§ 18.3.68 - Direttiva 20 febbraio 2008, n. 6.
Direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:18. diritto di stabilimento
Capitolo:18.3 attività di servizi
Data:20/02/2008
Numero:6


Sommario
Art. 1. La direttiva n. 97/67/CE è modificata come segue
Art. 2. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2010. Essi ne informano [...]
Art. 3. 1. In deroga all’articolo 2, i seguenti Stati membri possono posticipare l’attuazione della presente direttiva fino al 31 dicembre 2012 al fine di continuare a riservare servizi al fornitore o ai [...]
Art. 4. La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 18.3.68 - Direttiva 20 febbraio 2008, n. 6.

Direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari

(G.U.U.E. 27 febbraio 2008, n. L 52)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, gli articoli 55 e 95,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

visto il parere del Comitato delle regioni [2],

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [3],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Nella risoluzione del 7 febbraio 1994 sullo sviluppo dei servizi postali comunitari [4] il Consiglio ha individuato come uno dei principali obiettivi della politica postale della Comunità conciliare la graduale e controllata apertura del mercato postale alla concorrenza e la garanzia duratura della fornitura del servizio universale.

 

(2) La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio [5], ha istituito un quadro regolamentare per il settore postale a livello comunitario, che comprende misure volte a garantire un servizio universale e la determinazione di limiti massimi per i servizi postali che gli Stati membri possono riservare al proprio fornitore (o ai propri fornitori) del servizio universale al fine di mantenere il servizio universale — limiti che dovrebbero essere gradualmente e progressivamente abbassati — e un calendario per l’adozione di decisioni relative alla prosecuzione dell’apertura del mercato alla concorrenza al fine di creare un mercato unico dei servizi postali.

 

(3) L’articolo 16 del trattato mette in rilievo l’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione europea, nonché il loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale. Esso afferma che si dovrebbe provvedere affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.

 

(4) Il ruolo positivo svolto dai servizi di interesse economico generale è stato sottolineato dallo Speciale Eurobarometro n. 219 dell’ottobre 2005, dove si indica che i servizi postali costituiscono il servizio di interesse economico generale più apprezzato dagli utenti nell’UE, con il 77 % di pareri positivi delle persone intervistate.

 

(5) Nella misura in cui costituiscono uno strumento essenziale di comunicazione e di scambio di informazioni, i servizi postali svolgono un ruolo fondamentale che contribuisce agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale nell’Unione. Le reti postali hanno un’importante dimensione territoriale e sociale che consente l’accesso universale a servizi locali essenziali.

 

(6) Le misure adottate nel settore dei servizi postali dovrebbero essere concepite in modo tale che possano essere conseguiti i compiti affidati alla Comunità come obiettivi a norma dell’articolo 2 del trattato, vale a dire promuovere nell’insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

 

(7) I mercati postali europei hanno subito un enorme cambiamento negli ultimi anni, uno sviluppo che è stato stimolato dai progressi tecnologici e da un aumento della concorrenza derivante dalla deregolamentazione. A causa della globalizzazione, è essenziale adottare un atteggiamento fattivo e favorevole allo sviluppo per non privare i cittadini dell’Unione dei vantaggi di tale cambiamento.

 

(8) Nelle conclusioni relative alla revisione intermedia della strategia di Lisbona, il Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005 ha ribadito l’importanza di completare il mercato interno come strumento per stimolare la crescita e creare nuovi e migliori posti di lavoro e il ruolo importante che servizi d’interesse economico generale efficaci svolgono in un’economia dinamica e competitiva. Queste conclusioni restano applicabili ai servizi postali, come strumento essenziale della comunicazione, del commercio e della coesione sociale e territoriale.

 

(9) La risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2006 sull’applicazione della direttiva postale [6] ha messo in rilievo l’importanza sociale ed economica di servizi postali efficienti e la loro importanza nel quadro della strategia di Lisbona, indicando che le misure di riforma intraprese fino ad ora hanno consentito sviluppi positivi di rilievo nel settore postale, nonché un miglioramento della qualità, più efficienza e maggiore attenzione per gli utenti. Nella risoluzione il Parlamento europeo ha invitato la Commissione, in considerazione degli sviluppi talvolta sensibilmente divergenti relativi agli obblighi del servizio universale negli Stati membri, a concentrare i suoi sforzi, nella realizzazione del suo studio prospettico, in particolare sulla qualità del servizio universale fornito e sul suo futuro finanziamento, e a proporre nel quadro di tale studio una definizione, un ambito d’applicazione e un finanziamento adeguato del servizio universale.

 

(10) A norma della direttiva 97/67/CE, è stato realizzato uno studio prospettico che valuta, per ogni Stato membro, l’impatto sul servizio universale del pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità nel 2009. La Commissione ha anche avviato un riesame completo del settore postale universale, finanziando studi sugli sviluppi economici, sociali e tecnologici nel settore e ha ampiamente consultato le parti interessate.

 

(11) Lo studio prospettico afferma che l’obiettivo fondamentale di salvaguardare la fornitura durevole di un servizio universale che rispecchi gli standard qualitativi definiti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 97/67/CE può essere garantito in tutta la Comunità entro il 2009 senza bisogno di un settore riservato.

 

(12) Con la progressiva e graduale apertura dei mercati postali alla concorrenza, i fornitori del servizio universale hanno potuto disporre di un lasso di tempo sufficiente per introdurre le misure di modernizzazione e ristrutturazione necessarie per garantire la sostenibilità a lungo termine nelle nuove condizioni di mercato e gli Stati membri hanno avuto la possibilità di adeguare i rispettivi sistemi regolamentari ad un ambiente più aperto. Inoltre, gli Stati membri possono sfruttare l’opportunità fornita dal periodo di recepimento ed il consistente lasso di tempo necessario per l’introduzione di una concorrenza efficace, per procedere, se necessario, all’ulteriore modernizzazione e ristrutturazione dei fornitori del servizio universale.

 

(13) Dallo studio prospettico emerge che il settore riservato non dovrebbe più rappresentare lo strumento privilegiato per il finanziamento del servizio universale. Tale valutazione tiene conto dell’interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per il completamento del mercato interno e il potenziale di quest’ultimo di creare crescita e occupazione, nonché di garantire un servizio efficiente di interesse economico generale per tutti gli utenti. È pertanto appropriato confermare il termine ultimo per il completamento del mercato interno per i servizi postali.

 

(14) Nel settore postale si registra una serie di stimoli al cambiamento, vale a dire la domanda e l’evoluzione delle esigenze degli utenti, modifiche organizzative, automazione e l’introduzione di nuove tecnologie, passaggio a strumenti di comunicazione elettronici e l’apertura del mercato. Per far fronte alla concorrenza, per soddisfare le nuove richieste degli utenti e per assicurarsi nuove fonti di finanziamento, i fornitori di servizi postali possono diversificare la propria attività offrendo servizi di commercio elettronico o altri servizi della società dell’informazione.

 

(15) I fornitori di servizi postali, in particolare i fornitori del servizio universale designati, sono stimolati a migliorare la propria efficienza a seguito delle nuove sfide competitive (come il passaggio al digitale e le comunicazioni elettroniche), che differiscono dai servizi postali tradizionali il che contribuirà di per sé a un forte aumento della competitività.

