§ 93.4.202 - Legge 6 febbraio 1979, n. 42.
Nuove norme sull'inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico o trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:06/02/1979
Numero:42


Sommario
Art. 1.      Alle carriere del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previste dai quadri n. 1, con esclusione del personale rivestito di qualifica dirigenziale [...]
Art. 2.      Per ciascuna delle sottoindicate categorie di classificazione professionale del personale ferroviario, di cui al quadro n. 1 annesso alla presente legge, le attribuzioni [...]
Art. 3.      Le assunzioni nei profili professionali iniziali delle categorie del personale ferroviario, come specificato nel quadro n. 3 annesso alla presente legge, avverranno [...]
Art. 4.      Per l'assunzione nei profili professionali di ufficiale navale e di ufficiale di macchina del personale delle navi traghetto appartenente alla quinta categoria - tecnico [...]
Art. 5.      La facoltà di cui all'art. 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni, così come integrata dall'art. 8 della legge 6 giugno 1975, [...]
Art. 6.      Nella prima applicazione della presente legge e fermo restando il limite del contingente di posti di organico e del quantitativo di oltre organico globalmente fissato [...]
Art. 7.  [2]
Art. 8.      Nella prima applicazione della presente legge i dipendenti che per effetto dell'applicazione del precedente art. 1 ottengono l'inquadramento nel profilo professionale di [...]
Art. 9.      Il titolo IV dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso. Sono [...]
Art. 10.      Per effetto del nuovo ordinamento giuridico del personale ferroviario, i sistemi di avanzamento per merito comparativo, per merito assoluto e mediante concorsi interni [...]
Art. 11.      La decorrenza delle promozioni da attribuire agli idonei dei concorsi interni per le qualifiche di cui al quadro 7 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 [...]
Art. 12.      Il personale ferroviario può essere utilizzato, nell'ambito del settore di appartenenza, in mansioni del profilo professionale omogeneo della categoria immediatamente [...]
Art. 13.      Dall'entrata in vigore della presente legge lo stato matricolare del personale ferroviario dipendente dai servizi centrali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello [...]
Art. 14.      La sezione C del quadro II della tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato allegata al decreto del Presidente della [...]
Art. 15.      In fase di prima applicazione della presente legge - 1° ottobre 1978 - agli interessati è attribuita la classe di stipendio della categoria in cui sono inquadrati, di [...]
Art. 16.      In occasione dei passaggi a categorie professionali superiori, istituiti con la presente legge, agli interessati è attribuita, nella nuova categoria, la classe di [...]
Art. 17.      Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui compensi per prestazioni straordinarie, [...]
Art. 18.      Nei confronti del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'art. 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è applicabile, nei modi e nei termini [...]
Art. 19.      Con la procedura prevista dall'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sarà provveduto alla revisione, con decorrenza 1° ottobre 1978, del premio industriale, [...]
Art. 20.      Il personale ferroviario, incluso nelle graduatorie di trasferibilità, nonchè quello assunto con vincolo quinquennale, che sia celibe o coniugato, con nucleo familiare [...]
Art. 21.      Fino a quando l'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS)potrà continuare a servirsi di personale ferroviario per l'espletamento dei [...]
Art. 22.      Indipendentemente dalle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed all'art. 12 della legge 26 marzo 1958, n. 425, l'Azienda autonoma delle [...]
Art. 23.      Nei casi di cessazione dal servizio di dipendenti delle sedi compartimentali, la competenza a liquidare il trattamento normale di quiescenza diretto potrà essere [...]
Art. 24.      La ritenuta straordinaria stabilita per i dipendenti ferroviari di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 418, al regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, ed al decreto del [...]
Art. 25.      I periodi delle pregresse prestazioni lavorative rese dal personale ferroviario alle dipendenze di imprese esercenti appalti di fornitura di mano d'opera all'Azienda [...]
Art. 26.      Tra il terzo ed il quarto comma dell'art. 87 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti commi
Art. 27.      I contributi sindacali dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e degli incaricati, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli [...]
Art. 28.      L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad effettuare ritenute sullo stipendio dei propri dipendenti per quote associative ad associazioni ed altri [...]
Art. 29.      Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su [...]
Art. 30.      Con effetto dall'anno 1978 l'importo della tredicesima mensilità del personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 2 della legge [...]
Art. 31.      L'assegno base di confine previsto dall'art. 1 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, in favore del personale delle amministrazioni dello Stato compreso quello delle [...]
Art. 32.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1978 in complessive lire 47.820 milioni, di cui lire 29.350 milioni per il [...]
Art. 33.      Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge, fatte salve quelle stabilite dalla legge 6 agosto 1967, n. 700


§ 93.4.202 - Legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Nuove norme sull'inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico o trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 17 febbraio 1979, n. 48)

 

 

     Art. 1.

     Alle carriere del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previste dai quadri n. 1, con esclusione del personale rivestito di qualifica dirigenziale e n. 2, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni e integrazioni ed allegati alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite le categorie e relativi profili professionali, risultanti dalle tabelle allegate al quadro n. 1 annesso alla presente legge.

     L'inquadramento nelle singole categorie di cui al primo comma sarà disposto con riferimento alla qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, come risulta dall'allegato quadro n. 2 di equiparazione del personale, salvo quanto previsto ai successivi articoli 8 e 10 della presente legge.

     In sede di primo inquadramento, ai dipendenti, che rivestiti di una qualifica cui sono pervenuti per concorso interno, bandito e definito nel periodo compreso dall'8 gennaio 1971 al 30 settembre 1978, vengono inquadrati in una categoria inferiore a quella in cui sarebbero stati inquadrati se non avessero partecipato al concorso stesso, è concesso diritto di opzione, a domanda, fra l'inquadramento o nella categoria professionale assegnata per la qualifica posseduta al 30 settembre 1978 o in quella cui avrebbero avuto titolo per effetto della qualifica rivestita in precedenza al concorso.

