§ 40.2.37 - L. 7 agosto 1982, n. 529.
Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:07/08/1982
Numero:529


Sommario
Art. 1.  Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, il trasferimento in proprietà dell'Ente nazionale per l'energia elettrica delle opere di cui al [...]
Art. 2.  Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese elettriche degli enti locali o dei consorzi costituiti tra detti enti ed imprese autoproduttrici, l'ENEL rinuncerà [...]
Art. 3.  I rapporti derivanti dalla rinuncia all'esercizio della facoltà di cui al precedente articolo 1 sono regolati in base a convenzioni da stipularsi, entro tre mesi dal verificarsi della rinuncia, tra [...]
Art. 4.  L'ENEL fornirà, al costo di esercizio dell'impianto e per una durata di quindici anni dalla scadenza della concessione, ai titolari delle concessioni di grande derivazione idroelettrica le cui opere [...]
Art. 5.  Il personale addetto con carattere di esclusività agli impianti relativi alle concessioni scadute delle imprese autoproduttrici di energia e per le quali l'ENEL abbia esercitato la facoltà di cui al [...]
Art. 6.  Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, l'indennizzo previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di [...]
Art. 7.  La durata delle concessioni relative ad impianti, per i quali saranno eseguiti lavori di potenziamento e di ristrutturazione, sarà stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio [...]
Art. 8.  Nelle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige sono fatti salvi i diritti e le attribuzioni derivanti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.


§ 40.2.37 - L. 7 agosto 1982, n. 529.

Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

(G.U. 13 agosto 1982, n. 222).

 

Art. 1. Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, il trasferimento in proprietà dell'Ente nazionale per l'energia elettrica delle opere di cui al primo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è condizionato all'esercizio da parte dell'ENEL, della facoltà di cui al combinato disposto del secondo e terzo comma dell'articolo 25 del citato testo unico e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

     I rapporti giuridici tra lo Stato ed il concessionario restano disciplinati dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

 

     Art. 2. Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese elettriche degli enti locali o dei consorzi costituiti tra detti enti ed imprese autoproduttrici, l'ENEL rinuncerà ad avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 1, a condizione che le imprese stesse si obblighino ad eseguire, in relazione agli impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilità di energia e/o di potenza, i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione.

     L'ENEL, rinuncerà alla facoltà di cui al precedente articolo 1 anche nel caso di impossibilità tecnica od economica degli interventi di cui al precedente comma, accertata, in caso di dissenso, da un collegio di tre arbitri di cui due nominati rispettivamente dall'ENEL e dall'impresa concessionaria ed il terzo nominato di comune accordo. In caso di mancata nomina o di disaccordo vi provvede il Ministro dei lavori pubblici.

     Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese autoproduttrici, l'ENEL rinuncerà ad avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 1 in relazione agli impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilità di energia e/o di potenza ed a condizione che le imprese autoproduttrici si obblighino ad eseguire i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione.

     Le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, titolari di concessioni di grande derivazione idroelettrica, sono obbligate ad indicare - dandone comunicazione, almeno sei mesi prima della scadenza e comunque non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dalla concessione, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ENEL - le loro derivazioni idroelettriche suscettibili degli interventi di cui ai precedenti commi.

     In attesa dell'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, ai fini della rinuncia alla facoltà di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può essere autorizzato l'esercizio provvisorio degli impianti idroelettrici relativi a concessioni scadute di grande derivazione.

     Ai fini dell'esecuzione dei lavori di potenziamento e di ristrutturazione di cui al precedente comma terzo, non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

     La maggiore produzione di energia elettrica ottenuta mediante le opere di potenziamento e di ristrutturazione di cui al precedente terzo comma non è calcolata ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, numero 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

 

     Art. 3. I rapporti derivanti dalla rinuncia all'esercizio della facoltà di cui al precedente articolo 1 sono regolati in base a convenzioni da stipularsi, entro tre mesi dal verificarsi della rinuncia, tra l'ENEL e le imprese elettriche degli enti locali o le imprese autoproduttrici di energia elettrica. Le imprese possono farsi rappresentare dalle rispettive organizzazioni di categoria.

