§ 17.3.152 - D.L. 4 dicembre 1992, n. 471 .
Interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:04/12/1992
Numero:471


Sommario
Art. 1.      1. E' assegnato alla regione Liguria, per i primi impegni, un contributo straordinario di lire 70 miliardi per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma [...]
Art. 2.      1. Nei confronti delle persone fisiche per le quali sussistano le condizioni previste nel comma 4 dell'articolo 1, residenti da data anteriore al 22 settembre 1992 nei [...]
Art. 3.      1. Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, [...]
Art. 4.      1. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui agli articoli 2 e 3, ove non sia diversamente disposto dagli articoli [...]
Art. 5.      1. Per fruire dei benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4 i soggetti legittimati devono produrre al soggetto creditore, per gli adempimenti per i quali intendano [...]
Art. 6.      1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 sono sospesi, nel periodo 22 settembre-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e [...]
Art. 7.      1. I soggetti che hanno goduto nel periodo della vigenza del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, di benefici, relativi a versamenti o ad adempimenti, non più spettanti [...]
Art. 8.      1. Salve le provvidenze di cui all'articolo 9, è assegnato alla regione Liguria un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a sostegno [...]
Art. 9.      1. A favore delle aziende agricole situate nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere concesse le provvidenze ed applicate le procedure di cui alla legge 14 [...]
Art. 10.      1. I benefici di cui all'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 5 novembre 1992, sono concessi unicamente ai soggetti [...]
Art. 11.      1. All'onere di lire 100 miliardi per l'anno 1992 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 8 si provvede: quanto a lire 42 miliardi, mediante corrispondente [...]
Art. 12.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 17.3.152 - D.L. 4 dicembre 1992, n. 471 [1].

Interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche

(G.U. 5 dicembre 1992, n. 287)

 

 

     Art. 1.

     1. E' assegnato alla regione Liguria, per i primi impegni, un contributo straordinario di lire 70 miliardi per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 22 e 27 settembre 1992 nei seguenti comuni:

     a) provincia di Savona: Savona, Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Balestrino, Bergeggi, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle Ligure, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Mioglia, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Stella, Tovo S. Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio;

     b) provincia di Genova: Genova, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campomorone, Casella, Ceranesi, Davagna, Isola del Cantone, Lumarzo, Mignanego, Neirone, Recco, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sori, Valbrevenna, ed in quelli individuati con delibera della giunta regionale ligure n. 4576 in data 8 ottobre 1992.

     2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate, con decreto del presidente della regione Liguria, previa deliberazione della giunta, alla integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza, relativi:

     a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili, nonché alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua ed al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento, entro il limite di lire 55 miliardi;

     b) all'assistenza ai cittadini, anche mediante erogazione di contributi per la riparazione dei danni alle abitazioni ed ai beni mobili, entro il limite di lire 15 miliardi.

     3. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza regionale volti alla eliminazione di situazioni di rischio e alla riparazione di danni al regime idraulico, causati dagli eventi alluvionali di cui al comma 1, e per la esecuzione di opere di riequilibrio idrogeologico delle zone colpite, la regione Liguria è autorizzata a rideterminare gli interventi e le relative priorità degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, per il triennio 1992-1994. La rideterminazione è comunicata entro venti giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al Ministro dei lavori pubblici che provvede al trasferimento delle somme occorrenti.

     4. I benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono concessi unicamente ai soggetti che hanno subito danni indennizzabili ai sensi del presente decreto. Tali danni devono risultare da perizia asseverata o da certificazione rilasciata dal comune competente che i soggetti interessati sono tenuti a produrre unitamente alla attestazione o alla dichiarazione sostitutiva prevista dal successivo articolo 5.

     5. Per ciascun beneficiario l'ammontare complessivo dei tributi e dei contributi oggetto della sospensione di cui all'articolo 2 non può essere comunque superiore di cinque volte a quello del danno subito.

 

          Art. 2.

     1. Nei confronti delle persone fisiche per le quali sussistano le condizioni previste nel comma 4 dell'articolo 1, residenti da data anteriore al 22 settembre 1992 nei comuni indicati nel medesimo articolo 1, sono sospesi, a decorrere dal 22 settembre 1992 e fino al 31 marzo 1993:

     a) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sono esclusi dal beneficio della sospensione i soggetti iscritti alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

     b) i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, ed all'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

     2. Nei confronti dei soggetti diversi, dalle persone fisiche, aventi sede da data anteriore al 22 settembre 1992 nei comuni di cui all'articolo 1 e dei soggetti aventi residenza o sede altrove, che svolgono nei predetti comuni la propria attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse o per gli immobili danneggiati nei comuni indicati nell'articolo 1; la stessa disposizione si applica nei confronti degli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli immobili danneggiati nei predetti comuni. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie od assicurative di cui all'articolo 2195, n. 4), del codice civile.

     3. Ai sostituti d'imposta ed ai datori di lavoro che esercitano nei comuni di cui all'articolo 1 le attività previste nel comma 2, che risultino danneggiate, si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi e delle ritenute indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, per i soli lavoratori dipendenti che, alla data del 22 settembre 1992, prestavano la loro opera nelle attività danneggiate, in uffici, stabilimenti e locali siti nei predetti comuni; in tal caso comunque i sostituti d'imposta devono operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai contributi ed alle ritenute relativi ai dipendenti che, alla data indicata nel comma 3, prestavano la loro opera in immobili, siti nei predetti comuni, danneggiati.

 

          Art. 3.

     1. Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sospesi dal 22 settembre 1992 al 31 marzo 1993 a norma dell'articolo 2, possono essere eseguiti fino al 5 aprile 1993 dai contribuenti di cui al medesimo articolo 2.

     2. I contribuenti indicati nell'articolo 2, tenuti successivamente alla data del 22 settembre 1992 e fino al 31 marzo 1993 agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del citato decreto n. 633 del 1972, sono dispensati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992 anche le operazioni effettuate o registrate dal 22 settembre 1992 al 31 dicembre 1992 e nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1993 anche le operazioni effettuate o registrate dal 1° gennaio al 31 marzo 1993. L'imposta non versata per effetto della sospensione deve essere corrisposta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale cui si riferiscono le operazioni. Il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992, scadente nel periodo di sospensione, è fissato al 10 aprile 1993.

     3. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, scadenti nel periodo di sospensione previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), sono prorogati di mesi tre; la stessa disposizione si applica ai relativi versamenti, i cui termini scadono nel suddetto periodo. Il versamento della seconda o unica rata d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, cui sono tenuti i contribuenti indicati nell'articolo 1 che usufruiscono della predetta sospensione, deve essere effettuato negli stessi termini previsti per i versamenti dovuti sulla base delle dichiarazioni dei redditi da presentare per l'anno 1992; il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, può essere effettuato fino al 15 aprile 1993 senza applicazione della prevista maggiorazione del 3 per cento, dovuta a titolo di interesse, di cui al comma 5 del medesimo articolo 7. Le ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta e non versate ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, nel periodo in cui opera la sospensione devono essere versate entro i primi quindici giorni del mese di aprile 1993, separando quelle operate nel 1992 da quelle operate nel 1993.

 

          Art. 4.

     1. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui agli articoli 2 e 3, ove non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti, avverrà, senza aggravi di interessi ed altri oneri, mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di giugno 1993 in cinque rate.

     2. Da questa ultima scadenza decorrono anche i recuperi degli altri contributi e tributi per il cui pagamento non vi è data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza della sospensione.

     3. Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui al presente decreto.

     4. Gli adempimenti dei contribuenti in materia di tributi locali non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto debbono essere effettuati dai contribuenti medesimi entro il 31 maggio 1993.

 

          Art. 5.

     1. Per fruire dei benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4 i soggetti legittimati devono produrre al soggetto creditore, per gli adempimenti per i quali intendano avvalersi della sospensione, certificato di residenza, con attestazione del comune competente, dalla quale risulti che l'interessato possedeva la residenza nel comune stesso da data anteriore al 22 settembre 1992. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la documentazione sarà rappresentata da certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o dal tribunale competente.

     2. I soggetti residenti altrove, per fruire dei benefici ad essi riconoscibili, devono produrre, a ciascun ente creditore e per gli adempimenti per i quali intendono avvalersi della sospensione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti lo svolgimento, nei comuni di cui all'articolo 1, dell'attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi e dalla quale risulti altresì che le obbligazioni, il cui adempimento si intende differire, afferiscono esclusivamente all'attività medesima.

     3. In ogni caso le certificazioni e le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere accompagnante da domanda di sospensione, che può redigersi anche a tergo degli atti medesimi, da presentarsi in allegato alle dichiarazioni annuali ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dei sostituti di imposta.

     4. Tutti gli atti, istanze, certificazioni e documenti relativi ai benefici di cui al presente decreto sono esenti dalle imposte di bollo e da ogni altro tributo, nonché da diritti e spese.

 

          Art. 6.

     1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 sono sospesi, nel periodo 22 settembre-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 22 settembre 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 22 settembre al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

 

          Art. 7.

     1. I soggetti che hanno goduto nel periodo della vigenza del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, di benefici, relativi a versamenti o ad adempimenti, non più spettanti per effetto di quanto disposto con il presente decreto, devono effettuare i predetti versamenti ed adempimenti entro il 20 dicembre 1992 senza corresponsione di interessi ed applicazione di sanzioni.