     La domanda stessa deve essere prodotta entro sessanta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa del provvedimento di inquadramento disposto ai sensi e nei termini di cui al secondo comma del presente articolo.

     Nei modi e nei termini previsti dal precedente comma, è concesso diritto di opzione ai dipendenti che hanno ottenuto il cambio di qualifica nel periodo compreso dall'8 gennaio 1971 al 30 settembre 1978 ai sensi dell'art. 48 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il provvedimento adottato a seguito della dichiarazione di opzione di cui ai precedenti commi è irrevocabile.

 

          Art. 2.

     Per ciascuna delle sottoindicate categorie di classificazione professionale del personale ferroviario, di cui al quadro n. 1 annesso alla presente legge, le attribuzioni sono definite dalle corrispondenti declaratorie:

     Prima categoria - Operatore comune

     Svolge attività manuali in tutti i settori di esercizio per l'espletamento delle quali è sufficiente un periodo minimo di pratica, in via propedeutica.

     Seconda categoria - Operatore qualificato

     Svolge attività manuali ed esecutive con possesso di pratica di lavoro o delle prescritte abilitazioni.

     Terza categoria - Operatore specializzato

     Svolge attività esecutive che richiedono cognizione tecnica, pratica, amministrativa e qualificazione professionale, con autonomia operativa nei limiti di norme regolamentari e di procedure prefissate.

     Quarta categoria - Tecnico

     Svolge: a) attività esecutive di natura tecnico-pratica richiedenti preparazione professionale specializzata e con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme e dei regolamenti del proprio settore; b) attività amministrative, contabili o tecniche caratterizzate da particolari cognizioni professionali con autonomia operativa e responsabilità diretta con facoltà di iniziativa nei limiti delle norme per la funzionalità e regolarità del servizio.

     Quinta categoria - Tecnico superiore - Direttivo.

     Svolge attività amministrativa contabile o tecnica con funzioni di coordinamento e controllo richiedenti particolare preparazione, capacità professionale e autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive particolari del proprio settore.

     Sesta categoria - Coordinatore - Vice dirigente

     Svolge: a) attività richiedente notevole esperienza di servizio e capacità professionale, con discrezionalità di poteri, con facoltà di decisione e con autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali del proprio settore; b) attività qualificata di studio, progettazione, ricerca, propulsione, coordinamento e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.

     Settima categoria - Vice dirigente coordinatore

     Svolge: attività specializzata di consulenza, studio, ricerca, propulsione, vigilanza e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.

     Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno definiti i contenuti professionali essenziali dei singoli profili.

     Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno essere soppressi profili professionali o istituiti nuovi profili nel rispetto del quantitativo globale di posti di organico previsti per la categoria cui trova collocazione il profilo di nuova istituzione. Con lo stesso decreto verranno definiti anche i contenuti professionali essenziali del nuovo profilo ed i requisiti per l'immissione o il passaggio al profilo stesso, che non potranno, in ogni caso, essere inferiori a quelli generali previsti per la categoria nella quale il nuovo profilo trova collocazione.

 

          Art. 3.

     Le assunzioni nei profili professionali iniziali delle categorie del personale ferroviario, come specificato nel quadro n. 3 annesso alla presente legge, avverranno esclusivamente per pubblico concorso, su base compartimentale per la prima, la seconda, la terza e la quarta categoria professionale, e su base nazionale per la quinta categoria.

     Le assunzioni, di cui al primo comma, nei profili professionali delle categorie terza e quarta, sono disposte nella misura massima del 50% dei posti annualmente disponibili, fatta eccezione per i profili professionali del settore delle navi traghetto della terza categoria, per i quali le assunzioni possono essere disposte nella misura minima del 50% dei posti annualmente disponibili. Le assunzioni per la quinta categoria, nel profilo professionale di ispettore, sono disposte nella misura minima del 50% dei posti annualmente disponibili. Alla determinazione delle relative percentuali sarà provveduto con deliberazione del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

     Nei pubblici concorsi per l'assunzione nei profili professionali iniziali del personale delle navi traghetto della quinta categoria, un sesto dei posti è riservato al personale della quarta categoria, con quattro anni di anzianità di effettivo servizio nel profilo professionale della categoria di provenienza, in possesso dei titoli speciali e di studio previsti per tale personale dal successivo art. 4 della presente legge.

     All'assunzione nella prima categoria - operatore comune - sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza di scuola elementare.

     Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della terza categoria - operatore specializzato - è prescritto il possesso di licenza di scuola media o di altro titolo equipollente. Per l'assunzione nel profilo professionale di infermiere è richiesto, oltre al titolo di studio prescritto per la stessa categoria, l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

     Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della quarta categoria -- tecnico -- è prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado. Per l'assunzione nel profilo professionale di paramedico è prescritto il possesso del diploma di infermiere professionale [1] .

     Per l'assunzione nel profilo professionale di ispettore della quinta categoria - tecnico superiore/direttivo - è prescritto il possesso del diploma di laurea o di titolo equipollente, rilasciato da università o da altri istituti di istruzione superiore.

     Per l'assunzione nei profili professionali iniziali del personale delle navi traghetto sono richiesti i titoli speciali e di studio di cui al successivo art. 4 della presente legge.

 

          Art. 4.

     Per l'assunzione nei profili professionali di ufficiale navale e di ufficiale di macchina del personale delle navi traghetto appartenente alla quinta categoria - tecnico superiore direttivo - è prescritto il possesso di diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di abilitazione tecnico-nautica, rispettivamente, sezioni capitani e sezione macchinisti.

     Per il profilo di ufficiale marconista, della stessa categoria di personale navigante, è prescritto il possesso di diploma di qualifica di radiotelegrafista a bordo rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto ovvero del diploma di istituto secondario di 2° grado, a corso quinquennale.

     All'assunzione nei profili professionali iniziali del personale esecutivo delle navi traghetto, di coperta e di macchina, della terza categoria, operatore specializzato, sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza di scuola elementare.

