§ 77.3.106 - D.M. 11 giugno 1993, n. 217.
Regolamento attuativo dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per la dichiarazione, l'accertamento e la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:11/06/1993
Numero:217


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere generale relative al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale).
Art. 2.  (Soggetti tenuti al pagamento del contributo).
Art. 3.  (Base imponibile e periodo di commisurazione del contributo).
Art. 4.  (Modalità di dichiarazione del contributo).
Art. 5.  (Liquidazione ed accertamento del contributo).
Art. 6.  (Riscossione del contributo).
Art. 7.  (Sanzioni e interessi relativi al contributo).
Art. 8.  (Disposizioni transitorie).


§ 77.3.106 - D.M. 11 giugno 1993, n. 217.

Regolamento attuativo dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per la dichiarazione, l'accertamento e la riscossione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

(G.U. 7 luglio 1993, n. 157).

 

     Art. 1. (Disposizioni di carattere generale relative al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale).

     1. Il contributo dovuto annualmente per le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni, nell'art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nel titolo terzo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

     2. Le disposizioni di legge richiamate al precedente comma stabiliscono i soggetti tenuti a corrispondere il contributo, la base imponibile per la relativa commisurazione, la misura e la devoluzione del contributo stesso. I criteri, le modalità e i termini per la dichiarazione, l'accertamento, la riscossione e l'applicazione delle sanzioni sono stabiliti dal presente regolamento, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

 

          Art. 2. (Soggetti tenuti al pagamento del contributo).

     1. Sono tenuti al pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con le modalità stabilite con il presente regolamento, fatto salvo il disposto del comma 1 dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e del comma 13 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, i seguenti soggetti:

     a) artigiani e loro rispettivi familiari coadiutori;

     b) esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori;

     c) liberi professionisti iscritti nei relativi albi;

     d) lavoratori dipendenti e pensionati, in possesso di altri redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e di pensione;

     e) coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché i componenti attivi dei rispettivi nuclei familiari;

     f) soggetti, diversi da quelli indicati alle precedenti lettere da a) ad e), non tenuti all'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza, per i quali la partecipazione contributiva all'assistenza sanitaria è regolata dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni (cittadini non mutuati);

     g) cittadini stranieri residenti in Italia.

 

          Art. 3. (Base imponibile e periodo di commisurazione del contributo).

     1. Per i soggetti indicati alle lettere da a ad f) dell'art. 2, il contributo è applicato, nelle misure e nei limiti di reddito indicati all'art. 31, commi 8, 9, 11, 13 e 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, sul reddito complessivo ai fini dell'IRPEF determinato ai sensi dell'art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per i redditi di lavoro dipendente e di pensione, posseduti unitamente ad altri redditi, restano ferme le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento relativamente alla esclusione dei redditi stessi dalla formazione della base imponibile, nonché alla loro rilevanza ai fini dell'applicazione delle aliquote del contributo; l'importo di tali redditi è computato al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente o pensionato.

     2. Per i soggetti indicati alla lettera f) dell'art. 2, che siano tenuti al pagamento del contributo per un periodo inferiore all'anno, il contributo è determinato ai sensi dell'art. 31, comma 11, della legge n. 41 del 1986, al netto delle somme già pagate a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

     3. Per i soggetti indicati alla lettera g) dell'art. 2 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 1° novembre 1986 e del decreto dello stesso Ministro 27 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1990, salvo l'obbligo di corrispondere il contributo con i criteri e le modalità stabilite con il presente regolamento qualora i predetti soggetti siano tenuti a presentare in Italia la dichiarazione dei redditi.

     4. A decorrere dall'anno 1992 il contributo di cui all'art. 1, comma 1, è commisurato al reddito complessivo ai fini dell'IRPEF relativo all'anno cui il contributo medesimo si riferisce.

 

          Art. 4. (Modalità di dichiarazione del contributo).

