§ 80.9.1075 - D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98.
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:11/02/2014
Numero:98


Sommario
Art. 1.  Organizzazione
Art. 2.  Articolazione del Ministero
Art. 3.  Attribuzioni dei capi dei Dipartimenti
Art. 4.  Conferenza permanente dei capi Dipartimento e dei direttori generali
Art. 5.  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Art. 6.  Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Art. 7.  Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Art. 8.  Uffici scolastici regionali
Art. 9.  Corpo ispettivo
Art. 10.  Uffici di livello dirigenziale non generale
Art. 11.  Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale
Art. 12.  Disposizioni sull'organizzazione
Art. 13.  Disposizioni finali e abrogazioni


§ 80.9.1075 - D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98. [1]

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

(G.U. 14 luglio 2014, n. 161)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed, in particolare, il comma 3, dell'articolo 75, come modificato dall'articolo unico, comma 394, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del personale non dirigenziale;

     Visto, in particolare, il comma 10-ter dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 95 del 2012 secondo il quale «Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente»;

     Visto l'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) che, tra l'altro, dispone la proroga al 28 febbraio 2013 del termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012;

     Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, secondo il quale «Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei ministri»;

     Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'articolo 2, comma 7, che dispone il differimento al 31 dicembre 2013 del termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3;

     Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il regolamento di riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 132, recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, la Tabella 7, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     Vista la proposta formulata, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota n. 24232 del 26 novembre 2013 e relativi allegati, al fine della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente la riorganizzazione del predetto Dicastero, in attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge 95 del 2012;

     Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Amministrazione ha informato le Organizzazioni sindacali in data 11, 15 e 18 novembre 2013;

     Visto il parere del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca reso con nota n. 16053 del 20 novembre 2013;

     Visto l'articolo 2, comma10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede la facoltà di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima norma;

     Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con:

     i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalla normativa di settore vigente;

     i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013;

     Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonchè per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2014;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Decreta:

 

Art. 1. Organizzazione

     1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», si articola nei dipartimenti di cui all'articolo 2.

 

     Art. 2. Articolazione del Ministero

     1. Il Ministero è articolato a livello centrale nei seguenti tre Dipartimenti:

     a) Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

     b) Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;

     c) Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

     2. Nell'ambito dei Dipartimenti di cui al comma 1 sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.

     3. Il Ministero è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici, su base regionale.

 

     Art. 3. Attribuzioni dei capi dei Dipartimenti

     1. I capi dei Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero.

     2. I capi dei Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento.

     3. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso. Il capo del Dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più uffici dirigenziali generali compresi nel Dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8 dipendono funzionalmente dai capi Dipartimento in relazione alle specifiche materie da trattare.

     4. I capi dei Dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.

 

     Art. 4. Conferenza permanente dei capi Dipartimento e dei direttori generali

     1. I capi dei Dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e i dirigenti titolari degli uffici scolastici regionali si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza è presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza almeno semestrale.

     2. Il capo del Dipartimento, o i capi dei Dipartimenti, in relazione alla specificità dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza.

     3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al capo di Gabinetto. Il Ministro e il capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.

     4. Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della conferenza, è assicurato dalla direzione generale di cui all'articolo 7, comma 4.

 

     Art. 5. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

     1. Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curriculi e programmi scolastici; stato giuridico del personale della scuola; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell'intero sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore anche in raccordo, per le parti relative alla formazione superiore, con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; cura dei rapporti con i sistemi formativi delle regioni; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; cura delle attività relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori; orientamento allo studio e professionale, anche in raccordo con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; diritto allo studio e servizi alle famiglie; promozione dello status dello studente della scuola e della sua condizione; competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza; convenzioni editoriali; promozione di eventi, nelle materia di propria competenza, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione; cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di istruzione scolastica e collaborazione alla definizione dei protocolli culturali bilaterali in materia di istruzione scolastica; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e di formazione; promozione dell'attività di comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza.

     2. Nell'ambito del Dipartimento operano il Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica e il Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica.

     3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 3 uffici dirigenziali non generali e n. 30 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva.

     4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

     b) direzione generale per il personale scolastico;

     c) direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione.

