§ 98.1.30471 - D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397.
Variazioni al regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, concernente istituzione della medaglia al valore aeronautico, e successive modificazioni, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/05/1969
Numero:397


Sommario
Art. 1.      Al regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, concernente istituzione della medaglia al valor aeronautico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni
Art. 2.      Al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, concernente riforma delle disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti [...]


§ 98.1.30471 - D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397. [1]

Variazioni al regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, concernente istituzione della medaglia al valore aeronautico, e successive modificazioni, ed al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, concernente riforma delle disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina, e successive modificazioni.

(G.U. 25 luglio 1969, n. 188)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, concernente istituzione della medaglia al valor aeronautico, e successive modificazioni;

     Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, concernente riforma delle disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina, e successive modificazioni;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Al regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, concernente istituzione della medaglia al valor aeronautico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

     L'art. 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5. - "La medaglia al valore aeronautico può essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa.

     "L'insegna ed il brevetto della medaglia al valor aeronautico concessa alla memoria di persona deceduta sono attribuiti in proprietà al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata per sua colpa sentenza di separazione e purchè conservi lo stato vedovile".

     "In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al primo dei figli; in mancanza di figli, al padre, in mancanza dei figli e del padre, alla madre, e, ove manchino tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli".

     "In mancanza anche di fratelli, le insegne ed il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al comune di nascita, se egli era estraneo alle forze militari dello Stato".

     Dopo l'art. 9 sono inseriti i seguenti articoli 9-bis e 9-ter:

Art. 9-bis. - "Le insegne delle medaglie al valore aeronautico possono essere indossate anche sull'abito civile".

     "E' data facoltà di fregiarsi delle insegne delle medaglie al valore aeronautico, concesse alla memoria di un deceduto, al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata, per sua colpa, sentenza di separazione e finchè conservi lo stato vedovile; oppure al padre; oppure alla madre di lui".

Art. 9-ter. - "Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore aeronautico concesse alla memoria, di cui al precedente art. 5, e l'autorizzazione a fregiarsi delle insegne, di cui al precedente art. 9-bis, è necessario essere immuni da gravi carichi penali e morali".

     "Non possono ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore aeronautico concesse alla memoria, nè l'autorizzazione a fregiarsi di dette insegne, coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 dell'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383".

     L'art. 10 è sostituito dal seguente:

Art. 10. - "La medaglia al valore aeronautico viene consegnata al titolare o alla persona cui viene attribuita in proprietà, in forma solenne, nella ricorrenza di feste nazionali, dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare o da altra autorità militare da lui designata".

     L'art. 13 è sostituito dal seguente:

Art. 13. - "Non possono conseguire le medaglie al valore aeronautico e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione civile e militare".

     "Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le medaglie predette nè, avendole conseguite, possono fregiarsene".

     Dopo l'art. 13 sono aggiunti i seguenti articoli 14, 15, 16 e 17:

Art. 14. - "A cura del Ministero della difesa, delle singole concessioni di medaglie al valor aeronautico viene data pubblica notizia con inserzione nel Foglio d'Ordini dell'Aeronautica militare e nella Gazzetta Ufficiale".

     "Il Ministero della difesa partecipa, di volta in volta, ai comuni di nascita dei decorati la concessione delle medaglie al valore aeronautico, dando comunicazione integrale delle motivazioni. I comuni interessati provvedono a prendere nota delle concessioni nei registri di anagrafe e ad annotare le concessioni stesse nei certificati di rito da rilasciarsi su richiesta dell'autorità giudiziaria".

     "Al comune di nascita del decorato spetta l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con l'inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'amministrazione comunale e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno".

Art. 15. - "Le sentenze di condanna che comportino la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, emanate a carico di coloro che hanno ottenuto medaglie al valor aeronautico, vengono dalle cancellerie delle autorità giudiziarie competenti inviate in copia al Ministero della difesa entro il termine di 30 giorni dopo che sono divenute definitive, circostanza che deve risultare da espressa dichiarazione della cancelleria, apposta su detta copia".

Art. 16. - "La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni di ricompense al valore aeronautico".

     "Qualora la privazione di dette ricompense derivi dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza e la reintegrazione nel grado producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione".

Art. 17. - "Le disposizioni sulla riabilitazione militare contenute nella legge 16 giugno 1935, n. 1116, e successive modificazioni, e le norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2284, si applicano anche a coloro che abbiano conseguito, in conformità delle disposizioni vigenti, una medaglia al valore aeronautico".

     "Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879".

     "Il Ministero della difesa, su istanza dell'interessato o a richiesta dell'autorità competente, attesta, mediante apposito certificato, il concorso delle condizioni prescritte per ottenere i benefici previsti dalle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo".

 

          Art. 2.

     Al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, concernente riforma delle disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

     Il primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "La medaglia al valor di marina può essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa".

     Dopo l'art. 3 è inserito il seguente art. 3-bis:

Art. 3-bis. - "Le insegne delle medaglie al valor di marina possono essere indossate anche sull'abito civile".

     "E' data facoltà di fregiarsi delle insegne delle medaglie al valor di marina, concesse alla memoria di un deceduto, al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata, per sua colpa, sentenza di separazione e finchè conservi lo stato vedovile; oppure al padre; oppure alla madre di lui".

     L'art. 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4. - "Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valor di marina concesse alla memoria, di cui al precedente articolo 3, e l'autorizzazione a fregiarsi delle insegne, di cui al precedente art. 3-bis, è necessario essere immuni da gravi carichi penali e morali".

     "Non possono ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valor di marina concesse alla memoria, nè l'autorizzazione a fregiarsi di dette insegne, coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 dell'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383".

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.