§ 80.9.852 - D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197.
Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:28/11/2008
Numero:197


Sommario
Art. 1.  Organizzazione
Art. 2.  Dipartimenti
Art. 3.  Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Art. 4.  Direzione generale per la politica industriale e la competitività
Art. 5.  Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Art. 6.  Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Art. 7.  Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Art. 8.  Direzione generale per la politica commerciale internazionale
Art. 9.  Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi
Art. 10.  Dipartimento per l'energia
Art. 11.  Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche
Art. 12.  Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche
Art. 13.  Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica
Art. 14.  Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
Art. 15.  Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria
Art. 16.  Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale
Art. 17.  Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali
Art. 18.  Dipartimento per le comunicazioni
Art. 19.  Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico
Art. 20.  Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione
Art. 21.  Direzione generale per la regolamentazione del settore postale
Art. 22.  Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione
Art. 23.  Ufficio per gli affari generali e per le risorse
Art. 24.  Dotazione organica
Art. 25.  Funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca
Art. 26.  Uffici di livello dirigenziale non generale
Art. 27.  Disposizioni finali e abrogazioni


§ 80.9.852 - D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197. [1]

Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

(G.U. 17 dicembre 2008, n. 294 - S.O. n. 277)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 13 e 19;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

     Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

     Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

     Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

     Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico della radiotelevisione;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 253, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del commercio internazionale;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2008, in attuazione dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

     Sentite le organizzazioni sindacali;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2008;

     Visti i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 luglio e del 28 agosto 2008;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

     Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Organizzazione

     1. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato: «Ministero», si articola nei dipartimenti di cui all'articolo 2 e in un Ufficio per gli affari generali e le risorse di cui all'articolo 23.

 

     Art. 2. Dipartimenti

     1. Il Ministero si articola nei seguenti dipartimenti:

     a) Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione;

     b) Dipartimento per l'energia;

     c) Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

     d) Dipartimento per le comunicazioni.

     2. I Dipartimenti di cui al comma 1 assicurano il conseguimento degli obiettivi del Ministero attraverso l'esercizio coordinato e coerente delle funzioni assegnate alle relative Direzioni generali con il supporto delle rispettive risorse.

     3. La Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata; «Conferenza» svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni alle attività di più Dipartimenti, può formulare proposte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo tra Dipartimenti. Elabora, altresì, linee e strategie generali in materia di coordinamento operativo delle attività ispettive e di controllo attribuite al Dipartimento di cui al comma 1, lettera a). La Conferenza è convocata in via ordinaria dal Capo Dipartimento di cui al comma 1, lettera a), ovvero su richiesta di uno degli altri Capi Dipartimento.

 

     Art. 3. Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

     1. Al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione sono attribuite le funzioni di promozione della competitività e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo, di tutela e sviluppo della proprietà industriale ed intellettuale, di lotta alla contraffazione, di tutela dei consumatori e di promozione e regolazione della concorrenza di mercato.

     2. Il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione si articola nei seguenti sei Uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione generale per la politica industriale e la competitività;

     b) Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

     c) Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;

     d) Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi;

     e) Direzione generale per la politica commerciale internazionale;

     f) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.

     3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera il Nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

     4. Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

 

     Art. 4. Direzione generale per la politica industriale e la competitività

     1. La Direzione generale per la politica industriale e la competitività si articola in ventiquattro Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

     a) politiche industriali e politiche di sviluppo della competitività;

     b) programmazione comunitaria e nazionale, per gli aspetti di propria competenza, in riferimento agli interventi per la competitività;

     c) programmazione, gestione e coordinamento delle risorse finanziarie della politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria, per gli aspetti di propria competenza, in materia di competitività;

     d) azioni di raccordo con le amministrazioni statali, regionali e gli altri soggetti che gestiscono aiuti di stato per la promozione e il coordinamento degli interventi di agevolazione alle imprese;

     e) politiche per la promozione della ricerca e dell'innovazione;

     f) politiche territoriali, distretti produttivi e reti di impresa;

     g) azioni per la creazione di imprese innovative e finanza di imprese;

     h) politiche industriali ed interventi in materia di difesa nazionale, materiali di armamento, commesse militari dei settori ad alta tecnologia, industria aerospaziale, trasporto, cantieristica navale, elettronica, meccanica fine, prodotti ottici ed elettrici;

