§ 71.2.185 - D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 35.
Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, a norma [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:28/02/2008
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Epoca delle elezioni e termine per la nomina dei componenti avvocato e professore universitario
Art. 2.  Uffici elettorali
Art. 3.  Articolazione degli uffici elettorali
Art. 4.  Votazione
Art. 5.  Scrutinio e proclamazione degli eletti
Art. 6.  Contestazioni e reclami
Art. 7.  Rinnovazione delle elezioni ed elezioni suppletive
Art. 8.  Modelli di schede elettorali
Art. 9.  Clausola di invarianza
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 71.2.185 - D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 35.

Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(G.U. 6 marzo 2008, n. 56)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario, in particolare l'articolo 7 che conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario e per l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti;

     Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante norme sull'ordinamento giudiziario e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante norme sulla istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150, e successive modificazioni;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Ritenuto di non aderire alla indicazione di modifica avanzata dalla Commissione giustizia del Senato in ordine all'articolo 3, comma 2, nella parte in cui stabilisce che i magistrati della Direzione nazionale antimafia votano presso uno degli uffici elettorali del distretto della Corte di appello di Roma, indicazione, non condivisa dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati; infatti i magistrati della Direzione nazionale antimafia non svolgono funzioni di legittimità, tanto che, diversamente da quelli esercenti tali funzioni, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11-bis del codice di procedura penale e, a norma dell'articolo 23, secondo comma, lettera b), della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 5 della legge 29 marzo 2002, n. 44, possono essere eletti al Consiglio superiore della magistratura nella sola aliquota dei magistrati requirenti di merito; ciò impone, sul piano sistematico, di interpretare l'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111, nel senso che tale elettorato compete soltanto ai magistrati «in servizio» presso la Corte di cassazione e la Procura generale ove esplicano le proprie funzioni;

     Ritenuto altresì di non aderire alle indicazioni di modifica avanzate dalla Commissione giustizia del Senato in ordine all'articolo 6, commi 2 e 3, atteso che la durata del termine per proporre reclamo appare comunque sufficiente e non sono contemplate ulteriori forme di impugnazione al di fuori del reclamo e che la norma corrisponde a quella contenuta nel previgente articolo 10, comma 4, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264;

     Ritenuto di non aderire alle indicazioni di modifica avanzate dalle Commissioni in ordine all'articolo 3, comma 2, relative alla possibilità per tutti i magistrati fuori ruolo di votare nell'ufficio elettorale del distretto della Corte d'appello di Roma, in quanto per i magistrati fuori ruolo che svolgono incarichi presso il Ministero della giustizia il parere per la valutazione di professionalità è espresso dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 160, mentre per i magistrati fuori ruolo in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura, il parere è già espresso dallo stesso organo cui è devoluta la competenza a formulare il giudizio;

     Ritenuto di non aderire alle indicazioni di modifica avanzate dalla Commissione della Camera dei deputati in ordine all'articolo 3, comma 1, in ordine alla costituzione di uffici elettorali distaccati anche nelle ipotesi di uffici che nel distretto non superino le 300 unità per evitare la eccessiva frammentazione degli stessi e un appesantimento dell'organizzazione delle attività elettorali;

     Ritenuto di accogliere le indicazioni di modifica del testo contenute nei suddetti pareri delle Commissioni parlamentari, ad eccezione di quelle precedentemente esposte;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

     Sulla proposta del Ministro della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Epoca delle elezioni e termine per la nomina dei componenti avvocato e professore universitario

     1. Ogni quattro anni, nella prima domenica e nel lunedì successivo del mese di aprile, i magistrati ordinari, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari in servizio negli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto di Corte di appello e presso la Corte di cassazione procedono alle elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione [1].

     2. Qualora nella prima domenica di aprile cada la festività della Pasqua, le elezioni si terranno la domenica ed il lunedì immediatamente successivi.

     3. Entro i termini di cui ai commi 1 e 2 vengono nominati i componenti avvocato e professore universitario.

 

     Art. 2. Uffici elettorali

     1. Entro il martedì precedente lo svolgimento delle elezioni, sono costituiti l'ufficio elettorale presso la Corte di cassazione e gli uffici elettorali presso ciascuna Corte di appello.

