 la parola: "peso" è sostituita dalla seguente: "massa".

 

     ART. 15

     1. All'articolo 17 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le categorie individuate all'articolo 13, comma 2, punto B), l'autorizzazione ha validità annuale.";

     b) Al comma 3 dopo le parole: "Le autorizzazioni" sono aggiunte le seguenti: "di tipo periodico".

 

     ART. 16

     1. Il testo dell'articolo 18 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     "1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'articolo 62 del codice, si calcola con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1° gennaio 1994, è adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.

     2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta da allegare alla domanda di autorizzazione. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente.

     3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo è calcolato assumendo come valore "L" (elle) che figura nel calcolo di "I" - giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile.

     4. E' consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto.

     5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, è effettuata come segue:

     a) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere a), e) f) e g):

     1) fino a 20 t L. 988.000;

     2) da oltre 20 t a 33 t L. 1.646.000;

     3) da oltre 33 t a 56 t L. 2.798.000.

     Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t in più;

     b) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera b), limitatamente al rimorchio:

     1) fino a 20 t L. 329.000;

     2) da oltre 20 t a 33 t L. 576.000;

     3) da oltre 33 t a 56 t L. 988.000;

     4) da oltre 56 t a 70 t L. 1.646.000.

     Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t in più;

     c) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera c):

     1) L. 2.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e L. 13.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda da presentare tramite le Ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di L. 180.000 o di L. 1.170.000, rispettivamente per i carri ferroviari a due assi o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione è convalidata dalle Ferrovie dello Stato, ovvero dall'amministrazione concessionaria o di gestione. In alternativa, le Ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, nella veste di amministrazione concedente il servizio, provvede a versare direttamente ed in unica soluzione, entro il primo mese successivo al trimestre, gli importi dovuti, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. In tale caso, i richiedenti sono esonerati, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, dal versamento degli acconti come sopra determinati.

     6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b), su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entità della soluzione versata.

     7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione è ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni.

     8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 è effettuato nella misura di "X"/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformità dei mesi "X" di validità dell'autorizzazione.

     9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1° gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma 1.

     10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.".

 

     ART. 17

     1. Il testo dell'articolo 19 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     "1. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative alla istruzione della pratica.

     2. L'ente che rilascia l'autorizzazione può esigere la costituzione di apposita polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato. Nel caso in cui detta polizza sia richiesta, all'atto del ritiro dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto a esibirne copia.".

 

     ART. 18

     1. Il testo dell'articolo 20 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     "1. Gli enti proprietari di strade provvedono a mantenere aggiornati i catasti stradali di rispettiva competenza introducendo tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni. Compete agli stessi enti istituire e tenere aggiornato un archivio delle autorizzazioni rilasciate.".

 

     ART. 19

     1. All'articolo 22 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è aggiunto il seguente comma:

     "4. Il personale militare di cui all'articolo 12, comma 4, del codice, anche in esecuzione dell'articolo 192, commi 5 e 6, dello stesso codice, segnala agli organi di cui all'articolo 12, comma 1, del codice le infrazioni di chiunque non abbia ottemperato alle segnalazioni volte ad assicurare la marcia delle colonne militari.".

 

     ART. 20

     1. All'articolo 23 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 la parola: "lett." è sostituita dalla seguente: "lettera";

     b) Al comma 2 la parola: "lett." è sostituita dalla seguente: "lettere".

 

     ART. 21

     1. L'articolo 24 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     "Art. 24 (Art. 12 Cod. Str.) (Segnale distintivo e norme d'uso. Intimazione dell'alt)

     1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia stradale usano quando non sono in uniforme, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del codice, è conforme al modello stabilito nella figura I.2 e rispondente alle seguenti caratteristiche:

     a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza;

     b) al centro del disco lo stemma della Repubblica Italiana di colore nero;

     c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della direzione generale, corpo, servizio, ecc. nella parte inferiore della corona circolare, in lettera nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per quella inferiore;

     d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm, sullo stesso è inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale.

     2. Il segnale distintivo è usato esclusivamente per intimare l'alt agli utenti della strada in movimento e, in situazioni di emergenza, per le segnalazioni manuali dirette a regolare il traffico. L'uso del segnale distintivo fuori dai casi consentiti è perseguibile anche disciplinarmente dall'amministrazione da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1.

     3. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, quando non sono in uniforme, per l'intimazione dell'ALT a coloro che circolano sulle aree soggette alla disciplina del codice della strada esibiscono, in modo chiaramente visibile, il segnale distintivo di cui al comma 1 e successivamente, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, esibiscono la speciale tessera rilasciata dalla competente amministrazione.

     4. Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l'ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale o luminoso.

     5. L'intimazione dell'ALT ad opera di organi di polizia stradale non in uniforme ed a bordo di veicoli di servizio o privati è eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino il segnale distintivo di cui al comma 1.".

 

     ART. 22

     1. Il paragrafo 1 del Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     "1. Attività di tutela delle strade e fasce di rispetto (Artt. 14 - 18 Codice della Strada)"

 

     ART. 23

     1. L'art. 25 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     "ART. 25 (Art. 14 Cod. Str.) (Attività di tutela delle strade)

     1. Nell'espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza, le amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui all'articolo 12, comma 3, del codice, provvedono direttamente a svolgere tutte le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio.

     2. Qualora gli enti proprietari di strade non abbiano nella loro struttura amministrativa uffici preposti specificamente a tali servizi, essi provvedono ad inviare, entro cinque giorni dall'accertamento, la segnalazione della violazione agli organi esercenti servizi di polizia stradale, che provvedono a svolgere le ulteriori fasi del procedimento.

     3. Qualora la violazione non sia stata contestata all'atto dell'accertamento, l'organo di polizia stradale destinatario della segnalazione di cui al comma 2, provvede alla verbalizzazione ed alla notifica, con indicazione dell'agente che ha effettuato l'accertamento.".

 

     ART. 24

     1. Il testo dell'articolo 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147, è sostituito dal seguente:

     "1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

     2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

     a) 60 m per le strade di tipo A

     b) 40 m per le strade di tipo B

     c) 30 m per le strade di tipo C

     d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;

     e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F.

     3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

     a) 30 m per le strade di tipo A

     b) 20 m per le strade di tipo B

     c) 10 m per le strade di tipo C.

     4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

     a) 5 m per le strade di tipo A, B

     b) 3 m per le strade di tipo C, F.

     5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

     6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

     7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

     8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.” ;

     9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.

 

     ART. 25

     1. All'articolo 29, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Le parole: "articolo 26, commi 4 e 5," sono sostituite dalle seguenti: "articolo 26, commi 7 e 8,".

 

     ART. 26

     1. All'articolo 30 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 5 le parole: "vanno rimossi" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere rimossi o oscurati";

     b) Al comma 7 le parole: "In caso di interventi non programmabili e comunque" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di interventi non programmabili o comunque" e le parole: ", l'ente proprietario può" sono sostituite dalle seguenti: "o calamità naturale, l'ente proprietario o i soggetti da esso individuati possono";

     c) Al comma 8 le parole: "la sede di strade extraurbane" sono sostituite dalle seguenti: "la sede di autostrade, di strade extraurbane".

 

     ART. 27

     1. All'articolo 32 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 2 le parole: "le barriere possono" sono sostituite dalle seguenti: "le barriere sono obbligatorie nelle zone che presentano condizioni di pericolo per le persone al lavoro o per i veicoli in transito. Possono" e le parole: "e in conformità alle direttive da esso impartite" sono soppresse;

     b) Al comma 5 dopo le parole: "essere composta da" è aggiunta la seguente: "almeno".

 

     ART. 28

     1. All'articolo 34 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 le parole: "di breve durata" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore ai due giorni" e la parola: "spaziatura" è sostituita dalla seguente: "frequenza";

     b) Al comma 2 le parole: "e per circondare zone di lavoro ed operazioni di manutenzione di lunga durata." sono sostituite dalle seguenti: "o per delimitare zone di lavoro di durata superiore ai due giorni." e le parole: "La frequenza di posa è di 12 m in rettifilo e di 5 m in curva, salvo distanza diversa nei centri abitati, a seconda delle necessità locali della segnalazione." sono sostituite dalle seguenti: "La frequenza di posa è la stessa dei coni.".

 

     ART. 29

     1. All'articolo 35 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Nella rubrica dopo la parola: "integrativi" sono aggiunte le seguenti: "o sostitutivi";

     b) Al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, devono essere eseguite interruzioni che garantiscano il deflusso dell'acqua.";

     c) Al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'obbligo non sussiste se è previsto il rifacimento della pavimentazione.";

     d) Al comma 6 le parole da: "devono essere" a ". Possono" sono sostituite dalla seguente: "possono"; dopo le parole: "adesivo di sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "od altri sistemi di ancoraggio"; la parola: "rettifilo" è sostituita dalla seguente: "rettilineo".

 

     ART. 30

     1. All'articolo 36 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 5 dopo le parole: "dei dispositivi" è aggiunta la seguente: "retroriflettenti";

     b) Al comma 6 dopo le parole: "mezzi segnaletici rifrangenti" sono aggiunte le seguenti: "o in loro sostituzione, possono essere impiegati dispositivi luminosi a luce gialla."; la parola: "durante" è sostituita dalla seguente: "Durante";

     c) Al comma 8 è aggiunto in fine il seguente periodo: "E' consentito l'impiego di torce a vento da parte degli organi di polizia stradale in situazioni di emergenza in condizioni di scarsa visibilità";

     d) Il comma 9 è sostituito dal seguente:

     "9. I dispositivi luminosi di cui ai commi 6, 7 e 8 sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.".

 

     ART. 31

     1. All'articolo 38 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 dopo le parole: "od in movimento" sono aggiunte le seguenti: "se esposti al traffico,";

     b) Al comma 2:

     A) le parole: "anche se devono compiere lavori manutentori" sono sostituite dalle seguenti: "anche se sono fermi per compiere lavori di manutenzione";

     B) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) sulle strade urbane con il preavviso LAVORI (fig. II.383) e, qualora opportuno, con i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO preceduti dai segnali DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48), STRETTOIA (figg. II.384, II.385 o II.386), SENSO UNICO ALTERNATO (figg. II.41 e II.45) e LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' (fig. II.50) se il limite è inferiore a 50 km/h;".

 

     ART. 32

     1. All'articolo 39 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 2:

     A) dopo le parole: "di un cantiere mobile" sono aggiunte le seguenti: "su strade con almeno due corsie per senso di marcia";

     B) alla lettera b) le parole da: "Il segnale di LAVORI" a: "aperta al traffico" sono sostituite dalle seguenti: "In tutte le fasi non operative precedenti o successive al loro impiego, i lampeggiatori del SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE devono essere disattivati ed il segnale stesso deve essere posto in posizione ripiegata";

     b) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Il segnale di LAVORI deve essere posto sulle strade intersecanti se il cantiere mobile può presentarsi all'improvviso ai veicoli che svoltano. I segnali installati sui veicoli devono essere realizzati con pellicole retroriflettenti di classe 2, di cui all'articolo 79, comma 10. In galleria non sono consentiti cantieri mobili, se essa rimane aperta al traffico, salvo deroghe per situazioni specifiche autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.";

     c) E' aggiunto in fine il seguente comma:

     "4. Sulle strade di tipo E ed F, nei casi di cantiere mobile costituito dalla attività di un veicolo operativo, segnalato come previsto all'articolo 38, comma 1, il segnale LAVORI, in deroga a quanto previsto all'articolo 31, comma 2, può essere sostituito con un moviere, munito di bandiera, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, lettera b).".

 

     ART. 33

     1. All'articolo 42, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Alla lettera c) dopo le parole: "via cavo o via radio" sono aggiunte le seguenti: "o con altri sistemi che comunque garantiscano l'affidabilità del collegamento".

 

     ART. 34

     1. All'articolo 44, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Le parole: "all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3".

 

     ART. 35

     1. All'articolo 45 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 2 le parole: "a livelli sfalsati" sono soppresse;

     b) Al comma 3:

     A) dopo le parole: "non inferiore" sono aggiunte le seguenti: ", di norma,";

     B) dopo la parola: "consecutivi" il segno di interpunzione “punto” è soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: "per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.";

     c) Al comma 4 le parole: "e secondarie" sono soppresse;

     d) Al comma 5 in fine il segno di interpunzione “punto” è sostituito da “virgola” e sono aggiunte le seguenti parole: "e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.";

     e) Il comma 9 è sostituito dal seguente:

     "9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.";

     f) E' aggiunto il seguente comma:

     "10. E' consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto.".

 

     ART. 36

     1. All'articolo 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 2:

     A) alla lettera b) dopo le parole: "allo stazionamento" sono aggiunte le seguenti: "o alla circolazione";

     B) alla lettera c) il segno di interpunzione “punto e virgola” è sostituito da “punto”;

     C) la lettera d) è soppressa;

     b) E' inserito il seguente comma:

     "3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93.";

     c) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 con le seguenti modificazioni:

     A) le parole: "nel comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "nel comma 2";

     B) le parole: "della sede stradale" sono sostituite dalle seguenti: "della carreggiata";

     C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.";

     d) Il preesistente comma 4 diventa comma 5;

     e) E' aggiunto in fine il seguente comma:

     "6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice.".

 

     ART. 37

     1. Il testo dell'articolo 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     "1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

     2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

     3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

     4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

     5. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

     6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

     7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

     8. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

     9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati, per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

     10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.".

 

     ART. 38

     1. L'articolo 48 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     "Art. 48 (Art. 23 Cod. Str.)

     (Dimensioni)

     "1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m2, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m2; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m2, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m2, fino al limite di 50 m2.

     2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.

     3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.".

 

     ART. 39

     1. All'articolo 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) La rubrica è sostituita dalla seguente: "(Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari)";

     b) Al comma 1 dopo le parole: "I cartelli" sono aggiunte le seguenti: ", le insegne di esercizio" e dopo le parole: "essere realizzati" sono aggiunte le seguenti: "nelle loro parti strutturali";

     c) I commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

     "4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

     5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.".

 

     ART. 40

     1. All'articolo 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

     2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.";

     b) Al comma 3 dopo le parole: "per indicare" è aggiunta la seguente: "farmacie,".

 

     ART. 41

     1. Il testo dell'articolo 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     "1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

     2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

     a) 3 m dal limite della carreggiata;

     b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;

     c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

     d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

     e) 150 m prima dei segnali di indicazione;

     f) 100 m dopo i segnali di indicazione;

     g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;

     h) 250 m prima delle intersezioni;

     i) 100 m dopo le intersezioni;

     l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

     Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

     3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

     a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;

     b) in corrispondenza delle intersezioni;

     c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

     d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 °;

     e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;

     f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;

     g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;

     h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

     4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

     a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

     b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

     c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

     d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

     I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

     5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

     6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

     7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m2, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

     8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m2, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico - architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

     9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

     a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;

     b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

     10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

     11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.

     12. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

     13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

     14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.

     15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.".

 

     ART. 42

     1. All'articolo 52 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1:

     A) dopo la parola: "cartelli" la parola: "e" è sostituita dalle seguenti: ", insegne di esercizio e altri";

     B) le parole: "il 5%" sono sostituite dalle seguenti: "l'8%" e le parole: "l'1%" sono sostituite dalle seguenti: "il 3%";

     C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

     "In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.";

     b) Al comma 2 le parole: "lungo le strade di tipo D ed E" sono sostituite dalle seguenti: ", entro i centri abitati,";

     c) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 e il preesistente comma 4 diventa comma 3.

 

     ART. 43

     1. All'articolo 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 dopo le parole: "di cartelli" sono aggiunte le seguenti: ", di insegne di esercizio";

     b) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.";

     c) Al comma 6 dopo le parole: "di cartelli" sono aggiunte le seguenti: ", di insegne di esercizio";

     d) Al comma 7 le parole: "entro il trenta novembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il trentuno ottobre";

     e) Al comma 9 dopo le parole: "descrizione del cartello" sono aggiunte le seguenti: ", dell'insegna di esercizio" e dopo le parole: "dei cartelli" sono aggiunte le seguenti: ", delle insegne di esercizio".

 

     ART. 44

     1. All'articolo 54, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Alla lettera a) dopo le parole: "dei cartelli" sono aggiunte le seguenti: ", delle insegne di esercizio".

 

     ART. 45

     1. All'articolo 55 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.";

     b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.".

