§ 93.4.10e - Legge 23 ottobre 1960, n. 1239.
Modificazioni agli articoli 2, 3 e 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:23/10/1960
Numero:1239


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 2, 3 e 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, sono [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 93.4.10e - Legge 23 ottobre 1960, n. 1239.

Modificazioni agli articoli 2, 3 e 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 5 novembre 1960, n. 271).

 

 

     Art. 1.

     Gli articoli 2, 3 e 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, sono modificati come segue:

     Il primo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

     "Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dall'ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

1) direttore centrale di 1ª classe, direttore compartimentale di 1ª classe, direttore centrale, direttore compartimentale

L.

225

2) ispettore capo superiore, ispettore capo, cassiere principale ad personam

"

190

3) ispettore principale, cassiere di 1ª classe ad personam, ispettore di 1ª classe, cassiere di 2ª classe ad personam

"

170

4) ispettore

"

150

5) segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate, segretario superiore e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate, capo stazione superiore e qualifiche equiparate

"

160

6) rimanente personale di concetto degli uffici e dirigenti dell'esercizio; applicato capo e qualifiche equiparate, applicato principale e qualifiche equiparate, applicato e qualifiche equiparate; assistente principale di stazione, alunno ad personam, aiutante ad personam, capo treno di 1ª classe, capo treno, macchinista di 1ª classe, macchinista, macchinista T. M., sottocapotecnico ad personam, capo verificatori ad personam, primo nostromo, capo motorista, capo elettricista

"

130

7) aiuto applicato e qualifiche equiparate; assistente di stazione, manovratore capo, deviatore capo, conduttore principale ad personam, conduttore, aiuto macchinista, verificatore, operaio specializzato, secondo nostromo, motorista di 1ª classe, elettricista di 1ª classe

"

110

8) aiutante e qualifiche equiparate, commesso ad personam, usciere capo e qualifiche equiparate; capo squadra manovratori, capo squadra deviatori, assistente viaggiante, aiuto macchinista T. M.; capo squadra della linea, operaio dell'armamento, operaio qualificato di 1ª classe, operaio qualificato, capo squadra manovali, marinaio scelto, carpentiere di 1ª classe, motorista, fuochista ad personam, elettricista, carpentiere

"

100

9) restante personale

"

90

     Il primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "L'indennità di trasferta è ridotta del 10 per cento dopo i primi 30 giorni di missione continuativa in una medesima località. Se la durata della missione continuativa nella stessa località eccede i 90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 20 per cento. Qualora la missione continuativa si protragga, sempre nella medesima località, oltre i 180 giorni, l'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 50 per cento e cessa dopo 240 giorni".

     Il primo comma dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

     Al personale traslocato spetta una indennità di prima sistemazione nella seguente misura:

direttore centrale di 1ª classe, direttore compartimentale di 1ª classe, direttore centrale, direttore compartimentale

L.

100.000

ispettore capo superiore, ispettore capo, cassiere principale ad personam, ispettore principale, cassiere di 1ª classe ad personam, segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate

85.000

rimanente personale direttivo, di concetto degli uffici e dirigente dell'esercizio; applicato capo e qualifiche equiparate, applicato principale e qualifiche equiparate, applicato e qualifiche equiparate; assistente principale di stazione, assistente di stazione, alunno ad personam, aiutante ad personam, capo treno di 1ª classe, capo treno, macchinista di 1ª classe, macchinista, macchinista T.M., sottocapotecnico ad personam, capo verificatori ad personam, primo nostromo, capo motorista, capo elettricista

70.000

rimanente personale

"

60.000

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.