§ 70.1.77 - Legge 26 luglio 1974, n. 330.
Istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:26/07/1974
Numero:330


Sommario
Art. 1.      Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Esercito, diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonchè imprese e studi [...]
Art. 2.      Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Esercito sono concesse a coloro che, in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la [...]
Art. 3.      La medaglia al valore dell'Esercito può essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa. Nei predetti casi, [...]
Art. 4.      La croce al merito dell'Esercito è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo ed al [...]
Art. 5.      Le ricompense al valore dell'Esercito sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.
Art. 6.      Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito è espresso da una commissione presieduta dal capo di stato maggiore dell'Esercito e composta da:
Art. 7.      E' ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dalla presente legge.
Art. 8.      Non possono conseguire le ricompense di cui alla presente legge e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il [...]
Art. 9.      Le disposizioni sulla riabilitazione militare contenute nella legge 13 giugno 1935, n. 1116, e le norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o [...]
Art. 10.      Le caratteristiche delle decorazioni, le autorità autorizzate a formulare le proposte per il conferimento delle stesse a ogni altra modalità relativa all'esecuzione della presente legge saranno [...]


§ 70.1.77 - Legge 26 luglio 1974, n. 330. [1]

Istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito.

(G.U. 12 agosto 1974, n. 211)

 

     Art. 1.

     Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Esercito, diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonchè imprese e studi volti allo sviluppo ed al progresso dell'Esercito ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro all'Esercito italiano sono premiati con le seguenti ricompense:

     A) Atti di valore:

     1) medaglia d'oro al valore dell'Esercito;

     2) medaglia d'argento al valore dell'Esercito;

     3) medaglia di bronzo al valore dell'Esercito;

     B) Imprese, studi ed azioni caratterizzate da somma perizia:

     1) croce d'oro al merito dell'Esercito;

     2) croce d'argento al merito dell'Esercito;

     3) croce di bronzo al merito dell'Esercito.

     Le ricompense di cui al precedente comma possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonchè a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano.

 

          Art. 2.

     Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Esercito sono concesse a coloro che, in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per salvare una o più persone in grave pericolo oppure per impedire o diminuire comunque il danno di grave disastro.

     Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'Esercito italiano.

     La medaglia di bronzo è concessa per atti ed imprese di particolare coraggio e perizia, compiuti senza manifesto pericolo di vita.

 

          Art. 3.

     La medaglia al valore dell'Esercito può essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa. Nei predetti casi, l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprietà al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata per sua colpa sentenza di separazione e purchè conservi lo stato vedovile.

     In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al primo dei figli; in mancanza di figli, al padre e, qualora manchi anche quest'ultimo, alla madre; in mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli. In mancanza anche di fratelli, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà al corpo, comando od ente cui egli apparteneva, se militare, ovvero al comune di nascita se egli era estraneo alle forze armate dello Stato.

     E' data facoltà di fregiarsi dell'insegna della medaglia al valore dell'Esercito, concessa alla memoria di un decaduto, al coniuge superstite di cui al primo comma oppure al padre ovvero alla madre del decorato.

     Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore dell'Esercito concessi alla memoria e l'autorizzazione a fregiarsene, è necessario essere di buona condotta morale.

     Non possono altresì ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore dell'Esercito, nè l'autorizzazione a fregiarsene coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 dell'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 .

 

          Art. 4.

     La croce al merito dell'Esercito è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo ed al progresso dell'Esercito italiano, da cui siano derivati a quest'ultimo spiccato lustro e decoro.

     Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza degli effetti conseguiti ed alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.

     La croce al merito dell'Esercito può essere concessa "alla memoria"; in tal caso si applicano le norme previste dall'art. 3.

 

          Art. 5.

     Le ricompense al valore dell'Esercito sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

     Le ricompense al merito dell'Esercito sono concesse dal Ministro per la difesa.

     Nell'ordine di successione dalle insegne, la medaglia al valore dell'Esercito si inserisce subito dopo le corrispondenti medaglie al valore militare, la croce al merito dell'Esercito subito dopo la croce al merito di guerra.

 

          Art. 6.

     Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito è espresso da una commissione presieduta dal capo di stato maggiore dell'Esercito e composta da:

     a) due ufficiali generali dell'Esercito, di cui uno dei carabinieri quando sia da premiare un militare di tale Arma;

     b) un ufficiale generale di altra forza armata o della guardia di finanza o del Corpo dalle guardia di pubblica sicurezza, quando sia da premiare un militare che non appartiene all'Esercito;

     c) un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore dell'amministrazione di appartenenza, quando si tratti di premiare un dipendente civile dello Stato.

     Esercita funzioni di segretario un ufficiale superiore dell'Esercito.

     Qualora la commissione non riscontri nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 2 e 4, semprechè si tratti di atti di coraggio, può proporre che i documenti relativi siano inviati al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompensa al valore o al merito civile.

 

          Art. 7.

     E' ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dalla presente legge.

     L'opposizione deve essere presentata al Ministro per la difesa entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione o della comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa.

     L'opposizione è sottoposta all'esame della commissione di cui al precedente art. 6 per il suo parere, in base al quale il Ministro per la difesa decide in via definitiva.

 

          Art. 8.

     Non possono conseguire le ricompense di cui alla presente legge e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

     Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le ricompense predette nè, avendole conseguite, possono fregiarsene.

     Le sentenze di condanne che comportino l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, emanate a carico di coloro che hanno ottenuto le ricompense al valore o al merito dell'Esercito, vengono dalle cancellerie delle autorità giudiziarie competenti inviate in copia al Ministero della difesa (gabinetto) entro il termine di trenta giorni dopo che sono divenute definitive: circostanza che deve risultare da espressa dichiarazione della competente cancelleria, apposta sulla detta copia.

     La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni di ricompense di cui al primo comma del presente articolo.

     Qualora la privazione di dette ricompense derivi dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza e la reintegrazione del grado producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione.

 

          Art. 9.

     Le disposizioni sulla riabilitazione militare contenute nella legge 13 giugno 1935, n. 1116, e le norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879 si applicano anche a coloro che abbiano conseguito, in conformità delle disposizioni vigenti, una ricompensa al valore o al merito dell'Esercito.

     Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 dal regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2284.

     Il Ministero della difesa, su istanza dell'interessato, o a richiesta dell'autorità competente, attesta, mediante apposito certificato, il concorso delle condizioni prescritte per ottenere i benefici previsti dalle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 10.

     Le caratteristiche delle decorazioni, le autorità autorizzate a formulare le proposte per il conferimento delle stesse a ogni altra modalità relativa all'esecuzione della presente legge saranno determinate con decreto del Presidente dalla Repubblica.

     Delle singole concessioni di decorazioni previste nella presente legge viene data pubblicazione con inserzione nella Gazzetta Ufficiale dalla Repubblica.

     Il comune di nascita del decorato porta a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con l'inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.