§ 94.1.318 - Legge 1 dicembre 1961, n. 1376.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20 dicembre 1960: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:01/12/1961
Numero:1376

§ 94.1.318 - Legge 1 dicembre 1961, n. 1376.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20 dicembre 1960: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note; b) Convenzione finanziaria; c) Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.

(G.U. 8 gennaio 1962, n. 6)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20 dicembre 1960:

     a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note;

     b) Convenzione finanziaria;

     c) Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'art. 2 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, all'art. 3 della Convenzione finanziaria e all'art. 3 dell'Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1960-61, mediante riduzione di lire 300 milioni del fondo iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso e per l'esercizio 1961-62, mediante riduzione di lire 450 milioni del fondo iscritto al corrispondente capitolo 546.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato tra l'Italia e San Marino del 31 marzo 1939

 

     Art. 1.

     I seguenti articoli della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, quali risultano modificati dall'Accordo aggiuntivo del 29 aprile 1953, e dallo Scambio di Note del 30 gennaio 1954 relativo all'art. 48, sono modificati come segue:

     Art. 48 - "Il Governo della Repubblica Italiana somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di tabacco lavorato di ogni qualità non eccedente complessivamente i 25.000 Kg. annui, compreso un tipo di sigaretta di confezionamento speciale.

     Per la somministrazione prevista al precedente comma, il Governo della Repubblica di San Marino corrisponderà un prezzo ragguagliato ai costi dell'anno precedente.

     Il prezzo di vendita della sigaretta di tipo speciale sarà concordato fra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana, sulla base del prezzo di vendita da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del corrispondente tipo di sigaretta italiana".

     Art. 50 - "Il Governo della Repubblica di San Marino avrà la facoltà di acquistare presso fabbriche italiane, in esenzione da imposta governativa, un quantitativo illimitato di fiammiferi di ogni qualità e tipo, previe intese con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".

     Art. 52, primo comma - "In corrispondenza delle rinunce fatte dal Governo della Repubblica di San Marino negli articoli 44, 1° comma, 45, 1° comma e 47, numeri 1, 2, 3 e 4, il Governo stesso riceverà dal Governo della Repubblica Italiana, in esenzione di qualsiasi imposta e tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza, la somma di 450.000.000 di lire annue, a partire dal 1° luglio 1960. Detta somma sarà portata, alle stesse condizioni, a 600.000.000 di lire annue, per il periodo dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1996".

     Art. 56 - "I documenti rilasciati in uno dei due Stati per autorizzare l'esercizio della caccia, dell'uccellagione e della pesca nelle acque interne, sono validi anche nell'altro.

     Le autorità di ciascuno dei due Stati hanno facoltà di concedere i documenti di cui al comma precedente a propri cittadini ancorché residenti nell'altro.

     Il Governo di San Marino si impegna a non rilasciare i documenti di cui al presente articolo a persone che non si trovino nelle condizioni previste dalla legislazione della Repubblica Italiana in materia di rilascio di porto d'arma da fuoco per uso caccia o di licenza di uccellagione, o di licenza di pesca nelle acque interne, salvo che l'efficacia del documento sia espressamente limitata al territorio sammarinese".

 

     Art. 2.

     Il presente Accordo sarà ratificato.

     Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo in Roma al più presto possibile.

     In fede di che, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente Accordo.

     Fatto a Roma, in duplice esemplare, il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessanta.

 

     Scambio di note

     Nota italiana

     Roma, lì 20 dicembre 1960

     Signor Segretario di Stato,

     Con riferimento all'art. 56 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, quale risulta dal nuovo testo contenuto nell'Accordo aggiuntivo firmato in data di oggi, ho l'onore di informare l'Eccellenza Vostra che nella Repubblica Italiana le norme per l'esercizio della caccia e della pesca nelle acque interne possono variare, e di fatto generalmente variano, da provincia e provincia e, in taluni casi, da regione a regione.