 

     ART. 46

     1. All'articolo 56 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 dopo le parole: "dei cartelli" sono aggiunte ogni volta le seguenti: ", delle insegne di esercizio";

     b) Al comma 5 le parole: "commi 8 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "comma 8" e le parole: "le 48 ore successive" sono sostituite dalle seguenti: "gli otto giorni successivi";

     c) Al comma 6 le parole: "48 ore" sono sostituite dalle seguenti: "otto giorni".

 

     ART. 47

     1. Il testo dell'articolo 57 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     "1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

     2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:

     a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;

     b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;

     c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;

     d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;

     e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

     3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:

     a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;

     b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;

     c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

     4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

     a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;

     b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m2;

     c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;

     d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;

     e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

     5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

     6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

     7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.".

 

     ART. 48

     1. All'articolo 58, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Le parole: "rimossi entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "adeguati entro tre anni";

     b) In fine il segno di interpunzione “punto” è soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: ", qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.".

 

     ART. 49

     1. Il testo dell'articolo 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     "1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

     2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.

     3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.

     4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

     5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.".

 

     ART. 50

     1. All'articolo 60 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le pertinenze che costituiscono aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro, le previsioni progettuali si limitano ad individuarne il numero minimo in relazione alle esigenze, in accordo con i piani regionali di riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.";

     b) Al comma 2 le parole: "predisposte a cura dell'ente proprietario della strada" sono soppresse;

     c) Al comma 4 le parole: "salva la conformità a norme specifiche per ciascun manufatto," sono sostituite dalle seguenti: "in conformità con le specifiche norme di settore vigenti.".

 

     ART. 51

     1. All'articolo 61 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 dopo le parole: "Le aree di servizio" sono aggiunte le seguenti: "relative alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 del codice," e le parole: "e di lavaggio" sono sostituite dalle seguenti: "ed eventualmente di lavaggio";

     b) Al comma 2 dopo le parole: "di carburante erogato" il segno di interpunzione “punto” è sostituito dalla “virgola” e sono aggiunte le seguenti parole: "fatte salve le norme di settore vigenti.";

     c) Al comma 3 dopo le parole: "ed F" sono aggiunte le seguenti: "in ambito urbano".

 

     ART. 52

     1. All'articolo 63 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 l'ultimo periodo è soppresso;

     b) E' aggiunto il seguente comma:

     "2. Le stazioni destinate alle operazioni di esazione del pedaggio si configurano come aree nelle quali sono svolte le attività di esazione, di informazione, di vendita dei mezzi di pagamento del pedaggio e di assistenza all'utenza. L'accesso ai servizi deve essere realizzato in modo da non interferire con la circolazione dei veicoli.".

 

     ART. 53

     1. All'articolo 65 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1:

     A) le parole: ", quando sono realizzati a raso," sono soppresse;

     B) alla lettera a) prima della parola: "trasversali" è inserita la seguente: "attraversamenti";

     C) alla lettera b) prima della parola: "longitudinali" è inserita la seguente: "occupazioni";

     D) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti.";

     b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.".

 

     ART. 54

     1. All'articolo 66 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti, sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale.

     2. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione, secondo le direttive emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Dipartimento delle aree urbane. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata.";

     b) Al comma 4:

     A) dopo le parole: "Gli attraversamenti" è aggiunta la seguente: "trasversali";

     B) le parole: "più il maggior franco di sicurezza relativo al tipo di impianto" sono soppresse;

     C) prima dell'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: "Per gli attraversamenti con impianti inerenti i servizi di cui all'articolo 28 del codice, detta distanza può essere ridotta ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano; sono comunque fatte salve le eventuali diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto e la disciplina dei casi di deroga ivi prevista.";

     c) Al comma 5 dopo le parole: "Negli attraversamenti" è aggiunta la seguente: "trasversali" e dopo le parole: "franco di sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "e fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto";

     d) I commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

     "6. Le tipologie e le modalità di esecuzione degli attraversamenti sia in sotterraneo che con strutture sopraelevate sono sottoposte all'approvazione dell'ente proprietario della strada in sede di rilascio della concessione di cui all'articolo 67.

     7. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nella fase di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede stradale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

     8. Le occupazioni longitudinali sopraelevate sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale ed i sostegni verticali sono ubicati, fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto, ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna, più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio. In tale situazione i sostegni verticali sono ubicati, ove possibile, nel rispetto delle distanze e degli eventuali franchi di sicurezza e, in ogni caso, al di fuori della carreggiata.";

     e) I commi 9 e 10 sono soppressi.

 

     ART. 55

     1. All'articolo 67 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 5:

     A) dopo le parole: "manufatti di attraversamento" sono inserite le seguenti: "o di occupazione";

     B) alla lettera f) il segno di interpunzione “punto” è sostituito da “punto e virgola” ed è aggiunta la seguente lettera:

     "g) la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali, prevista dall'articolo 27 del codice.";

     C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

     "In particolare gli enti concessionari dei servizi di cui all'articolo 28 del codice possono stipulare con l'ente proprietario della strada convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. Dette convenzioni generali tengono luogo, ad ogni effetto di legge, per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente comma. In tal caso, i dati relativi alle lettere a), b) ed e) e le eventuali specifiche prescrizioni attinenti il singolo attraversamento o la singola occupazione stradale sono indicati nel provvedimento di concessione. Per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali è determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ovvero stabilita dall'ente proprietario della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale.";

     b) Al comma 6 dopo le parole: "Le opere di attraversamento" sono inserite le seguenti: "e di occupazione"; in fine il segno di interpunzione “punto” è soppresso e sono aggiunte di seguito le seguenti parole: "che è limitato alla verifica della rispondenza tra le prescrizioni dell'atto di concessione e la realizzazione effettiva delle opere. Detta verifica deve essere eseguita dall'ente proprietario della strada entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, effettuata dal concessionario.".

 

     ART. 56

     1. All'articolo 69 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 le parole: "che non sia ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore." sono sostituite dalle seguenti: "imputabile al concessionario, ferma restando la possibilità di prorogare detti termini su motivata richiesta del concessionario stesso.";

     b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini e con le modalità indicati dall'ente proprietario, questo ha facoltà, previa fissazione di un termine perentorio entro il quale eseguire detti lavori, di procedere alla esecuzione diretta, comunicando al concessionario, con raccomandata con avviso di ricevimento, la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo. Se il concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario richiede all'autorità competente l'emanazione del decreto ingiuntivo, secondo la legislazione vigente.".

 

     ART. 57

     1. All'articolo 77 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 3 la parola: "predominante" è sostituita dalla seguente: "predominanti";

     b) Al comma 5, le parole: "comma da" sono sostituite dalle seguenti: "commi da" ed all'ultimo periodo, la parola: "più" è soppressa.

 

     ART. 58

     1. All'articolo 79, al comma 12, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Dopo le parole: "nonché per i segnali" è aggiunta la seguente: "permanenti";

     b) Le parole da "è facoltativo per i segnali" a "delineatori speciali" sono sostituite dalle seguenti: "è facoltativo per gli altri segnali. Nel caso di gruppi segnaletici unitari di direzione, ai sensi dell'articolo 128, comma 8, la installazione di nuovi cartelli nel medesimo gruppo non comporta la sostituzione dell'intero gruppo, che può permanere fino alla scadenza della sua vita utile.".

 

     ART. 59

     1. All'articolo 80, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Dopo le parole: "i segnali temporanei" sono aggiunte le seguenti: "di prescrizione";

     b) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel segnale di passo carrabile il disco del divieto di sosta può avere diametro minimo di 20 cm".

 

     ART. 60

     1. All'articolo 81, comma 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'installazione non è necessaria se il divieto o l'obbligo cessa in corrispondenza di una intersezione.".

 

     ART. 61

     1. All'articolo 82, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Dopo le parole "di due segnali" sono aggiunte le seguenti: "del medesimo formato".

 

     ART. 62

     1. All'articolo 83 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 7 la parola: "saranno" è sostituita dalla seguente: "sono"; la parola: “ECCETTO” è sostituita dalla seguente: “eccetto”; è aggiunto in fine il seguente periodo: "I simboli dei veicoli possono essere rappresentati con senso di marcia concorde a quello delle frecce in caso di abbinamento con segnali di prescrizione direzionali.";

     b) Al comma 8 in fine il segno di interpunzione “punto” è soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: ", e quello di “FINE” nei casi in cui non esiste il corrispondente segnale.";

     c) Al comma 10 le parole: "modello 6" sono sostituite dalle seguenti: "modello II.6".

 

     ART. 63

     1. All'articolo 84 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 3 il segno di interpunzione: “due punti” è sostituito dal seguente: “punto” e la parola: "per" è sostituita dalla seguente: "Per";

     b) Al comma 7 la parola: "obbligo" è sostituita dalla seguente: "prescrizione".

 

     ART. 64

     1. All'articolo 87, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Le parole da: "mediante il segnale" a: "centri abitati." sono sostituite dalle seguenti: "come prescritto nell'articolo 191.".

 

     ART. 65

     1. All'articolo 88, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) La parola: "ciclisti" è sostituita dalla seguente: "velocipedi".

 

     ART. 66

     1. All'articolo 92 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il comma 2 è soppresso.

 

     ART. 67

     1. All'articolo 93, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Le parole: "i pannelli II.6/n" sono sostituite dalle seguenti: "i pannelli II.6/h".

 

     ART. 68

     1. All'articolo 99, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il suo impiego è obbligatorio sulle strade extraurbane.".

 

     ART. 69

     1. All'articolo 104 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale.";

     b) Al comma 4 le parole: "devono essere posti dove inizia il divieto o l'obbligo;" sono soppresse;

     c) Al comma 5 in fine il segno di interpunzione “punto” è soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: ", eccetto i casi in cui la prescrizione non finisca in corrispondenza di una intersezione.";

     d) Al comma 6 la parola: "ECCETTO" è sostituita dalla seguente: "eccetto".

 

     ART. 70

     1. All'articolo 110, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Le parole da: "o dell'impresa" a: "sulla strada" sono soppresse.

 

     ART. 71

     1. All'articolo 112, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) In fine il segno di interpunzione “punto” è soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: "o di fermarsi e dare la precedenza.".

 

     ART. 72

     1. All'articolo 117, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Alla lettera d) il segno di interpunzione “puntoe virgola” è sostituito dal seguente: “punto” ed è aggiunto il seguente periodo: "Indica il divieto di transito per i velocipedi;".

 

     ART. 73

     1. All'articolo 118 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1, alle lettere b) e c), le parole: "degli autoveicoli" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "dei veicoli";

     b) Al comma 2 le parole: "di intersezione" sono soppresse.

 

     ART. 74

     1. All'articolo 119 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Nella rubrica la parola: "prescrizione" è sostituita dalla seguente: "divieto";

     b) Al comma 1 le parole: "di una prescrizione" sono sostituite dalle seguenti: "di un divieto".

 

     ART. 75

     1. All'articolo 120 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1:

     A) alla lettera a) le parole: "alle ore 22" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 20";

     B) alla lettera b) dopo le parole: "arresto volontario del veicolo." è aggiunto il seguente periodo: "Il segnale non deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.6/m poiché la rimozione coatta può comunque essere eseguita a norma dell'articolo 159, comma 1, lettera c), del codice.";

     C) alla lettera e) dopo le parole: "della quale vige" sono aggiunte le seguenti: ", in permanenza,"; le parole: "di 40 x 60" sono sostituite dalle seguenti: "di 45 x 25" e le parole: "60 x 90" sono sostituite dalle seguenti: "60 x 40"; sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.";

     b) Al comma 2 dopo la parola: "Eccezioni" è aggiunta la seguente: "permanenti";

     c) Al comma 3 le parole: "ovvero a veicoli appartenenti o in servizio per conto dello stesso ente proprietario della strada," sono soppresse.

 

     ART. 76

     1. All'articolo 122, comma 9, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Alla lettera a) le parole: "(area pedonale urbana)" sono sostituite dalle seguenti: "da impiegare solo quando non risulta evidente la destinazione al transito pedonale";

     b) Alle lettere b) e c) le parole: "delle biciclette" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "dei velocipedi".

 

     ART. 77

     1. All'articolo 124, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Alla lettera b) le parole: "al precedente punto" sono sostituite dalle seguenti: "alla precedente lettera".

 

     ART. 78

     1. All'articolo 125 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nessun segnale può contenere iscrizioni in più di due lingue.";

     b) Al comma 6:

     A) le parole: "e propri" sono soppresse;

     B) alla lettera c) la parola "geografici" è soppressa;

     C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Per i nomi propri diversi da quelli sopra specificati l'iniziale, di norma, è maiuscola. Sono consentite deroghe nelle zone bilingue.".

 

     ART. 79

     1. All'articolo 126, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "Sulle autostrade e sulle altre strade dotate di corsia di emergenza, il segnale di cui all'articolo 130, o uno dei segnali di cui al comma 2, deve essere posizionato a 500 m dal punto in cui inizia la manovra di svolta con l'indicazione della distanza su pannello integrativo modello II.1.".

 

     ART. 80

     1. All'articolo 127 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 8 le parole tra parentesi: "a II.235" sono sostituite dalle seguenti: "a II.245";

     b) Al comma 9 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Entro le corsie possono essere rappresentati, in formato ridotto, eventuali segnali di pericolo o di prescrizione riferiti alla singola corsia.".

 

     ART. 81

     1. All'articolo 128 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 le parole: "nella tabella II.13" sono sostituite dalle seguenti: "nelle tabelle II.13/a e II.13/b";

     b) Al comma 2 le parole: "nella tabella II.14" sono sostituite dalle seguenti: "nelle tabelle II.14/a e II.14/b"; è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per indicare la direzione diritto il segnale è rettangolare con il simbolo di freccia come indicato nella figura II.254; la lunghezza del cartello non deve essere maggiore di quella fissata nelle tabelle II.14/a e II.14/b per i vari formati.";

     c) Al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'obbligo di riportare la distanza in chilometri non sussiste per i segnali di direzione all'interno dei centri abitati che indicano destinazioni interne al centro abitato stesso.".

 

     ART. 82

     1. All'articolo 131 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 3 le parole: "al tipo a) del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1, lettera a)";

     b) Al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Eventuali altre prescrizioni valide per l'intero centro abitato possono essere rese note con il corrispondente segnale installato in abbinamento a quello di INIZIO CENTRO ABITATO.";

     c) Al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui non sia necessario indicare le località successive, specie se facenti parte dello stesso territorio comunale, il segnale è impiegato da solo.";

     d) Al comma 9 le parole: "vigili urbani" sono sostituite dalle seguenti: "polizia municipale, ecc.".

 

     ART. 83

     1. All'articolo 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) industriali, artigianali, commerciali;";

     b) Al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'inizio del territorio comunale o di località entro il territorio comunale di particolare interesse può essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte.";

     c) Al comma 5 le parole: "all'industria" sono sostituite dalle seguenti: "alle zone di attività" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3.";

     d) Al comma 6 le parole: "di tipo “industria” “ sono sostituite dalle seguenti: "di attività singola" e le parole: " “zona industriale” “ sono sostituite dalle seguenti: " “zona industriale, zona artigianale, zona commerciale” “;

     e) Al comma 7 dopo le parole: "o le zone industriali" sono inserite le seguenti: ", artigianali o commerciali"; dopo le parole: "la zona" la parola: "industriale" è soppressa e le parole: " “zona industriale” sono sostituite dalle seguenti:” “zona industriale” “ o “ “zona artigianale” “ o “ “ zona commerciale” “;

     f) Al comma 10, lettera a) le parole: "al punto b)" sono sostituite dalle seguenti: "alla lettera b)".

 

     ART. 84

     1. All'articolo 135 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 dopo le parole: "di 120 x 120 cm" sono aggiunte le seguenti: "per il tipo quadrato," e dopo le parole: "di fondo verde" sono aggiunte le seguenti ", salvo le specifiche eccezioni";

     b) Al comma 3 dopo le parole: "ai due lati della carreggiata," sono aggiunte le seguenti: "in corrispondenza dell'attraversamento," e le parole: "urbane primarie" sono sostituite dalle seguenti: "urbane di scorrimento";

     c) Al comma 10 nell'ultimo periodo la parola: "medesimo" è soppressa;

     d) Al comma 12 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Particolari regole di circolazione vigenti sulla strada o nella zona devono essere rese note con pannello integrativo di formato quadrato (tab. II.9).";

     e) Al comma 14 le parole tra parentesi sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "(fig. II.322/a)" e "(fig. II.322/b)" e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Con lo stesso segnale sono indicate le zone di particolare rilevanza urbanistica di cui all'articolo 7, comma 8, del codice. Il segnale ZONA A VELOCITA' LIMITATA (fig. II.323/a) indica l'inizio di un'area nella quale non è consentito superare la velocità indicata nel cartello. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A VELOCITA' LIMITATA (fig. II.323/b).";

     f) Al comma 17 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il segnale SOS di cui al comma 5 non deve essere installato nel caso di impiego del segnale di figura II.329.".

