§ 94.1.448 - Legge 22 maggio 1970, n. 373.
Ratifica ed esecuzione di un accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con scambio di note e di una [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:22/05/1970
Numero:373

§ 94.1.448 - Legge 22 maggio 1970, n. 373.

Ratifica ed esecuzione di un accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con scambio di note e di una convenzione finanziaria, conclusi in Roma il 6 marzo 1968, tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

(G.U. 22 giugno 1970, n. 155)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusi a Roma il 6 marzo 1968:

     a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note;

     b) Convenzione finanziaria.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'art. 2 dell'Accordo aggiuntivo e all'art. 3 della Convenzione finanziaria.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1968 - in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 - a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, e per gli anni 1969 e 1970, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al corrispondente capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

Accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939 e scambio di note.

 

     Art. 1.

     Gli articoli 2, 44, secondo comma, e 49, primo comma, della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e gli articoli 48, e 52, primo comma, della Convenzione stessa, quali risultano modificati dagli Accordi aggiuntivi del 29 aprile 1953 e del 20 dicembre 1960, sono modificati come segue:

     Art. 2 - Le due parti contraenti procederanno alla istituzione di una propria Rappresentanza diplomatica presso l'altro Stato.

     La situazione dei rappresentanti diplomatici e consolari di ciascuna delle Parti contraenti presso l'altra sarà regolata, per quanto concerne il loro trattamento e le loro funzioni, dal diritto internazionale e non potrà, a condizione di reciprocità, essere meno favorevole di quella dei rappresentanti diplomatici e consolari della Nazione più favorita.

     Art. 44 - Secondo comma: Sarà tuttavia consentito il transito attraverso il territorio italiano, in esenzione da qualsiasi dazio o diritto, di pubblicazioni, di oggetti d'arte, di materiale scientifico o didattico, di medicinali e di apparecchiature sanitarie, inviati in dono al Governo della Repubblica di San Marino, nonché di insegne e medaglie, francobolli e stampati e altri simili oggetti e valori destinati all'uso del Governo medesimo.

     Art. 48 - Il Governo della Repubblica Italiana somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di tabacco lavorato di ogni qualità non eccedente complessivamente i 40.000 kg. annui, nonché un quantitativo di sigarette, in confezione speciale, non eccedente complessivamente i 20.000 kg. annui.

     Per la somministrazione di tabacco prevista al precedente comma il Governo della Repubblica di San Marino corrisponderà un prezzo ragguagliato ai costi dell'anno precedente.

     Il prezzo di vendita delle sigarette in confezione speciale sarà concordato tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica italiana sulla base del prezzo di vendita da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del corrispondente tipo di sigarette italiane.

     Art. 49 - Primo comma: Il Governo italiano somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di sale bianco non eccedente i 150.000 kg. annui, ad un prezzo ragguagliato al costo medio dell'anno precedente.

     Art. 52 - Primo comma: In corrispettivo delle rinunce fatte dal Governo della Repubblica di San Marino negli articoli 44, primo comma, 45, primo comma, e 47, numeri 1, 2, 3, 4, il Governo stesso riceverà dal Governo della Repubblica Italiana, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza, la somma di 1.200.000.000 di lire annue, a partire dal 1° gennaio 1968.

 

     Art. 2.

     Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica.

     Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo al più presto possibile.

     In fede di che, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente Accordo.

     Fatto in Roma, in duplice originale, il giorno 6 del mese di marzo dell'anno millenovecentosessantotto.

     (Si omettono le firme)

 

     Scambio di note

     Nota sammarinese

     Roma, 6 marzo 1968

     Signor Ministro,

     come è noto a V. E., in base all'art. 4 della Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato tra San Marino e l'Italia, firmata a Roma il 31 marzo 1939, cittadini di ciascuno dei due Stati sono ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione od arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parità di condizioni con i nazionali.

     Al fine di assicurare nel modo più efficace l'applicazione della predetta clausola, proporrei che l'impegno con essa assunto fosse precisato come segue.

     Il Governo italiano e il Governo di San Marino continueranno a dare la più completa applicazione alla norma di cui al predetto art. 4 nei confronti dei cittadini dell'altro Stato ammessi a soggiornare nel proprio territorio.

     Nel quadro di tale impegno, il Governo di San Marino da un lato e il Governo italiano dall'altro, provvederanno ad intervenire per l'osservanza della norma stessa anche presso gli Enti parastatali, gli Enti locali ed i privati, e ciò di loro iniziativa o su segnalazione dell'autorità o della Rappresentanza dell'altro Stato.

     Il Governo di San Marino, nello spirito di piena lealtà alla Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato italo-sammarinese, assicura che provvederà nel più breve tempo a regolarizzare la posizione dei cittadini italiani già effettivamente e stabilmente residenti nel suo territorio per quanto attiene al rilascio dei permessi di soggiorno, concedendo altresì i permessi di lavoro agli aventi diritto secondo le norme e la prassi applicate nei confronti dei cittadini sammarinesi.

