§ 46.8.24 - Legge 13 giugno 1935, n. 1116.
Norme relative al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:13/06/1935
Numero:1116


Sommario
Art. 1.  Effetti militari dell'amnistia, indulto o grazia.
Art. 2.  Riabilitazione militare.
Art. 3.  Reintegrazione del grado perduto per condanna
Art. 4.  Riacquisto di decorazioni e distinzioni onorifiche di guerra.
Art. 5.  Impiego di persone divenute incapaci per condanna di appartenere alle forze armate dello Stato e loro assegnazione a reparti di riadattamento militare.
Art. 6.  Scopo ed effetti dell'assegnazione ai reparti di riadattamento militare.
Art. 7.  Soppressione della seconda compagnia speciale di correzione ed istituzione di reparti militari speciali per determinate categorie di militari.
Art. 8.  Procedimenti per l'assegnazione ai reparti speciali.
Art. 9.  Cartella biografica.
Art. 10.  Disposizione finale.
Art. 11.      Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano a coloro che hanno finito di scontare, da oltre un biennio prima della pubblicazione della presente legge, la [...]
Art. 12.      I militari, che si troveranno incorporati nella seconda compagnia speciale di correzione al momento della sua soppressione, saranno inviati nei reparti militari speciali [...]


§ 46.8.24 - Legge 13 giugno 1935, n. 1116.

Norme relative al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali.

(G.U. 5 luglio 1935, n. 155)

 

Disposizioni transitorie

 

 

     Art. 1. Effetti militari dell'amnistia, indulto o grazia.

     L'amnistia fa cessare l'incapacità di appartenere alle forze armate dello Stato derivante da condanna penale, salvo che il provvedimento di concessione disponga altrimenti.

     L'indulto o la grazia non fanno cessare detta incapacità, salvo che il provvedimento di concessione disponga altrimenti.

     L'amnistia, l'indulto o la grazia non restituiscono il grado perduto per effetto di una condanna penale, salvo diversa disposizione del provvedimento di concessione.

 

          Art. 2. Riabilitazione militare.

     Il tribunale supremo militare, su domanda del condannato riabilitato a norma della legge penale comune, può ordinare, con decisione non soggetta ad alcun ricorso presa in camera di consiglio, previe le conclusioni del regio avvocato generale militare a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene accessorie militari e ad ogni altro effetto penale militare della condanna [1].

     La decisione può essere presa altresì a seguito di richiesta fatta d'ufficio dal regio avvocato generale militare.

     Sono applicabili le disposizioni degli articoli 180 e 181 del codice penale e 598, 599 e 600 del codice di procedura penale, sostituito il tribunale supremo militare alla corte d'appello e il regio avvocato generale militare al procuratore generale.

     Agli effetti dell'applicazione della disposizione dell'art. 180 del codice penale, i reati punibili con pene stabilite nel codice penale per l'esercito o nel codice penale militare marittimo sono considerati delitti.

     Il termine per ottenere la riabilitazione a norma del codice penale è ridotto alla metà per i militari, che, per atti di valore personale compiuti dopo il commesso reato, abbiano conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare.

     I militari, che abbiano conseguito più di una delle promozioni o ricompense indicate nel precedente capoverso, possono ottenere la riabilitazione anche fuori dei casi e dei termini stabiliti nell'art. 178 del codice penale.

 

          Art. 3. Reintegrazione del grado perduto per condanna [2].

     L'ufficiale, sottufficiale o graduato di truppa, riabilitato con sentenza del giudice ordinario o, se incorso in incapacità militare, riabilitato a norma dell'articolo precedente, può essere reintegrato nel grado perduto a seguito della condanna, previo parere conforme emesso insindacabilmente dal tribunale supremo militare nei modi stabiliti nella prima parte dell'articolo precedente.

     Il procedimento è promosso dal procuratore generale militare del Re Imperatore, a richiesta del ministro da cui il militare dipende.