     Il Governo italiano ritiene sia interesse di entrambi i Paesi che coloro i quali, muniti di autorizzazione rilasciata dalle Autorità sammarinesi, si recano ad esercitare la caccia o la pesca nella Repubblica Italiana siano resi edotti, a cura delle Autorità sammarinesi, di tale circostanza.

     Sarei grato a Vostra Eccellenza se volesse confermarmi l'accordo del Governo sammarinese su quanto precede.

     Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

     Nota sammarinese

     Roma, lì 20 dicembre 1960

     Signor Ministro,

     L'Eccellenza Vostra ha voluto farmi pervenire in data di oggi la seguente comunicazione:

     "Con riferimento all'art. 56 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, quale risulta dal nuovo testo contenuto nell'Accordo aggiuntivo firmato in data di oggi, ho l'onore di informare l'Eccellenza Vostra che nella Repubblica Italiana le norme per l'esercizio della caccia e della pesca nelle acque interne possono variare, e di fatto generalmente variano, da provincia e provincia e, in taluni casi, da regione a regione.

     Il Governo italiano ritiene sia interesse di entrambi i Paesi che coloro i quali, muniti di autorizzazione rilasciata dalle Autorità sammarinesi, si recano ad esercitare la caccia o la pesca nella Repubblica Italiana siano resi edotti, a cura delle Autorità sammarinesi, di tale circostanza.

     Sarei grato a Vostra Eccellenza se volesse confermarmi l'accordo del Governo sammarinese su quanto precede".

     Ho l'onore di confermarLe l'accordo del Governo sammarinese sul contenuto della Nota sopra trascritta.

     Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

 

Convenzione finanziaria tra l'Italia e San Marino

 

     Art. 1.

     Il Governo della Repubblica Italiana autorizzerà la Cassa Depositi e Prestiti a concedere alla Repubblica di San Marino, all'entrata in vigore della presente Convenzione, un mutuo non superiore ai 2.300.000.000 di lire, all'interesse annuo del 5,80% netto, ammortizzabile in 35 annualità, da utilizzare per l'estinzione di debiti ed impegni contratti dal Governo sammarinese prima della firma della presente Convenzione.

 

     Art. 2.

     Il Governo della Repubblica di San Marino verserà le annualità occorrenti per l'ammortamento del mutuo di cui al precedente art. 1 al Tesoro italiano, il quale, dopo averle riscosse, provvederà a corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti per conto del Governo sammarinese.

     A tal fine, il Governo della Repubblica di San Marino concede al Tesoro italiano, sino a concorrenza dell'ammontare di ciascuna delle annualità di cui al comma precedente, la garanzia del canone annuo corrisposto dalla Repubblica Italiana alla Repubblica di San Marino in base all'art. 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, come modificato dagli Accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953 e in data odierna.

 

     Art. 3.

     La presente Convenzione sarà ratificata.

     Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo in Roma al più presto possibile.

     In fede di che, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la presente Convenzione.

     Fatto a Roma, in duplice esemplare, il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessanta.

 

Accordo tra l'Italia e San Marino in materia di risarcimento di danni di guerra.

 

     Art. 1.

     I cittadini, le società e gli enti sammarinesi sono equiparati ai cittadini, alle società ed agli enti italiani agli effetti dell'applicazione della legge italiana 27 dicembre 1953, n. 968, riguardante la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, e successive modificazioni.

 

     Art. 2.

     I cittadini, le società e gli enti italiani sono equiparati ai cittadini, alle società ed agli enti sammarinesi agli effetti dell'applicazione delle disposizioni della Repubblica di San Marino in materia di indennizzi e di contributi per danni di guerra.

 

     Art. 3.

     Il presente Accordo sarà ratificato.

     Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo in Roma al più presto possibile.

     In fede di che, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente Accordo.

     Fatto a Roma, in duplice esemplare, il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessanta.