§ 98.1.27735 - D.L. 29 giugno 1984, n. 273  .
Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/06/1984
Numero:273


Sommario
Art. 1.      Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma terzo, e comunque scaduto il termine ivi previsto, concede il trattamento di integrazione [...]
Art. 2.      Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali, al fine di incrementare gli organici, prevedono, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con [...]
Art. 3.      I lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni possono essere assunti nominativamente dalle imprese e dagli enti pubblici economici con il contratto di formazione e lavoro di durata non [...]
Art. 4.      La commissione regionale per l'impiego è composta
Art. 5.      I lavoratori che siano disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della [...]
Art. 6.      I datori di lavoro che intendono assumere a tempo indeterminato lavoratori per i quali è prescritta la richiesta numerica possono inoltrare richiesta nominativa di avviamento per il 50 per cento [...]
Art. 7.      La scadenza del termine per l'esame, da parte delle commissioni regionali per l'impiego, dei progetti di formazione presentati sulla base del D.L. 27 aprile 1984, n. 94, e non ancora approvati [...]
Art. 8.      Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 21 febbraio 1984, n. 12 e 27 aprile 1984, n. 94
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 98.1.27735 - D.L. 29 giugno 1984, n. 273  [1].

Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.

(G.U. 30 giugno 1984, n. 179)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma terzo, e comunque scaduto il termine ivi previsto, concede il trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo comma secondo, agli operai ed agli impiegati delle imprese industriali e di quelle di cui all'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e all'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le quali abbiano stipulato contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione del personale o la dichiarazione di esuberanza di esso, anche attraverso un più razionale impiego del personale medesimo.

     L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma primo è determinato nella misura del 50 per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il predetto trattamento, che grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari di Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore ai 24 mesi.

     L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, accertata la finalizzazione della riduzione concordata di orario al riassorbimento della esuberanza di personale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale di cui al presente articolo, esprime su di essa parere motivato.

     Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui al precedente comma 2, è riconosciuto utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto e della determinazione della misura della pensione e del conseguimento dei supplementi di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il contributo figurativo è a carico della Cassa integrazione guadagni ed è commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

     Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico del Fondo di cui all'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

     Per quanto non previsto dal presente articolo, al trattamento di integrazione salariale di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 2.

     Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali, al fine di incrementare gli organici, prevedono, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi 12 mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto rispettivamente al 10 e al 5 per cento.

     Il contributo di cui al precedente comma primo è cumulabile con gli sgravi contributivi previsti per le aziende industriali ed artigiane del Mezzogiorno e può essere conguagliato dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     In sostituzione del contributo di cui al comma 1, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti sulla base del presente articolo e con richiesta nominativa, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 1° gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Nel caso in cui i predetti lavoratori vengono assunti da aziende industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno ed aventi titolo agli sgravi contributivi, è per essi corrisposto, per il medesimo periodo e a carico della gestione indicata al comma primo, un contributo pari al trenta per cento della retribuzione di cui allo stesso comma [2] .

     Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi precedenti i datori di lavoro che, nei 12 mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

     Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al precedente comma 1, che abbiano un'età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 24 mesi, ed abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e sulla base di clausole, in esso appositamente inserite, che prevedano, in corrispondenza della maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell'occupazione. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente comma con la retribuzione, si applicano le norme di cui agli articoli 20 e 21 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

     La retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del precedente comma, è quella risultante dal numero delle settimane di cui all'art. 3, comma ottavo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, neutralizzando, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole al lavoratore, il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale secondo la previsione del comma 5.

     I contratti collettivi di cui al precedente comma primo devono essere depositati presso l'ispettorato provinciale del lavoro. L'attribuzione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte dell'ispettorato del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1984 in lire 20 miliardi, si provvede mediante utilizzazione, fino a concorrenza dello stesso onere, delle economie di gestione realizzate dalla Cassa integrazione guadagni per effetto dell'attuazione del precedente art. 1.

 

          Art. 3.

     I lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni possono essere assunti nominativamente dalle imprese e dagli enti pubblici economici con il contratto di formazione e lavoro di durata non superiore a 24 mesi e non rinnovabile.

     I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di lavoro e di formazione sono stabiliti mediante progetti di formazione, predisposti dalle imprese o dagli enti pubblici economici e loro consorzi e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e nazionale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I predetti progetti, nel caso in cui interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di 30 giorni dalla loro presentazione, la deliberazione della commissione regionale per l'impiego, sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Per la realizzazione dei programmi formativi le imprese, gli enti pubblici economici e loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.

     I progetti formativi di cui al precedente comma secondo devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari e possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti formativi. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti di formazione predisposti d'intesa con i sindacati di cui al precedente comma secondo.

     Per i lavoratori assunti ai sensi dei commi precedenti la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è fissata nella misura prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

     Al termine del rapporto i datori di lavoro attestano sul libretto di lavoro l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore.

     I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

     Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continua a trovare applicazione il comma quarto fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione.

     I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa, per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita.

     I datori di lavoro iscritti agli albi professionali possono assumere con il contratto di cui al precedente comma primo quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal precedente comma secondo. Trovano applicazione i commi terzo e quarto del presente articolo.

     Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al precedente comma secondo siano relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.

     Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al precedente comma decimo, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.

     Le regioni nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci possono organizzare, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro sei mei dal termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attività.

     Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.

 

          Art. 4.

