§ 93.4.87 - Legge 31 luglio 1957, n. 685.
Modificazioni delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:31/07/1957
Numero:685


Sommario
Art. 1.      Sono approvate le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato di cui all'allegato alla presente legge, in sostituzione delle [...]
Art. 2.      All'onere di lire 7.400.000.000 annue derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte per lire 155.000.000, lire 3.210.000.000, lire 65.000.000, lire [...]
Art. 3.      La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956
Art. 1.  Generalità - Residenza
Art. 2.  Misura dell'indennità di trasferta e criteri per la sua attribuzione
Art. 3.  Missioni continuative
Art. 4.  Qualifiche e promozioni
Art. 5.  Computo delle distanze - Riposo dopo viaggi di lunga durata
Art. 6.  Computo della durata della missione
Art. 7.  Riduzioni per missioni svolte in particolari condizioni - Missioni svolte presso le stazioni e le dogane internazionali in territorio estero di confine
Art. 8.  Congedo, infortunio, malattia durante la missione o durante il servizio comunque svolto fuori residenza
Art. 9.  Dipendenti che si recano fuori residenza perchè citati in giudizio come testimoni
Art. 10.  Altri casi in cui compete l'indennità di trasferta
Art. 11.  Viaggi e rimborso delle spese di viaggio
Art. 12.  Indennità chilometrica - Rimborsi
Art. 13.  Indennità di trasferta al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto
Art. 14.  Indennità fisse mensili sostitutive dell'indennità di trasferta
Art. 15.  Rimborso delle spese per trasporto materiali e strumenti
Art. 16.  Trasporto delle persone, dei mobili e delle masserizie
Art. 17.  Traslochi che danno titolo alle indennità ed ai rimborsi relativi
Art. 18.  Indennità e rimborsi relativi al trasloco
Art. 19.  Indennità di prima sistemazione
Art. 20.  Trasloco della famiglia in Comune viciniore alla residenza
Art. 21.  Indennità di trasloco al personale collocato a riposo
Art. 22.  Cambi di abitazione disposti dall'Azienda
Art. 23.  Rimborso della pigione
Art. 24.  Prescrizioni relative al rimborso della pigione
Art. 25.  Congedo per trasloco
Art. 26.      Al personale che risiede presso le località di confine appresso indicate, o in località comprese fra le medesime e il confine italiano, viene corrisposto un soprassoldo [...]
Art. 27.      Il soprassoldo di cui al precedente articolo è ridotto di un terzo per i dipendenti che non hanno persone di famiglia (coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle) [...]
Art. 28.      Il soprassoldo di località si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio
Art. 29.      L'indennità di malaria è corrisposta ai dipendenti
Art. 30.      L'indennità di malaria è corrisposta nella misura di lire 26 giornaliere
Art. 31.      L'indennità di malaria è corrisposta per i giorni di presenza in servizio, nonchè per quelli di assenza che sia dovuta
Art. 32.      Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo non spetta l'indennità di malaria quando il dipendente, essendo affetto da malattia non dipendente dalla [...]
Art. 33.  [11]
Art. 34.  [12]
Art. 35.  [13]
Art. 36.      La concessione del trattamento previsto dal presente capo è subordinata all'osservanza delle norme che disciplinano l'uso degli alloggi di proprietà dell'Azienda
Art. 37.      E' considerato straordinario, ai fini della corresponsione del relativo compenso, il lavoro ordinato ed eseguito, per motivi di indole temporanea ed eccezionale, oltre [...]
Art. 38.      E' vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni rese oltre la durata del [...]
Art. 39.      Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguito in giornata lavorativa è corrisposto un compenso la cui misura è data, per ciascuna qualifica, dallo stipendio iniziale [...]
Art. 40.      Previa autorizzazione del direttore generale può essere adottato il sistema di lavoro a cottimo quando la sua applicazione risulti possibile ed opportuna
Art. 41.      Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6 è corrisposto un soprassoldo nella misura oraria di L. 70 per la prima categoria e di lire 40 per la [...]
Art. 42.  Premi di lavoro
Art. 43.  Premio di percorrenza
Art. 44.  Indennità di pernottazione
Art. 45.  Compenso per assenza dalla residenza
Art. 46.  Premio di economia
Art. 47.  Locomotive ed automotrici condotte da un solo agente
Art. 48.  Servizi speciali
Art. 49.  Premi di lavoro
Art. 50.  Premio di percorrenza
Art. 51.  Indennità di pernottazione
Art. 52.  Compenso per assenza dalla residenza
Art. 53.  Servizio fatto con carri misti da squadre fisse durante il viaggio
Art. 54.  Soprassoldo per cumulo di funzioni
Art. 55.  Scorta sui treni senza bagagliaio
Art. 56.  Agenti delle stazioni in funzioni proprie del personale di scorta dei treni e personale di scorta dei treni incaricato di servizi speciali
Art. 57.  Premio di maggior produzione
Art. 58.  Premio di operosità
Art. 59.  [28]
Art. 60.  Soprassoldo per servizio in galleria
Art. 61.  Compenso a favore del personale addetto a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche
Art. 62.  Premi eccezionali
Art. 63.  Premio per le sostituzioni
Art. 64.  Compensi per l'effettuazione delle paghe
Art. 65.  Compensi per funzioni giudiziarie
Art. 66.  Premi per la scoperta di irregolarità od abusi nei trasporti
Art. 67.  Premi per la scoperta di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla Polizia ferroviaria
Art. 68.  Premi per evitare anormalità nella circolazione dei treni
Art. 69.  Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti
Art. 70.  Premio per consegna di oggetti rinvenuti
Art. 71.  Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia
Art. 72.  Rimborsi
Art. 73.  Premi e soprassoldi per speciali condizioni di servizio
Art. 74.      Tutti i compensi (premi, indennità, ecc.) inerenti alle funzioni disimpegnate e stabiliti su di una base giornaliera, non sono corrisposti per i giorni di completa [...]
Art. 75.      Un medesimo dipendente, salvo quanto è stabilito nei precedenti articoli, non può, in una medesima giornata e per lo stesso titolo, fruire contemporaneamente di premi o [...]
Art. 76.      I soprassoldi, i premi, i compensi, le indennità ed ogni altro assegno o retribuzione di qualsiasi specie, temporanei o periodici fissi od eventuali, ordinari o [...]
Art. 77.  Premi di lavoro
Art. 78.  Premio di percorrenza
Art. 79.  Indennità di pernottazione
Art. 80.  Premi giornalieri
Art. 81.      Alle persone di equipaggio trattenute a bordo in servizio di guardia senza veglia, dopo ultimato il turno di lavoro, non spettano le competenze speciali di cui al [...]
Art. 82.  Premio di economia
Art. 83.      Alle persone di equipaggio delle navi traghetto, adibite temporaneamente a servizi fuori dello Stretto di Messina, viene corrisposta un'indennità giornaliera, a rimborso [...]
Art. 84.      Oltre all'indennità di cui all'art. 83, alle persone di equipaggio delle navi traghetto temporaneamente adibite a servizi fuori dello Stretto, vengono corrisposti, per [...]
Art. 85.  [38]
Art. 86.      Al personale sbarcato, comandato temporaneamente in servizio fuori dello Stretto, spetta il trattamento di indennità di trasferta
Art. 87.      Le indennità da corrispondersi alle persone di equipaggio delle navi traghetto adibite a servizi di carattere permanente istituiti fuori dello Stretto di Messina sono [...]
Art. 88.      Agli effetti delle competenze di cui al presente capo i limiti dello Stretto di Messina sono fissati come appresso
Art. 89.      Al personale navigante eventualmente impegnato per servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al [...]
Art. 90.  Equiparazione delle qualifiche
Art. 91.      In pendenza della applicazione del nuovo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato le competenze speciali spettanti al conduttore principale in base al [...]
Art. 92.      Nei riguardi del personale di macchina, di scorta ai treni e navigante, per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, il lavoro straordinario di cui all'art. 37 è [...]
Art. 93.      Per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 l'importo giornaliero massimo del premio di maggior produzione, di cui all'art. 57, in nessun caso può essere [...]
Art. 94.      Fino alla data di entrata in vigore del nuovo stato giuridico del personale ferroviario, durante le assenze dal servizio per congedo ordinario dei dipendenti che [...]
Art. 95.      Le disposizioni di cui ai capi I e II hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge


§ 93.4.87 - Legge 31 luglio 1957, n. 685. [1]

Modificazioni delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.

(G.U. 12 agosto 1957, n. 200, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Sono approvate le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato di cui all'allegato alla presente legge, in sostituzione delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale medesimo approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     All'onere di lire 7.400.000.000 annue derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte per lire 155.000.000, lire 3.210.000.000, lire 65.000.000, lire 2.400.000.000, lire 605.000.000, lire 590.000.000, lire 23.000.000, lire 20.000.000, lire 20.000.000, lire 280.000.000, lire 17.000.000, lire 2.000.000, lire 4.000.000 e lire 9.000.000, rispettivamente a carico dei capitoli numeri 1, 3, 6, 9, 11, 13, 18, 22, 41, 99, 101, 103, 105 e 107 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1956-57 e dei corrispondenti capitoli dell'esercizio 1957-58.

 

          Art. 3.

     La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.

 

 

     Allegato

 

Capo I

INDENNITA' DI TRASFERTA

 

          Art. 1. Generalità - Residenza

     L'indennità di trasferta è corrisposta ai dipendenti che si recano in missione fuori residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori.

     L'indennità di trasferta è corrisposta anche se la missione ha luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi è obbligato a raggiungere sollecitamente la località di lavoro.

     La ragione della missione, la sua durata e le spese di viaggio eventualmente sostenute saranno documentate secondo modalità da stabilirsi dall'Azienda.

     Per residenza si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio, la stazione o l'impianto al quale il dipendente appartiene.

     Per residenza dei sorveglianti della linea si intende la sede dell'Ufficio del sorvegliante.

     Per residenza dei capi squadra della linea, degli operai dell'armamento, dei cantonieri e del rimanente personale della linea si intende il cantone al quale appartiene il personale stesso, ad eccezione dei cantonieri in servizio permanente di guardalinea, per i quali la residenza è costituita dalla tratta di linea normalmente affidata alla loro sorveglianza.

     Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta.

     Il trattamento di trasferta per missioni compiute all'estero è disciplinato da apposite disposizioni di legge.

 

          Art. 2. Misura dell'indennità di trasferta e criteri per la sua attribuzione

     Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dall'ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

1) direttore centrale di 1ª classe, direttore compartimentale di 1ª classe, direttore centrale, direttore compartimentale

L.

225

2) ispettore capo superiore, ispettore capo, cassiere principale ad personam

"

190

3) ispettore principale, cassiere di 1ª classe ad personam, ispettore di 1ª classe, cassiere di 2ª ad personam

"

170

4) ispettore

"

150

5) segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate, segretario superiore e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate, capo stazione superiore e qualifiche equiparate

"

160

6) rimanente personale di concetto degli uffici e dirigenti dell'esercizio; applicato capo e qualifiche equiparate, applicato principale e qualifiche equiparate, applicato e qualifiche equiparate; assistente principale di stazione, alunno ad personam, aiutante ad personam, capo treno di 1ª classe, capo treno, macchinista di 1ª classe, macchinista, macchinista T.M., sottocapotecnico ad personam, capo verificatore ad personam, primo nostromo, capo motorista, capo elettricista

"

130

7) aiuto applicato e qualifiche equiparate; assistente di stazione, manovratore capo, deviatore capo, conduttore principale ad personam, conduttore, aiuto macchinista, verificatore, operaio specializzato, secondo nostromo, motorista di 1ª classe, elettricista di 1ª classe

"

110

8) aiutante e qualifiche equiparate, commesso ad personam, usciere capo e qualifiche equiparate; capo squadra manovratori, capo squadra deviatori, assistente viaggiante, aiuto macchinista T.M.; capo squadra della linea, operaio dell'armamento, operaio qualificato di 1ª classe, operaio qualificato, capo squadra manovali, marinaio scelto, carpentiere di 1ª classe, motorista, fuochista ad personam, elettricista, carpentiere

"

100

9) restante personale [2]

"

90

     Per le ore di missione comprese fra le ore 22 e le ore 6, le suindicate misure orarie dell'indennità di trasferta spettante sono maggiorate del 50%.

     Per le missioni compiute in località distanti meno di 10 km. e almeno 3 km. dalla residenza, le suddette misure orarie dell'indennità di trasferta sono ridotte del 50%.

     L'indennità di trasferta, nelle misure previste nei precedenti comma, spetta per ogni ora di assenza dalla residenza, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio; le frazioni di ora superiori a 30 minuti si arrotondano all'ora e si trascurano negli altri casi.

     L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni di durata inferiore a cinque ore e per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa dalla località di residenza.

     Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo di 5 ore si considerano i periodi di effettiva durata delle missioni interessanti il medesimo giorno solare.

