§ 80.9.795 - D.P.R. 19 novembre 2007, n. 264.
Regolamento recante «Disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca».


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:19/11/2007
Numero:264


Sommario
Art. 1.  Organizzazione del Ministero
Art. 2.  Segretariato generale
Art. 3.  Direzione generale degli affari generali e del personale
Art. 4.  Direzione generale dell'università
Art. 5.  Direzione generale dell'alta formazione artistica musicale e coreutica
Art. 6.  Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio
Art. 7.  Direzione generale della ricerca
Art. 8.  Direzione generale dei sistemi informativi
Art. 9.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.795 - D.P.R. 19 novembre 2007, n. 264. [1]

Regolamento recante «Disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca».

(G.U. 25 gennaio 2008, n. 21)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 2 e 50;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 2, comma 137, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 1, comma 8;

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare i commi da 404 a 416;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2006;

     Sentite le organizzazioni sindacali in data 22 marzo 2007;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 27 agosto 2007;

     Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

     Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Organizzazione del Ministero

     1. Il Ministero dell'università e della ricerca, di seguito indicato come «Ministero», si articola nel Segretariato generale e in sei uffici di livello dirigenziale generale.

     2. Sono direzioni generali del Ministero;

     a) la Direzione degli affari generali e del personale;

     b) la Direzione generale dell'università;

     c) la Direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     d) la Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio;

     e) la Direzione generale della ricerca;

     f) la Direzione generale dei sistemi informativi.

     3. Presso il Segretariato generale opera altresì un dirigente generale, con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     4. Il Segretariato generale e le direzioni generali costituiscono centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Essi svolgono le proprie attività in attuazione degli atti di indirizzo politico-amministrativo, adottati dal Ministro.

     5. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla organizzazione del Segretariato generale e delle direzioni generali e alla definizione dei compiti delle unità di livello dirigenziale non generale ad essi assegnate, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

 

     Art. 2. Segretariato generale

     1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2. Il Segretario generale assicura il mantenimento dell'unità dell'azione amministrativa del Ministero; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», e formula proposte al fine dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 165 del 2001; cura i rapporti con il Gabinetto del Ministro; coordina gli uffici con compiti gestionali e le attività del Ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; unitamente alle competenti direzioni generali, istruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e predispone le intese istituzionali di programma Stato-regione e gli accordi di programma-quadro; sentiti i competenti direttori generali, cura l'attività di vigilanza ed ispettiva del Ministero.

     3. Il Segretario generale svolge altresì i seguenti compiti:

     a) formula, sentite le direzioni generali, proposte relative alla redazione del bilancio dello Stato per la parte relativa al Ministero, nonchè le eventuali variazioni;

     b) provvede al monitoraggio e revisione della carta dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     c) cura i rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

     d) cura, per il tramite di apposito ufficio, le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e la attività di comunicazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

     4. Il Segretariato generale si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.

 

     Art. 3. Direzione generale degli affari generali e del personale

     1. La Direzione generale degli affari generali e del personale svolge i seguenti compiti:

     a) attività generale del Ministero, con particolare riguardo alla predisposizione e allo svolgimento dei servizi generali e di supporto, anche attraverso lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica, ove previste dalla legge, e la stipulazione dei relativi contratti;

     b) attività in materia di stato giuridico ed economico del personale ed azioni per le pari opportunità;

     c) relazioni sindacali, concorsi, assunzioni e formazione del personale;

     d) gestione, anche attraverso un apposito ufficio, del contenzioso del lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

     e) formulazione di proposte al Segretario generale in tema di bilancio del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).

     2. La Direzione generale si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.

 

     Art. 4. Direzione generale dell'università

     1. La Direzione generale per l'università svolge i seguenti compiti:

     a) attività volta alla programmazione degli interventi relativi al sistema universitario, curando i connessi adempimenti;

     b) attività volta alla definizione delle modalità di finanziamento del sistema universitario, ivi compreso il finanziamento relativo all'edilizia universitaria;

     c) attuazione delle norme internazionali e dell'Unione europea in materia di istruzione universitaria, in particolare curando la promozione, e l'armonizzazione e l'integrazione del sistema universitario a livello europeo e internazionale;

     d) esame degli statuti adottati dalle università e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali;

     e) attività inerenti agli ordinamenti didattici universitari e allo status dei professori e ricercatori universitari, nei limiti di legge;

     f) valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università, in coordinamento con la Direzione generale della ricerca;

     g) raccordo con il Ministero della pubblica istruzione in materia di formazione continua, permanente e ricorrente degli insegnanti;

     h) attività inerenti all'ammissione agli ordini professionali;

     i) supporto allo svolgimento dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN), anche attraverso un apposito servizio di segreteria.

