§ 80.9.862 - D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17.
Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:20/01/2009
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Organizzazione
Art. 2.  Articolazione del Ministero
Art. 3.  Attribuzioni dei capi dei dipartimenti
Art. 4.  Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali
Art. 5.  Dipartimento per l'istruzione
Art. 6.  Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca
Art. 7.  Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Art. 8.  (Uffici scolastici regionali).
Art. 9.  Corpo ispettivo
Art. 10.  Uffici di livello dirigenziale non generale
Art. 11.  Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale
Art. 12.  Disposizioni sull'organizzazione
Art. 13.  Organismi operanti nell'ambito del Ministero
Art. 14.  Disposizioni finali e abrogazioni


§ 80.9.862 - D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17. [1]

Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

(G.U. 13 marzo 2009, n. 60)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

     Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

     Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

     Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264, concernente il regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 2008, recante ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;

     Sentite le organizzazioni sindacali in data 31 luglio 2008 e in data 20 novembre 2008;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

     Ritenuto di non doversi uniformare al parere del Consiglio di Stato in merito alla necessità di creare un ruolo ad esaurimento dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso gli uffici scolastici provinciali in quanto tali dirigenti non appartengono ad un ruolo a se stante, ma al ruolo nazionale del Ministero, indipendentemente dall'incarico ricoperto;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme per il federalismo;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Organizzazione

     1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: «Ministero», si articola nei dipartimenti di cui all'articolo 2.

 

     Art. 2. Articolazione del Ministero

     1. Il Ministero è articolato a livello centrale nei seguenti tre dipartimenti:

     a) Dipartimento per l'istruzione;

     b) Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca;

     c) Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

     2. Nell'ambito dei dipartimenti di cui al comma 1 sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.

     3. Il Ministero è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

 

     Art. 3. Attribuzioni dei capi dei dipartimenti

     1. I capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero.

     2. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento.

     3. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. Il capo del dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più uffici dirigenziali generali compresi nel dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8 dipendono funzionalmente dai capi dipartimento in relazione alle specifiche materie da trattare.

     4. I capi dei dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.

 

     Art. 4. Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali

     1. I capi dei dipartimenti e i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e agli uffici scolastici regionali si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza è presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, almeno ogni sei mesi.

     2. Il capo dipartimento, o i capi dipartimento, in relazione alla specificità dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza.

     3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al capo di Gabinetto. Il Ministro e il Capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.

     4. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della conferenza è assicurato dalla direzione generale di cui all'articolo 7, comma 4.

 

     Art. 5. Dipartimento per l'istruzione

     1. Il dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici; stato giuridico del personale della scuola; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; assetto complessivo dell'intero sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; cura delle attività relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori; promozione dello status dello studente della scuola e della sua condizione; competenze in materia di edilizia scolastica, riservate al Ministero, a norma della legge 11 gennaio 1996, n. 23; competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza; attività di comunicazione istituzionale nonchè attività e convenzioni editoriali e campagne di comunicazione; campagne di sensibilizzazione e promozione di eventi; coordinamento del sito web del Ministero.

     2. Al dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 5 uffici dirigenziali non generali, n. 36 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva [2].

     3. Il dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica;

     b) direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni;

     c) direzione generale per il personale scolastico;

     d) direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione.

     4. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, che si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) ordinamenti, curricula e programmi scolastici;

     b) definizione delle classi di concorso e di abilitazione, nonchè dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola;

     c) sistema delle scuole paritarie e non paritarie;

     d) ricerca e innovazione nei diversi gradi e settori dell'istruzione avvalendosi a tale fine della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica;

     e) determinazione del calendario scolastico per la parte di competenza statale;

     f) indirizzi in materia di libri di testo;

     g) esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado con riferimento anche alle problematiche attinenti alla predisposizione e alla somministrazione delle prove degli esami stessi;

     h) certificazioni e riconoscimento dei titoli di studio stranieri;

     i) adempimenti ministeriali per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;

     l) attività preliminari alla adozione delle direttive di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

     m) vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e sull'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica;

     n) vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nei confronti degli altri enti ivi previsti;

