§ 76.1.55 - D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261.
Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.1 disciplina generale
Data:22/07/1999
Numero:261


Sommario
Art. 1.  (Definizioni).
Art. 2.  (Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale).
Art. 3.  (Servizio universale).
Art. 4.  (Servizi affidati in esclusiva).
Art. 5.  (Licenza individuale).
Art. 6.  (Autorizzazione generale).
Art. 7.  (Separazione contabile).
Art. 8.  (Autoprestazione).
Art. 9.  (Scambio di documenti).
Art. 10.  (Fondo di compensazione).
Art. 11.  (Tutela della riservatezza e della sicurezza della rete).
Art. 12.  (Qualità del servizio universale).
Art. 13.  (Tariffe delle prestazioni rientranti nell'ambito del servizio universale
Art. 14.  (Reclami).
Art. 14 bis.  (Informazioni).
Art. 15.  (Contributi).
Art. 16.  (Francatura, franchigie, esenzioni e riduzioni).
Art. 17.  (Carte valori).
Art. 18.  (Persone addette ai servizi postali e persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta).
Art. 18 bis  (Obblighi in materia di condizioni di lavoro).
Art. 19.  (Responsabilità).
Art. 20.  (Proprietà degli invii postali).
Art. 21.  (Sanzioni).
Art. 22.  (Norme finali).
Art. 23.  (Norme transitorie).
Art. 24.  (Entrata in vigore).


§ 76.1.55 - D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261.

Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.

(G.U. 5 agosto 1999, n. 182).

 

Art. 1. (Definizioni).

     1. La fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonché la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono attività di preminente interesse generale.

     2. Ai fini del presente decreto si intendono per:

     a) "servizi postali": i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali;

     b) "rete postale": l'insieme dell'organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore del servizio universale che consentono in particolare: a) la raccolta, dai punti di accesso sull'insieme del territorio, degli invii postali coperti dall'obbligo di servizio universale; b) il trasporto e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione; c) la distribuzione all'indirizzo indicato sull'invio [1];

     c) "punti di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti in particolare gli uffici postali e le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale o dei fornitori dei servizi postali dove gli invii postali possono essere depositati dai mittenti nella rete postale [2];

     d) "raccolta": l'operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore di servizi postali [3];

     e) "distribuzione": il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato di organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai destinatari;

     f) "invio postale": l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonchè di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale [4];

     f-bis) "invio di posta prioritaria": servizio espresso di corrispondenza non massiva verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale [5];

     f-ter) "invio di corrispondenza ordinaria": servizio base di corrispondenza non massiva verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale [6];

     g) "invio di corrispondenza": la comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportato e consegnato all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari;

     h) "pubblicità diretta per corrispondenza": comunicazione indirizzata ad un numero significativo di persone, consistente unicamente in materiale pubblicitario o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione del nome, dell'indirizzo e del numero di identificazione del destinatario nonché altre modifiche che non alterano la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sull'invio stesso o sull'involucro. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicità diretta per corrispondenza. Una comunicazione contenente pubblicità e altro nello stesso involucro non è considerata pubblicità diretta per corrispondenza. Quest'ultima comprende la pubblicità transfrontaliera e quella interna [7];

     i) "invio raccomandato": servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario;

     l) "Invio assicurato": servizio che consiste nell'assicurare l'invio postale per il valore dichiarato dal mittente, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento;

     m) "posta transfrontaliera": posta da o verso un altro Stato membro o da o verso un paese terzo;

     n) "scambio di documenti": la fornitura di mezzi, compresa la messa a disposizione di appositi locali e di mezzi di trasporto, da parte di un terzo per consentire la distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il mutuo scambio di invii postali tra utenti abbonati al servizio;

     o) "fornitore del servizio universale": il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale sul territorio nazionale e la cui identità è stata notificata alla Commissione [8];

     p) ["prestatori del servizio universale": i soggetti che forniscono prestazioni singole del servizio universale] [9];

     q) "autorizzazioni": ogni titolo abilitativo che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare ovvero gestire le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di "autorizzazione generale" oppure di "licenza individuale", definite come segue:

     1) "autorizzazione generale": ogni autorizzazione che non richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere una esplicita decisione da parte dell'amministrazione competente prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione, indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una "licenza per categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;