 

(16) Una completa apertura del mercato contribuirà ad espandere le dimensioni globali dei mercati postali e contribuirà a salvaguardare un’occupazione sostenibile e di qualità fra i fornitori del servizio universale, oltre a facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro presso altri operatori, presso nuovi operatori e nei settori economici connessi. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di regolamentare le condizioni di lavoro nel settore dei servizi postali, senza tuttavia creare situazioni di concorrenza sleale. Nel preparare l’apertura del mercato postale si dovrebbe tenere debito conto degli aspetti sociali.

 

(17) I servizi di solo trasporto non dovrebbero essere considerati servizi postali. La pubblicità diretta per corrispondenza, consistente unicamente in materiale pubblicitario o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione del nome, dell’indirizzo e del numero di identificazione del destinatario, può essere considerata come invio di corrispondenza.

 

(18) L’aumento della concorrenza dovrebbe inoltre consentire l’integrazione del settore postale con altri metodi di comunicazione e consentire un miglioramento della qualità del servizio fornito a utenti sempre più esigenti.

 

(19) Le reti postali rurali, in particolare nelle regioni montuose e insulari, svolgono un ruolo importante al fine di integrare gli operatori economici nell’economia nazionale/globale, e al fine di mantenere la coesione sociale e salvaguardare l’occupazione. I punti di accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e remote possono inoltre costituire un’importante rete infrastrutturale ai fini dell’accesso universale ai nuovi servizi di comunicazione elettronica.

 

(20) Gli sviluppi nei mercati limitrofi delle comunicazioni hanno avuto un impatto diverso su varie regioni della Comunità e segmenti della popolazione e sull’utilizzo di servizi postali. La coesione territoriale e sociale dovrebbe essere mantenuta, e tenuto conto del fatto che gli Stati membri possono adeguare alcuni servizi specifici alla domanda locale facendo ricorso alla flessibilità prevista dalla direttiva 97/67/CE, è opportuno mantenere pienamente il servizio universale e i requisiti qualitativi esposti nella direttiva 97/67/CE. È tuttavia opportuno chiarire, conformemente alle prassi vigenti, che gli Stati membri dovrebbero provvedere alla raccolta ed alla consegna della posta soltanto durante i giorni lavorativi della settimana che non sono festivi ai sensi della legislazione nazionale. Al fine di garantire la prosecuzione dell’apertura del mercato a vantaggio di tutti gli utenti, in particolare i consumatori e le piccole e medie imprese, gli Stati membri dovrebbero seguire e sorvegliare gli sviluppi del mercato. Essi dovrebbero adottare le misure regolamentari appropriate, previste dalla direttiva 97/67/CE, per garantire che l’accessibilità ai servizi postali continui a soddisfare le esigenze degli utenti, garantendo, se del caso, un numero minimo di servizi allo stesso punto di accesso e, in particolare, una densità appropriata dei punti di accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e remote.

 

(21) Il servizio universale garantisce in linea di massima una raccolta e una consegna presso l’abitazione o la sede di ogni persona fisica o giuridica, ogni giorno lavorativo, anche nelle zone remote e scarsamente popolate.

 

(22) La fornitura di servizi postali di alta qualità contribuisce in misura significativa al conseguimento dell’obiettivo di coesione sociale e territoriale. Il commercio elettronico, in particolare, offre alle regioni remote e alle regioni scarsamente popolate nuove possibilità di partecipare alla vita economica, per la quale la fornitura di servizi postali efficienti costituisce un requisito importante.

 

(23) La direttiva 97/67/CE ha optato per la fornitura del servizio universale mediante la nomina di fornitori di tale servizio. Gli Stati membri possono esigere che il servizio universale sia fornito nell’intero territorio nazionale. Con una maggiore concorrenza e possibilità di scelta, gli Stati membri dovrebbero disporre di maggiore flessibilità per determinare il meccanismo più efficiente e appropriato per garantire l’offerta del servizio universale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato, necessari per garantire la libera fornitura di servizi postali nel mercato interno. Gli Stati membri possono applicare una delle seguenti misure o una combinazione di esse: la fornitura del servizio universale da parte delle forze di mercato, la nomina di una o più imprese per fornire elementi diversi del servizio universale o per coprire varie parti del territorio e appalto pubblico di servizi.

 

Qualora uno Stato membro decida di designare una o più imprese per la fornitura del servizio universale ovvero per la fornitura delle varie componenti del servizio universale, si deve garantire che i requisiti di qualità relativi al servizio universale vengano imposti ai fornitori del servizio universale in modo trasparente e proporzionato. Quando uno Stato membro designa più di un’impresa dovrebbe garantire che non si verifichino sovrapposizioni negli obblighi del servizio universale.

 

(24) È importante che gli utenti siano pienamente informati dei servizi universali forniti e che i fornitori di servizi postali siano al corrente dei diritti e degli obblighi dei fornitori del servizio universale. Gli Stati membri dovrebbero vigilare a che gli utenti siano pienamente informati delle caratteristiche dei servizi specifici forniti e della loro accessibilità. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutte queste informazioni siano rese disponibili. È tuttavia opportuno, in linea con la maggiore flessibilità che verrà loro concessa di garantire la fornitura del servizio universale in forme diverse dalla nomina del fornitore(i) di servizio universale, al fine di concedere agli Stati membri la flessibilità di decidere quali di tali informazioni devono essere rese pubbliche.

 

(25) Alla luce degli studi realizzati e al fine di liberare appieno il potenziale del mercato interno dei servizi postali, è opportuno porre fine al ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale.

 

(26) In alcuni Stati membri può essere necessario mantenere il finanziamento esterno dei costi netti residui del servizio universale. È pertanto opportuno precisare esplicitamente, nella misura in cui ciò è necessario e adeguatamente giustificato, le alternative disponibili per garantire il finanziamento del servizio universale, lasciando agli Stati membri la scelta dei meccanismi di finanziamento da utilizzare. Tali alternative includono il ricorso a procedure di appalto pubblico, compresi, come previsto dalle direttive sull’aggiudicazione degli appalti pubblici, il dialogo competitivo o le procedure negoziate con o senza la pubblicazione di un bando di gara e, ogniqualvolta gli obblighi di servizio universale comportino costi netti e rappresentino un onere indebito per il fornitore del servizio universale designato, la compensazione pubblica e la condivisione dei costi fra fornitori del servizio e/o utenti secondo modalità trasparenti e mediante la partecipazione a un fondo di compensazione. Gli Stati membri possono ricorrere ad altre forme di finanziamento ammesse dal diritto comunitario come stabilire, ove necessario, che i profitti derivanti da altre attività del fornitore o dei fornitori del servizio universale, che non rientrano in tale servizio, siano assegnati, per intero o in parte, al finanziamento dei costi netti del servizio universale, nella misura in cui ciò è conforme al trattato. Fermo restando l’obbligo degli Stati membri di rispettare le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato, compresi i requisiti specifici in materia di notifica in tale contesto, gli Stati membri possono notificare alla Commissione i meccanismi di finanziamento utilizzati per coprire i costi netti del servizio universale, che devono essere inclusi nelle relazioni sull’applicazione della direttiva 97/67/CE che la Commissione dovrebbe presentare regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

(27) Può essere imposto ai fornitori di servizi postali di contribuire al finanziamento del servizio universale nei casi in cui è previsto un fondo di compensazione. Al fine di determinare quali imprese possano essere chiamate a contribuire al fondo di compensazione, gli Stati membri dovrebbero valutare se i servizi forniti da tali imprese possono, nell’ottica di un utente, essere considerati come servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, poiché denotano un livello di intercambiabilità sufficiente rispetto al servizio universale, tenuto conto delle loro caratteristiche, compresi gli aspetti che comportano un valore aggiunto, nonché l’impiego previsto e la tariffazione. Tali servizi non devono necessariamente coprire tutte le caratteristiche del servizio universale, come la distribuzione quotidiana o la copertura nazionale completa.