     Per l'assunzione nei profili professionali di quinta categoria - tecnico superiore direttivo - sono, inoltre, prescritti i seguenti titoli e requisiti:

     Ufficiale navale, il titolo professionale di capitano di lungo corso, iscritto a matricola della marina mercantile;

     Ufficiale di macchina, il titolo professionale di capitano di macchina, valido anche per le motonavi, iscritto a matricola della marina mercantile;

     Ufficiale marconista, il certificato di prima classe radiotelegrafista per navi, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria e non meno di un anno di navigazione effettiva come capo posto su navi le cui stazioni radio-telegrafiche siano classificate di prima o seconda categoria.

     Per i profili professionali di terza categoria, operatore specializzato, sono inoltre richiesti i seguenti titoli e requisiti:

     Motorista, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria, la patente di meccanico navale di primo o secondo grado, iscritto a matricola della marina mercantile;

     Elettricista, il diploma di elettricista rilasciato da scuola specialisti della Marina militare o da una scuola professionale oppure aver prestato quattro anni di servizio in uno stabilimento elettromeccanico con la qualifica di operaio elettricista, la immatricolazione nella gente di mare di prima categoria con la qualifica di elettricista registrata alla matricola della marina mercantile e non meno di un anno di navigazione con la qualifica medesima;

     Carpentiere, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria e l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di ascia prevista dall'art. 280 del regolamento del codice della navigazione;

     Marinaio, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria, con la qualifica di marinaio.

     Per il profilo professionale di carbonaio del personale delle navi traghetto oltre al possesso della licenza elementare è richiesta l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria con la qualifica di carbonaio.

 

          Art. 5.

     La facoltà di cui all'art. 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni, così come integrata dall'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, prorogata fino al 31 dicembre 1985 dall'art. 7 della legge 1° agosto 1978, n. 448, sarà esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nella stessa misura. Le unità oltre organico previste da detta normativa possono essere attribuite, secondo le esigenze aziendali, alle categorie contenenti i profili professionali di prima assunzione.

     Parimenti resta valido il disposto degli articoli 8 e 9 della legge 1° agosto 1978, n. 448.

     Con decreto del Ministro dei trasporti saranno banditi, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale concorsi nazionali o su base compartimentale, per ciascuna categoria professionale o per i singoli profili professionali o per gruppi di profili professionali.

     Con la medesima procedura, e con determinate modalità, la facoltà di bandire concorsi può essere delegata caso per caso o per determinati profili professionali ai direttori compartimentali che la eserciteranno previo parere dei comitati d'esercizio.

     Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, verranno stabiliti il numero ed il tipo delle prove di esame e le relative modalità di svolgimento. Non trovano applicazione per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato le disposizioni previste in materia per i concorsi di ammissione al pubblico impiego, che siano in contrasto con le disposizioni previste dal titolo II della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 6.

     Nella prima applicazione della presente legge e fermo restando il limite del contingente di posti di organico e del quantitativo di oltre organico globalmente fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni, in attesa della determinazione degli organici di cui al quarto comma del presente articolo, in via transitoria, l'organico di ogni singola categoria del personale ferroviario di cui al quadro n. 1 annesso alla presente legge resta fissato come risulta al successivo quadro n. 4.

     I posti di organico esistenti per le singole qualifiche all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti ai profili professionali corrispondenti sulla base della tabella di equiparazione allegata alla presente legge.

     La dotazione organica così definita non ha valore per i passaggi dall'una all'altra categoria fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della presente legge.

     Con effetto dal 1° ottobre 1978, fermo restando il limite del contingente di posti di organico e del quantitativo di oltre organico globalmente fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, provvederà con propri motivati decreti in relazione alle specifiche mansioni previste per i profili professionali ed alla nuova organizzazione del lavoro, alla prima determinazione dei quantitativi di posti per ciascuna categoria di cui al quadro I annesso alla presente legge e per ciascuno dei profili professionali risultanti dalle tabelle allegate al quadro stesso ed alla ripartizione dei contingenti di posti stabiliti per un medesimo profilo professionale, nel limite globale di spesa derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo.

     Il personale appartenente a profili professionali non di prima assunzione che risulterà eventualmente eccedente alla dotazione organica prevista in applicazione del quarto comma del presente articolo per il profilo professionale stesso, graverà sulla categoria cui appartiene il profilo professionale di assunzione e sarà riassorbito nella misura del 50% delle vacanze annue del profilo professionale di appartenenza.

 

          Art. 7. [2]

     Le facoltà di cui all'art. 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, così come risulta sostituito dall'art. 12 della legge 12 febbraio 1974, n. 27, e dal terzo comma dell'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, sono esercitate dal Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, per ciascuna delle nove categorie del personale ferroviario, mediante spostamento di posti dall'uno all'altro dei profili professionali anche di categorie diverse.

 

          Art. 8.

     Nella prima applicazione della presente legge i dipendenti che per effetto dell'applicazione del precedente art. 1 ottengono l'inquadramento nel profilo professionale di operaio qualificato verranno inquadrati con la stessa decorrenza del 1° ottobre 1978 nel profilo professionale di tecnico nel limite massimo di 15.500 posti, secondo i criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

     Con lo stesso decreto ai fini di tale passaggio, saranno operate le necessarie variazioni dell'organico di cui al precedente art. 6, primo comma, con spostamento di posti dalla terza alla quarta categoria e sarà fissata la ripartizione dei posti stessi fra i diversi settori di utilizzazione.

 

          Art. 9.

     Il titolo IV dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso. Sono altresì soppresse tutte le altre norme dello stato giuridico che prevedono particolari conseguenze in funzione dell'attribuzione dei giudizi di qualificazione.

     Non è ammesso all'accertamento professionale per il passaggio alla categoria superiore il personale del settore degli uffici di tutte le categorie ed il personale appartenente a tutti i profili professionali della sesta categoria sottoposto a procedimento disciplinare per mancanza che comporti l'irrogazione di una sanzione più grave della multa ovvero per mancanza recidiva, nell'anno, di altra già punita con la multa, con esclusione, per il personale della sesta categoria dei settori dell'esercizio, delle mancanze configurate agli articoli 112 h) e 113 h) dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni. Non è del pari ammesso all'accertamento professionale per il passaggio alla categoria superiore il rimanente personale sottoposto a procedimento disciplinare per mancanze che comportino l'irrogazione della retrocessione o sanzione più grave. La non ammissione ha luogo anche a seguito di procedimento penale salvo che il direttore del servizio personale disponga diversamente.

     I dipendenti medesimi non sono esclusi dagli accertamenti professionali se, al momento in cui incorrono nei procedimenti suddetti, abbiano già iniziato le prove di accertamento, ma la deliberazione della promozione rimane sospesa se gli stessi sono sottoposti a procedimento disciplinare o penale, salvo, in questo ultimo caso, che il direttore del servizio personale disponga diversamente. Nel caso di proscioglimento da ogni addebito la promozione viene deliberata con la decorrenza, a tutti gli effetti, che sarebbe spettata normalmente, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

     In caso di esclusione dall'accertamento, i dipendenti vengono ammessi al primo accertamento professionale successivo alla chiusura del procedimento penale o disciplinare.

     Qualora il procedimento penale o disciplinare si sia concluso con il proscioglimento da ogni addebito si dà corso alla deliberazione relativa al passaggio di categoria anche in soprannumero salvo riassorbimento con la decorrenza dell'accertamento professionale da cui i dipendenti erano stati esclusi.

     La stessa procedura si applica nei confronti di dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione.

     Nei confronti del personale appartenente alla settima categoria dei profili professionali di ispettore capo aggiunto, di ispettore capo r.e. e di ispettore capo superiore r.e., il giudizio di qualificazione è ammesso ai soli fini della nomina a primo dirigente, in base alle vigenti norme.

     È ammesso il rapporto informativo nei confronti del personale in prova ai fini del conseguimento della nomina a stabile.

     Con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, verrà stabilito il tipo ed il contenuto di tale rapporto informativo.

 

          Art. 10.

     Per effetto del nuovo ordinamento giuridico del personale ferroviario, i sistemi di avanzamento per merito comparativo, per merito assoluto e mediante concorsi interni per esami previsti dallo stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dal sistema del passaggio di categoria mediante accertamento professionale. Di conseguenza sono abolite tutte le disposizioni del precedente ordinamento che collegano determinati effetti ai sistemi di avanzamento sostituiti dal presente comma.

     L'accertamento professionale di cui al precedente comma può consistere in esami di idoneità, abilitazioni, concorsi interni per esami - questi ultimi per i profili professionali di ispettore e ispettore principale - ed in altre forme di valutazione ritenute idonee e fissate nel decreto ministeriale che bandisce il concorso di avanzamento. Il passaggio dal profilo professionale di manovale ad uno qualsiasi della seconda categoria, con esclusione del profilo professionale di carbonaio, avviene al compimento del periodo di anzianità minima prevista. La destinazione del dipendente ad uno dei profili professionali della seconda categoria avviene, senza alcun ulteriore accertamento professionale, sulla base delle esigenze aziendali discrezionalmente valutate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, tenute presenti le caratteristiche di utilizzazione nel profilo professionale di manovale. Il passaggio dal profilo professionale di carbonaio a quello di ingrassatore, da quello di ispettore a quello di ispettore principale avviene, senza alcun ulteriore accertamento professionale, all'atto del compimento dell'anzianità minima prevista. I contenuti e le modalità relativi all'accertamento professionale in relazione a ciascun profilo saranno definiti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

     Il passaggio da una categoria professionale inferiore ad altra superiore è annesso nel limite dei posti disponibili in ciascun profilo professionale della stessa categoria superiore secondo le indicazioni contenute nel quadro n. 5 annesso alla presente legge, subordinatamente al possesso dell'anzianità minima prevista, all'accertamento professionale, al conseguimento di eventuali, previste abilitazioni e al possesso dei requisiti fisici prescritti.

     Nei casi di passaggio di categoria senza accertamento professionale non potrà essere attribuita decorrenza giuridica anteriore al 1° ottobre 1978. Nei casi di passaggio di categoria conseguente ad accertamento professionale, sarà attribuita la decorrenza giuridica coincidente con l'effettiva immissione nelle funzioni del profilo professionale conferito [3] .

     Esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'anzianità prevista per l'ammissione all'accertamento professionale per il passaggio ad uno qualsiasi dei profili della terza categoria, è valutata a tutti i dipendenti inquadrati, per effetto della presente legge, in uno dei profili professionali della seconda categoria, l'anzianità maturata nella qualifica posseduta anteriormente all'inquadramento.

     Agli stessi fini, al personale che in sede di primo inquadramento si avvale della facoltà di opzione di cui al terzo e al quinto comma dell'art. 1 della presente legge, l'anzianità maturata nella qualifica precedenti al 30 settembre 1978 è riconosciuta come maturata nella qualifica per la quale si esercita la facoltà di opzione.

     Non è consentito il passaggio dalla 4 categoria alla 5 nei profili professionali del personale delle navi traghetto.

     In fase di prima applicazione i requisiti e le condizioni per i passaggi da un profilo professionale ad uno di categoria superiore sono regolati dalle disposizioni contenute nel presente articolo e dalle indicazioni riportare nel predetto quadro n. 5. Successivamente, in relazione a quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno essere stabilite le modalità per il passaggio da un profilo professionale ad uno di diverso settore di categoria superiore, fermi restando i limiti di anzianità minima previsti per i passaggi da categoria inferiore a categoria superiore indicati nel quadro n. 5 annesso alla presente legge.

     Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno determinati i criteri e le modalità per l'effettuazione dei passaggi da un profilo ad un altro nell'ambito della medesima categoria. In ogni caso i profili di ispettore - ispettore principale possono essere conseguiti esclusivamente mediante accertamento professionale consistente in concorso interno per esame, con esclusione del passaggio dal profilo professionale di ispettore a quello di ispettore principale, che avverrà secondo le indicazioni contenute nel quadro 5 annesso alla presente legge.