     5. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo;

     b) ordinamenti dei percorsi liceali;

     c) ordinamenti dei percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali, ivi compresi gli aspetti riguardanti l'innovazione degli indirizzi di studio in relazione alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni;

     d) definizione delle classi di concorso e di abilitazione, nonchè dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola;

     e) ordinamento dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente;

     f) ordinamenti dei percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e indirizzi per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali;

     g) sistema delle scuole paritarie e non paritarie;

     h) ricerca, innovazione e misure di sostegno allo sviluppo nei diversi gradi e settori dell'istruzione, anche avvalendosi a tale fine della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa;

     i) indirizzi in materia di libri di testo, in raccordo con la direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali e per l'innovazione digitale;

     l) esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado con riferimento alla predisposizione e allo svolgimento delle prove degli esami stessi;

     m) cura delle relazioni internazionali e dei rapporti con le organizzazioni internazionali in materia di istruzione scolastica, anche al fine della promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e di formazione;

     n) collaborazione alla definizione dei protocolli culturali bilaterali in materia di istruzione scolastica;

     o) certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di studio nel quadro dell'attuazione dei dispositivi comunitari;

     p) riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale all'insegnamento conseguiti all'estero;

     q) organizzazione e cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero;

     r) rapporti con il Ministero degli affari esteri per l'istituzione, il riconoscimento e la gestione delle scuole italiane all'estero;

     s) alternanza scuola-lavoro e orientamento al lavoro e alle professioni, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;

     t) misure per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e relativo monitoraggio, e cura dei rapporti con le Regioni;

     u) adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;

     v) indirizzi, vigilanza e monitoraggio sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e sull'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e, in raccordo con la direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la gestione degli adempimenti finalizzati alla attribuzione della quota di competenza di INVALSI e INDIRE nel riparto del Fondo di finanziamento degli enti di ricerca; indirizzi al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;

     z) vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza sugli enti di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

     aa) svolge le funzioni di segreteria dell'Organo collegiale nazionale con funzioni di consulenza e di supporto tecnico-scientifico in materia di istruzione e formazione professionale.

     6. La direzione generale per il personale scolastico, che si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro;

     b) disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e relativa contrattazione;

     c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza;

     d) indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

     e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale;

     f) coordinamento della formazione iniziale e in servizio dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche formative a livello nazionale;

     g) programmazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo del personale docente e gestione della prova di accesso, programmazione e gestione dei percorsi abilitanti speciali;

     h) indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo;

     i) rapporti con il Ministero degli affari esteri in materia di organici e di procedure per la copertura dei posti nelle scuole italiane all'estero;

     l) gestione del contenzioso del personale scolastico e dei dirigenti scolastici per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.

     7. La direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, che si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) welfare dello studente, diritto allo studio, sussidi, diffusione delle nuove tecnologie e rapporti con le Regioni e disciplina ed indirizzo in materia di status dello studente;

     b) cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di disabilità, in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;

     c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati e delle famiglie;

     d) elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport;

     e) elaborazione di strategie nazionali a supporto della partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito della comunità scolastica, cura dei rapporti con le associazioni degli studenti e supporto alla loro attività, supporto alle attività del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;

     f) cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile e del fenomeno del bullismo nelle scuole, anche attraverso la promozione di manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli studenti, nonchè delle azioni di contrasto della dispersione scolastica, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie;

     g) orientamento allo studio e professionale, promozione del successo formativo e raccordo con il sistema di formazione superiore e con il mondo del lavoro, anche in raccordo con la direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica;

     h) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e supporto della loro attività;

     i) promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza della direzione generale, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto tecnico-gestionale delle reti di scuole;

     l) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti;

     m) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della 'carta dello studentè mediante soluzioni innovative, anche di carattere digitale, e promuovendo intese con enti e associazioni del territorio al fine di offrire agli studenti sistemi per l'accesso agevolato al patrimonio culturale italiano;

     n) elaborazione e realizzazione del piano nazionale di educazione alla legalità, alla sicurezza stradale, all'ambiente e alla salute;

     o) attuazione, nelle materie di competenza, dei Protocolli di intesa, convenzioni e intese con soggetti pubblici e privati al fine di realizzare azioni efficaci di intervento;

     p) promozione, nelle materie di competenza, di iniziative istituzionali, attività e convenzioni editoriali in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e con gli altri Uffici coinvolti per materia.

