§ 94.1.27 - Legge 6 giugno 1939, n. 1320.
Esecutorietà della convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:06/06/1939
Numero:1320


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      Nel territorio dei terzi Stati, presso i quali la repubblica di San Marino non abbia istituito o non istituisca una propria rappresentanza diplomatica, e fuori della [...]
Art. 4.      I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte, e potranno [...]
Art. 5.  [3]
Art. 6.      Le decisioni indicate nel precedente articolo e gli altri provvedimenti delle autorità giurisdizionali di uno dei due Stati, in materia civile, commerciale ed [...]
Art. 7.      La parte, che invoca l'autorità della decisione, o che chiede la dichiarazione di esecutorietà della decisione o del provvedimento, ne deve presentare un esemplare, [...]
Art. 8.      Le disposizioni degli art. 5, 6 e 7 si applicano anche alle sentenze arbitrali pronunciate in uno dei due Stati e ivi dichiarate esecutive dalla competente autorità [...]
Art. 9.      Gli atti autentici, che hanno valore di titolo esecutivo in uno dei due Stati, possono costituire titolo per l'esecuzione forzata nell'altro Stato, quando siano stati [...]
Art. 10.      La notificazione di atti di procedura relativi a giudizi civili o commerciali vertenti in uno dei due Stati sarà eseguita, nel territorio dell'altro Stato, dall'autorità [...]
Art. 11.      I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi a far valere i loro diritti e interessi avanti alle autorità giurisdizionali dell'altro Stato alle medesime [...]
Art. 12.      Le parti contraenti si obbligano a consegnarsi reciprocamente, a richiesta, gli individui, che trovandosi nel territorio dello Stato richiesto, sono perseguiti o [...]
Art. 13.      L'obbligo stabilito dal primo comma dell'articolo precedente concerne i reati qualificati, rispettivamente, dalla legge italiana, delitti, dalla legge sammarinese, [...]
Art. 14.      L'obbligo preveduto dal primo comma dell'art. 12 si estende all'estradizione degli individui ai quali siano applicate, per decisione dell'autorità giudiziaria, misure di [...]
Art. 15.      L'estradizione può essere rifiutata
Art. 16.      Le parti contraenti non concedono l'estradizione dei propri cittadini salvo che essi abbiano ottenuto la cittadinanza della parte richiesta dopo di avere commesso il [...]
Art. 17.      L'estradizione non avrà luogo, se, in esito ad un procedimento svoltosi, per lo stesso fatto, avanti alle autorità della parte richiesta, la persona della quale è [...]
Art. 18.      La persona della quale è stata concessa l'estradizione potrà essere giudicata per qualsiasi altra infrazione connessa con quella in vista della quale l'estradizione ha [...]
Art. 19.      L'estradato non potrà essere consegnato a un terzo Stato, a causa di un reato commesso anteriormente all'estradizione e diverso da quello per il quale l'estradizione è [...]
Art. 20.      Le limitazioni della personalità o della condanna dell'individuo estradato prevedute negli art. 18 e 19 non si applicano se l'individuo estradato non ha lasciato il [...]
Art. 21.      Se l'individuo reclamato è perseguito o se egli è stato condannato dalle autorità della parte richiesta per un fatto diverso da quello per il quale l'estradizione è [...]
Art. 22.      La domanda di estradizione sarà presentata direttamente dall'autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente a quella dello Stato richiesto
Art. 23.      Non appena sia presentata la domanda di estradizione, saranno prese le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione. La persona arrestata sarà detenuta fino a che sia [...]
Art. 24.      Se un individuo è perseguito da più Stati per reati commessi nel loro territorio, l'estradizione sarà concessa allo Stato nel territorio del quale è stato commesso il [...]
Art. 25.      Quando l'estradizione è concessa, l'individuo da estradare è consegnato dalle autorità dello Stato richiesto a quello dello Stato richiedente, alla frontiera fra i due [...]
Art. 26.      Il denaro e gli oggetti in possesso della persona ricercata al momento dell'arresto saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente. La consegna comprenderà [...]
Art. 27.      Il permesso di transito sul territorio di una delle parti contraenti di una persona consegnata da un terzo Stato all'altra parte sarà concesso su semplice domanda, senza [...]
Art. 28.      Ciascuna delle parti contraenti potrà procedere, nel proprio territorio, alla riscossione di multe, ammende e pene pecuniarie, comunque denominate, dovute all'altra [...]
Art. 29.      L'autorità giudiziaria di ciascuna delle parti contraenti procederà, su richiesta dell'autorità giudiziaria dell'altra parte, alla notificazione di atti, alla esecuzione [...]
Art. 30.      Quando, in un procedimento penale svolgentesi in uno degli Stati contraenti, l'autorità giudiziaria ritenga necessario l'esame di documenti che si trovino in possesso [...]
Art. 31.      Se, in un procedimento penale, svolgentesi avanti all'autorità giudiziaria di uno dei due Stati, è necessaria la comparizione personale di un testimonio o di un perito, [...]
Art. 32.      Se, in un procedimento penale svolgentesi avanti all'autorità giudiziaria di uno dei due Stati, è ritenuto utile il confronto con individui detenuti nell'altro Stato, [...]
Art. 33.      Le disposizioni dei precedenti articoli 29, 30, 31 e 32 si osservano anche per le procedure giudiziarie dirette all'applicazione di misure di sicurezza
Art. 34.      Ciascuno dei due Stati contraenti trasmetterà all'altro gli estratti di tutti i provvedimenti, i quali, in base alla legislazione del primo Stato, debbano essere [...]
Art. 35.      Salvo quanto è disposto dall'art. 28, ultimo comma, e dall'articolo 31, primo comma, l'adempimento degli obblighi stabiliti in questo capo da parte di uno dei due Stati, [...]
Art. 36.      Le autorità amministrative dei due Stati si presteranno reciproca assistenza per la notificazione di atti, la comunicazione di notizie e l'esecuzione di accertamenti
Art. 37.      Ciascuno dei due Stati potrà procedere, nel proprio territorio, alla riscossione dei crediti dell'altro Stato, per imposte, tasse e tributi di ogni specie, compresi [...]
Art. 38.  [7]
Art. 39.  [8]
Art. 39 bis.  [9]
Art. 40.      Ciascuno dei due Stati contraenti si obbliga a vigilare perché non si introducano nel suo territorio individui che abbiano disertato dalle forze armate dell'altro Stato [...]
Art. 41.      I cittadini di uno degli Stati contraenti che risiedono nell'altro Stato saranno ivi ammessi a beneficiare di tutte le forme di assistenza che, in relazione ai mezzi di [...]
Art. 42.      Ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, qualsiasi abusiva riproduzione, pubblicazione, diffusione, rappresentazione o esecuzione delle [...]
Art. 43.      Ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, qualsiasi usurpazione di invenzioni, di modelli e di disegni che siano oggetto, nell'altro Stato, [...]
Art. 44.      La repubblica di San Marino rinuncia al diritto di libero transito, in esenzione da dazi doganali e diritti accessori, attraverso il territorio italiano, di merci e di [...]
Art. 45.      La repubblica di San Marino si obbliga ad impedire, nel suo territorio, la coltivazione del tabacco, come pure la produzione di qualsiasi genere che sia o sia per essere [...]
Art. 46.      Il governo e gli abitanti della repubblica beneficeranno, in materia di dazi doganali e di imposte di fabbricazione, di tutte le esenzioni e agevolazioni prevedute dalle [...]
Art. 47.  [11]
Art. 48.  [13]
Art. 49.      Il Governo italiano somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un [...]
Art. 50.  [15]
Art. 51.      Le merci e i prodotti di qualsiasi specie potranno liberamente circolare fra i due Stati, ad eccezione di quei generi che costituiscano, in uno di essi, privativa dello [...]
Art. 52.  [16]
Art. 53.      Le misure necessarie per la protezione della persona e degli interessi dei minori, cittadini di uno dei due Stati contraenti, che si trovino nel territorio dell'altro [...]
Art. 54.      Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto, quali le parrocchie, le chiese pubbliche aperte al culto, le associazioni religiose, le confraternite, eretti o [...]
Art. 55.      I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi a circolare liberamente nell'altro, senza obbligo di munirsi di passaporto
Art. 56.  [18]
Art. 57.      I cittadini italiani residenti nel territorio della repubblica di San Marino saranno trattati, per quanto concerne la leva e il servizio militare, come i cittadini [...]
Art. 58.      I notai, gli avvocati e i sanitari esercenti nella repubblica potranno ottenere l'iscrizione ai corrispondenti istituti di previdenza esistenti nel regno, alle [...]


