§ 58.4.19 - D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43.
Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 2 agosto 1989 concernente il comparto del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.4 contrattazione collettiva
Data:13/01/1990
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Area di applicazione e durata
Art. 2.  Rapporti amministrazione-cittadino
Art. 3.  Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Servizi pubblici essenziali
Art. 4.  Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
Art. 5.  Contrattazione decentrata
Art. 6.  Parità uomo-donna
Art. 7.  Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 8.  Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 9.  Copertura assicurativa
Art. 10.  Diritto allo studio
Art. 11.  Ordinamento professionale
Art. 12.  Fondo per il miglioramento dell'efficienza dagli enti
Art. 13.  Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza degli enti
Art. 14.  Nuovi stipendi
Art. 15.  Retribuzione individuale di anzianità
Art. 16.  Sussidi, borse di studio e muti edilizi
Art. 17.  Mobilità
Art. 18.  Disposizioni particolari per la X qualifica professionale
Art. 19.  Disposizioni particolari
Art. 20.  Trattamento di missione
Art. 21.  Assenze obbligatorie e distacchi
Art. 22.  Norma finale di rinvio
Art. 23.  Copertura finanziaria
Art. 24.  Entrata in vigore


§ 58.4.19 - D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43.

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 2 agosto 1989 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici.

(G.U. 6 marzo 1990, n. 54, S.O.)

 

     Art. 1. Area di applicazione e durata

     1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente degli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, compresi quelli soggetti a processi di soppressione, scorporo o riforma, salvo che per essi sia individuato un comparto di contrattazione diverso da quello di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

     2. Il presente regolamento si riferisce al periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

 

          Art. 2. Rapporti amministrazione-cittadino

     1. Le parti nell'ambito dell'iniziativa per l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, assumono come punto comune e fondamentale obiettivo dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

     2. In tale quadro gli enti predisporranno, sentite le organizzazioni sindacali, appositi progetti, da realizzare nel periodo di vigenza del presente regolamento finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza e di dialogo nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

     a) la semplificazione della modulistica e la riduzione, ove possibile, della documentazione a corredo delle domande di prestazione, ferma restando l'applicazione delle norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e l'ottemperanza alle istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 20 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;

     b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove gli enti ne ravvisano la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti; in tal caso le modalità attuative sono definite con la contrattazione decentrata a livello locale;

     c) collegamento tra enti e unificazione di adempimenti, che valgono ad agevolare il rapporto con i soggetti contribuenti e con gli assistiti, anche attraverso l'istituzione di sportelli polivalenti;

     d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche;

     e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

 

          Art. 3. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Servizi pubblici essenziali

     1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto degli enti pubblici non economici, nell'ambito dei quali deve garantirsi, con le modalità di cui all'art. 4, la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, sono i seguenti:

     a) il servizio pronto soccorso infermi;

     b) il servizio pronto soccorso emotrasfusionale;

     c) l'attivazione degli impianti di potabilizzazione ed erogazione dell'acqua;

     d) il funzionamento degli impianti di sollevamento e depurazione delle acque reflue;

     e) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici;

     f) i servizi degli uffici di frontiera dell'Automobile club d'Italia;

     g) le informazioni e le notizie per la viabilità, anche ai fini del soccorso stradale ai cittadini;

     h) la vigilanza antibracconaggio ed antincendi nei parchi nazionali;

     i) l'assistenza per la sicurezza ai minori nei collegi e nei convitti;

     l) l'assistenza agli ospiti non autosufficienti delle case di riposo, dei centri di rieducazione motoria e dei presidi ortopedici;

     m) il rinnovo dei mandati di pagamento degli stipendi, delle pensioni, delle indennità sociali e l'adeguamento delle rendite previdenziali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni.

 

          Art. 4. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

     1. Al fine di cui all'art. 3 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso art. 3, appositi contingenti di personale che debbono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello nazionale per ente, gruppo di enti o per enti federati, da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, sono stabilite le prestazioni indispensabili, sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formeranno i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

     3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 è effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale entro quindici giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui ai commi 2 e 3, sono assicurati comunque i servizi pubblici essenziali.

     4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le amministrazioni individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando, cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati.

     5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validità per il periodo di vigenza del presente regolamento.

 

          Art. 5. Contrattazione decentrata

     1. La contrattazione decentrata si articola sui seguenti livelli:

     a) nazionale di ente, per gruppi di enti o per enti federati;

     b) locale per aree territorialmente delimitate comprendenti almeno una unità organica complessa.

     2. Le materie oggetto di contrattazione decentrata nazionale sono le seguenti:

     a) criteri in materia di rilevazione e classificazione delle posizioni di lavoro ai fini della loro collocazione nell'ambito dei profili professionali delle varie qualifiche previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, nonchè in materia di aggregazioni tra più profili professionali di una stessa qualifica con requisiti equipollenti;

     b) proposte di istituzione di nuovi profili professionali o di aggregazione di profili appartenenti a qualifiche diverse, da definire a livello di comparto con le procedure previste, previa identificazione a tale livello di contrattazione della qualifica funzionale nella quale va collocato il profilo;

     c) criteri per l'attribuzione delle indennità;

     d) progetti generali per la formazione e l'aggiornamento professionale e per l'addestramento del personale;

     e) criteri per la istituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato;