     Le convenzioni, entro tre mesi dalla loro stipula, sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

     Le convenzioni dovranno:

     1) definire l'aumento della producibilità di energia e/o di potenza di cui al precedente articolo 2, determinandone gli indici di miglioramento in funzione del conseguimento di una migliore utilizzazione delle derivazioni di acqua dal punto di vista idraulico ed economico, della anticipata esecuzione dei lavori rispetto alla data di scadenza originaria delle concessioni e della possibilità di un esercizio dell'impianto in modo autonomo e separato rispetto allo stabilimento industriale della impresa autoproduttrice;

     2) determinare i termini e le modalità di presentazione dei progetti di massima e definitivi, relativamente ai lavori di potenziamento e di ristrutturazione necessari per il conseguimento dell'aumento della producibilità di energia e/o di potenza di cui al precedente punto 1, nonché delle conseguenti verifiche e collaudi;

     3) definire le modalità per l'esercizio, da parte dell'ENEL, del potere di impartire disposizioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

     In caso di inadempimento degli obblighi o di inosservanza dei termini relativi alla esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 2 ed al precedente comma del presente articolo, ovvero di abituale inosservanza delle disposizioni impartite dall'ENEL ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, il Ministro dei lavori pubblici dichiara la decadenza dalla concessione, ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

 

     Art. 4. L'ENEL fornirà, al costo di esercizio dell'impianto e per una durata di quindici anni dalla scadenza della concessione, ai titolari delle concessioni di grande derivazione idroelettrica le cui opere gli siano state trasferite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dell'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, quantitativi di potenza e di energia elettrica corrispondenti, per i primi sei anni, alla produzione degli impianti trasferiti e progressivamente decrescenti per i successivi nove anni.

     Ai consumi di energia fornita ai sensi del precedente comma non si applica il sovrapprezzo termico di cui al provvedimento 6 luglio 1974, n. 34, del Comitato interministeriale dei prezzi, e successive modificazioni.

     Le imprese elettriche degli enti locali, alle quali fossero assentite, ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393, le concessioni scadute di grande derivazione idroelettrica delle imprese autoproduttrici, sono tenute ad adempiere gli obblighi di cui ai due commi precedenti.

 

     Art. 5. Il personale addetto con carattere di esclusività agli impianti relativi alle concessioni scadute delle imprese autoproduttrici di energia e per le quali l'ENEL abbia esercitato la facoltà di cui al precedente articolo 1 è trasferito all'ENEL, ovvero alle imprese elettriche degli enti locali, cui sia stata assentita, la concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

     Le modalità e le condizioni del passaggio del personale nell'ipotesi di cui al precedente comma sono determinate da convenzioni stipulate tra l'ENEL e l'impresa titolare della concessione scaduta, nonché tra le imprese autoproduttrici e le imprese elettriche dell'ente locale cui la concessione sia stata assentita ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

 

     Art. 6. Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, l'indennizzo previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è maggiorato del 15 per cento, ove sia determinato d'accordo tra le parti.

     Le imprese elettriche degli enti locali, che esercitano il diritto di prelazione di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393, possono immettersi nel possesso delle opere indicate nell'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, corrispondendo l'indennizzo previsto dalla stessa norma.

 

     Art. 7. La durata delle concessioni relative ad impianti, per i quali saranno eseguiti lavori di potenziamento e di ristrutturazione, sarà stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, tenuto conto, per le imprese autoproduttrici di energia elettrica, della anticipata esecuzione dei lavori rispetto alla scadenza della concessione originaria e degli indici di miglioramento, che saranno fissati da apposite convenzioni fra l'ENEL e le imprese autoproduttrici, nonché tra l'ENEL e le imprese elettriche degli enti locali.

 

     Art. 8. Nelle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige sono fatti salvi i diritti e le attribuzioni derivanti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

     Anche per le derivazioni idroelettriche di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304, la regione autonoma Valle d'Aosta provvede a rilasciare le subconcessioni all'ENEL o agli altri soggetti di cui alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, secondo quanto previsto dai precedenti articoli, nonché dall'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393.