§ 94.1.27 - Legge 6 giugno 1939, n. 1320.

Esecutorietà della convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939.

(G.U. 16 settembre 1939, n. 217)

 

 

     Art. 1.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la repubblica di San Marino il 31 marzo 1939.

 

     Art. 2.

     La presente legge ha effetto nei modi e nei termini di cui alla convenzione anzidetta.

 

Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino.

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. [1]

     Le relazioni fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino saranno ispirate a sentimenti di perpetua amicizia e di buon vicinato.

     La Repubblica di San Marino riconferma la sua neutralità ed esprime la certezza che non le verranno mai meno la più viva amicizia e la più ampia cooperazione della Repubblica italiana per la conservazione della sua antichissima libertà e indipendenza. In questo intento il Governo italiano ed il Governo sammarinese procederanno a regolari consultazioni sui problemi di comune interesse.

 

          Art. 2. [2]

     Le due parti contraenti procederanno alla istituzione di una propria Rappresentanza diplomatica presso l'altro Stato.

     La situazione dei rappresentanti diplomatici e consolari di ciascuna delle Parti contraenti presso l'altra sarà regolata, per quanto concerne il loro trattamento e le loro funzioni, dal diritto internazionale e non potrà, a condizione di reciprocità, essere meno favorevole di quella dei rappresentanti diplomatici e consolari della Nazione più favorita.

 

          Art. 3.

     Nel territorio dei terzi Stati, presso i quali la repubblica di San Marino non abbia istituito o non istituisca una propria rappresentanza diplomatica, e fuori della circoscrizione delle rappresentanze consolari della repubblica, le autorità consolari italiane concederanno la loro assistenza ai cittadini sanmarinesi che la richiedano.

 

          Art. 4.

     I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parità di condizione con i nazionali.

 

Capo II

 

DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

 

          Art. 5. [3]

     Le decisioni in materia civile, commerciale e amministrativa, pronunciate da autorità giurisdizionali di uno dei due Stati, hanno l'autorità della cosa giudicata nel territorio dell'altro, quando concorrono le seguenti condizioni:

     1° che le autorità giurisdizionali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata potevano conoscere della causa secondo le norme della competenza giudiziaria internazionale vigenti nello Stato, nel quale è invocata, salva la disposizione dell'ultimo comma del presente articolo;

     2° che la decisione sia stata regolarmente notificata ed abbia acquistato forza di giudicato nello Stato nel quale è stata emanata;

     3° che la decisione non sia in contraddizione con altra già pronunciata, sulla stessa controversia, da una autorità giurisdizionale dello Stato nel quale la decisione è invocata;

     4° che, al momento della emanazione della decisione, non fosse pendente, nello Stato ove essa è invocata, un giudizio per la stessa controversia;

     5° che la decisione non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato nel quale è invocata.

     Quando la decisione concerne una causa matrimoniale fra cittadini dello Stato nel quale essa è invocata, la condizione enunciata nel n. 1 concorre soltanto se la parte convenuta aveva, al momento della instaurazione del giudizio, la residenza effettiva, da certificarsi dai rispettivi Consoli, di almeno un anno nello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata [4] .

 

          Art. 6.

     Le decisioni indicate nel precedente articolo e gli altri provvedimenti delle autorità giurisdizionali di uno dei due Stati, in materia civile, commerciale ed amministrativa, possono costituire titolo per l'esecuzione forzata, sia mobiliare che immobiliare, o per l'iscrizione di ipoteca o per la trascrizione, nell'altro Stato, quando siano stati dichiarati esecutori.

     L'esecutorietà può essere dichiarata soltanto se concorrono le condizioni prevedute dall'art. 5 e se si tratta di decisione o di provvedimento esecutorio secondo la legge dello Stato dal quale dipende l'autorità che lo ha emanato.

     L'esecutorietà è dichiarata, su istanza della parte interessata, con decreto pronunciato senza contraddittorio, nel regno, dal presidente della corte di appello nella cui circoscrizione deve aver luogo l'esecuzione, e, nella repubblica, dal commissario della legge.

     Contro il decreto che pronuncia sulla domanda di dichiarazione di esecutorietà è ammesso ricorso, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto stesso, rispettivamente alla corte di appello o al giudice di appello.

     La decisione della Corte d'appello o del Giudice d'appello è soggetta alle impugnazioni consentite dalla legge contro le sentenze pronunciate in grado d'appello [5] .

 

          Art. 7.

     La parte, che invoca l'autorità della decisione, o che chiede la dichiarazione di esecutorietà della decisione o del provvedimento, ne deve presentare un esemplare, spedito in forma autentica.

     L'autenticità della spedizione, come pure il concorso della condizione preveduta dal n. 1 dell'art. 5, risultano da una attestazione apposta in calce alla sentenza o al provvedimento:

     a) se si tratta di decisione dell'autorità giudiziaria italiana, dal presidente della corte di appello nella cui circoscrizione la decisione o il provvedimento è stato emanato;

     b) se si tratta di decisioni o provvedimenti di altre autorità giurisdizionali italiane, dall'autorità stessa, o, qualora questa sia organo collegiale, dal suo presidente;

     c) se si tratta di decisioni o provvedimenti di autorità giurisdizionale sammarinese, dal segretario di Stato per gli affari esteri della repubblica.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni degli art. 5, 6 e 7 si applicano anche alle sentenze arbitrali pronunciate in uno dei due Stati e ivi dichiarate esecutive dalla competente autorità giurisdizionale.