     Alla reintegrazione del grado si provvede con decreto reale, se trattasi di ufficiale o maresciallo, e con decreto ministeriale, se trattasi di sergente maggiore, sergente o graduato di truppa del regio esercito e gradi corrispondenti delle altre forze armate.

     Oltre alla reintegrazione nel grado può essere disposta su giudizio insindacabile del ministro da cui il militare dipende, la riammissione in servizio o il collocamento nella posizione di congedo spettante in base alle disposizioni in vigore.

     Per i militari reintegrati non si provvede ad alcuna variazione degli assegni di pensione dei quali siano eventualmente in possesso.

     Il provvedimento di reintegrazione nel grado non importa revoca del precedente decreto di perdita del grado, e non da diritto a corresponsione di assegni arretrati..

 

          Art. 4. Riacquisto di decorazioni e distinzioni onorifiche di guerra.

     Il riacquisto, a tutti gli effetti, a norma dell'art. 12 della legge 24 marzo 1932, n. 453, delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, nonchè della capacità a conseguirle è subordinato alla riabilitazione militare ordinata a termini del precedente art. 2.

 

          Art. 5. Impiego di persone divenute incapaci per condanna di appartenere alle forze armate dello Stato e loro assegnazione a reparti di riadattamento militare.

     Fuori dei casi indicati negli articoli 1 e 2, previo parere conforme emesso dal tribunale supremo militare nei modi stabiliti dalla prima parte dell'art. 2, le persone, fisicamente idonee al servizio militare, che, a seguito di condanna, siano incorse nell'incapacità di appartenere alle forze armate dello Stato, e per le quali non sia ancora cessato, per ragioni di età, ogni obbligo di servizio militare, sono messe a disposizione del ministro per la guerra per essere impiegate, dopo che la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e sia stata revocata l'eventuale misura detentiva di sicurezza, e sempre che sia ritenuto conveniente, in lavori speciali, sotto la potestà dell'amministrazione militare, per un periodo di tempo eguale a quello della ferma di leva, che avrebbero dovuto compiere se non fossero incorse nella incapacità.

     A tal fine il ministro per la guerra ha facoltà di istituire uno o più reparti di riadattamento militare alle dipendenze del comando degli stabilimenti militari di pena, per assegnarvi i condannati suindicati.

     Detti condannati, durante l'assegnazione ai reparti suindicati, sono considerati come assimilati ai militari per gli effetti dell'applicazione della legge penale militare e dell'assoggettamento alla giurisdizione militare, con vincolo di subordinazione gerarchica anche verso i militari non rivestiti di grado che appartengono al personale direttivo, di governo, di custodia o di vigilanza del comando militare, presso il quale il reparto è istituito.

     Del provvedimento di assegnazione ai reparti di riadattamento militare di persone comunque soggette a misure di sicurezza non detentive, e del provvedimento con cui cessa tale assegnazione, il comandante del reparto stesso dà immediata comunicazione al competente giudice di sorveglianza.

 

          Art. 6. Scopo ed effetti dell'assegnazione ai reparti di riadattamento militare.

     L'assegnazione ai reparti di riadattamento militare delle persone indicate nell'articolo precedente ha lo scopo di ottenere, mediante il lavoro cui potranno essere adibite e mediante l'educazione ed istruzione militare che saranno ad esse impartite, il loro riadattamento alla vita sociale in genere, e militare in ispecie, e di favorirne la riabilitazione.

     Per coloro che, durante l'assegnazione ai reparti di riadattamento militare, hanno dato, a giudizio del comandante da cui il reparto dipende, prove effettive e costanti di buona condotta, il tempo ivi trascorso è detratto dal periodo minimo di durata della eventuale misura non detentiva di sicurezza.

 

          Art. 7. Soppressione della seconda compagnia speciale di correzione ed istituzione di reparti militari speciali per determinate categorie di militari.

