§ 32.1.21 - Legge 3 maggio 1956, n. 392.
Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi


Settore:Normativa nazionale
Materia:32. Culti e confessioni religiose
Capitolo:32.1 chiesa cattolica
Data:03/05/1956
Numero:392


Sommario
Art. unico.      I religiosi e le religiose quando prestano attività di lavoro retribuita alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose [...]


§ 32.1.21 - Legge 3 maggio 1956, n. 392.

Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi

(G.U. 16 maggio 1956, n. 119)

 

 

     Art. unico.

     I religiosi e le religiose quando prestano attività di lavoro retribuita alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, sono soggetti alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidità, vecchiaia e per la tubercolosi di cui al Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni [1].

     Agli effetti di cui al comma precedente si considera sussistente un rapporto di lavoro dipendente retribuito anche se le modalità delle prestazioni di lavoro sono pattuite direttamente fra il datore di lavoro e l'Istituto religioso cui appartengono le religiose ed i religiosi occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse è versata dal datore di lavoro all'Istituto predetto.


[1]  La Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno 1977, n. 108 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esclude dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidità, vecchiaia e per la tubercolosi di cui al R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, i religiosi e le religiose quando prestano attività di lavoro retribuita alle dipendenze di enti ecclesiastici, di associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lett. a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia.