§ 94.1.470 - Legge 13 dicembre 1972, n. 816.
Ratifica ed esecuzione di un accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, con scambio di note e di una [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:13/12/1972
Numero:816

§ 94.1.470 - Legge 13 dicembre 1972, n. 816.

Ratifica ed esecuzione di un accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, con scambio di note e di una convenzione monetaria, conclusi a Roma il 10 settembre 1971 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

(G.U. 29 dicembre 1972, n. 336)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusi a Roma il 10 settembre 1971:

     a) Accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con scambio di note;

     b) Convenzione monetaria.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'art. 2 dell'accordo aggiuntivo e all'art. 8 della Convenzione monetaria.

 

     Art. 3.

     All'onere complessivo di lire 1.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1972 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     All'onere di lire 800 milioni relativo all'anno finanziario 1973 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939 e scambio di note. (Roma, 10 settembre 1971)

 

     Art. 1.

     Gli articoli 1, 47, 49 e 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, quali risultano modificati dagli Accordi aggiuntivi del 29 aprile 1953, del 20 dicembre 1960 e del 6 marzo 1968, sono modificati come segue:

     Art. 1. - Le relazioni fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino saranno ispirate a sentimenti di perpetua amicizia e di buon vicinato.

     La Repubblica di San Marino riconferma la sua neutralità ed esprime la certezza che non le verranno mai meno la più viva amicizia e la più ampia cooperazione della Repubblica italiana per la conservazione della sua antichissima libertà e indipendenza. In questo intento il Governo italiano ed il Governo sammarinese procederanno a regolari consultazioni sui problemi di comune interesse.

     Art. 47. - Il terzo periodo del n. 1 è sostituito dal seguente:

     I due Stati regoleranno con apposita Convenzione la coniazione in monete in metallo diverso dall'oro che venisse concordata in deroga a quanto sopra stabilito. Anche per tale coniazione il Governo della Repubblica di San Marino si impegna a servirsi unicamente e in ogni caso della Zecca italiana.

     Art. 49. - Primo comma:

     Il Governo italiano somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di sale bianco non eccedente i 250.000 Kg. annui, ad un prezzo ragguagliato al costo medio dell'anno precedente.

     Art. 52. - Primo comma:

     In corrispettivo delle rinunce fatte dal Governo della Repubblica di San Marino negli articoli 44, primo comma, 45, primo comma e 47, nn. 1, 2, 3 e 4 il Governo stesso riceverà dal Governo della Repubblica Italiana, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza, la somma di due miliardi di lire annue, a partire dal 1° ottobre 1970.

 

     Art. 2.

     Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica.

     Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo al più presto possibile.

     In fede di che, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente Accordo.

     Fatto in Roma, in duplice originale, il giorno 10 del mese di settembre dell'anno millenovecentosettantuno.

     (Si omettono le firme)

 

     Scambio di note

     Nota sammarinese

     Roma, 10 settembre 1971

     Signor Ministro,

     a termini dell'art. 1 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato tra San Marino e l'Italia, conclusa a Roma il 31 marzo 1939, quale risulta modificato a seguito dell'Accordo aggiuntivo firmato a Roma in data odierna, è stato stabilito - nell'intento di assicurare la più ampia cooperazione tra i due Stati - che il Governo italiano ed il Governo sammarinese procederanno a regolari consultazioni sui problemi di comune interesse.

     Affinché l'iniziativa possa esplicare la sua funzione ed inserirsi efficacemente nel sistema di fiduciosi e fecondi rapporti tra i due Stati, il Governo della Repubblica di San Marino propone l'istituzione di una Commissione mista della quale siano chiamati a far parte funzionari ed esperti nominati rispettivamente dai due Governi, con il compito di esaminare in periodiche riunioni, da tenersi alternativamente a San Marino e a Roma, i problemi di comune interesse e proporre adeguate soluzioni per le ulteriori e più opportune decisioni nelle sedi competenti.

     Se il Governo italiano concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che Vostra Eccellenza vorrà indirizzarmi costituiranno un accordo in materia tra i due Stati.

     Voglia gradire, il Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

     (Si omettono le firme)

     Nota italiana

     Roma, 10 settembre 1971

     Signor Segretario di Stato,

     ho l'onore di accusare ricezione della lettera di Vostra Eccellenza in data odierna così concepita:

     "A termini dell'art. 1 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato tra San Marino e l'Italia, conclusa a Roma il 31 marzo 1939, quale risulta modificato a seguito dell'Accordo aggiuntivo firmato a Roma in data odierna, è stato stabilito - nell'intento di assicurare la più ampia cooperazione tra i due Stati - che il Governo sammarinese procederanno a regolari consultazioni sui problemi di comune interesse.

     Affinché l'iniziativa possa esplicare la sua funzione ed inserirsi efficacemente nel sistema di fiduciosi e fecondi rapporti tra i due Stati, il Governo della Repubblica di San Marino propone l'istituzione di una Commissione mista della quale siano chiamati a far parte funzionari ed esperti nominati rispettivamente dai due Governi, con il compito di esaminare in periodiche riunioni, da tenersi alternativamente a San Marino e a Roma, i problemi di comune interesse a proporre adeguate soluzioni per le ulteriori e più opportune decisioni nelle sedi competenti.

     Se il Governo italiano concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che Vostra Eccellenza vorrà indirizzarmi costituiranno un accordo in materia tra i due Stati"

     Al riguardo, ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano concorda con quanto precede.

     Voglia accogliere, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

     (Si omettono le firme)

 

Convenzione monetaria fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (Roma, 10 settembre 1971)

 

     Art. 1.

     La Repubblica Italiana mette a disposizione della Repubblica di San Marino la Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete secondo le modalità della presente Convenzione.

     La Repubblica di San Marino si impegna da parte sua a servirsi a tal fine esclusivamente della Zecca di Roma, rimborsando a questa le spese relative al valore dei metalli ed alla coniazione stessa.

 

     Art. 2.

     Le monete, nei valori che la Repubblica di San Marino intenda coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

 

     Art. 3.

     Le monete di ciascuno dei due Stati avranno, nel territorio dell'altro, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.

 

     Art. 4.

     Ciascuno dei due Governi avrà facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete sammarinesi che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.

 

     Art. 5.

     La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato.

     Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di duecento milioni di lire italiane e, comunque, il quantitativo di pezzi coniati non potrà superare i venti milioni.

     L'emissione del primo contingente di monete si intende riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1972.

 

     Art. 6.

     Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dell'altra Parte.

 

     Art. 7.

     Ciascuno dei due Stati si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete dell'altro Stato che si perpetrassero nel suo territorio.

 

     Art. 8.

     La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa resterà in vigore per dieci anni salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi.

     In fede di che, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la presente Convenzione.

     Fatto in Roma, in duplice originale, il giorno 10 del mese di settembre dell'anno millenovecentosettantuno.