§ 94.1.208 - Legge 9 agosto 1954, n. 712.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:09/08/1954
Numero:712


Sommario
Art. 5.  (ultimo comma).
Art. 6.  (ultimo comma).
Art. 13.  (terzo comma).
Art. 47.      "Il Governo della Repubblica di San Marino si impegna
Art. 48.      "Il Governo della Repubblica Italiana somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei [...]
Art. 52.      "In corrispondenza delle rinunce fatte dal Governo della Repubblica di San Marino negli articoli 44, 1° comma, 45, 1° comma e 47, numeri 1, 2, 3 e 4, il Governo stesso [...]


§ 94.1.208 - Legge 9 agosto 1954, n. 712. [1]

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, firmato a Roma il 29 aprile 1953 e dell'Accordo riguardante l'aumento, da parte del Governo italiano, del quantitativo dei tabacchi lavorati da somministrarsi al Governo della Repubblica di San Marino, concluso a Roma mediante scambio di Note il 30 gennaio 1954.

(G.U. 25 agosto 1954, n. 194)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, concluso a Roma il 29 aprile 1953.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, all'Accordo suddetto nonché all'Accordo riguardante l'aumento, da parte del Governo italiano, del quantitativo dei tabacchi lavorati da somministrarsi al Governo della Repubblica di San Marino, concluso a Roma, mediante scambio di Note, il 30 gennaio 1954.

 

     Art. 3.

     Alla maggiore spesa relativa alla concessione dei canoni previsti dall'art. 52 dell'Accordo aggiuntivo di cui all'art. 1 della presente legge, ammontante fino al 30 giugno 1954 a lire 757.500.000, si provvederà per lire 135.000.000 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54 e per lire 622.500.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 516 del predetto stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55.

 

     Art. 4.

     Il Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero del tesoro, è autorizzato a provvedere, direttamente o mediante concessione, alla ricostruzione della ferrovia Rimini-San Marino ed al suo esercizio per la durata di anni tredici dalla data di riapertura dell'esercizio stesso.

 

     Art. 5.

     Ove alla ricostruzione della ferrovia si provveda mediante concessione, il pagamento del corrispettivo che sarà in definitiva accordato con decreto dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può essere fatto a misura dell'esecuzione dei relativi lavori in rapporto all'ammontare totale della spesa che sarà ritenuta ammissibile in sede di approvazione del progetto esecutivo ed in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della somma anzidetta e con la trattenuta di un decimo, da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori medesimi.

     Il corrispettivo di costruzione sarà assoggettato a revisione con le norme e con le modalità di cui all'art. 5 della legge 14 giugno 1949, n. 410.

 

     Art. 6.

     Alla spesa occorrente per la ricostruzione della ferrovia, da contenere per la parte a carico del Governo italiano entro il limite complessivo di lire 350.000.000, si farà fronte per lire 200.000.000 con i fondi già stanziati nel bilancio del Ministero dei trasporti per la concessione di concorsi dello Stato, ai sensi della legge 14 giugno 1949, n. 410. Per la residua spesa di lire 150.000.000 si provvederà a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

 

     Art. 7.

     La sovvenzione per l'esercizio della linea, il cui importo verrà rimborsato per la metà dal Governo sanmarinese al Governo italiano, sarà determinata in misura forfettaria, per la durata di tredici anni dalla data di riapertura dell'esercizio stesso, in base ad apposito piano finanziario, da istituire con le modalità vigenti in materia di concessioni ferroviarie, e le condizioni ed obblighi relativi di concessione saranno determinati dal Ministro per i trasporti d'intesa col Ministro per il tesoro, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La Convenzione con la Società concessionaria sarà approvata e resa esecutoria, sentito il parere del Consiglio di Stato, dai Ministri predetti nonché dal Ministro par le finanze ove comporti esoneri ed agevolazioni tributarie.

 

     Art. 8.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino

 

     Art. 5. (ultimo comma).

     "Quando la decisione concerne una causa matrimoniale fra cittadini dello Stato nel quale essa è invocata, la condizione enunciata nel n. 1 concorre soltanto se la parte convenuta aveva, al momento della instaurazione del giudizio, la residenza effettiva, da certificarsi dai rispettivi Consoli, di almeno un anno nello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata".

 

          Art. 6. (ultimo comma).

     "La decisione della Corte d'appello o del Giudice d'appello è soggetta alle impugnazioni consentite dalla legge contro le sentenze pronunciate in grado d'appello".

 

          Art. 13. (terzo comma).

     "L'estradizione non è neppure concessa per i reati preveduti esclusivamente dalle leggi sulla stampa, né per i reati politici, né per quelli ad essi connessi".

 

          Art. 47.

     "Il Governo della Repubblica di San Marino si impegna:

     1) a non effettuare alcuna nuova coniazione di monete di qualsiasi specie, salvo che si tratti di monete di oro, e in questo caso si varrà dei servizi della Zecca italiana;

     Le monete sanmarinesi coniate in applicazione di precedenti Convenzioni intervenute tra i due Stati continueranno ad aver corso nella Repubblica Italiana, in conformità alle Convenzioni stesse e nei limiti da esse stabiliti.

     Qualora nell'avvenire il Governo Italiano ritenesse opportuno di consentire, in deroga a quanto sopra stabilito, la coniazione di monete sanmarinesi, il Governo della Repubblica di San Marino si impegna fin d'ora a servirsi unicamente e in ogni caso della Zecca italiana.

