§ 93.4.154 - Legge 7 ottobre 1969, n. 747.
Sistemazione del personale delle assuntorie nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:07/10/1969
Numero:747


Sommario
Art. 1.      Nei quadri di classificazione del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono istituiti due gruppi di personale dell'esercizio, in aggiunta a quelli [...]
Art. 2.      Gli allegati numeri 3, 4, 11, 12, 13, 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sono integrati, rispettivamente, dagli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 alla presente legge
Art. 3.      Il terzo comma dell'art. 10 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è modificato come segue
Art. 4.      All'art. 32 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente comma
Art. 5.      Sono inquadrati nelle qualifiche di gestore capo, gestore di 1ª classe e gestore
Art. 6.      L'inquadramento di cui al precedente articolo sarà effettuato in base ad una graduatoria nazionale da formare secondo norme che verranno emanate dal Ministro per i [...]
Art. 7.      Con decorrenza agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1969, entro i limiti degli organici previsti a tale data dall'art. 24 della presente legge, ed agli effetti [...]
Art. 8.      Gli inquadramenti dei soggetti di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7, per coloro che hanno conseguito l'idoneità ovvero l'abilitazione in "nozioni sulle gestioni [...]
Art. 9.      Con decorrenza ad ogni effetto dal 1° gennaio 1970, nei limiti dei posti di organico previsti a tale data dall'art. 24 della presente legge, saranno inquadrati nella [...]
Art. 10.      Gli inquadramenti di cui al precedente art. 9 sono subordinati al possesso delle abilitazioni a freni, scambi e manovre
Art. 11.      Sono inquadrati nelle qualifiche di guardiano di 1ª classe e di guardiano, fino a concorrenza dei posti d'organico previsti al 1° luglio 1968, per ciascuna di dette [...]
Art. 12.      I soggetti di cui all'art. 11 sono inquadrati nella qualifica di guardiano di 1ª classe, se utilizzati in assuntorie di categoria A o B nella qualifica di guardiano, se [...]
Art. 13.      Con decorrenza agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1969 e agli effetti economici dal 1° luglio 1969, verranno inquadrati nelle stesse qualifiche di cui all'articolo [...]
Art. 14.      Gli ex assuntori che entro il 31 dicembre 1968 siano entrati a far parte del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato per concorso esterno anche riservato o per [...]
Art. 15.      Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, su proposta del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, stabilirà i criteri per la [...]
Art. 16.      Hanno titolo all'inquadramento gli assuntori che alla data del 1° luglio 1968 non abbiano superato il 65° anno di età
Art. 17.      Ai fini dell'inquadramento e delle assunzioni di cui al precedente art. 5 e seguenti si prescinde dal titolo di studio. Tuttavia, coloro i quali non sono in possesso [...]
Art. 18.      Sono esclusi dall'inquadramento coloro i quali non erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668, a meno che si trovassero alle [...]
Art. 19.      Hanno titolo all'inquadramento e all'assunzione in prova, secondo gli articoli precedenti, gli incaricati e i coadiutori che, oltre alle altre condizioni, non abbiano [...]
Art. 20.      In deroga al quarto comma dell'art. 158 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e fino al 31 dicembre 1970, il personale femminile nubile immesso nei ruoli ferroviari in base [...]
Art. 21.      Al personale inquadrato nei gruppi "gestori e ausiliari" e "di vigilanza" sono attribuiti gli stipendi previsti nell'annessa tabella allegato n. 7 che integra quella [...]
Art. 22.      Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio nella prima applicazione degli stipendi di cui all'allegata tabella n. 7, nei riguardi del personale [...]
Art. 23.      In deroga alla disposizione di cui al quinto comma dell'art. 34 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, al personale dei gruppi "gestori e [...]
Art. 24.      Le piante organiche per le qualifiche di cui alla presente legge sono fissate come segue ad integrazione dei quantitativi previsti dalla legge 4 dicembre 1961, n. 1256, [...]
Art. 25.      Il personale di cui all'art. 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, all'atto del passaggio nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato è iscritto al fondo pensioni e [...]
Art. 26.      Per il personale inquadrato nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato in base alla presente legge, la ritenuta straordinaria prevista dall'art. 6 del regio decreto [...]
Art. 27.      Qualora il personale inquadrato in base alla presente legge ed iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, alla data del compimento del limite di età previsto [...]
Art. 28.      Ai fini della pensione a carico del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, è riconoscibile secondo le norme vigenti, con domanda da prodursi, a pena di decadenza, [...]
Art. 29.      Il rapporto intrattenuto con l'azienda da coloro i quali non saranno inquadrati in base alla presente legge cesserà dalla data in cui verrà effettivamente inquadrata la [...]
Art. 30.      Gli assuntori che non potranno ottenere il passaggio nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato rimarranno iscritti al fondo di previdenza per gli assuntori, [...]
Art. 31.      Nella prima applicazione della presente legge e fino al 1° gennaio 1971 l'anzianità minima prevista dal primo comma dell'art. 75 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è [...]
Art. 32.      La spesa derivante dall'attuazione della presente legge farà carico al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 33.      All'onere derivante dalla concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo precedente si provvede


