§ 98.1.27587 - D.L. 11 dicembre 1979, n. 624 .
Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/12/1979
Numero:624


Sommario
Art. 1.      Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego interessate, sono determinate le circoscrizioni nonchè i [...]
Art. 2.      Le commissioni regionali per l'impiego sono integrate nella loro composizione, fermo restando quanto disposto dall'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e [...]
Art. 3.      Le commissioni regionali per l'impiego, per attuare i compiti di cui all'art. 23, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dell'art. 3-bis, decimo comma, del [...]
Art. 4.      La commissione per l'accertamento della qualifica professionale di cui è stata prevista la costituzione presso ciascun ufficio provinciale del lavoro dagli articoli [...]
Art. 5.      In applicazione della direttiva n. 75/129 del 17 febbraio 1975 del Consiglio della Comunità economica europea, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [...]
Art. 6.      Le imprese industriali che hanno personale in esuberanza rispetto ai fabbisogni di manodopera, anche in singole unità produttive, e per le quali sia stata accertata dal [...]
Art. 7.      Nel caso di trasferimento di un'azienda nei cui confronti sia stato accertato lo stato di crisi l'acquirente è tenuto ad assumere in via prioritaria i lavoratori in [...]
Art. 8.      La commissione regionale per l'impiego compila una lista unica dei lavoratori in mobilità, sulla base delle comunicazioni di cui al precedente art. 6, penultimo comma, [...]
Art. 9.      La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle località di residenza dei lavoratori compresi nella lista regionale di mobilità, della situazione [...]
Art. 10.      I lavoratori in mobilità concorrono a tutte le occasioni di lavoro offerte dai datori di lavoro privati, a qualunque settore produttivo appartengano, operanti nella [...]
Art. 11.      Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo a seguito di eventuale visita medica o che non abbia superato il periodo di prova viene reiscritto per una sola volta nella [...]
Art. 12.      Le commissioni regionali per l'impiego, sulla base dei dati in loro possesso, o mediante apposite indagini, propongono l'organizzazione, da parte delle regioni, di corsi [...]
Art. 13.      L'integrazione salariale ordinaria e straordinaria è dovuta nella misura dell'80% della retribuzione globale che agli operai dipendenti da imprese industriali, da [...]
Art. 14.      L'esame delle richieste di integrazione salariale ordinaria e straordinaria è subordinato alla comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 5 della [...]
Art. 15.      L'integrazione salariale ordinaria è disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme [...]
Art. 16.      L'integrazione salariale ordinaria in conformità a quanto previsto dall'art. 1, punto 1), lettere a) e b), della legge 20 maggio 1975, n. 164, non può essere disposta [...]
Art. 17.      L'integrazione salariale ordinaria è corrisposta fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato per un [...]
Art. 18.      Nei casi di accertata impossibilità per il datore di lavoro, a causa di momentanee difficoltà di natura finanziaria, di anticipare agli operai interessati l'integrazione [...]
Art. 19.      La Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è disposta per i primi sei mesi mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza [...]
Art. 20.      La commissione regionale per l'impiego esprime parere in ordine alle richieste di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni. L'istruttoria tecnica di [...]
Art. 21.      I periodi di sospensione e di riduzione di orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto [...]
Art. 22.      L'integrazione salariale è assoggettata all'imposta sul reddito delle persone fisiche
Art. 23.      Nei casi di fallimento degli imprenditori titolari di imprese industriali, ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi è sospesa e i rapporti di lavoro [...]
Art. 24.      Agli operai e agli impiegati dipendenti da imprese industriali, diverse da quelle edili, che all'atto del licenziamento o dimissioni, determinati da cause per le quali è [...]
Art. 25.      L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'art. 10 della legge 6 agosto 1975, n. [...]
Art. 26.      Il trattamento speciale di disoccupazione non è cumulabile con gli assegni, le indennità, i compensi spettanti per i corsi di qualificazione e riqualificazione [...]
Art. 27.      Il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto dal giorno dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento; nel caso in cui l'iscrizione avvenga entro [...]
Art. 28.      Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 27 agosto 1977, n. 675, nonchè ogni altra norma contraria e incompatibile con quelle del presente decreto
Art. 29.      I limiti temporali degli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni nonchè del trattamento speciale di disoccupazione, previsti dal presente [...]
Art. 30.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27587 - D.L. 11 dicembre 1979, n. 624 [1].

Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale.

