§ 17.2.98 – L. 2 maggio 1990, n. 102.
Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:02/05/1990
Numero:102


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione di spesa.
Art. 2.  Procedure.
Art. 3.  Difesa del suolo e delle acque.
Art. 4.  Rischio idrogeologico.
Art. 5.  Piano di ricostruzione e sviluppo.
Art. 6.  Parchi ed aree protette.
Art. 7.  Valutazione d'impatto ambientale.
Art. 8.  Concessioni.
Art. 9.  Norme per la formazione e l'attuazione degli stralci e del piano di ricostruzione e sviluppo.
Art. 10.  Relazione al Parlamento.
Art. 11.  Disposizioni fiscali.
Art. 12.  Finanziamenti agevolati.
Art. 13.  Disposizioni per gli enti locali.
Art. 14.  Contratti di formazione e lavoro e istituto di ricerca.
Art. 15.  Indennizzi.
Art. 16.  Interventi per la provincia di Novara.
Art. 17.  Contributi e prestiti comunitari ed esteri.
Art. 18.  Copertura finanziaria.
Art. 19.  Entrata in vigore.


§ 17.2.98 – L. 2 maggio 1990, n. 102.

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987.

 

Art. 1. Autorizzazione di spesa.

     1. Al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, è destinata, nel sessennio 1989-1994, la complessiva somma di lire 2.400 miliardi, in ragione di lire 240 miliardi per il 1989, di lire 255 miliardi per l'anno 1990, di lire 430 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, di lire 530 miliardi per l'anno 1993 e di lire 515 miliardi per l'anno 1994.

     2. Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito apposito capitolo denominato «Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987», al quale affluiscono, oltre alle somme di cui al presente articolo, al netto delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 9, comma 4, e 13, commi 1 e 4, quelle destinate dalla Comunità economica europea quali contributi alla ricostruzione della Valtellina ove dalla Comunità stessa non specificamente destinate.

 

     Art. 2. Procedure.

     1. Gli interventi per la difesa del suolo e per la ricostruzione e lo sviluppo di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonché il riparto delle risorse disponibili ai fini della presente legge e con priorità per gli interventi di riassetto idrogeologico sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

     2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali interessati:

     a) individua e propone all'autorità di bacino, nell'ambito di interventi urgenti di cui alla lettera c) dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, quelli aventi carattere di assoluta urgenza;

     b) formula proposte all'autorità di bacino relativamente agli stralci di cui all'articolo 3;

     c) elabora la proposta di piano di cui all'articolo 5.

     3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del piano aggiornato [1].

 

     Art. 3. Difesa del suolo e delle acque.

     1. In attuazione dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, l'autorità di bacino del Po predispone lo schema previsionale e programmatico individuando gli stralci che riguardano i bacini idrografici dell'Adda-Mera-Lago di Como, dello Spöl, del Reno di Lei, del Brembo e dell'Oglio, assicurando il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 3 della medesima legge e in particolare dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto articolo, attribuendo adeguate risorse per interventi di manutenzione preventiva nel territorio montano, la salvaguardia a fini idropotabili delle acque del lago di Como, la regolazione automatizzata delle acque del lago di Como fino alla diga di Olginate e l'esecuzione di opere di protezione, con riguardo specifico alla città di Como.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 18 maggio 1989, n. 183, fino all'approvazione degli stralci ai sensi della presente legge, non è consentita l'apertura di nuove cave se non in base ai piani regionali o provinciali vigenti.

     3. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato, in anticipata attuazione dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, a destinare cinque unità di personale tecnico specializzato ad una sezione del Servizio idrografico per la Valtellina, con sede a Sondrio.

     4. In attuazione dell'articolo 31, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, la regione Lombardia si avvale del proprio servizio geologico per gli adempimenti previsti dagli schemi di cui al presente articolo.

     5. Una quota non inferiore al 10 per cento delle disponibilità destinate ai bacini di cui al presente articolo in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, è destinata alla manutenzione preventiva del territorio montano, ivi comprese le misure e gli incentivi della gestione geomorfologica del territorio.