     i) politiche industriali dei settori metalmeccanico, chimico, farmaceutico, gomma, materie plastiche, siderurgico, metallurgico e dei minerali non ferrosi;

     l) politiche industriali dei settori tessile, della carta, del legno, delle ceramiche e dell'arredamento - politiche per il Made in Italy;

     m) politiche industriali comunitarie ed internazionali, regimi di aiuto ed attività inerenti al sistema di notifica elettronica degli aiuti di Stato, nonchè attività connesse al Punto di Contatto Nazionale (P.C.N.);

     n) recupero e rivitalizzazione dei siti produttivi inquinati;

     o) sistema di certificazione ambientale;

     p) normativa tecnica, prevenzione e sicurezza, recupero dei siti industriali;

     q) crisi d'impresa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese;

     r) politiche delle industrie alimentari;

     s) vigilanza sull'Istituto Promozione Industriale (IPI), nonchè sulle stazioni sperimentali dell'industria e sul banco nazionale di prova;

     t) vigilanza sulla Fondazione Valore Italia.

 

     Art. 5. Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

     1. La Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) si articola in sei uffici dirigenziali non generali e svolge le funzioni ed i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) indirizzi e promozione in materia di Politiche anticontraffazione;

     b) segreteria del Consiglio nazionale anticontraffazione;

     c) gestione call center ed indirizzo di posta elettronica dedicato;

     d) gestione dell'attività inerente ai destinatari anticontraffazione;

     e) monitoraggio sistemi e metodi anticontraffazione;

     f) assistenza e supporto imprese all'estero;

     g) raccolta dei dati in possesso delle autorità competenti in ambito nazionale ed internazionale, delle associazioni di categoria e delle imprese in materia di lotta alla contraffazione e gestione banca dati;

     h) analisi, predisposizione dei rapporti sull'andamento del fenomeno e proposte normative conseguenti;

     i) attività di raccordo con le altre Direzioni generali con le forze di polizia, Agenzia delle dogane e con le altre amministrazioni pubbliche impegnate nella lotta alla contraffazione;

     l) attività di comunicazione interna ed esterna e gestione dei rapporti con i mezzi di comunicazione, organizzazione eventi;

     m) politiche per la promozione della proprietà industriale, relazioni con istituzioni e organismi comunitari ed internazionali in materia di proprietà industriale;

     n) invenzioni e modelli di utilità;

     o) disegni e modelli - brevetti nazionali, europei ed internazionali;

     p) marchi nazionali, europei ed internazionali e opposizione alla registrazione dei marchi;

     q) affari amministrativi dei titoli brevettali e delle registrazioni nonchè segreteria della commissione ricorsi.

     2. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è posto alle dirette dipendenze del Direttore Generale che lo rappresenta all'esterno.

 

     Art. 6. Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

     1. La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica si articola in ventiquattro Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni per le politiche di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

     a) promozione della concorrenza;

     b) monitoraggio dei prezzi;

     c) servizi e professioni;

     d) statistiche sul commercio e sul terziario;

     e) servizi assicurativi;

     f) politiche comunitarie ed internazionali in materia di concorrenza;

     g) cooperazione amministrativa;

     h) politiche e progetti normativi per i consumatori;

     i) Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) ;

     l) punto di contatto-infoconsumatori;

     m) strumenti di misura e metalli preziosi;

     n) qualità dei prodotti e dei servizi, sicurezza e loro conformità;

     o) normazione tecnica; vigilanza sugli enti di normazione;

     p) organismi notificati e sistemi di accreditamento;

     q) manifestazioni a premio;

     r) società fiduciarie e di revisione;

     s) registro imprese e vigilanza sul sistema camerale;

     t) attività di controllo connesso alla sicurezza degli impianti industriali.