     f) definizione delle modalità di attuazione dei controlli previsti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per la tutela della salute e della integrità fisica;

     g) criteri per l'utilizzo del fondo di incentivazione e per l'erogazione dei compensi nel rispetto delle disposizioni vigenti;

     h) criteri per la definizione dei carichi di lavoro, degli indicatori, dei parametri e degli standard di produttività e delle modalità per i relativi riscontri;

     i) indirizzi per la realizzazione di progetti di lavoro predisposti per l'efficienza organizzativa e relativa verifica dei risultati;

     l) individuazione delle attività soggette a turnazione nell'ambito di quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, e criteri per l'attuazione della relativa disciplina;

     m) criteri per la formazione di graduatorie degli aspiranti al trasferimento a domanda da una sede all'altra dello stesso ente o da uno ad altro ente del comparto;

     n) criteri per i trasferimenti di ufficio per esigenze di servizio individuate dall'amministrazione;

     o) criteri per l'attuazione delle disposizioni legislative in materia di mobilità del personale;

     p) criteri per l'utilizzazione delle prestazioni di lavoro straordinarie e relativa quantità;

     q) criteri in materia di orario di servizio e di lavoro;

     r) acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e a fenomeni di turn-over, nonchè in relazione a quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, e successive integrazioni;

     s) criteri per la realizzazione dei servizi sociali;

     t) criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro.

     3. La contrattazione decentrata a livello locale ha per oggetto le seguenti materie, oltre a quelle espressamente rinviate dagli accordi decentrati nazionali:

     a) individuazione delle misure per la razionalizzazione della organizzazione del lavoro ed il miglioramento dei risultati, nell'ambito delle flessibilità previste dalle disposizioni generali relative all'intero territorio;

     b) definizione dei regimi di orario di lavoro (flessibilità, articolazione, turni); determinazione dei settori che, per fronteggiare esigenze di servizio, richiedano il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e relative quantità nonchè prestazioni in turni;

     c) applicazione in sede locale dei criteri per la determinazione degli standard di produttività;

     d) articolazione dei carichi di lavoro per singoli settori operativi in funzione degli obiettivi dei piani lavoro;

     e) per gli enti con strutture regionali o interregionali la contrattazione a tale livello ha per oggetto la formulazione di proposte di addestramento del personale in servizio e criteri per la mobilità provvisoria del personale nell'ambito territoriale di competenza, nonchè le materie di cui al comma 2 che, in sede di contrattazione a livello nazionale, si ritenga di riservare esclusivamente al livello regionale, tenuto conto dell'articolazione del decentramento funzionale degli enti.

     4. La delegazione di parte pubblica negli accordi decentrati a livello locale è composta dal dirigente titolare dell'ufficio, salvo diversa delega del legale rappresentante dell'ente, e da una rappresentanza dei titolari di unità organiche sottordinate.

     5. La contrattazione decentrata a livello locale nei casi previsti dal presente regolamento deve essere attivata entro trenta giorni dalla definizione dell'accordo nazionale a livello di ente, riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.

     6. Trascorso il suddetto termine senza che si sia pervenuti alla conclusione dell'accordo, la trattativa è rimessa alla contrattazione decentrata a livello di ente, con la partecipazione anche delle parti locali interessate, e deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio.

     7. Gli istituti contrattuali demandati alla disciplina degli accordi decentrati nazionali e locali sono definiti, rispettivamente, in una unica sessione negoziale.

     8. L'accordo nazionale di ente, fermo restando le competenze stabilite per i vari livelli di contrattazione, individua le norme che, non prevedendo l'ulteriore determinazione di modalità di attuazione, sono immediatamente esecutive.

     9. In caso di contrasto nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati, tale contratto è risolto congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione delle stesse.

     10. Gli accordi a livello nazionale sono recepiti con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione. Quelli a livello locale sono recepiti con determinazione del dirigente competente per territorio e divengono immediatamente esecutivi, salvo il potere di annullamento del provvedimento attribuito al direttore generale dell'ente, nel caso in cui i contenuti eccedano i limiti di rispettiva competenza o contrattino con disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali, con conseguente remissione della materia alle parti contraenti.

     11. Ove si ravvisino, entro dieci giorni dalla loro stipulazione, elementi di divergenza degli accordi locali dai criteri indicativi contenuti negli accordi nazionali, la loro efficacia è subordinata alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali da effettuarsi di norma nel termine di quindici giorni.

     12. Gli accordi decentrati a livello nazionale o locale dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

 

          Art. 6. Parità uomo-donna

     1. Il comitato per le pari opportunità di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, deve essere insediato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli enti garantiscono tutti gli strumenti idonei per il loro funzionamento.

     2. Il comitato, presieduto da un rappresentante dell'ente nominato dal presidente, è composto da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 20 dicembre 1988, e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'ente.

     3. In sede di contrattazione decentrata nazionale e territoriale, anche tenendo conto delle proposte formulate dal comitato per le pari opportunità, saranno concordate le misure per favorire l'effettiva parificazione uomo-donna nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale che tengano conto della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

     a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;

     b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

     c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizione funzionali, di cui si dovrà tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare per la generalità dei dipendenti l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

     4. Gli effetti delle iniziative assunte dalle amministrazioni a norma del comma 3 formeranno oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato di cui all'art. 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267.