     2) "licenza individuale": ogni autorizzazione concessa dall'amministrazione competente, la quale conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrano l'autorizzazione generale, qualora detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell'amministrazione competente [10];

     r) "spese terminali": la remunerazione del fornitore del servizio universale incaricato della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli invii postali provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo;

     s) "mittente": la persona fisica o giuridica che è all'origine degli invii postali;

     t) "utente": qualunque persona fisica o giuridica che usufruisce di una prestazione del servizio universale in qualità di mittente o di destinatario;

     u) "esigenze essenziali": i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali, quali la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative ovvero dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale; la protezione dei dati può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonchè la tutela della vita privata [11];

     u-bis) "fornitore di un servizio postale": l'impresa che fornisce uno o più servizi postali [12];

     u-ter) "invii di posta massiva": invii non raccomandati o assicurati diversi dalla pubblicità diretta per corrispondenza consegnati in grandi quantità ai fornitori di servizi postali presso i punti di accesso individuati dai fornitori stessi [13];

     u-quater) "Autorità nazionale di regolamentazione": l'organismo designato a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore postale di cui alla direttiva 2008/6/CE, di seguito anche "autorità di regolamentazione" [14];

     u-quinquies) "servizi forniti a tariffa unitaria": servizi postali la cui tariffa è fissata per invii postali singoli [15].

 

     Art. 2. (Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale). [16]

     1. E' istituita l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, di seguito denominata "Agenzia", la quale è designata autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 97/67/CEE e successive modificazioni.

     2. L'Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale.

     3. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità. Per quanto non previsto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     4. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:

     a) regolazione dei mercati postali;

     b) partecipazione ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali entro i limiti delle competenze di attribuzione;

     c) adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale di cui all'articolo 12, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;

     d) adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali;

     e) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale;

     f) vigilanza - anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico - sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali;

     g) analisi e monitoraggio dei mercati postali, con particolare riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l'istituzione di un apposito osservatorio.

     5. L'Agenzia è dotata di potere sanzionatorio, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 21, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza anche parziale da parte dei soggetti esercenti i servizi postali alle richieste di informazioni, o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri.

     6. [Le funzioni dell'Agenzia di programmazione, indirizzo, regolazione e controllo nelle materie di cui al comma 4 sono affidate ad un Collegio costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I membri del Collegio sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del Collegio è incompatibile con incarichi politici elettivi, nè possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Collegio adotta le deliberazioni relative all'esercizio delle funzioni dell'Agenzia e irroga le sanzioni di cui al comma 5. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori al quale si applica l'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il presidente del Collegio dei revisori è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze] [17].

     7. [Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte al Collegio, dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165] [18].

     8. [I compensi spettanti ai membri del Collegio sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui al comma 14] [19].

     9. [I membri del Collegio dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. A pena di decadenza i membri del Collegio e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti del Collegio e il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico] [20].

     10. [Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i membri del Collegio dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT] [21].

     11. [Il Collegio dell'Agenzia può essere sciolto per gravi e motivate ragioni, inerenti al corretto funzionamento dell'Agenzia e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni del Collegio dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo del Collegio dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 6] [22].

     12. [Sono trasferite all'Agenzia le funzioni di cui al comma 4, attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali. Il personale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico non potrà superare 1'80 per cento della consistenza del personale assegnato alla data del 31 dicembre 2010 presso la stessa direzione generale] [23].

     13. [Al personale che accede al ruolo organico dell'Agenzia è riconosciuta una collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e continua ad applicarsi la contrattazione collettiva del comparto di provenienza, nonchè l'inquadramento previdenziale del comparto di provenienza, in riferimento sia al trattamento pensionistico che al trattamento di fine servizio o fine rapporto] [24].

     14. [Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:

     a) mediante apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 12;

     b) mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio relativi al settore postale, versato da tutti gli operatori del settore medesimo, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18, la misura del contributo e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia] [25].

     15. [Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite, nel rispetto del presente decreto, le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni] [26].

     16. [Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di adozione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il ruolo organico, nel limite di 60 unità] [27].

     17. [Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 16, sono individuate le risorse di personale e le risorse strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ai sensi del comma 12 e ne è disposto il trasferimento] [28].

     18. [Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 17, è stabilito l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 12, entro il limite dell'80 per cento delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, e sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono altresì determinate, in sede di prima applicazione, la misura del contributo, di cui alla lettera b) del comma 14, e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia. A decorrere dal secondo anno di attività dell'Agenzia, la dotazione del Fondo di cui alla lettera a) del comma 14 può essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera b) del medesimo comma e dei costi complessivi dell'Agenzia] [29].

