§ 93.4.105 - D.P.R. 2 aprile 1960, n. 433.
Disciplina delle prestazioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:02/04/1960
Numero:433


Sommario
Art. 1.  Lavoro ordinario
Art. 2.  Prestazioni giornaliere
Art. 3.  Riposo giornaliero
Art. 4.  Riposo settimanale - Festività infrasettimanali
Art. 5.  Servizio notturno
Art. 6.  Disposizioni varie
Art. 7.  Lavoro ordinario
Art. 8.  Riposo giornaliero
Art. 9.  Riposo settimanale
Art. 10.  Servizio notturno
Art. 11.  Assenza dalla residenza
Art. 12.  Personale addetto all'accudienza delle carrozze cuccette
Art. 13.  Personale di macchina utilizzato alle manovre e tradotte
Art. 14.  [9]
Art. 15.  [10]
Art. 16.  Norme transitorie
Art. 17.  [12]


§ 93.4.105 - D.P.R. 2 aprile 1960, n. 433.

Disciplina delle prestazioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

(G.U. 20 maggio 1960, n. 123)

 

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Lavoro ordinario

     1. L'orario normale di lavoro è regolato come segue:

     a) per il personale direttivo e degli uffici la durata della settimana lavorativa rimane regolata dalle norme in vigore in relazione a quanto previsto dalle disposizioni valevoli per il personale civile delle altre Amministrazioni dello Stato;

     b) per il personale dell'esercizio la durata della settimana lavorativa è di 48 ore. Nei confronti del personale delle officine e del rimanente personale addetto ai servizi interessanti l'esercizio, nelle cui prestazioni non siano compresi periodi di attesa o di custodia di durata superiore a 4 ore settimanali, il numero delle ore di lavoro settimanali è di 46 effettive.

     Per il personale dell'esercizio utilizzato a turni rotativi in un periodo di quattro settimane, le predette 46 ore possono essere superate di due ore nelle prime tre settimane, a condizione che nella quarta siano recuperate le maggiori prestazioni rese accordando, anzichè uno, due riposi consecutivi di durata complessiva pari a quella del normale riposo settimanale aumentato di 24 ore.

     2. Si computa come durata del lavoro effettivo il tempo durante il quale il dipendente viene tenuto a disposizione dell'Azienda.

     3. Non si computano come lavoro effettivo, quando il personale ha facoltà di allontanarsi dal posto di lavoro:

     a) le interruzioni fra le ore 5 e le 24 di durata pari o superiori ad un'ora; tali interruzioni, comprese quelle per refezione di cui al successivo punto d), non devono però eccedere in ciascun turno di servizio il numero di due, se di durata inferiore a due ore, ed il numero di una se di durata pari o superiore a due ore. Le due interruzioni suddette sono ammesse quando interessano dipendenti che abitano non oltre 800 metri dal posto di lavoro;

     b) le interruzioni notturne, cioè fra le ore 0 e le ore 5, di durata pari o superiore a 2 ore, quando interessano dipendenti che abitano non oltre 800 metri del posto di lavoro;

     c) il tempo impiegato per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro, anche se fuori residenza, quando l'assenza dalla residenza stessa dia titolo all'indennità di missione, e ritornare;

     d) le interruzioni per le refezioni previste nei turni di lavoro del personale degli impianti fissi, che debbono avere durata non inferiore ad un'ora riducibili a non meno di mezz'ora per particolari situazioni di lavoro o ambientali.

     4. La durata settimanale del lavoro ordinario effettivo può essere elevata fino ad un massimo di 6 ore per il personale addetto alla manutenzione dell'armamento ed alla revisione di linee elettriche primarie in zone di alta montagna, in relazione alle stagioni ed alle località, salvo compensazioni in altre stagioni.

 

          Art. 2. Prestazioni giornaliere

     La durata del lavoro effettivo non deve superare, fra due riposi giornalieri, le 9 ore.

 

          Art. 3. Riposo giornaliero

     In ciascun periodo di 24 ore, l'orario di lavoro sarà distribuito in modo da lasciare un riposo giornaliero non inferiore a 12 ore, riducibile ad 8 soltanto in occasione di cambio di turno.

 

          Art. 4. Riposo settimanale - Festività infrasettimanali

     1. Ai dipendenti è accordato un riposo settimanale - comprendente una intera giornata solare - la cui durata sarà di 24 ore oltre quella del riposo giornaliero di cui all'articolo precedente.

     2. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il riposo settimanale è concesso la domenica.