 

     Art. 6. Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

     1. Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca svolge funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree: istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, programmazione degli interventi sul sistema universitario; funzioni di indirizzo, vigilanza e coordinamento, monitoraggio sulle attività, normazione generale e finanziamento di università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; disciplina l'orientamento degli studenti universitari ex ante ed ex post e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i sistemi di accesso e i percorsi formativi nonchè i servizi di job-placement; si raccorda in modo costante con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione, per favorire la connessione tra il mondo dell'istruzione e quello della formazione superiore; cura l'armonizzazione e l'integrazione del sistema della formazione superiore nello spazio europeo della formazione, l'attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di formazione superiore, con particolare riguardo all'articolo 5, comma 5, lettera q); partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo dell'istruzione superiore con l'istruzione scolastica e con la formazione professionale, tenuto anche conto dei rapporti con le Amministrazioni regionali; cura dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), assicurando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 in tema di programmazione e vigilanza sull'ANVUR; indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale e internazionale, inclusa la definizione del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con speciale riguardo al coordinamento e al monitoraggio degli obiettivi europei in materia di ricerca; indirizzo, programmazione e coordinamento, normativa generale e finanziamento degli Enti di ricerca non strumentali e relativo monitoraggio delle attività; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca con riguardo ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca, curando anche i rapporti con le Amministrazioni regionali; analisi, elaborazione e diffusione della normativa comunitaria e delle modalità di interazione con gli organismi comunitari e relativa assistenza alle imprese; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale, anche mediante specifici raccordi fra università ed enti di ricerca; promozione e sostegno della ricerca delle imprese anche mediante l'utilizzo di specifici Fondi di agevolazione; valorizzazione delle carriere dei ricercatori, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali e internazionali e della loro mobilità in sede internazionale; definizione dei fabbisogni informativi, nei settori della formazione superiore e della ricerca, e, in raccordo con la direzione generale per i contratti, gli acquisti, per i sistemi informativi e la statistica, progettazione delle banche dati e delle operazioni di acquisizione, rilascio, controllo ed elaborazione dei dati anche ai fini dell'inserimento degli stessi nelle anagrafi degli studenti, della ricerca, della valutazione; promozione dell'internazionalizzazione della formazione superiore e della ricerca; promozione dell'attività di comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza.

     2. Nell'ambito del Dipartimento operano la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, gli Uffici di supporto degli Organismi previsti dalla normativa in materia di università, alta formazione e ricerca.

     3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali.

     4. Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore;

     b) direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore;

     c) direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.

     5. La direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) programmazione degli obiettivi pluriennali del sistema universitario;

     b) finanziamento del sistema universitario;

     c) finanziamento e programmazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     d) finanziamento degli interventi per l'edilizia universitaria e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e per le residenze;

     e) cura dei rapporti con gli altri Ministeri, con le Regioni e con il mondo imprenditoriale in materia di formazione superiore, assicurandone il coordinamento;

     f) istituzione e accreditamento delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     g) controllo sugli statuti e sui regolamenti adottati dalle università e dai soggetti sottoposti al controllo ministeriale, nonchè sui regolamenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     h) programmazione e gestione delle procedure nazionali per il reclutamento dei docenti universitari;

     i) gestione delle procedure di reclutamento dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     l) monitoraggio dei bilanci degli atenei, coordinamento nell'implementazione della contabilità economico-patrimoniale, coordinamento dell'attività dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo degli atenei;

     m) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per l'alta formazione cofinanziati dai fondi strutturali e dal fondo aree sottoutilizzate.