     6. Qualora lo schema di bacino del Po sia stato già adottato alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità di bacino del Po è tenuta a definire le integrazioni e le eventuali modifiche entro 120 giorni dalla predetta data, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

     7. L'autorità di bacino trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri gli stralci di cui al comma 1 al fine dell'esame e dell'adozione contestuali con la proposta di piano di cui all'articolo 5.

     8. Qualora l'autorità di bacino non provveda nei termini previsti e comunque non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, previo invito a provvedere, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri proposte in attuazione del presente articolo.

 

     Art. 4. Rischio idrogeologico.

     1. Gli stralci dello schema di cui all'articolo 3 sono predisposti sulla base dell'accertamento delle condizioni di rischio idrogeologico presenti nei territori interessati, opportunamente documentato in elaborati predisposti a corredo degli stralci stessi.

     2. I medesimi stralci definiscono aree da sottoporre a vincolo di inedificabilità, anche transitoria, delle aree a rischio, con automatica variante degli strumenti urbanistici comunali.

 

     Art. 5. Piano di ricostruzione e sviluppo.

     1. Per quanto riguarda la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico, la regione Lombardia elabora e adotta una proposta di piano avente, in particolare, i seguenti obiettivi:

     a) ripristino ed adeguamento, in coordinamento con l'autorità di bacino, delle infrastrutture dei centri urbani con particolare riferimento alle opere acquedottistiche, igieniche e di disinquinamento, di competenza degli enti locali;

     b) ricostruzione ed ammodernamento dei sistemi di accesso, viabilità e trasporto interessanti la provincia di Sondrio e le adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como con priorità al sistema ferroviario, ivi compresi studi finalizzati alla riattivazione di tratte dismesse;

     c) riattivazione e sostegno delle attività produttive, anche mediante la concessione da parte della regione Lombardia di contributi in conto capitale e in conto interessi, nonché l'erogazione di contributi al fondo rischi dei consorzi fidi per l'industria, il commercio e l'artigianato, ai fini del più agevole e meno oneroso accesso delle imprese al credito bancario; reintegrazione delle imprese danneggiate mediante attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e completamento degli interventi connessi al raggiungimento delle finalità della legge 15 ottobre 1981, n. 590. Nella concessione di contributi ad imprese deve essere data particolare considerazione agli insediamenti che privilegiano l'incremento dell'occupazione, a quelli che comportano ridotto consumo di territorio utilizzando le aree attrezzate e agli insediamenti del terziario avanzato ad alta occupazione qualificata ed alto contenuto tecnologico innovativo, nonché agli interventi volti ad eliminare gli effetti inquinanti derivanti dalle attività produttive esistenti anche mediante bonifiche di discariche non conformi alle normative vigenti e la realizzazione di idonei impianti di smaltimento e trattamento;

     d) distribuzione articolata dei servizi sociali al fine di favorire migliori condizioni di accesso e utilizzazione dei medesimi da parte della popolazione interessata; incentivazione di attività di ricerca tecnologica e scientifica e di istruzione superiore e formazione finalizzata all'occupazione e alle nuove professioni;

     e) recupero e conservazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico con priorità per tutti quegli interventi urgenti di restauro statico ed architettonico degli edifici individuati ed accertati con apposite perizie di spesa dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dal Ministero dei lavori pubblici.

     2. Agli interventi sulla strada statale 38, ed in particolare all'intervento occorrente per la sollecita realizzazione del collegamento Sondalo-Bormio, sulla strada statale 36, sulla strada statale 340 diramazione Regina, sulla strada statale 659, sulla strada statale 470 della Val Brembana, nonché a quanto occorrente per la realizzazione dei raccordi funzionali all'attraversamento di Lecco ed al collegamento con l'esistente viabilità, si applicano, fino alla concorrenza di 600 miliardi, le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 29 maggio 1989, n. 205.

     3. Le economie, o gli eventuali avanzi, risultanti dalla gestione dei fondi stanziati con il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, per le calamità del 1983 sono portati ad incremento delle disponibilità del piano e sono destinati all'attuazione della legge della regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86.