 

     Art. 7. Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

     1. La Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

     a) politiche per le piccole e medie imprese e per l'artigianato;

     b) promozione e sviluppo del movimento cooperativo;

     c) gestioni commissariali, scioglimenti e liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative;

     d) vigilanza sul sistema cooperativo;

     e) vigilanza sui consorzi agrari, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

     f) vigilanza sulle banche di credito cooperativo con riferimento agli aspetti relativi alla mutualità;

     g) vigilanza sulle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo; vigilanza sui fondi mutualistici costituiti ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; vigilanza sugli studi cooperativi Luigi Luzzatti con sede in Roma;

     h) vigilanza sulle Società Cooperative Europee e rapporti con gli Organismi Comunitari ed Internazionali (O.I.L.) per quanto attiene alla promozione cooperativa;

     i) Albi delle società cooperative.

 

     Art. 8. Direzione generale per la politica commerciale internazionale

     1. La Direzione generale per la politica commerciale internazionale si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni ed i compiti per la parte di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) elaborazione delle azioni volte al miglioramento dell'accesso di prodotti, servizi ed investimenti italiani nei mercati esteri;

     b) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea ed applicazione delle misure comunitarie sul piano nazionale;

     c) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale negli ambiti OMC, OCSE e UNCTAD, nonchè negli ambiti di altre organizzazioni internazionali collegate al commercio internazionale;

     d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale, ivi incluse le aree di libero scambio con i Paesi terzi;

     e) partecipazione alla gestione ed alla diffusione dei programmi finanziari comunitari rivolti all'assistenza tecnica ai Paesi candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi;

     f) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi, organizzazione dei relativi meccanismi ed organismi bilaterali di consultazione intergovernativa;

     g) attivazione degli strumenti comunitari di difesa commerciale (strumenti antidumping, antisovvenzione, clausole di salvaguardia);

     h) disciplina del regime degli scambi e gestione delle relative autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione; attività di autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli embarghi commerciali; applicazione di sanzioni amministrative;

     i) valorizzazione e tutela, nell'ambito della dimensione esterna comunitaria, del made in Italy, delle indicazioni geografiche e della proprietà intellettuale;

     l) iniziative nei paesi terzi per l'attrazione di risorse dall'estero.

 

     Art. 9. Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi

     1. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi si articola in dieci Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni ed i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e di promozione degli scambi;

     b) strumenti agevolativi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione delle imprese;

     c) stipula e gestione di accordi ed intese con regioni, associazioni di categoria, sistema camerale e fieristico, Università e Parchi tecno-scientifici per la promozione e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale;

     d) partecipazione alla preparazione e approvazione del piano promozionale predisposto dall'ICE e delle relative variazioni; esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, e relazione al Parlamento;

     e) coordinamento della politica promozionale sui mercati esteri e organizzazione delle missioni di natura commerciale;

     f) elaborazione dei programmi di promozione straordinaria del made in Italy, ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

     g) partecipazione nelle sedi internazionali per la definizione delle politiche di promozione, ivi comprese le esposizioni universali;

     h) lotta alla contraffazione e tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'articolo 4, comma 76, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e gestione del relativo fondo destinato all'assistenza, in raccordo con la Direzione generale per la politica industriale e la competitività e con la Direzione generale per la lotta alla contraffazione;

     i) segreteria tecnica della V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

     l) coordinamento dell'attività degli Sportelli regionali per l'internazionalizzazione (Sprint);

     m) programmazione e gestione dei fondi comunitari, strutturali e nazionali aggiuntivi, in materia di internazionalizzazione, a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013;

     n) coordinamento della Unità di gemellaggio per la promozione dei programmi di internazionalizzazione della politica di vicinato europea;

     o) attività correlate all'esercizio dei diritti di azionista nonchè esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla Simest;

     p) rapporti con la Società per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE);

     q) collaborazione all'attività di aiuto allo sviluppo condotta dal Ministero degli affari esteri e partecipazione al Comitato direzionale per la cooperazione e lo sviluppo, istituito con legge 26 febbraio 1987, n. 49;

     r) organizzazione di convegni e conferenze in materia di internazionalizzazione;

     s) segreteria tecnica dell'Osservatorio economico, prevista dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304;

     t) rapporti con l'Unione delle Camere di commercio per il coordinamento delle attività relative al commercio estero in raccordo con le altre competenti direzioni generali del Ministero;

     u) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518, e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa alle Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere;

     v) partecipazione alla definizione degli accordi per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia;

     z) coordinamento in ambito nazionale e trattazione nelle sedi internazionali (UE, OCSE, OMC, ONU) delle tematiche attinenti ai crediti all'esportazione, alla facilitazione degli scambi e agli investimenti esteri diretti;

     aa) rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali nelle materie di competenza della Direzione.