     3. I riposi settimanali e le festività infrasettimanali cadenti in periodo di assenza, escluse quelle per congedo annuale e per congedo speciale, sono assorbiti dalle assenze stesse.

     4. Le festività infrasettimanali coincidenti con i riposi settimanali di turno sono da questi assorbite.

     5. I dipendenti in missione per incarichi di lunga durata, a cui manchi la possibilità di rientrare in residenza, usufruiranno del riposo settimanale nella località di missione.

 

          Art. 5. Servizio notturno

     1. Quando il servizio è svolto a turno fra vari dipendenti, questi non possono essere utilizzati in servizio notturno per più di tre volte fra due riposi settimanali e per non più di due notti successive.

     2. Agli effetti del precedente punto 1, si considera notturno il servizio svolto per oltre un'ora nel periodo compreso fra le ore 0 e le 5.

 

          Art. 6. Disposizioni varie

     1. Per il personale interessato alla circolazione dei treni, i turni di lavoro sono stabiliti in base alle ore di orario dei treni stessi.

     Una copia degli orari e dei turni di lavoro deve essere affissa, prima della loro attivazione, in modo che i dipendenti interessati ne possano prendere conoscenza. Per il personale delle stazioni, i turni di lavoro devono comprendere anche i nominativi dei dipendenti.

     2. In caso di forza maggiore o per eccezionali necessità di servizio, il limite stabilito per le prestazioni giornaliere potrà essere superato. In tali casi le prestazioni di orario dovranno essere compensate da minor lavoro ovvero retribuite secondo le disposizioni vigenti.

     E' obbligo dei dirigenti interessati di provvedere, appena possibile, alla sostituzione di quei dipendenti che, in conseguenza del suddetto maggior lavoro, avessero superato la durata delle prestazioni giornaliere di cui al precedente art. 2.

     Il personale non può invocare il prolungamento delle sue prestazioni per abbandonare il servizio.

     3. Per esigenze di servizio o per difficoltà nella compilazione degli orari e dei turni, il riposo settimanale potrà essere spostato di uno o due giorni.

     4. Nei periodi di forte lavoro o per circostanze eccezionali, i riposi settimanali del personale, escluso quello dei treni e di macchina, possono essere differiti per non più di un mese; detto provvedimento può essere attuato per non più di due riposi in ciascun mese solare. In tale caso i riposi stessi possono essere raggruppati in numero non superiore a tre, la cui durata complessiva deve essere uguale alla durata del primo aumentata di 24 ore per ciascuno degli altri.

     5. Gli spostamenti di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono consentiti purchè in un anno solare sia comunque garantito il godimento di cinquantadue riposi settimanali, salvo le riduzioni derivanti dall'applicazione del punto 3 dell'art. 4.

     6. In particolari ricorrenze, il direttore generale può lasciare libero nelle ore pomeridiane diurne, per non più della metà dell'orario medio giornaliero di lavoro ordinario, il personale la cui presenza in servizio non sia indispensabile per la circolazione dei treni.

 

Capo II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE DEI TRENI E DI MACCHINA [1]

 

          Art. 7. Lavoro ordinario [2]

     1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, nei turni di lavoro sono da comprendere:

     a) il tempo di effettivo servizio di scorta o di condotta;

     b) il tempo relativo alle operazioni accessorie eventualmente ordinate in partenza e in arrivo e, per il solo personale di macchina, a quelle pure eventuali in deposito o per esigenze del servizio movimento in partenza e in arrivo;

     c) le interruzioni del lavoro:

     fra le ore 5 e le ore 24, di durata inferiore ad un'ora in residenza e a due ore fuori residenza;

     fra le ore 0 e le ore 5, di durata inferiore a tre ore;

     fra le ore 0 e le ore 5, in impianto diverso da quello di appartenenza, di durata pari o superiore a tre ore quando il personale non abbia possibilità di fruire di dormitorio;

     d) il tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio per recarsi, anche per via ordinaria, da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto;

     e) il tempo in cui il dipendente è comandato di riserva o disponibilità senza facoltà di allontanarsi dall'impianto.

     Il direttore generale stabilisce le operazioni di cui al punto 1 b) e i tempi occorrenti per eseguirle.

     2. La durata del lavoro fra due riposi giornalieri non deve superare 8 ore per il personale dei treni e per il personale di macchina dei treni omnibus e raccoglitori e 7 ore per il personale di macchina degli altri treni. Questi limiti possono essere aumentati fino a 20 minuti in sede di formazione dei turni.