 

          Art. 9.

     Gli atti autentici, che hanno valore di titolo esecutivo in uno dei due Stati, possono costituire titolo per l'esecuzione forzata nell'altro Stato, quando siano stati dichiarati esecutori.

     L'esecutorietà è concessa se l'atto riunisce le condizioni necessarie per la sua autenticità nello Stato dove è stato ricevuto, se è esecutorio in base alla legge dello Stato stesso, e se le disposizioni della cui esecuzione si tratta non sono contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico dello Stato dove l'esecuzione deve aver luogo.

     Per la dichiarazione di esecutorietà si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 6, sostituiti, per gli atti che devono avere esecuzione in Italia, il presidente del tribunale al presidente della corte di appello e il tribunale alla corte di appello.

 

          Art. 10.

     La notificazione di atti di procedura relativi a giudizi civili o commerciali vertenti in uno dei due Stati sarà eseguita, nel territorio dell'altro Stato, dall'autorità competente in base alla legge dello Stato stesso, su richiesta della parte interessata o dell'autorità giurisdizionale avanti alla quale pende il giudizio.

     Le autorità giurisdizionali di ciascuno dei due Stati potranno richiedere quelle dell'altro Stato per l'esecuzione di atti istruttori o di qualsiasi altro atto di procedura, relativi a giudizi civili o commerciali vertenti avanti alle prime. L'esecuzione della rogatoria avverrà nelle forme stabilite dalla legge dello Stato dove essa deve aver luogo, su richiesta della parte interessata o della autorità giurisdizionale avanti alla quale verte il giudizio.

     Per tutto quanto concerne le materie prevedute dai due commi precedenti le autorità giurisdizionali dei due Stati corrisponderanno direttamente fra di loro.

     Le spese di notificazione degli atti e dell'esecuzione delle commissioni rogatorie fanno carico alla parte interessata e sono da questa direttamente anticipate all'autorità richiesta, salvo che si tratti di un atto che, secondo la legge dello Stato richiedente, deve essere eseguito di ufficio, nel qual caso la spesa rimane a carico dello Stato richiesto senza diritto a rimborso.

 

          Art. 11.

     I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi a far valere i loro diritti e interessi avanti alle autorità giurisdizionali dell'altro Stato alle medesime condizioni alle quali ciò è consentito ai nazionali.

     Parimenti, essi saranno ammessi al beneficio del gratuito patrocinio alle medesime condizioni alle quali possono esservi ammessi i nazionali, in base a un certificato di indigenza rilasciato dalla competente autorità del luogo di residenza abituale del richiedente. L'autorità competente a rilasciare il certificato di indigenza e l'autorità competente a pronunciare sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio, possono, a questi fini, richiedere direttamente informazioni alle autorità dell'altro Stato.

     L'ammissione al gratuito patrocinio concessa dalle autorità di uno dei due Stati per un giudizio ivi vertente, produrrà effetto di diritto, per tutti gli atti da compiersi nell'altro Stato, relativamente allo stesso giudizio o all'esecuzione della sentenza in esso emanata.

 

Capo III

 

DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

 

          Art. 12.

     Le parti contraenti si obbligano a consegnarsi reciprocamente, a richiesta, gli individui, che trovandosi nel territorio dello Stato richiesto, sono perseguiti o condannati dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente come autori o complici di uno dei reati preveduti dall'articolo seguente.

     Esse potranno del pari consegnarsi reciprocamente, a richiesta, gli individui perseguiti o condannati per altri reati.

 

          Art. 13.

     L'obbligo stabilito dal primo comma dell'articolo precedente concerne i reati qualificati, rispettivamente, dalla legge italiana, delitti, dalla legge sammarinese, delitti o misfatti, per i quali sia stata inflitta una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a due mesi, o per i quali, secondo la legge dello Stato richiedente, possa essere inflitta una pena restrittiva della libertà personale non inferiore, nel massimo, ad un anno.

     Salvo quanto è successivamente disposto per i disertori e per i renitenti alla leva militare, l'estradizione non è concessa se il fatto non è punibile sia in base alla legge dello Stato richiedente, sia in base a quello dello Stato richiesto.

     L'estradizione non è neppure concessa per i reati preveduti esclusivamente dalle leggi sulla stampa, né per i reati politici, né per quelli ad essi connessi [6] .

     Nei casi preveduti nel comma precedente, l'apprezzamento della natura dei fatti è esclusivamente riservato alle autorità dello Stato richiesto.

 

          Art. 14.

     L'obbligo preveduto dal primo comma dell'art. 12 si estende all'estradizione degli individui ai quali siano applicate, per decisione dell'autorità giudiziaria, misure di sicurezza restrittive della libertà personale.

 

          Art. 15.

     L'estradizione può essere rifiutata:

     1° se le autorità dello Stato richiesto, secondo le leggi di questo, sono competenti a conoscere del reato;

     2° se il fatto è stato commesso sul territorio di un terzo Stato e le leggi della parte richiesta non considerano punibile un simile fatto commesso all'estero;

     3° se, secondo le leggi della parte richiesta, l'azione penale o la condanna è considerata prescritta al momento in cui la domanda di estradizione è stata presentata.

     Se gli elementi risultanti dai documenti prodotti non sono sufficienti per una decisione, secondo la legge della parte richiesta, saranno completati a sua domanda.

 

          Art. 16.

     Le parti contraenti non concedono l'estradizione dei propri cittadini salvo che essi abbiano ottenuto la cittadinanza della parte richiesta dopo di avere commesso il reato.

     L'estradizione può essere rifiutata se l'imputato o condannato è un apolide il quale, durante il decennio precedente il reato da lui commesso, ha avuto ininterrottamente il proprio domicilio nel territorio dello Stato richiesto.

     Quando l'estradizione non è concessa ai sensi dei due commi precedenti, lo Stato, nel territorio del quale il reato è stato commesso, trasmette copia degli atti del procedimento che sia stato ivi promosso o della sentenza ivi pronunciata allo Stato ove l'imputato o condannato si è rifugiato, ai fini del procedimento che, a norma della legge del secondo Stato, debba essere promosso.

 

          Art. 17.

     L'estradizione non avrà luogo, se, in esito ad un procedimento svoltosi, per lo stesso fatto, avanti alle autorità della parte richiesta, la persona della quale è richiesta l'estradizione è stata messa fuori causa, o se il procedimento ha dato luogo a un giudizio definitivo, o se il prevenuto è stato graziato o amnistiato.

 

          Art. 18.

     La persona della quale è stata concessa l'estradizione potrà essere giudicata per qualsiasi altra infrazione connessa con quella in vista della quale l'estradizione ha avuto luogo, purché a ciò non si opponga la disposizione dell'art. 13, comma terzo della presente convenzione.

     Se si tratta di reati non connessi, lo Stato al quale l'estradizione è stata concessa potrà chiedere all'altro di estenderne gli effetti ai fatti che intende perseguire.