 

     Art. 10. Dipartimento per l'energia

     1. Il Dipartimento per l'energia provvede alla definizione degli obiettivi, degli indirizzi e degli strumenti di attuazione della politica energetica e mineraria nazionale con particolare riferimento alle strategie di approvvigionamento, trasporto, distribuzione, trasformazione e uso dell'energia, promuovendo la competitività, lo sviluppo energetico sostenibile e l'innovazione tecnologica.

     2. Il Dipartimento per l'energia si articola nei seguenti tre Uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;

     b) Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche;

     c) Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

     3. Presso il Dipartimento per l'energia opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.

     4. Costituiscono inoltre articolazione del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

 

     Art. 11. Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

     1. La Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale e provvedimenti ad esso inerenti;

     b) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia - Direzione UNMIG;

     c) relazioni con le organizzazioni internazionali, con gli organismi comunitari e con le amministrazioni di altri Stati nel settore delle risorse minerarie;

     d) promozione di intese con le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare in tutto il territorio nazionale condizioni e procedure coordinate per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie e geotermiche di interesse strategico per il Paese;

     e) programmazione, autorizzazione, gestione e controllo delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo, in particolare degli idrocarburi e dei relativi impianti in mare;

     f) definizione di accordi in ambito europeo, bilaterale, multilaterale e internazionale per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie in acque internazionali;

     g) promozione e assistenza per interventi di sviluppo degli idrocarburi e delle risorse minerarie in paesi terzi di interesse per la politica di sicurezza dell'approvvigionamento e di competitività nazionale;

     h) sviluppo delle tecnologie per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio dell'anidride carbonica;

     i) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio dell'energia e la sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente la salute sui luoghi di lavoro;

     l) laboratori di analisi e sperimentazione.

 

     Art. 12. Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche

     1. La Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

     a) strategie per la sicurezza e la competitività del sistema energetico nazionale;

     b) rapporti con l'Unione europea e mercato interno dell'energia;

     c) rapporti con organismi internazionali e sicurezza degli approvvigionamenti;

     d) logistica e mercato dei prodotti petroliferi e dei carburanti;

     e) mercato del gas naturale e infrastrutture di approvvigionamento;

     f) reti di trasporto del gas naturale e metanizzazione del Mezzogiorno;

     g) approvvigionamento, trasformazione e utilizzo efficiente delle fonti fossili;

     h) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico;

     i) relazioni con imprese, amministrazioni e istituti operanti nel settore dell'energia e vigilanza su enti e istituti strumentali;

     l) accordi bilaterali e multilaterali per la promozione degli investimenti e lo sviluppo delle imprese nel settore dell'energia;

     m) promozione di programmi di formazione e informazione sull'energia, la sua produzione, trasformazione e uso efficiente;

     n) valutazione di costi e di prezzi dell'energia, rapporti con il sistema di domanda e con i consumatori;

     o) statistiche, analisi e previsioni sull'energia e le risorse minerarie.

 

     Art. 13. Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica

     1. La Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

     a) indirizzi e direttive per l'organizzazione e il funzionamento del mercato elettrico;

     b) produzione di energia elettrica;

     c) reti di trasmissione, distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica;

     d) programmi di produzione di energia nucleare, inclusi i processi autorizzativi e le garanzie di sicurezza;

     e) gestione dei materiali radioattivi esmantellamento degli impianti nucleari dismessi;

     f) sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e delle imprese e tecnologie afferenti;

     g) sviluppo energetico sostenibile e sistemi energetici distribuiti, comprese le tecnologie di accumulo dell'energia e il ciclo dell'idrogeno;

     h) promozione del risparmio e dell'efficienza energetica e sviluppo dell'offerta;

     i) definizione di sistemi di certificazione e normazione tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia, incluse le procedure «ecolabel» ed «ecoaudit»;

     l) programmi e piani di riduzione delle emissioni di gas con effetto serra;

     m) promozione di intese con le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle forniture concernenti l'energia e lo sviluppo territoriale sostenibile.