     2. L'ufficio centrale presso la Corte di cassazione è composto dal primo presidente della Corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte in presenza del primo presidente e dei due presidenti di sezione con maggiore anzianità di servizio. Gli uffici elettorali per i magistrati ordinari, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari sono costituiti presso le Corti di appello e sono composti dal presidente della Corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte con le stesse modalità. In caso di impedimento dei presidenti di sezione presso la Corte d'appello l'estrazione avviene alla presenza di due consiglieri della Corte stessa aventi la maggiore anzianità [2].

     3. Il primo presidente della Corte di cassazione può delegare il presidente aggiunto o uno dei presidenti di sezione della Cassazione a presiedere l'ufficio elettorale. Il presidente della Corte di appello può delegare uno dei presidenti di sezione o uno dei consiglieri anziani.

     4. Ogni ufficio elettorale nomina un vice presidente che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza; le funzioni di segretario sono svolte dal componente avente minore anzianità di servizio.

     5. Le liste di candidati sono presentate all'ufficio elettorale competente entro il giovedì precedente lo svolgimento delle elezioni, unitamente alle firme dei sottoscrittori; a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

     6. Scaduto tale termine, nei due giorni successivi, ogni ufficio elettorale verifica che le liste siano conformi, in base alle rispettive attribuzioni, alle disposizioni di cui agli articoli 4, 12 e 12-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni.

 

     Art. 3. Articolazione degli uffici elettorali

     1. Se l'organico dei magistrati ordinari dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari degli uffici del distretto supera le trecento unità, il presidente della Corte costituisce, oltre agli uffici elettorali con sede nel capoluogo del distretto, ulteriori uffici elettorali distaccati, sia per i magistrati ordinari sia per i giudici onorari di pace e per i vice procuratori onorari, presso uno o più degli uffici del distretto ove sono ammessi a votare rispettivamente, in relazione al rispettivo ambito territoriale, non più di trecento magistrati, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari. Sono comunque costituiti uffici elettorali distaccati presso le sezioni distaccate di Corte di appello ove votano i magistrati, ordinari o onorari, in servizio nel rispettivo ambito territoriale. I presidenti di tali uffici elettorali sono nominati dal presidente della Corte di appello tra i presidenti di sezione e, in mancanza, tra i giudici del tribunale nel cui circondario sono istituiti ed i componenti tra i magistrati, in numero di tre, in servizio negli uffici del rispettivo ambito territoriale [3].

     2. Il presidente della Corte di appello procede alla formazione di appositi elenchi, distinti tra magistrati ordinari e onorari, con l'indicazione nominativa di tutti gli aventi diritto al voto e dell'ufficio elettorale dove ciascuno di essi deve votare. Tali elenchi sono affissi nell'atrio della Corte il giorno della votazione e copia di essi è consegnata ai presidenti degli uffici elettorali. I magistrati, i giudici onorari di pace o i vice procuratori onorari aventi diritto al voto, che per qualsiasi ragione non sono stati inclusi in detti elenchi, votano presso l'ufficio elettorale principale se ne hanno diritto. I magistrati della Direzione nazionale antimafia votano presso l'ufficio elettorale con sede nel capoluogo del distretto della Corte di appello di Roma. Ai fini della partecipazione alle elezioni i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti all'ufficio cui erano assegnati prima dell'aspettativa. I magistrati fuori ruolo per incarichi presso enti ed organismi diversi dal Ministero della giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura votano nell'ufficio elettorale con sede nel capoluogo del distretto della Corte di appello di Roma [4].

     3. Tutti gli uffici elettorali funzionano con la presenza di almeno tre componenti.

 

     Art. 4. Votazione

     1. La votazione è segreta e si svolge dalle ore otto alle ore quattordici della domenica e prosegue dalle ore otto alle ore quattordici del lunedì successivo. Le schede sono fornite, almeno tre mesi prima delle elezioni ed in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati ordinari e onorari previsti dalle piante organiche dei rispettivi uffici, alla Corte di cassazione e a ciascuna Corte di appello o sezione distaccata a cura del Ministero della giustizia [5].