     Per le ore di missione interessanti il periodo compreso fra le ore 22 e le ore 6 compete l'indennità di trasferta anche se la durata complessiva della missione è inferiore a cinque ore.

 

          Art. 3. Missioni continuative

     L'indennità di trasferta è ridotta del 10 per cento dopo i primi 30 giorni di missione continuativa in una medesima località. Se la durata della missione continuativa nella stessa località eccede i 90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 20 per cento. Qualora la missione continuativa si protragga, sempre nella medesima località, oltre i 180 giorni, l'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 50 per cento e cessa dopo 240 giorni [3] .

     Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione che si compie nella medesima località anche se interrotta per una durata pari od inferiore a sessanta giorni.

     Il congedo ordinario e straordinario non si considera ai fini dell'interruzione.

     Le missioni saltuariamente ripetute in una medesima località non si considerano continuative quando nel mese solare non raggiungano complessivamente dieci periodi di 24 ore.

     Il cambiamento di località rinnova la missione agli effetti del trattamento relativo, semprechè la distanza minima calcolata fra la vecchia e la nuova località di lavoro sia di almeno dieci chilometri.

     Le disposizioni di cui al presente articolo non riguardano le missioni di durata inferiore a 24 ore.

 

          Art. 4. Qualifiche e promozioni

     (Omissis) [4].

     La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni a ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per periodi di missione già decorsi alla data di deliberazione della promozione o della sistemazione.

 

          Art. 5. Computo delle distanze - Riposo dopo viaggi di lunga durata

     Il computo chilometrico della distanza fra la residenza e la località di missione deve essere fatto fra le stazioni ferroviarie di partenza e di arrivo, nel caso di percorso in ferrovia, e tra le stazioni ferroviarie della residenza e della località di missione fra loro più prossime in caso di percorso per via ordinaria con un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia.

     Se l'ufficio o l'impianto si trovano in una località isolata si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e la sede dell'ufficio o impianto.

     Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui sopra, le distanze si computano dalla casa municipale del Comune dove è la sede dell'ufficio o impianto, o dalla sede dell'ufficio o impianto se questo si trovi in una frazione o località isolata.

     Per i viaggi compiuti lungo la linea, in località non collegate con la residenza da un regolare servizio di linea, dal personale che risiede presso le stazioni e presso i cantoni, le distanze si computano dal limite della stazione e del cantone di appartenenza.

     Se il dipendente viene comandato in missione in una località compresa tra la residenza e la località di dimora autorizzata, le distanze di cui ai precedenti comma si computano dalla località che risulta più prossima, al luogo di missione.

     Nel caso, invece, che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze medesime si computano da quest'ultima località.

     Se la missione ha inizio e termine nella località di residenza, senza sosta nella località di dimora, le distanze si computano dalla residenza.

     Al personale comandato in missione in località distanti dalla residenza più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorrano almeno 12 ore di viaggio, sono consentite, con titolo alle indennità di trasferta, una sosta intermedia di durata non superiore a 24 ore, ed altre analoghe soste, con pari trattamento, per ogni ulteriore tratto di 600 chilometri [5] .

     Agli effetti della liquidazione dei compensi, indennità o rimborsi commisurati alla distanza, le frazioni di chilometro superiori a 500 metri si arrotondano al chilometro e si trascurano negli altri casi.

 

          Art. 6. Computo della durata della missione

     Se per raggiungere la località di missione e per rientrare in residenza il dipendente fa uso dei treni, la durata della missione si misura sulle ore di partenza e di arrivo dei treni in base all'orario normale, senza tener conto di eventuali ritardi, eccettuati quelli derivanti da interruzione di linea.

     Se il dipendente deve raggiungere la località di missione per via ordinaria, servendosi di un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia, la durata della missione va calcolata sulla base delle ore effettive di partenza e di rientro.

     Quest'ultimo criterio si applica anche per il calcolo della durata della missione in caso di viaggi compiuti con mezzi di locomozione forniti gratuitamente dall'Azienda o con mezzi di trasporto noleggiati.

     Per i viaggi compiuti a piedi o con mezzi propri, la durata della missione va calcolata dall'ora di uscita dal perimetro o dal limite della residenza all'ora in cui, al ritorno, viene ripassato il perimetro o il limite della medesima.

     Per le missioni svolte in località compresa fra quella di dimora autorizzata e la residenza, o situata su una linea da essa diramantesi, la durata della missione è quella compresa fra l'ora d'arrivo nella località intermedia e l'ora di partenza dalla medesima, a meno che la missione si effettui con partenza e rientro nella località di residenza, nel qual caso la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.

     Per le missioni svolte in località ubicata oltre quella di dimora autorizzata, la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza o di transito dalla località di dimora e l'ora di transito o rientro nella medesima, salvo che la missione abbia inizio e termine nella località di residenza, senza sosta in quella di dimora, nel qual caso la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.

 

          Art. 7. Riduzioni per missioni svolte in particolari condizioni - Missioni svolte presso le stazioni e le dogane internazionali in territorio estero di confine

     Per il personale addetto a servizi per il cui espletamento occorra, di regola, compiere più missioni al mese, la indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento per i giorni di missione che nel mese eccedono i quindici.

     Detta riduzione non si applica per i giorni di missione da considerare agli effetti della riduzione prevista dal primo comma dell'art. 3.

     Ai fini del primo comma si intendono per giorni di missione i giorni durante i quali il personale acquista comunque titolo all'indennità di trasferta.

     Al personale residente in territorio italiano che si rechi in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero l'indennità di trasferta compete nella misura e con le modalità previste per l'interno del Paese. Tuttavia per dette missioni compete l'indennità di trasferta nella misura prevista al terzo comma dell'art. 2 anche se la distanza intercorrente fra la residenza e la località di missione è inferiore a 3 km.

 

          Art. 8. Congedo, infortunio, malattia durante la missione o durante il servizio comunque svolto fuori residenza

     In caso di congedo durante la missione, le corrispondenti assenze dal servizio, computate a giornate intero o, eccezionalmente, a mezze giornate, vengono dedotte dal periodo di missione.

     Se il dipendente in congedo è comandato in missione, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo di congedo a quella in cui vi ritorna, o ritorna in residenza.

     Al dipendente colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestare servizio fuori residenza si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per trattamento di infortunio, l'indennità di trasferta fino a quando, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovi nella impossibilità di restituirsi in residenza, semprechè non sia ricoverato in ospedale a spese dell'Azienda stessa, nel qual caso si corrisponde l'indennità di trasferta ridotta ad un terzo.

     Il direttore generale può concedere il trattamento previsto nel precedente comma, in casi nei quali ricorrano particolari condizioni, anche ai dipendenti che cadano malati fuori residenza durante il loro servizio, per cause ad essi non imputabili e che, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovino nell'impossibilità di restituirsi in residenza; in questi casi il ricovero in ospedale a carico dell'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Dipendenti Statali (E.N.P.A.S.) equivale a quello a carico dell'Azienda previsto nel comma precedente.

 

          Art. 9. Dipendenti che si recano fuori residenza perchè citati in giudizio come testimoni

     Al dipendente che, citato in giudizio come testimone, debba recarsi fuori residenza, è corrisposta l'indennità di trasferta quando sia chiamato a deporre:

     a) a richiesta dell'Azienda ferroviaria, in cause civili;

     b) a richiesta del Pubblico ministero, dell'imputato o dell'Azienda ferroviaria, in procedimenti penali nei quali l'Azienda sia citata o volontariamente intervenuta come civilmente responsabile;

     c) a richiesta del Pubblico ministero o dell'Azienda ferroviaria, in procedimenti penali per reati commessi in danno dell'Azienda o nei quali essa risulti parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;

     d) a richiesta del Pubblico ministero o di una parte in cause civili o in procedimenti penali, quando il dipendente sia chiamato a testimoniare su fatti dei quali è a conoscenza a causa delle mansioni svolte;

     e) nelle inchieste di cui alla legge sugli infortuni sul lavoro per infortuni avvenuti in occasione del servizio ferroviario.

     Il dipendente è tenuto a riscuotere l'indennità stabilita dalle tariffe giudiziarie ed a versarne il relativo importo all'Azienda.

     Il dipendente ha, inoltre, l'obbligo di versare l'importo del viaggio in seconda classe, quando abbia viaggiato con biglietti gratuiti, compresi quelli di concessione personale ordinaria, i quali, nel caso speciale, sono considerati concessioni attinenti il servizio.

 

          Art. 10. Altri casi in cui compete l'indennità di trasferta

     E' concessa l'indennità di trasferta al dipendente che si rechi fuori residenza:

     a) perchè leso in infortunio sul lavoro, o perchè scelto dal pretore a rappresentare l'infortunato, quando l'uno e l'altro siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;

     b) perchè imputato di infortunio sul lavoro in danno di altri dipendenti o di terzi, quando sia citato a comparire davanti all'autorità giudiziaria e semprechè venga mandato esente da pena;

     c) per recarsi alle preture onde asseverare verbali di contravvenzione o deporre nel relativo procedimento;

     d) per deporre in inchieste amministrative:

     e) per prendere parte ad esami o subire visite mediche per le abilitazioni di servizio che è obbligato a conseguire; è concessa anche in occasione di esami di promozione o di passaggio di qualifica, semprechè risulti conseguita l'idoneità, e per le prescritte visite mediche [6] ;

     f) per visite e cure mediche ordinate dall'Azienda, salvo che il dipendente sia ricoverato a spese di questa in appositi istituti per cura od accertamento delle conseguenze di infortunio sul lavoro, nel qual caso l'indennità di trasferta compete nella misura ridotta ad un terzo;

     g) per presentarsi al Consiglio di disciplina, al Comitato di esercizio o alla Commissione disciplinare di servizio, quando sia stato prosciolto da ogni addebito.

 

          Art. 11. Viaggi e rimborso delle spese di viaggio

     Al personale comandato in missione compete, per i percorsi da compiere sulle ferrovie dello Stato, il biglietto gratuito relativo alla 1 o alla 2 classe in relazione a quanto previsto dal regolamento sulle concessioni di viaggio.

     Per i viaggi effettuati con i piroscafi compete il rimborso del biglietto della classe in cui il dipendente è ammesso a viaggiare a norma delle disposizioni emanate dal direttore generale.

     Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto che compiono servizio di linea, quando l'uso di questi consenta notevole risparmio di tempo e sia stato inoltre autorizzato dal superiore che ha disposto la missione, o se manchi un collegamento ferroviario con la località in cui la missione sia stata compiuta, spetta il rimborso dell'intera spesa occorsa.

     In ogni caso il rimborso delle spese di trasporto è limitato all'importo di quelle effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio.

     Al personale direttivo con qualifica di ispettore superiore o qualifiche più elevate compete il rimborso del "diritto fisso" spettante al conduttore, corrisposto per l'uso delle carrozze con letti.

     L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei, devono essere autorizzati dai direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e dai direttori compartimentali per il rimanente personale.

     Può consentirsi dal capo dell'ufficio o impianto l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, col rimborso della relativa spesa, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo dove la missione deve essere espletata.

     Per i percorsi e per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri mezzi di trasporto in servizio di linea è corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un'indennità chilometrica di lire 36 e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, un'indennità chilometrica di lire 52.

 

          Art. 12. Indennità chilometrica - Rimborsi

     Per i viaggi compiuti gratuitamente o con mezzi propri, limitatamente, per questi ultimi, ai percorsi serviti da un regolare servizio di linea, compete un'indennità chilometrica nella misura di cui appresso:

dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in 1ª classe

L.

1,25

dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in 2ª classe

"

0,85

     La medesima indennità di cui sopra compete per gli eventuali viaggi compiuti con mezzi di trasporto noleggiati ai sensi del penultimo comma del precedente articolo.

     In caso di revisione generale delle tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, l'indennità chilometrica suddetta viene variata nella stessa proporzione.

     In aggiunta alle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'uso di mezzi di trasporto in servizio di linea diversi dalla ferrovia è liquidata una somma pari al 20% delle spese stesse.

     I rimborsi e le indennità di cui al presente ed al precedente articolo competono per tutti i servizi resi fuori residenza, indipendentemente dal fatto che il personale interessato acquisti titolo o meno all'indennità di trasferta.

     Non spetta alcun rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità chilometrica, per i percorsi compiuti nella località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio e vengono consumati i pasti al luogo di lavoro e viceversa, o per portarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del medesimo centro abitato.

     In casi eccezionali è facoltà del direttore generale concedere gli altri rimborsi di spesa che fossero giustificati e debitamente comprovati.

 

          Art. 13. Indennità di trasferta al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto

     Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto non compete l'indennità di trasferta per i servizi effettuati fuori residenza, per conto del deposito, della stazione o del riparto navigazione cui è addetto stabilmente, intendendosi per tali servizi compensato con le indennità e con i premi speciali per esso stabiliti dai capi VIII, IX e XIII, salvo il caso in cui, per interruzione di linee, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennità di trasferta si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo.