 

     Art. 14. Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

     1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvede alla programmazione, al coordinamento, all'attuazione, al monitoraggio e alla verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica e sociale sul territorio nel contesto di una politica regionale unitaria. Il Dipartimento svolge, inoltre, l'istruttoria per le deliberazioni del CIPE, nelle materie di competenza, e l'attività di vigilanza di competenza del Ministero nei confronti della società «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.» e provvede ai connessi adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     2. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica si articola nei seguenti tre Uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria;

     b) Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale;

     c) Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.

     3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento, per l'eventuale supporto dell'attività del CIPE e per le funzioni delle altre strutture del Ministero.

     4. Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

 

     Art. 15. Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria

     1. La Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria si articola in quattordici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

     a) supporto al Capo Dipartimento per il coordinamento e la definizione delle iniziative in materia di programmazione strategica e di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari e nazionali, secondo le direttive generali del CIPE e valutazione dei relativi impatti a livello del bilancio comunitario e nazionale;

     b) istruttoria e partecipazione ai processi di definizione e attuazione delle politiche comunitarie connesse alle politiche di sviluppo e di coesione economica, sociale e territoriale;

     c) istruttoria e partecipazione all'attività negoziale per la definizione, revisione e riforma degli strumenti comunitari d'intervento finanziario strutturale e di coesione;

     d) istruttoria e partecipazione all'attività negoziale con la Commissione europea per la definizione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale nelle aree ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE;

     e) promozione e verifica, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, dell'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari, coerentemente con le politiche comunitarie e nazionali rilevanti;

     f) programmazione, coordinamento e gestione di programmi operativi nazionali di assistenza tecnica e di azioni di sistema, promossi nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali;

     g) inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento;

     h) segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;

     i) promozione e coordinamento delle azioni innovative comunitarie, con particolare riferimento a quelle cofinanziate dai fondi strutturali comunitari;

     l) esercizio delle funzioni previste dal Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativamente ai Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);

     m) analisi in materia di struttura e tendenze socioeconomiche territoriali e in materia di politiche di sviluppo socio economico territoriale; progetto «obiettivi di servizio» del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013;

     n) analisi in materia di politiche per la competitività e flussi finanziari delle politiche pubbliche;

     o) analisi delle politiche e degli strumenti per lo sviluppo territoriale locale; relative statistiche e indicatori;

     p) progetti di cooperazione bilaterale e assistenza tecnica al settore pubblico di altri Paesi e attività di relazione con organismi internazionali.

 

     Art. 16. Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale

     1. La Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale si articola in dodici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

     a) coordinamento e definizione di iniziative per lo sviluppo territoriale da attuare, secondo le direttive del CIPE, con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate;

     b) programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree sottoutilizzate, delle iniziative e degli interventi nazionali per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente, avuto riguardo, in particolare, per quelli finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate;

     c) attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intese;

     d) attività preordinate alla programmazione, promozione, stipula e gestione degli accordi di programma quadro, ivi compresi il coordinamento delle attività istruttorie degli organi di gestione, nonchè la quantificazione delle risorse da trasferire per l'attuazione degli interventi;

     e) promozione e coordinamento di azioni innovative di supporto all'attuazione ed al monitoraggio delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro;

     f) proposte normative relative al FAS e istruttoria delle delibere di riparto e assegnazione FAS da parte del CIPE;

     g) supporto al Capo Dipartimento per la programmazione finanziaria del FAS. Verifica delle risultanze di monitoraggio e degli avanzamenti finanziari del FAS e della programmazione unitaria di politica regionale. Costruzione del Quadro Finanziario Unico di cassa della spesa in conto capitale della pubblica amministrazione;

     h) gestione contabile del FAS e trasferimento delle risorse ai soggetti responsabili dell'attuazione di programmi e progetti;

     i) sviluppo e implementazione dei sistemi informativi dipartimentali, delle banche dati degli interventi territoriali e integrazione delle informazioni di monitoraggio; consulenza e supporto informatico;

     l) progetti per il miglioramento delle competenze tecnico-amministrative degli organi per le politiche regionali.