 

          Art. 7. Igiene e sicurezza sul lavoro

     1. Gli enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto in particolare delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali. Gli enti provvederanno altresì alla rimozione delle barriere architettoniche in attuazione della vigente normativa per il migliore inserimento lavorativo dei dipendenti portatori di handicap.

     2. Le organizzazioni sindacali, unitamente agli enti, verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio, l'ente provvede ad istituire per i dipendenti addetti ai predetti settori un apposito libretto sanitario.

 

          Art. 8. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

     1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap o di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

     a) concessione della aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima della aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà;

     b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto di recupero;

     c) la riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;

     d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

     2. I dipendenti i cui parenti entro il 2° grado o, in mancanza entro il 3° grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo [1] .

     3. L'amministrazione disporrà l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

 

          Art. 9. Copertura assicurativa

     1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni degli enti sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servizi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

     2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonchè di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

     3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

     4. I massimali delle polizze di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

     5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratte dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

 

          Art. 10. Diritto allo studio

     1. I permessi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste superino il 3 per cento delle unità in servizio presso ciascun ente all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

     a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

     b) dipendenti che frequentino l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla lettera a)

     c) dipendenti ammessi a frequentare attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

     2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

     3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e in caso di ulteriore parità secondo l'ordine decrescente di età.

     4. Per la concessione dei permessi di cui ai commi 1, 2 e 3 i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e al termine degli stessi il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

     5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

     6. Le graduatorie dei richiedenti possono essere predisposte anche per ambiti territoriali delimitati da definirsi in sede di contrattazione decentrata a livello di ente nei limiti della percentuale complessiva di cui al comma 1.

 

          Art. 11. Ordinamento professionale

     1. Ai profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, sono apportate le modificazioni e le integrazioni specificate nell'allegato 1 al presente regolamento.

     2. Gli enti provvedono, sulla base di nuove esigenze funzionali ed organizzative, a rideterminare le dotazioni organiche anche in conseguenza di quanto disposto dal comma 1.

     3. Nelle proposizioni annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, dopo il primo comma dell'art. 8, è aggiunto il seguente:

     Per i profili di collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico, ispettore di vigilanza, collaboratore di informatica, collaboratore socio-assistenziale e collaboratore professionale, assistente sanitario e operatore specializzato, i concorsi interni per il passaggio al profilo di qualifica immediatamente superiore sono espletati per titoli ed esami per un numero di posti complessivo pari al 25 per cento della dotazione organica complessiva dei citati profili di provenienza. A tali concorsi sono ammessi i dipendenti appartenenti agli anzidetti profili in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 7, comma secondo. Per l'ammissione al concorso riservato per il profilo di funzionario di amministrazione, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 1, comma primo, e 7, comma secondo, è richiesta l'appartenenza alla categoria di concetto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. Contestualmente all'attribuzione dei nuovi profili ai vincitori dei concorsi interni, sono inquadrati nei medesimi profili dell'ottava qualifica i vincitori di concorsi per funzioni di collaborazione direttiva; sono altresì inquadrati nel profilo per il quale è prescritto il possesso del titolo abilitante all'iscrizione all'albo professionale i vincitori dei concorsi per i quali è richiesto tale requisito" [2] .

     4. Gli inquadramenti derivanti dall'applicazione del comma 3 hanno effetto dal 1° luglio 1990 e comunque devono essere realizzati entro la vigenza contrattuale [3] .

     5. Il personale assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, per qualifica della categoria direttiva equiparata a quella di collaboratore di cui al decreto medesimo è inquadrato, nella IX qualifica funzionale in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, per le qualifiche inferiori a consigliere capo.

     6. Per i profili professionali per i quali è previsto l'obbligo di selezione ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono fatte salve le percentuali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, riservate al personale in servizio.

 

          Art. 12. Fondo per il miglioramento dell'efficienza dagli enti

     1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 31 dicembre 1988.

     2. Per la finalità di cui all'art. 13, a decorrere dal 1° gennaio 1989 è costituito presso ciascun ente un fondo annuo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli enti", che è alimentato:

     a) da una somma pari al corrispettivo di 250 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente negli importi spettanti al 31 dicembre 1988, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali ed i destinatari dell'art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

     b) dall'importo destinato nell'anno 1986 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio ed all'erogazione dell'indennità meccanografica, maggiorato della eventuale integrazione di spesa per turni di servizio riferita all'anno 1988;

     c) dall'ammontare delle disponibilità di cui all'art. 23, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, per la corresponsione dell'indennità di funzione e della indennità speciale;

     d) dalla quota del monte salari annuo relativo a ciascun ente di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, incrementato a decorrere dal 1° gennaio 1990 di una quota pari allo 0,65 per cento dello stesso monte salari;

     e) dalle somme destinate nell'anno 1988 all'erogazione delle indennità previste dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con le modifiche di cui all'art. 55, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, ad eccezione di quelle spettanti direttamente ai dipendenti degli enti in base a specifiche disposizioni di legge.

     3. Il fondo di cui al comma 2 è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dagli enti, con una quota:

     a) delle maggiori entrate effettivamente conseguite per effetto della realizzazione di piani predisposti dagli enti finalizzati alla lotta all'evasione contributiva ed alla realizzazione di crediti contributivi e relativi interessi;

     b) delle maggiori entrate derivanti dalla eventuale istituzione od adeguamento, secondo la normativa vigente, di corrispettivi finalizzati alla erogazione di servizi più qualificati a favore dell'utenza;

     c) di economie di gestione conseguenti a riduzione di spese di funzionamento eventualmente realizzate dagli enti, a parità di quantità e qualità di servizi resi per effetto dell'ottimale utilizzazione dei fattori di produzione, con esclusione comunque delle spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature; tali economie, in presenza di disavanzo di amministrazione, sono utilizzabili solo a fronte di iniziative che producono la riduzione del detto disavanzo [4] .

     4. L'aumento delle entrate e la riduzione delle spese di cui al comma 3 sono determinate ponendo a raffronto, per ciascuna delle quote previste nel medesimo comma le risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo deliberato con quelle corrispondenti dell'anno 1988, preso a riferimento per il periodo di vigenza del presente regolamento [5] .

     5. Le quote di incremento di cui al comma 3 sono definite in sede di contrattazione decentrata a livello di ente [6] .

     6. Per gli enti destinatari dell'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per gli enti destinatari di analoghe disposizioni la quota aggiuntiva di cui alla lettera d) del comma 2 è posta a carico dello stanziamento derivante dall'applicazione del comma 3 del predetto art. 18, ovvero dello stanziamento derivante dalle citate analoghe disposizioni.

     7. Le eventuali quote di incremento del fondo di cui al comma 3 non sono utilizzabili per le medesime finalità che danno luogo a compensi a carico dello stanziamento di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 [7] .

 

          Art. 13. Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza degli enti

     1. Il fondo di cui all'art. 12 è destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti ed altre iniziative individuate con la contrattazione articolata a livello di ente, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

     2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun ente, il fondo è finalizzato:

     a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivati la produttività. La misura del compenso è determinata, in rapporto al superamento di uno standard sperimentale di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi definiti con la contrattazione decentrata di cui all'art. 5, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si terrà conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13. Per gli enti e per i settori di attività non regolati dagli standard saranno definite con la contrattazione decentrata di cui all'art. 5, le modalità per correlare la misura del compenso ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;

     b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, connesse anche a carenze di organico, nel limite di un monte ore annuo pari a 120 ore per il numero dei dipendenti, con un limite massimo individuale pari a 250 ore annue; restano fermi i commi 6 e 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;

     c) a remunerare gravose articolazioni all'orario di lavoro, connesse, in particolare, all'apertura pomeridiana, per le esigenze degli utenti, degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche;

     d) all'attribuzione di indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, ivi comprese quelle di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, nonchè alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

     e) a corrispondere specifici compensi dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale a seguito del superamento di appositi corsi di formazione correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.

     3. I criteri per l'attuazione, le modalità e la periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al comma 2 sono definiti in sede di contrattazione decentrata a livello di ente. Resta fermo il meccanismo di corresponsione di anticipazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267; la somma annua complessiva è commisurata al 20,8 per cento dell'importo di cui all'art. 12, comma 2, lettera a).

     4. Con la contrattazione decentrata a livello di ente, la gestione di una quota del fondo complessivo di cui all'art. 12, può essere affidata a ciascuna unità funzionale per la realizzazione di obiettivi definiti localmente sulla base di priorità, indirizzi e limiti stabiliti a livello nazionale.

     5. La corretta utilizzazione del fondo è soggetta a verifica da parte delle singole amministrazioni attraverso nuclei di valutazione anche esterni, in conformità all'art. 12, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

 

          Art. 14. Nuovi stipendi

     1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono così stabiliti, a regime:

     Qualifica I L. 6.081.000

     Qualifica II L. 6.981.000

     Qualifica III L. 7.981.000

     Qualifica IV L. 9.031.000

     Qualifica V L. 10.081.000

     Qualifica VI L. 11.331.000

     Qualifica VII L. 13.331.000

     Qualifica VIII L. 15.531.000

     Qualifica IX L. 18.071.000

     Qualifica X L. 19.081.000

     2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

     3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

     Qualifica I L. 152.000

     Qualifica II L. 190.000

     Qualifica III L. 252.000

     Qualifica IV L. 310.000

     Qualifica V L. 342.000

     Qualifica VI L. 392.000

     Qualifica VII L. 474.000

     Qualifica VIII L. 512.000

     Qualifica IX L. 592.000

     Qualifica X L. 632.000

     4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

     Qualifica I L. 715.000

     Qualifica II L. 894.000

     Qualifica III L. 1.187.000

     Qualifica IV L. 1.459.000

     Qualifica V L. 1.609.000

     Qualifica VI L. 1.845.000

     Qualifica VII L. 2.231.000

     Qualifica VIII L. 2.410.000

     Qualifica IX L. 2.789.000

     Qualifica X L. 2.975.000

     5. Dal 1° luglio 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

     Qualifica I L. 1.200.000

     Qualifica II L. 1.500.000

     Qualifica III L. 2.000.000

     Qualifica IV L. 2.450.000

     Qualifica V L. 2.700.000

     Qualifica VI L. 3.100.000

     Qualifica VII L. 3.750.000

     Qualifica VIII L. 4.050.000

     Qualifica IX L. 4.690.000

     Qualifica X L. 5.000.000

     6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

     7. Per gli appartenenti alla X qualifica funzionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, il trattamento stipendiale annuo lordo, a regime, è articolato come segue:

 

Anni

Stipendio base

Maggiorazioni stipendiali

Totale

0

19.081.000

-

19.081.000

5

19.081.000

2.500.000

21.581.000

10

19.081.000

5.000.000

24.081.000

15

19.081.000

10.000.000

29.081.000

20

19.081.000

15.000.000

34.081.000

25

19.081.000

20.000.000

39.081.000

30

19.081.000

25.000.000

44.081.000

35

19.081.000

30.000.000

49.081.000

 

     8. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 7 sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

     9. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 gli incrementi di cui al comma 8 competono nella misura del 12 per cento.

     10. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 gli incrementi di cui al comma 8 competono nella misura del 60 per cento.

     11. Dal 1° luglio 1990 competono i trattamenti annui lordi di regime.

     12. Gli enti istituiscono, con effetti economici dal 1° luglio 1990, per ciascuna professionalità ricompresa nella decima qualifica funzionale due livelli differenziati di professionalità, oltre l'iniziale, per un contingente pari al 40 per cento ed al 20 per cento della dotazione organica di ciascuna delle predette professionalità [8] .

     13. Ai predetti livelli differenziati di professionalità sono attribuiti rispettivamente i trattamenti iniziali annui lordi di L. 30.000.000 e di L. 40.000.000, ferme restando le maggiorazioni stipendiali previste al comma 7 [9] .

     14. L'accesso ai livelli differenziati di professionalità avviene per concorso per titoli cui possono partecipare gli appartenenti di ciascuna professionalità della decima qualifica funzionale con almeno sei anni di effettivo servizio nel livello iniziale e dieci nel primo livello differenziato; per il personale in servizio al 1° luglio 1988, rispettivamente, sei e sedici anni nella qualifica [10] .

     15. Nel passaggio al livello retributivo superiore competono, oltre al nuovo trattamento stipendiale, le maggiorazioni maturate ai sensi del comma 8 ed il salario di anzianità di cui all'art. 15 [11] .

     16. Le indennità di coordinamento di cui all'art. 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, vanno determinate esclusivamente con riferimento al trattamento di cui al comma 7 e non rivestono carattere stipendiale.

     17. Agli appartenenti della X qualifica funzionale, ramo legale, è attribuita a decorrere dal 1° luglio 1990 una indennità annua lorda di L. 1.000.000, 2.000.000 e 3.000.000 in ragione dei livelli di iscrizione agli albi professionali, rispettivamente, di procuratore legale, di avvocato e di avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori. Tali indennità non rivestono carattere stipendiale.

 

          Art. 15. Retribuzione individuale di anzianità

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

     Qualifica I L. 200.000

     Qualifica II L. 240.000

     Qualifica III L. 280.000

     Qualifica IV L. 312.000

     Qualifica V L. 360.000

     Qualifica VI L. 410.000

     Qualifica VII L. 490.000

     Qualifica VIII L. 580.000

     Qualifica IX L. 680.000

     Qualifica X L. 720.000

     2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

     3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidata ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 1989, ai dipendenti che abbiano acquisito esperienza professionale permanendo nella stessa qualifica per un periodo non inferiore a 6 anni, quattro anni la IX qualifica, alla data del 1° luglio 1988 o al maturare della stessa anzianità minima nell'arco della vigenza contrattuale, spetta, dalle stesse date, una maggiorazione della retribuzione nelle misure annue lorde sottoindicate per le qualifiche dalla I alla IX:

     Qualifica I L. 340.000

     Qualifica II L. 400.000

     Qualifica III L. 420.000

     Qualifica IV L. 440.000

     Qualifica V L. 480.000

     Qualifica VI L. 760.000

     Qualifica VII L. 880.000

     Qualifica VIII L. 1.040.000

     Qualifica IX L. 2.060.000

     5. La corresponsione di tale maggiorazione cessa nel caso di paesaggio a livello retributivo superiore.

 

          Art. 16. Sussidi, borse di studio e muti edilizi

     1. L'ammontare del mutuo edilizio di cui all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, è elevato a lire 100 milioni. Con la contrattazione decentrata a livello nazionale di ente e fermo rimanendo l'onere complessivo annuo di spesa stabilito dal citato allegato 6, gli enti possono prevedere ulteriori iniziative di rilievo sociale ed assistenziale analogo a quelle già contemplate dall'art. 59 del medesimo decreto.

     2. Gli importi dei sussidi e delle borse di studio di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, sono elevati del 25 per cento.

     3. Gli aumenti degli importi di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle concessioni disposte successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

          Art. 17. Mobilità

     1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, è corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, un compenso una tantum a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

     qualifica funzionale o categoria VIII e superiori 3.500.000

     qualifica funzionale o categoria VII e superiori 3.000.000

     qualifica funzionale o categoria VI e superiori 2.500.000

     qualifica funzionale o categoria V ed inferiori 2.000.000

 

          Art. 18. Disposizioni particolari per la X qualifica professionale

     1. L'attribuzione delle funzioni di coordinamento può comportare la responsabilità di specifici uffici professionali inseriti nella struttura complessiva e la sovraordinazione al personale addetto.

