§ 71.1.1 - D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 264.
Norme per le elezioni dei Consigli giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e della Corte disciplinare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.1 consiglio superiore della magistratura
Data:13/09/1946
Numero:264


Sommario
Art. 1.  Epoca delle elezioni dei Consigli giudiziari.
Art. 2.  Ufficio elettorale.
Art. 2 bis. 
Art. 3.  Votazione.
Art. 4.  Votazione per lettera.
Art. 5.  Modalità della votazione per lettera.
Art. 6.  Votazione nelle sezioni distaccate di Corte di appello.
Art. 7.  Scrutinio.
Art. 8.  Proclamazione dei risultati.
Art. 9.  Contestazioni.
Art. 10.  Reclami.
Art. 11.  Rinnovazione delle elezioni dichiarate nulle.
Art. 12.  Elezioni suppletive.
Art. 13.  Rappresentanti della Cassazione nelle elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare.
Art. 14.  Rappresentanti del Ministero nelle elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare.
Art. 15.  Elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare.
Art. 16.  Magistrati fuori ruolo.
Art. 17.  Disposizione complementare.
Art. 18.  Disposizioni transitorie e di attuazione.
Art. 19.  Disposizioni transitorie e di attuazione.


§ 71.1.1 - D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 264. [1]

Norme per le elezioni dei Consigli giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e della Corte disciplinare.

(G.U. 7 novembre 1946, n. 253).

 

 

     Art. 1. Epoca delle elezioni dei Consigli giudiziari.

     Ogni biennio, nella prima domenica del mese di aprile, i magistrati di carriera addetti agli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto procedono alle elezioni dei componenti del Consiglio giudiziario, previste dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825 [2].

     Qualora il giorno fissato nel precedente comma coincida con la festività della Pasqua, le elezioni avranno luogo nella domenica successiva.

 

          Art. 2. Ufficio elettorale.

     I magistrati che si trovano nella sede della Corte di appello, si riuniscono, alle ore otto del giorno stabilito nel precedente articolo, nell'aula della prima sezione della Corte per la costituzione dell'ufficio elettorale, e per le successive operazioni.

     L'ufficio elettorale è presieduto dal primo presidente o da un presidente di sezione da lui delegato. In caso di impedimento, può essere delegato uno dei consiglieri anziani della Corte.

     Sono chiamati a far parte dell'ufficio come scrutatori il meno anziano dei consiglieri o magistrati di grado parificato e il più anziano dei giudici, sostituti o pretori, presenti nell'aula.

     L'ufficio nomina un vice presidente, avente grado di consigliere di Corte d'appello od equiparato, che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza.

     Il presidente dell'ufficio nomina quale segretario un magistrato avente grado di giudice od equiparato.

 

          Art. 2 bis. [3]

     Nelle sedi di Corte di appello nelle quali i magistrati assegnati in pianta negli uffici del distretto superano il numero di trecento il presidente costituisce più uffici elettorali, presso ciascuno dei quali sono ammessi a votare non più di trecento magistrati.

     Il Presidente della Corte di appello procede alla formazione di appositi elenchi, con l'indicazione nominativa dei magistrati e dell'ufficio elettorale dove ciascuno di essi deve votare.

     Tali elenchi vanno affissi nell'atrio della Corte il giorno della votazione e copie di essi sono consegnate ai presidenti degli uffici elettorali.

     I magistrati aventi diritto al voto, che per qualsiasi ragione non siano stati inclusi in detti elenchi, votano presso l'ufficio primo.

     Nell'ipotesi prevista dal precedente comma primo i presidenti degli uffici elettorali sono nominati dal presidente della Corte di appello tra i presidenti di sezione e, in mancanza, tra i consiglieri della Corte.

     Per la composizione degli uffici elettorali si applicano le disposizioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, comma terzo, quarto e quinto.