     La qualifica di capo squadra manovale è conservata come profilo professionale ad esaurimento ai fini dell'inquadramento. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tale profilo professionale ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale al quale possono partecipare prescindendo dal requisito dell'anzianità minima prevista, il profilo professionale di operaio.

     La qualifica di assistente viaggiante è conservata come profilo professionale ad esaurimento ai fini dell'inquadramento. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tale profilo professionale ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale, al quale possono partecipare prescindendo dall'anzianità minima prevista, il profilo professionale di conduttore.

     Le qualifiche di assistenti capo, gestore capo, gestore di 1 classe, limitatamente ai titolari di impianto, sono conservate come profilo professionale ad esaurimento, ai fini dell'inquadramento nella quarta categoria istituita con la presente legge. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tali profili professionali ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale, al quale possono partecipare prescindendo dal requisito dell'anzianità minima richiesta, i profili professionali di capo gestione e di capo stazione.

     Le qualifiche di applicato capo e infermiere capo sono conservate come profili professionali ad esaurimento ai fini dell'inquadramento nella quarta categoria istituita con la presente legge. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tali profili professionali ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale al quale possono partecipare prescindendo dal requisito dell'anzianità minima richiesta, il profilo professionale di segretario.

     In via transitoria, nelle graduatorie di avanzamento formate per i posti disponibili dal 1° luglio 1978 al 30 settembre 1978, in base alle norme della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, verranno inseriti, mediante formazione di apposita graduatoria, i dipendenti ferroviari in possesso dei prescritti requisiti al 31 dicembre 1978, ai quali nel caso di conseguimento di promozione, verranno attribuite decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 1979. In deroga a quanto previsto dal presente comma resta valido il disposto di cui all'art. 12 della legge 1° giugno 1971 n. 276.

     In via transitoria i vincitori e gli idonei dei concorsi interni, banditi entro il 30 settembre 1978 e non ancora definiti a tale data, per numero limitato di posti o con graduatoria ad esaurimento, vengono inquadrati nelle categorie e nei profili professionali corrispondenti alle qualifiche per le quali hanno concorso secondo il quadro di equiparazione della presente legge.

     Ai fini del calcolo dell'anzianità restano in vigore le norme di cui al penultimo comma dell'art. 77 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'art. 8 della legge 17 agosto 1974, n. 396.

     Agli effetti dell'applicazione del secondo comma dell'art. 1 della presente legge, operano le promozioni a qualsiasi qualifica ferroviaria aventi decorrenze giuridiche comprese entro il 1° ottobre 1978.

     Per la formazione ed il miglioramento professionale dei dipendenti, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è tenuta ad osservare il disposto dell'art. 55 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine non trovano applicazione le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 11.

     La decorrenza delle promozioni da attribuire agli idonei dei concorsi interni per le qualifiche di cui al quadro 7 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni e integrazioni, conclusi in data anteriore al 7 dicembre 1976, deve coincidere con tale data, limitatamente alle disponibilità ad essa riferite quando l'immissione nelle funzioni non sia avvenuta anteriormente al 7 dicembre 1976.

     Nei casi previsti dal precedente comma gli effetti economici decorrono dalla data fissata per l'effettiva immissione nelle funzioni.

     Ai vincitori dei concorsi interni, già effettuati od ancora in via di svolgimento, banditi ai sensi dell'art. 111, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni e integrazioni, per l'avanzamento alla qualifica di ispettore è attribuita, nella stessa qualifica, ai soli effetti giuridici, la decorrenza prevista dall'art. 16, penultimo comma, del succitato decreto, salve le posizioni più favorevoli eventualmente acquisite. Il disposto di cui al presente comma, relativamente alla qualifica di ispettore, si applica anche ai vincitori del concorso bandito ai sensi dell'art. 13 della legge 17 agosto 1974, n. 396.

 

          Art. 12.

     Il personale ferroviario può essere utilizzato, nell'ambito del settore di appartenenza, in mansioni del profilo professionale omogeneo della categoria immediatamente superiore con attribuzione del relativo trattamento economico dal primo giorno della utilizzazione stessa.

     L'utilizzazione in mansioni superiori a termini del precedente comma, potrà essere consentita di regola soltanto nei casi di carenze di personale non prevedibili, e dovrà avere carattere temporaneo.

     Qualora tale utilizzazione sia richiesta per prevedibili carenze di personale, il provvedimento di conferimento di funzioni superiori deve avere durata non superiore a sei mesi e potrà essere rinnovato con provvedimento motivato.

     Restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 80 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il disposto del presente articolo.

 

          Art. 13.

     Dall'entrata in vigore della presente legge lo stato matricolare del personale ferroviario dipendente dai servizi centrali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è compilato e conservato dalla matricola generale; per il restante personale lo stato matricolare è compilato e conservato presso la sede compartimentale di appartenenza.

     L'immatricolazione di tutto il personale ferroviario viene effettuata dalla matricola generale.

 

          Art. 14.

     La sezione C del quadro II della tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita, con decorrenza 1° ottobre 1978, dalla tabella allegata alla presente legge.

     In tale tabella sono indicate, per ciascuna categoria professionale, la misura iniziale annua dello stipendio ed otto successive classi biennali di stipendio, ognuna delle quali comporta un aumento costante pari all'8% della misura iniziale, nonchè successivi aumenti periodici biennali in numero illimitato, ognuno dei quali comporta un aumento costante pari al 2,50% dell'ultima classe di stipendio.

     Le classi di stipendio e gli aumenti periodici di stipendio, che cadono nel corso del mese, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno dello stesso mese.

     Al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali ognuno dei quali comporta un aumento costante pari al 2,50% delle medesime.

     L'art. 59 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso.

     Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza di cui all'art. 220 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'art. 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturato all'atto della cessazione dal servizio.