     2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, gli enti che hanno una distribuzione degli uffici legali non estesa a tutto il territorio nazionale possono operare la ripartizione delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato di cui al secondo comma del citato art. 30 fra gli appartenenti alla X qualifica funzionale - ramo legale, con riferimento al distretto di corte di appello in cui operano.

 

          Art. 19. Disposizioni particolari

     1. Il presente regolamento si applica al personale della Croce rossa italiana fino all'attuazione del relativo procedimento di riordino. Ai lavoratori dipendenti della Croce rossa che effettuino servizi di trasporto infermi, plasma ed organi oltre la distanza di 100 km dalla sede di partenza nella giornata, compete il trattamento pari a lire 100 per km a titolo di rimborso spese per ogni km oltre il centesimo.

     2. Il presente regolamento si applica al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero ed al personale del Registro aeronautico italiano fino alla data di decorrenza delle nuove specifiche normative contrattuali conseguenti, rispettivamente, alle leggi 18 marzo 1989, n. 106 e 11 luglio 1988, n. 266.

     3. Per il personale didattico dell'Ente per la scuola materna in Sardegna in sede di contrattazione decentrata si provvederà ad armonizzare la normativa del presente regolamento con quella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, per quanto concerne la composizione delle classi, l'orario di lezione e di servizio, il calendario scolastico e la mobilità interna.

     4. Per il personale socio-assistenziale dei convitti e collegi degli enti, in sede di contrattazione decentrata nazionale di ente si provvederà ad armonizzare la normativa del presente regolamento con quella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi.

     5. Nei confronti del personale degli enti culturali destinatari del presente regolamento non compresi nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, si procede all'applicazione del regolamento stesso, con le decorrenze ivi previste, sulla base della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267.

 

          Art. 20. Trattamento di missione

     1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori dalla ordinaria sede di servizio per attività di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva in materia contributiva, sportiva, sanitaria, di tutela dell'ambiente, dl territorio e del patrimonio culturale, di assistenza sociale e sanitaria, di repressione frodi e similari.

     2. Per il suddetto personale le particolarissime condizioni di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e di servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di L. 20.000 nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.

 

          Art. 21. Assenze obbligatorie e distacchi

     1. Ai lavoratori che usufruiscono del distacco per disposizioni contrattuali ed alle lavoratrici madri vanno garantite, oltre al trattamento ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.

 

          Art. 22. Norma finale di rinvio

     Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, 16 ottobre 1979, n. 509, e successive integrazioni, 25 giugno 1983, n. 346, 1° marzo 1988, n. 285, 8 maggio 1987, n. 267, e 17 settembre 1987, n. 494.

 

          Art. 23. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso quello relativo all'anno 1988, in lire 318 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 394 miliardi per l'anno 1991 ed esercizio successivi, provvedono gli enti pubblici interessati all'uopo utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

 

          Art. 24. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ALLEGATO 1

(Art. 11, comma 1)

 

     1) Ai profili di collaboratore di amministrazione, collaboratore socio-assistenziale, ispettore di vigilanza e collaboratore professionale della VII qualifica funzionale sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

     collaboratore di amministrazione - mobilità verticale: verso il profilo di funzionario socio-educativo dell'VIII qualifica;

     collaboratore socio-assistenziale - mobilità verticale: verso il profilo di funzionario socio-educativo dell'VIII qualifica;

     ispettore di vigilanza - mobilità verticale: verso il profilo di funzionario di vigilanza dell'VIII qualifica;

     collaboratore professionale - mobilità verticale: verso il profilo di funzionario tecnico di VIII qualifica.

     2) Il profilo di assistente tecnico della VI qualifica funzionale è così modificato:

     dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:

     "Responsabile dell'esecuzione del lavoro affidatogli, comportante il coordinamento di risorse umane e/o strumentali.

     Responsabile di squadra addetta, in piena autonomia, ad attività di costruzione, modifica o manutenzione di impianti".

     3) Il profilo di collaboratore sanitario della VII qualifica funzionale è cosi integrato:

     "collabora con il personale medico per le incombenze professionali e amministrative connesse allo svolgimento delle attività medico-legali ed al controllo della certificazione sanitaria, anche avvalendosi di strumenti e procedure informatiche;

     esegue esami radiografici.

     Oltre all'assistenza infermieristica professionale all'utenza nel corso delle visite, riceve e controlla la documentazione sanitaria (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazioni sanitarie), cura la redazione dei verbali delle visite medico-legali, la tenuta di classoteche, di scadenzari, anche avvalendosi di procedure informatiche;

     svolge gli interventi di masso-fisioterapista e di pronto soccorso nel settore traumatologico: collabora nello svolgimento di ricerche scientifiche nel campo della fisioterapia; svolge funzioni di istruttore tecnico-pratico nei corsi di masso-fisioterapia e di specializzazione di massaggiatore sportivo; è incaricato di docenza tecnica nei corsi di fisioterapia.

     Requisiti culturali: diploma di infermiere professionale e iscrizione al relativo albo e diploma di specializzazione; diploma di tecnico di radiologia e iscrizione all'albo professionale e specializzazione; diploma di tecnico della riabilitazione e specializzazione".

     4) Il profilo di funzionario di amministrazione dell'VIII qualifica funzionale è così modificato:

     il sesto comma della descrizione del profilo è sostituito dal seguente: "Responsabile delle attività promozionali, di marketing, di rapporti con l'utenza e delle pubbliche relazioni in generale";

     l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "è preposto ad articolazioni dell'unità organica che, nell'assetto organizzativo, sono finalizzate alla realizzazione di processi di lavoro anche per ciclo completo di prodotto, con assunzione di responsabilità per il conseguimento dei risultati complessivi".