     La commissione regionale per l'impiego è composta:

     dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un Sottosegretario di Stato dello stesso dicastero da lui delegato, con funzioni di presidente;

     dal presidente della giunta regionale o da un assessore regionale designato dalla giunta, con funzione di vicepresidente. Previa intesa con il presidente della commissione, il vicepresidente può convocare e fissare l'ordine del giorno della commissione stessa;

     da due membri designati dal consiglio regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno;

     da otto membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

     da otto membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in proporzione alla rilevanza che ciascun settore riveste, nell'ambito regionale, dal punto di vista occupazionale.

     Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego, ad eccezione del presidente e del vicepresidente, viene nominato un supplente.

     Alle riunioni della commissione assistono, con facoltà di intervento, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e il capo dell'ispettorato regionale del lavoro. Espleta le funzioni di segretario della commissione un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

     In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali anche settoriali, ovvero il sovrintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.

     Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della commissione centrale per l'impiego, fissa con decreto le norme che regolano il funzionamento delle commissioni regionali per l'impiego. Le predette commissioni durano in carica tre anni.

     Le commissioni regionali per l'impiego svolgono, nel proprio ambito territoriale, oltre ai compiti previsti dalla legislazione vigente, anche quelli attribuiti dal D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, alle commissioni regionali per la manodopera agricola le quali sono soppresse al momento della costituzione della commissione di cui al comma 1 [3] .

     Fino alla costituzione delle predette commissioni, le commissioni regionali in carica all'entrata in vigore del presente decreto-legge continuano ad esercitare le proprie funzioni [4] .

 

          Art. 5.

     I lavoratori che siano disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno possono chiedere di essere iscritti in apposita lista di collocamento. L'iscrizione nella lista dei lavoratori a tempo parziale non è incompatibile con l'iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale può chiedere di mantenere l'iscrizione nella prima o seconda classe della lista ordinaria nonché nella lista dei lavoratori a tempo parziale.

     Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro.

     I contratti collettivi, anche aziendali, possono stabilire:

     a) il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno;

     b) le mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo parziale;

     c) le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale.

     Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui al precedente comma, espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative, è vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del precedente comma secondo.

     La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale è pari ad un sesto del minimale giornaliero di cui all'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

     Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di 24 ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.

     Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'art. 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Il secondo comma dell'art. 26 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

     "Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'art. 2".

     In caso di inabilità permanente di grado non inferiore al 20 per cento, la rendita da infortunio è liquidata al lavoratore a tempo parziale sulla base della retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.

     Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il lavoratore interessato, è ammessa, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi secondo e terzo, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.

     Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Ai fini della qualificazione dell'azienda, dell'accesso a benefici di carattere finanziario e creditizio previsti dalle leggi nonché alla legge 2 aprile 1968, n. 482, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale [5] .

     Il datore di lavoro che assuma o impieghi lavoratori a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma terzo è tenuto al pagamento a favore della gestione contro la disoccupazione della somma di lire 40.000 per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.

     Il datore di lavoro che contravvenga alla disposizione di cui al precedente comma quarto è assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al comma tredicesimo. Il datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di comunicazione previsto nel precedente comma secondo è tenuto al pagamento a favore della gestione contro la disoccupazione della somma di L. 300.000.

     Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli.

     A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984 per i lavoratori occupati nei settori indicati nel successivo comma in attività ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere, i quali non abbiano stipulato il contratto di lavoro a norma dei commi precedenti, il limite minimo di retribuzione giornaliera indicato al comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è fissato nella misura del 4 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai seguenti settori:

     a) istruzione ed educazione scolare non statale;

     b) assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza;

     c) attività di culto, formazione religiosa ed attività similari;

     d) assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa;

     e) credito, per il solo personale ausiliario;

     f) servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione;

     g) proprietari di fabbricati, per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione o altro uso.

     Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere disposta l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 16 ad altri settori in cui l'attività lavorativa è caratterizzata da un orario non superiore alle quattro ore giornaliere.

     Con la medesima decorrenza di cui al comma 16, per le categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi convenzionali, il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al comma 1 del predetto art. 7, non può essere inferiore al 5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

     In attesa del riordino generale della materia nel settore dell'istruzione prescolare, nei casi di assicurazioni sociali obbligatorie a norma della legge 3 maggio 1956, n. 392, non trova applicazione nel settore stesso la disposizione contenuta nell'art. 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. La disposizione del presente comma ha effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984.

 

          Art. 6.

     I datori di lavoro che intendono assumere a tempo indeterminato lavoratori per i quali è prescritta la richiesta numerica possono inoltrare richiesta nominativa di avviamento per il 50 per cento di essi.

     Le richieste nominative di cui al precedente comma primo devono essere inoltrate contestualmente alle corrispondenti richieste numeriche. Nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione del rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta successiva.

     Resta ferma ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa.

 

          Art. 7.

     La scadenza del termine per l'esame, da parte delle commissioni regionali per l'impiego, dei progetti di formazione presentati sulla base del D.L. 27 aprile 1984, n. 94, e non ancora approvati dalle predette commissioni, è fissata al trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 8.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 21 febbraio 1984, n. 12 e 27 aprile 1984, n. 94.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della L. 19 dicembre 1984, n. 863, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonchè i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

[2]  Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 11 luglio 1984, n. 189.

[3]  Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 11 luglio 1984, n. 189.

[4]  Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 11 luglio 1984, n. 189.

[5]  Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 11 luglio 1984, n. 189.