     E' pure concessa l'indennità di trasferta, ma non le indennità ed i premi previsti dai Capi VIII e IX, ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 42 e 49, al personale di macchina e dei treni:

     a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia su di esse per istruzione;

     b) quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro o da un deposito ad un'officina e viceversa;

     c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, tra l'uno o l'altro, alcun servizio di scorta;

     d) quando è adibito alla condotta di mezzi di trazione attivi o trainanti se stessi, nei trasferimenti dei mezzi medesimi da un deposito ad un altro o tra depositi ed officine, quando uno dei due impianti interessati al movimento viene a cadere fuori delle linee sulle quali presti normalmente servizio, con mezzi dello stesso genere (locomotive a vapore, locomotive elettriche e termiche, ecc.), il personale del deposito cui è assegnato il dipendente [7] .

 

          Art. 14. Indennità fisse mensili sostitutive dell'indennità di trasferta

     In luogo delle indennità di cui agli articoli precedenti possono essere assegnate, con decreto Ministeriale, indennità fisse mensili, secondo modalità da determinarsi di volta in volta, quando ciò si ritenga opportuno per la difficoltà di precisare i periodi di assenza dalla residenza, per l'indole speciale degli incarichi affidati al dipendente, per il carattere continuativo della missione, sia in Italia che all'estero, o per altri motivi speciali.

     Al personale singolarmente incaricato di sopraintendere direttamente al servizio che si svolge presso diversi impianti (stazioni, scali, depositi, bivi, ecc.) considerati come facenti parte della residenza può essere concessa una speciale indennità mensile, la cui misura è stabilita dal direttore generale, entro un massimo di lire 10.000, tenuto conto dei disagi e delle spese ai quali gli interessati possono andare incontro nell'adempimento dell'incarico ad essi affidato. Lo stesso trattamento, ma in misura minore, può essere attribuito al personale che coadiuva quello precedentemente indicato.

     Le indennità suddette sono ridotte di un trentesimo per ogni giornata di assenza dal servizio od in cui gli interessati abbiano titolo alla normale indennità di trasferta.

 

          Art. 15. Rimborso delle spese per trasporto materiali e strumenti

     La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale tecnico per disimpegnare il proprio servizio è effettuata in base a tariffe da stabilire con decreto Ministeriale, di concerto col Ministro per il tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonchè del materiale e degli strumenti.

 

Capo II

INDENNITA' DI TRASLOCO

 

          Art. 16. Trasporto delle persone, dei mobili e delle masserizie

     Nei traslochi l'Azienda provvede al trasporto gratuito, sulle ferrovie e sulle linee di navigazione da essa esercitate, del dipendente e delle persone di famiglia con lui conviventi permanentemente, nonchè al trasporto del loro mobilio e di scorte di generi alimentari e di combustibili, limitatamente alle quantità che possono ritenersi proporzionate alla situazione di famiglia del dipendente.

 

          Art. 17. Traslochi che danno titolo alle indennità ed ai rimborsi relativi

     Sono accordate le indennità ed i rimborsi previsti negli articoli successivi quando il trasloco abbia luogo:

     a) per ragioni di servizio, cioè di iniziativa dell'Azienda;

     b) su domanda del dipendente motivata da malattia la quale, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, sia riconosciuta contratta per cause di servizio e tale da rendere necessario il trasloco;

     c) su domanda del dipendente, dopo una permanenza di almeno 3 anni in località dichiarate disagiate con deliberazione del Consiglio di amministrazione;

     d) a seguito della vincita di un concorso per cambio di qualifica o per assunzione in un nuovo ruolo, anche se trattasi di provenienza da altra Amministrazione pubblica.

     Le indennità ed i rimborsi suddetti sono pure accordati dopo l'aspettativa, semprechè questa sia stata motivata da ragioni di salute o per servizio militare, quando il dipendente sia destinato ad una residenza diversa da quella ove si trovava prima dell'aspettativa stessa.

     Salvo quanto precede nessuna indennità o rimborso di spesa compete al dipendente trasferito a domanda, ma i direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e i direttori compartimentali per il rimanente personale possono accordare, in tutto o in parte, le indennità ed i rimborsi di spesa al dipendente che sia traslocato per domanda causata da gravi ragioni di salute sua, non dipendenti dal servizio, o dei familiari, per le quali dai sanitari dell'Azienda sia stata riconosciuta la necessità del trasloco.

 

          Art. 18. Indennità e rimborsi relativi al trasloco

     Al dipendente traslocato è corrisposta l'indennità di trasferta, per il tempo impiegato nel viaggio di trasferimento, anche se la durata del viaggio stesso è inferiore alle cinque ore.

     Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasloco, compete per ciascuna persona di famiglia.

     Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte della famiglia, quando siano abitualmente conviventi col capo famiglia trasferito ed a suo carico, la moglie, i figli e figliastri di età non superiore a 25 anni, le figlie e le figliastre nubili o vedove, i genitori, gli affini in linea retta, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, nonchè una persona di servizio.

     Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorrano almeno 12 ore di viaggio, sono consentite, alle persone di famiglia del dipendente traslocato, con titolo all'indennità di trasferta, una sosta intermedia di durata non superiore a 24 ore, ed altre analoghe soste, con pari trattamento, per ogni ulteriore tratto di 600 chilometri [8] .

     Al dipendente traslocato spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto delle persone previste nel terzo comma, effettuato con mezzi in servizio di linea sui percorsi non serviti dalle Ferrovie dello Stato.

     Se manchi ogni servizio di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio un'indennità chilometrica di L. 36 per ciascuna persona.

     Le spese di trasporto del mobilio, masserizie e bagaglio sui percorsi non serviti dalla ferrovia sono rimborsate con una indennità chilometrica di L. 26 per ciascun quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio.

     Se l'itinerario è costituito da più tratti di ferrovia e più tratti di via ordinaria, alternativamente, e si rendano perciò necessari più trasbordi, il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasloco, potrà servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso l'indennità chilometrica prevista nel precedente comma, a rimborso delle spese di trasporto, compete limitatamente ai percorsi non serviti da ferrovia.

     Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve far accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo, facendosi rilasciare regolare bolletta.

     Se il trasporto dei mobili e delle masserizie viene effettuato con mezzi forniti gratuitamente dall'Azienda non compete alcuna indennità chilometrica.

     Le spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono rimborsati nella misura di L. 2600 per quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, e di L. 3100 per trasferimenti dalla Sardegna in altre parti del territorio nazionale e viceversa, fino ad un massimo di 40 quintali.

     Per il carico e lo scarico dei mobili e delle masserizie di dipendenti traslocati che abitano o vanno ad abitare in alloggi dell'Azienda ubicati nel recinto delle stazioni ferroviarie o lungo la linea, provvede di regola l'Azienda stessa con proprio personale. In tali casi il rimborso previsto nel precedente comma compete nella misura ridotta di due quinti. Se l'Azienda provvede con proprio personale a dette operazioni in una sola delle residenze, il rimborso compete nella misura ridotta di un quinto.

     Dal rimborso delle spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quant'altro non sia da considerare facente parte dell'arredamento e dell'attrezzatura della casa di abitazione.

     Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova residenza da una località diversa dalla precedente residenza di servizio del dipendente traslocato, le indennità spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto qualora il movimento fosse effettuato fra le due residenze.

     Le indennità ed i rimborsi relativi al trasloco della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia del dipendente alla data di effettuazione del movimento, e semprechè questo risulti completato entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

     Agli effetti della corresponsione di tali indennità e rimborsi di dipendente deve presentare una distinta dei pesi dei mobili e delle masserizie trasportati dalla precedente alla nuova dimora.

 

          Art. 19. Indennità di prima sistemazione

     Al personale traslocato spetta un'indennità di prima sistemazione nella seguente misura:

direttore centrale di 1ª classe, direttore compartimentale di 1ª classe, direttore centrale, direttore compartimentale ispettore superiore, ispettore capo, cassiere principale ad personam, ispettore principale di 1ª classe, segretario

100.000

superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate rimanente personale direttivo, di concetto degli uffici e dirigente dell'esercizio; applicato capo e qualifiche equiparate, applicato e qualifiche equiparate; assistente principale di stazione, assistente di stazione, alunno

85.000

ad personam, aiutante ad personam, capo treno di 1ª classe, capo treno macchinista di 1ª classe, macchinista, macchinista T. M., sottocapotecnico ad personam, capo verificatori ad personam, primo nostromo, capo motorista, capo elettricista

70.000

rimanente personale [9]

60.000

     La suddetta indennità è ridotta alla metà per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

     Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova residenza la famiglia ed il mobilio è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione, salvo la corresponsione dell'altra metà dopo il trasferimento delle persone di famiglia e del mobilio, purchè questo sia compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

     L'indennità medesima è ridotta ad un terzo, da computarsi sull'indennità in misura intera o sulla misura già ridotta ai termini dei precedenti comma, per il personale assegnatario, nella nuova residenza, di un alloggio dell'Azienda.

     L'indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

     Nel caso di trasloco di un dipendente coniugato, non separato legalmente, in una residenza dove successivamente sia trasferito il coniuge, pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennità di prima sistemazione, solo la eventuale eccedenza dell'indennità stabilita per la sua qualifica rispetto all'indennità liquidata al coniuge.

 

          Art. 20. Trasloco della famiglia in Comune viciniore alla residenza

     Il personale traslocato che, per riconosciuta impossibilità di trovare l'abitazione nella nuova residenza di servizio, trasferisca la famiglia, il mobilio e le masserizie in Comune viciniore, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e rimborsi inerenti al trasferimento, purchè la distanza fra la casa municipale del detto Comune viciniore e la nuova residenza di servizio non superi i 30 chilometri.

     Per il personale che abita in alloggi dell'Azienda ubicati lungo la linea ferroviaria o nel recinto delle stazioni, lontani dal centro abitato del Comune, la distanza prevista nel precedente comma si computa fra l'alloggio e la residenza di servizio.

     Il successivo trasferimento nella residenza di servizio, purchè effettuato entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente art. 18, dà diritto al trasporto gratuito per ferrovia delle persone di famiglia, del mobilio e delle masserizie oppure al rimborso delle relative spese documentate qualora il trasporto debba effettuarsi per via ordinaria.

 

          Art. 21. Indennità di trasloco al personale collocato a riposo

     Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18 e 19 per il trasferimento dell'ultima sede di servizio in altro domicilio eletto nel territorio nazionale.

     Il diritto si perde se, entro due anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano effettuati i relativi movimenti.

     Per coloro che siano in godimento di un alloggio dell'Azienda la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti nel primo comma è ammessa anche quando il movimento si limiti al cambio di abitazione nell'ambito del medesimo Comune, purchè il cambio stesso sia effettuato entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di cessazione dal servizio e gli interessati si siano sistemati in alloggio privato.

 

          Art. 22. Cambi di abitazione disposti dall'Azienda

     Quando, conservando la medesima residenza di servizio, il dipendente passi, per ordine dell'Azienda, da uno ad un altro alloggio dell'Azienda stessa, o da un alloggio dell'Azienda ad altro privato e viceversa, compete per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobilio e masserizie trasportati dalla precedente alla nuova abitazione, un'indennità di L. 870 a titolo di rimborso delle spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario.

     Qualora l'Azienda non fornisca il mezzo per il trasporto è inoltre corrisposto, in tali casi, un compenso di L. 26 al chilometro per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili di mobilio e masserizie trasportati dalla vecchia alla nuova abitazione, entro il limite massimo di 40 quintali.

     Lo stesso trattamento compete quando il dipendente, trasferito da uno ad altro impianto del medesimo centro abitato, passi da un alloggio privato ad altro alloggio privato e l'Azienda riconosca la necessità del cambio, nonchè nel caso che l'Azienda, dovendo restaurare i propri fabbricati, obblighi il dipendente ivi alloggiato a trasportare altrove tutto il mobilio o parte di esso.

     In quest'ultimo caso l'indennità e l'eventuale compenso chilometrico sono da ammettere anche quando il dipendente torni ad occupare l'alloggio restaurato.

 

          Art. 23. Rimborso della pigione

     Quando il dipendente traslocato non possa rescindere il contratto d'affitto nè subaffittare l'alloggio, e antecedentemente all'ordine di trasloco abbia soddisfatto a quanto prescrive l'art. 24, è concesso il rimborso della pigione per il tempo in cui l'alloggio resti disabitato, e ciò anche nel caso di passaggio da un alloggio privato ad altro dell'Azienda nella stessa residenza.

     Quando il contratto non prestabilisca un'indennità per la rescissione, il dipendente deve domandare all'Azienda a quali condizioni egli possa pattuirla.

     Se il dipendente subaffitti l'alloggio ad un prezzo inferiore a quello da lui stipulato col locatore, gli è rifusa la differenza, semprechè abbia ottenuto per il subaffitto il preventivo assenso del superiore locale.