 

     Art. 17. Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali

     1. La Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali si articola in undici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

     a) gestione degli strumenti di incentivazione alle attività industriali, del commercio e dei servizi, volti al superamento di squilibri di sviluppo economico territoriale e all'accrescimento della competitività;

     b) contrattazione programmata e politiche degli incentivi;

     c) gestione, per la parte di competenza del Ministero, degli strumenti di incentivazione per l'innovazione tecnologica, i programmi integrati di ricerca e sviluppo, per la ricerca applicata e gestione dei relativi interventi;

     d) gestione dei restanti strumenti di incentivazione alle imprese di competenza del Ministero;

     e) attività inerenti agli strumenti della programmazione negoziata denominati contratti di programma, patti territoriali, contratti d'area ed altri strumenti della programmazione negoziata;

     f) gestione delle agevolazioni per favorire la nascita e l'innovazione nelle nuove imprese;

     g) interventi a sostegno del settore estrattivo, della ricerca mineraria e dell'energia, delle aree di crisi per la riconversione industriale;

     h) direttive, vigilanza e controllo sulle attività di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni, compresa l'attività relativa al contenzioso ed agli affari giuridici;

     i) attività concernenti il controllo, il monitoraggio e le verifiche di misure di aiuto alle imprese rientranti nelle competenze della Direzione Generale affidate al Ministero, anche in relazione a interventi di competenza di altre amministrazioni;

     l) iniziative per l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento nell'ambito della politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria;

     m) azioni di raccordo degli interventi di agevolazione alle imprese che coinvolgono altri soggetti;

     n) coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi di aiuto di Stato nell'ambito del Quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell'Unione europea;

     o) altre azioni a sostegno delle PMI.

 

     Art. 18. Dipartimento per le comunicazioni

     1. Al Dipartimento per le comunicazioni sono attribuite le funzioni di promozione, di sviluppo e di disciplina del settore delle comunicazioni, di rilascio dei titoli abilitativi, nonchè di attività di pianificazione, di controllo, di vigilanza e sanzionatoria. Presta attività di supporto alla vigilanza del Ministro sulla Fondazione Ugo Bordoni.

     2. Il Dipartimento per le comunicazioni è articolato in tre Uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;

     b) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

     c) Direzione generale per la regolamentazione del settore postale.

     3. Sotto la vigilanza del Dipartimento opera l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonchè all'articolo 41, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni.

     4. Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

     5. Sono organi tecnici consultivi:

     a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;

     b) la Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia;

     c) la Commissione consultiva nazionale per l'immissione nel mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.

 

     Art. 19. Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico

     1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico si articola in cinque Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

     a) aggiornamento del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze;

     b) attività di coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale;

     c) notifica delle reti e delle orbite satellitari;

     d) controllo delle emissioni radioelettriche;

     e) gestione tecnica degli Ispettorati territoriali;

     f) omologazione ed immissione sul mercato degli apparati di rete;

     g) accreditamento dei laboratori e degli organismi notificati e vigilanza sul mercato;

     h) collaborazione con autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico;

     i) individuazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

     l) definizione dei contributi per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;

     m) gestione del Registro Nazionale delle Frequenze;

     n) gestione del centro di calcolo per la pianificazione delle frequenze.

 

     Art. 20. Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

     1. La Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione si articola in sei Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

     a) stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

     b) studi sulle prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e partecipazione all'attività internazionale;

     c) disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

     d) rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

     e) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

     f) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall'Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

     g) acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

     h) erogazione dei contributi, benefici ed agevolazioni in materia di radiodiffusione e di servizi di comunicazione elettronica;

     i) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dagli oneri di servizio universale;

     l) gestione del fondo per gli oneri di servizio universale e del programma infrastrutturale per la banda larga;

     m) rilascio dei titoli abilitativi per l'esercizio delle stazioni radioelettriche tramite esami;

     n) sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni, anche telematiche; rapporti nelle predette materie con organismi nazionali e internazionali.