§ 93.4.154 - Legge 7 ottobre 1969, n. 747. [1]

Sistemazione del personale delle assuntorie nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 7 novembre 1969, n. 282)

 

 

     Art. 1.

     Nei quadri di classificazione del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono istituiti due gruppi di personale dell'esercizio, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 1, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, comprendenti, rispettivamente, le qualifiche di ausiliario, gestore, gestore di 1ª classe e gestore capo e le qualifiche di guardiano e guardiano di 1ª classe.

     Con proprio decreto il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile provvederà ad includere le qualifiche di cui al precedente comma nel quadro di equiparazione del personale ai fini gerarchici, disciplinari e dei cambi di qualifica.

 

          Art. 2.

     Gli allegati numeri 3, 4, 11, 12, 13, 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sono integrati, rispettivamente, dagli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 alla presente legge.

 

          Art. 3.

     Il terzo comma dell'art. 10 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è modificato come segue:

     "Per l'assunzione nelle qualifiche iniziali del personale esecutivo degli uffici e nelle qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio di assistente di stazione, gestore, conduttore e aiuto macchinista, nonchè nella qualifica di interprete, è prescritto il possesso di licenza di scuola media o di altro titolo equipollente".

 

          Art. 4.

     All'art. 32 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente comma:

     "I gestori di 1ª classe, i gestori e gli ausiliari nonchè il personale di vigilanza sono addetti all'espletamento di tutti i servizi necessari, rispettivamente, nelle fermate e presso i passaggi a livello".

 

          Art. 5.

     Sono inquadrati nelle qualifiche di gestore capo, gestore di 1ª classe e gestore:

     gli assuntori di stazione e di fermata iscritti nel ruolo speciale alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668;

     i coadiutori amministrativi con orario di lavoro non inferiore alle 8 ore in servizio alla stessa data;

     gli incaricati di cui all'art. 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di stazione e di fermata, che siano iscritti negli albi compartimentali degli aspiranti assuntori.

     L'inquadramento di cui al presente articolo avrà decorrenza agli effetti giuridici dal 1° luglio 1968 e agli effetti economici dal 1° gennaio 1969.

 

          Art. 6.

     L'inquadramento di cui al precedente articolo sarà effettuato in base ad una graduatoria nazionale da formare secondo norme che verranno emanate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e che terranno conto della posizione giuridica, dell'anzianità di servizio, delle mansioni svolte, del titolo di studio e delle abilitazioni possedute.

     Per la formazione della graduatoria sarà nominata dal direttore generale apposita commissione, comprendente i rappresentanti del personale, con i criteri delle commissioni di avanzamento.

     La graduatoria sarà approvata dal direttore generale.

     Le qualifiche di gestore capo, gestore di 1ª classe e gestore, nell'ordine, verranno attribuite seguendo la graduatoria di cui al primo comma, fino a concorrenza dei posti di organico al 1° luglio 1968 stabiliti per ciascuna di esse dall'art. 24 della presente legge.

     Sono comunque esclusi dall'inquadramento a gestore capo coloro che hanno svolto servizio esclusivamente in impianti di categoria C e D e dall'inquadramento nella qualifica di gestore di 1ª classe coloro che hanno svolto servizio esclusivamente in impianti di categoria D.