 

     ART. 85

     1. All'articolo 136 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 6 la parola: "urbane" è sostituita dalle seguenti: "entro il centro abitato";

     b) Al comma 11 l'ultimo periodo è soppresso;

     c) Al comma 15 le parole: "modello II.3" sono sostituite dalle seguenti: "modello II.6";

     d) Al comma 21 le parole: "90 x 60" sono sostituite dalle seguenti: "60 x 90" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "E' installato a cura e spese del comune in cui ha sede il posto o organo di polizia.".

 

     ART. 86

     1. All'articolo 137 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, il deflusso dell'acqua deve essere garantito mediante interruzioni delle stesse.";

     b) Al comma 4 la parola: "scivolosità" è sostituita dalla seguente: "antiscivolosità";

     c) Al comma 8 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Le superfici dalle quali è stata rimossa la segnaletica non devono scostarsi sostanzialmente, per quanto riguarda la loro rugosità, tonalità cromatica e caratteristiche di riflessione, dalla superficie stradale circostante. Il deflusso dell'acqua superficiale non deve essere ulteriormente ostacolato.".

 

     ART. 87

     1. All'articolo 138 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 le parole: "per tutte le altre strade" sono sostituite dalle seguenti: "per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e 10 cm per le strade locali";

     b) Al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Particolare cura deve essere posta nella riverniciatura delle linee discontinue affinché i nuovi segmenti coincidano il più possibile con quelli vecchi, in modo da apparire chiari e nitidi, senza possibilità di errore.";

     c) Al comma 5 in fine il segno di interpunzione “punto” è soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: "o in caso di raccordo con le linee di arresto.".

 

     ART. 88

     1. All'articolo 139, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Alla lettera a) le parole: "a due corsie" sono sostituite dalle seguenti: "con una corsia per senso".

 

     ART. 89

     1. All'articolo 141 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. La larghezza minima delle strisce di margine è di 25 cm per le autostrade e le strade extraurbane principali, ad eccezione delle rampe, di 15 cm per le rampe delle autostrade e delle strade extraurbane principali, per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e di 12 cm per le strade locali.";

     b) Al comma 5 le parole: "elementi di rilievo" sono sostituite dalle seguenti: "elementi in rilievo"; il periodo da: "In tal caso" a "5 mm" è sostituito dal seguente: "In tale caso lo spessore della striscia, compresi gli elementi in rilievo, può raggiungere 6 mm.".

 

     ART. 90

     1. All'articolo 144, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "In particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di tipo C e D base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E base 40 e altezza 50 su strade di tipo F. La distanza tra due triangoli è pari a circa la metà della base.".

 

     ART. 91

     1. All'articolo 146 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale è sufficiente evidenziare con la striscia discontinua solo la parte non adiacente l'attraversamento pedonale.";

     b) Al comma 3 la parola: "ciclisti" è sostituita dalla seguente: "velocipedi".

 

     ART. 92

     1. All'articolo 148 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 10 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il tracciamento è a carico dell'ente proprietario della strada.";

     b) Al comma 12 la parola: "approvazione" è sostituita dalla seguente: "autorizzazione".

 

     ART. 93

     1. All'articolo 149, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Le parole: "entro il quale" sono sostituite dalle seguenti: "oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l'inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali".

 

     ART. 94

     1. All'articolo 152 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 3 dopo le parole: "del marciapiede" sono aggiunte le seguenti: "o della parete che delimita la strada";

     b) Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

     "4. Nei centri abitati, ove le caratteristiche ambientali lo richiedano, per i segnali a validità diurna e in zone con illuminazione pubblica efficiente, la segnaletica orizzontale può essere realizzata anche con materiale lapideo.";

     c) Il preesistente comma 4 diventa comma 5.

 

     ART. 95

     1. All'articolo 153 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Il comma 3 è soppresso;

     b) Il preesistente comma 4 diventa comma 3 e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La spaziatura di posa dei dispositivi deve essere di 15 m in rettilineo e di 5 m in curva.";

     c) Il preesistente comma 5 diventa comma 4 e dopo la parola: "caratteristiche" è aggiunta la seguente: "dimensionali,".

 

     ART. 96

     1. All'articolo 154 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 le parole: "di poco sporgenti" sono sostituite dalle seguenti: "sporgenti al massimo 3 cm";

     b) Al comma 2 la parola: "realizzati" è sostituita dalla seguente: "realizzate" e le parole: "e durata" sono sostituite dalle seguenti: ", durata e antiscivolosità".

 

     ART. 97

     1. All'articolo 159 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) E' aggiunto in fine il seguente comma:

     "5. Se la manovra di svolta a destra è consentita con continuità, la lanterna semaforica veicolare normale può essere integrata con una luce verde direzionale posizionata in basso, a destra della luce verde veicolare.".

 

     ART. 98

     1. All'articolo 160, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Dopo le parole: "angolo retto", sono aggiunte le seguenti: "o prossimo a 90 gradi,".

 

     ART. 99

     1. All'articolo 163, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Le parole: "i ciclisti" sono sostituite dalle seguenti: "i conducenti dei velocipedi".

 

     ART. 100

     1. All'articolo 165 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) una o due luci circolari lampeggianti;";

     b) Al comma 2 in fine il segno di interpunzione “punto” è soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: "o installate al di sopra del segnale.";

     c) Al comma 4 le parole: "alle biciclette" sono sostituite dalle seguenti: "ai velocipedi".

 

     ART. 101

     1. All'articolo 166, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Le parole: "con o senza barriere" sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "La lanterna di cui al comma 1, lettera a), con luce rossa fissa è usata nei passaggi a livello con barriere.".

 

     ART. 102

     1. All'articolo 169 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) La rubrica è sostituita dalla seguente: "(Funzionamento degli impianti semaforici)";

     b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. L'impianto semaforico deve essere dotato di dispositivi che non consentano la contemporaneità di segnali in contrasto fra loro e che, in caso di blocco o di guasti, rendano automatico il passaggio dell'impianto a luci gialle lampeggianti.".

 

     ART. 103

     1. All'articolo 170 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1:

     A) alla lettera b) il segno di interpunzione “punto” è sostituito dal “punto e virgola”;

     B) è aggiunta la seguente lettera: "c) delineatori di margine luminosi.";

     b) Al comma 5 dopo le parole: "a luce gialla" è aggiunta la seguente: "fissa" e in fine il segno di interpunzione “punto” è soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: ", oltre ai segnali di prescrizione necessari.";

     c) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

     "8. I bordi della carreggiata e le strisce continue di corsia o di mezzeria possono essere evidenziati mediante appositi dispositivi, a luce propria fissa, incassati nella carreggiata e rivolti verso la direzione di provenienza dei veicoli, dello stesso colore della corrispondente segnaletica orizzontale.";

     d) Al comma 9 dopo le parole: "a luce propria gialla" è aggiunta la seguente: "fissa";

     e) E' aggiunto in fine il seguente comma:

     "10. I delineatori di margine luminosi devono essere a luce fissa, con gli stessi colori dei delineatori normali di margine di cui all'articolo 173 e installati con le stesse modalità. Non devono provocare abbagliamento.".

 

     ART. 104

     1. All'articolo 174, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a) dopo le parole: "di colore giallo" sono aggiunte le seguenti: "in gallerie a senso unico"; dopo le parole: "a doppia faccia" sono aggiunte le seguenti: ", rossa in destra e bianca in sinistra";

     b) alla lettera d) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il segnale è posto in opera a cura e spese dell'ente proprietario della strada che non prosegue.".

 

     ART. 105

     1. All'articolo 176, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a) le parole: "dipintura con vernice bianca" sono sostituite dalle seguenti: "strisce di colore bianco (fig. II.446)";

     b) alla lettera b) la parola: "palline" è sostituita dalla seguente: "paline".

 

     ART. 106

     1. All'articolo 178 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Le corsie riservate, in cui è permesso il transito solo a determinate categorie di veicoli, possono essere delimitate, fisicamente, dalle strisce di corsia di cui all'articolo 140, commi 6 e 7, oppure con elementi in rilievo tali da realizzare una cordolatura longitudinale. In tal caso, gli elementi in rilievo sostituiscono la striscia gialla.";

     b) Al comma 4 le parole: "tra 3 e 10 cm" sono sostituite dalle seguenti: "tra 5 e 15 cm".

 

     ART. 107

     1. All'articolo 179 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.";

     b) Al comma 4 dopo le parole: "di velocità inferiore" sono aggiunte le seguenti: "o uguali";

     c) Al comma 6, lettera c) le parole: "a 1200 cm" sono sostituite dalle seguenti: "a 120 cm";

     d) Il primo periodo del comma 7 è sostituito dai seguenti: "Il presegnalamento è costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso è abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia già imposto un limite massimo di velocità di pari entità.";

     e) Al comma 9 dopo le parole: "di velocità" è aggiunta la seguente: "prefabbricati"; e dopo le parole: "e la sicurezza stradale" la parola "e" è soppressa e sono inserite le seguenti: ". Tutti i tipi di rallentatori sono".

 

     ART. 108

     1. All'articolo 180 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 2 la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "devono";

     b) Al comma 5 le parole: "Non devono" sono sostituite dalle seguenti: "Devono essere visibili e non devono,";

     c) Al comma 6 la parola: "approvati" è sostituita dalla seguente: "autorizzati".

 

     ART. 109

     1. All'articolo 184, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel periodo di tempo intercorrente tra l'insorgere dell'avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello e l'apposizione delle protezioni suindicate, l'esercente la ferrovia provvede a disciplinare la circolazione dei treni, in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello".

 

     ART. 110

     1. All'articolo 191, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Le parole: ", come prescritto nell'articolo 87, comma 6," sono soppresse.

 

     ART. 111

     1. All'articolo 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405.";

     b) Al comma 2 prima della parola: "regolamento" è inserita la seguente: "presente";

     c) Al comma 3 prima della parola: "regolamento" è inserita la seguente: "presente"; e la parola: "Ministro" è sostituita dalla seguente: "Ministero";

     d) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso è comunicata al richiedente la eventuale reiezione dell'istanza.";

     e) Al comma 6 è aggiunto di seguito il seguente periodo: "Può essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.".

 

     ART. 112

     1. All'articolo 193 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 dopo le parole: "segnali stradali" è aggiunta la seguente: "verticali";

     b) Al comma 2:

     A) alla lettera e) le parole: "rilasciata dal Comune" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciato dal comune";

     B) alla lettera l), dopo le parole: "all'articolo 194" sono aggiunte le seguenti: ", comma 2";

     c) Al comma 3 le parole: "per un biennio" sono sostituite dalle seguenti: "per un triennio" e la parola: "biennale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

 

     ART. 113

     1. All'articolo 194 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 le parole: "e disporre" sono sostituite dalle seguenti: "ed essere in possesso";

     b) Al comma 2 le parole: "essere dotate" sono sostituite dalle seguenti: "avere la proprietà o la disponibilità".

 

     ART. 114

     1. All'articolo 195 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 2:

     A) alla lettera d) le parole: "dalla norma UNI-EN 29003 - ISO 9003;" sono sostituite dalle seguenti: "da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.";

     B) la lettera e) è soppressa;

     b) E' aggiunto in fine il seguente comma:

     "3. Il rispetto del sistema di qualità di cui al comma 2, lettera d), deve essere dimostrato entro il primo triennio di validità dell'autorizzazione e deve essere mantenuto nel corso dell'attività dell'impresa.".

 

     ART. 115

     1. All'articolo 196 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1,

     A) alla lettera c) la cifra: "1,350" è sostituita dalla seguente: "1,35";

     B) alla lettera g) le parole: "10 km/h" sono sostituite dalle seguenti: "6 km/h";

     b) Al comma 3 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

 

     ART. 116

     1. All'articolo 198 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 2 dopo le parole: "Il controllo sul ciclomotore" sono inserite le seguenti: ", salvo il caso in cui sia munito di motore elettrico," e le parole: "e limitatore di velocità" sono soppresse; dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     b) Al comma 3 dopo le parole: "possono essere variate" sono inserite le seguenti: "o integrate" e dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

 

     ART. 117

     1. All'articolo 199 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     b) Al comma 4 dopo le parole: "possono essere variate" sono inserite le seguenti: "o integrate" e dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

 

     ART. 118

     1. Il testo dell'articolo 201 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     "1. Costituiscono un'unica unità, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera h), del codice, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 164, comma 2, del codice, gli autotreni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio per il trasporto specifico di imbarcazioni o di velivoli.

     2. Costituiscono, altresì, un'unica unità gli autotreni attrezzati per il trasporto di elementi indivisibili autoportanti poggianti contemporaneamente su due dispositivi a ralla, ancorati rispettivamente sulla motrice e sul rimorchio, a loro volta collegati o meno tramite timone. Detti elementi devono essere in grado di reagire alle sollecitazioni trasversali e longitudinali conseguenti al trasporto stesso.

     3. Il trasporto di elementi indivisibili autoportanti può inoltre essere effettuato mediante complessi di veicoli costituiti da un trattore per semirimorchio, un semirimorchio ed un rimorchio, quando il semirimorchio ed il rimorchio siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggi il carico indivisibile, oppure ancora tramite complessi di veicoli costituiti da un trattore stradale e due rimorchi, quando i due rimorchi siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggino gli elementi indivisibili.

     4. I complessi previsti al comma 2, possono essere realizzati entro i limiti previsti dagli articoli 61 e 62 del codice. I complessi indicati al comma 3 possono essere realizzati solo ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del codice, e pertanto solo se determinano il superamento dei limiti fissati dai predettiarticoli 61 e62. Qualora si verifichi eccedenza rispetto all'articolo 62 del codice, ciascuno dei veicoli costituenti il complesso deve rispondere alle norme fissate per la categoria di appartenenza dall'appendice I al titolo I.

     5. La realizzazione dei complessi di cui al comma 4 deve avvenire nel rispetto delle specifiche tecniche determinate al riguardo dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".

 

     ART. 119

     1. All'articolo 202, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Le parole: "Il Ministro dei trasporti può" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le caratteristiche riguardanti le particolari attrezzature necessarie per il carico, lo scarico e l'eventuale compattazione delle materie trasportate con veicoli mezzi d'opera. Può altresì".

 

     ART. 120

     1. All'articolo 203 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1:

     A) dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti lettere:

     "m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;

     n) furgoni blindati per trasporto valori;";

     B) conseguentemente la preesistente lettera "m)" è sostituita dalla seguente: "o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".

     b) Al comma 2:

     A) dopo la lettera cc) sono aggiunte le seguenti lettere:

     "dd) autoveicoli per uso abitazione;

     ee) autoveicoli per uso ufficio;

     ff) autoveicoli per uso officina;

     gg) autoveicoli per uso negozio;

     hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;";

     B) conseguentemente la preesistente lettera "dd)" è sostituita dalla seguente: "ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".

 

     ART. 121

     1. All'articolo 204 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1:

     A) alla lettera d) la parola "pulverulenti" è sostituita dalla seguente: "pulvirulenti";

     B) dopo la lettera "l)" sono aggiunte le seguenti lettere:

     "m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;

     n) telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli;";

     C) conseguentemente la preesistente lettera "m)" è sostituita dalla seguente: "o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".

     b) Al comma 2, alla lettera c) il segno di interpunzione “punto” è sostituito da “punto e virgola” e sono aggiunte in fine le seguenti lettere:

     "d) attrezzati con pompe;

     e) attrezzati con scale;

     f) attrezzati con gru;

     g) attrezzati con saldatrici;

     h) attrezzati con scavatrici;

     i) attrezzati con perforatrici;

     l) attrezzati con gruppi elettrogeni;

     m) attrezzati con bobine avvolgicavi;

     n) attrezzati per uso abitazione;

     o) attrezzati per uso ufficio;

     p) attrezzati per uso officina;

     q) attrezzati per uso negozio;

     r) attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;

     s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.".

 

     ART. 122

     1. All'articolo 207, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Alla lettera a) e alla lettera b) la cifra: "1,25" è sostituita, ogni volta, da: "1,35".