     6. La direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) attuazione degli interventi di competenza statale in materia di diritto allo studio, con monitoraggio sui livelli essenziali delle prestazioni, e valorizzazione del merito degli studenti nelle università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     b) procedure di accreditamento dei corsi di studio e dottorato di ricerca;

     c) programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione ai corsi di studio universitari e alle scuole di specializzazione a numero programmato;

     d) accreditamento dei collegi universitari e residenze universitarie;

     e) indirizzi e strategie in materia di rapporti delle università con lo sport;

     f) coordinamento, promozione e sostegno dell'attività di formazione continua, permanente e ricorrente nelle università;

     g) servizi di orientamento, tutorato e job placement in raccordo con il tessuto imprenditoriale;

     h) raccordo con la direzione generale per il personale scolastico in materia di formazione continua, permanente e ricorrente degli insegnanti;

     i) valutazione e certificazione delle equivalenze dei titoli di studio e delle carriere degli studenti;

     l) programmazione e gestione degli esami di stato per iscrizione agli ordini e collegi professionali; procedure di accesso all'esercizio professionale, riconoscimento abilitazioni conseguite all'estero;

     m) internazionalizzazione del sistema della formazione superiore e monitoraggio della normazione europea a riguardo; integrazione delle autonomie universitarie e delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nello Spazio europeo dell'educazione superiore;

     n) promozione, coordinamento e incentivazione dei programmi di mobilità internazionale degli studenti;

     o) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

     7. La direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, che si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, europeo e internazionale;

     b) valorizzazione delle carriere dei giovani ricercatori, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali e internazionali nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca;

     c) indirizzo, vigilanza e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali;

     d) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca;

     e) promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali e comunitari;

     f) indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale;

     g) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione cofinanziati dai fondi strutturali e dal fondo aree sottoutilizzate;

     h) cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca;

     i) rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;

     l) promozione della cultura scientifica;

     m) cura e gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni del relativo regolamento, nonchè della gestione dei fondi strutturali dell'Unione europea;

     n) incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi;

     o) cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di ricerca scientifica e cooperazione interuniversitaria e collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali di cooperazione scientifico-tecnologica;

     p) gestione dei rapporti con gli organismi internazionali collegati al sistema della ricerca e cura delle attività legate all'individuazione e rinnovo degli esperti ed addetti scientifici presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero;

     q) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Comitato di esperti per la politica della ricerca e del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca.

 

     Art. 7. Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

     1. Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi dei settori università, ricerca e alta formazione artistica, musicale e coreutica; innovazione digitale nell'amministrazione e nelle istituzioni scolastiche; elaborazioni statistiche in materia di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale; promozione di elaborazioni e di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali. Cura dei rapporti con le organizzazioni internazionali operanti in materia di istruzione scolastica, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di favorire i processi di internazionalizzazione dell'istruzione. Cura dei rapporti con le agenzie nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale dei programmi comunitari in materia di istruzione scolastica. Cura dei rapporti per le materie di competenza del Ministero con l'Agenzia per l'Italia digitale. Predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione; attività di coordinamento connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni ed enti locali. Coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni. Coordinamento e monitoraggio della gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale, indirizzando l'attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico; promozione dell'attività di comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza.

     2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 3 uffici dirigenziali non generali, di cui uno con funzioni di autorità di audit, in conformità con i regolamenti sui fondi strutturali europei destinati al settore istruzione.

     3. Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

     b) direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica;

     c) direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale.

     4. La direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero;

     b) reclutamento e formazione generale del personale Ministero;

     c) amministrazione del personale del Ministero;

     d) relazioni sindacali e contrattazione;

     e) emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati;

     f) mobilità generale del personale del Ministero;

     g) trattamento di quiescenza e previdenza relativo al personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e al personale assegnato agli uffici dell'Amministrazione centrale;

     h) pianificazione e allocazione delle risorse umane;

     i) servizi generali per l'amministrazione centrale, ivi compresa la gestione delle biblioteche;

     l) cura dell'adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza;

     m) gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali;

     n) trattazione del contenzioso concernente il personale amministrativo dirigente di seconda fascia e il personale iscritto nelle aree funzionali assegnato agli Uffici dell'Amministrazione centrale, nonchè del contenzioso relativo sia al personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali, sia ai dirigenti di seconda fascia cui è affidata la titolarità di Uffici scolastici regionali;

     o) gestione delle attività rientranti nella competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravità a carico del personale appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'amministrazione centrale e del personale dirigenziale di seconda fascia, nonchè per tutte le sanzioni disciplinari a carico del personale dirigenziale di prima fascia;