     Le quote mensili di cui al precedente comma si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla decorrenza dell'ultimo stipendio integralmente percepito fino alla cessazione dal servizio, arrotondando ad un mese intero la frazione di mese immediatamente precedente la cessazione dal servizio superiore a giorni quattordici oppure a giorni quindici a seconda che si tratti rispettivamente di febbraio o di mese diverso, e trascurando correlativamente la frazione di mese pari o inferiore a quattordici o a quindici giorni.

     Ai fini delle ritenute a favore del fondo pensioni, ciascuna quota aggiuntiva si considera ultimo stipendio integralmente percepito.

 

          Art. 15.

     In fase di prima applicazione della presente legge - 1° ottobre 1978 - agli interessati è attribuita la classe di stipendio della categoria in cui sono inquadrati, di importo pari o immediatamente inferiore al maturato economico, dato dalla somma dello stipendio annuo, dell'indennità pensionabile annua istituita con la legge 16 febbraio 1974, n. 57, e dell'elemento distinto della retribuzione di L. 540.000 annue corrisposto in base alla legge 28 aprile 1976, n. 155, al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 270, alla legge 14 aprile 1977, n. 112, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, in godimento al 30 settembre 1978, al quale debbono aggiungersi L. 120.000 annue fisse pro capite e l'importo annuo di L. 800 per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni, di servizio di ruolo e non di ruolo, prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e presso altre amministrazioni dello Stato.

     L'attribuzione dell'importo di L. 800 annue per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo resi presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Azienda.

     L'eventuale differenza fra il maturato economico integrato come sopra detto e lo stipendio è corrisposta sotto forma di assegno personale, utile ai fini della tredicesima mensilità, della pensione e della buonuscita ed è riassorbibile soltanto in caso di passaggio di categoria.

     Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, nel computo del maturato economico dei manovali che al 30 settembre 1978 si trovano allo stipendio iniziale si deve comprendere anche il soprassoldo di L. 96.000 annue previsto dall'art. 37 c) delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni.

     In nessun caso può essere attribuito uno stipendio di importo inferiore a quello iniziale previsto per la categoria di inquadramento.

     Agli effetti dell'attribuzione delle successive classi, gli stipendi corrisposti in fase di prima applicazione della presente legge hanno decorrenza, in ogni caso, dal 1° luglio 1977.

     In via transitoria, i dipendenti che, in base al precedente ordinamento, avrebbero maturato entro il 30 giugno 1979 una ulteriore classe di stipendio o un normale aumento periodico fruiranno, a regolarizzazione, di un successivo inquadramento nella nuova situazione stipendiale: il primo al 1° ottobre 1978 ed il secondo alla data in cui avrebbero maturato l'aumento periodico o la classe di stipendio superiore in base alle norme del precedente ordinamento.

     Del pari fruiranno di un successivo inquadramento a regolarizzazione i dipendenti che in base alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge dovessero conseguire, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 10, una promozione ad una qualifica per la quale la presente legge prevede l'inquadramento in una diversa categoria professionale.

     Il successivo inquadramento, di cui ai commi precedenti, avrà luogo con i criteri previsti per il primo inquadramento, ferma restando, ai soli fini della attribuzione dell'importo annuo delle lire 800 previste al primo comma, la data del 30 settembre 1978.

     Ai dipendenti che passano alla categoria professionale superiore con decorrenza 1° ottobre 1978 sulla base della sola anzianità maturata nelle qualifiche corrispondenti ai profili professionali di inquadramento (manovale, carbonaio, ispettore) nonchè ai dipendenti che per effetto del disposto dell'art. 8 della presente legge passeranno nel profilo professionale di tecnico, il trattamento economico e determinato, nella categoria professionale superiore, con i criteri previsti per il primo inquadramento.

 

          Art. 16.

     In occasione dei passaggi a categorie professionali superiori, istituiti con la presente legge, agli interessati è attribuita, nella nuova categoria, la classe di stipendio immediatamente superiore allo stipendio in godimento nella categoria di provenienza maggiorato dell'eventuale assegno personale attribuito ai sensi del terzo comma dell'art. 15 della presente legge.

     Qualora la classe di stipendio attribuita nella nuova categoria professionale all'atto del passaggio risulti inferiore alla classe di stipendio immediatamente successiva a quella in godimento nella categoria di provenienza, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per conseguire quest'ultima classe, spetta, nella nuova categoria, la classe di stipendio immediatamente superiore a quella che sarebbe stata attribuita nella categoria di provenienza.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nei confronti dei vincitori dei pubblici concorsi, provenienti da una categoria professionale inferiore istituita con la presente legge per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     All'atto dell'assunzione, ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da altre amministrazioni dello Stato è attribuita la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore allo stipendio in godimento [4] .

     Nei casi di passaggio nell'ambito della stessa categoria per cambio di profilo, per accertamento professionale e per vincita di concorso interno di cui all'art. 10 della presente legge, nonchè ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da altri profili professionali della stessa categoria, istituiti con la presente legge, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, si conserva lo stipendio in godimento e l'eventuale assegno personale attribuito ai sensi del terzo comma del precedente art. 15, e l'anzianità maturata nella categoria medesima è utile ai fini dell'ulteriore progressione economica [5] .

     All'atto dell'assunzione, ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da profili professionali di categorie superiori, istituite con la presente legge, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è attribuita la classe di stipendio d'importo pari o immediatamente inferiore allo stipendio in godimento, maggiorato dell'eventuale assegno personale attribuito ai sensi del terzo comma dell'art. 15 della presente legge. L'eventuale differenza è corrisposta sotto forma di assegno personale, utile ai fini della tredicesima mensilità, della pensione e della buonuscita, ed è riassorbibile soltanto in caso di passaggio di categoria. L'anzianità maturata nella categoria superiore è utile ai fini dell'ulteriore progressione economica [6] .

 

          Art. 17.

     Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilità, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

 

          Art. 18.

     Nei confronti del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'art. 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è applicabile, nei modi e nei termini previsti dall'articolo stesso, anche per quanto concerne la valutazione dei servizi di ruolo prestanti in carriere civili dello Stato.

 

          Art. 19.