     1. Il contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale deve essere indicato dal soggetto tenuto al pagamento nella dichiarazione annuale dei redditi ai fini IRPEF relativa all'anno cui il contributo si riferisce. A tal fine il modello di dichiarazione dei redditi, da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contiene un apposito modulo indicante gli elementi necessari alla determinazione del contributo e del versamento.

     2. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi che, in forza dell'art. 4 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627, non sono tenuti al pagamento del contributo in quanto a carico di altro soggetto ai sensi del testo unico sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, devono indicare nella dichiarazione dei redditi il nominativo, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto di cui sono a carico.

     3. Per i soggetti, tenuti a corrispondere il contributo, che adempiano agli obblighi della dichiarazione dei redditi attraverso i sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, o attraverso i centri di assistenza fiscale ai sensi dell'art. 78, comma 21, della medesima legge, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395.

 

          Art. 5. (Liquidazione ed accertamento del contributo).

     1. In sede di controllo delle dichiarazioni presentate ai fini dell'IRPEF, l'Amministrazione finanziaria provvede secondo le disposizioni dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

     a) alla liquidazione del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale risultante dalla dichiarazione dei redditi;

     b) al recupero del contributo dovuto e non versato, previa determinazione, ove occorra, dell'imponibile, sulla base dei risultati dalla dichiarazione dei redditi;

     c) al rimborso del contributo versato in eccedenza sulla scorta dei dati e degli elementi dichiarati.

     2. Le rettifiche e gli accertamenti eseguiti ai sensi degli articoli 38, 39, 41 e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, spiegano efficacia anche con riguardo al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. A tal fine l'avviso di accertamento di cui all'art. 42 del predetto decreto è integrato con l'indicazione della base imponibile, dell'importo relativo al contributo medesimo e delle aliquote applicate.

     3. L'Amministrazione finanziaria, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può effettuare accertamenti per il recupero del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale indipendentemente dall'esercizio dei poteri di accertamento di cui al comma 2. In tali casi devono essere notificati appositi avvisi, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

     4. Gli accertamenti relativi al contributo dovuto con riferimento ai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 4 sono effettuati a carico del titolare dell'impresa.

     5. Al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di pagamento del contributo, l'Amministrazione finanziaria può avvalersi dei dati in possesso di enti ed organismi che gestiscono forme di previdenza relativamente ai soggetti indicati all'art. 2 del presente regolamento. Per lo scambio di informazioni tra l'Amministrazione finanziaria ed i predetti enti ed organismi si applicano, in quanto compatibili, i commi da 11 a 12-quinquies dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà prevista dall'art. 32, primo comma, n. 5, e dall'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

          Art. 6. (Riscossione del contributo).

     1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale è corrisposto mediante:

     a) versamento diretto al concessionario competente secondo il domicilio fiscale del soggetto obbligato;

     b) versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti presso i capoluoghi di regione e le province autonome di Trento e Bolzano, mediante delega irrevocabile alle aziende di credito indicate all'art. 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

     c) versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti presso i capoluoghi di regione e le province autonome di Trento e Bolzano, mediante delega irrevocabile all'amministrazione postale.

     Per i cittadini stranieri residenti in Italia, ai quali, ai sensi del comma 3 dell'art. 3, non si applicano le disposizioni del presente regolamento, il versamento del contributo va effettuato, con la modalità di cui al punto c).

     2. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale è versato, con le modalità previste per l'IRPEF, a titolo di acconto nell'anno cui il contributo si riferisce secondo quanto stabilito dal successivo comma 4, e a saldo entro il termine previsto per il pagamento delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi.

     3. Il versamento in acconto dei contributi è commisurato, in misura pari a quella prevista per il versamento d'acconto dell'IRPEF, all'importo del contributo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, ovvero al minor importo determinato ai sensi dell'art. 2, quarto comma, lettera b), della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di omessa dichiarazione, l'acconto è commisurato, nella stessa misura, all'importo del contributo che avrebbe dovuto essere corrisposto sulla base del reddito complessivo non dichiarato ai fini dell'IRPEF.