     4. La proposta di piano individua la ripartizione delle risorse per le diverse destinazioni e singoli interventi utilizzando anche le ulteriori disponibilità assicurate da altre leggi ordinarie, con particolare riguardo ai sistemi di viabilità e trasporto, nonché di infrastrutture per l'approvvigionamento di fonti energetiche a basso inquinamento, e ne assicura il coordinamento con tutte le altre risorse, comunque disponibili, nei bilanci o programmi di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici, anche economici, nonché concessionari di pubblici servizi.

     5. La proposta di piano individua i criteri per la concessione, entro il limite di lire 100 miliardi annui al lordo delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 11, dei contributi in conto capitale e delle agevolazioni creditizie di cui al presente articolo e all'articolo 12, ed indica le competenze, le procedure e le modalità di attuazione delle sue previsioni.

     6. La quota da riservare alla copertura dell'eventuale minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 11 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

     7. La proposta di piano è trasmessa dalla regione Lombardia, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2.

     8. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 viene liquidata, a carico delle disponibilità del piano, la spesa occorsa per la sua formazione e ne viene disposto il rimborso alla regione Lombardia. Nello stesso modo viene disposto per la spesa che la regione Lombardia abbia dovuto affrontare per la formazione delle proposte di cui all'articolo 3, comma 8.

 

     Art. 6. Parchi ed aree protette.

     1. Al fine della salvaguardia delle aree di maggiore rilevanza ambientale già identificate come parchi regionali, riserve naturali e aree protette istituite con leggi o provvedimenti regionali, nell'ambito del piano di cui all'articolo 5, la regione Lombardia, contestualmente alla sua adozione, individua misure transitorie di salvaguardia di tali aree. Le misure rimangono efficaci sino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione territoriale previsti per i parchi stessi.

     2. La definizione e la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica nelle aree di cui al comma precedente dovrà altresì avvenire con l'adozione di tecniche di progettazione e di esecuzione atte a garantire la conservazione delle caratteristiche naturali dell'ambiente e dell'ecosistema locale.

     A tale scopo gli stralci di cui all'articolo 3 definiscono i più idonei criteri di intervento.

     3. Gli interventi di sistemazione idrogeologica nelle aree di maggiore rilevanza ambientale, di cui al comma 2, si attuano preferibilmente con l'impiego di tecniche di bioingegneria, con particolare riguardo alla sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.

 

     Art. 7. Valutazione d'impatto ambientale. [2]

     [1. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dagli stralci dello schema di bacino di cui all'articolo 3 e dal piano di cui all'articolo 5, la regione Lombardia predispone, unitamente alle proposte, gli studi di impatto ambientale ad essi riferiti.

     2. Il Ministro dell'ambiente, avvalendosi della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, formula ai fini delle successive deliberazioni dell'autorità di bacino e del Consiglio dei Ministri il giudizio di compatibilità ambientale sui programmi di cui al comma 1, nonché l'elenco delle opere da sottoporre alle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1988, n. 377, e successive norme integrative. Si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349.]

 

     Art. 8. Concessioni.

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni d'acqua per la produzione di energia elettrica dei bacini di cui all'articolo 3, comma 1, e i relativi disciplinari, sono adeguati a cura dell'autorità di bacino per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, determina gli interventi e le prescrizioni necessarie per garantire la sicurezza dalle esondazioni e il risanamento dall'impaludamento dei territori interessati dall'impianto Enel di Monastero nei comuni di Ardenno, Colorina e Forcola.

     3. Fino all'approvazione del piano di bacino del Po, nei territori di cui all'articolo 1, limitatamente alla Valtellina, non possono essere rilasciate nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica.

     4. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, alle prossime scadenze delle concessioni di grandi derivazioni relative ad impianti siti nel territorio di cui all'articolo 1, l'Enel rinuncia ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 della predetta legge.

 

     Art. 9. Norme per la formazione e l'attuazione degli stralci e del piano di ricostruzione e sviluppo.

     1. Al fine di garantire i necessari elementi di conoscenza per l'elaborazione del piano gli organi e i servizi tecnici delle amministrazioni dello Stato, o da esse dipendenti, prestano la necessaria collaborazione a favore della regione Lombardia. Quest'ultima fornisce alle amministrazioni statali interessate gli elementi utili per l'acquisizione delle conoscenze necessarie.