 

     Art. 21. Direzione generale per la regolamentazione del settore postale

     1. La Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, cui sono affidate le funzioni di Autorità di regolamentazione del settore postale assegnate al Ministero, si articola in quattro Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

     a) regolazione dei mercati postali;

     b) partecipazione ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali, nonchè attività preordinate al recepimento delle norme comunitarie;

     c) attività preordinate alla individuazione del fornitore del servizio universale;

     d) attività finalizzate al perfezionamento e all'applicazione del contratto di programma e alla regolazione del rapporto con il fornitore del servizio universale;

     e) definizione con provvedimenti di regolazione di natura non regolamentare dell'ambito della qualità e delle caratteristiche del servizio universale postale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;

     f) adozione di provvedimenti regolatori di natura non regolamentare per realizzare l'accesso alla rete postale pubblica e ai relativi servizi, determinazione delle tariffe in relazione ai costi evitati e promozione della concorrenza nei mercati postali;

     g) determinazione delle tariffe dei servizi riservati e dei prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale, anche con riferimento alle agevolazioni all'editoria;

     h) attività di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonchè attività di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali;

     i) rilascio delle licenze individuali e istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali e tenuta del registro degli operatori;

     l) acquisizione al bilancio dello Stato dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi postali e gestione del fondo di compensazione per gli oneri del servizio universale;

     m) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale;

     n) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni; coordinamento degli Ispettorati territoriali in materia di vigilanza e di accertamento di violazioni;

     o) vigilanza sull'Istituto postelegrafonici;

     p) studio e monitoraggio dei mercati postali.

 

     Art. 22. Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione

     1. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero dello sviluppo economico nei seguenti ambiti:

     a) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione e sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni, di reti di nuova generazione (NGN), della sicurezza delle reti, della qualità del servizio e della tutela delle comunicazioni;

     b) partecipazione, in consorzio con università ed enti o istituti di ricerca, a programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali, nonchè per conto di enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese con oneri a carico dei committenti;

     c) partecipazione a progetti di rilevanza nazionale ed internazionale nell'ambito della ricerca applicata nei settori di propria competenza. Divulgazione dei risultati anche attraverso attività di promozione culturale e tecnologica;

     d) elaborazione di specifiche, norme, regole tecniche per apparati e sistemi di comunicazioni elettroniche e di tecnologie dell'informazione (NSO), per la sicurezza, la qualità e l'interconnessione delle reti e la tutela delle comunicazioni; partecipazione alle attività degli organismi di normazione, regolamentazione tecnica e standardizzazione nazionali, comunitari ed internazionali;

     e) studi, sperimentazioni tecnico-scientifiche, verifiche e controlli in materia di inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica;

     f) promozione di studi e ricerche nei settori della radiodiffusione sonora e televisiva, della multimedialità e delle nuove tecnologie, anche attraverso accordi di collaborazione con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati specializzati;

     g) vigilanza sull'assegnazione dei nomi a dominio e sull'indirizzamento ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003. Internet Governance;

     h) individuazione delle risorse di numerazione per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico; gestione di banche dati di numeri assegnati e portati, a sostegno degli operatori del settore con oneri a carico dei committenti;

     i) prove di laboratorio per la sorveglianza e il controllo del mercato di apparati e terminali di comunicazioni elettroniche;

     l) certificazioni, collaudi e rapporti di prova in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica ed informatica, di apparati terminali, reti e sistemi di comunicazione elettronica;

     m) organismo notificato ai sensi della direttiva 99/5/CE ai fini della marcatura CE;

     n) organismo di certificazione (OCSI) per la sicurezza informatica di prodotti e sistemi informatici commerciali (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2003); tutela della sicurezza dell'informazione nelle comunicazioni; sicurezza informatica di sistemi e prodotti che trattano dati classificati (CE.VA);

     o) valutazione della qualità dei servizi di comunicazione elettronica e del servizio universale anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni; identificazione degli standard di qualità; misure di qualità;

     p) prove di laboratorio nei settori di competenza del Ministero; metrologia; sincronizzazione delle reti degli operatori con l'orologio nazionale di riferimento;

     q) formazione tecnico scientifica del personale del Ministero e della P.A. nel settore delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell'informazione; prestazioni, consulenze e collaborazioni tecniche e formazione nelle materie di propria competenza per conto di soggetti pubblici, privati e del sistema delle imprese, con oneri a carico dei committenti;

     r) attività di alta specializzazione nel settore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione tramite l'annessa Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni di cui al regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.