(G.U. 15 dicembre 1979, n. 341)

 

Titolo I

MODIFICHE AGLI ORGANI E SERVIZI PER L'IMPIEGO

 

     Art. 1.

     Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego interessate, sono determinate le circoscrizioni nonchè i comuni sedi di circoscrizione, le relative strutture amministrative ed il conseguente adeguamento delle procedure per l'iscrizione dei lavoratori, nelle liste di collocamento ai fini dell'avviamento al lavoro.

     Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento istituite presso la sezione circoscrizionale determinata con i decreti di cui al comma precedente. La sezione istituita nel comune sede di circoscrizione nonchè la commissione comunale che opera presso tale sezione assumono rispettivamente la denominazione di sezione circoscrizionale e di commissione circoscrizionale; quest'ultima svolge tutte le funzioni attualmente attribuite agli altri organi collegiali locali previsti dall'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato dall'art. 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che sono soppressi a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma precedente.

     La sezione circoscrizionale svolge il servizio di collocamento nell'ambito del proprio territorio direttamente o per il tramite di sezioni decentrate, individuate con i decreti di cui al comma precedente.

     Restano in vigore le norme di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli.

 

          Art. 2.

     Le commissioni regionali per l'impiego sono integrate nella loro composizione, fermo restando quanto disposto dall'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dall'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, dal sovraintendente regionale scolastico o da un suo delegato e da un rappresentante delle università esistenti nella regione, designati dal Ministro della pubblica istruzione nonchè da due rappresentanti dei datori di lavoro di settori diversi da quello industriale, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nelle commissioni regionali istituite nei territori in cui operano aziende a prevalente partecipazione statale, la cui attività riveste particolare rilevanza sotto il profilo occupazionale, è assicurata, nella rappresentanza dei datori di lavoro del settore industriale, la presenza delle organizzazioni imprenditoriali delle aziende suddette. Per ciascun membro della commissione è nominato un supplente. Nelle more delle procedure amministrative di attuazione dell'integrazione, le commissioni regionali continueranno ad espletare regolarmente le loro funzioni.

     In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, rappresentanti designati da organizzazioni sindacali anche settoriali che non fanno parte della commissione medesima.

     Le commissioni regionali costituiscono al loro interno una sottocommissione per l'esame dei ricorsi ed altra per l'esame delle domande per l'ammissione ai trattamenti a carico della Cassa integrazione guadagni ordinaria; possono inoltre costituire altre sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Di tali sottocommissioni, a seconda della specificità della materia trattata, sono chiamati a far parte, alle stesse condizioni di cui al secondo comma, i rappresentanti di cui al comma medesimo.

     Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che fa parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrale e regionale dell'impiego, ai sensi dell'art. 3-bis, penultimo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, gli oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività chiamate ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di appartenenza.

 

          Art. 3.

     Le commissioni regionali per l'impiego, per attuare i compiti di cui all'art. 23, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dell'art. 3-bis, decimo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, debbono disporre anche dei dati relativi alle previsioni sui fabbisogni quantitativi e qualitativi di manodopera, articolati per aree territoriali e per settori di attività, nonchè dei dati sui flussi quantitativi e qualitativi di manodopera con particolare riferimento all'andamento della formazione professionale scolastica ed extra scolastica.

     A tal fine, la commissione centrale per l'impiego propone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le indagini e le rilevazioni di carattere generale da svolgere, nonchè i criteri e le modalità avvalendosi anche della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle amministrazioni od enti pubblici.

 

          Art. 4.

     La commissione per l'accertamento della qualifica professionale di cui è stata prevista la costituzione presso ciascun ufficio provinciale del lavoro dagli articoli 16-ter e 16-quater del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, è sostituita da commissioni costituite presso ciascuna sezione circoscrizionale del collocamento, fermi restando la composizione ed i compiti fissati dalle norme predette.

     Tali commissioni possono, altresì, qualora il lavoratore non possieda una qualifica professionale, accertarne l'idoneità a frequentare appositi corsi già istituiti o da istituire da parte della regione.

     Le commissioni operano gli accertamenti di cui al presente articolo, ove necessario, anche nei confronti dei lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 5.

     In applicazione della direttiva n. 75/129 del 17 febbraio 1975 del Consiglio della Comunità economica europea, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, i datori di lavoro, che occupino normalmente più di venti lavoratori dipendenti, sono tenuti, esaurite le eventuali procedure previste da contratti o accordi collettivi, a comunicare, preventivamente alla loro attuazione, all'ufficio del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, i licenziamenti collettivi intimati, indicando il numero ed il tipo di lavoratori interessati. I predetti uffici potranno svolgere gli opportuni interventi sia per la composizione delle controversie sia per promuovere iniziative che favoriscano il reimpiego dei lavoratori, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione alle esigenze di una loro riqualificazione professionale.