     4. Il versamento a titolo di acconto del contributo va effettuato in due rate, la prima in misura pari al 40% dell'acconto dovuto entro il termine previsto per il pagamento delle imposte dovuto a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente; la seconda, per la differenza, entro il mese di novembre dell'anno cui il contributo si riferisce. Qualora l'importo della prima rata non superi quello indicato all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il versamento in acconto è effettuato in unica soluzione entro il mese di novembre dell'anno cui il contributo si riferisce.

     5. Il versamento in acconto del contributo non è dovuto se l'importo del contributo risultante dalla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta precedente non supera il limite indicato, per i contribuenti soggetti all'IRPEF, all'art. 1, terzo comma, della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. Il contributo risultante dalla dichiarazione dei redditi non è dovuto o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile qualora i relativi importi non superino il limite indicato all'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121; se tali importi superano il predetto limite sono dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare.

     7. Qualora nella dichiarazione dei redditi gli importi versati risultino superiori al contributo dovuto, la parte versata in eccedenza è rimborsata d'ufficio, salvo che il soggetto interessato non scelga di computare tale eccedenza in diminuzione, anche in sede di acconto, dal contributo relativo al periodo d'imposta successivo. L'eccedenza risultante dalla dichiarazione non può essere compensata con le somme dovute relativamente alle imposte sui redditi.

     8. I modelli per i versamenti di cui al comma 1 sono approvati con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di rilascio dell'attestazione di pagamento, le modalità di esecuzione dei versamenti in tesoreria, la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e i relativi controlli, stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro emanato in applicazione dell'art. 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché con il decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni emanato in applicazione dell'art. 13 della legge 12 novembre 1976, n. 751, si applicano anche al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

     9. I contributi non corrisposti dai soggetti obbligati sono riscossi mediante ruoli a norma dell'art. 10 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Fino all'importo indicato all'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, comprensivo della sopratassa e degli interessi, non si fa luogo nè a iscrizioni a ruolo nè a rimborsi.

     10. Le modalità per la corresponsione e il versamento del contributo riguardante i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 4 sono stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, e dal decreto del Ministro del tesoro 6 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1993, e successive modificazioni.

     11. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e nell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

 

          Art. 7. (Sanzioni e interessi relativi al contributo).

     1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del contributo a titolo di saldo e di acconto, si applicano le sopratasse di cui all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella stessa misura stabilita per le infrazioni relative ai versamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le soprattasse si applicano anche sul maggior ammontare del contributo liquidato ai sensi dell'art. 5, comma 1.

     2. Nel caso di omissione o di incompletezza della dichiarazione dei redditi, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare del contributo o del maggior contributo dovuto. Nel caso di infedeltà della dichiarazione dei redditi si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare del maggior contributo dovuto.

     3. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni si estendono al contributo, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo quinto del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     4. Nei casi previsti al comma 1, nonché in caso di accertamento di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5, si applicano le disposizioni degli articoli 9, 20 e21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

 

          Art. 8. (Disposizioni transitorie).

     1. In applicazione dei commi 1 e 3 dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per i soggetti indicati alle lettere da a) a e) dell'art. 2, i versamenti del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale da effettuare nell'anno 1992 secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore di detta legge, costituiscono versamenti a titolo di acconto del contributo dovuto per lo stesso anno 1992. Il saldo del versamento deve essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento delle imposte dovuto a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1992, salvo il diritto al rimborso in caso di eccedenza.

     2. Per i soggetti indicati alla lettera f) dell'art. 2 e per i cittadini stranieri di cui alla lettera g) dello stesso articolo ad essi assimilati, i versamenti del contributo da effettuare nel 1992 secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, costituiscono versamenti a titolo definitivo in quanto relativi all'anno 1991. Il versamento del contributo per l'anno 1992 va effettuato in unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1992.

     3. Le disposizioni relative ai versamenti di acconto di cui all'art. 6, commi da 2 a 5, si applicano a tutti i soggetti indicati all'art. 2 a decorrere dall'anno 1993.