     p) cura delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo dirigente di seconda fascia e delle aree funzionali in servizio presso l'Amministrazione centrale, del personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici regionali, nonchè dei dirigenti di seconda fascia cui è affidata la titolarità degli Uffici scolastici regionali;

     q) funzione di coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;

     r) adozione delle misure di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero e delle azioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi in tema di trasparenza, valutazione e merito;

     s) attività di supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di decisione di finanza pubblica;

     t) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali;

     u) coordinamento dell'attività di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;

     v) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, della redazione delle proposte per la legge di bilancio e per la legge di stabilità, dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con i dipartimenti;

     z) definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di gestione per garantire la coerenza dell'utilizzo dei fondi finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche relative ai settori di competenza del Ministero;

     aa) raccordo con i sistemi di controllo di gestione adottati dai soggetti finanziati in misura ordinaria dal Ministero;

     bb) predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

     cc) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione alle destinazioni per essi previste;

     dd) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo;

     ee) coordinamento, organizzazione, formazione della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione del piano annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile;

     ff) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

     gg) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;

     hh) assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione;

     ii) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

     ll) attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici;

     mm) verifiche amministrativo-contabili presso le istituzioni scolastiche ed educative, anche per il tramite dei revisori dei conti.

     5. La direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) cura della gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione centrale;

     b) consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale;

     c) gestione contrattuale dei servizi, strutture e compiti strumentali dell'amministrazione centrale;

     d) consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati;

     e) elaborazione del piano acquisti annuale;

     f) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo dell'istruzione;

     g) gestione dei contratti che afferiscono al sistema informativo e alle infrastrutture di rete;

     h) monitoraggio del sistema informativo dell'istruzione, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

     i) svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale, in raccordo con la direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale;

     l) progetti e iniziative comuni nell'area dell'ICT e della società dell'informazione con altri Ministeri e istituzioni;

     m) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per quanto attiene i sistemi informativi automatizzati;

     n) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica ed i servizi di interconnessione con altre amministrazioni;

     o) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale;

     p) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo;

     q) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi del Ministero a supporto del sistema scolastico;

     r) gestione dell'Anagrafe degli alunni, dell'Anagrafe degli studenti e dei laureati e dell'Anagrafe della ricerca, in raccordo con le direzioni generali competenti. Cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della tutela della privacy;

     s) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore dell'istruzione, università e ricerca;

     t) concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, all'implementazione di banche dati finalizzate alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative;

     u) elaborazione di studi ed analisi funzionali all'attività dei dipartimenti e delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti le tematiche di rispettiva competenza;

     v) pianificazione e realizzazione degli interventi del sistema informativo per il settore della formazione superiore, in raccordo con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;

     z) coordinamento della comunicazione istituzionale, anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet;

     aa) elaborazione e gestione del piano di comunicazione in coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione e i Dipartimenti del Ministero;

     bb) gestione dell'infrastruttura del sito web dell'Amministrazione;

     cc) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti all'informazione e alla relativa divulgazione;

     dd) gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizzo dell'attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico.

     6. Nell'ambito della direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero.

     7. La direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) programmazione degli interventi strutturali e non strutturali nell'ambito delle attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica;

     b) individuazione delle priorità in materia di valutazione e promozione di appositi progetti;

     c) attuazione delle normative di competenza del Ministero in materia di edilizia scolastica;

     d) studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e la rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico;

     e) individuazione di un nuovo modello architettonico di scuola, con particolare attenzione al risparmio energetico, alle innovazioni digitali e alle correlate attività didattiche ed organizzative dei plessi scolastici;

     f) rapporti con l'Agenzia per i beni confiscati alla criminalità organizzata;

     g) gestione del Fondo unico per l'edilizia scolastica;

     h) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione;

     i) partecipazione ad iniziative europee finanziate con fondi finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore istruzione;

     l) opportunità di finanziamento a valere sui fondi internazionali e comunitari, pubblici e privati;