     I datori di lavoro non sono tenuti alla comunicazione di cui al precedente comma quando sia stata esperita la procedura di cui al successivo art. 6.

 

Titolo II

NUOVE NORME SULLA MOBILITA' DEI LAVORATORI

 

          Art. 6.

     Le imprese industriali che hanno personale in esuberanza rispetto ai fabbisogni di manodopera, anche in singole unità produttive, e per le quali sia stata accertata dal CIPI la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni di cui all'art. 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono tenute a darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali, nonchè, per il tramite della associazione industriale in quanto vi aderisca o le conferisca mandato, alle rispettive associazioni territoriali dei lavoratori indicando il numero e la qualifica e fascia professionale dei lavoratori interessati.

     A richiesta, delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, entro sette giorni dalla data della comunicazione, allo scopo di esaminare le cause di detta esuberanza, sulla base delle informazioni fornite dalla impresa e di verificare eventuali possibilità di un diverso utilizzo, anche parziale, dei lavoratori dichiarati esuberanti.

     La procedura di cui al comma precedente deve essere esaurita entro venticinque giorni dalla data di comunicazione dell'impresa.

     La commissione regionale entro il termine di venti giorni acquisisce, in caso di mancato accordo, le valutazioni delle parti, anche ai fini di fornire alle stesse dati e riferimenti sulla situazione del mercato del lavoro e sulle eventuali prospettive di reimpiego dei lavoratori interessati considerate anche le loro caratteristiche qualitative.

     Esaurita la procedura di cui ai commi precedenti, l'impresa è tenuta a dare comunicazione alle commissioni regionali per l'impiego dei nominativi dei lavoratori esuberanti suddivisi per qualifica e fascia professionale, indicando, altresì, l'anzianità di permanenza presso l'impresa, l'età ed il carico familiare e la località di residenza.

 

          Art. 7.

     Nel caso di trasferimento di un'azienda nei cui confronti sia stato accertato lo stato di crisi l'acquirente è tenuto ad assumere in via prioritaria i lavoratori in mobilità dipendenti dall'azienda alienata.

     Nei confronti dei lavoratori assunti dall'acquirente, ai sensi del comma precedente, la dichiarazione dello stato di crisi aziendale produce l'inoperatività delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 2112 del codice civile. Sono in ogni caso fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali.

     Quando si profilino possibilità di prevenire situazioni di crisi mediante trasferimento dell'azienda, le commissioni regionali per l'impiego promuovono incontri tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori al fine di pervenire ad accordi che consentano l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, anche se il trasferimento riguardi aziende nei cui confronti non sia stato dichiarato lo stato di crisi.

     Le commissioni regionali per l'impiego, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 9, penultimo comma, possono altresì disporre l'avviamento dei lavoratori in mobilità presso determinate aziende, a seguito di accordi direttamente intercorsi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le aziende interessate.

 

          Art. 8.

     La commissione regionale per l'impiego compila una lista unica dei lavoratori in mobilità, sulla base delle comunicazioni di cui al precedente art. 6, penultimo comma, distinti per qualifica e fascia professionale, intendendosi per tali quelle indicate dall'impresa e individuate sulla base delle mansioni alle quali il lavoratore era adibito al momento del suo collocamento in mobilità. La lista deve contenere inoltre i dati relativi alla località di residenza nonchè l'età ed il carico familiare.

     Il lavoratore può chiedere di essere iscritto nella lista anche con altre qualifiche il cui possesso sia stato accertato dalle commissioni di cui al precedente art. 4.

     Nella lista di mobilità possono essere iscritti, a domanda, i lavoratori che godono dell'indennità speciale di disoccupazione, ivi compresi coloro che sono cessati dal trattamento straordinario di Cassa integrazione guadagni, e fino al termine di godimento della predetta indennità.

     La commissione regionale fissa uniformi criteri di valutazione degli elementi che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15 della legge 29 aprile 1949, numero 264, concorrono alla formazione delle graduatorie; a tali criteri debbono attenersi i competenti organi del collocamento di cui al successivo art. 9. In luogo dell'anzianità d'iscrizione nelle liste viene computato il periodo di godimento del trattamento straordinario di Cassa integrazione guadagni.