     Con la procedura prevista dall'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sarà provveduto alla revisione, con decorrenza 1° ottobre 1978, del premio industriale, previsto dagli articoli 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, con istituzione dello stesso premio per i profili professionali non compresi tra i destinatari di tale norma e competenze sostitutive nei limiti di spesa di lire 23.500 milioni annui indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 17 della presente legge.

     L'art. 37/c delle succitate disposizioni sulle competenze accessorie è abrogato dal 1° ottobre 1978.

 

          Art. 20.

     Il personale ferroviario, incluso nelle graduatorie di trasferibilità, nonchè quello assunto con vincolo quinquennale, che sia celibe o coniugato, con nucleo familiare avente residenza anagrafica diversa da quella di servizio, è ammesso a fruire delle mense aziendali a prezzo politico nelle giornate in cui presta servizio.

 

          Art. 21.

     Fino a quando l'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS)potrà continuare a servirsi di personale ferroviario per l'espletamento dei propri servizi, il personale stesso potrà essere collocato fuori ruolo.

     Tale collocazione cesserà nel momento in cui l'OPAFS sarà posta in condizioni di provvedersi altrimenti di proprio personale.

     Il numero e le categorie professionali dei dipendenti ferroviari collocati fuori ruolo non potranno essere superiori a quelli utilizzati a carico dell'OPAFS alla data di entrata in vigore della presente legge e la relativa spesa resterà a carico dell'OPAFS.

 

          Art. 22.

     Indipendentemente dalle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed all'art. 12 della legge 26 marzo 1958, n. 425, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può disporre l'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per cause direttamente connesse con il servizio ferroviario che ne faccia richiesta entro e non oltre 2 anni dal verificarsi dell'evento.

     A tal fine saranno utilizzati i posti di oltre organico volta a volta attribuiti alle categorie: prima-seconda-terza; terza-quarta; quinta-sesta [7] .

     In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del coniuge o di sua inesistenza, l'Azienda ha eguale facoltà di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto che ne abbia fatto richiesta entro il termine perentorio di anni 2 dal verificarsi dell'evento. Allorchè più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione entro il termine previsto, l'Azienda potrà procedere all'assunzione di uno di essi, secondo l'ordine cronologico della nascita.

     La norma trova applicazione anche per gli eventi verificatisi nei due anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 23.

     Nei casi di cessazione dal servizio di dipendenti delle sedi compartimentali, la competenza a liquidare il trattamento normale di quiescenza diretto potrà essere devoluta ai capi degli uffici compartimentali del servizio personale, nella cui rispettiva circoscrizione rientra l'impianto di appartenenza dei dipendenti medesimi.

     Gli stessi organi potranno provvedere a liquidare il trattamento normale di riversibilità nelle ipotesi di morte in attività di servizio dei suddetti dipendenti.

     Nei casi in cui si ha diritto alla pensione e non è possibile liquidarla tempestivamente, possono essere disposte, in relazione agli anni dei servizi utili accertati, anticipazioni mensili di pensioni, da recuperare in sede di liquidazione definitiva.

     La competenza prevista dai commi precedenti potrà essere attribuita ai capi degli uffici personale compartimentale e con la decorrenza che verrà fissata con deliberazione del direttore del servizio personale. Nel frattempo continuerà ad applicarsi l'art. 245 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

     Al capo della divisione cui, in base all'ordinamento vigente, è affidato, nell'ambito del servizio personale ed in sede centrale, il servizio delle pensioni, potrà essere attribuita la competenza a liquidare il trattamento normale di quiescenza diretto nei confronti dei dipendenti che all'atto della cessazione dal servizio risulteranno appartenere agli uffici centrali dei servizi e nei riguardi dei capi degli uffici personale compartimentali, nonchè quello normale di riversibilità nei riguardi dei relativi aventi causa, allorchè si verifichi decesso in attività di servizio.

     Sulla domanda di computo, di riunione e di ricongiunzione dei servizi e dei periodi utili a pensione provvederà ciascuno dei suindicati organi in relazione alla sede cui appartiene il richiedente alla data di presentazione della domanda.

     In ordine alla domanda dei capi degli uffici personale compartimentali provvederà lo stesso organo che è competente a liquidare il trattamento normale di quiescenza.

     I servizi compatibili d'ufficio sono valutati unitamente al servizio ferroviario di ruolo, direttamente in occasione della liquidazione del trattamento di quiescenza.

 

          Art. 24.

     La ritenuta straordinaria stabilita per i dipendenti ferroviari di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 418, al regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è abolita con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 25.

     I periodi delle pregresse prestazioni lavorative rese dal personale ferroviario alle dipendenze di imprese esercenti appalti di fornitura di mano d'opera all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonchè alla soppressa gestione viveri "La Provvida" - in costanza di rapporto d'appalto delle ditte con l'Azienda stessa o con "La Provvida" - sono compatibili a domanda ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 11 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

     La domanda di computo è accoglibile - fermo restando che il rapporto di appalto risulti dagli atti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - semprechè il personale interessato, in mancanza di altra idonea documentazione, produca dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante le ulteriori circostanze non altrimenti documentabili, ed a condizione che i periodi da computare risultino coperti da contribuzione dell'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Nel caso in cui il rapporto di lavoro con le imprese anzidette sia comprovato dal libretto di lavoro ma i versamenti nella assicurazione generale obbligatoria non siano stati a suo tempo effettuati, si procede al riscatto ai sensi dell'art. 14 del citato testo unico, come modificato dall'art. 28 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

     Nei confronti del personale ferroviario sono altresì computabili a domanda, in base all'art. 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, i pregressi periodi di prestazioni rese all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in qualità di cottimista.

     Ove, per altro, risulti che l'Azienda stessa non abbia a suo tempo provveduto agli adempimenti concernenti l'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il computo avverrà senza alcun onere a carico degli interessati.

     Se le disposizioni di cui ai precedenti commi risultano più favorevoli delle norme anteriori, l'interessato nei cui confronti sia stato già emesso provvedimento di computo può chiederne la revisione, fermo restando che gli effetti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e salva l'applicazione dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

     Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 26.