     m) programmazione, monitoraggio e attuazione di programmi e iniziative finanziate con i Fondi strutturali europei e con i fondi per le politiche di coesione in materia di istruzione;

     n) raccordi con le altre istituzioni europee, nazionali e territoriali per il coordinamento dei programmi;

     o) autorità di gestione del programma operativo nazionale del Fondo sociale europeo 'Competenze per lo sviluppò e del Programma operativo nazionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 'Ambienti per l'Apprendimentò nelle regioni dell'obiettivo 'Convergenzà - Programmazione e gestione delle risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate;

     p) autorità di certificazione del Programma operativo nazionale del Fondo sociale europeo 'Competenze per lo sviluppò e del Programma operativo nazionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 'Ambienti per l'apprendimentò nelle regioni dell'obiettivo 'Convergenzà;

     q) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche;

     r) la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi a supporto del sistema scolastico;

     s) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale, per quanto attiene i processi d'innovazione nella didattica;

     t) progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche formativi, di innovazione digitale nelle scuole e delle azioni del Piano nazionale scuola digitale;

     u) editoria digitale, in raccordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

     v) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a favorire e supportare i processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso la collaborazione con aziende, organizzazioni e associazioni di settore.

 

     Art. 8. Uffici scolastici regionali

     1. Gli uffici scolastici sono uffici di livello dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa Regione, di livello non generale, cui sono assegnate le funzioni individuate nel comma 2. Gli uffici scolastici hanno dimensione regionale, secondo le indicazioni di cui al comma 7. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali è di 18, di cui 14 di livello dirigenziale generale.

     2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici regionali in cui è preposto un dirigente di livello non generale, il dirigente di livello generale della direzione generale per le risorse umane e finanziarie adotta, su proposta del predetto dirigente titolare dell'ufficio scolastico regionale, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia. Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Nella prospettiva della graduale attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione ed al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonchè l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonchè sulle scuole straniere in Italia; svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche; valuta il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonchè del personale amministrativo in servizio; supporto alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in raccordo con la direzione generale delle risorse umane e finanziarie, in merito alla assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni. L'Ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo in servizio nell'Ufficio scolastico regionale esclusi i dirigenti di prima fascia e fatte salve le competenze di cui all'articolo 7, comma 4, lettere m) e o).

     3. L'Ufficio scolastico regionale è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie; alla gestione delle graduatorie e alla gestione dell'organico del personale docente, educativo e Ata ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.

     4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate dal capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

     6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

     7. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:

     a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 5 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 12 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, di cui n. 1 ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ex articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 14 uffici dirigenziali non generali e in n. 16 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali e in n. 5 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 3 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 12 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 4 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

     8. Su proposta avanzata dal titolare dell'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale.

 

     Art. 9. Corpo ispettivo

     1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.

 

     Art. 10. Uffici di livello dirigenziale non generale

     1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonchè alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei capi Dipartimento interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

     Art. 11. Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale

     1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

     2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, di cui alla Tabella A allegata al presente regolamento, è compreso un posto di funzione dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

     3. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi dieci posti di funzione dirigenziale di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Organismo indipendente di valutazione della performance-OIV.

     4. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     5. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     6. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio successivo decreto, effettuerà la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale, come sopra determinati, nelle strutture in cui si articola l'Amministrazione, nonchè, nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. Detto provvedimento sarà tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

     Art. 12. Disposizioni sull'organizzazione

     1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza e di adeguarne le funzioni ai processi di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.

 

     Art. 13. Disposizioni finali e abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 132.

     2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     3. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

 

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2014  Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2390

 

Tabella A

(Articolo 11)

 

Dotazione organica del personale

 

Personale dirigenziale:

Dirigenti di prima fascia 27*

Dirigenti di seconda fascia, amministrativi 222**

Dirigenti di seconda fascia, tecnici 191

Totale dirigenti 440

 

* Compreso un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

** Compresi 10 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Organismo indipendente di valutazione.

 

Personale non dirigenziale:

Area III n. 2.490

Area II n. 3.144

Area I n. 344

Totale Aree n. 5.978

 

Totale complessivo n. 6.418


[1] Abrogato dall'art. 13 del D.P.C.M. 4 aprile 2019, n. 47.