     5. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica svolge le funzioni di segreteria del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     6. La direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) sostegno allo sviluppo dell'area dell'istruzione tecnico-professionale, ivi compresi gli aspetti riguardanti l'innovazione degli indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali;

     b) ordinamento dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente;

     c) predisposizione delle linee guida in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro ed alle professioni, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;

     d) cura delle attività istruttorie per i provvedimenti da sottoporre all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata in materia di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore, nel quadro dell'alta formazione professionale e del rafforzamento della filiera tecnico-scientifica non universitaria, con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e ai poli tecnico-professionali;

     e) cura delle attività istruttorie riguardanti il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

     7. La direzione generale per il personale scolastico, che si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti [3]:

     a) definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro;

     b) disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e relativa contrattazione;

     c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza;

     d) indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei dirigenti scolastici, rapporto di lavoro e relativa contrattazione;

     e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale;

     f) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della formazione e aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche formative a livello nazionale;

     g) indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo;

     h) cura delle attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica con particolare riguardo alla gestione degli adempimenti di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed alla normativa collegata in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;

     i) gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali [4].

     8. La direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione, che si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti [5]:

     a) disciplina ed indirizzo in materia di status dello studente;

     b) cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap, in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;

     c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati;

     d) elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport;

     e) elaborazione delle strategie sulle attività e sull'associazionismo degli studenti;

     f) cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile nelle scuole, anche attraverso la promozione di manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli studenti;

     g) attività di orientamento e raccordo con il sistema universitario;

     h) interventi di orientamento e promozione del successo formativo e relativo monitoraggio;

     i) supporto delle attività della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;

     l) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attività;

     m) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti;

     n) cura delle azioni di contrasto della dispersione scolastica rispetto alle quali cura il coordinamento con ogni altra competenza in materia attribuita ad altri uffici dell'Amministrazione;

     o) cura delle attività di educazione alla sicurezza stradale, alla salute e alla legalità;

     p) cura dei rapporti con il Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri enti ed organi di informazione;

     q) coordinamento della comunicazione istituzionale, anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet;

     r) elaborazione e gestione del piano di comunicazione in coordinamento con i Dipartimenti del Ministero;

     s) coordinamento del sito Web dell'amministrazione;

     t) promozione di attività e convenzioni editoriali e di campagne di comunicazione;

     u) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la relativa divulgazione;

     v) promozione di monitoraggi e indagini demoscopiche, nonchè campagne di sensibilizzazione nelle tematiche di competenza del Ministero.

     9. La direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione è responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico [6].

 

     Art. 6. Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca

     1. Il dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca svolge funzioni nelle seguenti aree: istruzione universitaria, programmazione degli interventi sul sistema universitario; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico organismo, in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica; status dello studente universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario; razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con l'istruzione scolastica e con la formazione professionale; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università; competenze relative agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, internazionale e comunitario; cura dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; programmazione degli interventi degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e relativo monitoraggio delle attività; valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca; monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle università e sistema produttivo; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Cura altresì l'attività di comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Nell'ambito del dipartimento opera la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

     2. Al dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 10 [7].

     3. Il dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario;

     b) direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     c) direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca;

     d) direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca.

     4. La direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario che si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti [8]:

     a) programmazione degli interventi relativi al sistema universitario;

     b) definizione delle modalità di finanziamento del sistema universitario, ivi compreso il finanziamento relativo all'edilizia universitaria;

     c) attuazione delle norme internazionali e dell'Unione europea in materia di istruzione universitaria, in particolare curando la promozione, l'armonizzazione e l'integrazione del sistema universitario a livello europeo e internazionale;

     d) esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo adottati dalle università e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali;

     e) attività inerenti agli ordinamenti didattici universitari e allo status dei professori e ricercatori universitari;

     f) valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università, in coordinamento con la direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca;

     g) raccordo con la direzione generale per il personale della scuola in materia di formazione continua, permanente e ricorrente degli insegnanti;

     h) attività inerenti all'ammissione agli ordini professionali;

     i) attività statale volta all'attuazione del diritto allo studio universitario, tenuto conto delle diverse tipologie di studenti;

     l) coordinamento, promozione e sostegno dell'attività di formazione continua, permanente e ricorrente nelle università;