 

          Art. 19.

     L'estradato non potrà essere consegnato a un terzo Stato, a causa di un reato commesso anteriormente all'estradizione e diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, senza il previo assenso della parte che l'ha consegnato.

 

          Art. 20.

     Le limitazioni della personalità o della condanna dell'individuo estradato prevedute negli art. 18 e 19 non si applicano se l'individuo estradato non ha lasciato il territorio dell'altra parte entro i trenta giorni successivi alla sua liberazione definitiva, o se vi ritorna, o se è estradato nuovamente dopo aver lasciato detto territorio, o se l'individuo estradato, prima dell'estradizione, ha dichiarato alle autorità competenti della parte richiesta che egli consentiva ad essere estradato nel terzo Stato avanti che fossero compiute le formalità dell'estradizione.

 

          Art. 21.

     Se l'individuo reclamato è perseguito o se egli è stato condannato dalle autorità della parte richiesta per un fatto diverso da quello per il quale l'estradizione è domandata, l'estradizione, senza pregiudizio della decisione da prendersi immediatamente sulla domanda, potrà essere differita fino a che il procedimento penale sia terminato o fino a che la pena inflitta sia stata eseguita o condonata.

     Tuttavia se, secondo la legislazione dello Stato richiedente la prescrizione dell'azione penale è prossima a compiersi, o se il ritardo nell'estradizione può pregiudicare il procedimento, sarà concessa l'estradizione temporanea, a meno che speciali considerazioni vi si oppongano e a condizione che l'individuo estradato sia restituito non appena il procedimento nel paese richiedente sia terminato.

 

          Art. 22.

     La domanda di estradizione sarà presentata direttamente dall'autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente a quella dello Stato richiesto.

     L'estradizione sarà concessa in base a una sentenza di condanna o a un mandato di cattura o ad un altro atto a questo equivalente, nel quale dovranno essere indicate la natura e la gravità dei fatti imputati, nonché le disposizioni della legge penale applicate o applicabili.

     Detti atti saranno spediti in originale o in copia autentica dalla competente autorità giudiziaria del paese richiedente.

     Con la richiesta dovranno inoltre trasmettersi, se possibile, la descrizione dei contrassegni personali dell'individuo di cui si richiede l'estradizione, la sua fotografia ed ogni altra indicazione atta ad accertarne l'identità.

     La richiesta e la concessione dell'estradizione dovranno essere autorizzate, in Italia dal ministro di grazia e giustizia, e nella repubblica di San Marino dalla reggenza.

 

          Art. 23.

     Non appena sia presentata la domanda di estradizione, saranno prese le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione. La persona arrestata sarà detenuta fino a che sia stato deciso sulla domanda di estradizione, e, se questa viene concessa, fino alla sua esecuzione.

     In caso di urgenza si potrà concedere l'arresto provvisorio in base a una dichiarazione, anche telegrafica, della esistenza di uno dei documenti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente o in base a una segnalazione fatta nel bollettino delle ricerche dei criminali.

     L'individuo arrestato provvisoriamente sarà rimesso in libertà se, nel termine di un mese a decorrere dal suo arresto, non siano pervenuti alla parte richiesta la domanda di estradizione e i documenti relativi. Questo termine potrà essere prorogato a due mesi se l'individuo da estradare è segnalato come criminale pericoloso o se l'arresto è avvenuto esclusivamente in base a una segnalazione pubblicata nel bollettino delle ricerche dei criminali. Il rilascio dell'individuo arrestato provvisoriamente non pregiudica la sua estradizione dopo che siano pervenuti la domanda e i documenti relativi.

 

          Art. 24.

     Se un individuo è perseguito da più Stati per reati commessi nel loro territorio, l'estradizione sarà concessa allo Stato nel territorio del quale è stato commesso il reato, che, secondo la legge della parte richiesta, deve essere considerato come più grave. Se detto Stato è quello di cui l'individuo è cittadino, l'estradizione sarà concessa alla condizione che, secondo la sua legislazione, l'estradato possa essere perseguito per gli altri reati.

 

          Art. 25.

     Quando l'estradizione è concessa, l'individuo da estradare è consegnato dalle autorità dello Stato richiesto a quello dello Stato richiedente, alla frontiera fra i due Stati, secondo gli accordi presi a tal fine.

     Se lo Stato richiedente non provvede, per quanto lo concerne, alla esecuzione dell'estradizione nel termine di tre mesi dal giorno della notificazione dell'accoglimento della domanda, l'individuo di cui è stata richiesta l'estradizione è rimesso in libertà.

 

          Art. 26.

     Il denaro e gli oggetti in possesso della persona ricercata al momento dell'arresto saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente. La consegna comprenderà tutti gli oggetti che possano servire alla prova del reato e avrà luogo anche se l'estradizione non abbia potuto essere effettuata a causa della fuga o della morte del criminale.

     Restano impregiudicati i diritti dei terzi sulle cose sequestrate, le quali dovranno essere restituite senza spesa alla fine del procedimento.

 

          Art. 27.

     Il permesso di transito sul territorio di una delle parti contraenti di una persona consegnata da un terzo Stato all'altra parte sarà concesso su semplice domanda, senza alcuna formalità giudiziaria, a condizione che non ricorra alcuno dei casi preveduti dagli articoli 15 e 16 e che gravi motivi di ordine pubblico non vi si oppongano. La traduzione del detenuto sarà effettuata con i mezzi più rapidi sotto la sorveglianza di agenti del paese richiesto per il transito.

     Il detenuto non è di regola ammesso a entrare nel paese richiesto fino a che il permesso di transito non sia stato concesso.

 

          Art. 28.

     Ciascuna delle parti contraenti potrà procedere, nel proprio territorio, alla riscossione di multe, ammende e pene pecuniarie, comunque denominate, dovute all'altra parte per effetto di sentenze o di altri provvedimenti di giurisdizione penale.

     La richiesta è fatta dall'autorità dello Stato richiedente, competente a procedere all'esecuzione della sentenza o del provvedimento, all'autorità dello Stato richiesto, la quale, secondo la legge dello Stato stesso, è competente a procedere all'esecuzione di simili sentenze o provvedimenti.

     La richiesta deve essere accompagnata da una copia autentica della sentenza o del provvedimento della cui esecuzione si tratta e da una dichiarazione dell'autorità richiedente dalla quale risulti che contro la sentenza o il provvedimento stesso non sono ammessi, secondo la legge dello Stato richiedente, ricorsi od opposizioni.

     L'esecuzione ha luogo secondo le norme applicabili, nello Stato richiesto, per l'esecuzione di analoghe sentenze o provvedimenti.

     L'esecuzione non può aver luogo se non vi abbia consentito, a proprio discrezionale giudizio, in Italia, il ministro dal quale dipende l'autorità che dovrebbe procedervi, e, nella repubblica di San Marino, la reggenza.

     L'autorità che ha proceduto all'esecuzione trasmette alla autorità che ha fatto la richiesta la somma riscossa, detratte le spese di riscossione.