     Analogamente la regione Lombardia fornisce all'autorità di bacino, ai fini della redazione degli stralci di cui all'articolo 3, gli elementi utili acquisiti dagli studi compiuti. A sua volta l'autorità di bacino, ai fini delle sue determinazioni, procederà alle opportune consultazioni con la regione Lombardia e con gli enti locali.

     2. La regione Lombardia delega di norma l'attuazione degli interventi agli enti locali e loro consorzi, nonché alle comunità mondane.

     3. Tutti gli atti devono essere pubblici. I contributi concessi a qualsiasi titolo devono essere resi noti mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     4. Per l'attività di rilevamento e monitoraggio a cura del servizio geologico regionale è autorizzato, a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, uno stanziamento a favore della regione Lombardia di importo pari a lire 5 miliardi, in ragione di un miliardo per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.

 

     Art. 10. Relazione al Parlamento.

     1. L'autorità di bacino del Po e la regione Lombardia presentano al Parlamento una relazione annuale sulla attuazione della presente legge.

 

     Art. 11. Disposizioni fiscali.

     1. Alle nuove imprese che si insediano nei territori indicati nell'articolo 1 e che rientrano nei criteri e nelle localizzazioni che a tal fine sono disposti nel piano di cui all'articolo 5 è concessa, osservati i limiti previsti dal comma 5 del predetto articolo 5, l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, nonché, per lo stesso periodo di tempo, la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Per le imprese già esistenti nei detti territori alla data del 18 luglio 1987 l'esenzione e la riduzione di imposta sono accordate per il reddito derivante dalla ricostruzione, dalla riattivazione, dall'ampliamento o dalla trasformazione delle strutture produttive. Le agevolazioni previste dal presente comma decorrono dall'inizio di entrata in funzione delle strutture produttive.

     2. Relativamente ai redditi prodotti nel periodo di cui al comma 5 la parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle imprese o enti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, o che abbiano optato o optino per la tenuta della contabilità ordinaria, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti, nell'acquisto di attrezzature e macchinari nei territori di cui all'articolo 1 è esente dall'imposta locale sui redditi, dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere, degli impianti, dei macchinari ed attrezzature. Per ottenere la predetta esenzione i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando, in apposito fondo iscritto nel passivo del bilancio, la parte di utili che intendono investire. Per i redditi prodotti negli anni 1987 e 1988 la domanda deve essere presentata con apposita istanza al competente ufficio per le imposte entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'esenzione decade se il reinvestimento non è eseguito entro il secondo esercizio successivo alla dichiarazione.

     3. Relativamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche le agevolazioni si applicano anche ai redditi prodotti in forma associata. In ogni caso le esenzioni e le riduzioni di imposta previste dalle precedenti disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente all'ammontare del reddito prodotto nei territori di cui all'articolo 1 e risultante dalla dichiarazione presentata dal contribuente.

     4. I trasferimenti di terreni destinati ad insediamenti produttivi sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade da tali benefici qualora gli insediamenti produttivi per i quali l'agevolazione viene concessa non siano realizzati entro tre anni dall'acquisto. La realizzazione di detti insediamenti viene attestata dalla competente amministrazione comunale. Nei luoghi ove si eseguono i lavori di bonifica previsti dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1987 n. 384, convertito, con modificazioni dalla legge 19 novembre 1987 n. 470 gli atti di trasferimento di proprietà conclusi a scopo di ricomposizione fondiaria sono esenti da INVIM e soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. La rispondenza dell'atto alla finalità indicata è certificata dalla comunità montana competente per territorio.

     5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si riferiscono alle iniziative poste in essere nel periodo dal 18 luglio 1987 al 31 dicembre 1994.

     6. Nei territori di cui all'articolo 1, l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, nonché il sovrapprezzo termico, si applicano alle imprese di cui al comma 1 del presente articolo in ragione della metà, per un decennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. Finanziamenti agevolati.

     1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), alle imprese rientranti nei criteri a tal fine dettati dal piano di cui all'articolo 5 che realizzano investimenti nel periodo di cui all'articolo 11, comma 5, nei comuni delle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia, individuati ai sensi dell'articolo 1, possono essere concessi dagli Istituti di credito a medio termine finanziamenti a tasso di interesse agevolato, pari al 25 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per un importo non superiore al 70 per cento

dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi, gli investimenti in materiali e, nella misura massima del 40 per cento degli investimenti fissi, le scorte di materie prime e semilavorati.