 

          Art. 9.

     La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle località di residenza dei lavoratori compresi nella lista regionale di mobilità, della situazione occupazionale locale e delle necessità qualitative e quantitative di manodopera delle imprese, stabilisce le circoscrizioni, nel cui ambito debbono essere effettuati gli avviamenti dei lavoratori suddetti.

     La commissione circoscrizionale di collocamento, sulla base delle liste dei lavoratori in mobilità, comunicate dalla commissione regionale, provvede alla formazione delle graduatorie di precedenza al lavoro con l'osservanza dei criteri fissati ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del presente decreto.

     Per ogni ambito territoriale si provvede ogni tre mesi da parte della commissione circoscrizionale di collocamento all'armonizzazione delle offerte di impiego tra gli iscritti nella lista dei lavoratori in mobilità e quelli iscritti nelle liste ordinarie di collocamento tenendo conto del rapporto degli iscritti nelle rispettive liste nonchè degli eventuali criteri particolari stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego. Nel calcolo del numero degli iscritti alle liste di collocamento ordinario non si tiene comunque conto dei lavoratori che hanno un'anzianità di iscrizione pari od inferiore all'anno.

     Ogni tre mesi la commissione regionale per l'impiego procede al controllo della lista regionale dei lavoratori in mobilità ed al suo eventuale aggiornamento, trasmettendone i risultati agli organi di collocamento delle diverse circoscrizioni.

 

          Art. 10.

     I lavoratori in mobilità concorrono a tutte le occasioni di lavoro offerte dai datori di lavoro privati, a qualunque settore produttivo appartengano, operanti nella circoscrizione nelle cui liste sono stati iscritti.

     La commissione regionale per l'impiego può stabilire che alle occasioni di lavoro di una determinata circoscrizione possano concorrere, osservati eventualmente opportuni criteri di proporzionalità, i lavoratori in mobilità iscritti nelle liste di altra circoscrizione.

     Il lavoratore in mobilità è avviato dal competente organo del collocamento con l'osservanza delle norme di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Le offerte di impiego che non consentano la ripartizione o non siano conformi ai criteri di armonizzazione di cui all'articolo precedente sono destinate, in via prioritaria, ai lavoratori in mobilità.

     La richiesta nominativa di lavoratori in mobilità è comunque ammessa anche oltre i limiti fissati in sede di armonizzazione.

 

          Art. 11.

     Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo a seguito di eventuale visita medica o che non abbia superato il periodo di prova viene reiscritto per una sola volta nella lista di mobilità di cui al precedente art. 8 con la stessa posizione di graduatoria ricoperta al momento dell'avviamento al lavoro.

     Il lavoratore che non accetti offerta di impiego, avente caratteristica di equivalenza professionale, in una unità produttiva operante in un'area compresa entro 50 km dal comune di residenza, decade dal diritto alle erogazioni della Cassa integrazione guadagni al termine del periodo per il quale era stata autorizzata nonchè da qualsiasi erogazione a carico dell'azienda.

     Nel caso che la localizzazione dell'unità produttiva presenti problemi particolari, a richiesta delle organizzazioni sindacali, viene compiuto un esame preventivo della situazione presso l'organo di collocamento territorialmente competente.

     Contro i provvedimenti adottati ai sensi del secondo comma del presente articolo, è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla loro comunicazione al lavoratore, alla commissione regionale per l'impiego la quale decide, in via definitiva, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

 

          Art. 12.

     Le commissioni regionali per l'impiego, sulla base dei dati in loro possesso, o mediante apposite indagini, propongono l'organizzazione, da parte delle regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità e di quelli che fruiscono del trattamento speciale di disoccupazione, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego in attività predeterminate. I lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le commissioni regionali ne dispongano l'avvio.

     Nel quadro della programmazione regionale tali corsi hanno carattere prioritario anche ai fini dell'accesso al finanziamento del Fondo sociale europeo. Ai lavoratori che frequentano i corsi e godono dei trattamenti straordinari d'integrazione salariale o speciale di disoccupazione non spetta alcun altro compenso o indennità a qualsiasi titolo.

     Le commissioni regionali per l'impiego, qualora non sia possibile o necessario istituire i corsi di cui al comma precedente, possono disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori che godono del trattamento straordinario di Cassa integrazione guadagni, per opere o servizi socialmente utili, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate; tale utilizzazione non comporta, comunque, l'instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto con queste ultime e deve cessare non appena terminato il periodo di godimento dei trattamenti di cui al primo comma.