     2. I soggetti che riscuotono le somme derivanti dai versamenti tributari e contributivi di cui al comma 1, provvedono a riversare le somme stesse allo Stato entro il 24 dicembre 1992.

 

          Art. 8.

     1. Salve le provvidenze di cui all'articolo 9, è assegnato alla regione Liguria un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività produttive, nei limiti di lire 5 miliardi per quelle agricole e di lire 25 miliardi per le attività industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca.

     2. All'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si provvede con decreto del presidente della regione Liguria, previa delibera della giunta regionale, che determina criteri, entità, forme, modalità e priorità dell'erogazione stessa.

 

          Art. 9.

     1. A favore delle aziende agricole situate nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere concesse le provvidenze ed applicate le procedure di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

     2. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca aventi impianti nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere concesse le agevolazioni di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

     3. Le provvidenze di cui ai commi 1 e 2 sono alternative a quelle previste dall'articolo 8 nei limiti delle disponibilità ivi indicate.

 

          Art. 10.

     1. I benefici di cui all'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 5 novembre 1992, sono concessi unicamente ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di settembre-ottobre 1992 nei comuni delle province di Firenze, Arezzo e Pisa ed in quelli individuati dalla giunta regionale toscana con delibera in data 9 novembre 1992. I soggetti interessati devono produrre una perizia asseverata o una certificazione rilasciata dal comune competente attestante la sussistenza di tali danni, unitamente alla attestazione e alla dichiarazione sostitutiva prevista nell'articolo 5 della richiamata ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992. Per ciascun beneficiario l'ammontare complessivo dei tributi e dei contributi oggetto della sospensione non può essere, comunque, superiore di cinque volte a quello del danno subito.

     2. Nei confronti delle persone fisiche per le quali sussistono le condizioni previste nel comma 1, residenti da data anteriore al 31 ottobre 1992 nei comuni indicati nel medesimo comma 1, sono sospesi, a decorrere dal 31 ottobre 1992 e fino al 30 aprile 1993:

     a) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sono esclusi dal beneficio della sospensione i soggetti iscritti alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

     b) i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, e all'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

     3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede da data anteriore al 31 ottobre 1992 nei comuni di cui al comma 1 e dei soggetti aventi residenza o sede altrove, che svolgono nei predetti comuni la propria attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi, le disposizioni del comma 2 si applicano limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse o per gli immobili danneggiati nei comuni indicati nel comma 1; la stessa disposizione si applica nei confronti degli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli immobili danneggiati nei predetti comuni. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'articolo 2195, n. 4), del codice civile.

     4. Ai sostituti d'imposta e ai datori di lavoro che esercitano nei comuni di cui al comma 1 le attività previste nel comma 3, che risultino danneggiate, si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi e delle ritenute indicati nelle lettera a) e b) del comma 2, per i soli lavoratori dipendenti che, alla data del 31 ottobre 1992, prestavano la loro opera nelle attività danneggiate, in uffici, stabilimenti e locali siti nei predetti comuni; in tal caso comunque i sostituti d'imposta devono operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

     5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai contributi e alle ritenute relativi ai lavoratori dipendenti che, alla data del 31 ottobre 1992, prestavano la loro opera in immobili, siti nei predetti comuni, danneggiati.

     6. Restano valide, limitatamente ai soggetti indicati al comma 1 e subordinatamente alla sussistenza delle condizioni previste nel medesimo comma, le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, con esclusione del comma 3, e6 dell'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992; si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5.

     7. I soggetti di cui all'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992, che hanno usufruito dei benefici relativi a versamenti ed adempimenti non più spettanti per effetto delle modificazioni introdotte dal presente decreto, devono effettuare i predetti versamenti ed adempimenti entro il giorno 20 dicembre 1992 senza corresponsione di interessi e applicazione di sanzioni.

     8. I soggetti che riscuotono le somme derivanti dai versamenti tributari e contributivi di cui al comma 7 provvedono a riversare le somme stesse allo Stato entro il 24 dicembre 1992.

 

          Art. 11.

     1. All'onere di lire 100 miliardi per l'anno 1992 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 8 si provvede: quanto a lire 42 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 22 miliardi l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota" e per lire 20 miliardi l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali, comprensivo del riassetto territoriale dell'Oltrepò pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico, entro il limite di lire 20 miliardi"; quanto a lire 48 miliardi, a lire 5 miliardi, ed a lire 5 miliardi, mediante pari riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 7733, 8172 e 8317 del medesimo stato di previsione, intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa.

     2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli da 2 a 7 e dell'articolo 10, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 12.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. 1 della L. 1 febbraio 1993, n. 25.