     Lo stesso Governo di San Marino fa presente, nel contempo, le sue preoccupazioni circa gli inconvenienti di un incontrollato aumento in territorio sammarinese di cittadini stranieri in genere ed in particolare italiani, che già rappresentano oltre il 20% della popolazione sammarinese residente e sottolinea a tale riguardo il rilevante onere cui va incontro l'erario statale nella concessione ai cittadini italiani residenti in San Marino di tutte le agevolazioni e provvidenze di carattere sociale previste in favore dei nazionali.

     Il Governo italiano, nello stesso spirito di sincera amicizia e feconda collaborazione, dà atto delle preoccupazioni espresse dal Governo di San Marino ed accoglie con soddisfazione le assicurazioni concernenti la regolarizzazione, entro il più breve tempo, della posizione dei cittadini italiani già effettivamente e stabilmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.

     Se il Governo italiano concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che V. E. si compiacerà farmi avere costituiranno un accordo in materia fra i due Stati.

     Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

     (Si omettono le firme)

     Nota italiana

     Roma, 6 marzo 1968

     Signor Segretario di Stato,

     ho l'onore di accusare ricezione della lettera di V. E. in data odierna, così concepita:

     "come è noto a V. E., in base all'art. 4 della Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato tra San Marino e l'Italia, firmata a Roma il 31 marzo 1939, i cittadini di ciascuno dei due Stati sono ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione od arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parità di condizioni con i nazionali.

     Al fine di assicurare nel modo più efficace l'applicazione della predetta clausola, proporrei che l'impegno con essa assunto fosse precisato come segue.

     Il Governo italiano e il Governo di San Marino continueranno a dare la più completa applicazione alla norma di cui al predetto art. 4 nei confronti dei cittadini dell'altro Stato ammessi a soggiornare nel proprio territorio.

     Nel quadro di tale impegno, il Governo di San Marino da un lato e il Governo italiano dall'altro, provvederanno ad intervenire per l'osservanza della norma stessa anche presso gli Enti parastatali, gli Enti locali ed i privati, e ciò di loro iniziativa o su segnalazione dell'autorità o della Rappresentanza dell'altro Stato.

     Il Governo di San Marino, nello spirito di piena lealtà alla Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato italo-sammarinese, assicura che provvederà nel più breve tempo a regolarizzare la posizione dei cittadini italiani già effettivamente e stabilmente residenti nel suo territorio per quanto attiene al rilascio dei permessi di soggiorno, concedendo altresì i permessi di lavoro agli aventi diritto secondo le norme e la prassi applicate nei confronti dei cittadini sammarinesi.

     Lo stesso Governo di San Marino fa presente, nel contempo, le sue preoccupazioni circa gli inconvenienti di un incontrollato aumento in territorio sammarinese di cittadini stranieri in genere ed in particolare italiani, che già rappresentano oltre il 20% della popolazione sammarinese residente e sottolinea a tale riguardo il rilevante onere cui va incontro l'erario statale nella concessione ai cittadini italiani residenti in San Marino di tutte le agevolazioni e provvidenze di carattere sociale previste in favore dei nazionali.

     Il Governo italiano, nello stesso spirito di sincera amicizia e feconda collaborazione, dà atto delle preoccupazioni espresse dal Governo di San Marino ed accoglie con soddisfazione le assicurazioni concernenti la regolarizzazione entro il più breve tempo, della posizione dei cittadini italiani già effettivamente e stabilmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.

     Se il Governo italiano concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che V. E. si compiacerà farmi avere costituiranno un accordo in materia fra i due Stati".

     Al riguardo, ho l'onore di informare V. E. che il Governo italiano concorda con quanto precede.

     Voglia accogliere, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

     (Si omettono le firme)

 

Convenzione finanziaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

 

     Art. 1.

     Il Governo della Repubblica Italiana autorizzerà la Cassa Depositi e Prestiti a concedere alla Repubblica di San Marino, all'entrata in vigore della presente Convenzione, un mutuo non superiore ai 2 miliardi di lire, all'interesse annuo del 5,50% netto, ammortizzabile in 35 annualità, da utilizzare per la costruzione di un Ospedale e di altre opere di pubblica utilità.

 

     Art. 2.

     Il Governo della Repubblica di San Marino verserà le annualità occorrenti per l'ammortamento del mutuo di cui all'art. 1 - comprensive della quota capitale ed interessi, calcolate con riferimento alla data dell'effettivo versamento - al Tesoro italiano, il quale, dopo averle riscosse, provvederà a corrisponderle alla Cassa Depositi e Prestiti per conto del Governo sammarinese.

     A tal fine, il Governo della Repubblica di San Marino concede al Tesoro italiano, sino a concorrenza dell'ammontare di ciascuna annualità di cui al comma precedente, la garanzia del canone annuo corrisposto dalla Repubblica Italiana alla Repubblica di San Marino in base all'art. 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, come modificato dagli Accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, il 20 dicembre 1960 e in data odierna.

 

     Art. 3.

     La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo al più presto possibile.

     In fede di che, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la presente Convenzione.

     Fatto in Roma, in duplice originale, il giorno 6 del mese di marzo dell'anno millenovecentosessantotto.