     2. All'esterno di ciascun seggio elettorale devono essere affissi i manifesti riportanti l'indicazione delle liste ammesse ed i nominativi dei candidati per ciascuna lista.

     3. Il presidente dell'ufficio elettorale, o chi ne fa le veci, consegna a ciascun votante le schede conformi ai modelli allegati al presente decreto. Il votante esprime il suo voto indicando su ciascuna scheda la lista prescelta. Può, inoltre, indicare il nome e cognome di un solo magistrato per ciascuna categoria di eleggibili della lista votata, in servizio tra quelli della Corte di cassazione o della procura generale se il votante è in servizio presso uffici di legittimità o, del distretto di appartenenza negli altri casi. La scheda è piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna.

     4. Il voto del giudice onorario di pace e del vice procuratore onorario è espresso indicando su ciascuna scheda la lista prescelta. Può, inoltre, essere indicato il nome e il cognome di un solo magistrato onorario del distretto di appartenenza scelto tra quelli compresi nella lista votata. La scheda è piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna [6].

     5. Il voto espresso con indicazioni diverse da quelle previste dai commi 2 e 3 è nullo; è, altresì, nullo quando sulla scheda sono apposte indicazioni di voto eccedenti la singola preferenza esprimibile per ciascuna categoria di eleggibili.

 

     Art. 5. Scrutinio e proclamazione degli eletti

     1. Alle ore quattordici del lunedì, dopo che tutti i presenti nella sala hanno votato, il presidente di ciascun ufficio elettorale dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero dei votanti, secondo la lista compilata dal segretario; la lista è chiusa in un piego, su cui appongono la firma lo stesso presidente ed almeno uno dei componenti. Il presidente di ciascun ufficio elettorale procede, quindi, allo spoglio dei voti partendo dall'elezione dei magistrati ordinari in servizio presso gli uffici giudicanti, estraendo da ciascuna urna le schede una per volta; letti a voce alta la lista e i nomi dei candidati per i quali è espresso il voto, la scheda è consegnata ad uno dei componenti che, insieme al segretario, prende nota del numero dei voti che ciascuna lista e ciascun candidato hanno riportato. Terminato lo spoglio, vengono formati separati elenchi per categoria, in base ai voti riportati dalle liste ed all'interno di esse da ciascun candidato.

     2. Nel caso di costituzione di più uffici elettorali nel distretto i presidenti trasmettono, subito dopo il compimento delle operazioni previste dal comma 1, copia del verbale della votazione e degli elenchi al presidente dell'ufficio avente sede nel capoluogo del distretto.

     3. Se l'ufficio elettorale è unico, al termine delle operazioni elettorali si procede alla proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 4-bis, 12-bis e 12-quater, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, introdotti dalla legge 30 luglio 2007, n. 111. Se la Corte di appello comprende sezioni distaccate, o presso di essa siano stati costituiti più uffici, l'ufficio elettorale avente sede nel capoluogo del distretto, appena pervenute le copie dei verbali e degli elenchi degli altri uffici elettorali e di quelle della sezione distaccata, procede alla formazione degli elenchi e alla proclamazione degli eletti, in base alla somma dei voti riportati da ogni lista e da ogni candidato negli uffici elettorali istituiti nel distretto.

     4. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto verbale, copia del quale è trasmessa al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura. Gli originali dei verbali e delle liste sono conservati nell'archivio di ciascuna Corte.

 

     Art. 6. Contestazioni e reclami

     1. L'ufficio elettorale della Corte di cassazione e quelli aventi sede nel capoluogo del distretto risolvono a maggioranza le contestazioni relative alla validità delle liste, alla eleggibilità dei candidati ed alle operazioni elettorali. Se taluno dei candidati risulta ineleggibile, provvedono ad escluderlo dall'elenco. Ciascun ufficio elettorale provvede a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni elettorali. In caso di parità prevale il voto del presidente. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. L'interessato ha la facoltà di proporre reclamo ai sensi del comma 2.

     2. I reclami relativi alla validità delle liste, alla eleggibilità dei candidati ed alle operazioni elettorali devono pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione o delle Corti di appello entro l'ottavo giorno successivo alla proclamazione dei risultati, e non hanno effetto sospensivo. Sui reclami decide, in camera di consiglio e sentito il procuratore generale, la prima sezione della Corte di cassazione o della Corte di appello competente per gli affari civili con ordinanza motivata non impugnabile adottata entro otto giorni; copia dell'ordinanza è trasmessa al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura.