 

          Art. 29.

     L'autorità giudiziaria di ciascuna delle parti contraenti procederà, su richiesta dell'autorità giudiziaria dell'altra parte, alla notificazione di atti, alla esecuzione di atti istruttori, compreso il sequestro di oggetti costituenti corpo di reato, e al compimento di ogni altro atto relativo a procedimenti penali che si svolgano avanti alle autorità predette.

     Per quanto concerne la materia preveduta dal precedente comma, le autorità giudiziarie dei due Stati corrisponderanno direttamente fra di esse. In caso di incompetenza dell'autorità richiesta, la commissione rogatoria sarà trasmessa d'ufficio all'autorità dello stesso Stato competente secondo la legislazione di esso.

     L'esecuzione di una commissione rogatoria potrà essere rifiutata soltanto quando non rientri nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto.

 

          Art. 30.

     Quando, in un procedimento penale svolgentesi in uno degli Stati contraenti, l'autorità giudiziaria ritenga necessario l'esame di documenti che si trovino in possesso delle autorità dell'altra parte contraente, ne farà richiesta a dette autorità, le quali procederanno alla trasmissione dei documenti richiesti, salvo l'obbligo della parte richiedente di restituirli nel più breve termine.

     La stessa disposizione si applica per i corpi di reato e per ogni altro oggetto che possa servire alla convinzione o alla discolpa dell'imputato.

 

          Art. 31.

     Se, in un procedimento penale, svolgentesi avanti all'autorità giudiziaria di uno dei due Stati, è necessaria la comparizione personale di un testimonio o di un perito, il quale si trova nel territorio dell'altro Stato, questo provvede a notificargli la citazione a comparire, facendogli, quando occorra, un congruo anticipo per le spese di viaggio, salvo rimborso da parte dello Stato richiedente.

     Qualora il testimonio o il perito, senza giustificato motivo, non ottemperi alla citazione, lo Stato richiesto adotterà nei suoi confronti i provvedimenti che la sua legislazione prevede per la mancata comparizione di testimoni o periti avanti all'autorità giudiziaria nazionale.

     Il testimonio o il perito, per tutto il tempo necessario a prestare la propria testimonianza o a compiere il proprio incarico e per fare ritorno al proprio paese, non potrà essere perseguito o arrestato nel territorio dello Stato richiedente, per fatti o condanne precedenti, né per partecipazione ai fatti cui il procedimento si riferisce.

 

          Art. 32.

     Se, in un procedimento penale svolgentesi avanti all'autorità giudiziaria di uno dei due Stati, è ritenuto utile il confronto con individui detenuti nell'altro Stato, questo, a richiesta dell'autorità suddetta, effettuerà la consegna dei detenuti, con obbligo di restituzione nel più breve termine.

 

          Art. 33.

     Le disposizioni dei precedenti articoli 29, 30, 31 e 32 si osservano anche per le procedure giudiziarie dirette all'applicazione di misure di sicurezza.

 

          Art. 34.

     Ciascuno dei due Stati contraenti trasmetterà all'altro gli estratti di tutti i provvedimenti, i quali, in base alla legislazione del primo Stato, debbano essere iscritti nel casellario giudiziale, e che riguardino cittadini del secondo Stato.

     In ciascuno dei due Stati sarà riconosciuta efficacia ai certificati penali rilasciati dalla competente autorità dell'altro Stato.

 

          Art. 35.

     Salvo quanto è disposto dall'art. 28, ultimo comma, e dall'articolo 31, primo comma, l'adempimento degli obblighi stabiliti in questo capo da parte di uno dei due Stati, non darà luogo a rimborso di spese.

 

Capo IV

 

DELL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

 

          Art. 36.

     Le autorità amministrative dei due Stati si presteranno reciproca assistenza per la notificazione di atti, la comunicazione di notizie e l'esecuzione di accertamenti.

     A tal fine, dette autorità corrisponderanno direttamente fra esse.

     L'adempimento degli obblighi derivanti da questo articolo non dà luogo a rimborso di spese da parte dello Stato richiedente.

 

          Art. 37.

     Ciascuno dei due Stati potrà procedere, nel proprio territorio, alla riscossione dei crediti dell'altro Stato, per imposte, tasse e tributi di ogni specie, compresi quelli degli enti locali per le relative spese, sovratasse e altre penalità, come pure per pene pecuniarie inflitte da autorità amministrative, e per titoli analoghi.

     Si applicano, per la riscossione di detti crediti, le disposizioni dell'art. 28, secondo, terzo, quarto e quinto comma.

 

          Art. 38. [7]

     Paragrafo 1) - I due Stati si trasmettono scambievolmente copia autentica degli atti di nascita, di matrimonio e di morte formati nel territorio di uno di essi e concernenti i cittadini dell'altro Stato.

     Allorché una annotazione viene eseguita su un atto dello stato civile di uno dei due Stati concernente cittadini dell'altro Stato copia autentica di tale atto contenente detta annotazione deve formare oggetto di comunicazione.

     L'Ufficiale dello stato civile che ha formato l'atto o che ha effettuato l'annotazione ne trasmette copia autentica direttamente al competente Ufficiale dello stato civile dell'altro Stato il più presto possibile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla sua formazione.

     Quando l'Ufficiale dello stato civile di uno dei due Stati forma l'atto di morte di un cittadino del proprio Stato residente nell'altro, trasmette il relativo certificato di morte all'Ufficiale di anagrafe del luogo di residenza del defunto.

     Copia autentica degli atti di matrimonio fra persone residenti in due diversi Comuni della Repubblica italiana deve essere comunicata in duplice esemplare.

     I suddetti documenti sono esenti da ogni legalizzazione, vengono rilasciati senza autorizzazione dell'Autorità di vigilanza e trasmessi senza spese per il destinatario.

     I documenti stessi devono essere datati, muniti del sigillo o del timbro dell'Ufficio e della firma dell'Ufficiale dello stato civile, che li ha emessi.

     Paragrafo 2) - Gli Ufficiali dello stato civile possono chiedere direttamente e con le modalità di cui al presente articolo per uso amministrativo agli Ufficiali dello stato civile dell'altro Stato copia degli atti, riguardanti i rispettivi cittadini in base ai quali è stata effettuata una annotazione sui registri di stato civile.

     Paragrafo 3) - La richiesta di pubblicazione matrimoniale che debba essere effettuata in Italia può essere rivolta direttamente al competente Ufficiale dello stato civile, il quale trasmetterà il relativo certificato di eseguita pubblicazione direttamente all'Ufficiale dello stato civile richiedente.

     I suddetti documenti sono esenti da ogni legalizzazione e trasmessi senza spese per il destinatario.

     Paragrafo 4) - La trasmissione e l'accettazione dei documenti di cui ai precedenti paragrafi di questo articolo non pregiudicano lo stato di cittadinanza delle persone cui i documenti stessi si riferiscono.