     Gli incaricati che hanno maturato o completato l'anno di continuativo servizio o le 500 giornate di cui all'art. 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, in assuntorie di posto di blocco intermedio sono inquadrati nelle qualifiche di gestore e superiori, se iscritti nella sezione I o II degli albi compartimentali degli aspiranti assuntori e nella qualifica di ausiliario negli altri casi.

     Le vacanze eventualmente residuate al 1° luglio 1968, dopo l'inquadramento dei soggetti elencati all'art. 5, saranno coperte mediante assunzione in prova nella qualifica di gestore degli aspiranti assuntori di 1 e 2 sezione che abbiano maturato il titolo all'iscrizione nel ruolo speciale posteriormente al 26 agosto 1967, e, ove manchino, con aspiranti ai quali sia stato conferito l'incarico di assuntore, ai sensi della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, posteriormente al 26 agosto 1967.

     Le nomine in prova previste dal comma precedente avranno decorrenza dalla data dell'assunzione.

 

          Art. 7.

     Con decorrenza agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1969, entro i limiti degli organici previsti a tale data dall'art. 24 della presente legge, ed agli effetti economici dal 1° luglio 1969, verranno inquadrati, nell'ordine, nella qualifica di gestore:

     coloro i quali, compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 6, non abbiano eventualmente conseguito l'inquadramento con decorrenza 1° luglio 1968 per mancanza di posti disponibili;

     gli aspiranti assuntori che entro il 31 dicembre 1968 abbiano maturato il titolo all'iscrizione nel ruolo speciale degli assuntori;

     gli incaricati di cui all'art. 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di stazione o di fermata;

     i coadiutori amministrativi ad orario ridotto nonchè i coadiutori promiscui anche ad orario ridotto.

     Le vacanze eventualmente residuate saranno coperte mediante assunzione in prova degli aspiranti assuntori di 1a o, in loro mancanza, di 2a sezione dell'albo compartimentale, dando la precedenza in ogni caso a coloro cui fosse stato già conferito l'incarico di assuntore, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

     Le vacanze che si verificheranno dopo il 1° gennaio 1969 e fino al 31 dicembre 1970 saranno coperte mediante l'inquadramento di coloro i quali non abbiano conseguito la sistemazione a ruolo in base al primo comma per mancanza di posti disponibili, e, in loro assenza, dei soggetti di cui al comma precedente e con le modalità in esso previste.

     Il servizio prestato dagli aspiranti assuntori dopo il formale conferimento dell'incarico di assuntore viene computato agli effetti del periodo di prova nella qualifica di assunzione.

 

          Art. 8.

     Gli inquadramenti dei soggetti di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7, per coloro che hanno conseguito l'idoneità ovvero l'abilitazione in "nozioni sulle gestioni viaggiatori e bagagli" e per i coadiutori promiscui anche ad orario ridotto, sono subordinati al conseguimento delle abilitazioni alle gestioni viaggiatori, bagagli e merci, secondo appositi programmi.

     Tali abilitazioni potranno essere conseguite entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Coloro i quali non le conseguiranno verranno inquadrati nella qualifica di ausiliario.

 

          Art. 9.

     Con decorrenza ad ogni effetto dal 1° gennaio 1970, nei limiti dei posti di organico previsti a tale data dall'art. 24 della presente legge, saranno inquadrati nella qualifica di ausiliario, nell'ordine, i soggetti di cui agli articoli 5, 6 e7 privi delle abilitazioni prescritte al precedente art. 8 e i coadiutori di fatica ad intero orario.

     I soggetti di cui al comma precedente, che non potranno conseguire l'inquadramento per mancanza di disponibilità, verranno inquadrati in occasione di successive vacanze.

     Le vacanze eventualmente residuate e quelle che si determineranno fino al 31 dicembre 1970 saranno coperte mediante assunzione in prova, nell'ordine, dei coadiutori di fatica ad orario ridotto, dei coadiutori promiscui ad orario ridotto privi delle abilitazioni di cui al precedente art. 8 e dei sostituti di coadiutore utilizzati in via permanente, che, nell'anno precedente la data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668, abbiano espletato almeno 150 giornate di effettive prestazioni.

 

          Art. 10.

     Gli inquadramenti di cui al precedente art. 9 sono subordinati al possesso delle abilitazioni a freni, scambi e manovre.