     19. [L'Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilità, ispirato, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Il regolamento di cui al presente comma è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.] [30]

     20. [L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611] [31].

     21. [Il Ministro dello sviluppo economico trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall'Agenzia sull'attività da essa svolta nell'anno precedente] [32].

     22. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 3. (Servizio universale). [33]

     1. E' assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza.

     2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:

     a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;

     b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;

     c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

     3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati sono quelle fissate nelle disposizioni pertinenti adottate dall'Unione postale universale.

     4. A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicità diretta per corrispondenza è esclusa dall'ambito del servizio universale.

     5. Il servizio universale è caratterizzato come segue:

     a) la qualità è definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea;

     b) il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno;

     c) la dizione "tutti i punti del territorio nazionale" trova specificazione, secondo criteri di ragionevolezza, attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle esigenze dell'utenza. Detti criteri sono individuati con provvedimento dell'autorità di regolamentazione;

     d) la determinazione del "prezzo accessibile" deve prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale.

     6. Il fornitore del servizio universale garantisce per almeno 5 giorni a settimana:

     a) una raccolta;

     b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni stabilite dall'autorità di regolamentazione in installazioni appropriate.

     7. E' fatta salva la fornitura a giorni alterni, che è autorizzata dall'autorità di regolamentazione, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale. Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'autorità di regolamentazione ai sensi del presente comma è comunicata alla Commissione europea [34].

     8. Il servizio universale risponde alle seguenti necessità:

     a) offrire un servizio tale da garantire il rispetto delle esigenze essenziali;

     b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;

     c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;

     d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;

     e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonchè delle esigenze dell'utenza.

     8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente alle Camere le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie, tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte [35].

     9. Restano impregiudicate le misure che le competenti autorità adottano per motivi di interesse pubblico riconosciuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, segnatamente agli articoli 36 e 52, e che riguardano in particolare la moralità pubblica, la pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e l'ordine pubblico.

     10. Il fornitore del servizio universale è tenuto a informare gli utenti nonchè i fornitori di servizi postali circa le caratteristiche del servizio universale offerto, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. L'informativa, avente ad oggetto notizie precise ed aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno annuale. L'informativa avviene a mezzo di adeguata pubblicazione. L'autorità di regolamentazione comunica alla Commissione europea le modalità con cui sono rese disponibili le informazioni di cui al presente comma.

     11. Il fornitore del servizio universale è designato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. La designazione è effettuata sulla base dell'analisi dei costi del servizio universale nonchè dei seguenti criteri:

     a) garanzia della continuità della fornitura del servizio universale in considerazione del ruolo da questo svolto nella coesione economica e sociale;

     b) redditività degli investimenti;

     c) struttura organizzativa dell'impresa;

     d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio;

     e) esperienza di settore;

     f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.

     12. L'onere per la fornitura del servizio universale è finanziato:

     a) attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono quantificati nel contratto di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

     b) attraverso il fondo di compensazione di cui all'articolo 10 del presente decreto.

     13. Il calcolo del costo netto del servizio universale è effettuato nel rispetto degli orientamenti di cui all'allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, inserito dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008.

     14. L'autorità di regolamentazione rende pubblica annualmente la quantificazione dell'onere del servizio universale e le modalità di finanziamento dello stesso.

 

     Art. 4. (Servizi affidati in esclusiva). [36]

     [1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:

     a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;

     b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.]

 

     Art. 5. (Licenza individuale).

     1. L'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del Ministero dello sviluppo economico [37].

     2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, può essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualità, alla disponibilità ed all'esecuzione dei servizi in questione ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreto. Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonchè per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi [38].

     3. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto è di 90 giorni; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine è sospeso fino al ricevimento di questi ultimi.

     4. Con provvedimento dell'autorità di regolamentazione da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i requisiti e per il rilascio delle licenze individuali, gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse, compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'articolo 18-bis, le modalità dei controlli presso le sedi di attività ed, in caso di violazione degli obblighi, le procedure di diffida, nonché di sospensione e di revoca della licenza individuale. Le disposizioni di cui al predetto regolamento garantiscono il rispetto dei principi di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza [39].

 

     Art. 6. (Autorizzazione generale).

     1. L'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l'esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, è soggetta ad autorizzazione generale del Ministero dello sviluppo economico [40].