     Paragrafo 5) - Le competenti autorità di anagrafe dei Comuni italiani e della Repubblica di San Marino si comunicheranno reciprocamente per iscritto, al loro verificarsi, le iscrizioni nei propri registri della popolazione residente, relative ai cittadini italiani ed ai cittadini sammarinesi provenienti dall'altro Stato. Al ricevimento di tali comunicazioni le predette autorità provvederanno alla cancellazione dai propri registri della popolazione residente delle persone iscritte nei corrispondenti registri anagrafici dell'altro Stato. Di tale cancellazione dovrà essere data comunicazione alle autorità anagrafiche del luogo di nuova iscrizione. La cancellazione e l'iscrizione nei registri della popolazione residente dei due Stati avranno la stessa decorrenza, cioè quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato.

 

          Art. 39. [8]

     Paragrafo 1) - I documenti rilasciati dalle autorità che esercitano le funzioni di Ufficiale dello stato civile di uno dei due Stati contraenti sono esenti da qualsiasi legalizzazione per essere utilizzati nell'altro Stato.

     Detti documenti devono essere datati, muniti del sigillo o del timbro dell'Ufficio e della firma dell'autorità che ha provveduto al rilascio.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai seguenti documenti rilasciati dalle competenti autorità di ciascuno Stato:

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai seguenti documenti rilasciati dalle competenti autorità di ciascuno Stato:

     certificato di cittadinanza;

     certificato di residenza;

     certificato di stato libero;

     richiesta di pubblicazioni e certificato di eseguita pubblicazione matrimoniale e di nulla osta al matrimonio;

     certificato di stato di famiglia;

     copia dell'atto di riconoscimento di figlio naturale.

     Paragrafo 2) - Gli altri atti di qualsiasi natura, nella materia prevista in questo capo IV, ricevuti e formati nella Repubblica di San Marino, non sono soggetti, perché se ne possa fare uso nella Repubblica italiana, ad altra formalità di legalizzazione oltre quella del Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino o di funzionario da lui eventualmente delegato.

     Gli altri atti di qualsiasi natura, nella materia prevista in questo capo IV, ricevuti e formati nella Repubblica italiana non sono soggetti, perché se ne possa fare uso nella Repubblica di San Marino, ad altra formalità di legalizzazione oltre quella del Ministro italiano competente o di Autorità da lui eventualmente delegate.

 

          Art. 39 bis. [9]

     Le persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese sono esentate dall'obbligo del servizio militare di leva previsto dall'ordinamento italiano, qualora presentino al competente Distretto militare apposita domanda corredata dal certificato di residenza nel territorio della Repubblica di San Marino.

     Esse decadono dall'esenzione ove non producano il certificato di residenza entro il 31 dicembre di ciascun anno, per il periodo in cui sono, ai sensi dell'ordinamento italiano, ancora soggette all'assolvimento del sopraspecificato obbligo militare.

     Ai fini della esenzione di cui ai paragrafi precedenti, nei riguardi delle persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese aventi residenza in un terzo Stato, si terrà conto dell'ultima residenza anagrafica in Italia o a San Marino.

     Le persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese che abbiano prestato o stiano prestando volontariamente un servizio militare effettivo presso uno dei corpi militari sammarinesi, di durata almeno pari a quella prevista dall'ordinamento italiano per gli obblighi del servizio militare di leva, saranno considerate come se avessero soddisfatto gli obblighi stessi in Italia.

     A tale fine esse dovranno presentare al competente Distretto militare un attestato, rilasciato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, dal quale risulti l'effettuazione o l'avvenuto inizio della prestazione effettiva del servizio militare volontario e la durata dello stesso.

 

          Art. 40.

     Ciascuno dei due Stati contraenti si obbliga a vigilare perché non si introducano nel suo territorio individui che abbiano disertato dalle forze armate dell'altro Stato o che siano ivi renitenti alla leva, o che comunque intendano sottrarsi ad un servizio personale, per la prestazione del quale, in detto Stato, siano applicabili misure di coazione.

     Qualora gli individui suindicati si introducessero nel territorio di uno degli Stati contraenti, questo procederà, anche senza esserne richiesto, alla loro ricerca, al loro arresto e alla loro consegna all'altro Stato contraente, al quale saranno egualmente consegnate le armi e gli altri oggetti di qualsiasi specie ad esso appartenenti, che gli individui medesimi avessero asportato.

     Gli obblighi preveduti dai due commi precedenti non si estendono agli individui che siano cittadini dello Stato nel quale si rifugiano né gli apolidi che si trovino nelle condizioni prevedute dal secondo comma dell'art. 16.

     L'adempimento degli obblighi suddetti non dà luogo ad alcun rimborso di spese fra le parti contraenti.

 

          Art. 41.

     I cittadini di uno degli Stati contraenti che risiedono nell'altro Stato saranno ivi ammessi a beneficiare di tutte le forme di assistenza che, in relazione ai mezzi di cui lo Stato stesso dispone, siano, nel suo territorio, prestate ai nazionali.

     Per l'assistenza preveduta dal comma precedente lo Stato che la presta non avrà titolo ad alcun rimborso di spesa nei confronti dell'altro Stato o di qualsiasi ente pubblico da questo dipendente.

     Rimane salvo il diritto dello Stato, che ha prestata l'assistenza, al rimborso della spesa sostenuta, nei confronti della persona assistita o di coloro che siano verso di essa tenuti all'obbligo degli alimenti, qualora la prima o i secondi siano in grado di provvedere a detto rimborso.

     Lo Stato cui appartiene la persona assistita procederà, a richiesta dello Stato che ha prestato l'assistenza, alla riscossione del credito, nel suo territorio. La riscossione avrà luogo secondo la procedura in uso, per simili crediti, nello Stato ove essa viene eseguita.

 

Capo V

 

DEL DIRITTO DI AUTORE E DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI

 

          Art. 42.

     Ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, qualsiasi abusiva riproduzione, pubblicazione, diffusione, rappresentazione o esecuzione delle opere dell'ingegno, scientifiche, letterarie, artistiche e didattiche, protette in base alle norme sul diritto di autore vigenti nell'altro Stato.

     Il governo della repubblica di San Marino consentirà, a tal fine, alla società italiana degli autori ed editori la facoltà di concedere i permessi per l'utilizzazione, nel territorio della repubblica, delle opere affidate alla tutela della società predetta da parte dei suoi iscritti, nonché di determinarne e di esigerne i proventi. Per l'esercizio della facoltà suindicata la società nominerà, previo gradimento del governo della repubblica, un proprio rappresentante in San Marino.

 

          Art. 43.

     Ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, qualsiasi usurpazione di invenzioni, di modelli e di disegni che siano oggetto, nell'altro Stato, di diritti di privativa industriale, nonché qualsiasi usurpazione o contraffazione di marchi di fabbrica o di commercio regolarmente registrati e protetti nell'altro Stato.

 

Capo VI

 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

          Art. 44.