 

(28) Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, nel determinare il contributo, chiesto da tali imprese, ai costi derivanti dalla fornitura del servizio universale in uno Stato membro, quest’ultimo dovrebbe basarsi su criteri trasparenti e non discriminatori, come la percentuale di tali imprese nelle attività che rientrano nell’ambito del servizio universale in tale Stato membro. Gli Stati membri possono chiedere ai fornitori tenuti a contribuire ad un fondo di compensazione di operare l’opportuna separazione della contabilità per garantire il funzionamento del fondo.

 

(29) È opportuno continuare ad applicare a qualsiasi meccanismo di finanziamento i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità contemplati attualmente nella direttiva 97/67/CE e ogni decisione in questo campo dovrebbe basarsi su criteri trasparenti, obiettivi e verificabili. In particolare, il costo netto del servizio universale dovrebbe essere calcolato, sotto la supervisione delle autorità nazionali di regolamentazione, come la differenza tra il costo netto delle operazioni di un fornitore del servizio universale quando è soggetto ad un obbligo del servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tale obbligo. Nel calcolo si dovrebbe tenere conto di tutti gli altri elementi pertinenti, compresi i vantaggi commerciali di cui beneficiano i fornitori del servizio postale designati per fornire il servizio universale, il diritto a realizzare profitti ragionevoli e gli incentivi per una maggiore efficienza economica.

 

(30) Se gli Stati membri decidono di rendere accessibili al pubblico, nel territorio nazionale, servizi supplementari o complementari, ad eccezione di quelli connessi agli obblighi del servizio universale di cui alla presente direttiva, quali la distribuzione delle pensioni e dei vaglia postali nelle zone rurali, tali servizi non dovrebbero essere vincolati a meccanismi di compensazione che richiedano il contributo di imprese specifiche. Se del caso, gli Stati membri possono prevedere finanziamenti per tali servizi supplementari o complementari conformemente alle norme sugli aiuti di Stato stabilite dal trattato. Tranne che per il fornitore o i fornitori del servizio universale, le autorizzazioni non possono essere vincolate all’obbligo di fornire tali servizi supplementari.

 

(31) È opportuno concedere agli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea dopo l’entrata in vigore della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità [7], e che abbiano incontrato particolari difficoltà nell’adeguamento dei loro mercati poiché hanno aderito al processo di riforma dei servizi postali in una fase avanzata, nonché a taluni Stati membri scarsamente popolati e di limitata superficie geografica che hanno caratteristiche specifiche tali da condizionare i servizi postali, o con una topografia particolarmente difficile, con un elevato numero di isole, la possibilità di posticipare la data di attuazione della direttiva per un periodo di tempo limitato al fine di continuare a riservare servizi al loro fornitore o ai loro fornitori del servizio universale, a condizione che tale possibilità sia notificata alla Commissione. In considerazione della natura eccezionale di tale possibilità è altresì opportuno, per un periodo limitato di tempo e per un numero limitato di servizi, consentire agli Stati membri che hanno completato l’apertura dei loro mercati di non concedere ai monopoli che operano in un altro Stato membro l’autorizzazione di operare sul loro territorio.

 

(32) La Commissione dovrebbe prestare assistenza agli Stati membri sui diversi aspetti dell’attuazione della presente direttiva, fra cui il calcolo dei costi netti. Inoltre, la cooperazione fra autorità nazionali di regolamentazione, che continueranno a sviluppare criteri di riferimento e orientamento nel settore, dovrebbe contribuire all’applicazione armonizzata della presente direttiva.

 

(33) Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di utilizzare l’autorizzazione generale e le licenze individuali ogniqualvolta ciò sia giustificato e proporzionato all’obiettivo perseguito. Tuttavia, come emerge dalla terza relazione sull’applicazione della direttiva 97/67/CE, appare necessario proseguire l’armonizzazione delle condizioni che possono essere introdotte per ridurre le barriere ingiustificate alla fornitura di servizi nel mercato interno. In questo contesto, gli Stati membri possono ad esempio consentire ai fornitori di servizi postali di scegliere fra l’obbligo di fornire un servizio o quello di contribuire finanziariamente ai costi sostenuti da un altro fornitore per fornire tale servizio, ma non dovrebbe più essere consentito di imporre contemporaneamente, da un lato, un obbligo di partecipare ad un meccanismo di condivisione dei costi e, dall’altro, obblighi di servizio universale o di qualità, volti allo stesso obiettivo. È inoltre opportuno chiarire che alcune delle disposizioni in materia di autorizzazioni generali e licenze non si dovrebbero applicare ai fornitori del servizio universale designati.

 

(34) In una situazione in cui varie imprese postali forniscono servizi nel settore del servizio universale, è opportuno chiedere a tutti gli Stati membri di valutare se taluni elementi dell’infrastruttura postale o taluni servizi normalmente forniti da fornitori del servizio universale dovrebbero essere resi accessibili ad altri operatori che forniscono servizi simili, al fine di promuovere una concorrenza efficace e/o proteggere tutti gli utenti garantendo la qualità globale del servizio postale. Laddove esistano vari fornitori del servizio universale con reti postali regionali, gli Stati membri dovrebbero altresì valutare e, se del caso, garantire la loro interoperabilità, al fine di impedire ostacoli al rapido trasporto degli invii postali. Poiché la situazione giuridica e di mercato di questi elementi o servizi è diversa nei vari Stati membri, è opportuno esigere da questi ultimi semplicemente che adottino una decisione informata sull’esigenza, la portata e la scelta dello strumento regolamentare, se del caso anche in materia di condivisione dei costi. Tale disposizione non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di adottare misure atte a garantire la trasparenza e la natura non discriminatoria delle condizioni di accesso alla rete postale.

 

(35) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i fornitori di servizi postali, nel trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 97/67/CE, applichino le disposizioni comunitarie e nazionali sulla protezione dei dati personali, in particolare quelle stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [8].

 

(36) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le disposizioni nazionali che disciplinano le condizioni di esproprio per predisporre la fornitura del servizio universale.

 

(37) Tenuto conto dell’importanza dei servizi postali per gli utenti non vedenti e ipovedenti, è opportuno precisare che l’apertura del mercato non dovrebbe impedire la fornitura di taluni servizi gratuiti da parte del fornitore o dei fornitori del servizio universale alle suddette categorie prevista dagli Stati membri, in conformità agli obblighi internazionali applicabili.