     1-bis. Il rilascio dell'autorizzazione generale, anche per il fornitore del servizio universale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, può essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi in questione, ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreto. Detti obblighi sono determinati con provvedimento dell'autorità di regolamentazione [41].

     2. Con provvedimento dell'autorità di regolamentazione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, sono individuati i casi in cui l'attività può essere avviata contestualmente all'invio al Ministero dello sviluppo economico, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, della segnalazione certificata di inizio attività e i casi nei quali l'attività può avere inizio dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte del Ministero; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine è sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L'atto di assenso, se illegittimamente formato, è annullato, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli [42].

     3. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono determinati i requisiti e gli obblighi dei soggetti che svolgono attività sottoposte ad autorizzazione generale, compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'articolo 18-bis, le modalità dei controlli presso le sedi di attività nonché le procedure di diffida, di sospensione e di interdizione dell'attività in caso di violazione degli obblighi [43].

 

     Art. 7. (Separazione contabile).

     1. Il fornitore del servizio universale è tenuto ad istituire la separazione contabile sulla base di principi di contabilità dei costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili, distinguendo chiaramente tra i singoli servizi ed i prodotti che fanno parte del servizio universale e quelli che ne sono esclusi [44].

     2. I sistemi di contabilità imputano i costi a ciascuno, dei servizi nel seguente modo [45]:

     a) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti a un servizio o prodotto particolare [46];

     b) imputazione dei costi comuni, intendendosi per tali quelli che non possono essere direttamente attribuiti a un servizio o prodotto particolare, come segue [47]:

     1) ove possibile, sulla base di un'analisi diretta dell'origine dei costi stessi;

     2) se non è possibile un'analisi diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto con un'altra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali è possibile l'imputazione o attribuzione diretta; il collegamento indiretto è basato su strutture di costi comparabili;

     3) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi universali, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro [48];

     3-bis) I costi comuni necessari per la prestazione di servizi universali e di servizi non universali sono imputati in modo appropriato; ai servizi universali e ai servizi non universali devono essere applicati gli stessi fattori di costo [49].

     3. La conformità del sistema di separazione contabile è verificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale ed incaricato di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale. L'autorità di regolamentazione adotta i provvedimenti ritenuti necessari a seguito del riscontro effettuato ed assicura che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione relativa alla conformità [50].

     3-bis. L'autorità di regolamentazione può adottare altri sistemi di contabilità dei costi, compatibili con le previsioni di cui al comma 2. Di tale adozione l'autorità informa la Commissione europea prima della relativa applicazione [51].

     3-ter. L'autorità di regolamentazione tiene a disposizione informazioni, sufficientemente dettagliate, circa i sistemi di contabilità dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta [52].

     3-quater. Su richiesta dell'autorità di regolamentazione e della Commissione europea, i fornitori di servizi postali mettono a disposizione, in via riservata, le informazioni dettagliate in materia di contabilità risultanti dai sistemi di cui al presente articolo [53].

     3-quinquies. I fornitori di servizi postali che contribuiscono al fondo di compensazione di cui all'articolo 10 del presente decreto assicurano la separazione della contabilità al fine di garantire il funzionamento del fondo stesso [54].

 

     Art. 8. (Autoprestazione).

     1. E' consentita, senza autorizzazione, la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è all'origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell'interesse dell'autoproduttore.

 

     Art. 9. (Scambio di documenti).

     1. Il servizio dello scambio di documenti è assoggettato ad autorizzazione generale ed è consentito alle seguenti condizioni:

     a) il titolare cura la tenuta del registro degli abbonati, di cui invia copia all'autorità di regolamentazione;

     b) gli abbonati effettuano in proprio la consegna dei documenti presso il locale adibito al servizio stesso;

     c) il titolare del servizio può gestire più locali e può effettuare, con propri mezzi e previa dichiarazione all'autorità di regolamentazione, lo scambio di documenti fra utenti abbonati a diversi locali facenti capo al medesimo titolare.

 

     Art. 10. (Fondo di compensazione).

     1. E' istituito il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale. Detto fondo è amministrato dal Ministero delle comunicazioni ed è rivolto a garantire l'espletamento del servizio universale; esso è alimentato nel caso in cui il fornitore del predetto servizio non ricava dalla fornitura del servizio universale entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso [55].

     2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1 i titolari di licenze individuali e di autorizzazione generale entro la misura massima del dieci per cento degli introiti lordi, relative a servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale, derivanti dall'attività autorizzata [56].

