§ 98.1.28172 - D.L. 22 settembre 1990, n. 264 .
Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonchè disposizioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/09/1990
Numero:264


Sommario
Art. 1.      1. Per il personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo [...]
Art. 2.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, per il personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente [...]
Art. 3.      1. Gli acconti corrisposti in applicazione del presente decreto saranno conguagliati in sede di attribuzione delle competenze definitivamente spettanti
Art. 4.      1. Gli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti civili e militari dello Stato, delle categorie di personale ad essi equiparate, nonchè dei dipendenti che godono dei [...]
Art. 5.      1. La normativa prevista dalla legge 24 febbraio 1986, n. 37, in materia di indennità integrativa speciale è prorogata fino alla data del 31 dicembre 1991 per i [...]
Art. 6.      1. Il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi ordinari, banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, [...]
Art. 7.      1. Il personale dipendente dall'Azienda nazionale autonoma delle strade e dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dall'Amministrazione autonoma [...]
Art. 8.      1. Il profilo di "assistente socio-sanitario" della sesta qualifica dell'area funzionale socio-sanitaria per lo svolgimento delle mansioni di "infermiere professionale" [...]
Art. 9.      1. I posti di organico relativi ai profili professionali dell'area informatica di nuova istituzione sono coperti, in prima applicazione delle disposizioni istitutive [...]
Art. 10.      1. I bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, con [...]
Art. 11.      1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti
Art. 12.      1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti
Art. 13.      1. All'espletamento delle funzioni previste dall'art. 301 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, provvedono anche i funzionari inquadrati nel profilo professionale 14 [...]
Art. 14.      1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, escluso quello di cui agli articoli 7 e 13, valutato in lire 6.975 miliardi per l'anno 1990 ed in lire [...]
Art. 15.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28172 - D.L. 22 settembre 1990, n. 264 [1].

Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonchè disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

(G.U. 24 settembre 1990, n. 223)

 

     Art. 1.

     1. Per il personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è autorizzata la corresponsione di un acconto mensile, a decorrere dal 1° marzo 1990, pari all'80 per cento dei miglioramenti stipendiali annui lordi a regime previsti dai rispettivi accordi di comparto per il triennio 1988-1990, per i quali sia intervenuta la sottoscrizione di cui all'art. 6, comma 8, della legge 29 marzo 1983, n. 93. Per lo stesso personale è autorizzata altresì la corresponsione, sempre a titolo di acconto, di un importo pari al 40 per cento dei miglioramenti stipendiali previsti dai rispettivi accordi di comparto maturati al 28 febbraio 1990. Al personale medico e veterinario di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, l'una tantum prevista dall'accordo di comparto per il periodo 1° luglio 1988-31 dicembre 1989 è corrisposta per intero.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono atto di indirizzo nei confronti delle regioni a statuto ordinario.

     3. Gli enti appartenenti ai comparti di contrattazione collettiva previsti dagli articoli 4 e 6 del citato decreto n. 68 del 1986 provvedono ad erogare gli acconti di cui al comma 1, utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

     4. Per gli enti sottoindicati i trasferimenti dello Stato previsti dalle disposizioni vigenti sono così integrati:

     a) lire 2.028 miliardi per le province, i comuni e le comunità montane, da ripartirsi tra i singoli enti con le modalità di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

     b) lire 282 miliardi per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale;

     c) lire 2.678 miliardi per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da attribuirsi con le stesse modalità del Fondo sanitario di parte corrente per l'anno 1990.

     5. L'acconto mensile dell'80 per cento previsto dal comma 1 è comprensivo dell'acconto eventualmente corrisposto allo stesso titolo dal 1° marzo 1990 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, per il personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, della legge 14 novembre 1987, n. 468, le misure intere lorde giornaliere dell'indennità di missione sono le seguenti:

a) livello quinto, sesto, sesto-bis, settimo, ottavo e ottavo-bis

L.

39.600

b) livello quarto e inferiori

"

28.800

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1990, al personale di cui al comma 1, per incarichi di missioni di durata superiore a dodici ore, compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

     3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

     4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, semprechè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

     5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

     6. Il personale delle diverse qualifiche e gradi, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica o grado più elevati.

     7. Al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta, compete l'indennità di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. L'indennità è ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione è tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima.

 

          Art. 3.

     1. Gli acconti corrisposti in applicazione del presente decreto saranno conguagliati in sede di attribuzione delle competenze definitivamente spettanti.