     3. Fermi restando i limiti di lavoro settimanale ed i minimi di riposo stabiliti, la durata del lavoro giornaliero può raggiungere un massimo di 9 ore nei seguenti casi:

     a) quando vi siano interruzioni superiori a due ore;

     b) quando il servizio comprenda un periodo di riserva o di disponibilità oppure un viaggio comandato fuori servizio, anche per via ordinaria, di durata non inferiore a due ore;

     c) quando vengano effettuati servizi di andata e ritorno senza riposo fuori residenza.

     In sede di formazione dei turni il limite di 9 ore, nel caso di cui al presente punto lettera c), può essere elevato a 10 ore e 9 ore e 20 minuti rispettivamente per il personale dei treni e per quello di macchina.

     4. Ad eccezione dei servizi suburbani, dei treni omnibus e raccoglitori e di quelli effettuati con due macchinisti la durata della condotta continuativa non può eccedere le 4 ore e 30 minuti. A tal fine non sono da considerare le soste di orario aventi durata superiore a 30 minuti. Nei casi di cui al punto 3c) la durata della condotta effettiva non deve superare 7 ore e 30 minuti e quella della scorta effettiva 8 ore e 30 minuti.

     5. Il tempo impiegato nei viaggi fuori servizio per rientrare in residenza a fruire del riposo giornaliero o settimanale e l'eventuale interruzione che lo precede (da considerare lavoro ai sensi del precedente punto 1c) non vengono considerati agli effetti del limite del lavoro giornaliero, mentre devono computarsi ai fini di quanto previsto al successivo punto 7.

     6. In caso di ritardo dei treni il personale ha facoltà di superare il limite stabilito per le prestazioni giornaliere dai punti 2 e 3 fino ad un massimo di 60 minuti.

     In tal caso il personale stesso ha titolo ad una indennità ragguagliata al compenso per lavoro straordinario.

     7. La durata del lavoro e delle interruzioni tra due riposi giornalieri non deve superare 11 ore. Questo limite può essere aumentato fino a 20 minuti in sede di formazione dei turni.

     8. Per esigenze di compilazione dei turni è consentito superare fino ad un massimo di 5 minuti i limiti di 7, 8, 9 e 11 ore stabiliti ai precedenti punti 2, 3 e 7. Detto supero non è cumulabile con quello previsto ai punti stessi.

 

          Art. 8. Riposo giornaliero [3]

     1. La durata minima del riposo giornaliero è di 17 ore in residenza e di 8 ore fuori residenza.

     2. Il riposo giornaliero in residenza deve essere aumentato a 18 ore quando segue un lavoro di durata superiore ai limiti fissati al punto 2 dell'art. 7 o quando sia preceduto da riposo fuori residenza.

     3. La media per turno dei riposi giornalieri in residenza di cui al precedente punto 2 deve essere almeno di 20 ore; alla media concorrono anche le ore del riposo settimanale eccedenti le 24 quando il riposo stesso segue un lavoro di durata superiore ai limiti fissati al punto 2 dell'art. 7 o quando sia preceduto da riposo fuori residenza.

     4. Il riposo giornaliero può essere ridotto:

     in residenza, a 16 ore quando sia preceduto da lavoro non superiore a 6 ore (5 ore per il personale di macchina);

     fuori residenza, a 7 ore per i soli servizi di turno.

     5. Il riposo fuori residenza non deve superare 12 ore; tuttavia può raggiungere il limite di 14 ore qualora non vi sia la possibilità di effettuare un viaggio di servizio per rientrare in residenza nel rispetto del limite di 12 ore.

     6. Fra due riposi in residenza può esservi un solo riposo fuori residenza.

 

          Art. 9. Riposo settimanale [4]

     Il riposo settimanale ha durata non inferiore a 40 ore e deve comprendere una intera giornata solare.

 

          Art. 10. Servizio notturno [5]

     1. Si considera servizio notturno quello prestato tra le ore 0 e le ore 5.

     2. I servizi notturni possono essere non più di 3 fra due riposi settimanali e non più di 2 consecutivi. Tre servizi notturni possono essere consecutivi purchè uno sia di durata non superiore ad un'ora.

     I servizi notturni non devono essere più di 12 in un periodo di 28 giorni.

     Nello stesso periodo di 28 giorni devono essere assicurate 14 notti nei riposi giornalieri e settimanali trascorsi in residenza.

     Per le notti fuori residenza alle quali non corrispondono servizi notturni non si applicano i vincoli di cui al primo comma del presente punto 2.