     A meno che le consuetudini locali od il contratto stipulato dal dipendente non stabiliscano una durata minore, il rimborso non può essere superiore a due mesi di pigione per le camere e gli alloggi ammobiliati e a sei mesi per gli alloggi vuoti. I due o sei mesi decorrono dal giorno della consegna delle chiavi dell'alloggio a norma dell'art. 24.

     I direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e i direttori compartimentali per il rimanente personale possono, eccezionalmente, autorizzare rimborsi di pigione per un tempo superiore a sei mesi per gli alloggi vuoti, ma in nessun caso superiore ad un anno, quando, per le consuetudini locali, il dipendente abbia dovuto stipulare un contratto di locazione di lunga durata.

     L'Azienda non riconosce un prezzo di affitto che non sia proporzionato al numero dei componenti la famiglia del dipendente conviventi ed a suo carico, ed alle sue condizioni economiche come dipendente dell'Azienda.

     In tal caso la misura del fitto da rimborsare è stabilita dalle autorità di cui al quinto comma.

 

          Art. 24. Prescrizioni relative al rimborso della pigione

     Per il rimborso previsto dall'art. 23, il contratto deve essere intestato al dipendente, il quale ha l'obbligo, appena lo abbia stipulato, di darne comunicazione al proprio capo immediato e di compilare il modulo a tal fine istituito.

     Il dipendente che abbia titolo al rimborso deve consegnare l'appartamento libero e le chiavi di esso al proprio superiore quando non abbia potuto rescindere la locazione o subaffittare l'alloggio.

     Il superiore provvede per la restituzione, a tempo debito, delle chiavi al proprietario o al dipendente, rispettivamente nel caso che il rimborso comprenda tutto il restante periodo della locazione o si limiti ad un tempo minore.

     Il rimborso della pigione decorre dalla data di consegna delle chiavi, purchè non anteriore di una settimana alla data del trasloco.

 

          Art. 25. Congedo per trasloco

     Per gli atti preparatori e consecutivi al trasloco è concesso, indipendentemente dal congedo regolamentare, il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere lo stipendio, per non oltre sei giorni complessivamente, ai dipendenti con la famiglia e tre giorni agli altri, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, ed un giorno in più per ogni 300 chilometri, o frazione, successivi, quando la distanza è maggiore.

 

Capo III

SOPRASSOLDO DI LOCALITA'

 

          Art. 26.

     Al personale che risiede presso le località di confine appresso indicate, o in località comprese fra le medesime e il confine italiano, viene corrisposto un soprassoldo mensile nella misura indicata a fianco delle località medesime:

Località

Aiuto applicato e qualifiche equiparate: personale ausiliario degli uffici personale esecutivo dell'esercizio, escluso il capo treno di 1ª classe e il macchinista di 1ª classe

Rimanente personale

Modane, Chiasso, Innsbruck, Arnoldstein, Brennero, San Candido, Tarvisio

3.500

4.500

Ventimiglia, Domodossola, Luino, Poggioreale Campagna, Poggioreale del Carso

1.750

2.250

 

          Art. 27.

     Il soprassoldo di cui al precedente articolo è ridotto di un terzo per i dipendenti che non hanno persone di famiglia (coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle) conviventi ed a carico; il soprassoldo stesso è ridotto alla metà per il personale femminile coniugato con dipendenti aventi titolo di soprassoldo.

 

          Art. 28.

     Il soprassoldo di località si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio.

     Durante le assenze dal servizio per le quali è concesso al dipendente soltanto una parte dello stipendio, il soprassoldo è ridotto nella stessa proporzione in cui è ridotto lo stipendio.

     Nei casi di trasferimento il personale perde il diritto al soprassoldo di località, previsto per la località che abbandona, dal giorno in cui lascia definitivamente il servizio nella località stessa, ed acquista diritto, dalla data medesima, a quello eventualmente stabilito per la nuova residenza.

 

Capo IV

INDENNITA' DI MALARIA

 

          Art. 29.

     L'indennità di malaria è corrisposta ai dipendenti:

     a) che risiedono nelle località dichiarate malariche con decreto del Presidente della Repubblica, in applicazione del testo unico di legge 1° agosto 1907, n. 636;

     b) che in dette località debbono sostare, per ragioni di servizio, per un periodo continuativo di almeno otto ore.

 

          Art. 30.

     L'indennità di malaria è corrisposta nella misura di lire 26 giornaliere.

 

          Art. 31.

     L'indennità di malaria è corrisposta per i giorni di presenza in servizio, nonchè per quelli di assenza che sia dovuta:

     a) a costatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando è corrisposto, per intero o in parte, lo stipendio;

     b) ad aspettativa per motivi di salute;

     c) a riposo settimanale ed a festività infrasettimanale;

     d) a congedo ordinario.

 

          Art. 32.

     Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo non spetta l'indennità di malaria quando il dipendente, essendo affetto da malattia non dipendente dalla malaria, abbandoni la residenza malarica.

 

Capo V

COMPENSO PER REPERIBILITA' [10]

 

          Art. 33. [11]

     I dipendenti che svolgono in via continuativa le mansioni proprie delle qualifiche indicate nella tabella appresso riportata hanno l'obbligo della reperibilità nei giorni di lavoro ed in quelli di assenza per riposo settimanale o godimento delle festività infrasettimanali quando:

     1) siano assegnatari di alloggi dell'Azienda loro espressamente riservati nell'impianto in cui prestano servizio o nelle vicinanze del medesimo. I dipendenti stessi sono tenuti ad abitare in tali alloggi salvo che l'Azienda, per giustificati motivi, ne autorizzi la rinuncia;

     2) occupino un alloggio dell'Azienda diverso da quelli di cui al precedente punto, ubicato a non più di cinque chilometri dall'impianto presso il quale prestano servizio. Tale distanza si computa tra l'abitazione del dipendente ed il più vicino ingresso dell'impianto, lungo un itinerario normale.

     Per le zone servite da mezzi di comunicazione idonei a stabilire frequenti e rapidi collegamenti fra la dimora ed il posto di lavoro, i Comitati di Esercizio possono stabilire un limite di distanza superiore;

     3) occupino un alloggio privato nelle stesse condizioni di ubicazione, rispetto all'impianto, di cui al punto 2).

     Nei casi di cui ai punti 1) e 2) il personale interessato ha titolo alla riduzione percentuale sul canone mensile, stabilito dall'Azienda in relazione alla categoria dell'alloggio occupato, nella misura indicata rispettivamente nelle colonne A e B della tabella.

     Nel caso di cui al punto 3) compete il compenso mensile indicato nella colonna C della tabella stessa.

     Fermo restando il disposto di cui al 6° comma dell'art. 34 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, l'obbligo della reperibilità può richiedersi al massimo, a settimane alterne.

     L'obbligo della reperibilità consiste nell'impegno da parte dei dipendenti di lasciare indicazioni atte a consentire loro di ricevere le eventuali chiamate di servizio fuori dell'orario normale di lavoro, ponendosi in condizioni di soddisfarle.

     In casi di impedimento o necessità di particolare rilievo preclusivi della reperibilità, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione ai superiori diretti.

     La reperibilità può essere richiesta anche per impianto diverso da quello di appartenenza. In tal caso le condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) si riferiscono all'impianto presso cui viene soddisfatto l'obbligo della reperibilità.

Qualifiche

A

B

C

 

%

%

lire

1) Stazioni:

 

 

 

Capo stazione sovrintendente, superiore, principale e di 1ª classe ad personam

35

20

3.500

Capo stazione di 1ª classe e di 3ª classe ad personam

40

25

2.500

Capo stazione

45

30

2.000

Deviatore capo e capo squadra deviatori

50

35

1.700

Deviatore

55

40

1.400

Manovali addetti ai bivi ed ai posti di blocco intermedi

60

45

1.000

2) Depositi locomotive:

 

 

 

Capo deposito sovrintendente, superiore, principale e di 1ª classe ad personam

35

20

3.500

Capo deposito di 1ª classe, capo deposito, macchinista di 1ª classe e macchinista assegnati permanentemente alle funzioni di capo deposito

40

25

2.500

Consegnatario carri soccorso di 1ª categoria e suo sostituto

50

35

1.700

3) Squadre rialzo e posti di verifica:

 

 

 

Capo tecnico sovrintendente, superiore, principale, di 1ª classe ad personam, di 1ª classe e capo tecnico, titolari di squadra rialzo in sede compartimentale o in località di particolare intensità di traffico

35

20

3.500

Dirigente titolare di posto di verifica in sede compartimentale

50

35

1.700

4) Linea:

 

 

 

Sorvegliante principale della linea, sorvegliante della linea e capo squadra della linea

55

40

1.400

Operaio dell'armamento, guardiano ad personam e cantoniere

60

45

1.000

5) Impianti elettrici e di segnalamento:

 

 

 

Capo tecnico sovrintendente, superiore, principale e di 1ª classe ad personam addetti alle sottostazioni di trasformazione, alla manutenzione degli apparati centrali, di segnalamento e di blocco, nonchè delle linee elettriche e di quelle di segnalamento, telegrafiche, telefoniche e di illuminazione ed alle centrali idroelettriche

35

20

3.500

Capo tecnico di 1ª classe, capo tecnico e sottocapo tecnico ad personam addetti come sopra

40

25

2.500

Operaio specializzato, operaio qualificato di 1ª classe, operaio qualificato e aiutante operaio ad personam addetti come sopra

50

35

1.700

Manovali delle squadre di pronto intervento

60

45

1.000

6) Capi reparto di esercizio:

 

 

 

Capi reparto Movimento, Trazione, Lavori, Impianti elettrici

35

20

3.500

7) Navi traghetto:

 

 

 

Dirigente nautico e dirigente tecnico delle navi traghetto; capo tecnico titolare dell'officina del reparto di navigazione di Messina

35

20

3.500

 

          Art. 34. [12]

     Per esigenze di servizio l'obbligo della reperibilità alle condizioni di cui all'art. 33, e con il trattamento previsto per i dipendenti di pari livello gerarchico, può essere richiesto, a giudizio del Direttore del Servizio, anche ai dirigenti delle centrali o sottocentrali termiche che alimentano stazioni di particolare importanza, ai sostituti dei Capi reparto di esercizio, ai Manovratori capi, ai Capi squadra manovratori ed ai Manovratori.

 

          Art. 35. [13]

     Il trattamento previsto dall'art. 33 va corrisposto quando spettano le competenze fisse.

     Il trattamento stesso viene conservato nei casi:

     a) di trasferimento per servizio ad altro impianto dove il dipendente continui a soddisfare all'obbligo della reperibilità allorchè, per mancanza di alloggio nella nuova residenza o nel nuovo posto di lavoro, non abbia la possibilità di procurarsi un nuovo alloggio;

     b) di congedo straordinario;

     c) di passaggio ad altre funzioni per le quali non sia ammesso il trattamento stesso, limitatamente, però, ai primi tre mesi successivi al cambiamento di funzioni e semprechè il dipendente non abbia nell'occasione conseguito un aumento di stipendio, nel qual caso la concessione deve subito cessare.

 

          Art. 36.

     La concessione del trattamento previsto dal presente capo è subordinata all'osservanza delle norme che disciplinano l'uso degli alloggi di proprietà dell'Azienda.

 

Capo VI

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E COTTIMI

 

          Art. 37.

     E' considerato straordinario, ai fini della corresponsione del relativo compenso, il lavoro ordinato ed eseguito, per motivi di indole temporanea ed eccezionale, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

     Tale lavoro straordinario non può essere comandato, di regola, per una durata superiore a due ore per giornata di lavoro.

     Il semplice spostamento dell'orario normale in una o più giornate, quando non si supera con esso la durata del lavoro ordinario settimanale, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario. Le ore eccedenti il normale servizio, quando non compensate da minor lavoro entro il mese solare, vengono retribuite per intero ai sensi del primo comma.

     Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per le ore che eccedono in ciascun mese quelle di orario ordinario inerenti alle giornate di presenza per le quali, nel mese stesso, si percepisce il premio giornaliero di cui agli articoli 42, 49 e 77. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale suddetto va effettuata nella misura feriale diurna prevista dal successivo art. 39 [14] .

 

          Art. 38.

     E' vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni rese oltre la durata del lavoro ordinario.

     Al personale direttivo con qualifica di Ispettore capo e qualifiche più elevate il compenso per lavoro straordinario può essere corrisposto in misura mensile forfettaria.

 

          Art. 39.

     Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguito in giornata lavorativa è corrisposto un compenso la cui misura è data, per ciascuna qualifica, dallo stipendio iniziale attribuito alla qualifica stessa ragguagliato ad ora e maggiorato del 15 per cento.

     Detto compenso è aumentato del 20 per cento per le prestazioni straordinarie rese di notte, dalle ore 22 alle ore 6, e nei giorni festivi.

     Non compete il compenso per lavoro straordinario:

     a) ai dipendenti i quali, per prestazioni date, ricevono, oltre allo stipendio, speciali competenze che stiano a compensare anche l'eventuale lavoro straordinario eseguito;

     b) ai dipendenti in missione, salvo che si tratti di prestazioni straordinarie espressamente comandate.

