§ 70.1.78 - D.P.R. 29 maggio 1976, n. 658.
Norme di esecuzione della legge 26 luglio 1974, n. 330, istitutiva di ricompense al valore ed al merito dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:29/05/1976
Numero:658


Sommario
Art. 1.      La medaglia al valore dell'Esercito, riportata in effige nel quadro A annesso al presente decreto:
Art. 2.      La croce al merito dell'Esercito, riportata in effige nel quadro B annesso al presente decreto:
Art. 3.      Le disposizioni regolamentari relative all'uso e alle dimensioni dei nastrini da portare sul petto in luogo delle medaglie, si estendono anche alle medaglie al valore dell'Esercito. Sul nastrino [...]
Art. 4.      Le proposte di concessione delle ricompense sono formulate dalle autorità le quali, per le loro attribuzioni, vengono a cognizione dei fatti e precisamente:
Art. 5.      Le ricompense al valore ed al merito dell'Esercito sono consegnate al titolare o a coloro cui vengono attribuite in proprietà ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 26 luglio 1974, n. 330, in [...]
Art. 6.      Il Ministero della difesa partecipa di volta in volta ai comuni di nascita dei premiati, per gli adempimenti previsti dall'art. 10, terzo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 330, la [...]


§ 70.1.78 - D.P.R. 29 maggio 1976, n. 658. [1]

Norme di esecuzione della legge 26 luglio 1974, n. 330, istitutiva di ricompense al valore ed al merito dell'Esercito.

(G.U. 22 settembre 1976, n. 252)

 

     Art. 1.

     La medaglia al valore dell'Esercito, riportata in effige nel quadro A annesso al presente decreto:

     a) ha un diametro di 33 millimetri;

     b) riporta, da un lato, il fregio pluriarma dello Esercito composto di corazza, sormontato da elmo romano, fucili, lance, asce, cannoni e saette incrociati, con intorno la leggenda "al valore dell'Esercito" e, dall'altro lato, in mezzo a due rami di quercia, il nome del premiato con l'indicazione del luogo e della data del fatto;

     c) è sostenuta da un nastro di colore azzurro, con due filetti di colore giallo oro ai lati, di cui quelli esterni sono larghi tre millimetri e quelli interni quattro millimetri;

     d) si porta sulla sinistra del petto, se concessa a singole persone;

     e) si applica alla bandiera e allo stendardo, se concessa a comandi, corpi od enti che ne siano dotati; ovvero alla bandiera dell'arma o del servizio di appartenenza, in caso contrario.

 

          Art. 2.

     La croce al merito dell'Esercito, riportata in effige nel quadro B annesso al presente decreto:

     a) ha forma di croce patente ritondata, delle dimensioni orizzontali e verticali pari a 40 millimetri;

     b) riporta, al centro, inscritta in una circonferenza in rilievo, del diametro di 16 millimetri, una corona turrita; sul verso, in corrispondenza dei bracci orizzontali, riporta la leggenda "al merito dell'Esercito"; sul braccio verticale superiore viene inciso il nome del premiato con l'indicazione del luogo e della data del fatto; sul braccio verticale inferiore riporta il monogramma della Repubblica italiana;

     c) è sostenuta da un nastro di colore azzurro, con due filetti, di cui quelli esterni larghi tre millimetri e di colore giallo oro, quelli interni larghi quattro millimetri e di colore vermiglione scarlatto;

     d) si porta sul petto o si applica alla bandiera e allo stendardo secondo quanto stabilito nei punti d) ed e) dell'art. 1 del presente decreto.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni regolamentari relative all'uso e alle dimensioni dei nastrini da portare sul petto in luogo delle medaglie, si estendono anche alle medaglie al valore dell'Esercito. Sul nastrino della medaglia d'oro o d'argento viene applicata una stelletta a cinque punte, rispettivamente d'oro o d'argento.

     L'insegna della medaglia al valore dell'Esercito può essere indossata anche sull'abito civile.

     Sul nastrino della croce al merito dell'Esercito, d'oro o di argento, indossato in luogo delle insegne secondo le disposizioni in vigore, viene applicata rispettivamente una corona d'oro o d'argento.

 

          Art. 4.

     Le proposte di concessione delle ricompense sono formulate dalle autorità le quali, per le loro attribuzioni, vengono a cognizione dei fatti e precisamente:

     a) dalle autorità militari centrali, quando il fatto sia di rilevanza nazionale;

     b) dai comandanti militari territoriali o di corpo d'armata, in caso di atti ed attività compiuti da militari in servizio nelle unità alle proprie dipendenze od appartenenti ad unità di altra Forza armata dislocate nei territori di giurisdizione, ovvero da civili;

     c) dall'autorità militare di grado più elevato presente al fatto, ovvero, nel caso non esista, dall'autorità consolare, per gli atti e le attività compiute all'estero.

     I documenti relativi, corredati dei dati necessari a comprovare il fatto ed a porne in evidenza tutti gli aspetti, devono essere trasmessi al Ministero della difesa entro tre mesi a partire dalla data dell'evento che ha dato luogo alla proposta.

     Per i fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge 26 luglio 1974, n. 330, il termine suindicato è di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; per i fatti avvenuti all'estero non è prescritto termine alcuno.

 

          Art. 5.

     Le ricompense al valore ed al merito dell'Esercito sono consegnate al titolare o a coloro cui vengono attribuite in proprietà ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 26 luglio 1974, n. 330, in forma solenne, nella ricorrenza di feste nazionali, dai comandanti militari territoriali e di corpo d'armata o da altra autorità designata dal Ministro per la difesa.

 

          Art. 6.

     Il Ministero della difesa partecipa di volta in volta ai comuni di nascita dei premiati, per gli adempimenti previsti dall'art. 10, terzo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 330, la concessione delle ricompense dando comunicazione integrale delle motivazioni.

     Fa fede del conferimento delle ricompense il brevetto rilasciato dal Ministro per la difesa indicante il nome del premiato, la motivazione, la data ed il luogo del fatto che ha determinato il provvedimento.

 

 

     MODELLI

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.