 

(38) In un ambiente pienamente competitivo, tanto per l’equilibrio finanziario del servizio universale quanto per limitare le distorsioni del mercato, è importante che si deroghi al principio secondo cui i prezzi riflettono le condizioni e i costi normali di mercato solo per tutelare gli interessi pubblici. A tal fine è opportuno continuare a consentire agli Stati membri di mantenere tariffe uniformi per invii a tariffa unitaria, il servizio utilizzato più di frequente dai consumatori, comprese le piccole e medie imprese. Gli Stati membri possono anche mantenere tariffe uniformi per alcuni altri invii, quali ad esempio giornali e libri, per la tutela degli interessi pubblici generali, come l’accesso alla cultura, la garanzia della partecipazione ad una società democratica (libertà di stampa) o la coesione regionale e sociale.

 

(39) Per la fornitura di servizi a tutti gli utenti, incluse le imprese, gli operatori che effettuano spedizioni all’ingrosso ed i consolidatori postali per utenti diversi, i fornitori del servizio universale possono beneficiare di una maggiore flessibilità tariffaria conformemente al principio di "correlazione ai costi". Le tariffe dovrebbero tener conto dei costi evitati rispetto ad un servizio ordinario che copre la gamma completa dei servizi offerti per la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei singoli invii.

 

(40) In considerazione delle specificità nazionali di cui si deve tenere conto nella regolamentazione delle condizioni in cui il fornitore di servizi storico deve operare in un ambiente pienamente competitivo, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere le forme più efficaci per controllare le sovvenzioni incrociate.

 

(41) In considerazione della transizione ad un mercato pienamente competitivo, ed al fine di evitare che le sovvenzioni incrociate abbiano effetti negativi sulla concorrenza, è opportuno continuare a esigere dagli Stati membri che mantengano l’obbligo per i fornitori del servizio universale di tenere conti separati e trasparenti, fatti salvi gli adeguamenti necessari.

 

Tale obbligo dovrebbe consentire alle autorità nazionali di regolamentazione, alle autorità della concorrenza e alla Commissione di disporre delle informazioni necessarie per adottare decisioni connesse al servizio universale e controllare l’equità delle condizioni di mercato fino a quando la concorrenza sarà effettiva. La cooperazione fra autorità nazionali di regolamentazione, che continueranno a sviluppare criteri di riferimento e orientamenti nel settore, dovrebbe contribuire all’applicazione armonizzata di tali norme.

 

Mantenere conti separati e trasparenti dovrebbe fornire agli Stati membri ed alle rispettive autorità nazionali di regolamentazione informazioni contabili sufficientemente dettagliate per:

 

- adottare decisioni relative al servizio universale,

 

- utilizzare tali informazioni al momento di determinare se gli obblighi del servizio universale imposti comportano un costo netto e rappresentano un onere finanziario eccessivo per il fornitore del servizio universale,

 

- garantire che le tariffe applicate al servizio universale siano conformi ai principi tariffari di cui alla direttiva 97/67/CE,

 

- garantire l’osservanza dei principi relativi alle spese terminali di cui alla presente direttiva, e

 

- controllare l’equità delle condizioni di mercato finché la concorrenza non diviene effettiva.

 

(42) In linea con le norme esistenti in altri settori di servizi e al fine di accrescere la tutela dei consumatori, è opportuno non limitare più l’applicazione di principi minimi in materia di procedure di reclamo ai soli fornitori del servizio universale. Al fine di aumentare l’efficacia delle procedure di trattamento dei reclami è opportuno che la direttiva incoraggi il ricorso a procedure di soluzione extragiudiziale delle controversie, come indicato nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie [9], in materia di consumo e nella raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo [10]. La protezione dei consumatori dovrebbe essere rafforzata anche mediante una maggiore interoperabilità fra operatori derivante dall’accesso a taluni elementi dell’infrastruttura e dei servizi, e la cooperazione obbligatoria fra autorità nazionali di regolamentazione e organismi di tutela dei consumatori.

 

Al fine di tutelare gli interessi degli utenti in caso di furto, smarrimento o danneggiamento di invii postali, gli Stati membri dovrebbero introdurre, nei casi giustificati, un sistema di rimborso e/o compensazione.

 

(43) La direttiva 97/67/CE prevede che talune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [11],

 

(44) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o integrandolo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

 

(45) In particolare, la Commissione ha il potere di adottare misure per quanto riguarda il futuro adeguamento delle norme in materia di qualità dei servizi al progresso tecnico o all’evoluzione del mercato, nonché alle condizioni normalizzate per il controllo indipendente delle prestazioni da parte di organismi esterni. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

 

(46) Il comitato che assiste la Commissione a norma della direttiva 97/67/CE dovrebbe seguire le evoluzioni nella fornitura del servizio universale negli Stati membri.

 

(47) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero continuare a svolgere un ruolo fondamentale, in particolare negli Stati membri in cui la transizione alla concorrenza non è ancora completata. In conformità al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni operative, gli Stati membri sono tenuti a garantire l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione, assicurando così l’imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell’indipendenza lascia impregiudicata l’autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri, come pure il principio della neutralità rispetto alla normativa sul regime di proprietà esistente negli Stati membri sancito all’articolo 295 del trattato. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere dotate di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per l’assolvimento dei compiti loro assegnati.

 

(48) A causa del frequente coinvolgimento di vari organismi nazionali nell’esercizio delle funzioni regolamentari, è opportuno rendere l’attribuzione dei compiti più trasparente e imporre ai vari organismi pertinenti preposti alla regolamentazione del settore, all’applicazione delle regole di concorrenza e all’esame delle questioni dei consumatori, di cooperare per garantire meglio l’efficace svolgimento dei loro compiti.

 

(49) Chiunque dovrebbe avere il diritto di ricorrere avverso una decisione delle autorità nazionali di regolamentazione che lo riguardi dinanzi ad un organo che sia indipendente da tale autorità. Tale organo può essere un tribunale. Questa procedura di ricorso si applica fatti salvi la ripartizione delle competenze all’interno dei sistemi giudiziari nazionali o i diritti riconosciuti alle persone fisiche e giuridiche nel rispettivo ordinamento nazionale. In attesa della conclusione di tali procedure è necessario garantire la validità temporanea delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione al fine di garantire la certezza del diritto e la sicurezza del mercato.

 

(50) Nell’esecuzione dei loro compiti nel quadro della presente direttiva 97/67/CE, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero, se necessario, cooperare con altre autorità di regolamentazione di altri Stati membri e con la Commissione. Ciò dovrebbe promuovere lo sviluppo del mercato interno per i servizi postali e contribuire all’applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni di cui alla suddetta direttiva, in particolare in ambiti in cui il diritto nazionale che applica il diritto comunitario riconosce alle autorità nazionali di regolamentazione ampi poteri discrezionali nell’applicazione delle norme pertinenti. Tale cooperazione potrebbe avvenire, fra l’altro, in seno al comitato che assiste la Commissione a norma della direttiva 97/67/CE o in un gruppo che comprenda i regolatori europei. Gli Stati membri dovrebbero decidere quali organismi rappresentino le autorità nazionali di regolamentazione ai fini della suddetta direttiva.