 

     ART. 123

     1. All'articolo 209, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Le parole: "sospensione elastica" sono sostituite dalle seguenti: "idonee sospensioni".

 

     ART. 124

     1. All'articolo 211, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) In fine il segno di interpunzione “punto” è sostituito da “virgola” ed è aggiunto il seguente periodo: "nonché di quelle eventualmente riportate, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e della destinazione, sulla relativa carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..".

 

     ART. 125

     1. All'articolo 214 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1) dopo le parole: "Ai veicoli d'epoca," sono aggiunte le seguenti: "iscritti nell'apposito elenco previsto nell'articolo 60, comma 2, del codice,";

     b) E' aggiunto infine il seguente comma:

     "5. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione nell'apposito elenco, istituito presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C., sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.".

 

     ART. 126

     1. All'articolo 215 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 4 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     b) Al comma 5 le parole: "alla lettera F, punto b)" sono sostituite dalle seguenti: "al punto F, lettera b)" e le parole: "e sulla visibilità" sono sostituite dalle seguenti: "sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.";

     c) Al comma 6 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     d) Al comma 8 la parola: "riguardante" è sostituita dalla seguente: "per" e le parole: "dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.".

 

     ART. 127

     1. All'articolo 217 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 dopo le parole: "o complesso di veicoli", sono inserite le seguenti: "compreso il relativo carico," e dopo le parole: "di inscrizione del complesso entro la" sono aggiunte le seguenti: "zona racchiusa dalla";

     b) Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

     "2. Ai veicoli impiegati per il trasferimento di carrozzerie prive di carico utile, riconosciute idonee per il trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), che soddisfano le condizioni del comma 1, si applica, nei soli confronti delle predette carrozzerie, il limite per la larghezza massima prevista all'articolo 61, comma 4, del codice.";

     c) Il preesistente comma 2 diventa comma 3 e la parola: "emanate" è sostituita dalla seguente: "approvate"; dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     d) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 e dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

 

     ART. 128

     1. All'articolo 219 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 2 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     b) Al comma 3:

     A) le parole: "appendice IV" sono sostituite dalle seguenti: "appendice III";

     B) le parole: "dei punti e) ed f)" sono sostituite dalle seguenti: "delle lettere b), e) ed f)";

     C) dopo le parole: "altre prescrizioni" sono aggiunte le seguenti: "riguardanti i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, ivi comprese quelle";

     D) dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

 

     ART. 129

     1. All'articolo 223 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Nella rubrica dopo le parole: "di frenatura" sono aggiunte le seguenti: "e di segnalazione acustica";

     b) Al comma 3 la parola: "o" è sostituita dal segno di interpunzione: "virgola" e dopo la parola: "flessibili" sono aggiunte le seguenti: "o con sistemi di trasmissione idraulica";

     c) Al comma 4 le parole: "tubolari metalliche" sono soppresse;

     d) E' aggiunto il seguente comma:

     "5. Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.".

 

     ART. 130

     1. Il testo dell'articolo 224 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal testo dell'articolo 225 del D.P.R. medesimo, con le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: "di 40 cm" sono sostituite dalle seguenti: "di 30 cm";

     b) al comma 3 le parole: a 60 cm" sono sostituite dalle seguenti: "a 1 m";

     c) il comma 6 è soppresso e i successivi commi sono conseguentemente rinumerati;

     d) al preesistente comma 7, rinumerato comma 6, dopo la parola: "catadiottrico" è aggiunta la seguente: "posteriore"; le parole: "Il dispositivo deve essere posto sul paragrafo posteriore, ad una altezza non superiore a 55 cm" sono sostituite dalle seguenti: "Il dispositivo deve essere posto ad una altezza non superiore a 90 cm";

     e) al preesistente comma 8, rinumerato comma 7, la parola: "catadiottri" è sostituita dalla seguente: "catadiottrici";

     f) al preesistenti comma 10, rinumerato comma 9, dopo le parole: "dei dispositivi" è aggiunta la seguente: "catadiottrici".

 

     ART. 131

     1. La rubrica e il testo dell'articolo 225 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono sostituiti dai seguenti:

     "(Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei bambini sui velocipedi)

     1. L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del codice, al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di età, è costituita da un apposito seggiolino composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino. I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di età superiore ai quattro anni.

     2. Il seggiolino è realizzato e predisposto per l'installazione in modo che, anche durante il trasporto del bambino, non siano superati i limiti dimensionali fissati per i velocipedi dall'articolo 50 del codice, non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano limitate la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso.

     3. Il sistema di sicurezza del bambino è costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale struttura di protezione può far parte del seggiolino od essere elemento separato dallo stesso, nel qual caso è montata direttamente sul velocipede; in ogni caso deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento.

     4. Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio ed il conducente, e che sono idonei al trasporto di bambini la cui massa non è superiore a 15 kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, sia al piantone, sia al manubrio. In quest'ultimo caso, l'interasse tra gli agganci al manubrio non è superiore a 10 cm. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio sia ad un accessorio portapacchi. In tal caso, nelle istruzioni per il montaggio ed indicazioni d'uso del seggiolino di cui al comma 5, è evidenziata chiaramente la portata minima del portapacchi, necessaria per garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza.

     5. Ciascun seggiolino è munito di istruzioni illustrate per il montaggio e di indicazioni per l'uso atte a garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. Unitamente a tali indicazioni sono riportati gli articoli 68, comma 5, e 182, comma 5, del codice, nonché gli articoli 225 e 377, comma 5. Alle suddette istruzioni ed indicazioni è allegata una dichiarazione che attesti la rispondenza del seggiolino alle caratteristiche fissate dal presente articolo. Tale dichiarazione è sottoscritta, sotto la propria responsabilità, dal produttore oppure da chi provvede alla commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attività commerciale.

     6. Sul seggiolino sono impressi in modo visibile, anche dopo il montaggio dello stesso, l'anno di produzione ed il nome del produttore, ovvero di chi provvede alla sua commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attività commerciale.

     7. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio è equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all'articolo 224.".

 

     ART. 132

     1. All'articolo 226 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. I veicoli a trazione animale, con i quali può essere esercitato il servizio di piazza, ai sensi dell'articolo 70, del codice hanno le seguenti caratteristiche:

     a) gli elementi che costituiscono la struttura ed i relativi collegamenti, devono essere realizzati con materiali idonei, privi di difetto e di sezione sufficiente per resistere alle sollecitazioni impresse al veicolo in condizioni di circolazione a pieno carico. Tutte le parti dove si riscontrano condizioni di attrito devono essere opportunamente lubrificate;

     b) le ruote del veicolo devono essere non più di quattro; le due ruote anteriori devono essere posizionate sull'asse del timone collegato alla stanga o alle stanghe di attacco degli animali;

     c) le ruote devono essere dotate di cerchioni in ferro di sufficiente spessore in rapporto alla massa a pieno carico del mezzo e devono essere gommate, essendo a tal fine sufficiente la bordatura in gomma, o in materiale similare, delle ruote medesime;

     d) la larghezza massima non deve superare, ai mozzi delle ruote posteriori, 1,80 m e, ai mozzi delle ruote anteriori, 1,60 m. La lunghezza massima, escluse le stanghe, non deve superare 3,50 m. Le stanghe devono essere proporzionate alla lunghezza del veicolo e sufficienti per un corretto attacco degli animali posti al tiro.

     I suddetti veicoli sono, inoltre, dotati:

     e) di un doppio dispositivo di frenatura di cui uno di stazionamento e l'altro di servizio; quest'ultimo agisce su tutte le ruote;

     f) di non più di cinque posti oltre quello del conducente, che deve essere collocato in posizione adeguata per la guida degli animali e per consentire la più ampia visibilità della strada. La postazione di guida deve, comunque, essere anteriore a quella dei passeggeri, che possono essere collocati anche in doppia fila.

     Nella zona posteriore del veicolo può essere ricavato un vano, appositamente attrezzato, per il trasporto dei bagagli, che non devono superare complessivamente la massa di 50 kg. Il traino del veicolo deve avvenire con non più di due animali da tiro.

     2. Per poter effettuare il servizio di piazza, il veicolo, se rispondente e conforme a quanto previsto al comma 1, è approvato da parte del competente ufficio comunale, che lo iscrive in apposito registro. Dell'avvenuta approvazione si dà atto mediante rilascio di una targa su cui sono riportate le parole: "servizio di piazza", come previsto dall'articolo 70, comma 1, del codice, nonché il numero e la data di iscrizione nel suddetto registro. La targa è apposta nella parte posteriore del veicolo in modo visibile.";

     b) Al comma 4, alla lettera d) le parole: "al tipo ed" sono soppresse e la parola: "omologazione" è sostituita dalla seguente: "approvazione";

     c) Al comma 5 la cifra: "30" è sostituita dalla parola: "trenta";

     d) Al comma 7 le cifre: "5" e "30" sono sostituite rispettivamente dalle parole: "cinque" e "trenta" e le parole: "con le modalità fissate nel disciplinare tecnico di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "mediante una verifica della rispondenza del veicolo a quanto previsto nel".

 

     ART. 133

     1. All'articolo 227 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 le parole: "Ministro dei trasporti con propri decreti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.";

     b) Al comma 2:

     A) le parole: "i decreti" sono sostituite dalle seguenti: "i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.";

     B) le parole: "I medesimi decreti" sono sostituite dalle seguenti: "I medesimi provvedimenti";

     C) le parole: "alla lettera E" sono sostituite dalle seguenti: "al punto E";

     D) le parole: "di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro della sanità";

     c) Al comma 3 le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C." e le parole: "altri Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "altri Ministeri".

 

     ART. 134

     1. Il testo dell'articolo 229 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     "1. Il contachilometri installato sugli autoveicoli deve fornire almeno l'indicazione relativa alla distanza chilometrica totale percorsa, a partire dalla prima messa in circolazione degli stessi autoveicoli o dal riazzeramento automatico di tale indicazione. Esso deve altresì essere privo di dispositivi di azzeramento manuale e non deve essere manomesso. E' consentita l'installazione di un contachilometri parziale azzerabile.

     2. Le indicazioni del dispositivo devono cadere nel campo di visibilità diretta del conducente ed essere ad almeno cinque cifre, ciascuna variabile progressivamente da zero a nove.".

 

     ART. 135

     1. All'articolo 230 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 le parole: "lettera d)", sono soppresse e la parola: "devono" è sostituita ogni volta dalla seguente: "possono";

     b) Al comma 3 le parole: "deve essere utilizzato" sono sostituite dalle seguenti: "può essere utilizzato solo";

     c) Ai commi 5 e 8 le parole: "100 m" sono sostituite dalle seguenti: "50 m";

     d) Al comma 9 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     e) Il comma 12 è soppresso.

 

     ART. 136

     1. All'articolo 231, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) La lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) le facce interne del dispositivo sono utilizzate per riportare gli estremi di approvazione e le istruzioni per l'uso del dispositivo stesso;";

     b) Alla lettera d) le parole: "al punto c)" sono sostituite dalle seguenti: "alla lettera c)".

 

     ART. 137

     1. All'articolo 233, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Dopo le parole: "della provincia" sono aggiunte le seguenti: "di appartenenza dell'ufficio stesso".

 

     ART. 138

     1. All'articolo 235 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 le parole: "deve essere redatto su modello approvato dal Ministero dei trasporti e" sono soppresse;

     b) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Se i certificati di origine sono privi, in tutto o in parte, dei dati tecnici del veicolo, questi ultimi devono risultare da altra idonea documentazione.".

 

     ART. 139

     1. All'articolo 236 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1:

     A) prima della parola: "indicate" sono inserite le seguenti: "tra quelle";

     B) dopo le parole: "al presente titolo" sono inserite le seguenti: “ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.,";

     C) dopo la parola: "ufficio" è soppressa, ogni volta, la seguente: "provinciale";

     D) le parole: "competente in base" sono sostituite dalle seguenti: "competente in relazione";

     E) le parole "dove ha sede la ditta" sono sostituite dalle seguenti: "nel cui territorio di competenza ha sede la ditta";

     b) Al comma 2:

     A) il primo periodo è sostituito dal seguente:

     "Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:

     a) la massa complessiva massima;

     b) la massa massima rimorchiabile;

     c) le masse massime sugli assi;

     d) il numero di assi;

     e) gli interassi;

     f) le carreggiate;

     g) gli sbalzi;

     h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;

     i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;

     l) la potenza massima del motore;

     m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa." ;

     B) dopo la parola: "ufficio" è soppressa la seguente: "provinciale";

     c) E' aggiunto in fine il seguente comma:

     "4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.".

 

     ART. 140

     1. All'articolo 239 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) La rubrica è sostituita dalla seguente:

     "Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi";

     b) Al comma 1:

     A) dopo le parole: "di autoriparazione" sono aggiunte le seguenti: ", di seguito denominate imprese,";

     B) le parole: "di più officine presso cui" sono sostituite dalle seguenti: "di più sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 presso le quali";

     C) la parola: "officine" è in fine sostituita dalla seguente: "sedi";

     c) Al comma 2:

     A) le parole: "all'articolo 80, comma 8, del codice" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1";

     B) dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     C) le parole: "di cui al comma indicato" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 80, comma 8, del codice";

     D) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) essere iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per tutte le attività delle quattro sezioni previste dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge, ovvero essere iscritte nello speciale elenco previsto dall'articolo 4, comma 2, della medesima legge per tutte le attività delle quattro sezioni predette;";

     E) alla lettera b) dopo le parole: "adeguata capacità finanziaria," sono aggiunte le seguenti: "stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,";

     F) alla lettera c) dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     d) Il comma 3 è soppresso;

     e) Il preesistente comma 4 diventa comma 3 ed è modificato come segue:

     A) il primo periodo è sostituito dal seguente:

     "3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere:";

     B) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) superficie di officina non inferiore a 120 m2;" ;

     C) alla lettera b) dopo la parola: "larghezza" sono aggiunte le seguenti: ", lato ingresso,";

     D) Le parole: "Le officine devono" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese devono"; dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     f) Il preesistente comma 5 diventa comma 4 ed è sostituito dal seguente:

     "4. La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, può altresì essere rilasciata ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione. A tale scopo, ciascuna impresa:

     a) deve avere la propria officina nel territorio dello stesso comune in cui il consorzio di appartenenza può essere autorizzato ad operare;

     b) deve essere iscritta per tutte le attività di almeno una sezione del registro di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, ovvero dello speciale elenco previsto dall'articolo 4, comma 2, della medesima legge. Qualora sia iscritta in più sezioni, sempre per tutte le attività previste in ciascuna di esse, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di sezioni di propria iscrizione strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le quattro sezioni del registro citato, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;

     c) può partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. Ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;

     d) deve avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti:

     d.1) superficie non inferiore ad 80 m2;

     d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m;

     d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m;

     ed essere dotata delle attrezzature e strumentazioni tra quelle indicate nell'appendice X al presente titolo nonché di quelle indicate nelle tabelle approvate col decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, necessarie per la propria attività di sezione.";

     g) Sono aggiunti in fine i seguenti commi:

     "5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono altresì possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c).

     6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.".

 

     ART. 141

     1. All'articolo 240 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti:";

     b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Il responsabile tecnico deve inoltre essere dipendente dell'impresa o del consorzio che ha chiesto la concessione e deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione.".

 

     ART. 142

     1. All'articolo 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Nella rubrica dopo le parole: "delle imprese" sono aggiunte le seguenti: " e dei consorzi" e la parola: "abilitate" è sostituita dalla seguente: "abilitati";

     b) Al comma 1 dopo le parole: "Le imprese" sono aggiunte le seguenti: "ed i consorzi"; dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; la parola: "dotate" è sostituita dalla seguente: "dotati";

     c) Al comma 2 le parole: "ai punti" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "alle lettere";

     d) Al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

 

     ART. 143

     1. All'articolo 242 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1:

     A) le parole: "nella lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle lettere a) e b)";

     B) dopo le parole: "dirigenti tecnici" è inserita la seguente: "ingegneri";

     C) le parole da: "degli impiegati" a "qualifica funzionale" sono sostituite dalle seguenti: "dei funzionari";

     b) Al comma 2 il periodo da: "Le visite e prove" a "alla citata lettera a)" è soppresso e dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     c) Al comma 3 le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "nella tabella III.1" e dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     d) Al comma 4 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

 

     ART. 144

     1. All'articolo 243, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Le parole: "alla lettera F" sono sostituite dalle seguenti: "al punto F".