     Tali abilitazioni potranno essere conseguite entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Coloro i quali non le conseguiranno verranno esclusi dall'inquadramento.

 

          Art. 11.

     Sono inquadrati nelle qualifiche di guardiano di 1ª classe e di guardiano, fino a concorrenza dei posti d'organico previsti al 1° luglio 1968, per ciascuna di dette qualifiche, dall'art. 24 della presente legge:

     gli assuntori di passaggio a livello e di vigilanza iscritti nel ruolo speciale alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668 e i loro coadiutori;

     gli incaricati di cui all'art. 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di cui al punto precedente, che siano iscritti negli albi compartimentali degli aspiranti assuntori.

     L'inquadramento di cui al presente articolo avrà decorrenza agli effetti giuridici dal 1° luglio 1968 e agli effetti economici dal 1° gennaio 1969.

     Le vacanze eventualmente residuate saranno coperte mediante assunzione in prova nella qualifica di guardiano degli aspiranti assuntori di 3ª sezione che abbiano maturato il titolo alla iscrizione nel ruolo speciale posteriormente al 26 agosto 1967, e, ove manchino, con aspiranti ai quali sia stato conferito l'incarico di assuntore, ai sensi della legge 30 dicembre 1959, numero 1236, posteriormente al 26 agosto 1967.

     Le nomine in prova previste dal precedente comma avranno decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio.

 

          Art. 12.

     I soggetti di cui all'art. 11 sono inquadrati nella qualifica di guardiano di 1ª classe, se utilizzati in assuntorie di categoria A o B nella qualifica di guardiano, se utilizzati in assuntorie di altra categoria.

     Per la determinazione della categoria si ha riguardo alla classificazione dell'assuntoria alla data del 26 agosto 1967, ovvero alla classificazione precedente se più favorevole.

     Nei riguardi degli assuntori ed incaricati ruotanti nonchè degli incaricati utilizzati per le sostituzioni degli assuntori temporaneamente assenti si fa riferimento alla categoria di prevalente utilizzazione nell'anno precedente l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668.

 

          Art. 13.

     Con decorrenza agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1969 e agli effetti economici dal 1° luglio 1969, verranno inquadrati nelle stesse qualifiche di cui all'articolo precedente, nell'ordine e nel limite dei posti di organico previsti alla data del 1° gennaio 1969 dall'art. 24 della presente legge:

     coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente art. 11, non hanno potuto ottenere l'inquadramento per mancanza di posti disponibili;

     gli aspiranti assuntori che entro il 31 dicembre 1968 abbiano maturato titolo alla iscrizione nel ruolo speciale degli assuntori;

     gli incaricati di cui all'art. 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di custodia di passaggi a livello e di vigilanza ovvero per completamento orario non inferiore alle 8 ore giornaliere in impianti classificati.

     Le vacanze eventualmente residuate saranno coperte mediante assunzione in prova, nell'ordine, degli aspiranti assuntori iscritti nella 3ª sezione degli albi compartimentali, dando la precedenza a quelli cui fosse stato già conferito l'incarico, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e degli incaricati di cui al comma precedente in servizio per completamento orario inferiore alle 8 ore.

     Le vacanze che si verifichino dopo il 1° gennaio 1969 e fino al 31 dicembre 1970 verranno coperte inquadrando coloro i quali, versando nelle condizioni di cui al primo comma, non abbiano conseguito la sistemazione a ruolo per carenza di disponibilità ovvero, in loro mancanza, mediante assunzione in prova ai sensi del comma precedente.

     Agli aspiranti assuntori è applicato il disposto del precedente art. 7, ultimo comma.

 

          Art. 14.

     Gli ex assuntori che entro il 31 dicembre 1968 siano entrati a far parte del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato per concorso esterno anche riservato o per concorso interno, possono chiedere, con domanda da produrre a pena di decadenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento di cui ai precedenti articoli, con decorrenza 30 giugno 1970.

     Il servizio di ruolo da loro svolto verrà considerato come reso nell'ultima posizione da assuntore rivestita.

 

          Art. 15.

     Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, su proposta del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, stabilirà i criteri per la formazione delle graduatorie di inquadramento degli ausiliari e degli incaricati da inquadrare ai sensi dell'art. 13 o per la determinazione dell'ordine con cui saranno disposte le assunzioni in prova previste dagli articoli precedenti.