 

(51) Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter raccogliere informazioni presso gli operatori in modo da adempiere efficacemente ai compiti loro assegnati. Le richieste di informazioni dovrebbero essere proporzionate e non costituire un onere eccessivo per le imprese. La Commissione può anche avere bisogno di raccogliere tali informazioni al fine di adempiere gli obblighi che ad essa incombono in virtù del diritto comunitario. Il destinatario delle informazioni dovrebbe garantire la riservatezza conformemente alle norme vigenti.

 

(52) Al fine di tenere il Parlamento europeo e il Consiglio informati sugli sviluppi nel mercato interno dei servizi postali, la Commissione dovrebbe trasmettere regolarmente a tali istituzioni relazioni sull’applicazione della direttiva 97/67/CE.

 

(53) La presente direttiva non pregiudica la legislazione del lavoro, in particolare le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni di occupazione, le condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, che gli Stati membri applicano in conformità al diritto nazionale che rispetta il diritto comunitario. Parimenti, la presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono, ove necessario, menzionare le condizioni di lavoro nelle rispettive procedure di autorizzazione, conformemente ai principi di trasparenza e proporzionalità.

 

(54) Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano previsti sufficienti punti di accesso che tengano conto delle esigenze degli utenti delle zone rurali e scarsamente popolate. Gli Stati membri dovrebbero garantire una densità appropriata dei punti di accesso in queste zone al fine di soddisfare gli obblighi del servizio universale.

 

(55) Per mantenere il quadro del regolamento del settore postale, la data di scadenza della direttiva 97/67/CE dovrebbe essere soppressa. Le disposizioni non modificate dalla presente direttiva continuano ad applicarsi. I servizi che gli Stati membri possono continuare a riservare durante il periodo di attuazione sono quelli specificati nella direttiva 97/67/CE.

 

(56) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire completare un mercato interno dei servizi postali della Comunità, garantire un livello comune del servizio universale per tutti gli utenti e fissare principi armonizzati per la regolamentazione dei servizi postali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(57) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 97/67/CE.

 

(58) La presente direttiva è coerente con altri strumenti comunitari in materia di servizi. In caso di conflitto tra una disposizione della presente direttiva ed una disposizione di un altro strumento comunitario, in particolare la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno [12], le disposizioni della presente direttiva prevarranno e si applicheranno pienamente al settore postale.

 

(59) La presente direttiva lascia impregiudicata l’applicazione delle norme del trattato in materia di concorrenza e libera prestazione di servizi. Nella misura in cui meccanismi di finanziamento del servizio universale comprendono aiuti concessi da uno Stato membro o mediante risorse provenienti da aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, la presente direttiva lascia impregiudicato l’obbligo degli Stati membri di rispettare le norme del trattato in materia di aiuti di Stato.

 

(60) Conformemente all’articolo 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [13], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

La direttiva n. 97/67/CE è modificata come segue:

 

1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 1

 

La presente direttiva fissa le regole comuni concernenti:

 

- le condizioni relative alla fornitura dei servizi postali,

 

- la fornitura di un servizio postale universale nella Comunità,

 

- il finanziamento dei servizi universali a condizioni che garantiscano la fornitura permanente di tali servizi,

 

- i principi tariffari e la trasparenza contabile per la fornitura del servizio universale,

 

- la fissazione di norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che garantisca il rispetto di queste norme,

 

- l’armonizzazione delle norme tecniche,

 

- la creazione di autorità nazionali di regolamentazione indipendenti.";

 

2) l’articolo 2 è modificato come segue:

 

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. servizi postali: i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali;";

 

b) è inserito il punto seguente:

 

"1 bis. fornitore di un servizio postale: l’impresa che fornisce uno o più servizi postali;";

 

c) nel punto 2 la definizione di "rete postale pubblica" è sostituita da "rete postale";

 

d) il punto 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. punti di accesso: ubicazioni fisiche, comprendenti in particolare le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore o dei fornitori di servizi postali, dove gli invii postali possono essere depositati dai mittenti nella rete postale;";

 

e) il punto 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. raccolta: l’operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore di servizi postali;";

 

f) il punto 6 è sostituito dal seguente:

 

"6. invio postale: l’invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali. Si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di, ad esempio, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;";

 

g) il punto 8 è soppresso;

 

h) il punto 12 è soppresso;

 

i) il punto 13 è sostituito dal seguente:

 

"13. fornitore del servizio universale: il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale o una parte dello stesso all’interno di uno Stato membro e la cui identità è stata notificata alla Commissione a norma dell’articolo 4;";

 

j) il punto 14 è sostituito dal seguente:

 

"14. autorizzazioni: ogni permesso che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare e/o sfruttare le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di "autorizzazione generale" oppure di "licenza individuale" definite come segue:

 

- per "autorizzazione generale" si intende ogni autorizzazione che, indipendentemente dal fatto che sia regolata da una "licenza per categoria" o da norme di legge generali, e che preveda o meno procedure di registrazione o di dichiarazione, non richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere una esplicita decisione da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione prima dell’esercizio dei diritti derivanti dall’autorizzazione,

 

- per "licenza individuale" si intende ogni autorizzazione concessa da un’autorità nazionale di regolamentazione, la quale conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrino, se del caso, l’autorizzazione generale, qualora detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione;";

 

k) il punto 17 è sostituito dal seguente:

 

"17. utente: qualunque persona fisica o giuridica beneficiaria di una prestazione del servizio postale in qualità di mittente o di destinatario;";

 

l) il punto 19 è sostituito dal seguente:

 

"19. esigenze essenziali: i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare uno Stato membro ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali. Tali motivi sono la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative e/o dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell’ambiente e l’assetto territoriale. La protezione dei dati può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonché la tutela della vita privata;";

 

m) è aggiunto il punto seguente:

 

"20. servizi forniti a tariffa unitaria: servizi postali per cui la tariffa è fissata nei termini e nelle condizioni generali dei fornitori del servizio universale per invii postali singoli.";

 

3) l’articolo 3 è modificato come segue:

 

a) il primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Gli Stati membri si attivano per assicurare che il servizio universale sia garantito come minimo cinque giorni lavorativi a settimana, salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali, e che includa almeno:

 

- una raccolta,

 

- una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o tramite deroga, alle condizioni stabilite dall’autorità nazionale di regolamentazione, in installazioni appropriate.";

 

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

 

"5. Le autorità nazionali di regolamentazione possono innalzare il limite di peso di copertura del servizio universale per i pacchi postali ad una soglia non superiore ai 20 kg e stabilire regimi speciali per la distribuzione a domicilio dei pacchi postali.

 

Fatto salvo il limite di peso della copertura del servizio universale per i pacchi postali deciso da un determinato Stato membro, gli Stati membri garantiscono la distribuzione all’interno del loro territorio dei pacchi postali provenienti da altri Stati membri con peso fino a 20 kg.";

 

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

 

"6. Le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati sono quelle fissate nelle disposizioni pertinenti adottate dall’Unione postale universale.";

 

4) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 4

 

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché sia garantita la fornitura del servizio universale e notifica alla Commissione le misure adottate per adempiere a tale obbligo. Il comitato di cui all’articolo 21 è informato delle misure introdotte dagli Stati membri per garantire la fornitura del servizio universale.