 

     ART. 145

     1. All'articolo 244 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Nella rubrica le parole: "Locazione senza conducente e servizio" sono sostituite dalla seguente: "Servizio";

     b) Il comma 1 è soppresso e il preesistente comma 2 diventa comma 1.

 

     ART. 146

     1. All'articolo 246 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 prima della parola: "regolamento" è inserita la seguente: "presente" e le parole: "alla lettera F, punto g)" sono sostituite dalle seguenti: "al punto F, lettera g),";

     b) Al comma 2 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti parole: "e della navigazione".

 

     ART. 147

     1. All'articolo 247 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Nella rubrica le parole: "tra gli" sono sostituite dalla seguente: "degli";

     b) Sono aggiunti in fine i seguenti commi:

     3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione, un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.

     4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della carta di circolazione provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che provvedono, altresì, al rinnovo della carta di circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 e 102 del codice.".

 

     ART. 148

     1. All'articolo 249 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il comma 3 è soppresso.

 

     ART. 149

     1. All'articolo 250 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 5 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     b) E' aggiunto in fine il seguente comma:

     "7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3.".

 

     ART. 150

     1. All'articolo 252 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Sono aggiunti i seguenti commi:

     "2. Nel caso di trasferimenti di residenza, comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, di intestatari di contrassegni di identificazione per ciclomotori, i comuni devono trasmettere all'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale della M.C.T.C., notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per l'operazione in questione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è proprietario di contrassegni di identificazione per ciclomotori, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento. L'ufficio centrale operativo sopra citato trasmette per posta, alla nuova residenza dell'intestatario, la ricevuta dell'avvenuta variazione.

     3. Nei casi non previsti al comma 2, la variazione di residenza deve essere comunicata dagli interessati ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rilascio della ricevuta dell'avvenuta variazione nonché al conseguente aggiornamento del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C..".

 

     ART. 151

     1. All'articolo 255, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Alla lettera a) dopo le parole: “Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione" e all'ultimo periodo, le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.".

 

     ART. 152

     1. All'articolo 256 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 2, alla lettera b) le parole: "i rimorchi agricoli e" sono soppresse e le parole: "di cui all'articolo 113, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice";

     b) Al comma 4), alla lettera b) il segno di interpunzione “punto” è sostituito dal seguente: “punto e virgola”; è aggiunta infine la seguente lettera: "c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del codice.".

 

     ART. 153

     1. All'articolo 258, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Dopo le parole: "d'immatricolazione" è aggiunta la seguente: "ripetitrici", e le parole: "Le dimensioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1993, le dimensioni e la collocazione";

     b) La lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli, esclusi quelli con targhe EE:

     1) formato A: 486 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/l);

     2) formato B: 336 mm x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/m)";

     c) Alla lettera d) le parole tra parentesi sono sostituite dalla seguenti: "(fig. III.4/d, III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, III.4/t, III.4/u)”;

     d) Alla lettera e) le parole: "e relative targhe ripetitrici" sono sostituite dalle seguenti: "; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi", le parole: "targhe prova dei motoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "targhe prova dei ciclomotori e dei motoveicoli" e le parole tra parentesi sono sostituite dalle seguenti: "(fig. III.4/e, III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v)”.

 

     ART. 154

     1. All'articolo 259, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Alla lettera b) dopo le parole: "macchine operatrici" è aggiunta la seguente: "trainate".

 

     ART. 155

     1. All'articolo 260 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 è inserita la seguente lettera:

     "c) colore azzurro: lettere EE di tutte targhe previste dall'articolo 134, comma 1, del codice.";

     b) Al comma 5 le parole: "a partire dal 1° luglio 1993" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° ottobre 1993" e dopo la parola: "M.C.T.C." sono aggiunte le seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 1996".

 

     ART. 156

     1. All'articolo 261 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     b) Il comma 2 è soppresso.

 

     ART. 157

     1. L'articolo 263 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     "Art. 263 (Art. 100 Cod. Str.)

     (Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle targhe e dei contrassegni per ciclomotore)

     1. I proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1, del codice, destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalità di cui all'articolo 208, comma 2, del codice, vengono utilizzati:

     a) nella misura non inferiore al 95% per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per corsi di aggiornamento professionale, per ricerche sperimentali, ivi comprese le ricerche sui singoli dispositivi e componenti del veicolo, anche nei riflessi verso l'ambiente nonché in relazione al conducente ed alle persone trasportate, e per l'acquisto delle relative apparecchiature ed informatizzazione delle procedure relative alle ricerche stesse;

     b) in misura non eccedente il 5% per compensi al personale effettivamente addetto alle ricerche suddette, anche in relazione alla eventuale articolazione in turni delle relative sperimentazioni.".

 

     ART. 158

     1. All'articolo 265 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 le parole: "fluorescente e" sono soppresse e le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.";

     b) Al comma 2 le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.".

 

     ART. 159

     1. All'articolo 266, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Le parole: "di tipo approvato dal Ministero dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU, recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione,".

 

     ART. 160

     1. Il testo dell'articolo 268 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     "1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 104, comma 8, del codice, per la circolazione di macchine agricole eccezionali deve essere presentata all'ente competente per la località di inizio del viaggio e deve essere corredata dalla fotocopia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica del veicolo; per le modalità di presentazione della suddetta fotocopia si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 13. La domanda deve riportare, oltre ai dati identificativi del richiedente, l'indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo stesso e deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo è utilizzato. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative alla autorizzazione alla circolazione, di cui all'articolo 104, comma 8, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero itinerario per il quale è richiesta, previo nulla osta degli altri enti interessati.

     2. L'ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione al transito prescrivendone condizioni e cautele. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costituisce interruzione del termine previsto per l'ente presso il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione.

     3. I titolari dell'autorizzazione accertano direttamente, sotto la propria responsabilità, la percorribilità di tutto l'itinerario da parte del veicolo nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto.

     4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di 3,20 m, nell'autorizzazione è prescritta la scorta tecnica. Detta scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada.

     5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con sé l'autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale.

     6. Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dall'articolo 104 del codice, sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada, in relazione al loro transito. La misura dell'indennizzo è valutata in maniera convenzionale ed i relativi importi corrispondono a quelli individuati all'articolo 18, comma 5, lettere a) e b), rispettivamente per le macchine agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico.

     7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione è accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso.".

 

     ART. 161

     1. All'articolo 275 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 2, lettera b) la misura: "2,94 kW/t" è sostituita dalla seguente: "2,9 kW/t";

     b) Al comma 5 dopo le parole: "del piano di carico" sono aggiunte le seguenti: ", qualora amovibile".

 

     ART. 162

     1. All'articolo 280 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 le parole da: "Per i trattori agricoli" a: "valgono" sono sostituite dalle seguenti: "La determinazione del livello sonoro all'orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili, in occasione dell'approvazione o dell'omologazione dei trattori agricoli a ruote, è effettuata secondo";

     b) Al comma 2 le parole da: "Per le macchine" a: "valgono" sono sostituite dalle seguenti: "La determinazione del livello sonoro ed i relativi limiti ammissibili, per tutte le macchine agricole semoventi a ruote, è effettuata secondo";

     c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, nonché per le macchine agricole in circolazione, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso, sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro della sanità.".

 

     ART. 163

     1. All'articolo 282, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Il segno di interpunzione “virgola” tra le parole: "semoventi " e: "di cui" è soppresso.

 

     ART. 164

     1. All'articolo 283, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la parola: "emanate" è sostituita dalla seguente: "approvate";

     b) dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

 

     ART. 165

     1. All'articolo 291, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Prima della parola: "regolamento" è inserita la seguente: "presente".

 

     ART. 166

     1. All'articolo 294 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo:

     "Nel caso di reimmatricolazione, il predetto ufficio provvede alla trascrizione dei dati di proprietà sulla carta di circolazione della macchina agricola interessata.";

     b) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. La dichiarazione attestante che il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole di cui all'articolo 110, comma 2, del codice, è rilasciata dal competente assessorato delle regioni, ovvero delle province autonome di Trento e Bolzano. Nel caso di enti o consorzi pubblici, la dichiarazione di titolarità è rilasciata dagli stessi interessati ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e deve assicurare l'esclusivo uso della macchina che si intende immatricolare, volto a lavorazioni agricole o forestali o di manutenzione di parchi e giardini pubblici. In ambedue i casi, la dichiarazione di assunzione di responsabilità, prevista dall'articolo 110, comma 3 del codice, può essere omessa quando dalla documentazione presentata già risulti la proprietà della macchina agricola da parte di colui che ne richiede il trasferimento di proprietà.".

 

     ART. 167

     1. All'articolo 296, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Le parole: "Ministro dei Trasporti" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.".

 

     ART. 168

     1. All'articolo 299, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Le parole: "agli autoveicoli della categoria N" sono sostituite dalle seguenti: "ai veicoli della categoria N od O" e infine la parola: "autoveicoli" è sostituita dalla seguente: "veicoli".

 

     ART. 169

     1. All'articolo 303 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) La rubrica è sostituita dalla seguente: "Masse massime e ripartizioni delle stesse sugli assi";

     b) E' preposto il seguente comma, che diventa comma 1:

     "1. La massa trasmessa sull'asse direttivo non deve in ogni caso essere inferiore al valore del 20% della massa massima della macchina ridotto, rispettivamente, al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h ed al 13% per le macchine semicingolate. Nel caso di più assi direttivi, tale valore viene fissato dalla Direzione generale della M.C.T.C. in relazione alla particolare destinazione della macchina stessa.";

     c) Il preesistente comma 1 diventa comma 2;

     d) Al preesistente comma 2, che diventa comma 3, le parole: "Le masse sopra indicate" sono sostituite dalle seguenti: "Le masse indicate al comma 2".

 

     ART. 170

     1. All'articolo 305, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     b) Dopo le parole: "macchine operatrici" sono aggiunte le seguenti: "a ruote o cingolate";

     c) Le parole: "diverse da" sono sostituite dalle seguenti: "a integrazione o modificazione di".

 

     ART. 171

     1. All'articolo 306, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) La lettera c) e la lettera d) sono sostituite dalle seguenti:

     "c) art. 268 (autorizzazione alla circolazione delle macchine eccezional)i;

     d) art. 269 (blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine);".

 

     ART. 172

     1. All'articolo 308 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Alla rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: " Guida dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale";

     b) Al comma 3 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione" e le parole: "di concerto con il Ministro dell'interno" sono soppresse;

     c) E' aggiunto in fine il seguente comma:

     "4. Le disposizioni di cui all'articolo 116, commi 3 e 4, del codice, si applicano anche nel caso di complessi formati da autoveicolo, anche non classificato per il soccorso stradale, e da rimorchio costituito da veicolo in avaria. E' sufficiente che il conducente del complesso sia in possesso della sola patente di guida del veicolo traente isolato, quando venga rimorchiato un autoveicolo su cui sia presente altro conducente, munito della relativa patente di guida ed in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo del veicolo trainato, così da costituire valido ausilio per la corretta marcia del complesso stesso.".

 

     ART. 173

     1. All'articolo 309 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Il gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, qualora annotato sulla patente di guida, è riportato nell'apposito spazio a ciò destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2";

     b) Al comma 2 le parole: "da riportare sulla patente di guida" sono soppresse;

     c) Al comma 4 dopo le parole: "gruppo sanguigno" sono aggiunte le seguenti: ", qualora annotato,".

 

     ART. 174

     1. All'articolo 310 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1, alla lettera KD dopo la parola: "autotreni," inserire la seguente: "autoarticolati,";

     b) Al comma 2 le parole: "cui abilita il certificato KB" sono sostituite dalle seguenti: "cui abilitano i certificati di tipo KB e KE." e le parole da: "; il certificato di abilitazione" a: "di tipo KB." sono soppresse.

 

     ART. 175

     1. All'articolo 313, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Il segno di interpunzione “punto e virgola” è sostituito da “punto” e le parole da: "i titolari" a: "di emergenza." sono soppresse.

 

     ART. 176

     1. All'articolo 315 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Nella rubrica la parola: "ADR" è sostituita dalle seguenti: "relativo alle merci pericolose";

     b) Al comma 1 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

 

     ART. 177

     1. All'articolo 317, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Le parole: "inquadrato in uno dei profili professionali di cui alla" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto specificato nella".

 

     ART. 178

     1. All'articolo 318, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione" e le parole da: "per autoveicoli di categoria D" a: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "di guida per autoveicoli e dall'eventuale certificato di abilitazione professionale, secondo quanto prescritto dall'articolo 118, commi 1 e 2".

 

     ART. 179

     1. All'articolo 319 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 le parole: "quei determinati tipi" sono sostituite dalle seguenti: "i tipi" e le parole: ", come specificato all'art. 320" sono soppresse;

     b) Il comma 2 è soppresso e i commi successivi sono conseguentemente rinumerati;

     c) Al preesistente comma 6, rinumerato comma 5, le parole da: "di locali" a: "norme sanitarie" sono sostituite dalle seguenti: "di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo.".

 

     ART. 180

     1. All'articolo 321, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) La parola : "normale" è soppressa.

 

     ART. 181

     1. All'articolo 322 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 8 le parole: ", purché sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi" sono soppresse;

     b) I commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

     "9. Il virus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari è considerato, in sede di esame, come visus naturale.

     10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.".

 

     ART. 182

     1. L'articolo 324 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

Art. 324 (Art. 119 Cod. Str.)

     (Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali)

     1. Per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.

     2. Nel caso sia richiesta, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, del codice, una valutazione psicodiagnostica, devono essere effettuate, oltre alle prove di cui al comma 1, anche altre prove di attenzione, di percezione e, su specifica indicazione del medico o della commissione medica richiedente, prove di valutazione della personalità. In ogni caso gli psicologi che procedono alle valutazioni previste dal presente articolo devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, di una specifica formazione nel settore della sicurezza stradale.".

 

     ART. 183

     1. All'articolo 325 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Nella rubrica le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D";

     b) Al comma 1, lettera c) dopo le parole: "A e B" è soppressa la parola: "normali";

     c) Al comma 2 dopo le parole: "A e B" è soppressa la parola: "normali";

     d) Al comma 5 le parole da: ", purché" a: "occhiali correttivi" sono soppresse;

     e) Al comma 6 le parole: "della patente speciale di categoria C" sono sostituite dalle seguenti: "delle patenti speciali di categoria C e D" e le parole: "della patente normale di categoria C" sono sostituite dalle seguenti: "delle patenti di guida di categoria C e D.".

 

     ART. 184

     1. All'articolo 326 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Nella rubrica le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D";

     b) Al comma 1 dopo le parole: "patente di guida" è soppressa la seguente: "normale";

     c) Al comma 2 le parole: "della categoria C" sono sostituite dalle seguenti: "delle categorie C e D";

     d) Al comma 3 le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D".

 

     ART. 185

     1. All'articolo 327 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Nella rubrica le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D";

     b) Al comma 1 le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D".

 

     ART. 186

     1. All'articolo 328 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Nella rubrica le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D";

     b) Al comma 1 le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D".

 

     ART. 187

     1. All'articolo 329 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) La rubrica è sostituita dalla seguente: "Patenti speciali delle categorie C e D";

     b) Al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La patente speciale di categoria D abilita alla guida di autoveicoli aventi un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non superiore a 16.".

 

     ART. 188

     1. All'articolo 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     b) Al comma 3 le parole: "Un altro membro effettivo ed uno supplente sono ricompresi fra gli psicologi di cui all'articolo 119, comma 9, del codice." sono soppresse;

     c) Al comma 10 le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c),";

     d) Il comma 11 è sostituito dal seguente:

     "11. Il giudizio di non idoneità formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa.".

     e) Al comma 15 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

     f) Al comma 16 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

     g) Al comma 17 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

 

     ART. 189

     1. All'articolo 331 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) quello di cui al modello IV.4 (comunicazione all'ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in caso di conferma di validità della patente di guida) dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, del codice;";

     b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. I certificati devono essere compilati, in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati da fogli aggiuntivi. In caso di conferma di validità della patente l'esito della visita medica deve essere comunicato al competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in forma cartacea o in via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C.. Se la comunicazione avviene su supporto cartaceo essa deve essere fatta su modello IV.4 e deve essere inviata al suddetto ufficio che, dopo averla archiviata elettronicamente, la rinvia alle strutture sanitarie che hanno rilasciato il certificato per la verifica di autenticità e la successiva archiviazione.".