     m) utilizzo e cura della banca dati sull'offerta formativa delle università, definizione dei fabbisogni informativi, delle operazioni di controllo qualitativo e quantitativo dei dati, delle procedure di acquisizione e rilascio dei dati, anche ai fini della programmazione e del finanziamento del sistema universitario [9];

     n) programmazione e razionalizzazione degli accessi ai corsi di studi universitari, di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, e disposizioni relative alle immatricolazioni degli studenti stranieri;

     o) svolgimento dei compiti, attribuiti allo Stato, in materia di collegi universitari e residenze universitarie;

     p) cura di attività di orientamento allo studio e di tutoraggio, sia durante la frequenza degli anni di corso universitari che volte all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;

     q) predisposizione di indirizzi e di strategie nazionali in materia di rapporti delle università con lo sport;

     r) supporto allo svolgimento dell'attività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari, anche attraverso appositi servizi di segreteria.

     5. La direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica che si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     b) promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     c) vigilanza sulle relative istituzioni;

     d) sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica;

     e) raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni;

     f) attività statale volta all'attuazione del diritto allo studio nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     g) rapporto con il Consiglio nazionale per l'alta formazione per gli atti di competenza.

     6. La direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti [10]:

     a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale;

     b) indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali;

     c) sviluppo dell'autonomia e razionalizzazione della rete degli enti di ricerca;

     d) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca;

     e) vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca;

     f) promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali;

     g) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione cofinanziati dai fondi strutturali e dal fondo aree sottoutilizzate;

     h) cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca;

     i) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;

     l) valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca e sua integrazione con la ricerca privata;

     m) promozione della cultura scientifica;

     n) esami degli Statuti degli enti vigilati e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali;

     o) sostegno alla ricerca privata nell'ambito della competenza del Ministero;

     p) cura e gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni del relativo regolamento, nonchè della gestione dei fondi strutturali dell'Unione europea;

     q) incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi;

     r) monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema della ricerca e sistema produttivo;

     s) cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche nazionali;

     t) supporto allo svolgimento delle funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca.

     7. La direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) attività di promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito internazionale ed europeo;

     b) elaborazione dell'indirizzo unitario e coordinamento della politica della ricerca nei comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive e degli accordi in materia di ricerca nell'ambito dell'Unione europea, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dell'Agenzia spaziale europea, delle Nazioni unite e di organismi internazionali; indirizzo, normazione generale e finanziamento dell'Agenzia spaziale ialiana;

     c) indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale;

     d) promozione della cooperazione internazionale in materia di ricerca;

     e) promozione della partecipazione italiana ai programmi comunitari di ricerca;

     f) partecipazione a commissioni dell'Unione europea e ad organismi comunitari operanti in tema di ricerca;

     g) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca;

     h) agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione, nonchè programmi comunitari;

     i) attività preliminari per la definizione della posizione nazionale nel programma quadro sulla ricerca;

     l) analisi e diffusione della normativa comunitaria e delle modalità di interazione con gli organismi comunitari;

     m) individuazione di opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali pubblici e privati e relativo utilizzo;

     n) assistenza alle imprese che decidono di accedere a fondi comunitari.

 

     Art. 7. Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

     1. Il dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi delle università, degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari; elaborazioni statistiche; affari e relazioni internazionali dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali [11].

     2. Al dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 10 [12].

     3. Il dipartimento comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali;

     b) direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio;

     c) direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi;

     d) direzione generale per gli affari internazionali [13].

     4. La direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, che si articola in 7 uffici dirigenziali non generali svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti [14]:

     a) attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero;

     b) reclutamento, formazione generale e amministrazione del personale;

     c) relazioni sindacali e contrattazione;

     d) emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati;

     e) mobilità e trattamento di quiescenza e previdenza;

     f) pianificazione e allocazione delle risorse umane;

     g) cura della gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione centrale;

     h) consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale;

     i) servizi, strutture e compiti strumentali dell'amministrazione centrale;

     l) consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati;

     m) cura dell'adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza;

     n) gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali;

     o) gestione del contenzioso del lavoro del personale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

     p) responsabilità e sanzioni disciplinari del personale;

     q) elaborazione del piano acquisti annuale.