 

2. Gli Stati membri possono designare una o più imprese come fornitori del servizio universale,per coprire tutto il territorio nazionale. Gli Stati membri possono designare più imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale e/o per coprire differenti parti del territorio nazionale. In tal caso, definiscono, nel rispetto del diritto comunitario, gli obblighi e i diritti attribuiti ad essi e provvedono alla loro pubblicazione. In particolare, gli Stati membri adottano misure volte a garantire che le condizioni a cui viene affidato il servizio universale si basino su principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, garantendo in tal modo la continuità della fornitura del servizio universale e tenendo conto del ruolo importante che questo svolge nella coesione sociale e territoriale.

 

Gli Stati membri notificano alla Commissione l’identità del fornitore o dei fornitori del servizio universale da essi designati. La designazione dei fornitori del servizio universale è regolarmente riesaminata a fronte delle condizioni e dei principi di cui al presente articolo. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché la durata di tale designazione copra un periodo sufficiente ad assicurare la redditività degli investimenti.";

 

5) il paragrafo 2 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

 

"2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicate le misure che gli Stati membri adottano per motivi di interesse pubblico riconosciuti nel trattato, segnatamente agli articoli 30 e 46, e che riguardano in particolare la moralità pubblica, la pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e l’ordine pubblico.";

 

6) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 6

 

Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti e i fornitori di servizi postali ricevano regolarmente dal fornitore o dai fornitori del servizio universale informazioni sufficientemente precise e aggiornate sulle caratteristiche del servizio universale offerto, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. Le informazioni sono pubblicate nel modo appropriato.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità con cui sono rese disponibili le informazioni da pubblicare ai sensi del primo comma.";

 

7) il titolo del Capitolo 3 è sostituito dal seguente:

 

"Finanziamento dei servizi universali";

 

8) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 7

 

1. Gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali. Gli Stati membri possono finanziare la fornitura del servizio universale in conformità ad uno o più degli strumenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, o in conformità a qualsiasi altro strumento compatibile con il trattato.

 

2. Gli Stati membri possono garantire la fornitura del servizio universale appaltando tali servizi in conformità alle norme e ai regolamenti applicabili in materia di appalti pubblici, inclusi, come previsto dalla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali [], il dialogo competitivo o le procedure negoziate con o senza la pubblicazione di un bando di gara.

 

3. Se uno Stato membro stabilisce che gli obblighi del servizio universale previsti dalla presente direttiva comportano un costo netto, calcolato tenendo conto dell’allegato I, e rappresentano un onere finanziario eccessivo per il fornitore o i fornitori del servizio universale, può introdurre:

 

a) un meccanismo volto a compensare l’impresa interessata a partire da fondi pubblici;

 

b) un meccanismo volto a ripartire il costo netto degli obblighi del servizio universale fra i fornitori di servizi e/o gli utenti.

 

4. Se il costo netto è ripartito conformemente al paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori dei servizi e/o degli utenti e amministrato da un organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari. Gli Stati membri possono vincolare la concessione di autorizzazioni ai fornitori di servizi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, all’obbligo di contribuire finanziariamente al fondo o di adempiere gli obblighi del servizio universale. Gli obblighi del servizio universale a carico del fornitore o dei fornitori di servizi di cui all’articolo 3 possono essere finanziati in tal modo.

 

5. Gli Stati membri garantiscono che, nell’istituzione del fondo di compensazione e nella fissazione del livello dei contributi finanziari di cui ai paragrafi 3 e 4, vengano rispettati i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 3 e 4 si basano su criteri oggettivi e verificabili e vengono rese pubbliche.

 

9) il titolo del Capitolo 4 è sostituito dal seguente:

 

"Condizioni per la fornitura dei servizi postali e condizioni di accesso alla rete postale";

 

10) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 9

 

1. Per i servizi che esulano dall’ambito di applicazione del servizio universale, gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali.

 

2. Per i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali e per garantire la fornitura del servizio universale.

 

La concessione di autorizzazioni può:

 

- essere subordinata agli obblighi del servizio universale,

 

- se necessario e giustificato, prevedere l’imposizione di obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi in questione,

 

- se opportuno, essere subordinata all’obbligo di contribuire finanziariamente ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all’articolo 7, qualora la fornitura del servizio universale comporti un costo netto e rappresenti un onere indebito per il fornitore o i fornitori del servizio universale designati conformemente all’articolo 4,

 

- se opportuno, essere subordinata all’obbligo di contribuire finanziariamente ai costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione di cui all’articolo 22,

 

- se opportuno, essere subordinata ad un obbligo di rispettare le condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale.

 

Gli obblighi e i requisiti di cui al primo trattino e all’articolo 3 possono essere imposti unicamente ai fornitori del servizio universale designati.

 

Tranne nel caso di imprese designate come fornitori del servizio universale a norma dell’articolo 4, le autorizzazioni non possono:

 

- essere limitate in numero,

 

- per gli stessi elementi del servizio universale o parti del territorio nazionale, imporre obblighi di servizio universale e, al tempo stesso, l’obbligo di contribuire finanziariamente ad un meccanismo di condivisione dei costi,

 

- riprendere condizioni applicabili alle imprese in virtù di altre norme legislative nazionali, non settoriali,

 

- imporre condizioni tecniche o operative diverse da quelle necessarie per adempiere gli obblighi della presente direttiva.

 

3. Le procedure, gli obblighi e i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasparenti, accessibili, non discriminatori, proporzionati, precisi e univoci, vengono resi pubblici anticipatamente e si basano su criteri oggettivi. Gli Stati membri devono assicurare che i motivi del rifiuto o revoca totale o parziale di un’autorizzazione siano comunicati al richiedente, e devono prevedere una procedura di ricorso.";

 

11) il paragrafo 1 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

 

"1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e in base agli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato, adottano le necessarie misure di armonizzazione delle procedure di cui all’articolo 9 per l’offerta commerciale al pubblico dei servizi postali.";

 

12) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 11

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e in base agli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato, fissano le necessarie misure di armonizzazione atte a garantire agli utenti e al fornitore o ai fornitori del servizio postale l’accesso alla rete postale in condizioni di trasparenza e di non discriminazione.";

 

13) è inserito l’articolo seguente:

 

"     Art. 11 bis

 

Ogniqualvolta ciò sia necessario per tutelare gli interessi degli utenti e/o per promuovere una concorrenza efficace, e alla luce della situazione nazionale e della legislazione nazionale, gli Stati membri garantiscono condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie per elementi dell’infrastruttura o dei servizi postali forniti nell’ambito di applicazione del servizio universale, quali il sistema di codice di avviamento postale, le banche dati di indirizzi, le caselle postali, le cassette di recapito, le informazioni sui cambiamenti di indirizzo, il servizio di instradamento della posta verso nuovi indirizzi e il servizio di rinvio al mittente. Tale disposizione non pregiudica il diritto degli Stati membri di adottare misure atte a garantire l’accesso alla rete postale a condizioni trasparenti, proporzionali e non discriminatorie.";

 

14) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 12

 

Gli Stati membri provvedono affinché le tariffe di ciascuno dei servizi che fanno parte del servizio universale siano fissate nel rispetto dei seguenti criteri:

 

