§ 98.1.30709 - D.P.R. 10 giugno 1977, n. 490.
Modificazioni al regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324 ed al decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/06/1977
Numero:490


Sommario
Art. unico.      A parziale modifica di quanto disposto all'art. 10 del regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, quale sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1969, n. 397, [...]


§ 98.1.30709 - D.P.R. 10 giugno 1977, n. 490. [1]

Modificazioni al regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324 ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 658, concernenti le ricompense al valore dell'Aeronautica, della Marina e dell'Esercito.

(G.U. 9 agosto 1977, n. 216)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, concernente istituzione della medaglia al valore aeronautico e di quella commemorativa di imprese aeronautiche, e successive modificazioni;

     Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, concernente riforma delle disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 658, concernente norme di esecuzione della legge 26 luglio 1974, n. 330, istitutiva di ricompense al valore e al merito dell'Esercito;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     A parziale modifica di quanto disposto all'art. 10 del regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, quale sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1969, n. 397, all'art. 11 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 658, le ricompense al valore dell'Aeronautica, della Marina e dell'Esercito possono essere consegnate in forma solenne anche nella ricorrenza della giornata delle Forze armate e delle feste d'arma di ciascuna Forza armata.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.