 

          Art. 16.

     Hanno titolo all'inquadramento gli assuntori che alla data del 1° luglio 1968 non abbiano superato il 65° anno di età.

     Gli aventi titolo all'inquadramento, i quali siano cessati dal servizio in data compresa fra quella di decorrenza degli effetti giuridici dell'inquadramento e quella di decorrenza dei relativi effetti economici, saranno considerati, ai soli fini del trattamento di quiescenza, collocati a riposo alla data di decorrenza degli effetti economici.

     Il collocamento in quiescenza degli assuntori che entro il 1° gennaio 1970 abbiano superato o superino i limiti di età previsti dall'allegato n. 6 alla presente legge, viene prorogato di sei mesi, ma non oltre il 65° anno di età.

 

          Art. 17.

     Ai fini dell'inquadramento e delle assunzioni di cui al precedente art. 5 e seguenti si prescinde dal titolo di studio. Tuttavia, coloro i quali non sono in possesso della licenza di scuola elementare dovranno superare apposito esame di accertamento.

     Gli inquadramenti e le assunzioni sono altresì subordinati al possesso del requisito di idoneità fisica, da accertare con i criteri della revisione di cui al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 3 gennaio 1966, n. 12, integrato con le qualifiche istituite con la presente legge.

     Gli aspiranti assuntori cui non sia stato conferito l'incarico di assuntore e che non siano convenzionati come incaricati verranno tuttavia visitati con i criteri dell'assunzione.

 

          Art. 18.

     Sono esclusi dall'inquadramento coloro i quali non erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668, a meno che si trovassero alle armi per adempiere agli obblighi militari ovvero si trattasse di incaricati in attesa di riutilizzazione al termine dell'adempimento degli obblighi militari o di assuntori in attesa di riutilizzazione per soppressione del posto di lavoro.

     Sono altresì esclusi coloro i quali all'atto dell'inquadramento non siano più in servizio per fatto volontario ovvero per esonero dovuto a motivi disciplinari.

 

          Art. 19.

     Hanno titolo all'inquadramento e all'assunzione in prova, secondo gli articoli precedenti, gli incaricati e i coadiutori che, oltre alle altre condizioni, non abbiano superato, alla data di decorrenza dell'inquadramento, il 62° o il 60° anno di età, a seconda che siano inquadrati, rispettivamente, nelle qualifiche di gestore e superiori ovvero in quelle di ausiliario, guardiano e guardiano di 1ª classe.

 

          Art. 20.

     In deroga al quarto comma dell'art. 158 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e fino al 31 dicembre 1970, il personale femminile nubile immesso nei ruoli ferroviari in base alla presente legge può presentare le dimissioni con diritto al trattamento di pensione qualora alla data di risoluzione del rapporto di impiego abbia conseguito almeno 15 anni di servizio valutabile ai fini della pensione.

 

          Art. 21.

     Al personale inquadrato nei gruppi "gestori e ausiliari" e "di vigilanza" sono attribuiti gli stipendi previsti nell'annessa tabella allegato n. 7 che integra quella prevista per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

     Gli stipendi si riferiscono alla posizione iniziale delle varie qualifiche e saranno rideterminati con i decreti che dovranno essere emanati in attuazione degli articoli 10 e 13 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

     Al personale inquadrato in base alla presente legge le disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, sono applicabili a partire dal 1° settembre 1969.

     Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1968 e la data di decorrenza degli effetti economici degli inquadramenti, compete il trattamento economico di attività di servizio o di quiescenza previsto dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni, salvo quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 16.

 

          Art. 22.

     Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio nella prima applicazione degli stipendi di cui all'allegata tabella n. 7, nei riguardi del personale proveniente dalla posizione di assuntore il servizio svolto in qualità di assuntore, in impianti classificati, anteriormente al 1° marzo 1960, è valutato nella misura del 70 per cento.