 

          Art. 40.

     Previa autorizzazione del direttore generale può essere adottato il sistema di lavoro a cottimo quando la sua applicazione risulti possibile ed opportuna.

     Le norme particolari per l'esecuzione del lavoro a cottimo sono emanate dal direttore generale.

 

Capo VII

SOPRASSOLDO PER SERVIZIO NOTTURNO

 

          Art. 41.

     Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6 è corrisposto un soprassoldo nella misura oraria di L. 70 per la prima categoria e di lire 40 per la seconda categoria.

     Il soprassoldo compete nella misura di cui alla prima categoria ai dipendenti addetti alla circolazione dei treni, o che svolgono le loro mansioni all'aperto o in condizioni di particolare disagio o responsabilità, secondo norme da approvarsi dal direttore generale.

     Non spetta il soprassoldo per servizio notturno al personale in missione ed a quello che per le prestazioni rese nel periodo compreso fra le ore 22 e le ore 6 percepisce il compenso per lavoro straordinario.

     Parimenti non spetta il soprassoldo al personale di condotta e di scorta dei treni ed al personale navigante quando acquista titolo all'indennità di pernottazione prevista dagli articoli 44, 51 e 79, rispettivamente.

 

Capo VIII

COMPETENZE DEL PERSONALE DI MACCHINA [15]

 

          Art. 42. Premi di lavoro [16]

     A. Premio giornaliero.

     In luogo del premio di operosità, previsto dall'art. 58, viene corrisposto al personale di macchina un premio nella misura appresso indicata per ogni ora impiegata in viaggio nella condotta delle locomotive, delle elettromotrici e delle automotrici:

Macchinista L. 500

Aiuto macchinista L. 330

Macchinista T. M. L. 360

Aiuto macchinista T. M. L. 240

     Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali, alle assenze dovute ad altre cause (festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.

     Nelle giornate di congedo annuale o speciale, compete, in luogo del premio giornaliero, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto Ministeriale in applicazione dell'art. 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, salvo che per i dipendenti utilizzati esclusivamente in mansioni che danno titolo al solo premio giornaliero, ai quali è da corrispondersi quest'ultimo premio.

     Al personale di macchina utilizzato in mansioni proprie di altre categorie di personale, compete, in luogo del premio giornaliero, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59.

     B. Premio orario.

     Per ogni ora di condotta viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

Macchinista L. 40

Aiuto macchinista L. 27

     Il premio orario va corrisposto per ciascun treno dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo. Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.

     Per il servizio di condotta ai treni materiali il premio orario va liquidato per tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione e cioè dall'ora di partenza con la prima corsa, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno.

     Per i dipendenti utilizzati ai treni locali od alle manovre permanenti il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali.

 

          Art. 43. Premio di percorrenza [17]

     Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione in viaggio od in servizio alle tradotte o alle manovre, si corrisponde, per ogni chilometro virtuale (o chilometro reale per le manovre) un premio di percorrenza nella seguente misura:

 

 

Macchinista

Aiuto macchinista

Locomotive a vapore alimentate a carbone

L.

3,20

2,60

Locomotive a vapore alimentate a nafta e mista

"

3,- -

2,25

Locomotive elettriche a corrente alternata e locomotive diesel

"

1,70

1,35

Locomotive elettriche a corrente continua

"

1,55

1,20

Elettromotrici ed elettrotreni automotrici ed autotreni

"

1,50

1,15

 

          Art. 44. Indennità di pernottazione [18]

     Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di macchina, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 187.

     Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni ora di condotta fuori residenza effettuata nello stesso periodo.

     Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione o del relativo supplemento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie, e del tempo medio a disposizione del Movimento nelle misure stabilite dal Direttore generale, e dei ritardi in arrivo, non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi.

     L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

 

          Art. 45. Compenso per assenza dalla residenza [19]

     Al Macchinista ed all'Aiuto macchinista viene corrisposto un compenso di lire 40 e di lire 36, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano, per conto del deposito o della Stazione cui sono stabilmente addetti, servizi che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, un'assenza di durata non inferiore a cinque ore.

     Per servizi interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a cinque ore.

     Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione prevista dal precedente articolo.

     Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito all'ora reale di arrivo in residenza.

     Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

 

          Art. 46. Premio di economia

     A) Trazione a vapore.

     Ai macchinisti e agli aiuto macchinisti addetti alla trazione a vapore è concesso un premio di cointeressamento all'economia di combustibile e delle materie lubrificanti e di illuminazione impiegati nel servizio delle locomotive.

     Il premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato, ed è ripartito per tre quinti ai macchinisti e per due quinti agli aiuto macchinisti.

     Per determinati tipo di locomotive a vapore di grande potenza, alimentate a carbone, può però, a giudizio del capo del servizio materiale a trazione, essere accordato all'aiuto macchinista un supplemento di premio pari alla metà di quello spettantegli per economia.

     Agli effetti della liquidazione del premio per economia combustibili si tiene conto dei minuti recuperati nella corsa dei treni aumentando la velocità nei limiti consentiti.

     B) Tipi di trazione diversi da quella a vapore.

     Ai macchinisti ed agli aiuto macchinisti dei mezzi di trazione elettrica e Diesel, o con altri tipi di motori endotermici è pure concesso un premio di cointeressamento alla economia dell'energia elettrica, dei combustibili, dei carburanti e delle materie lubrificanti e di illuminazione impiegati nel servizio dei mezzi stessi.

     Il premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato ed è ripartito per due terzi ai macchinisti e per un terzo agli aiuto macchinisti.

     Agli effetti della liquidazione del premio di economia sui consumi di energia, combustibili e carburanti, si tiene conto dei minuti recuperati nella corsa dei treni aumentando la velocità nei limiti consentiti.

     La misura degli assegni e le ulteriori norme per la determinazione, liquidazione e ripartizione del premio sono approvate dal direttore generale.

     Una somma non superiore al 10 per cento dell'importo suddetto può essere erogata nell'assegnazione di premi a tutti coloro che abbiano, con la loro opera e sorveglianza, contribuito alla economia del combustibile e delle altre materie anzidette.

 

          Art. 47. Locomotive ed automotrici condotte da un solo agente

     Per i servizi ai treni di limitata durata ed importanza, nei quali sia riconosciuta la possibilità di impiego di un solo agente di condotta, e per i servizi di manovra in cui si attui la condotta a mezzo di un solo agente senza il sussidio di un secondo, sono corrisposti all'unico agente di condotta, oltre alle competenze previste dal presente capo VIII spettantigli per le normali funzioni di guida, anche i premi di percorrenza di cui all'art. 43 e di economia di cui all'art. 46, che competerebbe al secondo agente, nonchè un compenso integrativo che verrà determinato dal direttore generale, in relazione al tipo di servizio effettuato.

 

          Art. 48. Servizi speciali

     Al personale di macchina eventualmente impegnato in servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o di parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale, la cui misura è stabilita dal direttore generale, su proposta del capo del servizio materiale e trazione.

 

Capo IX

COMPETENZE DEL PERSONALE DEI TRENI [20]

 

          Art. 49. Premi di lavoro [21]

     A Premio giornaliero.

     In luogo del premio di operosità previsto dall'art. 58, al personale dei treni viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

Capo treno

L.

380

Conduttore

"

300

Assistente viaggiante

"

270

Frenatore

"

240

     Ai dipendenti rivestiti della qualifica di Conduttore principale ad personam il premio è corrisposto nella misura stabilita per il Conduttore.

     Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali ed alle assenze dovute ad altre cause (festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.

     Nelle giornate di congedo annuale o speciale, in luogo del premio giornaliero, compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto Ministeriale in applicazione dell'art. 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale ferroviario, salvo che per i Capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i Depositi personale viaggiante, ai quali è da corrispondere, in sua vece, il premio giornaliero.

     Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di un diverso gruppo di personale, in luogo del premio giornaliero, compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59.

     B Premio orario.

     Per ogni ora di scorta ai treni viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

Capo treno

L.

12

Conduttore

"

9

Assistente viaggiante e frenatore

"

7

     Per la scorta dei treni sulle linee esercitate con servizio a dirigenza unica, detto premio orario va aumentato come segue:

Capo treno

L.

15

Conduttore

"

10

Assistente viaggiante e frenatore

"

5

     Il premio orario va corrisposto per ciascun treno dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo. Gli eventuali ritardi in arrivo vanno però considerati solo se non imputabili al personale interessato.

     Per il servizio di scorta ai treni materiali, il premio orario va liquidato per tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione e cioè dall'ora di partenza con la prima corsa, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno.

     Per i dipendenti utilizzati esclusivamente ai treni locali il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali.

 

          Art. 50. Premio di percorrenza [22]

     Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto, per ogni chilometro reale di percorso, un premio nelle seguenti misure:

Qualifiche

Treni viaggiatori e merci (esclusi omnibus e raccoglitori)

Treni merci, omnibus e raccoglitori

Capo treno

1,00

1,50

Conduttore, assistente viaggiante, frenatore

0,60

1,00

 

          Art. 51. Indennità di pernottazione [23]

     Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di scorta ai treni viene corrisposta una indennità di pernottazione di L. 187.

     Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni ora di scorta ai treni fuori residenza effettuata nello stesso periodo.

     Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supplemento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie, nelle misure stabilite dal Direttore generale, e dei ritardi in arrivo, non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi.

     L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

 

          Art. 52. Compenso per assenza dalla residenza [24]

     Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza dalla residenza, quando effettua servizi per conto del Deposito o della Stazione cui è stabilmente addetto, che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, un'assenza di durata non inferiore a 5 ore:

Capo treno L. 40

Conduttore, assistente viaggiante, frenatore L. 32

     Per gli agenti rivestiti della qualifica di Conduttore principale ad personam il compenso suddetto è fissato nella misura di lire 36.

     Per i servizi interessanti il periodo compreso fra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno, la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a cinque ore.

     Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione prevista dal precedente articolo.

     Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza.

     Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

 

          Art. 53. Servizio fatto con carri misti da squadre fisse durante il viaggio

     Il personale di scorta ai treni che fa parte delle squadre fisse trasbordatrici, incaricate cioè del carico, scarico, trasbordo e riordino delle merci nei carri misti, da eseguirsi durante il viaggio, riceve, in aggiunta ai compensi previsti nei precedenti articoli ed a seconda delle mansioni espletate, un premio addizionale per ogni ora di lavoro prestato nelle seguenti misure:

Capo treno L. 15

Conduttore, assistente viaggiante, frenatore L. 9 [25]

     I manovali trasbordatori che fanno parte delle squadre suddette ricevono, in luogo della indennità di trasferta, le competenze previste dal presente capo per i frenatori occupati in questo speciale servizio.

     Il personale non appartenente alla squadra fissa che viaggia col treno da questa servito non ha titolo al premio di cui sopra.

 

          Art. 54. Soprassoldo per cumulo di funzioni

     Per la scorta dei treni per i quali il turno di servizio stabilisce specificatamente che il dipendente cui sono affidate le funzioni di capo treno deve disimpegnare anche il servizio del conduttore o dell'assistente viaggiante e quando il cumulo di queste funzioni sia dall'Azienda considerato tale da giustificare un compenso maggiore di quello dovuto per la sola funzione di capo treno, sono corrisposti al dipendente stesso, in aggiunta alle altre competenze per esso previste dal presente capo, anche il premio di percorrenza previsto per le funzioni di conduttore o di assistente viaggiante, nonchè un compenso integrativo che verrà determinato dal direttore generale.

     Lo stesso trattamento compete al capo treno quando scorti, senza ausilio di agenti addetti alle operazioni di frenatura, un treno merci servito da freno continuo.

 

          Art. 55. Scorta sui treni senza bagagliaio

     I capi treno, conduttori principali ad personam, conduttori ed assistenti viaggianti addetti alla scorta dei treni senza bagagliaio su determinati tratti di linea e che prendono posto nella garetta di un freno coperto, ricevono un soprassoldo di L. 18 e di L. 12, per ogni ora di effettiva scorta rispettivamente per i treni a trazione a vapore e per i rimanenti.

     I tratti di linea che danno titolo al detto soprassoldo sono stabiliti dal direttore generale.

     Il soprassoldo stesso è da corrispondere in ogni caso al conduttore ed all'assistente viaggiante quando, per risparmiare un agente nella frenatura, prendono posto in una garetta da frenatore per la manovra di un freno attivo.

 

          Art. 56. Agenti delle stazioni in funzioni proprie del personale di scorta dei treni e personale di scorta dei treni incaricato di servizi speciali

     Al personale in genere delle stazioni, eventualmente incaricato delle funzioni di capo treno, conduttore, assistente viaggiante e frenatore, sono corrisposte, nella misura e con le norme di cui al presente capo le competenze varie stabilite per i dipendenti di cui disimpegnano le funzioni, restando con ciò esclusi, per il servizio stesso, dalla corresponsione dell'indennità di trasferta.