     5) Alla descrizione del profilo di funzionario socio-educativo dell'VIII qualifica funzionale è aggiunto il seguente comma: "Promuove e cura, nei convitti, l'attività educativa e pedagogica".

     6) Nell'ambito dell'VIII qualifica funzionale è istituito il VII profilo di funzionario di vigilanza.

     Funzionario di vigilanza.

     Nell'ambito delle attività di programmazione, pianificazione e controllo;

     partecipa alla individuazione degli obiettivi finalizzati alla prevenzione della evasione ed elusione contributiva;

     cura a tale scopo la rilevazione ed elaborazione dei dati per la individuazione delle aree a rischio;

     provvede direttamente agli accertamenti ispettivi che richiedono conoscenza approfondita e maturata esperienza nella materia;

     può essere preposto a settore o modulo organizzativo previsto dall'ordinamento dell'ente nella specifica area.

     Requisiti culturali: diploma di laurea.

     Modalità di accesso: concorso pubblico per esami ed accertamento idoneità fisica.

     Mobilità verticale: verso il profilo di funzionario capo della IX qualifica funzionale.

     Mobilità orizzontale: verso il profilo di funzionario di amministrazione della medesima qualifica funzionale.

     Sfera di autonomia: nell'ambito di norma generali per ciò che concerne l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente utilizzazione funzionale del personale eventualmente assegnatogli.

     Grado di responsabilità: piena e diretta riferita al conseguimento degli obiettivi previsti dai piani e dai programmi di lavoro.

     7) Il profilo di funzionario tecnico dell'VIII qualifica funzionale è così modificato:

     il primo comma è sostituito dal seguente: "Svolge in piena autonomia e con assunzione di personale responsabilità attività che presuppongono alta specializzazione ed elevato grado di preparazione professionale nelle discipline tecniche inerenti i settori sportivo, cinematografico, teatrale, cartografico, dei beni storici, artistici e culturali, edili, agrario, acquedottistico, forestale, zootecnico, ecologico, ambientale e agro-alimentare nonchè altri settori tecnici di specifica competenza degli enti".

     8) Il profilo di funzionario di informatica dell'VIII qualifica funzionale è sostituito dal seguente.

     Funzionario di informatica.

     Svolge e sviluppa, singolarmente o come guida funzionale del gruppo o settore cui è preposto, sistemi informatici centralizzati e distribuiti.

     Nelle attività rivolte al conseguimento degli obiettivi affidatigli individua le soluzioni ottimali.

     In particolare:

     studia e realizza procedure EAD, per l'applicazione di tecnologie informatiche orientate alla soluzione di problemi complessi;

     collabora alla progettazione e alla realizzazione di banche dati relazionali e ad altre soluzioni informatiche avanzate che utilizzano nuove tecnologie di memorizzazione dei dati e delle immagini;

     cura, in collaborazione con i progetti applicativi, il dimensionamento dei sistemi periferici, promuovendo iniziative per l'individuazione ed il superamento nelle anomalie dell'hardware e/o software;

     effettua analisi e realizzazioni di procedura e programmi per l'operatività dei sistemi centrali e teleprocessing e per l'efficienza degli strumenti di controllo, comprese le procedure di sicurezza per la protezione degli archivi;

     fornisce il proprio apporto per il dimensionamento dell'hardware centrale e/o periferico;

     collabora l'analisi e gestione del software di base o applicativo:

     coordina l'attività dei centri di produzione periferici;

     analizza e gestisce sistemi applicativi e per l'aggiornamento in linea;

     assicura il funzionamento della rete teleprocessing;

     è responsabile della corretta esecuzione delle procedure inerenti la sicurezza e l'integrità dei dati;

     cura l'assistenza e l'addestramento degli utenti e/o dei gestori del sistema, anche attraverso la redazione di manuali e specifiche tecniche.

     Requisiti culturali diploma di laurea.

     Specializzazione/i richiesta/e: conoscenza di una lingua straniera parlata e scritta, ove richiesta.

     Modalità di accesso: concorso pubblico per esami ed accertamento idoneità fisica.

     Mobilità verticale: verso il profilo esperto di informatica della IX qualifica funzionale purchè in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso a tale profilo.

     Sfera di autonomia: nell'ambito di norme generali per tutto ciò che concerne l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente utilizzazione funzionale del personale assegnatogli.

     Grado di responsabilità: piena e diretta riferita all'attività svolta ed al conseguimento dei piani e dei programmi di lavoro.

     9) Al profilo di esperto di informatica della IX qualifica funzionale è aggiunto dopo l'ultimo comma il seguente: "Coordina l'attività di complessità a livello nazionale o regionale".

     10) Il profilo di funzionario capo della IX qualifica funzionale è così modificato:

     dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "Ove preposto a strutture per l'attività di vigilanza, propone altresì progetti e piani per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di evasione ed elusione contributiva, individuando nuove metodologie e procedure ispettive".