 

          Art. 11. Assenza dalla residenza [6]

     La durata dell'assenza dalla residenza deve essere contenuta nei limiti più ristretti e non deve superare le 30 ore. Qualora non vi sia la possibilità di effettuare un viaggio di servizio per rientrare in residenza nel rispetto di detto limite, l'assenza della residenza può raggiungere un massimo di 32 ore.

 

          Art. 12. Personale addetto all'accudienza delle carrozze cuccette [7]

     Per gli accudienti delle carrozze cuccette non sono applicabili le disposizioni del presente capo II.

     Le prestazioni del predetto personale saranno disciplinate dall'azienda in relazione al particolare servizio dal medesimo disimpegnato, nel rispetto della durata settimanale del lavoro prevista dall'art. 1.

 

          Art. 13. Personale di macchina utilizzato alle manovre e tradotte [8]

     Per il personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte si applicano le norme di cui al capo I.

     Per il personale di macchina utilizzato alle manovre con agente unico la durata della settimana lavorativa non può superare le 42 ore.

 

          Art. 14. [9]

     I turni sono formati, normalmente, in occasione del cambiamento orario estivo ed autunnale, in sede compartimentale, con la partecipazione dei rappresentanti sindacali.

     Sugli eventuali punti di dissenso deciderà il servizio competente e nel frattempo il turno entrerà ugualmente in vigore. Tuttavia, per quanto riguarda il supero dei limiti di cui ai punti 2, 3 secondo comma e 7 dell'art. 7, lo stesso dovrà essere applicato soltanto se accettato dai rappresentanti sindacali.

 

          Art. 15. [10]

     Per tutto quanto non specificato nel presente capo valgono le norme del capo I.

 

          Art. 16. Norme transitorie [11]

     1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento troveranno applicazione nei riguardi del personale dei treni nonchè del personale di macchina in servizio sulle locomotive, con esclusione, quindi, del personale di macchina che presta servizio sui mezzi di trazione leggeri per il quale restano in vigore le disposizioni di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433.

     2. Negli impianti in cui fosse riscontrata insufficiente disponibilità di personale per coprire il maggior fabbisogno determinato dall'applicazione del presente provvedimento, la utilizzazione del personale medesimo avverrà, temporaneamente, secondo le norme previste dal capo II del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433. In tal caso al personale dei treni ed a quello di macchina in servizio sulle locomotive viene corrisposta, per ogni giornata di utilizzazione in base alle norme di cui al citato capo II del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433, una particolare indennità da stabilirsi con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, secondo quanto dispone la legge 31 luglio 1957, n. 685.

     3. Successive applicazioni delle disposizioni di cui al presente provvedimento al personale di macchina che presta servizio sui mezzi di trazione leggeri potranno essere attuate solo a condizione di realizzare sul piano organizzativo economie equivalenti al relativo maggior onere.

 

          Art. 17. [12]

     Il presente provvedimento ha effetto dal 24 settembre 1967.


[1] Il Capo II, artt. 7 - 17, è stato così sostituito dal D.P.R. 31 dicembre 1967, n. 1513.

[2] Il Capo II, artt. 7 - 17, è stato così sostituito dal D.P.R. 31 dicembre 1967, n. 1513.

[3] Il Capo II, artt. 7 - 17, è stato così sostituito dal D.P.R. 31 dicembre 1967, n. 1513.

[4] Il Capo II, artt. 7 - 17, è stato così sostituito dal D.P.R. 31 dicembre 1967, n. 1513.

[5] Il Capo II, artt. 7 - 17, è stato così sostituito dal D.P.R. 31 dicembre 1967, n. 1513.

[6] Il Capo II, artt. 7 - 17, è stato così sostituito dal D.P.R. 31 dicembre 1967, n. 1513.

[7] Il Capo II, artt. 7 - 17, è stato così sostituito dal D.P.R. 31 dicembre 1967, n. 1513.

[8] Il Capo II, artt. 7 - 17, è stato così sostituito dal D.P.R. 31 dicembre 1967, n. 1513.

[9] Il Capo II, artt. 7 - 17, è stato così sostituito dal D.P.R. 31 dicembre 1967, n. 1513.

[10] Il Capo II, artt. 7 - 17, è stato così sostituito dal D.P.R. 31 dicembre 1967, n. 1513.

[11] Il Capo II, artt. 7 - 17, è stato così sostituito dal D.P.R. 31 dicembre 1967, n. 1513.

[12] Il Capo II, artt. 7 - 17, è stato così sostituito dal D.P.R. 31 dicembre 1967, n. 1513.