 

     Art. 23. Ufficio per gli affari generali e per le risorse

     1. L'Ufficio per gli affari generali e per le risorse, di livello dirigenziale generale, di natura non dipartimentale, elabora linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di coordinamento delle attività informatiche e di informazione istituzionale, nonchè in materia di strumenti di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni ed affari generali svolti in gestione unificata. L'Ufficio, inoltre, sopraintende all'attività comune di acquisizione di beni e servizi, direttamente o in raccordo con le analoghe attività di competenza dei Dipartimenti, cura gli affari generali e la gestione del sistema informativo e provvede al reclutamento ed all'amministrazione del personale. Esso si articola in dodici uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) attività di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;

     b) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero;

     c) coordinamento dell'attività di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento;

     d) compiti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e gestione dei sistemi informativi condivisi;

     e) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei servizi comuni, nonchè piano di sicurezza informatica dell'Amministrazione, e iniziative necessarie ad assicurare l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;

     f) programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici in diretta correlazione con le altre Direzioni generali per le rispettive esigenze;

     g) attività di supporto al responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza;

     h) relazioni esterne e rapporti con l'utenza;

     i) attività di segreteria e supporto della Conferenza dei Capi dei dipartimenti;

     l) gestione del patrimonio e approvvigionamento di beni e servizi a carattere generale;

     m) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;

     n) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;

     o) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione del fabbisogno di personale ai fini della definizione della dotazione organica;

     p) coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;

     q) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione integrativa e decentrata;

     r) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari;

     s) politiche del personale per le pari opportunità;

     t) gestione dell'anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro.

 

     Art. 24. Dotazione organica

     1. Le dotazioni organiche per i dirigenti di prima fascia e per i dirigenti di seconda fascia del Ministero sono determinate dall'allegata tabella A.

     2. La dotazione organica, di cui all'allegata tabella A, relativa alle aree funzionali del Ministero, è determinata sulla base del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009.

     3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze è effettuata la ripartizione dei contingenti del personale, di cui al comma 2, nei diversi profili professionali.

 

     Art. 25. Funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca

     1. Ai dirigenti di prima fascia, previsti in dotazione organica, che non sono incaricati della direzione di uffici di livello generale, possono essere attribuiti fino a sei incarichi ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino a due incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

     2. Ai dirigenti di seconda fascia previsti in dotazione organica, che non sono incaricati della direzione di uffici dirigenziali, possono essere attribuiti fino a dieci incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

 

     Art. 26. Uffici di livello dirigenziale non generale

     1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centonovantasei posti di funzione, nonchè alla definizione dei relativi compiti ivi compresi quelli dei sedici Ispettorati territoriali, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su proposta dei Capi dipartimento interessati sentite le Organizzazioni sindacali con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

 

     Art. 27. Disposizioni finali e abrogazioni

     1. Quando leggi, regolamenti, decreti, norme o provvedimenti fanno riferimento ai Ministri e ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato o delle attività produttive ovvero a funzioni e compiti già spettanti alle amministrazioni comunque confluite nel Ministero dello sviluppo economico o ai Ministeri del commercio internazionale e delle comunicazioni, il riferimento si intende effettuato rispettivamente al Ministro e al Ministero dello sviluppo economico, ovvero ai corrispondenti compiti e funzioni esercitati dal Ministro e dal Ministero dello sviluppo economico.

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225;

     b) decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 253;

     c) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176.

 

 

Allegato

 

Tabella A

(Prevista dall'art. 24, commi 1 e 2)

 

Ministero dello Sviluppo Economico

Dotazione organica

 

Dirigenti I fascia 29 *

Dirigenti II fascia 208 **

Area III 1955

Area II 1679

area I 99

TOTALE 3970

 

* di cui numero 6 con incarico ai sensi dell'art. 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e numero 2 presso gli Uffici di diretta collaborazione

** di cui numero 12 presso gli Uffici di diretta collaborazione, comprese 2 unità in servizio presso il Servizio Controllo Interno.


[1] Il presente decreto ha cessato di avere efficacia a norma dell'art. 22 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158.