 

          Art. 4.

     1. Gli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti civili e militari dello Stato, delle categorie di personale ad essi equiparate, nonchè dei dipendenti che godono dei trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, risultanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono incrementati del quindici per cento con decorrenza 1° luglio 1990.

     2. Alle categorie di personale destinatario dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si applica l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

 

          Art. 5.

     1. La normativa prevista dalla legge 24 febbraio 1986, n. 37, in materia di indennità integrativa speciale è prorogata fino alla data del 31 dicembre 1991 per i dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, sottratti alla contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e per il personale il cui trattamento giuridico è disciplinato direttamente da disposizioni di legge.

 

          Art. 6.

     1. Il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi ordinari, banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonchè il personale che lo precede in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 1della legge 7 luglio 1988, n. 254 , con effetto dal 31 dicembre 1990.

 

          Art. 7.

     1. Il personale dipendente dall'Azienda nazionale autonoma delle strade e dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, assunto in esito a concorsi ordinari, banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonchè il personale che lo precede in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 7 luglio 1988, n. 254 , con effetto dal 31 dicembre 1990.

     2. L'inquadramento previsto dal comma 1 opera, con le stesse decorrenze e modalità, per il personale delle aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che abbia conseguito l'accesso a qualifiche della ex carriera direttiva in esito a concorsi ordinari banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1981, n. 797, nonchè per il personale che lo precede in ruolo.

     3. All'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in L. 6.065.000 per l'anno 1990 ed in annue L. 2.213.540.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede:

     a) quanto a L. 280.000 per l'anno 1990 ed a L. 102.000.000 a decorrere dall'anno 1991, relativamente all'ANAS, a carico del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

     b) quanto a L. 133.000 per l'anno 1990 ed a L. 48.540.000 a decorrere dall'anno 1991, relativamente ai Monopoli, a carico del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa della predetta Amministrazione per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

     c) quanto a L. 5.652.000 per l'anno 1990 ed a L. 2.063.000.000 a decorrere dall'anno 1991 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 147 dello stato di previsione della spesa della predetta Amministrazione per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     1. Il profilo di "assistente socio-sanitario" della sesta qualifica dell'area funzionale socio-sanitaria per lo svolgimento delle mansioni di "infermiere professionale" è attribuito, nell'ambito delle vacanze organiche nel predetto profilo, al personale appartenente all'area funzionale socio-sanitaria, con profilo di "operatore socio-sanitario", che abbia superato l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale e ne faccia domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'attribuzione del predetto profilo è data precedenza al personale che abbia conseguito il diploma di infermiere professionale in data più remota; a parità di data, si tiene conto del punteggio riportato nell'esame di Stato ed, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di effettivo servizio nell'espletamento delle mansioni di infermiere generico.

     2. Il personale rivestente i profili di "collaboratore tecnico" dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di "collaboratore amministrativo", "collaboratore amministrativo direttore di mensa e/o casa", "collaboratore contabile" dell'area funzionale amministrativo-contabile della medesima settima qualifica funzionale, di "collaboratore di elaborazione dati" dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, di "collaboratore di biblioteca" dell'area funzionale delle biblioteche e di "collaboratore di ufficio tecnico" dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari - gruppo degli uffici tecnici - della stessa settima qualifica, munito del diploma di laurea o in servizio alla data del 1° luglio 1979 con le predette professionalità, è inquadrato, secondo l'anzianità di ruolo e con effetto dalla data di provvedimento di inquadramento, nei profili professionali corrispondenti di ottava qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per i profili medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto.

     3. Il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, rivestente i profili di "assistente amministrativo", "assistente contabile", "assistente tecnico", "assistente di elaborazione dati", "assistente bibliotecario", "assistente poligrafico", "assistente di ufficio tecnico", in servizio alla data del 1° luglio 1979, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, un'anzianità di servizio di almeno sei anni nei predetti profili, accede al profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore dell'area funzionale corrispondente a quella di appartenenza, previo superamento di corso di aggiornamento professionale, con esame finale, organizzato dalle singole università o istituzioni secondo programmi definiti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria degli idonei ed, in prosieguo, man mano che si rendono disponibili i posti medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto.

 

          Art. 9.

     1. I posti di organico relativi ai profili professionali dell'area informatica di nuova istituzione sono coperti, in prima applicazione delle disposizioni istitutive dell'area informatica e di individuazione dei profili professionali afferenti all'area stessa, mediante concorso interno riservato integralmente ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti secondo la disciplina stabilita dall'art. 24, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

 

          Art. 10.