     5. La Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, che si articola in 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) attività di supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di decisione di finanza pubblica;

     b) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali;

     c) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, della redazione delle proposte per la legge di bilancio e per la legge di stabilità, dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con i dipartimenti;

     d) definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di gestione per garantire la coerenza dell'utilizzo dei fondi finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche relative ai settori di competenza del Ministero;

     e) raccordo con i sistemi di controllo di gestione adottati dai soggetti finanziati in misura ordinaria dal Ministero;

     f) predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

     g) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione alle destinazioni per essi previste;

     h) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo;

     i) cura della redazione delle proposte del Ministero per il documento di decisione di finanza pubblica;

     l) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

     m) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;

     n) assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione;

     o) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

     p) attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici;

     q) supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE, nonchè nell'esame degli argomenti all'ordine del giorno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) relativi ai settori di competenza del Ministero;

     r) funzione di autorità di audit, secondo i regolamenti internazionali IIA 2010, sui fondi internazionali finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche relative ai settori di competenza del Ministero;

     s) coordinamento, organizzazione e formazione della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche, in raccordo con la Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali [15].

     6. La direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi che si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti [16]:

     a) promozione e svolgimento delle attività di indagine, studio e documentazione per le materie di competenza del Ministero;

     b) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero;

     c) elaborazione di studi ed analisi funzionali all'attività dei dipartimenti e delle direzioni generali relativamente ad aspetti inerenti le tematiche di rispettiva competenza e valutazione dei dati raccolti;

     d) concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative;

     e) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia, nonchè indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni [17];

     f) cura dei rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema informativo, svolgendo tutti gli adempimenti contrattuali relativi;

     g) cura dei rapporti con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

     h) garanzia della coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni e consulenza alle scuole in materia di strutture informatiche e tecnologiche destinate alla didattica;

     i) creazione di servizi in rete per le scuole e delle infrastrutture necessarie anche in collaborazione con le regioni, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati;

     l) attuazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati e partecipazione ad iniziative comuni con altri ministeri ed organismi anche internazionali;

     m) cura dell'anagrafe degli studenti e dei laureati in collaborazione con la direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio;

     n) cura dell'anagrafe della ricerca;

     n-bis) progettazione e sviluppo della banca dati sull'offerta formativa delle università in collaborazione con la direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [18];

     n-ter) cura dell'anagrafe nazionale degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e utilizzo dei dati ai fini della programmazione, gestione e valutazione del sistema scolastico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [19].

     7. Nell'ambito della direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero.

     8. La direzione generale per gli affari internazionali, che si articola in 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, ferme restando le competenze della direzione generale di cui all'articolo 6, comma 7, nei seguenti ambiti [20]:

     a) cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale;

     b) collaborazione alla definizione dei protocolli culturali bilaterali;

     c) organizzazione e cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero;

     d) cura dei rapporti con le organizzazioni internazionali operanti in materia di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale;

     e) coordinamento delle attività di promozione e gestione dei programmi di cooperazione comunitaria;

     f) cura dei rapporti con le agenzie nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale dei programmi comunitari in materia di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale;

     g) promozione, in collaborazione con le altre direzioni generali, di elaborazioni e di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali;

     h) promozione di intese con gli enti locali per la realizzazione di progetti ed iniziative di carattere internazionale;

     i) coordinamento e monitoraggio degli obiettivi europei;

     l) individuazione delle opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari ivi compresa la partecipazione ad avvisi europei e progetti pilota;

     m) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione;

     n) controllo, monitoraggio e certificazione finanziaria sulla base dei regolamenti europei;

     o) cura della pianificazione e gestione delle risorse nazionali connesse alle politiche unitarie per la coesione nel settore dell'istruzione.

 

     Art. 8. (Uffici scolastici regionali). [21]

     1. In ciascun capoluogo di regione ha sede l'Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale al quale sono assegnate le funzioni individuate nei commi 2 e 3. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali è di 18.

     2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Nella prospettiva della graduale attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione ed al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonchè l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonchè sulle scuole straniere in Italia; svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche; valuta il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonchè del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici.

     3. L'Ufficio scolastico regionale è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio; alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.