     3. La determinazione del contributo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata dall'autorità di regolamentazione sulla base dei costi di una gestione efficiente del servizio universale [57].

     4. Il versamento, da effettuare all'entrata del bilancio statale, deve essere assolto entro il 30 settembre dell'anno successivo al quale si riferiscono i dati contabili [58].

     5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme di cui al comma 4.

     6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di compensazione.

 

     Art. 11. (Tutela della riservatezza e della sicurezza della rete).

     1. Ferme restando le disposizioni concernenti le esigenze essenziali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u), con uno o più provvedimenti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le occorrenti misure volte alla tutela della riservatezza degli invii di corrispondenza, della sicurezza del funzionamento della rete in relazione al trasporto di sostanze pericolose e vietate e della protezione di dati [59].

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli operatori che svolgono servizi postali.

 

     Art. 12. (Qualità del servizio universale).

     1. L'autorità di regolamentazione, al fine di garantire un servizio postale di buona qualità, stabilisce, sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, essenzialmente con riguardo ai tempi di istradamento e di recapito ed alla regolarità ed affidabilità dei servizi. Detti standard sono recepiti nella carta della qualità del servizio pubblico postale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994.

     2. La qualità per i Servizi transfrontalieri intracomunitari è stabilita in conformità agli obiettivi indicati nell'allegato al presente decreto.

     3. L'autorità di regolamentazione informa la Commissione europea circa le norme di qualità adottate. L'autorità, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica, può stabilire deroghe agli obiettivi di qualità, comunicandole alla Commissione predetta ed alle autorità di regolamentazione dei Paesi membri.

     4. Il controllo della qualità è svolto dall'autorità di regolamentazione; sulla programmazione della relativa attività è sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. L'autorità di regolamentazione effettua verifiche su base campionaria delle prestazioni con regolarità avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dall'autorità di regolamentazione nel rispetto della normativa in vigore. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a carico del fornitore del servizio universale. I risultati sono pubblicati almeno una volta l'anno e, ove necessario, sono prese misure correttive.

 

     Art. 13. (Tariffe delle prestazioni rientranti nell'ambito del servizio universale [60]).

     1. [Le tariffe dei servizi riservati sono determinate, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione, sentito il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e in coerenza con le linee guida definite dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza] [61].

     2. Le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale sono determinate, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza. In sede di prima applicazione si fa riferimento alle linee guida di cui alla deliberazione CIPE n. 77 del 29 settembre 2003 [62].

     3. Le tariffe di cui al comma 2 sono fissate nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti;

     b) essere correlate ai costi;

     c) essere fissate, ove opportuno o necessario, in misura unica per l'intero territorio nazionale;

     d) non escludere la facoltà del fornitore del servizio universale di concludere con i clienti accordi individuali;

     e) essere trasparenti e non discriminatorie [63].

     3-bis. Qualora il fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attività commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni associate. I prezzi, unitamente alle condizioni associate, si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Simili prezzi devono inoltre essere disponibili per gli utenti, in particolare singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili [64].

     3-ter. In caso di accordi sulle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria, il fornitore del servizio universale rispetta i seguenti principi:

     a) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;

     b) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;

     c) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie [65].

 

     Art. 14. (Reclami). [66]

     1. Il fornitore del servizio postale è tenuto ad adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, ivi comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilità, qualora sia coinvolto più di un operatore, nonchè le procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari. E' altresì fissato il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all'utente.

     2. Nei casi in cui il fornitore del servizio è chiamato a rispondere dei disservizi è previsto un sistema di rimborso o di compensazione.

     3. Qualora il reclamo non abbia avuto esito ritenuto soddisfacente, l'interessato può rivolgersi, individualmente o in collegamento con le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti, all'autorità di regolamentazione.

     4. E' fatta salva la facoltà di adire l'Autorità giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1 e 2 ovvero, in alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

     5. Il fornitore del servizio universale e le imprese che forniscono servizi postali pubblicano annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti, informandone l'autorità di regolamentazione.

 

          Art. 14 bis. (Informazioni). [67]

     1. I fornitori di servizi postali sono tenuti a comunicare all'autorità di regolamentazione, anche in via riservata, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie alle seguenti finalità:

     a) assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto nonchè nelle decisioni adottate ai sensi del presente decreto;

     b) perseguire fini statistici chiaramente definiti.