 

     ART. 190

     1. All'articolo 332 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Fermo restando il citato quadro di riferimento, possono continuare ad effettuare esami i dipendenti che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 1993.";

     b) Al comma 2 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     c) Al comma 3 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

 

     ART. 191

     1. All'articolo 333 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Alla rubrica sono aggiunte all'inizio le seguenti parole: "Esami con veicoli muniti di doppi comandi.";

     b) Il testo dell'articolo è sostituito dal seguente:

     "1. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono individuati i veicoli che, allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono esclusi, per l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi comandi, di cui all'articolo 121, comma 9, del codice.

     2. A seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario esaminatore rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame, la data di scadenza della patente e la propria firma negli spazi a ciò destinati. La patente di guida è preventivamente firmata dal direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. o da un suo delegato a convalida della regolarità della procedura seguita fino all'effettuazione dell'esame di guida.".

 

     ART. 192

     1. All'articolo 335 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 10, lettera a), le parole: "A, B, C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D";

     b) Al comma 15 le parole: "emanate del" sono sostituite dalle seguenti: "emanate dal";

     c) Il comma 16 è sostituito dal seguente:

     "16. I veicoli classificati ad uso autoscuola possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonché per ogni incombenza connessa all'attività.".

 

     ART. 193

     1. Il testo dell'articolo 337 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     "1. L'attività di consulenza degli enti pubblici non economici è disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, così come modificata e integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11. Essa è svolta dagli appositi uffici dipendenti, individuati tramite elenco da comunicare alle competenti province ed agli uffici periferici della Direzione generale della M.C.T.C., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale elenco deve essere aggiornato ad ogni variazione che venga apportata allo stesso.".

 

     ART. 194

     1. All'articolo 338 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 le parole da: ", comma 4" a: "dall'inoltro della domanda." sono sostituite dalle seguenti: "del codice, rilascia il duplicato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa.";

     b) I commi 2 e 3 sono soppressi.

 

     ART. 195

     1. All'articolo 340 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 2:

     A) dopo le parole: "targa EE," sono aggiunte le seguenti: "salvo quanto diversamente disposto dalle normative comunitarie relativamente alle lettere a) e b),";

     B) alla lettera c) dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     b) Al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

 

     ART. 196

     1. All'articolo 344 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 le parole da: "deve" a: "prescritto" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocità prescritti";

     b) Al comma 2 le parole: "Il contrassegno" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni contrassegno";

     c) Al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: "e della navigazione".

 

     ART. 197

     1. All'articolo 345, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.".

 

     ART. 198

     1. All'articolo 352, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) La parola: "anticipata" è sostituita dalla seguente: "posticipata".

 

     ART. 199

     1. All'articolo 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1

     A) la parola: "autorimessa" è sostituita dalla seguente: "rimessa";

     B) alla lettera g) le parole da: "con decreto" a: "Gazzetta Ufficiale della repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "con il disciplinare di cui al comma 2.";

     b) Al comma 2 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

 

     ART. 200

     1. All'articolo 355, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Alla lettera a) la parola: "vari" è soppressa e dopo le parole: "di ruota" il segno di interpunzione “punto e virgola” è soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: "indicati dal richiedente l'omologazione del prototipo;".

 

     ART. 201

     1. All'articolo 357 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 le parole: "dall'articolo 54" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 162, comma 1," e le parole: ", a termine dell'articolo 162, comma 1, del codice" sono soppresse;

     b) Al comma 2 le parole: "e dell'articolo 162, comma 1, del codice" sono soppresse.

 

     ART. 202

     1. All'articolo 358 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 dopo le parole: "del codice" sono aggiunte le seguenti: ", che fa parte dell'equipaggiamento dei veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del codice,";

     b) Al comma 4 le parole: "negli altri Stati della Comunità Economica Europea" sono soppresse.

 

     ART. 203

     1. All'articolo 360, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Il segno di interpunzione “due punti” è sostituito dal seguente: “punto” ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Una competizione ciclistica o atletica in corso di svolgimento può essere indicata con analoghi cartelli riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA......." e "FINE GARA......." con le modalità prescritte nel provvedimento di autorizzazione della gara.".

 

     ART. 204

     1. All'articolo 361, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) La parola: "approvazione" è sostituita dalla seguente: "omologazione".

 

     ART. 205

     1. All'articolo 364, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Le parole: "commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 4" e le parole: "dell'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "degli articolo 2 e4".

 

     ART. 206

     1. L'articolo 365 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     “Art. 365 (Art. 168 Cod. Str.)

     (Definizioni)

     1. Le definizioni di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), recipienti, cisterne e veicoli cisterna, contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose sono quelle riportate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.".

 

     ART. 207

     1. Il testo dell'articolo 369 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     "1. Le ditte interessate dalle prescrizioni emanate con i decreti di cui all'articolo 168 del codice sono soggette ai controlli, stabiliti con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., per verificare l'ottemperanza, ai fini della sicurezza, delle prescrizioni stesse.

     2. I controlli hanno luogo con le stesse modalità previste dall'articolo 80, comma 10, del codice, e dall'art. 239.".

 

     ART. 208

     1. All'articolo 372 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 2 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     b) Al comma 3 in fine il segno di interpunzione “punto” è soppresso ed è aggiunto il seguente periodo: ", compreso l'attraversamento dei piazzali delle stazioni autostradali a particolari categorie di utenti e operatori autorizzati dall'ente proprietario.".

 

     ART. 209

     1. All'articolo 373 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16 dicembre 1993, n. 575, è apportata la seguente modificazione:

     a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio:

     a) i veicoli della Polizia di Stato targati “Polizia” e dell'A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi;

     b) i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa E.I. muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all'Arma dei Carabinieri;

     c) i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;

     d) i veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano;

     e) i veicoli con targa G.d.F.;

     f) i veicoli con targa C.F.S.;

     g) i veicoli con targa POLIZIA PEN;

     h) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell'espletamento del servizio o al seguito di autocolonne;

     i) i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità, nonché i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell'ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessità in soccorso delle popolazioni colpite, purché muniti di specifica attestazione delle competenti autorità;

     l) i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno, dell'A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.T.C., dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale.".

 

     ART. 210

     1. Il paragrafo 7 del titolo V del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     “§ - VEICOLI SENZA CRONOTACHIGRAFO E CON CRONOTACHIGRAFO - POSSESSO DEI DOCUMENTI DI GUIDA"

     (Artt. 178 -180 Codice della Strada)

 

     ART. 211

     1. L'articolo 375 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     “Art. 375 (Artt. 178 e 179 Cod. Str.)

     (Documenti di viaggio e cronotachigrafo)

     1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio sono disciplinati dal Regolamento n. 3820/85 del Consiglio delle Comunità Europee del 20 dicembre 1985 e successive modificazioni.

     2. L'avvenuta regolarizzazione del cronotachigrafo, nelle ipotesi previste dall'articolo 179, comma 7, del codice, è soggetta alla verifica da parte dell'Ufficio Metrico Provinciale, o di una officina da questi autorizzata, ai sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727.

     3. L'Ufficio o l'officina di cui al comma 2 rilasciano certificazione dell'avvenuta regolarizzazione e dell'esito positivo della verifica. La certificazione è fatta pervenire, a cura del titolare della licenza, all'organo che ha proceduto alla contestazione della violazione.".

 

     ART. 212

     1. L'articolo 376 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     "Art. 376 (Art. 180 Cod. Str.)

     (Presentazione di informazioni e documenti a comandi o uffici di Polizia)

     1. Quando, in ottemperanza all'invito dell'autorità, sono presentati i documenti o fornite le informazioni richieste a norma dell'articolo 180, comma 8, del codice, entro il termine stabilito, il comando o l'ufficio di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice, presso il quale i documenti o le informazioni sono resi, ne prende atto redigendo apposito verbale e, se diverso dal comando o ufficio che ha formulato l'invito, ne dà comunicazione, senza ritardo, a quest'ultimo.

     2. Copia del verbale di cui al comma 1 è consegnata alla persona che ha fornito le informazioni o ha esibito i documenti.

     3. Il verbale di cui al comma 1 è conforme al modello seguente:

     (Omissis)

 

     ART. 213

     1. All'articolo 377 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 la parola: "dovranno" è sostituita dalla seguente: "devono";

     b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate:

     a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa;

     b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età.

     Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso.".

 

     ART. 214

     1. Il testo dell'art 378 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     "1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 m2, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.

     2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

     a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica;

     b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e successive modificazioni;

     c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico;

     d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta;

     e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.

     3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto.

     4. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.

     5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale.

     6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.

     7. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.".

 

     ART. 215

     1. All'articolo 379 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 4 le parole da: "e può misurare" a: "isopropilico" sono soppresse;

     b) Al comma 5 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     c) Al comma 8 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     d) Al comma 9 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

 

     ART. 216

     1. All'articolo 380, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Il terzo periodo è sostituito dal seguente:

     "In caso di esito negativo il prefetto ne dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informatici della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'Amministrazione degli Affari generali e del Personale del Ministero dell'interno, affinché i suddetti uffici provinciali della M.C.T.C. procedano alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del codice.".

 

     ART. 217

     1. All'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 2 dopo le parole: "alla figura V.4." è aggiunto il seguente periodo: "Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.";

     b) Al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti “contrassegni invalidi” già rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.";

     c) Al comma 4 l'ultimo periodo è soppresso;

     d) Al comma 5 le parole: "la targa del veicolo" sono sostituite dalle seguenti: "gli estremi del “contrassegno invalidi” del soggetto"; sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno invalidi”. Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.".

 

     ART. 218

     1. All'articolo 384, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 è apportata la seguente modificazione:

     a) Alla lettera e) le parole: "in tempo utile e nei modi regolamentari" sono sostituite dalle seguenti: "in tempo utile o nei modi regolamentari".

 

     ART. 219

     1. All'articolo 389 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 2 le parole: "383, comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "203, comma 3, del codice,";

     b) Al comma 3 dopo le parole: "ma prima della formazione del ruolo," sono aggiunte le seguenti: "è pari alla somma dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice," e dopo le parole: "del procedimento" è aggiunta la parola: "e".

 

     ART. 220

     1. All'articolo 391, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 è apportata la seguente modificazione:

     a) La parola: "terrà" è sostituita dalla seguente: "tiene".

 

     ART. 221

     1. All'articolo 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) La rubrica è sostituita dalla seguente: "Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell'Ordine.";

     b) E' aggiunto in fine il seguente comma:

     "3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la ripartizione dei fondi è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti.".

 

     ART. 222

     1. All'articolo 394 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 dopo le parole: "sotto la vigilanza dell'organo procedente" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero può essere condotto dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo procedente";

     b) E' aggiunto in fine il seguente comma:

     "9. La segnalazione dello stato di sequestro del veicolo è realizzata con l'apposizione di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l'iscrizione: “Veicolo sottoposto a sequestro” e con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto. Le dimensioni dell'adesivo non devono essere inferiori a 20 X 30 cm.".

 

     ART. 223

     1. All'articolo 396 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 le parole: "commi 1 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";

     b) Sono aggiunti i seguenti commi:

     "3. Il fermo amministrativo del ciclomotore si esegue con il ricovero temporaneo del veicolo nel luogo indicato dal conducente o, qualora il conducente si trovi nella impossibilità di indicarlo, presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero in un deposito autorizzato. Il conducente è autorizzato, nella prima ipotesi, con annotazione sul verbale di contestazione, a raggiungere il luogo di custodia dallo stesso indicato, salvo che ricorrano motivi ostativi di sicurezza stradale.

     4. La restituzione del ciclomotore è effettuata attraverso la riconsegna del certificato di idoneità tecnica del veicolo all'avente titolo, da parte dell'organo di polizia che ha accertato la violazione, nei propri uffici. Nell'ipotesi di custodia presso un deposito autorizzato si applicano le disposizioni del comma 2.".

 

     ART. 224

     1. All'articolo 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 le parole da: ", il quale è tenuto" a: "Gli enti proprietari" sono sostituite dalle seguenti: ". Tali luoghi devono essere attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri e siano affidati ad un responsabile che assume la figura di custode. Gli enti proprietari di strade";

     b) Al comma 2 le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta.";

     c) Al comma 4 le parole: "(modello V.2)" sono soppresse.

 

     ART. 225

     1. All'articolo 399 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Il riferimento tra parentesi agli articoli del codice della strada e la rubrica sono modificati come segue: "(Artt. 216 e 217 Cod. Str.) (Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida - Sospensione della carta di circolazione)";

     b) Al comma 2, nello schema di annotazione, le parole: "il certificato di circolazione n." sono sostituite dalle seguenti: "il certificato di idoneità tecnica n." e le parole: "il certificato di proprietà del veicolo .... per violazione all'articolo ..... del codice della strada." sono soppresse.

 

     ART. 226

     1. All'articolo 402 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 le parole da: "ai punti" a: "del codice", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 47, lettere e), f), g), h), i), l), m) n), del codice,";

     b) Al comma 4 le parole: "il colore," sono soppresse;

     c) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

     "7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 5 sono popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e sono continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C.. Le sezioni di cui ai commi 3 e 4 sono popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e nel sistema informatico A.C.I.-P.R.A. e sono continuamente aggiornate dagli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. a mezzo di procedure informatiche interattive o differite, dal sistema informatico A.C.I.-P.R.A. e dai comuni a mezzo di trasferimento di dati su supporto magnetico o per via telematica, nonché dai notai a mezzo di trasferimento di dati per via telematica ovvero su supporto magnetico o cartaceo utilizzando, in quest'ultimo caso, modulari conformi a quelli prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C.. La sezione di cui al comma 6 è gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorità di polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 è eseguito dal sistema informatico. A.C.I.-P.R.A., dalle autorità di polizia, dalle compagnie di assicurazione, dai comuni e dai notai, secondo i tracciati record che sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti le amministrazioni e gli enti interessati, nel termine di un mese decorrente rispettivamente dalla data di presentazione della formalità, dalla data dell'incidente, dalla data di presentazione di denuncia di incidente o dalla data di comunicazione della variazione anagrafica ovvero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione dell'atto di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli o rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto.";

     d) Al comma 11 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: "e della navigazione".

 

     ART. 227

     1. All'articolo 405 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Al comma 1 la parola: "dovranno" è sostituita dalla seguente: "devono";

     b) Sono aggiunti i seguenti commi:

     "4. Le voci 2, 4 e 6 di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni sono aggiornate come segue:

     2) - Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entità tecniche degli stessi, ai contenitori e casse mobili. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai conducenti.

     4) - Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della M.C.T.C.. Visite e prove speciali di componenti, di entità tecniche, di contenitori e casse mobili. Visite e prove di imballaggi, di grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e prove per modifica delle caratteristiche o dell'elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli stessi. Visite e prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di conformità ADR ai veicoli.

     6) - Omologazione di componenti, di entità tecniche, di contenitori e di casse mobili. Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR.".

     5. Gli importi di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 1° dicembre 1986, n. 870 sono gestiti dall'organismo di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1967, n. 14.".

 

     ART. 228

     1. All'articolo 406, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:

     a) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono applicate nella versione integrata o modificata in vigore al momento dell'applicazione delle direttive medesime e sono recepite con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 229 del codice.".