     4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate dal capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il capo del Dipartimento per l'istruzione.

     6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

     7. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:

     a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 12 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola in n. 14 uffici dirigenziali non generali e in n. 26 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna si articola in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n. 19 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, di cui n. 1 ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ex articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in n.10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio si articola in n. 14 uffici dirigenziali non generali e in n. 24 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si articola in n. 17 uffici dirigenziali non generali e in n. 27 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte si articola in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n.18 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si articola in n. 16 uffici dirigenziali non generali e in n. 21 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana si articola in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n. 20 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola in n. 13 uffici dirigenziali non generali e in n. 17 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

     8. Su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio regionale.

 

     Art. 9. Corpo ispettivo

     1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del Dipartimento per l'istruzione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.

 

     Art. 10. Uffici di livello dirigenziale non generale

     1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonchè alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su proposta dei capi dipartimento interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

 

     Art. 11. Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale

     1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero e la dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero sono individuati nella tabella A, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

     1-bis. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'Amministrazione, nonchè, limitatamente alle aree funzionali, nei profili professionali. Detto provvedimento è tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato [22].

     2. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel quale confluisce il personale già in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, fatto comunque salvo l'espletamento dei concorsi di riqualificazione già indetti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     3. E' istituito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, il ruolo del personale dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel quale confluiscono i dirigenti già in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca.

 

     Art. 12. Disposizioni sull'organizzazione

     1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza e di adeguarne le funzioni ai processi di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non procede all'apertura di nuovi uffici scolastici provinciali.

     3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si procede entro il termine dell'anno scolastico 2008 - 2009 all'avvio dell'elaborazione di un piano operativo che, fermo restando il mantenimento dei servizi assicurati a livello provinciale, definisca, con apposito regolamento da adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali, entro due anni dall'emanazione del presente decreto, un modello organizzativo su base regionale.

     4. In sede di predisposizione del piano di cui al comma 3, si tiene conto dei seguenti criteri:

     a) bacino di utenza dei servizi resi in relazione alle funzioni svolte;

     b) popolazione residente;

     c) grado di raccordo e di interazione con le autonomie locali;

     d) distanza tra le sedi, conformazione geografica del territorio e sistema dei trasporti;

     e) consistenza del personale;

     f) evoluzione del sistema di istruzione in particolare per quanto concerne il personale della scuola.

 

     Art. 13. Organismi operanti nell'ambito del Ministero

     1. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati per il Ministero della pubblica istruzione e per il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

     Art. 14. Disposizioni finali e abrogazioni

     1. Quando leggi, regolamenti, decreti, norme o provvedimenti fanno riferimento ai Ministri e ai Ministeri della pubblica istruzione o dell'università e della ricerca, il riferimento si intende rispettivamente al Ministro e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260;

     b) decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264.

 

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 105

 

 

     Allegato -

     Tabella A [23]

     (prevista dall'articolo 11, comma 1)

 

Personale dirigenziale:

 

Dirigente di prima fascia

34 *

 

 

Dirigente di seconda fascia, amministrativi

303 **

 

 

Dirigenti di seconda fascia, tecnici

301

 

 

TOTALE

638

 

     * Compreso un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

     ** Compresi 12 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.  Dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale:

     Area III n. 3245

     Area II n. 4096

     Area I n. 483

     Totale aree n. 7824  Totale complessivo 8462


[1] Abrogato dall'art. 13 del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132.

[3] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132.

[4] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 31 marzo 2009, n. 75.

[5] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132.

[6] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 31 marzo 2009, n. 75.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132.

[8] Alinea così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132.

[10] Alinea così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132.

[11] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 31 marzo 2009, n. 75.

[12] Comma così modificato dall'art. 3 del D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132.

[13] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 31 marzo 2009, n. 75.

[14] Alinea così modificato dall'art. 3 del D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132.

[15] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132.

[16] Alinea così modificato dall'art. 3 del D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 3 del D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132.

[18] Lettera aggiunta dall'art. 3 del D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132.

[19] Lettera aggiunta dall'art. 3 del D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132.

[20] Alinea così modificato dall'art. 3 del D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132.

[22] Comma inserito dall'art. 5 del D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132.

[23] Tabella così sostituita dall'art. 5 del D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132.