     2. L'autorità di regolamentazione fornisce alla Commissione europea, previa richiesta, informazioni appropriate e pertinenti necessarie all'esecuzione delle sue funzioni.

     3. L'autorità di regolamentazione, qualora ritenga riservate le informazioni di cui al comma 1, ne garantisce la riservatezza del trattamento, in conformità alle regole comunitarie e nazionali in materia di riservatezza degli affari.

 

     Art. 15. (Contributi).

     1. I titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale rimborsano all'autorità di regolamentazione le spese amministrative di istruttoria e per controlli sostenute dall'autorità stessa, aderenti ai costi.

     2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissate le misure dei contributi ed i relativi aggiornamenti riguardanti gli oneri di cui al comma 1 nonché le modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

     2-bis. [A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 18, il fornitore del servizio universale e i soggetti esercenti servizi postali di cui agli articoli 5 e 6 contribuiscono alle spese di funzionamento dell'autorità di regolamentazione mediante il contributo di cui all'articolo 2, comma 14, lettera b), del presente decreto] [68].

 

     Art. 16. (Francatura, franchigie, esenzioni e riduzioni).

     1. Gli invii postali rientranti nel servizio universale e nei servizi riservati, per essere avviati alla rete postale pubblica sono debitamente affrancati.

     2. Sono abrogati gli articoli 41, 44 e 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

     3. Sono abrogate tutte le forme di franchigia, di esenzione e di riduzione dei diritti postali, salvo quanto specificamente previsto dalla convenzione postale universale e da accordi internazionali. Restano valide le disposizioni relative alle agevolazioni per le spedizioni postali finalizzate alla propaganda connessa alle consultazioni elettorali.

 

          Art. 17. (Carte valori).

     1. L'emissione di carte valori postali è prerogativa dello Stato.

 

     Art. 18. (Persone addette ai servizi postali e persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta). [69]

     1. Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all'articolo 358 del codice penale.

 

     Art. 18 bis (Obblighi in materia di condizioni di lavoro). [70]

     1. I soggetti esercenti i servizi postali di cui all'articolo 3, commi 11, 5 e 6, sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di condizioni di lavoro previsti dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento. Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti

 

     Art. 19. (Responsabilità). [71]

     1. La responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile.

 

     Art. 20. (Proprietà degli invii postali).

     1. Indipendentemente dalla natura del soggetto che espleta il servizio, la proprietà degli invii postali è del mittente sino al momento della consegna al destinatario.

 

     Art. 21. (Sanzioni).

     1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, è sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro [72].

     2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità di regolamentazione, previa diffida, può disporre la revoca dell'affidamento del servizio stesso [73].

     3. [Chiunque espleti il servizio di cui all'articolo 4 del presente decreto, attribuito in via esclusiva al fornitore del servizio universale, è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro] [74].

     4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro [75].

     5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro [76].

     6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centomila euro [77].

     7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centomila euro [78].

     7-bis. Gli operatori postali che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'autorità di regolamentazione sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa da mille euro a centocinquantamila euro [79].

     7-ter. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'autorità di regolazione, impartiti ai sensi del presente decreto, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da diecimila euro a centocinquantamila euro [80].

     7-quater. In caso di reiterate violazioni degli obblighi inerenti alle licenze individuali o alle autorizzazioni generali il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'autorità di regolamentazione, può disporre, previa diffida, la sospensione ovvero la revoca dell'affidamento del servizio [81].

     7-quinquies. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3, 7-bis e 7-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 2, comma 14, lettera a) [82].

     8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta all'autorità, che può, nell'esercizio di tale potere, avvalersi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con modalità da stabilire nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 16 [83].

 

          Art. 22. (Norme finali).

     1. Ai servizi postali, per quanto non stabilito dal presente provvedimento o da disposizioni speciali, si applicano le norme del codice civile e le altre norme di carattere generale inerenti alle prestazioni di servizi al pubblico.

     2. Le condizioni generali di servizio, predisposte dal fornitore del servizio universale, sono approvate dall'autorità di regolamentazione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione [84].

     2-bis. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni dell'allegato al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 97/67/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 [85].

     2-ter. Le disposizioni di cui al presente decreto prevalgono sulle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno [86].

 

     Art. 23. (Norme transitorie). [87]

     1. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui all'articolo 2, e comunque non oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 18 del medesimo articolo 2, il Ministero dello sviluppo economico continua ad esercitare le funzioni di regolamentazione del settore postale.