 

     ART. 229

     1. Al titolo I del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apposte le seguenti appendici:

     "APPENDICI AL TITOLO I

     Appendice I - Art. 9 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per massa

     Appendice II - Art. 9 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per sole dimensioni

     Appendice III - Art. 10 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli mezzi d'opera

     Appendice IV - Art. 12 Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale

     APPENDICE I - ART. 9

     (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per massa)

     1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, sono le seguenti:

     a) Per i veicoli a motore non atti al traino:

     a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice;

     a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t;

     a.3) velocità massima calcolata per costruzione: 70 km/h;

     a.4) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata;

     a.5) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.;

     a.6) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di appartenenza.

     b) Per i veicoli a motore atti al traino:

     b.1) massa rimorchiabile compresa tra 3 e 6 volte la massa complessiva massima del veicolo a motore e comunque non superiore ad 8 volte la sua massa aderente;

     b.2) massa aderente non inferiore al 65% della massa complessiva massima. Massa minima sull'asse direttivo non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5% della massa complessiva;

     b.3) velocità massima calcolata per costruzione in servizio di traino: 40 km/h, con l'eccezione di cui al successivo punto b.4);

     b.4) trasmissioni: è ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni che consentano di raggiungere una velocità massima calcolata non superiore a 70 km/h nei casi sotto indicati e se il conseguimento di tale velocità è reso possibile da elementi costruttivi:

     b.4.1) quando viaggiano isolati;

     b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano le condizioni di cui al comma 5 dell'appendice III al titolo III;

     b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa complessiva massima di 42,6 t e formano una combinazione della massa massima di 72 t nel rispetto del rapporto di traino 1,45. In questo caso i veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche specifiche per i veicoli eccezionali e per trasporti eccezionali, anche l'iscrizione nella fascia d'ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma 5, lettera b), dell'appendice III al titolo III o della verifica prevista allo stesso comma, lettera c), del valore minimo della potenza specifica se la potenza del propulsore del veicolo trattore è non inferiore a 259 kW. La massa complessiva di 42,6 t, nel caso di semirimorchi, è riferita alla massa gravante sugli assi a terra del semirimorchio;

     b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata;

     b.6) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.;

     b.7) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di appartenenza.

     c) Per i veicoli rimorchiati:

     c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29 t; per i semirimorchi tale massa è riferita a quella gravante sugli assi a terra;

     c.2) velocità di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non può superare i 10 bar:

     c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42,6 t;

     c.2.2) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 42,6 t e sino a 80 t;

     c.2.3) 25 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i veicoli rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili a trattori classificati mezzi d'opera, la velocità di base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h;

     c.3) dimensioni: entro o eccedenti i limiti dall'articolo 61 del codice;

     c.4) timoni e veicoli rimorchiati telescopici: si applicano le norme previste ai punti b.2) e b.3) dell'appendice II al titolo I

     c.5) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria 04 di appartenenza.

     d) Prove:

     d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal costruttore possono essere ammessi a condizione che lo spunto in salita e la tenuta del freno di stazionamento risultino verificati sulle seguenti pendenze:

     d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui alla lettera a);

     d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del freno di stazionamento per il veicolo isolato di cui alla lettera b);

     d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino di 1,45;

     d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino uguale o superiore a 3;

     d.2) per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione, si fa riferimento alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i veicoli di cui alla lettera b), ai fini della determinazione della massa rimorchiabile, dovrà altresì verificarsi che la potenza minima del propulsore installato sul veicolo a motore, riferita al valore massimo in tonnellate della combinazione che può formare con il veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a:

     d.2.1) 1,76 kW/t per combinazioni della massa complessiva sino a 100 t con l'eccezione di cui al punto b.4);

     d.2.2) 1,17 kW/t per combinazioni della massa complessiva di oltre 150 t. Per valori della massa complessiva della combinazione compresi tra 100 e 150 t, la potenza minima del propulsore deve essere quella risultante per interpolazione lineare tra 1,76 e 1,17 kW/t. Le potenze specifiche sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 1,47 kW/t e 1,03 kW/t, oppure al valore interpolato tra 1,47 e 1,03, per la combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra 100 e 150 t, per i veicoli trattori ad aderenza totale ed equipaggiati con rallentatori idraulici od elettrici idonei a superare la prova di cui al successivo punto d.3.3);

     d.3) la verifica dei dispositivi di frenatura sarà attuata in conformità delle disposizioni di cui agli allegati I, II - con esclusione del punto 1.1.4.2. dell'allegato II e della relativa appendice - III, IV, V, VI, VII e, per i soli veicoli suscettibili di superare la velocità diI 50 km/h, X della direttiva 71/320/CEE:

     d.3.1) Il tempo t, corrisponde a x = 75% di cui al punto 2.4 dell'allegato III della direttiva citata, non deve essere inferiore a 0,5 secondi. Per i veicoli abilitati a circolare anche entro i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del codice, senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, la verifica dei dispositivi deve essere attuata anche a tutte le masse legali, nel pieno rispetto delle norme in vigore per i veicoli della categoria N3;

     d.3.2) deve essere altresì verificato che i veicoli di cui alla lettera b), alla massa massima eccezionale che possono formare, siano in grado di mantenere, sulla pendenza del 6% (per le combinazioni di massa di 72 t e rapporto di traino di 1,45) e del 4,5% (per le combinazioni con rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6), una velocità stabilizzata di 25 ± 5 km/h (scegliendo il rapporto che più si avvicina al valore di 25 km/h) senza far ricorso ad alcuno dei dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento. La verifica va attuata sulla predetta pendenza per corsa per una lunghezza di 6 km;

     d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3. e 1.4 dell'allegato II citato al precedente punto d.3) non sono sostitutive di quelle di cui al punto d.3.2), la quale è invece da ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4 del predetto allegato II. Queste ultime prove devono, comunque, essere effettuate alle masse massime che i veicoli possono conseguire ai sensi dell'articolo 62 del codice, qualora venga richiesto il riconoscimento della circolazione a tali masse senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, sia per i veicoli a motore isolati che per quelli rimorchiati.

     2. Per i veicoli destinati a formare complessi costituiti da più veicoli a motore e/o più veicoli rimorchiati si applicano le prescrizioni dettate dalla Direzione generale della M.C.T.C., qualora necessarie per la realizzazione di particolari tipi di tali complessi.

     APPENDICE II - ART. 9

     (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per sole dimensioni)

     1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dell'articolo 61 del codice, sono le seguenti:

     a) Per i veicoli a motore:

     a.1) masse: comprese entro i limiti fissati dall'articolo 62 del codice;

     a.2) dimensioni dei veicoli eccezionali: eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice, secondo i valori stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., al fine di permettere particolari realizzazioni costruttive necessarie per l'esecuzione di determinati trasporti, non altrimenti realizzabili;

     a.3) dimensioni dei veicoli adibiti al trasporto eccezionale: entro i limiti fissati dall'articolo 61 del codice, salvo che non ricorrano le condizioni previste al punto a.2);

     a.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N di appartenenza.

     b) Per i veicoli rimorchiati:

     b.1) masse e dimensioni (salvo quanto previsto al punto b.3): come ai punti a.1), a.2) e a.3);

     b.2) timoni: di tipo fisso, anche se con lunghezze diverse in alternativa per uno stesso rimorchio, o allungabili, secondo le prescrizioni tecniche dettate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.;

     b.3) lunghezza dei veicoli: è consentita la realizzazione di veicoli rimorchiati telescopici, per sfilamento di elementi del telaio o per interposizione, nella zona centrale dello stesso, di elementi modulari, in entrambi i casi nel rispetto delle prescrizioni tecniche dettate dalla Direzione generale della M.C.T.C.. Comunque, la prima posizione d'allungamento deve determinare una lunghezza complessiva del veicolo tale da eccedere i limiti previsti dall'articolo 61 del codice;

     b.3.1) i rimorchi o semirimorchi, telescopici, che circolano a telaio non allungato e non determinano il superamento di alcuno dei limiti previsti dall'articolo 61 del codice, non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice;

     b.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria o di appartenenza.

     APPENDICE III - ART. 10

     (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli mezzi d'opera)

     1. Gli autoveicoli isolati devono rispondere a tutte le caratteristiche tecniche e funzionali prescritte per i veicoli della categoria N3, salvo quanto di seguito specificato:

     a) gli assi posti a distanza inferiore a 1,20 m, agli effetti della valutazione della massa ammissibile sugli stessi, vengono considerati come asse unico;

     b) massa aderente minima: non inferiore al 60% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a due o tre assi; non inferiore al 50% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a quattro assi;

     c) massa minima sull'asse direttivo: non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5% della massa complessiva;

     d) tara minima dell'autoveicolo a due assi: 9 t; dell'autoveicolo a tre assi: 12 t; dell'autoveicolo a quattro o più assi: 14 t;

     e) slivellamenti per assi tandem o tridem, eseguiti sia a carico che a scarico: 10 cm con variazioni di carico contenute su ciascun asse, rispetto alle condizioni statiche, entro il ± 25%;

     f) sospensioni meccaniche degli assi tandem o tridem realizzate con un grado di sicurezza, verificato in condizioni statiche, almeno pari a 3 rispetto al carico di snervamento del materiale impiegato per le sospensioni stesse. Tale prescrizione, per le sole omologazioni rilasciate a veicoli muniti di sospensioni degli assi tandem o tridem tali che ogni asse risulti compensato per le azioni di frenatura ivi comprese le coppie, si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996. In ogni caso le sospensioni devono essere realizzate in modo da evitare moti anomali delle ruote in fase di frenatura del veicolo interessato;

     g) agli effetti di quanto disposto alle lettere e) ed f), si definiscono assi tandem o tridem le coppie o terne di assi, con esclusione di quelli direttivi per i quali valgono le norme della categoria N3, posti tra loro a distanza misurata tra gli assi contigui, non superiore a 1,80 m;

     h) altezza minima dal suolo: l'altezza minima dal suolo di tutti gli organi, fatta esclusione dei dispositivi di frenatura posti in corrispondenza di ciascuna ruota, non deve essere inferiore, a pieno carico, a 250 mm;

     i) velocità massima, calcolata per costruzione: non superiore ad 80 km/h. I dispositivi limitatori di velocità, conformi alle prescrizioni comunitarie in proposito e con velocità regolata pari a 80 km/h, devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata;

     l) differenziale dotato di dispositivo di bloccaggio, con esclusione degli assi motori direttivi, e, nel caso di più assi motori, di dispositivo per il bloccaggio della scatola di ripartizione;

     m) per i trattori di semirimorchi, la posizione della ralla deve rispettare, senza dover provvedere ad alcuno spostamento della stessa, tutte le prescrizioni sia al carico legale che a quello eccezionale;

     n) la massa rimorchiabile, che comporta una massa complessiva dell'autotreno o dell'autoarticolato non inferiore a 44 t, viene assegnata per potenze del motore dell'autoveicolo trattore non inferiori a 259 kW, senza che ricorra l'obbligo dell'esecuzione della prova di cui al comma 5, lettera b), dell'appendice III al titolo III o della verifica, prevista allo stesso comma, lettera c), del valore minimo della potenza specifica.

     2. Gli autotreni e gli autoarticolati devono soddisfare alle prescrizioni previste per la categoria, salvo quanto specificato ai punti seguenti:

     a) per gli autoarticolati; la massa aderente minima deve risultare non inferiore al 28% della massa massima nei complessi a quattro assi; non inferiore al 40% della massa massima nei complessi a cinque o più assi. Nel caso di autoarticolati costituiti da semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici, la verifica della massa aderente minima è sostituita da quella indicata alla successiva lettera b) in cui, per massa del rimorchio, deve intendersi la massa sugli assi a terra del semirimorchio;

     b) per gli autotreni: deve essere verificato che, per le condizioni di carico utilizzate, il rapporto tra la massa del rimorchio e la massa del veicolo trattore, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, lettera n), non sia superiore a 1,45. Tale valore è elevato a 3 nel caso in cui ricorra la condizione prevista al punto b.3) della appendice I al titolo I

     c) tara minima dei mezzi d'opera: la tara degli autoarticolati a quattro assi non deve essere inferiore a 16 t; la tara degli autoarticolati a cinque o più assi non deve essere inferiore a 17,6 t.

     3. I rimorchi devono rispondere a quanto prescritto al punto 1.16.2 dell'allegato I alla Direttiva 71/320/CEE e devono essere realizzati e destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici. Possono essere costituiti anche da rimorchi e macchine operatrici trainate, appositamente attrezzati (spandisabbia, spandisale e simili) o destinati al trasporto del materiale necessario per consentire il traffico stradale in caso di neve o gelo. Si applicano ad essi le norme valide per la categoria O4 e, se eccezionali per massa, devono soddisfare le prescrizioni stabilite per la categoria dall'appendice I al titolo I.

     4. I semirimorchi sono ad almeno due assi reali, eccezionali per massa, e valgono per essi, salvo che per quelli adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici, le prescrizioni indicate al comma 1, lettere a), e), f), g) ed h); si applicano altresì ad essi le restanti norme valide per la categoria O4. Ai semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici si applicano le prescrizioni stabilite per la categoria dall'appendice I al titolo I.

     APPENDICE IV - ART. 12

     (Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale)

     1. Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale possono essere muniti di gru, anche di tipo telescopico od a scomparsa tra le pedane, di verricello o di altro dispositivo per il soccorso stradale e sono dotati delle attrezzature necessarie per la loro funzionalità. Possono essere realizzati con o senza piano di carico, fisso o inclinabile e parzialmente scarrabile, per il trasporto di veicoli di limitate dimensioni, e comunque tali da non determinare mai, in condizioni di marcia, il superamento di alcuno dei limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice.

     2. La gru installata sull'autoveicolo di soccorso, se presente, può consentire, oltre al posizionamento di un veicolo sull'eventuale piano di carico, il traino dello stesso con un asse sollevato, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso.

     3. E' ammessa l'installazione sugli autoveicoli di soccorso di un gancio di traino di tipo approvato, sia per il recupero di rimorchi, sia per il traino di autoveicoli e sia per il traino di rimorchi attrezzati per il trasporto esclusivo di veicoli soccorsi o rimossi e caricati con i mezzi dell'autoveicolo di soccorso. Tali rimorchi, in quanto destinati esclusivamente a servire l'autoveicolo di soccorso, sono considerati, ai sensi dell'articolo 204, rimorchi ad uso speciale.

     4. Gli autoveicoli di soccorso sono soggetti a tutte le norme costruttive valide per i veicoli della stessa massa complessiva della categoria N, definita dall'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice, salvo per quanto riguarda le seguenti prescrizioni:

     a) lo sbalzo anteriore non deve eccedere il 65% del passo a condizione che non modifichi la visibilità originaria dell'autotelaio; lo sbalzo posteriore non deve eccedere l'85% del passo. Il veicolo deve iscriversi nella fascia d'ingombro di cui all'articolo 217;

     b) gli sbalzi, sia anteriore che posteriore, devono essere segnalati, nel senso longitudinale e trasversale del veicolo, per la parte eccedente in pianta la sagoma dell'autotelaio, con sistemi retroriflettenti a strisce larghe 10 cm e inclinate di 45°, alternate, di colore bianco e rosso. Per la parte estrema dello sbalzo, in senso longitudinale, costituita da attrezzi mobili di lavoro quali carrucole e simili, le segnalazioni riflettenti possono essere effettuate con pannelli delle dimensioni minime di 50 x 50 cm, segnalati come sopra disposto;

     c) se la parte a sbalzo anteriore, misurata dal centro del volante di guida, eccede i 2,5 m, la circolazione su strada è subordinata alla scorta del personale dell'impresa che dovrà prendere posto in cabina e coadiuvare il conducente, anche scendendo a terra e precedendo il veicolo, nell'attraversamento di incroci o nell'immissione nella carreggiata;

     d) la parte a sbalzo costituita da allestimenti a sezione trasversale ridotta di oltre il 50% rispetto alla sagoma trasversale del veicolo, deve presentare la superficie inferiore ad altezza non inferiore a 1,80 m da terra ed essere segnalata, qualunque sia il valore dello sbalzo, come stabilito alla precedente lettera b);

     e) il dispositivo antincastro non è obbligatorio se alla sua funzione supplisce la presenza eventuale di una trave portastabilizzatori od altro dispositivo analogo purché presenti la faccia posteriore a superficie piana, risponda al dimensionamento prescritto dalla normativa specifica in vigore e ad esso non risulti agganciato a sporgere alcun organo dell'attrezzatura dell'allestimento;

     f) il traino del veicolo rimosso o soccorso, è ammesso con rapporto di traino non superiore a 0,5 ed a condizione: che il traino avvenga secondo quanto previsto al comma 2 o con barra rigida, segnalata a strisce alternate di colore bianco e rosso retroriflettenti; che siano rispettate le masse massime per asse ed il rapporto minimo fra le masse sull'asse o sugli assi di guida e quello o quelli posteriori. La barra rigida deve costituire dispositivo di allestimento del veicolo, essere marcata dal costruttore dell'autoveicolo e segnalata come le parti a sbalzo della precedente lettera b);

     g) gli eventuali sbalzi anteriori non devono determinare condizioni di visibilità dal posto di guida che si discostino da quelle dei corrispondenti veicoli della categoria N la visibilità attraverso gli specchi retrovisori deve rispondere alla normativa contenuta nella direttiva n. 71/127/CEE;

     h) tutte le parti a sbalzo degli allestimenti che possono ruotare in un qualsiasi piano, devono essere assicurate nella posizione assunta per la marcia del veicolo con sicuri ed affidabili dispositivi meccanici o idraulici. I comandi idraulici del sistema o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente dal conducente durante la marcia su strada;

     i) il sistema di lavoro deve inoltre essere bloccato, con valvole sul circuito idraulico o con vincoli meccanici, nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.".