     Con decreto del ministro per la guerra sarà provveduto alla soppressione della seconda compagnia speciale di correzione di cui all'art. 1 del capo 8°, parte seconda, del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina, ed alla contemporanea istituzione di uno o più reparti militari speciali, alla dipendenza di quel comando militare che il medesimo ministro riterrà più opportuno [3] .

     Ai suddetti reparti sono assegnati i seguenti militari, per i quali si richiede una speciale vigilanza intesa alla prevenzione di eventuali reati:

     1. militari sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura e di custodia per infermità psichica, o sottoposti a libertà vigilata ovvero all'ammonizione o al confino di polizia;

     2. militari già condannati per uno o più delitti non colposi e non punibile a querela della persona offesa, a una pena detentiva di durata superiore, complessivamente, ad un anno [4] ;

     3. militari, anche non condannati, che si ritenga opportuno allontanare dai corpi, nell'interesse della disciplina, del servizio e del decoro dei corpi medesimi.

     A decorrere dalla data in cui avrà inizio il funzionamento dei reparti militari speciali, cesseranno di avere effetto le disposizioni vigenti, che prescrivono il passaggio alla compagnia speciale di correzione dei militari che hanno espiato la pena loro inflitta perchè ritenuti colpevoli del reato di furto [5] .

 

          Art. 8. Procedimenti per l'assegnazione ai reparti speciali.

     L'assegnazione ai reparti speciali di cui al precedente art. 7, è fatta:

     nei casi di cui ai numeri 1 e 2 del medesimo articolo, all'atto della chiamata alle armi, dal comandante del distretto militare o della capitaneria di porto competenti;

     nel caso di cui al n. 3 del detto articolo, su proposta del comandante del corpo cui il militare appartiene, dal competente comandante di corpo d'armata o di dipartimento marittimo o di zona aerea, o dal comandante superiore del corpo reale equipaggi marittimi o dai comandanti generali dell'arma dei carabinieri reali, della regia guardia di finanza o della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, previo giudizio conforme di commissioni istituite presso ciascuno dei comandi stessi.

     Dette commissioni, nominate con provvedimento dei comandi suddetti, sono composte da un ufficiale generale, presidente, dal regio avvocato militare del tribunale militare territorialmente competente, o da un suo sostituto, e da un colonnello o ufficiale di grado corrispondente.

     Le modalità per la cessazione dell'assegnazione ai reparti speciali saranno stabilite dal regolamento.

 

          Art. 9. Cartella biografica.

     Per ogni detenuto negli stabilimenti militari di pena, per ogni persona assegnata ai reparti di riadattamento militare e ai reparti militari speciali istituiti con la presente legge, è compilata dal comandante del corpo o del reparto, da cui le persone suindicate dipendono, una cartella biografica secondo il modello approvato dal ministero della guerra.

     Copia della cartella è rimessa alle autorità che ne facciano richiesta.

 

          Art. 10. Disposizione finale.

     Il governo del Re, su proposta del ministro per la guerra, di concerto coi ministri per la marina, per l'aeronautica, per le colonie, per la grazia e giustizia e per le finanze, emanerà le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 11.

     Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano a coloro che hanno finito di scontare, da oltre un biennio prima della pubblicazione della presente legge, la condanna, per effetto della quale sono incorsi nella incapacità militare.

 

          Art. 12.

     I militari, che si troveranno incorporati nella seconda compagnia speciale di correzione al momento della sua soppressione, saranno inviati nei reparti militari speciali istituiti a norma del precedente art. 7.


[1]  Comma così modificato dall'art. 26 del R.D.L. 9 dicembre 1935, n. 2447.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 24 marzo 1942, n. 429.

[3]  Comma così modificato dall'art. 26 del R.D.L. 9 dicembre 1935, n. 2447.

[4]  Numero così sostituito dall'art. 5 del R.D.L. 1° febbraio 1937, n. 395.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 26 del R.D.L. 9 dicembre 1935, n. 2447.