§ 88.3.4 - Legge 13 luglio 1984, n. 311.
Interventi integrativi in favore dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1984.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.3 circo
Data:13/07/1984
Numero:311


Sommario
Art. 1.      Lo stanziamento di cui all'art. 1, primo comma, ultimo alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III [...]
Art. 2.      All'onere di lire 30 miliardi e 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1984 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al [...]


§ 88.3.4 - Legge 13 luglio 1984, n. 311. [1]

Interventi integrativi in favore dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1984.

(G.U. 17 luglio 1984, n. 195)

 

 

     Art. 1.

     Lo stanziamento di cui all'art. 1, primo comma, ultimo alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, con esclusione delle attività all'estero, aumentato con legge 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente integrato, per l'esercizio finanziario 1984, di lire 10 miliardi e 500 milioni, dei quali:

     a) lire 500 milioni in aumento dello stanziamento del fondo speciale di cui all'art. 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore dei complessi bandistici è determinata in misura non superiore a lire 1 miliardo e 500 milioni;

     b) lire 1 miliardo in aumento, per l'esercizio finanziario 1984, dell'intervento previsto dall'art. 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, da utilizzare, anche in esercizi successivi, per gli scopi e con i criteri di cui alla predetta norma a favore di tutte le attività musicali operanti nel territorio nazionale previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800.

     Il fondo speciale annuo per la concessione di contributi agli esercenti dei circhi equestri, istituito con la legge 9 febbraio 1982, n. 37, è elevato, per l'esercizio finanziario 1984, di lire 500 milioni [2] .

     Lo stanziamento di cui all'art. 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, con esclusione dell'attività all'estero, destinato alle attività teatrali di prosa, aumentato con legge 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente integrato di lire 11 miliardi per l'esercizio finanziario 1984, dei quali non meno di lire 500 milioni per l'Istituto nazionale del dramma antico per l'effettuazione degli spettacoli classici nel teatro greco di Siracusa.

     Il contributo annuale a favore dell'Ente teatrale italiano (ETI), disposto con legge 17 febbraio 1982, n. 43, aumentato con legge 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente integrato, per l'esercizio finanziario 1984, di lire 2 miliardi. Al predetto Ente è altresì concesso un contributo straordinario di lire 2 miliardi da utilizzarsi per il ripiano del disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1983 nonché per la ristrutturazione immobiliare ed il rifacimento degli arredi dei teatri "Valle" di Roma e "La Pergola" di Firenze e, limitatamente agli arredi, per i teatri non di proprietà dell'Ente ma dallo stesso gestiti.

     Il fondo particolare di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 379, 17 febbraio 1982, n. 43, e 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente aumentato di lire 3 miliardi per l'esercizio finanziario 1984. [3]

     Il fondo speciale istituito dall'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è ulteriormente aumentato, per l'esercizio finanziario 1984, di lire 1 miliardo e 500 milioni, dei quali lire 500 milioni da corrispondere all'Istituto luce ad integrazione del contributo disposto dall'undicesimo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, per l'assolvimento delle finalità previste dal primo comma dell'articolo 45, lettera g), della legge 4 novembre 1965, n. 1213. [4]

 

          Art. 2.

     All'onere di lire 30 miliardi e 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1984 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 26 luglio 1984, n. 205.

[3]  Comma così sostituito con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 20 luglio 1984, n. 199.

[4]  Comma aggiunto con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 20 luglio 1984, n. 199.