     Al personale di scorta ai treni eventualmente impegnato in servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o di parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale, la cui misura, caso per caso, è stabilita dal direttore generale su proposta del capo del servizio movimento.

 

Capo X

PREMI DI RENDIMENTO

 

          Art. 57. Premio di maggior produzione [26]

     Gli agenti dell'esercizio, incaricati di compiere favori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione, da corrispondere in sostituzione del premio di operosità previsto dal successivo art. 58, il cui importo giornaliero in nessun caso può essere superiore al 40 per cento della duecentottantesima parte dello stipendio annuo iniziale.

     Qualora, a parità di presenza in servizio nel mese solare, l'importo liquidabile per premio di maggior produzione risulti inferiore alla seconda misura del premio di operosità prevista per la qualifica rivestita, si corrisponde agli interessati quest'ultimo premio nella predetta seconda misura.

     Le norme in base alle quali è da effettuarsi la liquidazione del premio di maggior produzione sono approvate dal Direttore generale.

 

          Art. 58. Premio di operosità [27]

     Al personale delle qualifiche comprese nella tabella appresso riportata è corrisposto, per ogni giornata di presenza in servizio e di congedo annuale o speciale, un premio di operosità, al fine di interessarlo alla regolarità ed alla economia del servizio, nonchè per aumentarne la produttività.

     Il premio viene attribuito per ciascuna qualifica sulla base delle misure appresso indicate e con le modalità di cui al successivo art. 59.

Personale direttivo

 

Lire

 

Direttore centrale di 1ª classe; Direttore compartimentale di 1ª

 

3.450

 

Direttore centrale; direttore compartimentale

 

2.800

 

 

1ª misura

 

2ª misura

 

lire

 

lire

Ispettore capo superiore

2.250

 

2.500

Ispettore capo; Cassiere principale ad personam

1.820

 

2.000

Ispettore principale; Cassiere di 1ª classe ad personam

1.500

 

1.650

Ispettore di 1ª classe; Cassiere di 2ª classe ad personam

1.160

 

1.350

Ispettore

 

1.000

 

Personale degli uffici

1ª misura

2ª misura

3ª misura

 

lire

lire

lire

Personale di concetto:

 

 

 

Segretario superiore di 1ª classe; Segretario tecnico superiore di 1ª classe; Revisore superiore di 1ª classe; Cassiere di 1ª classe

750

850

950

Segretario superiore; Segretario tecnico superiore; Revisore superiore; Cassiere

600

675

750

Segretario capo; Coadiutore capo; Segretario tecnico capo; Coadiutore tecnico capo; Revisore capo; Sottocassiere

500

550

600

Segretario principale; Coadiutore principale; Segretario tecnico principale; Coadiutore tecnico principale; Revisore principale

370

420

470

Segretario; Coadiutore; Segretario tecnico; Coadiutore tecnico

300

350

400

Personale esecutivo

 

 

 

Applicato capo; Applicato tecnico capo

300

375

450

Applicato principale; Applicato tecnico principale

250

310

360

Applicato; Applicato tecnico; Applicato stenodattilografo

210

265

310

Aiuto applicato; Aiuto applicato tecnico; Aiuto applicato stenodattilografo

180

225

265

Personale ausiliario

 

 

 

Aiutante

175

220

260

Commesso ad personam; Usciere capo

150

190

220

Usciere di 1ª classe ad personam; Usciere

125

160

190

Inserviente

100

130

160

Infermiere di 1ª classe

175

220

260

Infermiere

150

190

220

Personale dell'esercizio

1ª misura

2ª misura

3ª misura

 

lire

lire

lire

Dirigenti delle stazioni

 

 

 

Movimentisti:

 

 

 

Capo stazione sovrintendente

900

1.000

1.160

Capo stazione superiore

750

830

950

Capo stazione principale

600

700

800

Capo stazione di 1ª classe ad personam; Capo stazione di 1ª classe

500

590

650

Capo stazione di 3ª classe ad personam; Capo stazione

420

500

550

Gestionisti:

 

 

 

Capo gestione sovrintendente

750

850

1.000

Capo gestione superiore

600

700

800

Capo gestione principale

480

550

600

Capo gestione di 1ª classe ad personam; Capo gestione di 1ª classe

400

470

520

Capo gestione di 3ª classe ad personam; Capo gestione

350

400

450

Telegrafisti:

 

 

 

Capo telegrafista principale

480

550

600

Capo telegrafista di 1ª classe ad personam; Capo telegrafista di 1ª classe

400

470

520

Capo telegrafista

350

400

450

Interpreti:

 

 

 

Interprete principale

480

550

600

Interprete di 1ª classe ad personam; Interprete di 1ª classe

400

470

520

Interprete

350

400

450

Personale esecutivo delle stazioni:

 

 

 

Assistente principale di stazione; Aiutante ad personam; Alunno d'ordine ad personam

300

350

400

Assistente di stazione

240

290

330

Ausiliario di stazione

200

240

280

Manovratori:

 

 

 

Manovratore capo

350

470

530

Capo squadra manovratori

300

400

460

Manovratore

260

340

400

Deviatore:

 

 

 

Deviatore capo

350

470

530

Capo squadra deviatori

270

350

420

Deviatore

200

270

350

Dirigenti dei depositi personale viaggiante:

 

 

 

Capo personale viaggiante superiore

750

800

850

Capo personale viaggiante principale

650

700

750

Capo personale viaggiante di 1ª classe

550

600

650

Capo personale viaggiante

450

500

550

Controllori viaggianti:

 

 

 

Controllore viaggiante principale

400

450

550

Controllore viaggiante di 1ª classe

300

360

450

Controllore viaggiante

250

300

380

Dirigenti dei depositi locomotive:

 

 

 

Capo deposito sovrintendente

900

1.000

1.160

Capo deposito superiore

810

900

1.050

Capo deposito principale

765

850

1.000

Capo deposito di 1ª classe ad personam; Capo deposito di 1ª classe

695

770

905

Capo deposito

630

700

820

Dirigenti della linea:

 

 

 

Sorvegliante principale della linea

400

485

570

Sorvegliante della linea

350

420

490

Personale esecutivo della linea:

 

 

 

Capo squadra della linea

300

360

410

Operaio dell'armamento

250

300

350

Cantoniere; Guardiano ad personam

200

240

280

Dirigenti tecnici:

 

 

 

Capo tecnico sovrintendente

900

1.000

1.160

Capo tecnico superiore

810

900

1.050

Capo tecnico principale

730

815

950

Capo tecnico di 1ª classe ad personam; Capo tecnico di 1ª classe

660

740

860

Capo tecnico

600

670

780

Operai e verificatori:

 

 

 

Sottocapotecnico ad personam; Capo verificatori ad personam

550

650

750

Verificatore

400

550

680

Operaio specializzato

400

475

550

Operaio qualificato di 1ª classe

310

390

470

Operaio qualificato

250

320

390

Aiutante operaio ad personam

200

250

300

Manovali:

 

 

 

Capo squadra manovali

300

350

400

Manovale

150

200

250

     Nei casi che di seguito si elencano il premio di operosità a ciascuno attribuito è aumentato delle percentuali a fianco indicate:

a) Direttori centrali di 1ª classe e Direttori centrali, titolari di Servizio; Direttori compartimentali di 1ª classe e Direttori compartimentali capi dei Compartimenti più importanti, indicati con provvedimento del Ministro; Ispettori capi superiori, capi di Divisione di esercizio, di Officine e di Uffici di particolare importanza, indicati, questi ultimi, con provvedimenti del Ministro; Ispettori capi, capi di Officine, di Divisioni o Sezioni di esercizio o di Sezioni degli uffici di particolare importanza, indicate, queste ultime, con provvedimento del Ministro; Ispettori principali e Ispettori di 1ª classe, capi di Officine o di reparti d'esercizio

10%

b) Personale di concetto degli uffici con qualifica di Segretario superiore di 1ª classe, Segretario superiore o Segretario capo o qualifiche corrispondenti addetto in via continuativa alla dirigenza di reparti d'esercizio

25%

c) Disegnatori progettisti di rotabili

10%

d) Operatori dirigenti centrali o dirigenti unici oppure dirigenti regolatori delle manovre

25%

e) Movimentisti che prestano servizio nelle cabine apparati centrali; Controllori viaggianti principali con funzioni continuative di Capi gruppo controlleria divisionali; Assistenti principali di stazione e Assistenti di stazione che prestano servizio sui piazzali in mansioni di veicolista o addetti alla rilevazione delle rimanenze; Capi squadra deviatori se addetti a "posto di apposito incaricato" senza deviatore; Dirigenti dei depositi locomotive dove si lavora a premio di maggior produzione o a premio di rendimento globale; Dirigenti tecnici e Sottocapi tecnici ad personam addetti ad impianti dove si lavora a premio di maggior produzione od a premio di rendimento globale, addetti ai posti di verifica e ai posti di sorveglianza presso l'industria privata o addetti ai collaudi in via normale e prevalente con l'obbligo di osservare l'orario di servizio previsto per il personale dell'esercizio

20%

f) Capi squadra manovali e manovali in servizio presso impianti dove si lavora a premio di maggior produzione od a premio di rendimento globale ovvero addetti ai servizi di pulizia del materiale viaggiatori

20%

g) Manovali adibiti a mansioni per le quali siano prescritte dalle leggi e dai regolamenti specifiche abilitazioni che non siano proprie di determinate qualifiche

50%

h) Dirigenti tecnici, dirigenti della linea, operai, personale esecutivo della linea e manovali addetti a Zone ed a Tronchi comprendenti un grande piazzale di stazione, nonché personale di manovra del servizio Movimento utilizzato presso i grandi piazzali predetti

15%

i) Segretari tecnici superiori di 1ª classe e qualifiche equiparate, nonché Segretari tecnici superiori e qualifiche equiparate dei Servizi Lavori e Costruzioni ed Impianti Elettrici, dirigenti di reparto armamento e di reparto di esercizio divisionale o di reparto degli Uffici Centrali preposti alla sovraintendenza dell'esercizio

25%

l) personale ausiliario degli uffici utilizzato alla guida di automezzi

50%

     La maggiorazione di cui al punto g) non è cumulabile con quella di cui al punto f).

 

          Art. 59. [28]

     L'assegnazione delle misure di premio di operosità stabilite per ciascuna qualifica dall'articolo precedente va fatta in relazione all'importanza, alle responsabilità, ai rischi e ai disagi inerenti al posto occupato.

     Dette misure vanno aumentate del 10 per cento qualora il rendimento dimostrato dal dipendente nell'esercizio delle proprie attribuzioni sia particolarmente elevato; le misure vanno invece diminuite della stessa percentuale nei casi di insufficiente rendimento.

     Durante il periodo di prova il premio di operosità è attribuito nella prima misura.

     Al personale dell'esercizio eventualmente utilizzato in mansioni proprie del personale degli uffici il premio di operosità compete nelle misure previste per il personale degli uffici di qualifica equiparata.

     Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto, utilizzato in mansioni proprie di altri gruppi del personale dell'esercizio, compete il premio di operosità previsto per il personale di tali gruppi e di qualifica equiparata.

     Le norme concernenti i criteri per l'attribuzione del premio di operosità sono approvate dal Direttore generale.

     Sui ricorsi contro l'assegnazione del premio di operosità è competente a decidere in via definitiva l'Autorità immediatamente superiore a quella designata dal Direttore generale per l'assegnazione medesima.

 

Capo XI

COMPENSI DIVERSI

 

          Art. 60. Soprassoldo per servizio in galleria

     A) Personale di macchina e dei treni.

     Al personale addetto alla condotta ed alla scorta dei treni con trazione a vapore transitanti su tratti di linea con lunghe gallerie che presentano particolare disagio per il personale stesso, è corrisposto un soprassoldo stabilito, per ogni corsa e per ciascun agente, nella misura di L. 40.

     Il soprassoldo può essere diminuito o soppresso quando per il personale suddetto avessero a diminuire o cessare, per qualsiasi causa, i disagi dai quali il conferimento del soprassoldo è stato determinato.

     Il soprassoldo spetta solamente al personale residente o in sussidio presso i depositi locomotive che provvedono al servizio dei tratti di linea per i quali il soprassoldo è stabilito, e non al personale di altro deposito che eccezionalmente percorre i tratti stessi con locomotive di semplice transito.

     B) Personale della linea.

     Al personale della linea che presta servizio in tronchi e cantoni aventi tratti coperti da gallerie di lunghezza complessiva non inferiore a 500 metri, è corrisposto, a seconda della lunghezza complessiva del tratto coperto esistente nei singoli cantoni, un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:

 

Capi squadra della linea

Operai dell'armamento e cantonieri

I) tratto coperto fino al 15% della lunghezza del cantone, con un minimo di metri 500

L.

50

L.

