§ 70.1.9 - R.D. 27 novembre 1927, n. 2297.
Istituzione della medaglia al valore aeronautico e di quella commemorativa d'imprese aeronautiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:27/11/1927
Numero:2297


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.      La medaglia al valore aeronautico ha il diametro di 33 millimetri.
Art. 4.      Le disposizioni regolamentari relative all'uso dei nastrini da portarsi sul petto in luogo delle medaglie, si estendono anche alle medaglie al valore aeronautico.
Art. 5.  [6]
Art. 6.  [7]
Art. 7.      La medaglia commemorativa al diametro di 48 mm. Da una parte ha l'effige nostra fra due fasci littori e la dicitura "Vittorio Emanuele III"; dall'altra porta la dicitura "Ministero [...]
Art. 8.      La medaglia al valore aeronautico è conferita da noi sulla proposta del nostro ministro per l'aeronautica.
Art. 9.      All'atto del conferimento della medaglia al valore aeronautico e di quella commemorativa, è rilasciata dal ministro segretario di Stato per l'aeronautica un certificato indicante il nome del [...]
Art. 9 bis.  [8]
Art. 9 ter.  [9]
Art. 10.  [10]
Art. 11.      Per le ricompense contemplate nel presente decreto, i documenti devono essere trasmessi al ministero dell'aeronautica non più tardi di tre mesi a partire dalla data del fatto cui si riferiscono. [...]
Art. 12.      La commissione istituita con regio decreto 2 luglio 1925, per l'esame delle proposte delle medaglie al valore militare del personale appartenente alla regia aeronautica, è incaricata di [...]
Art. 13.  [11]
Art. 14.  [12]
Art. 15.  [13]
Art. 16.  [14]
Art. 17.  [15]


§ 70.1.9 - R.D. 27 novembre 1927, n. 2297. [1]

Istituzione della medaglia al valore aeronautico e di quella commemorativa d'imprese aeronautiche.

(G.U. 19 dicembre 1927, n. 292)

 

     Art. 1. [2]

     Per atti ed imprese di singolare coraggio, perizia e filantropia compiuti a bordo di aeromobili in volo, sono istituite le seguenti ricompense:

     a) medaglia al valore aeronautico;

     b) medaglia commemorativa di imprese aeronautiche.

     Le suddette ricompense possono essere d'oro, d'argento e di bronzo.

 

          Art. 2. [3]

     Le medaglie d'oro e d'argento al valore aeronautico sono concesse:

     a) ai militari che, in circostanze particolarmente difficili, hanno compiuto atti di coraggio e dimostrata singolare perizia esponendo la loro vita, durante il volo, ad eccezionale pericolo;

     b) ai reparti non inferiori alle squadriglie, ai comandi ed agli enti che partecipando collettivamente ad imprese aviatorie particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio dell'aeronautica italiana.

     Per la concessione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere le imprese e gli atti compiuti meritevoli e commendevoli in sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore alla aeronautica italiana.

     La medaglia di bronzo al valore aeronautico è concessa ai militari per atti di singolare coraggio e perizia, o ai reparti, comandi e agli enti soprannominati per imprese particolarmente commendevoli.

 

          Art. 3.

     La medaglia al valore aeronautico ha il diametro di 33 millimetri.

     Sopra un lato vi è effigiata la croce di Savoia sormontata dall'aquila ad ali distese e coronata con intorno il moto: "Al valore aeronautico".

     Dall'altro lato, in mezzo a due fasci littori, è inciso il nome del premiato, con l'indicazione del luogo e della data del fatto.

     La medaglia è portata appesa sulla sinistra del petto, ed il nastro di colore azzurro di due piccoli filetti in rosso ai lati, l'uno di millimetri tre e l'altro di un millimetro.

     Le insegne di decorazione concesse ai reparti, comandi ed enti sono appese alla bandiera od al labaro, quando i reparti, comandi od enti decorati ne siano dotati [4] .

 

          Art. 4.

     Le disposizioni regolamentari relative all'uso dei nastrini da portarsi sul petto in luogo delle medaglie, si estendono anche alle medaglie al valore aeronautico.

     Sul nastrino della medaglia al valore aeronautico d'oro e d'argento viene applicata una stelletta a cinque punte rispettivamente d'oro o di argento, delle dimensioni uguali alle stelle da applicarsi sulle medaglie al valor militare. Nulla dovrà essere apposto sul nastrino della medaglia di bronzo [5] .

 

          Art. 5. [6]

     La medaglia al valore aeronautico può essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa.

     L'insegna ed il brevetto della medaglia al valor aeronautico concessa alla memoria di persona deceduta sono attribuiti in proprietà al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata per sua colpa sentenza di separazione e purchè conservi lo stato vedovile.

     In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al primo dei figli; in mancanza di figli, al padre, in mancanza dei figli e del padre, alla madre, e, ove manchino tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli.

     In mancanza anche di fratelli, le insegne ed il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al comune di nascita, se egli era estraneo alle forze militari dello Stato.

 

          Art. 6. [7]

     Le medaglie commemorative d'oro, d'argento e di bronzo, sono riservate a compensare, secondo la diversa importanza dell'atto compiuto:

     a) il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace prestato durante un'impresa aeronautica di segnalata importanza da chiunque faccia parte dell'equipaggio di un aeromobile ad essa impresa partecipante;

     b) i reparti non inferiori alle squadriglie, i comandi od enti che abbiano partecipato collettivamente ad imprese aeronautiche di segnalata importanza od abbiano intelligentemente ed efficacemente concorso alla realizzazione di imprese aeronautiche di segnalata importanza.