     2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 3, il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni cinque anni il Ministero dello sviluppo economico verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'autorità di regolamentazione, che l'affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A. sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell'articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dall'autorità. In caso di esito negativo della verifica di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca dell'affidamento.

     3. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti dell'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 2, si applica la disciplina vigente al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.

     4. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative in materia di partecipazione al Fondo di compensazione dei titolari di autorizzazione generale, di cui all'articolo 10, comma 2, continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.

     5. Nelle more di eventuali modifiche alle disposizioni regolatorie di settore, restano efficaci, purchè non incompatibili, le discipline vigenti al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.

 

     Art. 24. (Entrata in vigore).

     1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato

Norme di qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria

 

     L'obiettivo di qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria è definito in funzione della durata media di instradamento degli invii della più rapida categoria normalizzata, calcolata da punto a punto [1] secondo la formula D + n, dove D rappresenta la data di deposito [2] e n il numero dei giorni lavorativi trascorsi tra tale data e quella di consegna al destinatario.

 

 

Obiettivi di qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria

 

Durata media

Obiettivo

D + 3

85% degli invii

D + 5

97% degli invii

 

 

     Gli obiettivi devono essere raggiunti per l'insieme dei flussi nell'ambito del traffico intracomunitario globale e per ciascun flusso bilaterale tra due Stati membri.

 

[1] Il tempo di instradamento calcolato da punto a punto è il tempo che trascorre tra il momento di accesso alla rete e il momento di consegna al destinatario.

[2] La data di deposito da prendere in considerazione è la data del giorno stesso del deposito dell'invio, se il deposito ha avuto luogo prima dell'ultima levata indicata per il punto di accesso alla rete in questione. Qualora il deposito venga effettuato dopo quest'ora limite, la data del deposito da prendere in considerazione è quella del giorno successivo.


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[5] Lettera inserita dall'art. 1, comma 278, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[6] Lettera inserita dall'art. 1, comma 278, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[7] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[9] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[15] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[16] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384, dall'art. 16 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58. L'Agenzia di cui al presente articolo è stata soppressa dall'art. 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[17] Comma abrogato dall'art. 65 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[18] Comma abrogato dall'art. 65 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[19] Comma abrogato dall'art. 65 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[20] Comma abrogato dall'art. 65 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[21] Comma abrogato dall'art. 65 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[22] Comma abrogato dall'art. 65 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[23] Comma abrogato dall'art. 65 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[24] Comma abrogato dall'art. 65 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[25] Comma abrogato dall'art. 65 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[26] Comma abrogato dall'art. 65 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[27] Comma abrogato dall'art. 65 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[28] Comma abrogato dall'art. 65 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[29] Comma abrogato dall'art. 65 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[30] Comma abrogato dall'art. 65 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[31] Comma abrogato dall'art. 65 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[32] Comma abrogato dall'art. 65 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[33] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[34] Comma così modificato dall'art. 1, comma 276, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[35] Comma inserito dall'art. 25 della L. 5 agosto 2022, n. 118.

[36] Articolo modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384, dall'art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58 e abrogato dall'art. 1, comma 57, della L. 4 agosto 2017, n. 124, con la decorrenza ivi prevista.

[37] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[38] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 57, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[39] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[40] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[41] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[42] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[43] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[44] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[45] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[46] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[47] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[48] Numero così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[49] Numero aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[50] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[51] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[52] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[53] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[54] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[55] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 57, della L. 4 agosto 2017, n. 124, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente reca: "E' istituito il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale. Detto fondo è amministrato dal Ministero delle comunicazioni ed è rivolto a garantire l'espletamento del servizio universale; esso è alimentato nel caso in cui il fornitore del predetto servizio non ricava dalla fornitura del servizio universale e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4 entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso".

[56] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[57] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[58] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

[59] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[60] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[61] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[62] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[63] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[64] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384 e così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[65] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[66] Articolo modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384, dall'art. 16 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[67] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[68] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58 e abrogato dall'art. 65 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[69] Articolo così modificato dall'art. 1, comma 97 quater, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dal comma 97 quinquies.

[70] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[71] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[72] Comma già modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[73] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[74] Comma modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384, sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58 e abrogato dall'art. 1, comma 57, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[75] Comma già modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[76] Comma già modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[77] Comma già modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[78] Comma già modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[79] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[80] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[81] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[82] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[83] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[84] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[85] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[86] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.

[87] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.