     2. L'importo dei finanziamenti non può essere inferiore a lire 100 milioni. La durata non può superare i dieci anni di cui al massimo tre di utilizzo e preammortamento.

     3. I finanziamenti sono soggetti, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili; in ogni caso non operano i limiti dimensionali di cui agli articoli 6 e 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

     4. La regione Lombardia concede all'istituto finanziatore, osservati i limiti previsti dall'articolo 5, comma 5, secondo modalità e procedure che saranno stabilite dalla regione stessa d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo in conto interessi pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

     5. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è soggetta alla verifica da parte degli organismi competenti dell'esistenza e titolarità di ogni provvedimento autorizzatorio previsto dalle normative in materia urbanistica e ambientale per il legittimo esercizio delle attività d'impresa per cui è richiesto il beneficio.

     6. L'applicazione delle medesime agevolazioni è subordinata altresì alla assunzione dell'impegno da parte dell'impresa beneficiaria di esercitare l'attività per dieci anni.

     7. Analoghe agevolazioni a quelle previste nei precedenti commi possono essere concesse per operazioni di finanziamento poste in essere con la forma del leasing finanziario.

     8. Le provvidenze disposte con i programmi regionali non sono cumulabili con quelle previste allo stesso titolo da altre leggi statali e regionali.

 

     Art. 13. Disposizioni per gli enti locali.

     1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti agli enti locali, il fondo ordinario per la finanza locale di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è incrementato per l'anno 1989 del complessivo importo di lire 20 miliardi quale contributo straordinario da ripartirsi fra gli enti locali in ragione di lire 1 miliardo a favore della provincia di Sondrio e, rispettivamente, lire 4 miliardi e lire 15 miliardi a favore delle comunità montane e dei comuni appartenenti ai territori di cui all'articolo 1. Il relativo onere verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

     2. Le somme spettanti alle comunità montane ed ai comuni sono ripartite per il 40 per cento in proporzione alla superficie territoriale e per il 60 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 1987 quale risultante dai dati dell'ISTAT.

     3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base del piano di cui all'articolo 5 e dei progetti operativi ai sensi della presente legge e secondo specifici accordi stipulati tra la Cassa depositi e prestiti, anche in deroga alle norme del suo ordinamento e la regione Lombardia.

     4. L'ammontare degli ammortamenti dei prestiti verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

 

     Art. 14. Contratti di formazione e lavoro e istituto di ricerca.

     1. I contratti di formazione e lavoro stipulati per attività da compiersi nei territori di cui alla presente legge in forza dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compresi quelli scaduti nel corso dell'anno 1989, purché stipulati successivamente alle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987, sono prorogati per un periodo massimo di tre anni. Alle relative occorrenze provvede la regione Lombardia nell'ambito del piano di cui all'articolo 5.

     2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), la regione Lombardia può procedere all'istituzione di un istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicate alle aree alpine. Le spese di impianto sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

 

     Art. 15. Indennizzi.

     1. Il Ministero per il coordinamento della protezione civile provvede alla corresponsione degli indennizzi definitivi relativi agli interventi di cui all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, al cui onere si fa fronte nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dello stesso articolo 5- quinquies.

     2. Ai fini del comma 1 sono considerate residenze principali le unità immobiliari:

     a) non ultimate, di cui sia stato interamente realizzato il rustico, nei limiti della volumetria complessivamente autorizzata;

     b) vuote, ma destinate a residenza principale;

     c) non abitate in via permanente dal proprietario o affittuario già residente, perché residente o dimorante per ragioni di lavoro o impresa propria o dei familiari, in altro comune in Italia o all'estero;

     d) adibite, oltre che ad abitazione, anche all'esercizio di attività artigianali e commerciali, anche se condotte da terzi.

     3. Si considerano distrutti ai fini del comma 1 anche gli immobili che, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, siano dichiarati inagibili, in via permanente, dalle competenti autorità in relazione ad ulteriori rischi idrogeologici.