     Agli effetti di cui al comma precedente le anzianità di servizio pari o inferiori a quattro anni non vengono prese in considerazione, mentre quelle superiori sono preventivamente ridotte di quattro anni:

     per i dipendenti inquadrati nella qualifica di gestore capo che non provengono dalla posizione di assuntore titolare in assuntoria di categoria A

     per i dipendenti inquadrati nella qualifica di gestore di 1ª classe che provengono dalla posizione di assuntore titolare e non titolare in assuntoria di categoria inferiore alla B

     per i dipendenti inquadrati nella qualifica di gestore che provengono dalla posizione di assuntore titolare e non titolare in assuntoria di categoria D

     per i dipendenti inquadrati nella qualifica di guardiano di 1ª classe che provengono dalla posizione di assuntore titolare e non titolare in assuntoria di categoria B

     per i dipendenti inquadrati nella qualifica di guardiano che provengono dalla posizione di assuntore titolare e non titolare in assuntoria di categoria D.

     L'anzianità maturata in impianti classificati successivamente al 1° marzo 1960 è valutata per intero.

     Qualora il nuovo stipendio risulti di importo inferiore a quello di godimento, la differenza è conservata a titolo di assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti di stipendio.

 

          Art. 23.

     In deroga alla disposizione di cui al quinto comma dell'art. 34 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, al personale dei gruppi "gestori e ausiliari" e "di vigilanza", possono essere applicati orari di lavoro settimanali di durata non superiore a 56 ore fino al 31 dicembre 1969 e a 48 ore fino al 31 dicembre 1970.

     A decorrere dal 1° gennaio 1971 la durata della settimana lavorativa è regolata dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433, e successive modificazioni.

 

          Art. 24.

     Le piante organiche per le qualifiche di cui alla presente legge sono fissate come segue ad integrazione dei quantitativi previsti dalla legge 4 dicembre 1961, n. 1256, e successive modificazioni:

dal 1° luglio 1968

gestori e ausiliari:

gestore capo

n.

348

gestore di 1ª classe

n.

970

gestore

n.

1.182

ausiliario

n.

personale di vigilanza:

guardiano di 1ª classe

n.

2.300

guardiano

n.

3.000

In complesso posti

n.

7.800

dal 1° gennaio 1969

gestori e ausiliari:

 

 

gestore capo

n.

348

gestore di 1ª classe

n.

970

gestore

n.

1.950

ausiliario

n.

personale di vigilanza:

guardiano di 1ª classe

n.

2.494

guardiano

n.

3.500

In complesso posti

n.

9.262

dal 1° gennaio 1970

gestori e ausiliari:

gestore capo

n.

348

gestore di 1ª classe

n.

1.000

gestore

n.

2.012

ausiliario

n.

790

personale di vigilanza:

guardiano di 1ª classe

n.

2.494

guardiano

n.

3.963

In complesso posti

n.

10.607

 

          Art. 25.

     Il personale di cui all'art. 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, all'atto del passaggio nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato è iscritto al fondo pensioni e all'opera di previdenza, ai sensi dell'art. 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

     Dall'iscrizione al fondo pensioni sono esclusi gli incaricati e i coadiutori inquadrati nelle qualifiche di guardiano e di ausiliario che, alla data di decorrenza dell'inquadramento, abbiano superato il 50° anno di età e quelli inquadrati nelle qualifiche di gestore e superiori, che alla data di cui sopra abbiano superato il 52° anno.

     Nei casi suddetti gli interessati, ove non lo fossero già, saranno iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e coloro i quali, in base alla tabella allegato n. 15 allo stato giuridico del personale ferroviario integrata dall'allegato n. 6 alla presente legge, dovrebbero essere collocati in quiescenza al compimento del 58° anno di età, saranno trattenuti in servizio fino al 60° anno.

     Il periodo di iscrizione al fondo di previdenza per gli assuntori ed il servizio pregresso riconosciuto o riconoscibile con provvedimenti successivi alla presente legge è valutato per intero come iscrizione al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato. Lo stesso periodo di servizio pregresso, dietro domanda da presentarsi entro tre mesi dalla comunicazione dell'inquadramento, può essere riscattato ai fini dell'indennità di buonuscita secondo le norme di cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, considerando gli stipendi di cui alla tabella allegato 7 per il computo del contributo.