     2. La Direzione generale si articola in dieci uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.

 

     Art. 5. Direzione generale dell'alta formazione artistica musicale e coreutica

     1. La Direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica svolge i seguenti compiti:

     a) attività volta alla programmazione, promozione, finanziamento e sviluppo, anche a livello internazionale, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e attività inerenti al personale delle relative istituzioni, di competenza del Ministero;

     b) vigilanza sulla attività delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed, in particolare, esame degli statuti e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali, nonchè promozione e sviluppo della loro produzione artistica;

     c) cura, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, del raccordo delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche con il sistema scolastico e universitario;

     d) attività di definizione e sviluppo dell'offerta formativa e dei relativi ordinamenti didattici;

     e) supporto allo svolgimento delle funzioni del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (CNAM), anche attraverso un apposito servizio di segreteria.

     2. La Direzione generale si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.

 

     Art. 6. Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio

     1. La Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio svolge i seguenti compiti:

     a) attività statale volta all'attuazione del diritto allo studio, tenuto conto delle diverse tipologie di studenti e della loro appartenenza alle università o alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonchè alla promozione della loro condizione;

     b) attività di orientamento allo studio, di tutoraggio e volte all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;

     c) coordinamento, promozione e sostegno dell'attività di formazione continua, permanente e ricorrente nelle università;

     d) programmazione e razionalizzazione degli accessi ai corsi di studi universitari, di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;

     e) svolgimento dei compiti, attribuiti allo Stato, in materia di collegi universitari e residenze universitarie;

     f) coordinamento e promozione dell'attività sportiva universitaria;

     g) supporto allo svolgimento delle funzioni del Consiglio nazionale degli studenti (CNSU), anche attraverso un apposito ufficio di segreteria,

     2. La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.

 

     Art. 7. Direzione generale della ricerca

     1. La Direzione generale per la ricerca svolge i seguenti compiti:

     a) attività di promozione, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in ambito internazionale, europeo e nazionale;

     b) attività volta all'adozione del Programma nazionale della ricerca;

     c) attività di coordinamento, finanziamento e vigilanza sulla attività degli enti di ricerca e sull'Agenzia spaziale italiana, nonchè svolgimento dell'attività prevista dal decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, nei confronti dell'ENEA;

     d) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;

     e) valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca e sua integrazione con la ricerca privata;

     f) coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, nonchè della ricerca in ambito spaziale ed aerospaziale;

     g) promozione della cultura scientifica;

     h) esame degli statuti degli enti vigilati e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali;

     i) sostegno della ricerca privata nell'ambito della competenza del Ministero;

     j) cura della gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni del relativo regolamento, nonchè della gestione dei fondi strutturali dell'Unione Europea;

     k) supporto allo svolgimento delle funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR).

     2. La Direzione generale si articola in dodici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.

 

     Art. 8. Direzione generale dei sistemi informativi

     1. La Direzione generale dei sistemi informativi svolge i seguenti compiti:

     a) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero, anche ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchè della relativa infrastruttura tecnologica;

     b) cura dei rapporti con soggetti esterni al Ministero, ai quali sono eventualmente affidati compiti nell'ambito del sistema informativo del medesimo, e vigilanza sul loro operato;

     c) cura delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

     d) cura dell'anagrafe degli studenti e dei laureati e della banca dati sull'offerta formativa;

     e) cura dell'anagrafe della ricerca;

     f) studio e valutazione dei dati raccolti, in coordinamento con le altre direzioni generali.

     2. La Direzione generale si articola in tre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.

 

     Art. 9. Disposizioni transitorie e finali

     1. Le dotazioni organiche dei dirigenti di livello generale e non generale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rispettivamente stabilite negli allegati A e B al presente regolamento, in conformità a quanto definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2006, e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

     2. Alla definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

     3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il personale già appartenente ai ruoli non dirigenziali del Ministero della pubblica istruzione in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, e che svolgeva le proprie mansioni presso il Ministero alla data del 14 luglio 2006, può, a domanda, chiedere di essere inserito nei ruoli del personale del Ministero.

     4. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta la revoca degli incarichi conferiti, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I, per il quadriennio normativo 2002-2005.

     5. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, per la parte riguardante le funzioni trasferite al Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

 

 

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 

Allegato A

 

Allegato B

 

 

(previsto dall'articolo 9, comma 1)

 

(previsto dall'articolo 9, comma 1)

 

 

Dirigenti:

 

Personale delle aree funzionali:

 

 

Dirigenti di 1 a a fascia:

8

Area funzionale C - posizione economica C3

Totale

88

Dirigenti di 2 a fascia:

52*

Area funzionale C - posizione economica C2

Totale

94

Totale

60

Area funzionale C - posizione economica C1

Totale

134

 

 

Area funzionale B - posizione economica B3

Totale

105

 

 

Area funzionale B - posizione economica B2

Totale

70

 

Area funzionale B - posizione economica B1

Totale

40

* di cui 9 in uffici di diretta col (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n. 57)

 

Area funzionale A - posizione economica A1

Totale Totale

20

 

 

 

551

 

Totale complessivo 611

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17.