45

II) tratto coperto da oltre il 15% e fino al 30% della lunghezza del cantone

"

70

"

65

III) tratto coperto da oltre il 30% e fino al 60% della lunghezza del cantone

"

90

"

85

IV) tratto coperto oltre il 60% della lunghezza del cantone

"

115

"

110

     La misura del soprassoldo di cui al comma precedente è aumentata di L. 10 o di L. 20 al giorno, rispettivamente, quando per un solo o per tutti i cantoni limitrofi competa il soprassoldo stesso.

     Al sorvegliante della linea compete il soprassoldo corrisposto al capo squadra della linea dello stesso tronco che percepisce il soprassoldo nella misura più elevata, aumentato di 15 lire.

     Nel conteggio dei tratti coperti esistenti nei singoli cantoni al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria non devono essere considerati i tratti coperti di lunghezza pari o inferiore a 50 ml.

     C) Personale del Servizio impianti elettrici.

     Al personale tecnico, operaio e di manovalanza del Servizio impianti elettrici tenuto a prestare servizio in galleria per la manutenzione degli impianti su tratti di linee coperti da gallerie di una lunghezza complessivamente non inferiore a metri 500 è corrisposto un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:

 

Lunghezza del tratto coperto rispetto all'estensione del tronco

Qualifiche

Fino al 30% con un minimo di m. 500

Oltre il 30% fino al 60%

Oltre il 60%

Capo tecnico superiore

30

42

52

Capo tecnico principale

28

38

48

Capo tecnico di 1ª classe a.p. e capo tecnico 1ª classe

27

35

44

Capo tecnico

23

30

38

Sotto capo tecnico a.p.

21

28

35

Operaio tecnico

20

27

33

Operaio specializzato

18

25

31

Operaio qualificato di 1ª classe e capo squadra manovali

17

23

29

Operaio qualificato

16

21

26

Operaio comune

14

19

23

Manovale

13

18

23

     Nel conteggio dei tratti coperti esistenti nei singoli tronchi al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria non devono essere considerati i tratti coperti di lunghezza pari o inferiore a 50 metri.

     D) Personale del servizio movimento

     Ai dipendenti che prestano servizio nei posti di blocco intermedi ubicati in galleria nonchè nella stazione delle Precedenze della grande galleria dell'Appennino è corrisposto un soprassoldo giornaliero nelle seguenti misure:

Movimentisti L.               200

Altro personale L. 110

      [29]

 

          Art. 61. Compenso a favore del personale addetto a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche

     Al personale addetto a lavori per i quali vengono a verificarsi condizioni di reale disagio ed effettive gravosità per il fatto che richiedano manipolazione di sostanze nocive o tossiche od il continuo contatto con le stesse, è corrisposto un compenso giornaliero di L. 54.

     Il direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, determina quali siano i lavori da considerare nocivi agli effetti del presente articolo.

 

          Art. 62. Premi eccezionali

     Nel bilancio di ciascun esercizio, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda, è stanziato, sotto la voce "premi eccezionali al personale", un fondo per compensi speciali per particolari benemerenze o per prestazioni eccezionali rese oltre il normale orario di servizio il cui corrispettivo non possa essere commisurato nella loro durata.

     Fino al limite individuale di L. 50.000 i suddetti premi sono concessi dal direttore generale.

 

          Art. 63. Premio per le sostituzioni

     Quando, per qualsiasi causa, si sia verificata l'assenza temporanea di un dirigente o di un agente dell'esercizio, escluso il personale addetto alla condotta delle locomotive, alla scorta dei treni e navigante, e non sia stato provveduto alla sostituzione con altro dirigente o agente disponibile, può essere concesso, per ogni giornata di assenza, al dipendente o ai dipendenti che, in più delle loro normali attribuzioni, abbiano disimpegnato il servizio spettante all'assente, ed in aumento al premio di operosità ad essi eventualmente dovuto, un premio non superiore ai due terzi dell'importo giornaliero dello stipendio minimo della qualifica del dipendente sostituito, da ripartirsi in parti uguali fra i dipendenti che in ciascuna giornata effettuarono la sostituzione. Il premio sta a compensare anche l'eventuale lavoro straordinario fatto per la sostituzione medesima. Sono esclusi dal premio i dipendenti che abbiano scarsamente o malamente concorso alla sostituzione, restando la rispettiva quota devoluta agli altri concorrenti.

     Le norme particolari per la determinazione del premio e la sua liquidazione sono approvate dal direttore generale.

 

          Art. 64. Compensi per l'effettuazione delle paghe

     I dipendenti incaricati di corrispondere le paghe al personale ricevono un premio di L. 0,12 per ogni mille lire pagate per competenze dovute al personale medesimo. Il premio è corrisposto mensilmente in base al totale delle somme pagate nel mese, purchè questo sia superiore a L. 1.000.000.

 

          Art. 65. Compensi per funzioni giudiziarie

     Le competenze per onorari, poste a carico delle controparti soccombenti e riscosse dall'Azienda nelle cause relative a contratto di trasporto davanti ai giudici conciliatori e davanti ai pretori, sono ripartite, con norme da stabilirsi dal direttore generale, fra i dipendenti incaricati della difesa dell'Azienda.

 

          Art. 66. Premi per la scoperta di irregolarità od abusi nei trasporti

     Al personale dei treni, a quello delle stazioni ed al personale in genere incaricato delle controllerie che scopra irregolarità od abusi nel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci è accordata, in premio, una percentuale dell'importo delle somme che sono riscosse a titolo di soprattassa, a norma delle vigenti condizioni e tariffe per i trasporti.

     Detta percentuale, da fissarsi dal direttore generale, non potrà, in nessun caso, superare il 30% dell'importo suddetto e qualora venga stabilita in misura inferiore, la differenza fra il 30% del ripetuto importo ed il premio effettivamente corrisposto al personale interessato sarà devoluta all'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato.

     Il premio è limitato al 10% per le irregolarità riscontrate nella dichiarazione del peso delle spedizioni.

     In nessun caso i premi di cui ai precedenti comma possono superare l'importo di L. 4000 per irregolarità od abuso.

     Il premio è accordato anche alla parte delle soprattasse che si riscuotono per i percorsi in servizio cumulativo con le altre ferrovie, quando sussista tra queste e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato apposita convenzione.

     Nel caso in cui l'Azienda creda opportuno di abbandonare l'esazione, colui che ha scoperto l'irregolarità o l'abuso riceve un compenso, per ogni contravvenzione regolarmente accertata, variabile, a seconda dell'importanza della contravvenzione medesima, da L. 50 a L. 1000 per irregolarità. In nessun caso però questo compenso può superare il 20% della esazione non riscossa o rimborsata.

     Se l'Azienda abbandona soltanto una parte delle soprattasse, il premio, nelle misure sopraindicate, viene computato sulla restante parte effettivamente riscossa, fermo restando il minimo di cui al comma precedente.

     Le norme per la ripartizione del premio fra i vari dipendenti che concorrono all'accertamento, nonchè la quota da addebitarsi ai responsabili della irregolare compilazione dei verbali e degli erronei accertamenti per effetto dei quali l'Azienda non potesse incassare la somma dovutale, sono stabilite dal capo del servizio.

     E' corrisposto in premio il 25% di ogni sovrattassa per esazioni suppletive dovute dal viaggiatore sull'importo dei biglietti emessi dal personale nei casi in cui non siavi luogo a premio contravvenzionale. Se però la misura del premio contravvenzionale risulta inferiore a quella del premio di cui al presente comma, compete all'interessato quest'ultimo premio.

     Al personale dei treni che rilascia biglietti ai viaggiatori in partenza da fermate impresenziate, da impianti non abilitati o da stazioni di confine è corrisposto un premio al 2,50% dell'importo dei biglietti emessi.

 

          Art. 67. Premi per la scoperta di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla Polizia ferroviaria

     Ai dipendenti che scoprono contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria, è concesso il 25% del prodotto netto delle pene pecuniarie devolute ed incassate effettivamente dall'erario.

     Qualora il dipendente che ha diritto al premio non possa ottenerlo, per qualsiasi motivo l'Azienda si riserva di compensarlo per proprio conto con un premio, per ogni verbale di contravvenzione, nella misura da L. 50 a L. 500, secondo l'importanza della contravvenzione e le circostanze in cui è stata elevata.

 

          Art. 68. Premi per evitare anormalità nella circolazione dei treni

     Ai dipendenti che contribuiscono ad impedire fatti anormali nella circolazione dei treni, con lo scoprire rotaie rotte od altri guasti di qualche entità nell'armamento e nelle opere d'arte, con l'esporre e ripetere prontamente i segnali in caso di pericolo, o con altri mezzi, possono essere accordati premi il cui importo è determinato, caso per caso, in ragione della utilità del servizio reso.

     Possono, parimenti, e con gli stessi criteri, essere concessi premi al personale di visita dei treni, quando detto personale rilevi guasti al materiale rotabile che avrebbero potuto pregiudicare gravemente la sicurezza della circolazione dei treni.

     I premi sono corrisposti, a seconda dei casi, dai capi delle divisioni di esercizio fino al massimo di L. 5000 e dai direttori compartimentali fino a L. 10.000 nei riguardi di ogni anormalità evitata. I premi di maggiore entità sono approvati dal direttore generale fino ad un massimo, per ciascun premio, di L. 20.000.

 

          Art. 69. Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti

     Ai dipendenti, che scoprano o concorrano a scoprire gli autori di furti, di manomissioni o di altri fatti dolosi nei trasporti delle merci e dei bagagli, e sempre quando la reità degli autori risulti provata, è concesso un compenso adeguato allo zelo ed alla oculatezza dai dipendenti stessi dimostrati, nonchè all'importanza pecuniaria dell'evento scoperto.

     Fino al limite di L. 5000 il premio può essere concesso dai capi delle divisioni di esercizio e fino a L. 10.000 dai direttori compartimentali. I premi di importo superiore, fino al limite massimo di L. 20.000, sono approvati dal direttore generale.

     Ai dipendenti che scoprano, nei trasporti su ferrovia, contrabbando di merci, di tabacchi o di altri generi di privativa statale, può essere concesso dal Ministero delle finanze, su rapporto dell'Azienda ferroviaria, un premio speciale, oltre al diritto di partecipare, a termini di legge, alla ripartizione della merce oggetto della confisca.

 

          Art. 70. Premio per consegna di oggetti rinvenuti

     Ai dipendenti che consegnano prontamente oggetti preziosi o valori da essi rinvenuti nelle carrozze, nelle stazioni, lungo le linee o in altri luoghi appartenenti all'Azienda ferroviaria, è accordato un premio di entità da stabilire di volta in volta a seconda del valore dell'oggetto rinvenuto.

     Le norme secondo le quali è da effettuarsi la liquidazione del premio sono approvate dal direttore generale.

 

          Art. 71. Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia

     Ai capi stazione, cui sia concesso di farsi coadiuvare da persone di famiglia per operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza, escluse perciò quelle interessanti la sicurezza dell'esercizio, si corrisponde un soprassoldo variabile da L. 200 a L. 600 per giornata.

     L'ammontare del soprassoldo per ogni singolo caso è stabilito dal capo del Servizio movimento.

 

          Art. 72. Rimborsi

     Al personale incaricato di espletare un servizio nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio o impianto di appartenenza compete il rimborso delle eventuali spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate.

 

          Art. 73. Premi e soprassoldi per speciali condizioni di servizio

     Ai dipendenti di tutti i servizi i quali siano posti in condizioni tali di lavoro da dover dare prestazioni considerate notevolmente più gravose o di maggiore responsabilità di quelle che potrebbero da loro esigersi per la qualifica di cui sono rivestiti, o da dover sopportare disagi e spese non compensabili altrimenti, possono essere accordati, con decreto Ministeriale e finchè durino le condizioni anzidette, speciali premi e soprassoldi.

     Pure con decreto Ministeriale possono essere concessi agli agenti premi diretti a cointeressarli nelle economie delle materie di consumo o nel miglior rendimento di determinati servizi e di determinati lavori.

 

Capo XII

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 74.

     Tutti i compensi (premi, indennità, ecc.) inerenti alle funzioni disimpegnate e stabiliti su di una base giornaliera, non sono corrisposti per i giorni di completa assenza dal servizio dovuta a qualsiasi causa, eccettuato il cambio di turno.

     I dipendenti adibiti alle funzioni per le quali i compensi sono istituiti ricevono il compenso:

     a) intero, se prestano servizio per più di mezza giornata di lavoro;

     b) pari alla metà, se prestano servizio per mezza giornata di lavoro o meno.

     Quelli dei suddetti compensi che sono stabiliti in misura fissa mensile non vengono ridotti per le giornate di assenza per riposo settimanale e per festività infrasettimanale [30] .

     Per tutti i compensi (premi, indennità, ecc.) che vengono corrisposti su base oraria il computo delle ore viene effettuato mensilmente e nel totale delle ore stesse viene trascurata l'eventuale frazione di ora se pari od inferiore a mezz'ora, ed arrotondata ad un'ora la frazione superiore a mezz'ora.

