§ 58.8.2d - Legge 26 maggio 1978, n. 215.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.8 integrazione salariale
Data:26/05/1978
Numero:215


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di Cassa integrazione [...]


§ 58.8.2d - Legge 26 maggio 1978, n. 215.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di Cassa integrazione guadagni.

(G.U. 27 maggio 1978, n. 145)

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di Cassa integrazione guadagni, con le seguenti modificazioni:

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     La dichiarazione dello stato di crisi aziendale, prevista dall'art. 2 quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, emessa anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, opera gli stessi effetti della disdetta indicata nell'art. 2112, primo comma, del codice civile nei confronti dei lavoratori che, in conseguenza del trasferimento dell'azienda, sono assunti alle dipendenze dell'acquirente.

     A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, in caso di crisi aziendale, l'ufficio regionale del lavoro territorialmente competente, ove si profilino possibilità di superamento della crisi attraverso un trasferimento dell'azienda, promuove incontri tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro ai fini del raggiungimento di accordi in ordine alle modalità ed ai tempi di attuazione del trasferimento per i riflessi che ne derivano sulla mobilità e sull'occupazione dei lavoratori.

     Nei limiti temporali indicati all'art. 3, primo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, quando sia stato raggiunto un accordo tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative circa il trasferimento della azienda, e questo sia in atto, dalla dichiarazione dello stato di crisi aziendale, consegue, nei confronti dei lavoratori che passano alle dipendenze dell'acquirente, l'inoperatività delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 2112 del codice civile. Sono in ogni caso fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali.

     Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono riservate in via prioritaria al personale occupato presso l'azienda alienata e avvengono con le procedure previste dall'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

     All'art. 2 le parole: graduatoria stessa, sono sostituite dalle seguenti: graduatoria di cui al quarto comma dell'articolo precedente.

     All'art. 3, le parole: nel rapporto di lavoro con l'azienda di provenienza, sono sostituite dalle seguenti: nel precedente rapporto di lavoro.

     All'art. 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai lavoratori provenienti dalle aziende di cui all'art. 24, primo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, quando in attuazione di accordi sindacali l'assunzione avvenga a norma dell'art. 11, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, da parte di aziende non vincolate alla procedura prevista dall'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

     Dopo l'art. 4 sono aggiunti i seguenti:

     Art. 4-bis. - A decorrere dal 1° marzo 1978, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria è esteso ai dipendenti delle imprese industriali in crisi addetti ad unità organiche esercenti in modo prevalente e continuativo la commercializzazione del prodotto dell'impresa.

     Art. 4-ter. - L'accertamento dello stato di crisi aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, ha effetto anche ai fini delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione previste dall'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

     All'art. 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

     Nei casi d'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in via eccezionale, il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti.

     Dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente:

     Art. 5-bis. - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere del CIPI, dispone, in situazioni di particolare gravità, proroghe semestrali del trattamento straordinario d'integrazione salariale fino al limite massimo di 24 mesi complessivi, nei casi previsti dal decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.