§ 93.4.175 - Legge 12 febbraio 1974, n. 27.
Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:12/02/1974
Numero:27


Sommario
Art. 1.      All'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      Il secondo comma dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il primo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il secondo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è sostituito dai seguenti
Art. 5.      Il quindicesimo comma, seconda parte, dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è modificato come segue
Art. 6.      Dopo il sedicesimo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è inserito il seguente comma
Art. 7.      Il quadro n. 6 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è integrato come segue: (Omissis
Art. 8.      L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è sostituito dal seguente
Art. 9.      Al quadro II - sezione C - della tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, allegata al decreto del Presidente [...]
Art. 10.      L'allegato alla tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è modificato e integrato [...]
Art. 11.      Si considerano avvenuti ad ogni effetto per misura amministrativa i provvedimenti di decadenza dall'impiego adottati nei confronti del personale di assuntoria inquadrato [...]
Art. 12.      L'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente
Art. 13.      Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1970. Le disposizioni stesse si applicano anche in sede di [...]
Art. 14.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.400 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1974, mediante [...]


§ 93.4.175 - Legge 12 febbraio 1974, n. 27. [1]

Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 4 marzo 1974, n. 59)

 

 

     Art. 1.

     All'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è aggiunto il seguente comma:

     "L'articolo 74, comma quarto, è soppresso".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è sostituito dal seguente:

     "Al personale di cui al precedente comma è riconosciuta nella nuova qualifica di inquadramento l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza".

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è sostituito dal seguente:

     "Le anzianità minime di servizio previste per la promozione alle qualifiche di segretario superiore di prima classe ed equiparate, di capo stazione sovrintendente ed equiparate, sono ridotte a tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono rispettivamente la qualifica di segretario superiore ed equiparate, di capo stazione superiore ed equiparate nonchè per coloro che conseguono dette qualifiche con gli avanzamenti per l'anno 1971".

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è sostituito dai seguenti:

     "Il personale direttivo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sarà ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore capo al compimento di otto anni e sei mesi nella carriera direttiva, ridotti a sei anni e sei mesi per il personale immesso nella carriera direttiva con la qualifica di ispettore di prima classe mediante concorso interno in base alle norme del precedente ordinamento.

     Dette disposizioni si applicano anche a coloro che fruiscono della norma di cui all'ultimo comma del presente articolo. A seconda che la data di compimento del periodo di anzianità di carriera cada nel primo o nel secondo semestre, essa si intende riportata, agli effetti dell'ammissione allo scrutinio, al 31 dicembre dell'anno precedente o dell'anno corrente".

 

          Art. 5.

     Il quindicesimo comma, seconda parte, dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è modificato come segue:

     "Agli interessati è attribuita nel nuovo ruolo l'anzianità decorrente dalla data di immissione nelle mansioni di tecnico di radiologia".

     Il sedicesimo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è modificato come segue:

     "Nell'attuale ruolo degli infermieri ad esaurimento, il relativo personale conserva ad personam le qualifiche in atto rivestite ed è ammesso a concorrere, nei limiti dei posti disponibili, nella qualifica di infermiere appartenente alla carriera esecutiva mediante concorso per esame e per titoli".

 

          Art. 6.

     Dopo il sedicesimo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è inserito il seguente comma:

     "Ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di merito comparativo per la promozione ad infermiere capo, nei confronti del personale rivestito della qualifica di infermiere di prima classe alla data di entrata in vigore del presente decreto è valutata l'anzianità maturata in quest'ultima qualifica".

 

          Art. 7.

     Il quadro n. 6 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è integrato come segue: (Omissis)

 

          Art. 8.

     L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è sostituito dal seguente:

     "Al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che riveste una qualifica iniziale, per la quale sono previste tre classi di stipendio, il primo aumento periodico relativo alla terza classe è attribuito al compimento del settimo anno di anzianità nella qualifica stessa.

     Nei casi di promozioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indicati nell'allegato alla tabella unica di cui al presente decreto nonchè nei casi di passaggio dello stesso personale mediante concorso interno a qualifica di carriera superiore, indicati nell'allegato medesimo, agli interessati è assegnata la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella goduta nella qualifica di provenienza.

     Qualora la promozione venga conferita prima del conseguimento nella qualifica di provenienza della più elevata classe di stipendio per essa prevista, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario nella stessa qualifica di provenienza per conseguire detta classe di stipendio spetta, nella nuova qualifica, la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella elevata che sarebbe stata attribuita nella qualifica di provenienza.