     La repubblica di San Marino rinuncia al diritto di libero transito, in esenzione da dazi doganali e diritti accessori, attraverso il territorio italiano, di merci e di prodotti di ogni specie che siano importati nel territorio della repubblica da terzi Stati.

     Sarà tuttavia consentito il transito attraverso il territorio italiano, in esenzione da qualsiasi dazio o diritto, di pubblicazioni, di oggetti d'arte, di materiale scientifico o didattico, di medicinali e di apparecchiature sanitarie, inviati in dono al Governo della Repubblica di San Marino, nonché di insegne e medaglie, francobolli e stampati e altri simili oggetti e valori destinati all'uso del Governo medesimo [10] .

 

          Art. 45.

     La repubblica di San Marino si obbliga ad impedire, nel suo territorio, la coltivazione del tabacco, come pure la produzione di qualsiasi genere che sia o sia per essere soggetto ad imposta di fabbricazione in Italia, ad eccezione dell'energia elettrica per il consumo locale.

     Tuttavia le industrie relative ai prodotti soggetti nel regno a regime di monopolio o d'imposta di fabbricazione, le quali alla data, in cui la disposizione del comma precedente divenga applicabile, si trovino in esercizio, saranno ammesse, in deroga alla disposizione stessa, a continuare la loro attività nei limiti nei quali l'abbiano precedentemente esercitata.

     In relazione a questa deroga il governo della repubblica denuncerà le industrie di cui si tratta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente convenzione, e la relativa capacità produttiva.

     Analogamente, qualora altri prodotti venissero nell'avvenire assoggettati nel regno a regime di monopolio o di imposta di fabbricazione, il governo della repubblica denuncerà l'esistenza di analoghe industrie che si trovassero già in esercizio nel proprio territorio, indicandone la capacità produttiva, ai fini dell'applicazione del secondo comma del presente articolo.

 

          Art. 46.

     Il governo e gli abitanti della repubblica beneficeranno, in materia di dazi doganali e di imposte di fabbricazione, di tutte le esenzioni e agevolazioni prevedute dalle leggi italiane.

     Particolari accordi saranno presi fra le competenti amministrazioni dei due Stati, allo scopo di disciplinare l'uso di dette concessioni.

 

          Art. 47. [11]

     Il Governo della Repubblica di San Marino si impegna:

     1) a non effettuare alcuna nuova coniazione di monete di qualsiasi specie, salvo che si tratti di monete di oro, e in questo caso si varrà dei servizi della Zecca italiana;

     Le monete sanmarinesi coniate in applicazione di precedenti Convenzioni intervenute tra i due Stati continueranno ad aver corso nella Repubblica Italiana, in conformità alle Convenzioni stesse e nei limiti da esse stabiliti.

     I due Stati regoleranno con apposita Convenzione la coniazione in monete in metallo diverso dall'oro che venisse concordata in deroga a quanto sopra stabilito. Anche per tale coniazione il Governo della Repubblica di San Marino si impegna a servirsi unicamente e in ogni caso della Zecca italiana. [12]

     2) a non emettere né direttamente, né per mezzo di enti o di istituti nazionali o stranieri, biglietti di banca o di Stato o surrogati monetari di qualsiasi specie;

     3) a non adottare alcun provvedimento finanziario che possa, direttamente o indirettamente, in qualunque modo o misura, influire sul regime tributario o sulla circolazione monetaria della Repubblica Italiana;

     4) a non permettere nel proprio territorio l'impianto o l'esercizio di case da gioco o di altri centri del genere comunque denominati, nei quali si svolgano giuochi di azzardo;

     5) a rinunciare ad installare o gestire sul proprio territorio stazioni radio e televisive trasmittenti o ad accordarne la concessione a Governi esteri o a Società private sia sanmarinesi che straniere, nonché ad installare o gestire stazioni radio e televisive riceventi diverse dai normali apparecchi riceventi per radiodiffusione e televisione circolare.

 

          Art. 48. [13]

     Il Governo della Repubblica Italiana somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di tabacco lavorato di ogni qualità non eccedente complessivamente i 40.000 kg. annui, nonché un quantitativo di sigarette, in confezione speciale, non eccedente complessivamente i 20.000 kg. annui.

     Per la somministrazione di tabacco prevista al precedente comma il Governo della Repubblica di San Marino corrisponderà un prezzo ragguagliato ai costi dell'anno precedente.

     Il prezzo di vendita delle sigarette in confezione speciale sarà concordato tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica italiana sulla base del prezzo di vendita da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del corrispondente tipo di sigarette italiane.

 

          Art. 49.

     Il Governo italiano somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di sale bianco non eccedente i 250.000 Kg annui, ad un prezzo ragguagliato al costo medio dell'anno precedente [14] .

     Il governo italiano si obbliga inoltre a fornire al governo della repubblica di San Marino, allo stesso prezzo di favore stabilito per l'industria nazionale, quel quantitativo di sale che potesse abbisognare per le esigenze di nuove industrie che fossero impiantate nel territorio della repubblica, nonché, egualmente a prezzo di favore, il sale pastorizio.

 

          Art. 50. [15]

     Il Governo della Repubblica di San Marino avrà la facoltà di acquistare presso fabbriche italiane, in esenzione da imposta governativa, un quantitativo illimitato di fiammiferi di ogni qualità e tipo, previe intese con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 

          Art. 51.

     Le merci e i prodotti di qualsiasi specie potranno liberamente circolare fra i due Stati, ad eccezione di quei generi che costituiscano, in uno di essi, privativa dello Stato.

     I generi soggetti, nel regno, a imposta di fabbricazione e la cui circolazione sia ivi subordinata al possesso di documenti di legittimazione o all'uso di speciali contrassegni, non potranno essere introdotti dal territorio della repubblica in quello del regno, se non venga provato a mezzo dei documenti o dei contrassegni prescritti, che abbiano assolto nel regno l'imposta. I generi soggetti nel regno a imposta di fabbricazione, provenienti dal territorio della repubblica sforniti dei detti documenti di prova, saranno considerati in contrabbando.

     Per gli spiriti, la disposizione del comma precedente si applicherà indipendentemente dall'entità del quantitativo che venga introdotto nel regno, salvo le tolleranze d'uso.

     I governi dei due Stati si obbligano a cooperare, con tutti i mezzi che sono in loro potere, a scoprire e impedire qualsiasi contravvenzione alle leggi dell'altra parte, concernenti i generi di privativa e quelli soggetti a imposta di fabbricazione.

 

          Art. 52. [16]

     In corrispettivo delle rinunce fatte dal Governo della Repubblica di San Marino negli articoli 44, primo comma, 45, primo comma e 47, numeri 1, 2, 3 e 4 il Governo stesso riceverà dal Governo della Repubblica Italiana, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza, la somma di due miliardi di lire annue, a partire dal 1° ottobre 1970 [17].

     In corrispondenza della rinuncia fatta dal Governo della Repubblica di San Marino nell'art. 47, n. 5, il Governo della Repubblica Italiana si impegna a provvedere, direttamente o mediante concessione, alla ricostruzione della ferrovia Rimini-San Marino, accollandosi il relativo onere finanziario, a condizione che esso non superi il limite complessivo di 350 milioni di lire, ed al suo esercizio per la durata di anni 13 dalla data di riapertura dell'esercizio stesso.