 

Allegato A

Comparto del personale degli enti pubblici non economici

(Art. 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986)

 

     Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero

     Confederazione sindacale: CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISNAL - CISAL - CONFSAL - CONFEDIR

     Organizzazioni sindacali: CGIL/Funzione pubblica/Parastato - CISL/Funzione pubblica/Parastato - UIL/Parastato - CIDA/Funzione pubblica/Parastato - CISAL/FIALP - Rappresentanze sindacali di base

     Le sottoscritte organizzazioni sindacali, allo scopo di regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero nel comparto degli enti pubblici non economici individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986, assumono, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, il presente codice di comportamento, tenute presenti anche le norme contenute nella legge n. 93/1983.

 

     Punto 1

     Le regole di comportamento autonomamente definite sono rivolte a tutelare i diritti dei lavoratori nel quadro della responsabile attenzione alle esigenze della collettività, a cui si garantisce di usufruire dei servizi essenziali, anche nei casi di controversie sindacali.

     Il diritto di sciopero, che costituisce fondamentale libertà del lavoratore, si esercita senza limitazione alcuna nei casi in cui siano in gioco i valori primari delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace e nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro.

 

     Punto 2

     Il presente codice si applica nelle azioni sindacali di comparto contrattuale ed aziendali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali.

     Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

 

     Punto 3

     Competenti a proclamare gli scioperi, a definirne le modalità, a sospenderli o revocarli sono:

     gli organismi nazionali, regionali, comprensoriali o provinciali di comparto contrattuale delle singole organizzazioni sindacali ai vari livelli;

     gli organismi delle organizzazioni sindacali di ente e di posto di lavoro, per vertenze che riguardano la propria sfera di competenza, congiuntamente alle rispettive strutture sindacali di comparto contrattuale di livello corrispondente.

     Se l'organizzazione sindacale non è strutturata territorialmente, la proclamazione congiunta avverrà con la struttura nazionale di comparto contrattuale.

 

     Punto 4

     Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 93/1983 circa l'obbligo di preavviso, fissato in quindici giorni, si stabiliscono le seguenti modalità aggiuntive:

     a) il primo sciopero non supererà la durata di un'intera giornata di lavoro;

     b) quelli successivi al primo, per la stessa vertenza, non supereranno ciascuno le due giornate di lavoro in un'unica soluzione.

     Anche durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo sesto del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e nel contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui tempi di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

     Gli scioperi di durata inferiore alla giornata avranno svolgimento in un unico periodo di tempo continuativo per ciascun turno di lavoro.

     Per le vertenze che interessano più unità produttive dello stesso posto di lavoro ovvero più profili professionali, sono esclusi scioperi articolati per singola unità produttiva o per singolo profilo professionale.

     Nel caso di sciopero aziendale o di posto di lavoro che coincida con il giorno di scadenze perentorie previste da leggi, la relativa durata non supererà le due ore lavorative per ciascun turno di lavoro.

     Nei giorni compresi tra il 20 dicembre ed il 10 gennaio non saranno effettuati scioperi di comparto e/o aziendali, allo scopo di garantire il rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni e l'adeguamento delle rendite previdenziali.

     Per gli scioperi di comparto la relativa proclamazione sarà comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

     Per gli scioperi aziendali, la comunicazione sarà fatta all'ente interessato.

     La proclamazione dello sciopero avverrà con adeguata pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e delle modalità di effettuazione.

     Nell'esercizio del diritto di sciopero sarà in ogni caso salvaguardata la sicurezza dei cittadini, dei dipendenti e degli impianti.

     Il presente codice vincola le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione firmataria ed i lavoratori iscritti.

     Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti e come tale soggetto alle relative sanzioni.

     Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al termine della vigenza contrattuale.

 

Confederazioni sindacali

Organizzazioni sindacali

C.G.I.L.

C.G.I.L./Funz. pubbl./Parastato

C.I.S.L.

C.I.S.L./Funz. pubbl./Parastato

U.I.L.

U.I.L./Parastato

C.I.D.A.

C.I.D.A./Funz. pubbl./Parastato

C.I.S.N.A.L.

C.I.S.A.L./F.I.A.L.P.

C.I.S.A.L.

Rappresentanze sindacali di base

Conf. S.A.L.

 

Conf. Dir.

 

 


[1]  Comma inizialmente non ammesso al visto della Corte dei conti ed inserito nel presente decreto ripubblicato nella G.U. 19 maggio 1990, n. 115.

[2]  Comma inserito dall'art. 12 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344.

[3]  Comma inserito dall'art. 12 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344.

[4]  Comma inizialmente non ammesso al visto della Corte dei conti ed inserito nel presente decreto ripubblicato nella G.U. 19 maggio 1990, n. 115.

[5]  Comma inizialmente non ammesso al visto della Corte dei conti ed inserito nel presente decreto ripubblicato nella G.U. 19 maggio 1990, n. 115.

[6]  Comma inizialmente non ammesso al visto della Corte dei conti ed inserito nel presente decreto ripubblicato nella G.U. 19 maggio 1990, n. 115.

[7]  Comma inizialmente non ammesso al visto della Corte dei conti ed inserito nel presente decreto ripubblicato nella G.U. 19 maggio 1990, n. 115.

[8]  Comma inserito dall'art. 13 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344.

[9]  Comma inserito dall'art. 13 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344.

[10]  Comma inserito dall'art. 13 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344.

[11]  Comma inserito dall'art. 13 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344.