 

          Art. 7.

     La medaglia commemorativa al diametro di 48 mm. Da una parte ha l'effige nostra fra due fasci littori e la dicitura "Vittorio Emanuele III"; dall'altra porta la dicitura "Ministero dell'aeronautica", il nome del premiato e, in succinto, il fatto che ha dato luogo alla concessione di essa.

 

          Art. 8.

     La medaglia al valore aeronautico è conferita da noi sulla proposta del nostro ministro per l'aeronautica.

     La medaglia commemorativa è invece concessa dal nostro ministro per l'aeronautica.

 

          Art. 9.

     All'atto del conferimento della medaglia al valore aeronautico e di quella commemorativa, è rilasciata dal ministro segretario di Stato per l'aeronautica un certificato indicante il nome del premiato, il fatto che ha dato motivo al premio, la data e il luogo ove avvenne il fatto stesso.

 

          Art. 9 bis. [8]

     Le insegne delle medaglie al valore aeronautico possono essere indossate anche sull'abito civile.

     E' data facoltà di fregiarsi delle insegne delle medaglie al valore aeronautico, concesse alla memoria di un deceduto, al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata, per sua colpa, sentenza di separazione e finchè conservi lo stato vedovile; oppure al padre; oppure alla madre di lui.

 

          Art. 9 ter. [9]

     Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore aeronautico concesse alla memoria, di cui al precedente art. 5, e l'autorizzazione a fregiarsi delle insegne, di cui al precedente art. 9-bis, è necessario essere immuni da gravi carichi penali e morali.

     Non possono ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore aeronautico concesse alla memoria, nè l'autorizzazione a fregiarsi di dette insegne, coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 dell'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

 

          Art. 10. [10]

     La medaglia al valore aeronautico viene consegnata al titolare o alla persona cui viene attribuita in proprietà, in forma solenne, nella ricorrenza di feste nazionali, dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare o da altra autorità militare da lui designata.

 

          Art. 11.

     Per le ricompense contemplate nel presente decreto, i documenti devono essere trasmessi al ministero dell'aeronautica non più tardi di tre mesi a partire dalla data del fatto cui si riferiscono. Trascorso detto termine non possono essere presi in considerazione a meno che non sia giustificato il ritardo intervenuto.

     Non è prescritto termine alcuno per le azioni compiute in cieli lontani all'estero.

     A documentare le azioni compiute da aeronauti non in servizio militare, le quali possono venire ricompensate con la medaglia al valore aeronautico, è obbligatoria la deliberazione della presidenza dell'ente o associazione aeronautica che sarà designata a tal fine dal ministero dell'aeronautica.

 

          Art. 12.

     La commissione istituita con regio decreto 2 luglio 1925, per l'esame delle proposte delle medaglie al valore militare del personale appartenente alla regia aeronautica, è incaricata di esaminare le proposte pel conferimento delle ricompense di cui al presente decreto e di esprimere in merito il suo parere.

 

          Art. 13. [11]

     Non possono conseguire le medaglie al valore aeronautico e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione civile e militare.

     Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le medaglie predette nè, avendole conseguite, possono fregiarsene.

 

          Art. 14. [12]

     A cura del Ministero della difesa, delle singole concessioni di medaglie al valor aeronautico viene data pubblica notizia con inserzione nel Foglio d'Ordini dell'Aeronautica militare e nella Gazzetta Ufficiale.

     Il Ministero della difesa partecipa, di volta in volta, ai comuni di nascita dei decorati la concessione delle medaglie al valore aeronautico, dando comunicazione integrale delle motivazioni. I comuni interessati provvedono a prendere nota delle concessioni nei registri di anagrafe e ad annotare le concessioni stesse nei certificati di rito da rilasciarsi su richiesta dell'autorità giudiziaria.

     Al comune di nascita del decorato spetta l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con l'inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'amministrazione comunale e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

 

          Art. 15. [13]

     Le sentenze di condanna che comportino la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, emanate a carico di coloro che hanno ottenuto medaglie al valor aeronautico, vengono dalle cancellerie delle autorità giudiziarie competenti inviate in copia al Ministero della difesa entro il termine di 30 giorni dopo che sono divenute definitive, circostanza che deve risultare da espressa dichiarazione della cancelleria, apposta su detta copia.

 

          Art. 16. [14]

     La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni di ricompense al valore aeronautico.

     Qualora la privazione di dette ricompense derivi dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza e la reintegrazione nel grado producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione.

 

          Art. 17. [15]

     Le disposizioni sulla riabilitazione militare contenute nella legge 16 giugno 1935, n. 1116, e successive modificazioni, e le norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2284, si applicano anche a coloro che abbiano conseguito, in conformità delle disposizioni vigenti, una medaglia al valore aeronautico.

     Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879.

     Il Ministero della difesa, su istanza dell'interessato o a richiesta dell'autorità competente, attesta, mediante apposito certificato, il concorso delle condizioni prescritte per ottenere i benefici previsti dalle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 20 ottobre 1939, n. 1848.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del R.D. 20 ottobre 1939, n. 1848.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 3 del R.D. 20 ottobre 1939, n. 1848.

[5]  Comma così sostituito dall'art. unico del R.D. 24 marzo 1932, n. 433.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397.

[7]  Articolo così sostituito dall'art. 4 del R.D. 20 ottobre 1939, n. 1848.

[8]  Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397.

[9]  Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397.

[10]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397.

[11]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397.

[12]  Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397.

[13]  Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397.

[14]  Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397.

[15]  Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397.