     L'onere derivante dall'esercizio della linea sarà determinato dal Governo Italiano preventivamente in misura forfetaria in base ad apposito piano finanziario da istituire secondo le disposizioni vigenti in materia di concessioni ferroviarie e sarà annualmente rimborsato per metà dal Governo sammarinese al Governo italiano, mediante trattenuta da parte di quest'ultimo sul canone annuo di cui al primo comma del presente articolo.

     Il tronco della ferrovia ricadente entro il territorio della Repubblica di San Marino passerà in proprietà del Governo sammarinese, al completo di tutti gli impianti fissi, al termine dei 13 anni di esercizio, senza che sia dovuto al Governo italiano alcun rimborso.

     S'intendono applicabili ai fini della ricostruzione della ferrovia e del suo esercizio oltre il termine originariamente stabilito, le disposizioni relative alla ferrovia contenute nella Convenzione del 26 marzo 1927 e nell'Accordo addizionale del 18 maggio 1942 in quanto non modificate dal presente Accordo.

     Entro un mese dall'entrata in vigore del presente Accordo il Governo della Repubblica di San Marino riconsegnerà alla Società Veneto Emiliana di ferrovie e tramvie il materiale rotabile di dotazione della ferrovia distrutta, giacente nel suo territorio.

 

Capo VII

 

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

 

          Art. 53.

     Le misure necessarie per la protezione della persona e degli interessi dei minori, cittadini di uno dei due Stati contraenti, che si trovino nel territorio dell'altro Stato, saranno adottate dalle autorità locali, fino a che non sia costituita la tutela secondo la legge nazionale dell'incapace, come pure nei casi di urgenza.

 

          Art. 54.

     Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto, quali le parrocchie, le chiese pubbliche aperte al culto, le associazioni religiose, le confraternite, eretti o riconosciuti in uno dei due Stati, saranno soggetti alla legge dello Stato stesso, per quanto concerne la loro capacità di acquistare, di possedere e di disporre nell'altro Stato, salva l'osservanza delle disposizioni di ordine pubblico ivi vigenti.

 

          Art. 55.

     I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi a circolare liberamente nell'altro, senza obbligo di munirsi di passaporto.

 

          Art. 56. [18]

     I documenti rilasciati in uno dei due Stati per autorizzare l'esercizio della caccia, dell'uccellagione e della pesca nelle acque interne, sono validi anche nell'altro.

     Le autorità di ciascuno dei due Stati hanno facoltà di concedere i documenti di cui al comma precedente a propri cittadini ancorché residenti nell'altro.

     Il Governo di San Marino si impegna a non rilasciare i documenti di cui al presente articolo a persone che non si trovino nelle condizioni previste dalla legislazione della Repubblica Italiana in materia di rilascio di porto d'arma da fuoco per uso caccia o di licenza di uccellagione, o di licenza di pesca nelle acque interne, salvo che l'efficacia del documento sia espressamente limitata al territorio sammarinese.

 

          Art. 57.

     I cittadini italiani residenti nel territorio della repubblica di San Marino saranno trattati, per quanto concerne la leva e il servizio militare, come i cittadini residenti nel regno.

 

          Art. 58.

     I notai, gli avvocati e i sanitari esercenti nella repubblica potranno ottenere l'iscrizione ai corrispondenti istituti di previdenza esistenti nel regno, alle condizioni stabilite con apposite convenzioni che saranno stipulate fra il governo della repubblica e gli istituti stessi e che dovranno essere sottoposte all'approvazione del competente ministero.

     La presente convenzione sarà ratificata dalle parti contraenti, e lo scambio delle ratifiche avrà luogo in Roma al più presto possibile.

     Essa entrerà in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche e avrà, a decorrere da tale data, una durata di dieci anni, salvo tacita proroga di anno in anno fino a denuncia, da notificarsi sei mesi prima della scadenza.

     Dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, cesseranno di avere vigore fra le parti la convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Firenze il 28 giugno 1897 e le relative convenzioni addizionali.

     In fede di che i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione.

     Fatto in Roma il 31 marzo 1939.

 


[1]  Articolo così modificato dall'art. 1 dell'Accordo ratificato dalla L. 13 dicembre 1972, n. 816.

[2]  Articolo così modificato dall'art. 1 dell'Accordo ratificato dalla L. 22 maggio 1970, n. 373.

[3]  Articolo così modificato dall'Accordo ratificato dalla L. 12 aprile 1946, n. 276.

[4]  Comma così modificato dall'Accordo ratificato dalla L. 9 agosto 1954, n. 712.

[5]  Comma già modificato dall'Accordo ratificato dalla L. 12 aprile 1946, n. 276 e così ulteriormente modificato dall'Accordo ratificato dalla L. 9 agosto 1954, n. 712.

[6]  Comma così modificato dall'Accordo ratificato dalla L. 9 agosto 1954, n. 712.

[7]  Articolo così sostituito dall'art. 1 dell'Accordo ratificato dalla L. 10 luglio 1982, n. 488.

[8]  Articolo così sostituito dall'art. 1 dell'Accordo ratificato dalla L. 10 luglio 1982, n. 488.

[9]  Articolo aggiunto dall'art. 2 dell'Accordo ratificato dalla L. 10 luglio 1982, n. 488.

[10]  Comma così modificato dall'art. 1 dell'Accordo ratificato dalla L. 22 maggio 1970, n. 373.

[11]  Articolo così modificato dall'Accordo ratificato dalla L. 9 agosto 1954, n. 712.

[12]  Numero così modificato dall'art. 1 dell'Accordo ratificato dalla L. 13 dicembre 1972, n. 816.

[13]  Articolo già modificato dall'Accordo ratificato dalla L. 9 agosto 1954, n. 712, dall'art. 1 dell'Accordo ratificato dalla legge 15 dicembre 1961, n. 1376 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 dell'Accordo ratificato dalla L. 22 maggio 1970, n. 373.

[14]  Comma già modificato dall'art. 1 dell'Accordo ratificato dalla L. 22 maggio 1970, n. 373 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 dell'Accordo ratificato dalla L. 13 dicembre 1972, n. 816.

[15]  Articolo così modificato dall'art. 1 dell'Accordo ratificato dalla L. 1° dicembre 1961, n. 1376.

[16]  Articolo così modificato dall'Accordo ratificato dalla L. 9 agosto 1954, n. 712.

[17]  Comma già modificato dall'art. 1 dell'Accordo ratificato dalla L. 1° dicembre 1961, n. 1376, dall'art. 1 dell'Accordo ratificato dalla L. 22 maggio 1970, n. 373 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 dell'Accordo ratificato dalla L. 13 dicembre 1972, n. 816.

[18]  Articolo così modificato dall'art. 1 dell'Accordo ratificato dalla L. 1° dicembre 1961, n. 1376.