     4. Nel caso in cui le regioni non abbiano adempiuto a quanto stabilito dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, ai fini dell'erogazione degli indennizzi di cui ai commi precedenti, gli interessati debbono attestare l'importo del danno ed il nesso di causalità mediante perizia giurata o atto notorio sotto la propria responsabilità. In relazione a quanto svolto ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, le regioni trasmettono al Ministro per il coordinamento della protezione civile gli elenchi degli aventi diritto all'indennizzo e del contributo spettante a ciascuno di essi e gli elenchi dei periti incaricati dell'accertamento dei danni e del compenso spettante ad ognuno di essi.

     5. Agli indennizzi relativi agli immobili ed unità immobiliari non adibiti a residenza principale, nonché agli indennizzi competenti ad altro titolo, non considerati dal decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, o da precedenti disposizioni, si provvede nella misura e con le modalità indicate nel piano di cui all'articolo 5.

     6. Le procedure previste dal presente articolo sono comunque soggette alle formalità previste dall'articolo 11-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

 

     Art. 16. Interventi per la provincia di Novara.

     1. Per interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Novara, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di agosto 1987, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi nel sessennio 1989-1994, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994.

     2. Nei limiti della predetta autorizzazione di spesa la regione Piemonte, sentiti gli enti locali interessati, elabora ed approva un programma comprendente:

     a) il completamento delle opere finanziate ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

     b) interventi di carattere socio-economico volti al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

     3. Il programma è approvato dalla regione Piemonte, previo parere favorevole dell'autorità di bacino per quanto riguarda gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), ed è immediatamente eseguibile nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dalla presente legge.

     4. Nell'ambito del programma e per le finalità dell'articolo 3 della legge 19 maggio 1989, n. 183, la regione Piemonte:

     a) definisce le somme destinate all'attuazione degli interventi di cui agli schemi previsionali previsti dall'articolo 31 della predetta legge, per il bacino idrografico del fiume Toce utilizzando anche le disponibilità assicurate in attuazione della medesima legge;

     b) determina i lavori da eseguire con assoluta priorità nel predetto bacino, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 31 della medesima legge.

     5. L'autorità di bacino predispone entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo stralcio dello schema previsionale per il predetto bacino e lo trasmette per l'approvazione al Consiglio dei ministri. Qualora l'autorità di bacino non provveda nei termini previsti, la regione Piemonte, previo invito a provvedere, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri la propria proposta.

     6. Per gli interventi da eseguire in provincia di Novara valgono le norme previste dagli articoli 6 e 7.

     7. A valere sulle autorizzazioni di spesa del comma 1, vengono estese altresì ai comuni della provincia di Novara di cui al comma 1 le disposizioni di cui agli articoli 12 e 17, intendendosi riferito alla regione Piemonte ogni riferimento alla regione Lombardia dei suddetti articoli.

 

     Art. 17. Contributi e prestiti comunitari ed esteri.

     1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con la regione Lombardia, cura l'attivazione delle procedure per favorire l'erogazione di contributi e finanziamenti della Comunità economica europea per la realizzazione delle iniziative di ricostruzione e sviluppo socio-economico delle aree interessate dalla presente legge, assumendo, ove necessario, le iniziative relative alla predisposizione, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei progetti beneficiari dei suddetti contributi e finanziamenti.

     2. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, ed entro il limite del controvalore in lire italiane fissato con proprio decreto dal Ministro del tesoro, è autorizzato il ricorso ai prestiti della Banca europea degli investimenti (BEI). L'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, dei predetti prestiti viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti stessi verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con la BEI una convenzione per stabilire le condizioni generali, i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di impiego e di ripartizione dei prestiti che il Ministro del tesoro e gli altri soggetti da esso designati possono contrarre con la BEI ai sensi del comma 2.

     4. Può altresì essere concessa, nei limiti dei fondi all'uopo accantonati sullo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, la copertura del rischio di cambio nel caso di prestiti esteri o della Comunità economica europea stipulati per il finanziamento di interventi previsti dal piano di cui all'articolo 5.

 

     Art. 18. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel periodo 1989-1992 si provvede, quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e quanto a lire 265 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 19. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 102, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

[2] Articolo abrogato dall'art. 36 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.