     I dipendenti incaricati formalmente di disimpegnare le funzioni proprie della qualifica superiore hanno titolo ai compensi di servizio di cui ai Capi VIII e seguenti inerenti alla qualifica della quale disimpegnano le funzioni per le giornate in cui sono espletate le funzioni stesse [31] .

     Le disposizioni dei precedenti comma si applicano salvo che sia altrimenti stabilito dalle particolari disposizioni riguardanti ciascun premio o soprassoldo.

 

          Art. 75.

     Un medesimo dipendente, salvo quanto è stabilito nei precedenti articoli, non può, in una medesima giornata e per lo stesso titolo, fruire contemporaneamente di premi o soprassoldi stabiliti per due o più funzioni, ma riceve quelli della sola fra le funzioni esercitate per la quale i premi o soprassoldi risultino più remunerativi.

     Durante il periodo di istruzione di un dipendente in una determinata funzione per la quale è ammesso un soprassoldo o un premio, cioè fino a quando egli, per non aver superato le prove di idoneità, fa servizio sotto la immediata sorveglianza e responsabilità di altri dipendenti idonei, il compenso non gli spetta.

     In tal caso, però, egli continua a fruire dei premi e dei soprassoldi che fossero inerenti alle funzioni della qualifica di cui è rivestito.

 

          Art. 76.

     I soprassoldi, i premi, i compensi, le indennità ed ogni altro assegno o retribuzione di qualsiasi specie, temporanei o periodici fissi od eventuali, ordinari o straordinari, liquidabili su richiesta dell'interessato o d'ufficio, sotto qualunque forma o per qualunque titolo a carico della Azienda delle ferrovie dello Stato, ove non siano domandati, si prescrivono entro due anni dalla scadenza del mese in cui, secondo le norme e gli usi contabili vigenti, dovrebbero essere pagati.

 

Capo XIII

COMPETENZE DEL PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO [32]

 

          Art. 77. Premi di lavoro [33]

     A. Premio giornaliero.

     In luogo del premio di operosità previsto dall'art. 58 al personale di equipaggio delle navi traghetto viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

Comandante di 1ª classe, direttore di macchina di 1ª classe

L.

1.000

Comandante, direttore di macchina

"

900

Ufficiale navale di 1ª classe ad personam, ufficiale navale di 1ª classe, ufficiale macchinista di 1ª classe ad personam, ufficiale macchinista di 1ª classe

"

680

Ufficiale navale, ufficiale macchinista

"

550

Primo nostromo, capo motorista, capo elettricista

"

430

Secondo nostromo, motorista di 1ª classe, elettricista di 1ª classe

"

380

Carpentiere di 1ª classe, motorista, elettricista

"

350

Marinaio scelto, carpentiere, fuochista ad personam

"

310

Marinaio

"

280

Carbonaio

"

250

     Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali ed alle assenze dovute ad altre cause (festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.

     Nelle giornate di congedo annuale e speciale, in luogo del premio giornaliero, compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto Ministeriale in applicazione dell'art. 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale.

     Al personale di equipaggio delle navi traghetto, utilizzato all'Ufficio nautico o in mansioni proprie del personale degli Uffici, in luogo del premio giornaliero, compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59 previsto per le qualifiche equiparate del personale in servizio presso i Depositi locomotive e gli uffici.

     B. Premio orario.

     Per ogni ora di navigazione o di lavori di riparazione a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

Comandante di 1ª classe, direttore di macchina di 1ª classe

L.

95

Comandante, direttore di macchina

"

95

Ufficiale navale di 1ª classe ad personam, ufficiale navale di 1ª classe, ufficiale macchinista di 1ª classe ad personam, ufficiale macchinista di 1ª classe

"

45

Ufficiale navale, ufficiale macchinista

"

45

Primo nostromo, capo motorista, capo elettricista

"

40

Secondo nostromo, motorista di 1ª classe, elettricista di 1ª classe

"

35

Carpentiere di 1ª classe, motorista, elettricista

"

30

Marinaio scelto, carpentiere, fuochista ad personam

"

25

Marinaio

"

20

Carbonaio

"

15

 

          Art. 78. Premio di percorrenza [34]

     Alle persone di equipaggio delle navi traghetto si corrisponde, quando navigano, per ogni chilometro reale, un premio di percorrenza nella seguente misura:

Comandante di 1ª classe, direttore di macchina di 1ª classe

L.

4,00

Comandante, direttore di macchina

"

4,00

Ufficiale navale di 1ª classe ad personam, ufficiale macchinista di 1ª classe ad personam, ufficiale navale di 1ª classe, ufficiale macchinista di 1ª classe

"

2,00

Ufficiale navale, ufficiale macchinista

"

2,00

Primo nostromo, capo motorista, capo elettricista

"

1,60

Secondo nostromo, motorista di 1ª classe, elettricista di 1ª classe

"

1,60

Carpentiere di 1ª classe, motorista, elettricista

"

1,40

Marinaio scelto, carpentiere, fuochista ad personam

"

1,20

Marinaio

"

1,00

Carbonaio

"

0,80

 

          Art. 79. Indennità di pernottazione [35]

     Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello stretto di Messina che partano ed arrivino fra le 22 e le 6, queste ore comprese, o che rimangano fuori residenza per tutto o parte del periodo stesso, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 187.

     Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni ora di navigazione effettuata nello stesso periodo.

     Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supplemento orario si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse, secondo l'orario, e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolate in 45 minuti prima dell'inizio ed in 30 minuti dopo il termine del servizio compiuto da ciascun turno di personale.

     L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

 

          Art. 80. Premi giornalieri [36]

     l personale addetto al servizio delle navi traghetto, che per le prestazioni rese tra le 22 e le 6, queste ore comprese, non abbia titolo all'indennità di pernottazione di cui all'art. 79, compete il soprassoldo per servizio notturno di cui all'art. 41, con le modalità ivi previste.

 

          Art. 81.

     Alle persone di equipaggio trattenute a bordo in servizio di guardia senza veglia, dopo ultimato il turno di lavoro, non spettano le competenze speciali di cui al presente capo.

 

          Art. 82. Premio di economia

     Al seguente personale addetto al servizio delle navi traghetto è concesso un premio di cointeressamento all'economia del combustibile e delle materie grasse e cotone impiegati nel servizio delle navi:

     comandante di 1a classe, e comandante; direttore di macchina di 1a classe e direttore di macchina; ufficiale macchinista di 1a classe a. p., ufficiale macchinista di 1a classe e ufficiale macchinista, ufficiale navale di 1a classe che presta servizio come ufficiale di rotta; capo motorista e capo elettricista; motorista di 1a classe ed elettricista di 1a classe; motorista, elettricista, fuochista a. p., carbonaio scelto o marinaio che presta servizio come timoniere.

     Detto premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato.

     Una somma non superiore al 10 per cento dell'importo suddetto può essere erogata per l'assegnazione di premi a tutti coloro che con la loro opera o sorveglianza abbiano contribuito all'economia del combustibile e delle materie anzidette.

 

          Art. 83.

     Alle persone di equipaggio delle navi traghetto, adibite temporaneamente a servizi fuori dello Stretto di Messina, viene corrisposta un'indennità giornaliera, a rimborso delle spese di vitto ed accessorie, nella misura seguente:

comandante di 1ª classe, direttore di macchina di 1ª classe, comandante, direttore di macchina ufficiale navale di 1ª classe a. p., ufficiale macchinista di 1ª classe a. p.,

L.

3.360

ufficiale navale di 1ª classe, ufficiale macchinista di 1ª classe, ufficiale navale, ufficiale macchinista

"

2.690

primo nostromo, carpentiere di 1ª classe, secondo nostromo, capo motorista, motorista di 1ª classe, capo elettricista, elettricista di 1ª classe

"

2.360

motorista, elettricista, marinaio scelto, carpentiere, fuochista a. p.

"

2.130

marinaio, carbonaio

"

1.910

     Al personale suddetto è però fatto obbligo di prendere i pasti alla mensa di bordo cui ciascuno appartiene e perciò verrà ad esso praticata sui ruoli paga una ritenuta in ragione della presenza alla mensa ed in base ai prezzi stabiliti nel contratto di appalto [37] .

 

          Art. 84.

     Oltre all'indennità di cui all'art. 83, alle persone di equipaggio delle navi traghetto temporaneamente adibite a servizi fuori dello Stretto, vengono corrisposti, per l'effettivo servizio prestato a bordo, le competenze previste dagli articoli 77, 78 e 79.

     Per effettivo servizio si intende quello prestato giornalmente a bordo, secondo il turno stabilito, durante le traversate fuori dello Stretto.

     All'ufficiale che ha il comando ed a quello che ha la direzione di macchina della nave, le indennità di cui all'art. 77 sopra citato sono corrisposte per l'intera durata delle traversate compiute dalla nave.

 

          Art. 85. [38]

     Durante i periodi di permanenza delle navi traghetto nei porti fuori dello Stretto, alle persone di equipaggio spetta, in aggiunta al trattamento previsto dall'art. 77, l'indennità giornaliera a rimborso delle spese di vitto ed accessorie nella misura di cui all'art. 83.

 

          Art. 86.

     Al personale sbarcato, comandato temporaneamente in servizio fuori dello Stretto, spetta il trattamento di indennità di trasferta.

     Analogo trattamento spetta al personale imbarcato in servizio fuori dello Stretto quando manchi eccezionalmente, in via temporanea, la possibilità di alloggiare a bordo.

 

          Art. 87.

     Le indennità da corrispondersi alle persone di equipaggio delle navi traghetto adibite a servizi di carattere permanente istituiti fuori dello Stretto di Messina sono stabilite dal Ministero per i trasporti.

     Tali indennità non potranno superare, come entità, quelle di cui ai precedenti articoli 83, 84 e 85.

 

          Art. 88.

     Agli effetti delle competenze di cui al presente capo i limiti dello Stretto di Messina sono fissati come appresso:

     a levante, dal meridiano passante per Capo Peloro;

     a mezzogiorno, dal parallelo passante per Punta di Pellaro.

 

          Art. 89.

     Al personale navigante eventualmente impegnato per servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale la cui misura è stabilita, caso per caso, dal direttore generale, su proposta del Capo del servizio.

 

Capo XIV

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 90. Equiparazione delle qualifiche

     Agli effetti della corresponsione delle competenze accessorie, in pendenza dell'applicazione del nuovo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, le qualifiche contemplate dalle presenti disposizioni sono equiparate a quelle dell'ordinamento in vigore come dal seguente quadro:

(Omissis)

 

 

          Art. 91.

     In pendenza della applicazione del nuovo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato le competenze speciali spettanti al conduttore principale in base al capo IX delle presenti disposizioni, e con le modalità ivi previste, sono stabilite nelle seguenti misure:

 

- Premio per ora di lavoro (art. 49)

L.

16

- Aumento sul premio per ora di lavoro per il personale addetto alla scorta dei treni sulle linee esercitate a dirigenza unica (art. 49)

L.

7,50

Treni viaggiatori e merci (esclusi omnibus e raccoglitori)

Treni merci omnibus e raccoglitori

- Premio di percorrenza (art. 50) L. 1.05

L. 1,40

- Compenso per assenza dalla residenza (art. 52)

L. 36- -

- Premio addizionale per servizio fatto con carri misti da squadre fisse durante il viaggio (art. 53)

L. 12- -

 

          Art. 92.

     Nei riguardi del personale di macchina, di scorta ai treni e navigante, per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, il lavoro straordinario di cui all'art. 37 è retribuito col premio per ora di lavoro di cui agli articoli 42, 49 e 77, rispettivamente, maggiorato dell'80 per cento, in luogo del compenso previsto dall'art. 39.

 

          Art. 93.

     Per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 l'importo giornaliero massimo del premio di maggior produzione, di cui all'art. 57, in nessun caso può essere superiore al 40 per cento della trecentosessantesima parte dello stipendio annuo iniziale.

 

          Art. 94.

     Fino alla data di entrata in vigore del nuovo stato giuridico del personale ferroviario, durante le assenze dal servizio per congedo ordinario dei dipendenti che lavorano col sistema del premio di maggior produzione e di quelli che fruiscono delle competenze speciali previste dai capi VIII, IX e XIII, viene corrisposto un premio di operosità medio inerente alla qualifica rivestita, previsto dal precedente art. 58.

 

          Art. 95.

     Le disposizioni di cui ai capi I e II hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 23 ottobre 1960, n. 1239.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 23 ottobre 1960, n. 1239.

[4]  Comma soppresso dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[6]  Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[7]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[8]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[9]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 23 ottobre 1960, n. 1239.

[10]  Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[11]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[12]  Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[13]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[14]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[15]  Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[16]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[17]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[18]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[19]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[20]  Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[21]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[22]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[23]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[24]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[25]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[26]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[27]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[28]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[29]  Lettera aggiunta dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[30]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[31]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[32]  Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[33]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[34]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[35]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[36]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[37]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.

[38]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1960, n. 1227.