     Con l'iscrizione all'opera di previdenza cessa, per l'Azienda delle ferrovie dello Stato, l'obbligo del pagamento dei premi per le polizze costituite in base alle convenzioni stipulate con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

     L'Azienda stessa cederà la proprietà della polizza agli interessati, i quali potranno avvalersi delle facoltà previste, per gli assuntori, dall'art. 9 della convenzione stipulata con l'Istituto nazionale delle assicurazioni ed approvata con il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 26 luglio 1962, n. 648, e, per gli incaricati, dall'art. 9 della convenzione stipulata con il predetto istituto assicurativo ed approvata con il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 6 settembre 1952, n. 893.

 

          Art. 26.

     Per il personale inquadrato nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato in base alla presente legge, la ritenuta straordinaria prevista dall'art. 6 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, è limitata al decimo dello stipendio annuo senza tener conto dell'eventuale superamento del 30° anno di età.

 

          Art. 27.

     Qualora il personale inquadrato in base alla presente legge ed iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, alla data del compimento del limite di età previsto dall'allegato 15 allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato integrato dall'allegato 6 alla presente legge, non abbia raggiunto il limite di servizio, il collocamento a riposo sarà considerato come avvenuto per misura amministrativa e pertanto il diritto a pensione potrà essere conseguito con una durata di servizio utile, effettivamente prestato, di anni 9, mesi 6 e giorni 1.

     Ove alla data del raggiungimento dei limiti di età non sia stato maturato il servizio utile previsto nel precedente comma, il collocamento a riposo avverrà al compimento di tale servizio e comunque non oltre il 65° anno di età.

 

          Art. 28.

     Ai fini della pensione a carico del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, è riconoscibile secondo le norme vigenti, con domanda da prodursi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio reso in qualità di coadiutore del coniuge, nel quinquennio antecedente il 1° marzo 1960, dagli assuntori iscritti al fondo pensioni ferrovie dello Stato in dipendenza del presente inquadramento.

 

          Art. 29.

     Il rapporto intrattenuto con l'azienda da coloro i quali non saranno inquadrati in base alla presente legge cesserà dalla data in cui verrà effettivamente inquadrata la categoria di soggetti nella quale essi sarebbero stati inseriti se in possesso di tutti i prescritti requisiti.

     A coloro i quali non saranno inquadrati per difetto del requisito di cui all'art. 17, primo comma, della presente legge ovvero dei requisiti di utilizzazione di cui all'art. 30, n. 3 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e non troveranno utilizzazione in base all'art. 31 di quest'ultima legge, viene riservato il seguente trattamento:

     agli assuntori è concesso un aumento di servizio, fino ad un massimo di 5 anni, da valere ai soli fini del computo del servizio utile per la liquidazione degli assegni a carico del fondo di previdenza degli assuntori, pari al numero di anni di servizio ancora da compiere fino al raggiungimento del limite di età di 65 anni;

     ai coadiutori è corrisposta, in aggiunta a quella prevista al paragrafo X, primo comma, dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, una indennità pari a 5 giorni dell'ultimo compenso percepito, per ogni anno di anzianità di servizio maturato;

     agli incaricati è corrisposta l'indennità di cui all'art. 19, quarto comma, del decreto del Ministro dei trasporti 24 ottobre 1962, n. 1432, maggiorata del 50 per cento e fino ad un massimo di 4 mensilità.

     Fra i servizi da gestire con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 31 della legge 27 luglio 1967, n. 668, vanno compresi anche quelli non classificabili per la loro minima importanza, che verranno determinati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

 

          Art. 30.

     Gli assuntori che non potranno ottenere il passaggio nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato rimarranno iscritti al fondo di previdenza per gli assuntori, istituito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, il quale continuerà ad erogare le sue prestazioni fino a che non sarà cessata l'ultima delle partite di trattamento previdenziale in carico.

     Al verificarsi di tale cessazione i residui attivi della gestione saranno versati al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 31.

     Nella prima applicazione della presente legge e fino al 1° gennaio 1971 l'anzianità minima prevista dal primo comma dell'art. 75 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è ridotta alla metà.

 

          Art. 32.

     La spesa derivante dall'attuazione della presente legge farà carico al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     Per gli anni 1969 e 1970 il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere all'Azienda predetta sovvenzioni straordinarie, rispettivamente, di lire 3.200 milioni e di lire 6.400 milioni.

 

          Art. 33.

     All'onere derivante dalla concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo precedente si provvede:

     per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo;

     per l'anno finanziario 1970, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.