     Il disposto di cui ai precedenti commi secondo e terzo si applica anche ai vincitori di concorsi pubblici a qualifiche di carriera superiore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, provenienti da altri gruppi di personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato o da altre amministrazioni dello Stato.

     Nel caso di passaggi di carriera ai sensi dell'articolo 49 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, al dipendente con classe di stipendio superiore a quella prevista per la nuova qualifica, è attribuita, con effetto dalla data del passaggio, la classe di stipendio pari o immediatamente inferiore a quella fruita nella qualifica di provenienza, con gli eventuali aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente inferiore a quello già in godimento. L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione del successivo aumento periodico da conferirsi alla stessa data in cui sarebbe stato attribuito nella qualifica di provenienza.

     Qualora il passaggio avvenga in applicazione degli articoli 8 e 48 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, è conferita nella nuova qualifica la classe di stipendio spettante in relazione all'anzianità complessivamente maturata nella qualifica di provenienza e sono attribuiti gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente inferiore a quello in godimento. Per la eventuale differenza si applica quanto disposto al comma precedente.

     Agli assistenti di stazione vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1963, n. 416, ai manovali vincitori dei concorsi di cui ai decreti ministeriali 30 luglio 1963, n. 417, 25 agosto 1967, n. 14292, 28 novembre 1967, n. 18912, ed ai cantonieri vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2741, il servizio svolto nella posizione di assuntore è valutato con criteri previsti dall'articolo 22 della legge 7 ottobre 1969, n. 747, ai fini dell'attribuzione dello stipendio, nella prima applicazione del presente decreto.

     Ai vincitori dei concorsi interni già autorizzati, ancora in via di svolgimento o da svolgere, di cui all'articolo 111, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è assegnata la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella goduta nella qualifica di provenienza, rivestita alla data delle deliberazioni di nomina nella nuova qualifica".

 

          Art. 9.

     Al quadro II - sezione C - della tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sono apportate le seguenti modifiche: (Omissis)

     Ai vincitori del concorso per manovratore di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363, è attribuito il parametro 145 dopo due anni di permanenza nella qualifica di manovratore ed il parametro 170 dopo cinque anni complessivi di anzianità nella qualifica stessa.

 

          Art. 10.

     L'allegato alla tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è modificato e integrato come segue:

     "10) da operaio qualificato ad operaio specializzato, ad aiuto macchinista o macchinista TM;

     37) da manovale a deviatore;

     38) da carbonaio a motorista;

     39) da manovale ad assistente di stazione.

     La nota in calce all'allegato è integrata con il passaggio di cui al numero 39".

     Ai soli fini della ricostruzione integrale degli stipendi secondo la norma di cui al secondo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, il servizio prestato con la qualifica di sottocapo tecnico dal personale pervenuto a tale qualifica anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, è equiparato al servizio prestato con la qualifica di capo tecnico. Agli stessi fini, il servizio svolto con le qualifiche di aiutante operaio e aiutante operaio ad persona, è equiparato, per il periodo eccedente tre anni, al servizio reso con la qualifica di operaio qualificato.

 

          Art. 11.

     Si considerano avvenuti ad ogni effetto per misura amministrativa i provvedimenti di decadenza dall'impiego adottati nei confronti del personale di assuntoria inquadrato nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in applicazione della legge 7 ottobre 1969, n. 747, che, trovandosi all'atto dell'inquadramento su impianti non classificati, non abbia raggiunto il posto di organico loro assegnato.

 

          Art. 12.

     L'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

     "Le piante organiche delle tre categorie del personale ferroviario sono stabilite dalla legge. Per le due categorie del personale degli uffici e del personale dell'esercizio il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, provvederà con proprio motivato decreto, in relazione alle accertate esigenze aziendali, alla ripartizione tra le diverse qualifiche di ciascuna categoria, nonchè alle variazioni successivamente occorrenti mediante spostamento di posti da una qualifica all'altra, anche se quest'ultima è di livello superiore, a condizione che non sia superato l'onere finanziario globale stabilito dalla legge".

 

          Art. 13.

     Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1970. Le disposizioni stesse si applicano anche in sede di ricostruzione integrale degli stipendi secondo la norma di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

 

          Art. 14.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.400 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1974, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 101, 113, 116, 1011, 1015 e 1018 dello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e mediante riduzione dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.