     Tra il terzo ed il quarto comma dell'art. 87 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti commi:

     "I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale possono essere considerati in assenza giustificata.

     I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali del personale delle Ferrovie dello Stato e che non siano collocati in assenza giustificata, possono essere autorizzati a richiesta della rispettiva organizzazione, salvo che vi ostino eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dal servizio per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale.

     Le modalità per la concessione delle assenze di cui ai precedenti commi ed il numero globale dei dipendenti da collocare in assenza giustificata saranno regolati, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, mediante integrazione del protocollo d'intesa in atto per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

     Il trattamento economico attribuito ai dipendenti ferroviari che fruiscono delle assenze giustificate ai sensi del precedente comma non potrà superare quello di cui al settimo comma dell'art. 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Parimenti nel protocollo d'intesa, che sarà emanato nei termini di cui al precedente comma, si provvederà a regolamentare le assenze effettuate dai dipendenti ferroviari per fruire del diritto allo studio sancito dalle vigenti norme".

 

          Art. 27.

     I contributi sindacali dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e degli incaricati, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statuari delle organizzazioni sindacali, vengono trattenuti a cura dell'Azienda stessa su delega del lavoratore e versati alle organizzazioni sindacali medesime.

     In caso di modifiche delle misure della trattenuta stabilite dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza delle modificazioni, purchè notifichi le revoche all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato entro il termine di trenta giorni dalla data in cui tale modifica è stata comunicata tramite i fogli disposizioni compartimentali.

     La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 30 settembre.

     La revoca della delega va inoltrata esclusivamente in forma scritta all'organizzazione sindacale interessata o all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per gli adempimenti relativi.

 

          Art. 28.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad effettuare ritenute sullo stipendio dei propri dipendenti per quote associative ad associazioni ed altri enti a carattere professionale e ricreativo, combattentistico, mutualistico e contro gli infortuni, nonchè per il recupero di importi relativi a pubblicazioni professionali o ad anticipazioni concesse dall'Azienda stessa, purchè i dipendenti lo richiedano.

     Le associazioni e gli altri enti per i quali possono essere effettuate le suddette ritenute sono: il collegio ingegneri ferroviari italiani, il collegio amministrativo ferroviario italiano, il dopolavoro ferroviario, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, la mutua ferrovieri e l'Istituto nazionale assistenza ferrovieri.

     Le ritenute saranno praticate nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180, fermo restando il disposto dell'art. 7 dello stesso decreto presidenziale.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata, altresì, ad emanare le norme di applicazione del presente articolo e ad integrare o modificare l'elenco di cui al secondo comma di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

 

          Art. 29.

     Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, predisporrà un disegno di legge per la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro degli incaricati dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dei loro coadiutori familiari e sostituti.

     Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposita legge saranno disciplinate le modalità per l'inquadramento di incaricati nei ruoli del personale FS per particolari servizi indicati nella legge stessa.

     Ai dipendenti di cui al precedente comma che non trovino collocamento in uno dei profili professionali previsti dalla presente legge sarà attribuita, in relazione al maturato economico valutato con i criteri di cui al primo comma del precedente art. 15, una classe di stipendio compresa tra quelle sviluppate nella tabella allegata rispetto allo stipendio iniziale di lire 1.800.000.

     Gli inquadramenti di cui al precedente comma avranno decorrenza 1° gennaio 1979.

 

          Art. 30.

     Con effetto dall'anno 1978 l'importo della tredicesima mensilità del personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 2 della legge 14 aprile 1977, n. 112, è integrato di lire 45 mila.

 

          Art. 31.

     L'assegno base di confine previsto dall'art. 1 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, in favore del personale delle amministrazioni dello Stato compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risieda permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria), è esteso, con le stesse modalità e decorrenza, agli incaricati ed ai loro dipendenti utilizzati permanentemente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nelle stesse zone di confine per l'espletamento di servizi in base agli articoli 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, 31 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e 29 della legge 7 ottobre 1969, n. 747.

     Ai fini dell'attribuzione dell'assegno di confine, e delle relative variazioni a sensi dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, gli incaricati ed i loro dipendenti sono equiparati al personale ferroviario al parametro 115 per il periodo 1° gennaio 1977-30 settembre 1978, e dal 1° ottobre 1978 al personale che fruisce dello stipendio iniziale previsto per la categoria operatore comune istituita con la presente legge.

 

          Art. 32.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1978 in complessive lire 47.820 milioni, di cui lire 29.350 milioni per il nuovo inquadramento, lire 5.900 milioni per la revisione del premio industriale e competenze sostitutive prevista dal precedente art. 19, e lire 12.570 milioni per oneri riflessi, si provvede con sovvenzione del Ministero del tesoro a fronte della quale sarà corrispondentemente ridotto il fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per il suddetto anno finanziario.

     All'onere relativo all'anno 1979, valutato in lire 184.170 milioni, di cui lire 111.300 milioni per le nuove retribuzioni, lire 23.500 milioni per la revisione del premio industriale e competenze sostitutive prevista dal precedente art. 19 e lire 49.370 milioni per oneri riflessi, si provvede con sovvenzione del Ministero del tesoro a fronte della quale sarà corrispondentemente ridotto il fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 33.

     Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge, fatte salve quelle stabilite dalla legge 6 agosto 1967, n. 700.

     I rapporti in atto, relativi alla carriera del personale ferroviario, non disciplinati dai precedenti articoli, restano regolati dalla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi i necessari adeguamenti da attuare con decreto del Ministro dei trasporti previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° ottobre 1978.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 10 luglio 1984, n. 292.

[2]  Articolo così modificato dall'art. 4 della L. 10 luglio 1984, n. 292.

[3]  Comma così modificato dall'art. 8 della L. 6 ottobre 1981, n. 564.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 6 ottobre 1981, n. 564.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 6 ottobre 1981, n. 564.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 6 ottobre 1981, n. 564.

[7]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 10 luglio 1984, n. 292.