     I lavoratori che non frequentano regolarmente i corsi, ovvero rifiutano di essere utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al comma precedente, fatti salvi i comprovati casi di assenza per malattia o per gravi motivi di famiglia, decadono dal diritto al godimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione speciale.

 

Titolo III

PROVVEDIMENTI PER LA GARANZIA DEL SALARIO

 

          Art. 13.

     L'integrazione salariale ordinaria e straordinaria è dovuta nella misura dell'80% della retribuzione globale che agli operai dipendenti da imprese industriali, da aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le 0 ed il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.

     Nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni agli impiegati sospesi dal lavoro è corrisposta una integrazione salariale pari all'80% della retribuzione mensile che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

     L'importo dell'integrazione salariale, sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare l'ammontare mensile di lire cinquecentomila; detto importo massimo va comunque rapportato alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, successivo all'entrata in vigore del presente decreto, detto importo massimo sarà aumentato in misura pari all'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente.

     Il trattamento di integrazione salariale sostituisce, in caso di malattia, l'indennità giornaliera a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro la malattia.

 

          Art. 14.

     L'esame delle richieste di integrazione salariale ordinaria e straordinaria è subordinato alla comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

 

          Art. 15.

     L'integrazione salariale ordinaria è disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione della competente sottocommissione della commissione regionale per l'impiego di cui al precedente art. 2. Partecipa, con voto consultivo alle sedute della sottocommissione un funzionario designato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Avverso il provvedimento della sottocommissione è ammesso ricorso secondo le rispettive competenze, entro trenta giorni dalla notifica, anche da parte di ciascuno dei partecipanti alle sedute della sottocommissione che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale, al comitato speciale di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, o alla commissione centrale di cui all'art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, numero 1058.

     Sui ricorsi di cui al presente articolo il comitato speciale e la commissione centrale decidono in via definitiva.

 

          Art. 16.

     L'integrazione salariale ordinaria in conformità a quanto previsto dall'art. 1, punto 1), lettere a) e b), della legge 20 maggio 1975, n. 164, non può essere disposta per gli operai dipendenti da imprese industriali di cui risulti certa la cessazione dell'attività produttiva nel corso o al termine del periodo di intervento richiesto.

     L'integrazione salariale ordinaria non può essere disposta per gli operai per i quali non si preveda la riammissione nell'attività produttiva dell'impresa.

 

          Art. 17.

     L'integrazione salariale ordinaria è corrisposta fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato per un ulteriore trimestre.

     Nei casi previsti dall'art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, l'integrazione salariale ordinaria è corrisposta fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro, per un ulteriore trimestre.

     L'integrazione salariale ordinaria non può superare complessivamente la durata di nove mesi in un biennio per ciascuna unità produttiva.

 

          Art. 18.

     Nei casi di accertata impossibilità per il datore di lavoro, a causa di momentanee difficoltà di natura finanziaria, di anticipare agli operai interessati l'integrazione salariale ordinaria, per la quale sia stata emessa regolare autorizzazione, la sottocommissione della commissione regionale può disporre il pagamento diretto agli operai, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti.

     Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione nei confronti delle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e affini e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei.

 

          Art. 19.

     La Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è disposta per i primi sei mesi mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato sulla base degli accertamenti effettuati dal CIPI ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, numero 675.

     La proroga del trattamento di cui al precedente comma è disposta mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi trimestralmente.

     Nei casi di crisi economiche settoriali o locali o di crisi aziendali la proroga trimestrale è ammessa nel limite massimo di sei mesi.

     Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale la proroga trimestrale è ammessa nel limite massimo di diciotto mesi, subordinatamente all'accertamento dell'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

     Nei casi di crisi aziendali riguardanti imprese industriali ubicate nelle aree del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è ammessa la possibilità di ulteriori proroghe trimestrali per un massimo di dodici mesi.

 

          Art. 20.

     La commissione regionale per l'impiego esprime parere in ordine alle richieste di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni. L'istruttoria tecnica di dette richieste è demandata all'ufficio regionale del lavoro.

     E' abrogato l'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

 

          Art. 21.

     I periodi di sospensione e di riduzione di orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della sua misura, fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

     Il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

     Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

 

          Art. 22.

     L'integrazione salariale è assoggettata all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

     Sulle somme corrisposte direttamente ai lavoratori interessati a titolo di integrazione salariale l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad effettuare la ritenuta d'acconto sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

 

          Art. 23.