- i prezzi devono essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all’insieme degli utenti, a prescindere dalla situazione geografica e tenendo conto delle condizioni nazionali specifiche. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre un servizio postale gratuito per gli utenti non vedenti e ipovedenti,

 

- i prezzi devono essere correlati ai costi e fornire incentivi ad una efficace fornitura del servizio universale. Ogniqualvolta ciò sia necessario per motivi di interesse pubblico, gli Stati membri possono decidere di applicare una tariffa uniforme in tutto il territorio nazionale e/o oltre frontiera ai servizi forniti a tariffa unitaria e ad altri invii postali,

 

- l’applicazione di una tariffa unica non esclude il diritto del fornitore o dei fornitori del servizio universale di concludere con gli utenti accordi individuali in materia di prezzi,

 

- le tariffe devono essere trasparenti e non discriminatorie,

 

- qualora i fornitori del servizio universale applichino tariffe speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attività commerciali, utenti all’ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia le tariffe sia le condizioni associate. Le tariffe, unitamente alle condizioni associate, si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Simili tariffe devono inoltre essere disponibili per gli utenti, specie singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili.";

 

15) l’articolo 14 è modificato come segue:

 

a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

 

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i fornitori del servizio universale effettuino una contabilità conformemente alle disposizioni del presente articolo.

 

2. Il fornitore o i fornitori del servizio universale nella loro contabilità interna tengono conti separati per distinguere chiaramente tra i singoli servizi ed i prodotti che fanno parte del servizio universale e quelli che non ne fanno parte. Siffatta separazione contabile è applicata quando gli Stati membri calcolano il costo netto del servizio universale. Tali sistemi di contabilità interna operano sulla base di principi di contabilità dei costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili.

 

3. I sistemi di contabilità di cui al paragrafo 2, fatto salvo il paragrafo 4, imputano i costi nel modo seguente:

 

a) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti ad un servizio o prodotto particolare;

 

b) imputazione dei costi comuni, vale a dire che non possono essere direttamente attribuiti a un particolare servizio o prodotto, come segue:

 

i) ove possibile, sulla base di un’analisi diretta dell’origine dei costi stessi;

 

ii) se non è possibile un’analisi diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto con un’altra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali è possibile l’imputazione o attribuzione diretta; il collegamento indiretto è basato su strutture di costi comparabili;

 

iii) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi universali, da un lato, e agli altri servizi, dall’altro;

 

iv) i costi comuni necessari per la prestazione di servizi universali e di servizi non universali sono imputati in modo appropriato; ai servizi universali e ai servizi non universali devono essere applicati gli stessi fattori di costo.";

 

b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

 

"8. Se un determinato Stato membro non ha utilizzato un meccanismo di finanziamento per la fornitura del servizio universale, come autorizzato dall’articolo 7, e se l’autorità nazionale di regolamentazione si è accertata che nessuno dei fornitori del servizio universale designati in tale Stato membro ha ricevuto assistenza statale, occulta o di altro tipo, e che la concorrenza nel mercato è pienamente efficace, tale autorità può decidere di non applicare i requisiti del presente articolo.";

 

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

 

"9. Il presente articolo può, tuttavia, essere applicato al fornitore del servizio universale designato anteriormente al termine ultimo per la completa apertura del mercato finché non saranno stati designati altri fornitori del servizio universale. L’autorità nazionale di regolamentazione informa la Commissione anticipatamente di siffatte decisioni.

 

10. Gli Stati membri possono chiedere ai fornitori di servizi postali tenuti a contribuire ad un fondo di compensazione di operare un’opportuna separazione della contabilità in modo da garantire il funzionamento del fondo.";

 

16) L’articolo 16 è modificato come segue:

 

a) il secondo trattino del terzo comma è sostituito dal seguente:

 

- "— dal Parlamento europeo e dal Consiglio per i servizi transfrontalieri intracomunitari, quali figurano nell’allegato II. Tali norme saranno adattate in futuro al progresso tecnico o all’evoluzione del mercato secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.";

 

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

 

"Il controllo delle prestazioni viene effettuato almeno una volta all’anno in modo indipendente da organismi esterni ai fornitori del servizio universale alle condizioni normalizzate che devono essere fissate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 2 ed i risultati sono pubblicati almeno una volta all’anno.";

 

17) i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 18 sono sostituiti dai seguenti:

 

"1. Conformemente all’articolo 16, nell’allegato II sono fissate le norme di qualità dei servizi transfrontalieri intracomunitari.

 

2. Qualora specifiche situazioni infrastrutturali e geografiche lo rendano necessario, le autorità di regolamentazione nazionali possono stabilire deroghe alle norme di qualità di cui all’allegato II. Le deroghe così stabilite sono immediatamente notificate alla Commissione. Quest’ultima presenta, per informazione, al comitato di cui all’articolo 21 una relazione annuale sulle notifiche ricevute nei precedenti dodici mesi.";

 

18) l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 19

 

1. Gli Stati membri assicurano che tutti i fornitori di servizi postali stabiliscano procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio (comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilità, qualora sia coinvolto più di un operatore), fatte salve le pertinenti disposizioni nazionali e internazionali sui regimi di compensazione.

 

Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che le procedure di cui al primo comma consentano di risolvere le controversie in maniera equa e celere, prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso e/o compensazione.

 

Gli Stati membri incoraggiano anche lo sviluppo di sistemi extragiudiziali indipendenti per la soluzione delle controversie fra fornitori di servizi postali e utenti.

 

2. Fatte salve le altre possibilità di ricorso previste dalle legislazioni nazionale e comunitaria, gli Stati membri garantiscono che gli utenti, agendo individualmente o, quando il diritto nazionale lo prevede, in collegamento con gli organismi che salvaguardano gli interessi degli utenti e/o dei consumatori, possano presentare all’autorità nazionale competente i casi in cui i ricorsi presentati dagli utenti alle imprese che forniscono servizi nell’ambito del servizio universale non abbiano ottenuto risultati soddisfacenti.

 

Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 16, gli Stati membri assicurano che i fornitori del servizio universale e, se del caso, le imprese che forniscono servizi nell’ambito del servizio universale, pubblichino, assieme al rapporto annuale sul controllo delle prestazioni, le informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti.";

 

19) l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 21

 

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.";

 

20) l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 22

 

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di fornitori di servizi postali provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità nazionali di regolamentazione designate per svolgere i compiti che derivano dalla presente direttiva. Essi rendono pubbliche, in forma facilmente accessibile, le funzioni esercitate dalle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. Gli Stati membri assicurano inoltre, ove opportuno, la consultazione e la cooperazione fra queste autorità e le autorità nazionali incaricate di attuare il diritto della concorrenza e la normativa sulla tutela dei consumatori, nelle materie di interesse comune.

 

2. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno in particolare il compito di garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, in particolare istituendo procedure di monitoraggio e regolamentazione per garantire la fornitura del servizio universale. Esse possono inoltre avere il compito di garantire il rispetto delle norme in materia di concorrenza nel settore postale.

 

Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l’applicazione della presente direttiva in seno agli organi appropriati esistenti.