 

     ART. 230

     1. Nel sommario delle "APPENDICI AL TITOLO III" del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il riferimento all'articolo e alla rubrica relativo all'appendice III è sostituito dal riferimento all'articolo e alla rubrica relativo all'appendice IV e viceversa.

 

     ART. 231

     1. Al titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le appendici sono modificate come segue:

     a) All'appendice I - Art. 198:

     A) al comma 1, dopo le parole: "dei ciclomotori" sono aggiunte le seguenti: "dotati di motore termico"; la lettera i) è soppressa.

     b) All'appendice II - Art. 199:

     A) al comma 1 le parole: "motore dei" sono sostituite dalle seguenti: "motore termico di cui possono essere dotati i"; alla lettera a) le parole: "(per motori a combustione interna") sono soppresse; alle lettere d), e) ed f) le parole: "al punto c)" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "alla lettera c)";

     B) al comma 2, lettera a) le parole: "del sedile" sono sostituite dalle seguenti "dal sedile".

     c) All'appendice III - Art. 219:

     A) nella rubrica la parola: "rimorchi" è sostituita dalla seguente: "veicoli";

     B) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) 0,5 nei casi in cui il veicolo trainato non sia provvisto di dispositivo di frenatura.";

     C) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Non è ammesso il traino di veicoli privi di idonei dispositivi di frenatura, qualora prescritti, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del codice.";

     D) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, il valore della massa rimorchiabile e le relative prove sono stabilite secondo le norme previste dall'appendice I al titolo I.";

     E) al comma 5, lettera b), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Qualora nella prova, per qualsiasi motivo, compresa l'eventuale presenza di limitatori di velocità approvati dalla Direzione generale della M.C.T.C., il regime di velocità massima non sia superiore almeno del 7% a quello di potenza massima del motore, la prova sarà limitata al regime di velocità massima ridotta del 7%;" ed è aggiunta in fine la seguente lettera: "c). L'accertamento di cui alla lettera b) non si effettua nel caso degli autoarticolati, autosnodati, autotreni e filotreni per i quali sia verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa totale del complesso non sia inferiore a 5,88 kW/t.";

     F) al comma 6, alla lettera e) le parole: "veicoli e di containers" sono sostituite dalle seguenti: "veicoli, di containers e di animali vivi"; le parole: "lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere d), e) e g),".

     d) All'appendice V - Art. 227:

     A) al punto A) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

     "a) Massa in ordine di marcia (tara).

     b) Massa massima tecnicamente ammissibile.

     c) Masse massime sugli assi.";

     B) al punto B) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     c) "Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.";

     C) al punto C) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

     "p) Pneumatici e sospensioni.";

     D) al punto D) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

     "n) Sistemazione interna e rumorosità, resistenza dei sedili e loro ancoraggi.";

     E) al punto G) la lettera f) è soppressa;

     F) al punto H) la lettera h) è soppressa; le lettere i) ed l) diventano rispettivamente h), i) e la lettera m) è sostituita dalla seguente: "l) Antenna radio o radiotelefonica.".

     e) All'appendice VI - Art. 231:

     A) al comma 1, lettere a) e b), la parola: "SOS" è scritta, ogni volta, con lettere maiuscole;

     B) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "e sono:" la punteggiatura è modificata nel modo seguente:

     "CROCE ROSSA: colore rosso, altezza simbolo: 200 ± 5 mm;

     CHIAVE INGLESE: colore nero, altezza simbolo: 200 ± 5 mm;

     DISTRIBUTORE COMBUSTIBILE: colore nero, altezza simbolo: 200 ± 5 mm.";

     C) al comma 2 le parole: "completi in ogni loro parte," sono soppresse;

     D) al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

     f) All'appendice VIII - Art. 237:

     A) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) Sistemi di frenatura.

     Devono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva 92/54/CEE. L'efficienza dei sistemi di frenatura in relazione alle diverse categorie di veicoli, in assenza di prescrizioni comunitarie in proposito, viene stabilita dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".

     g) All'appendice X - Art. 241:

     A) nella rubrica la parola: "abilitate" è sostituita dalle seguenti: "e dei consorzi abilitati";

     B) al comma 1:

     B.1) al primo periodo le parole: "dotate le imprese abilitate" sono sostituite dalle seguenti: "dotati le imprese ed i consorzi abilitati";

     B.2) alla lettera a):

     B.2.1) le parole da: "dovranno possedere" a: "inoltre" sono sostituite dalle seguenti: "devono";

     B.2.2) il punto 3) è sostituito dal seguente:

     "3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2200 mm:";

     B.2.3) al punto 5) il segno di interpunzione “punto” è sostituito da “ punto e virgola” ed è aggiunto in fine il seguente punto 6):

     "6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata di almeno 3000 kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura.";

     B.2.4) all'ultimo periodo le parole: " di autoriparazione" sono sostituite dalle seguenti: "ed i consorzi";

     B.3) alla lettera b) le parole: ", del D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323 e delle relative tabelle CUNA" sono soppresse;

     B.4) alla lettera c) l'ultimo periodo è soppresso;

     B.5) alla lettera d) le parole da: "La spinta sulle piastre" fino a: "20000 N per asse." sono sostituite dalle seguenti: "La forza di translazione delle singole piastre deve essere sufficiente a determinare lo spostamento dell'area di appoggio del pneumatico sulla piastra, trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per una corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono garantire una superficie di attrito che escluda lo slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 25000 N per asse.";

     B.6) alla lettera e) le parole: ", spettri e forme d'onda" sono soppresse e dopo (IEC) il segno di interpunzione “punto e virgola” è sostituito da “virgola” e le parole: "è ammesso altresì l'impiego di fonometri conformi alle norme ASA." sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni ed integrazioni.";

     B.7) alla lettera h) le parole: "autoveicolo o un rimorchio" sono sostituite dalla seguente: "veicolo";

     B.8) alla lettera l) dopo la parola: "massa" è aggiunta la seguente: "complessiva,"; dopo le parole: "su un asse" la parola: "e" è sostituita dalla seguente: "o" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il sistema in questione, qualora rispondente anche alle caratteristiche previste al punto 6), sub a) può intendersi sostitutivo di quello ivi previsto.";

     C) E' aggiunto il seguente comma:

     "2. Le apparecchiature indicate alle lettere a), b), c), e), f) e g) devono rispondere altresì alle caratteristiche tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano altresì le modalità di utilizzazione delle apparecchiature medesime.".

     h) All'appendice XII - Art. 257:

     A) al comma 1:

     A.1) alla lettera h) le parole: "tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici" sono sostituite dalle seguenti: "e sei caratteri alfanumerici";

     A.2) alla lettera i) la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque";

     A.3) alla lettera m) le parole: "targa prova per motoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "targa prova per ciclomotori e motoveicoli";

     A.4) alla lettera r) le parole: "tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici" sono sostituite dalle seguenti: "cinque caratteri alfanumerici";

     B) al comma 2 le parole: "ai punti" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere";

     C) al comma 3 le parole: "delle eventuali lettere" sono sostituite dalle seguenti: "delle lettere"; e prima dell'ultimo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui la targa del veicolo traente contenga la parola Roma essa viene riportata sulla targa ripetitrice mediante la sigla RM.".

     i) All'appendice XIII - Art. 260:

     A) al punto 2.2. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     B) al punto 3.1. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     C) al punto 3.2.4 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: "e della navigazione -";

     D) al punto 3.4.1 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";

     E) al punto 3.5.2 le parole: "non oltre sei mesi dalla" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei mesi successivi alla";

     F) al punto 3.5.4 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione -";

 

     ART. 232

     1. Al titolo IV del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, l'appendice I è modificata come segue:

     a) Al comma 7 le parole: "da B.4 a B.8" sono sostituite dalle seguenti: "relativi ai punti da B.4 a B.9 e B.11".

 

     ART. 233

     1. Al Titolo I del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue:

     I) La TABELLA I.2 è sostituita dalla seguente:

     TABELLA I 2 ART. 18 - COSTI D'USO PER ASSE PER L'ANNO 1993

     (Omissis)

     II) La TABELLA I.3 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)

 

     ART. 234

     1. Al titolo II gli allegati sono modificati come segue:

     “I) Lo schema della "Tabella II.12" è sostituito dal seguente:

 

A

B

C

D

R

piccolo

10

0,2

0,4

25

2

normale

15

0,3

0,6

35

2,5

grande

25

0,4

0,8

50

3

     “ II) La TABELLA II.13 è sostituita dalle seguenti tabelle:

     (Omissis)

     III) La "TABELLA II.14" è sostituita dalle seguenti tabelle:

     (Omissis)

     IV) Alla "Tabella II.15", nella didascalia, dopo le parole: "tratto di strada" sono aggiunte le seguenti: "o le iscrizioni lunghe o bilingue";

     V) Nel "Modello II.1", nel "Modello II.2", nella "Figura II.97/b" e nella "Figura II.405", la parola "Km" è sostituita dalla seguente: "km";

     VI) Nel "Modello II.4", in didascalia, la parola "ECCETTO" è sostituita dalla seguente: "eccetto";

     VII) Nelle figure del "Modello II.6/q2" e "Modello II.8/a" l'iscrizione "Lun-Ven" è sostituita dalla seguente: "lun-ven";

     VIII) Nella "Figura II.21" il titolo della didascalia: "BANCHINA CEDEVOLE" è sostituito dal seguente: "BANCHINA PERICOLOSA";

     IX) Nella "Figura II.55", in didascalia, le parole "alle biciclette" sono sostituite dalle seguenti: "ai velocipedi";

     X) Nella "Figura II.70", in didascalia, è aggiunto il seguente periodo: "(Il filo nero interno alla cornice serve solo per costruzione)";

     XI) Nella "Figura II.74", in didascalia, le parole "8.00 alle 22.00" sono sostituite dalle seguenti: "8.00 alle 20.00" e dopo le parole: "con cifre" sono aggiunte le seguenti: ", simboli";

     XII) Nella "Figura II.75", in didascalia, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "In assenza di iscrizioni integrative il divieto è permanente. E' sempre disposta la rimozione coatta del veicolo.";

     XIII) Nella "Figura II.88" e nella "Figura II.89", in didascalia, la parola "urbana" è soppressa;

     XIV) Nella "Figura II.90" e nella "Figura II.91", in didascalia, le parole: "alle sole biciclette" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli velocipedi";

     XV) Nella "Figura II.92/a", nella "Figura II.92/b", e nella "Figura II.93/b", in didascalia, le parole: "alle biciclette" sono sostituite dalle seguenti: "ai velocipedi";

     XVI) La "Figura II.110" è rinumerata come "Figura II.110/a" ed è aggiunta di seguito la seguente nuova "Figura II.110/b":

     (Omissis)

     XVII) La "Figura II.140" è rinumerata come "Figura II.140/a" ed è aggiunta di seguito la seguente nuova "Figura II.140/b":

     (Omissis)

     XVIII) Nella "Figura II.247, in didascalia, è aggiunto in fine il seguente periodo: "(Da impiegare in caso di intersezioni ravvicinate); XIX) La "Figura II.294" è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)

     XX) Nella "Figura II.295", sotto il titolo, è aggiunto il seguente periodo: "(Le dimensioni dei pannelli sono quelle dei formati piccolo, normale e grande della tabella II.9)"; XXI) La "Figura II.320" è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)

     XXII) La "Figura II.321" è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)

     XXIII) La "Figura II.322" è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)

     XXIV) La "Figura II.323" è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)

     XXV) Dopo la "Figura II.322/b" sono inserite le seguenti nuove figure:

     (Omissis)

     XXVI) Il testo del preambolo di "SEGNALI USO CORSIE" è sostituito dal seguente: "Questo gruppo di segnali indica alcuni esempi circa le modalità per l'utilizzo delle singole corsie costituenti la carreggiata.". XXVII) La "Figura II.347" è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)

     XXVIII) Nella "Figura II.365", nel titolo della didascalia, dopo la parola "MOTEL" è aggiunta la seguente: "/ALBERGO" e nel testo, dopo la parola "motel" sono inserite le seguenti: "o un albergo";

     XXIX) Nella "Figura II.383", "Figura II.384", "Figura II.385", "Figura II.386", "Figura II.387", "Figura II.388", "Figura II.389", "Figura II.390", "Figura II.391", "Figura II.399/a", "Figura II.399/b", "Figura II.400", "Figura II.404", la cornice esterna dei triangoli è di colore giallo;

     XXX) Nella "Figura II.398", nel riferimento delle dimensioni del quadrato, è inserita anche la dimensione "70" e nel riferimento delle dimensioni del disco è inserita anche la dimensioni "40";

     XXXI) Nella "Figura II.427/b" i simboli dei velocipedi sono di colore bianco e in didascalia la parola: "giallo" è sostituita dalla seguente: "bianco";

     XXXII) Nella "Figura II.441/c" e nella "Figura II.441/d", le parole "BUS" sono di colore giallo;

     XXXIII) Nella "Figura II.442/b il simbolo del velocipede è di colore bianco e in, figura, nel riferimento alle dimensioni, sono aggiunte le seguenti misure per il formato ridotto: "80" sul lato orizzontale e "105" sul lato verticale;

     XXXIV) Nella "Figura II.445/a le misure dello stallo di sosta: "170" e "300" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "190" e 320";

     XXXV) Nella "Figura II.448" è aggiunta la dimensione dello spessore della striscia: "max 30 cm" e in didascalia, dopo la parola: "marciapiedi" sono aggiunte le seguenti: "o della parete che delimita la strada";

     XXXVI) Nella "Figura II.460", in didascalia, la parola "ciclisti" è sostituita dalla seguente: "di velocipedi";

     XXXVII) Nella "Figura II.461", in didascalia, dopo le parole: "delle luci rosse lampeggianti" sono inserite le seguenti: "o fisse";

     XXXVIII) Nella "Figura II.462", la tabella delle dimensioni è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)

     XXXIX) Nella "Figura II.477", il testo della didascalia è sostituito dal seguente:

     "Dispositivo di segnalazione luminosa per passaggi ferroviari a livello con barriere, costituito da una luce rossa fissa"; XL) Nella "Figura II.478", in didascalia, dopo le parole: "a livello" sono inserite le seguenti: "senza barriere o".

 

     ART. 235

     1. Al Titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue:

     I) La TABELLA III.1 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)

     II) Nella TABELLA III.2, nella rubrica, le parole "ART. 249" sono sostituite dalle seguenti: "ART. 250";

     III) La "Figura III.4/l" è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)

     IV) Dopo la "Figura III.4/l" è inserita la seguente "Figura III.4/m:

     (Omissis)

     V) La "Figura III.4/m" è rinumerata come: "Figura III.4/n" ed è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)

     VI) La "Figura III.4/n" è rinumerata come: "Figura III.4/o";

     VII) La "Figura III.4/o" è rinumerata come: "Figura III.4/p" e nella rubrica dopo la parola "PER" sono inserite le seguenti: "CICLOMOTORI E";

     VIII) La "Figura III.4/p" è rinumerata come: "Figura III.4/q";

     IX) La "Figura III.4/q" è rinumerata come: "Figura III.4/r";

     X) La "Figura III.4/r" è rinumerata come: "Figura III.4/s" e, in figura, le lettere "EE" sono di colore azzurro;

     XI) La "Figura III.4/s" è rinumerata come: "Figura III.4/t" e, in figura, le lettere "EE" sono di colore azzurro;

     XII) La "Figura III.4/t" è rinumerata come: "Figura III.4/u" e, in figura, le lettere "EE" sono di colore azzurro;

     XIII) La "Figura III.4/u" è rinumerata come: "Figura III.4/v" e, in figura, le lettere "EE" sono di colore azzurro;

 

     ART. 236

     1. Al Titolo IV del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue:

     I) La TABELLA IV.1 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)

     II) Il Modello IV.4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

     III) Il Modello IV.5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

     IV) Il Modello IV.6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

 

     ART. 237

     1. Al Titolo V gli allegati sono modificati come segue:

     I) La "Figura V.1” è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)

 

     ART. 238

     1. Al Titolo VII del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue:

     “I) La “Figura VII.1” è sostituita dalla seguente:

     TABELLA VII 1 Art. 405 - DIRITTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

     (Omissis)