     1. I bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, con esclusione delle posizioni funzionali relative al nono, decimo e undicesimo livello retributivo, devono prevedere una riserva nei confronti del personale in servizio di ruolo, nella misura massima del 50 per cento, arrotondabile all'unità superiore. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati la percentuale dei posti riservati per i singoli concorsi, nonchè i requisiti richiesti al personale in servizio per accedere ai relativi concorsi, in conformità a quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 11.

     1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     "3. Nelle proposizioni annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, dopo il primo comma dell'art. 8 è aggiunto il seguente:

     Per i profili di collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico, ispettore di vigilanza, collaboratore di informatica, collaboratore socio-assistenziale e collaboratore professionale, assistente sanitario e operatore specializzato, i concorsi interni per il passaggio al profilo di qualifica immediatamente superiore sono espletati per titoli ed esami per un numero di posti complessivo pari al 25 per cento della dotazione organica complessiva dei citati profili di provenienza. A tali concorsi sono ammessi i dipendenti appartenenti agli anzidetti profili in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 7, comma secondo. Per l'ammissione al concorso riservato per il profilo di funzionario di amministrazione, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 1, comma primo, e 7, comma secondo, è richiesta l'appartenenza alla categoria di concetto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. Contestualmente all'attribuzione dei nuovi profili ai vincitori dei concorsi interni, sono inquadrati nei medesimi profili dell'ottava qualifica i vincitori di concorsi per funzioni di collaborazione direttiva; sono altresì inquadrati nel profilo per il quale è prescritto il possesso del titolo abilitante all'iscrizione all'albo professionale i vincitori dei concorsi per i quali è richiesto tale requisito''.

     4. Gli inquadramenti derivanti dall'applicazione del comma 3 hanno effetto dal 1° luglio 1990 e comunque devono essere realizzati entro la vigenza contrattuale.".

 

          Art. 12.

     1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

     "12. Gli enti istituiscono, con effetti economici dal 1° luglio 1990, per ciascuna professionalità ricompresa nella decima qualifica funzionale due livelli differenziati di professionalità, oltre l'iniziale, per un contingente pari al 40 per cento ed al 20 per cento della dotazione organica di ciascuna delle predette professionalità.

     13. Ai predetti livelli differenziati di professionalità sono attribuiti rispettivamente i trattamenti iniziali annui lordi di L. 30.000.000 e di L. 40.000.000, ferme restando le maggiorazioni stipendiali previste al comma 7.

     14. L'accesso ai livelli differenziati di professionalità avviene per concorso per titoli cui possono partecipare gli appartenenti di ciascuna professionalità della decima qualifica funzionale con almeno sei anni di effettivo servizio nel livello iniziale e dieci nel primo livello differenziato; per il personale in servizio al 1° luglio 1988, rispettivamente, sei e sedici anni nella qualifica.

     15. Nel passaggio al livello retributivo superiore competono, oltre al nuovo trattamento stipendiale, le maggiorazioni maturate ai sensi del comma 8 ed il salario di anzianità di cui all'art. 15.".

 

          Art. 13.

     1. All'espletamento delle funzioni previste dall'art. 301 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, provvedono anche i funzionari inquadrati nel profilo professionale 14 (collaboratore amministrativo contabile) fino alla completa attuazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.

     2. Limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni indicate nel comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990, al personale interessato compete, in aggiunta al trattamento in godimento, un compenso mensile non utile a pensione di L. 300.000 lorde.

     3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della Giustizia".

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 14.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, escluso quello di cui agli articoli 7 e 13, valutato in lire 6.975 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 416.200 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede per l'anno 1990 quanto a lire 2.214 miliardi mediante utilizzo delle somme conservate in conto residui, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 10 novembre 1989, n. 367, sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e quanto a lire 4.761 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo 6868 per l'anno medesimo; per gli anni 1991 e 1992 si provvede:

     a) quanto a lire 3.600 milioni all'uopo utilizzando parte delle proiezioni per gli stessi anni 1991 e 1992 dell'accantonamento "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

     b) quanto a lire 412.600 milioni mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1991 ed esercizi successivi del fondo iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 4, 11 e 12, provvedono gli enti pubblici interessati, all'uopo utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

 

          Art. 15.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 23 gennaio 1991, n. 21, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.