     3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia pervenuto alcun reclamo, il presidente di ciascuna corte ordina la distruzione delle schede.

 

     Art. 7. Rinnovazione delle elezioni ed elezioni suppletive

     1. La Corte con l'ordinanza che dichiara in tutto o in parte la nullità delle elezioni, ne dispone la rinnovazione, fissando un giorno festivo, compreso tra i trenta ed i quaranta giorni da quello della pubblicazione. Il primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello dà comunicazione della nuova data rispettivamente al procuratore generale o ai capi degli uffici giudiziari interessati del distretto i quali provvederanno alla affissione all'albo di ciascun ufficio del relativo avviso almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle elezioni ed alla trasmissione della relativa notizia ai singoli magistrati anche a mezzo di posta elettronica.

     2. Fino al completamento delle nuove operazioni elettorali, rimane in carica il precedente consiglio direttivo della Corte di cassazione o consiglio giudiziario.

     3. Se i componenti cessati dalla carica durante il quadriennio non possono essere sostituiti con i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente successivo all'ultimo degli eletti, si procede ad elezioni suppletive, che sono indette per un giorno, compreso tra i trenta ed i quaranta giorni successivi alla cessazione dalla carica, con decreto del primo presidente della Corte di cassazione o del presidente della Corte di appello. Il decreto è comunicato rispettivamente al procuratore generale o ai capi degli uffici giudiziari del distretto, che provvedono in conformità del comma 1.

 

     Art. 8. Modelli di schede elettorali [7]

     1. I modelli di scheda per le elezioni del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari sono quelli riprodotti negli allegati A1, A2, A3, A4, A5 e A5-bis del presente decreto.

 

     Art. 9. Clausola di invarianza

     1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

     Art. 10. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegati

     (articolo 8)

 

     Allegato A1 - Modello della scheda per le elezioni dei componenti del consiglio direttivo presso la Corte di cassazione in servizio presso la Corte di cassazione (colore rosso)

     ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

     PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

 

Lista

Componente in servizio presso la Corte di cassazione

 

 

 

 

 

     (articolo 8) Allegato A2 - Modello della scheda per le elezioni dei componenti del consiglio direttivo presso la Corte di cassazione in servizio presso la procura generale (colore grigio)

     ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

     PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

 

Lista

Componente in servizio presso la procura generale

 

 

 

 

 

     (articolo 8) Allegato A3 - Modello della scheda per le elezioni dei componenti aventi funzioni giudicanti dei consigli giudiziari (colore verde)

     ELEZIONE DEI COMPONENTI CON FUNZIONI

     GIUDICANTI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

 

Presso la Corte di appello di

 

Lista

Componente magistratura giudicante

 

 

 

 

 

     (articolo 8) Allegato A4 - Modello della scheda per le elezioni dei componenti aventi funzioni requirenti dei consigli giudiziari (colore giallo)

     ELEZIONE DEI COMPONENTI CON FUNZIONI REQUIRENTI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

 

Presso la Corte di appello di

 

Lista

Componente magistratura requirente

 

 

 

 

 

     (articolo 8) Allegato A5 - Modello della scheda per le elezioni dei componenti giudici onorari di pace dei consigli giudiziari (colore celeste) [8]

     ELEZIONE DEI COMPONENTI GIUDICI ONORARI DI PACE DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

 

Presso la Corte di appello di

 

Lista

Componente Giudice onorario di pace

 

 

 

 

 

     Allegato A5-bis (articolo 8) [9]

     Modello della scheda per le elezioni dei componenti vice procuratori onorari dei consigli giudiziari (colore bianco)

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 maggio 2016, n. 92.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 maggio 2016, n. 92.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 maggio 2016, n. 92.

[4] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 maggio 2016, n. 92.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 maggio 2016, n. 92.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 31 maggio 2016, n. 92.

[7] Articolo così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 maggio 2016, n. 92.

[8] Allegato così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 maggio 2016, n. 92.

[9] Allegtao aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 31 maggio 2016, n. 92.