 

3. Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che consentano a qualunque utente e a qualunque fornitore di servizi postali interessati da una decisione di una autorità nazionale di regolamentazione di ricorrere avverso detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso indipendente dalle parti coinvolte. In attesa dell’esito di un eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, a meno che l’organo di ricorso non decida altrimenti.";

 

21) è inserito il capitolo seguente:

 

"CAPITOLO 9 bis

 

Fornitura di informazioni

 

Art. 22 bis

 

1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi postali forniscano, in particolare alle autorità nazionali di regolamentazione, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie in particolare ai fini seguenti:

 

a) affinché le autorità nazionali di regolamentazione assicurino la conformità alle disposizioni della presente direttiva o alle decisioni adottate ai sensi della presente direttiva;

 

b) a fini statistici chiaramente definiti.

 

2. Su richiesta, e se del caso in via riservata, i fornitori di servizi postali forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall’autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste da detta autorità sono proporzionate rispetto all’assolvimento dei suoi compiti. L’autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.

 

3. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione forniscano alla Commissione, a richiesta, informazioni appropriate e pertinenti necessarie all’esecuzione delle sue mansioni ai sensi della presente direttiva.

 

4. Qualora le informazioni fossero considerate riservate da parte di un’autorità nazionale di regolamentazione, in conformità alle regole comunitarie e nazionali in materia di riservatezza degli affari, la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione interessate mantengono la suddetta riservatezza.";

 

22) l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 23

 

Ogni quattro anni, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva, che include adeguate informazioni relative allo sviluppo del settore, in particolare per quanto riguarda i modelli economici, sociali, occupazionali e gli aspetti tecnologici, nonché alla qualità dei servizi. Tale relazione è corredata di eventuali proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.";

 

23) è inserito l’articolo seguente:

 

"     Art. 23 bis

 

La Commissione presta assistenza agli Stati membri nell’attuazione della presente direttiva, anche per quanto riguarda il calcolo del costo netto del servizio universale.";

 

24) gli articoli 24, 25, 26 e 27 sono soppressi;

 

25) come allegato I è inserito il testo seguente:

"

 

"ALLEGATO I

 

Orientamenti per il calcolo dell’eventuale costo netto del servizio universale

 

Parte A: definizione degli obblighi di servizio universale

 

Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi di cui all’articolo 3 imposti da uno Stato membro nei confronti di un fornitore di servizi postali perché questa fornisca un servizio postale in una determinata regione geografica, applicando in tale regione, se necessario, tariffe uniformi per la fornitura del servizio in questione o fornendo determinati servizi gratuiti per gli utenti non vedenti e ipovedenti.

 

Tali obblighi possono includere fra l’altro quanto segue:

 

- un numero di giorni di consegna superiore al numero stabilito dalla presente direttiva,

 

- accessibilità dei punti di accesso al fine di soddisfare gli obblighi del servizio universale,

 

- accessibilità delle tariffe del servizio universale,

 

- prezzi uniformi per il servizio universale,

 

- fornitura di determinati servizi gratuiti per gli utenti non vedenti e ipovedenti.

 

Parte B: calcolo del costo netto

 

Le autorità nazionali di regolamentazione prendono in considerazione tutti i mezzi atti a incoraggiare adeguatamente i fornitori di servizi postali (designati o meno) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi.

 

Il costo netto degli obblighi di servizio universale è ogni costo connesso all’operazione della fornitura del servizio universale e necessario per tale operazione. Il costo netto degli obblighi di servizio universale deve essere calcolato come la differenza tra il costo netto delle operazioni di un fornitore del servizio universale designato quando è soggetto ad obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi.

 

Nel calcolo si terrà conto di tutti gli altri elementi pertinenti, compresi i vantaggi intangibili e commerciali di cui beneficiano i fornitori di servizi postali designati per fornire il servizio universale, il diritto a realizzare profitti ragionevoli e gli incentivi per una maggiore efficienza economica.

 

Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che il fornitore del servizio universale designato avrebbe scelto di evitare se non fosse stato soggetto a tali obblighi. Il calcolo del costo netto dovrebbe tener conto anche dei vantaggi, compresi quelli intangibili, che gli obblighi di servizio universale comportano per l’operatore di tale servizio.

 

Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:

 

i) elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria possono rientrare elementi del servizio quali i servizi definiti nella parte A;

 

ii) determinati utenti o categorie di utenti che, considerati il costo della fornitura di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali tariffe uniformi imposte dagli Stati membri, possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali.

 

In tale categoria rientrano utenti o categorie di utenti che non fruirebbero dei servizi di un operatore se questo non fosse soggetto ad obblighi di servizio universale.

 

Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale va realizzato separatamente e in modo da evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti od indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un fornitore di servizio universale designato equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi intangibili. La verifica del costo netto è di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione. Il fornitore o i fornitori del servizio universale cooperano con l’autorità di regolamentazione nazionale per consentire la verifica del costo netto.

 

Parte C: recupero di eventuali costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale

 

Il recupero o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale può implicare che i fornitori del servizio universale designati siano indennizzati per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiché la compensazione comporta trasferimenti finanziari, gli Stati membri devono provvedere affinché essi siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti finanziari comportano per quanto possibile distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti.

 

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, un dispositivo di condivisione basato su un fondo deve usare meccanismi trasparenti e neutri per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e sulle uscite delle imprese.

 

L’organismo indipendente che gestisce il fondo di finanziamento ha la competenza di prelevare i contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale in un determinato Stato membro e provvedere alla supervisione del trasferimento delle somme dovute alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.";

"

 

26) L’allegato diventa l’allegato II.

 

     Art. 2.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione della presente direttiva.

 

     Art. 3.

1. In deroga all’articolo 2, i seguenti Stati membri possono posticipare l’attuazione della presente direttiva fino al 31 dicembre 2012 al fine di continuare a riservare servizi al fornitore o ai fornitori del servizio universale:

 

- Cipro

 

- Grecia

 

- Lettonia

 

- Lituania

 

- Lussemburgo

 

- Malta

 

- Polonia

 

- Repubblica ceca

 

- Romania

 

- Slovacchia

 

- Ungheria.

 

Detti Stati membri possono decidere di attuare la presente direttiva in una fase precedente.

 

2. Gli Stati membri in questione notificano alla Commissione che confermano la loro intenzione di avvalersi del termine di attuazione di cui al paragrafo 1 entro il 27 agosto 2008.

 

3. Gli Stati membri che aboliscono i loro settori riservati entro il 31 dicembre 2012 possono, tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2012, rifiutarsi di concedere l’autorizzazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 97/67/CE, per i servizi che rientrano nel settore riservato abolito agli operatori postali che forniscono servizi nell’ambito del servizio universale (come pure alle società da essi controllate) e che beneficiano di un settore riservato in un altro Stato membro.

 

     Art. 4.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 5.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] GU C 168 del 20.7.2007, pag. 74.

 

[2] GU C 197 del 24.8.2007, pag. 37.

 

[3] Parere del Parlamento europeo dell’ 11 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio dell’ 8 novembre 2007 (GU C 307 E del 18.12.2007, pag. 22) e posizione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008.

 

[4] GU C 48 del 16.2.1994, pag. 3.

 

[5] GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

 

[6] GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 77.

 

[7] GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21.

 

[8] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

 

[9] GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.

 

[10] GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56.

 

[11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

 

[12] GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

 

[13] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

 

[] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).";