§ 93.17.34 - Legge 4 gennaio 1994, n. 11.
Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto dei terzi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.17 veicoli
Data:04/01/1994
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. La legge 8 agosto 1991, n. 264, si applica anche alle attività di rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in [...]
Art. 2.      1. All'art. 2, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, la parola: "sentite" è sostituita dalla seguente: "sentiti"; e dopo le parole: "associazioni di categoria maggiormente rappresentative [...]
Art. 3.      1. All'art. 7, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
Art. 4.      1. L'art. 10 della legge 8 agosto 1991, n. 264, è sostituito dal seguente:


§ 93.17.34 - Legge 4 gennaio 1994, n. 11.

Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto dei terzi.

(G.U. 10 gennaio 1994, n. 6)

 

     Art. 1.

     1. La legge 8 agosto 1991, n. 264, si applica anche alle attività di rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per il disbrigo di pratiche automobilistiche.

     2. L'attività indicata al n. 1) della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, è di esclusiva competenza delle autoscuole.

     3. L'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto è esercitata da imprese e società, ai sensi della citata legge n. 264 del 1991, nonchè, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole. Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla citata legge n. 264 del 1991.

     4. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata direttamente dall'Automobile Club d'Italia ovvero dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla citata legge n. 264 del 1991. L'autorizzazione è rilasciata dalla provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, della citata legge n. 264 del 1991, su richiesta dell'automobile club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purchè i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della citata legge n. 264 del 1991, nonchè dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della stessa legge. All'automobile club competente si applica l'art. 9 della citata legge n. 264 del 1991 [1] .

 

          Art. 2.

     1. All'art. 2, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, la parola: "sentite" è sostituita dalla seguente: "sentiti"; e dopo le parole: "associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale" sono inserite le seguenti: "e l'Automobile Club d'Italia".

     2. All'art. 5, comma 1, della citata legge n. 264 del 1991, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

     "d bis) un rappresentante designato dagli automobile club".

     3. All'art. 8, comma 1, della citata legge n. 264 del 1991, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

     "d bis) due rappresentanti designati dall'Automobile Club d'Italia, di cui uno con funzioni di supplente".

     4. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli automobile club possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso. Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'art. 1 della citata legge n. 264 del 1991 possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.

 

          Art. 3.

     1. All'art. 7, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

     2. All'art. 92, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

     3. Il comma 3, dell'art. 92 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

     "3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila".

     4. Il comma 4 dell'art. 7 della citata legge n. 264 del 1991 è abrogato.

 

          Art. 4.

     1. L'art. 10 della legge 8 agosto 1991, n. 264, è sostituito dal seguente:

     "Art. 10 (Disposizioni transitorie).

     1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestiscono un regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'art. 5.

     2. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 1 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 può essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio.

     3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività di cui al comma 1 conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'art. 5, purchè attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 3.

     4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera g).

     5. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti l'Automobile Club d'Italia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato".

     2. Il decreto di cui al comma 5 dell'art. 10 della citata legge n. 264 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della citata legge n. 264 del 1991 in sostituzione di quella del dante causa; contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte del richiedente.

     4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della citata legge n. 264 del 1991.

     5. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma 4, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

     6. I soggetti subentrati ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame di cui all'art. 5 della citata legge n. 264 del 1991 producendo, in sostituzione del titolo di studio, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della medesima legge n. 264 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

     7. Le disposizioni di cui al comma 6 circa l'ammissione all'esame ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneità professionale si applicano anche al socio e ai familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrino, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa.

 


[1]  Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 25 novembre 1995, n. 501.