     Nei casi di fallimento degli imprenditori titolari di imprese industriali, ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi è sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione, il cui trattamento è disposto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi trimestralmente, per un periodo massimo di dodici mesi, anche se in precedenza sia stato riconosciuto il diritto al trattamento stesso per altre cause.

     Il curatore fallimentare è tenuto a presentare la richiesta del trattamento di cui al comma precedente e ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 6 per avviare le procedure di mobilità di cui al titolo II del presente decreto.

 

          Art. 24.

     Agli operai e agli impiegati dipendenti da imprese industriali, diverse da quelle edili, che all'atto del licenziamento o dimissioni, determinati da cause per le quali è riconosciuto l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni, abbiano compiuto 55 anni di età se uomini o 50 se donne e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, spetta, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti di cui al precedente art. 18 o a quello del licenziamento o delle dimissioni, se posteriore, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data del licenziamento o delle dimissioni e quella di compimento dell'età pensionabile.

     La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese.

     Al compimento dell'età di cui al primo comma il lavoratore interessato deve esercitare il diritto di opzione tra il trattamento di pensione previsto dal presente articolo ed il trattamento straordinario di integrazione salariale.

     E' abrogato l'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.

     Per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

 

          Art. 25.

     L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'art. 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427, è elevato dai due terzi all'ottanta per cento, fermo restando il limite massimo di cui al precedente art. 13.

     Nei casi previsti dall'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, dall'art. 4-ter del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni nella legge 26 maggio 1978, n. 215, e dall'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, il trattamento speciale di disoccupazione può essere prolungato, per periodi trimestrali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione regionale per l'impiego, fino a raggiungere un periodo massimo complessivo di dodici mesi.

     Il lavoratore licenziato al quale sia stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, può optare per la liquidazione in unica soluzione di una indennità pari a sei mesi del predetto trattamento.

     L'indennità di cui al comma precedente è erogata dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 26.

     Il trattamento speciale di disoccupazione non è cumulabile con gli assegni, le indennità, i compensi spettanti per i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

     Durante i periodi di godimento del trattamento speciale il disoccupato ha diritto agli assegni familiari previsti dall'art. 6 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

     Il trattamento speciale di disoccupazione è assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

     Su detto trattamento l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad effettuare la ritenuta d'acconto sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

 

          Art. 27.

     Il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto dal giorno dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento; nel caso in cui l'iscrizione avvenga entro i sette giorni successivi a quello del licenziamento, il trattamento speciale è corrisposto dal primo giorno di disoccupazione.

     Fermo restando quanto previsto nel primo comma, il diritto al trattamento speciale si prescrive nel termine di due anni dalla data del licenziamento.

     Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto al trattamento speciale anche l'eventuale diritto all'indennità ordinaria si prescrive nel termine di cui al comma precedente.

 

Titolo IV

 

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 28.

     Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 27 agosto 1977, n. 675, nonchè ogni altra norma contraria e incompatibile con quelle del presente decreto.

     Gli articoli 8 e seguenti si applicano ai lavoratori che siano stati posti in mobilità ai sensi delle norme di legge vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Le disposizioni medesime si applicano, altresì, ai lavoratori che, a seguito di accordi sindacali, siano stati posti in mobilità per l'avviamento al lavoro anche in settori diversi da quelli dell'impresa di provenienza. Le graduatorie dei lavoratori definite in via amministrativa si intendono valide ad ogni effetto e quindi anche ai fini dell'avviamento in relazione alle offerte di lavoro che risultino formalizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Per i lavoratori di cui al comma precedente, le imprese industriali sono tenute, entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a comunicare alle commissioni regionali per l'impiego i nominativi dei lavoratori stessi, suddivisi per qualifica e fascia professionale, indicando, altresì, l'anzianità di permanenza presso l'impresa, l'età ed il carico familiare e la località di residenza.

 

          Art. 29.

     I limiti temporali degli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni nonchè del trattamento speciale di disoccupazione, previsti dal presente decreto, si applicano anche ai trattamenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

     Nei casi di cui al precedente comma è ammessa la concessione di ulteriori proroghe nel limite massimo di tre mesi per gli interventi ordinari e di sei mesi per gli interventi straordinari e per i trattamenti speciali di disoccupazione.

     Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche alle richieste relative a periodi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le quali non sono stati emanati i relativi provvedimenti.

 

          Art. 30.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 4 della L. 29 febbraio 1980, n. 33, i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto conservano integralmente la loro efficacia.