     2) a non emettere né direttamente, né per mezzo di enti o di istituti nazionali o stranieri, biglietti di banca o di Stato o surrogati monetari di qualsiasi specie;

     3) a non adottare alcun provvedimento finanziario che possa, direttamente o indirettamente, in qualunque modo o misura, influire sul regime tributario o sulla circolazione monetaria della Repubblica Italiana;

     4) a non permettere nel proprio territorio l'impianto o l'esercizio di case da gioco o di altri centri del genere comunque denominati, nei quali si svolgano giuochi di azzardo;

     5) a rinunciare ad installare o gestire sul proprio territorio stazioni radio e televisive trasmittenti o ad accordarne la concessione a Governi esteri o a Società private sia sanmarinesi che straniere, nonché ad installare o gestire stazioni radio e televisive riceventi diverse dai normali apparecchi riceventi per radiodiffusione e televisione circolare".

 

          Art. 48.

     "Il Governo della Repubblica Italiana somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di tabacco lavorato di ogni qualità non eccedente complessivamente i chilogrammi 15.000 annui.

     Per la somministrazione prevista al precedente comma, il Governo della Repubblica di San Marino corrisponderà un prezzo ragguagliato ai costi dell'anno precedente".

 

          Art. 52.

     "In corrispondenza delle rinunce fatte dal Governo della Repubblica di San Marino negli articoli 44, 1° comma, 45, 1° comma e 47, numeri 1, 2, 3 e 4, il Governo stesso riceverà dal Governo della Repubblica Italiana la somma di 90 milioni di lire all'anno per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1946 e il 30 giugno 1952 e di 150 milioni di lire annue dal 1° luglio 1952 in poi, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, ivi comprese quelle di bollo e di quietanza.

     In corrispondenza della rinuncia fatta dal Governo della Repubblica di San Marino nell'art. 47, n. 5, il Governo della Repubblica Italiana si impegna a provvedere, direttamente o mediante concessione, alla ricostruzione della ferrovia Rimini-San Marino, accollandosi il relativo onere finanziario, a condizione che esso non superi il limite complessivo di 350 milioni di lire, ed al suo esercizio per la durata di anni 13 dalla data di riapertura dell'esercizio stesso.

     L'onere derivante dall'esercizio della linea sarà determinato dal Governo Italiano preventivamente in misura forfetaria in base ad apposito piano finanziario da istituire secondo le disposizioni vigenti in materia di concessioni ferroviarie e sarà annualmente rimborsato per metà dal Governo sanmarinese al Governo italiano, mediante trattenuta da parte di quest'ultimo sul canone annuo di cui al primo comma del presente articolo.

     Il tronco della ferrovia ricadente entro il territorio della Repubblica di San Marino passerà in proprietà del Governo sanmarinese, al completo di tutti gli impianti fissi, al termine dei 13 anni di esercizio, senza che sia dovuto al Governo italiano alcun rimborso.

     S'intendono applicabili ai fini della ricostruzione della ferrovia e del suo esercizio oltre il termine originariamente stabilito, le disposizioni relative alla ferrovia contenute nella Convenzione del 26 marzo 1927 e nell'Accordo addizionale del 18 maggio 1942 in quanto non modificate dal presente Accordo.

     Entro un mese dall'entrata in vigore del presente Accordo il Governo della Repubblica di San Marino riconsegnerà alla Società Veneto Emiliana di ferrovie e tramvie il materiale rotabile di dotazione della ferrovia distrutta, giacente nel suo territorio".

     Il presente Accordo sarà ratificato. Esso entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche, che avrà luogo a Roma al più presto possibile.

     La modificazione apportata all'art. 5, ultimo comma, della Convenzione del 31 marzo 1939 non si applica alle decisioni pronunciate nelle cause matrimoniali instaurate anteriormente alla data della firma del presente Accordo.

     In fede di che i Plenipotenziari italiano e sanmarinese hanno firmato il presente Accordo.

     Fatto a Roma in due originali, il 29 aprile 1953.

     Scambio di Note fra l'Italia e San Marino relativo ai tabacchi

     Nota italiana

     Roma, 30 gennaio 1954

     Signor Segretario di Stato,

     in relazione alle intese scambiate al riguardo, ho l'onore di informare V. E. che il Governo Italiano aderisce ad elevare, con decorrenza 1° dicembre 1953, da kg. 15.000 a kg. 18.000 annui il quantitativo dei tabacchi lavorati di ogni qualità, da somministrarsi al Governo della Repubblica di San Marino, ai sensi dell'art. 48 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, firmato a Roma il 29 aprile 1953.

     Se l'E. V. mi comunicherà che il Governo della Repubblica di San Marino approva quanto precede, la presente nota e la conferma che Ella si compiacerà inviarmi, costituiranno un accordo in materia fra i due Stati.

     Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

     Nota sammarinese

     San Marino, lì 30 gennaio 1954

     Eccellenza,

     ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di V. E. in data 30 gennaio 1954, del seguente tenore:

     "in relazione alle intese scambiate al riguardo, ho l'onore di informare V. E. che il Governo Italiano aderisce ad elevare, con decorrenza 1° dicembre 1953, da kg. 15.000 a kg. 18.000 annui il quantitativo di tabacchi lavorati di ogni qualità, da somministrarsi al Governo della Repubblica di San Marino, ai sensi dell'art. 48 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, firmato a Roma il 29 aprile 1953.

     Se l'E. V. mi comunicherà che il Governo della Repubblica di San Marino approva quanto precede, la presente nota e la conferma che Ella si compiacerà inviarmi, costituiranno un accordo in materia fra i due Stati".

     Ho l'onore di comunicare a V. E. che il Governo di San Marino è d'accordo su quanto precede.

     Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia alta considerazione.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.