 

          Art. 3. Votazione. [4]

     Costituiti l'ufficio o gli uffici elettorali, i presidenti, non oltre le ore 9, danno inizio alla votazione, che è segreta.

     II Presidente dell'ufficio elettorale, o chi ne fa le veci, consegna a ciascun votante una scheda conforme al modello allegato al presente decreto.

     Il votante scrive sulla scheda, già predisposta con l'indicazione delle funzioni di ogni componente effettivo o supplente, cognome, nome e residenza degli otto magistrati, prescelti tra quelli del distretto, indicando separatamente i componenti effettivi e quelli supplenti; indi piega la scheda e la riconsegna al presidente, il quale dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna.

     Sono vietate, sotto sanzione di nullità, indicazioni diverse da quelle previste dal precedente comma.

     E' nulla la scheda nella quale siano dati più di otto voti.

     L'omissione di alcuna delle indicazioni richieste per i candidati, quando non importi incertezza circa la persona, non rende nullo il voto.

     Le schede sono fornite a ciascuna Corte di appello o sezione distaccata a cura del Ministero di grazia e giustizia.

     Ogni Corte di appello o sezione distaccata deve essere sempre provvista di un numero di schede non inferiore al doppio dei magistrati assegnati dalle piante organiche agli uffici del distretto. All'uopo ogni presidente deve tempestivamente chiedere al Ministero le schede necessarie per integrare il numero suddetto.

 

          Art. 4. Votazione per lettera. [5]

 

          Art. 5. Modalità della votazione per lettera. [6]

 

          Art. 6. Votazione nelle sezioni distaccate di Corte di appello.

     Per i magistrati addetti agli uffici giudiziari compresi nella circoscrizione delle sezioni distaccate di Corte di appello, l'ufficio elettorale è costituito presso la sezione medesima.

     La votazione ha luogo secondo le norme del precedente art. 3 ed il presidente della sezione distaccata esercita le funzioni attribuite al presidente della Corte [7].

     Il presidente dell'ufficio elettorale presso la sezione distaccata procede allo spoglio delle schede e al computo dei voti riportati da ciascun candidato e trasmette, subito dopo, copia del verbale della votazione al presidente dell'ufficio elettorale costituito presso la Corte di appello.

 

          Art. 7. Scrutinio. [8]

     Trascorse cinque ore dall'apertura della votazione, e dopo che tutti i presenti nella sala hanno votato, il presidente di ciascun ufficio dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero dei votanti, secondo la lista compilata dal segretario, la quale viene poi chiusa in un piego, su cui appongono la firma lo stesso presidente ed almeno uno degli scrutatori. Le liste sono conservate nell'archivio della Corte.

     Il presidente di ciascun ufficio elettorale procede, quindi, allo spoglio dei voti, estraendo dall'urna le schede una per volta. Letti a voce alta i nomi dei candidati per i quali è espresso il voto, la scheda è consegnata ad uno degli scrutatori, mentre l'altro scrutatore, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti che ciascun candidato va riportando come effettivo o come supplente.

     Terminato lo spoglio, vengono formati separati elenchi per categoria per gli effettivi e per i supplenti, in base ai voti riportati da ciascun candidato.

     Ogni ufficio elettorale risolve, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, le questioni relative alla eleggibilità dei candidati e se taluno di essi risulti ineleggibile, provvede ad escluderlo dall'elenco.

     Nel caso di costituzione di più uffici elettorali i presidenti trasmettono, immediatamente dopo il compimento delle operazioni previste dai precedenti commi, copia del verbale della votazione e degli elenchi al presidente dell'ufficio primo.

 

          Art. 8. Proclamazione dei risultati. [9]

     Qualora la Corte d'appello non comprenda sezioni distaccate, nè presso di essa siano stati costituiti più uffici, l'ufficio elettorale, nella stessa seduta, proclama eletti il magistrato di cassazione, i due magistrati di Corte d'appello e i due magistrati di tribunale, compresi nell'elenco degli effettivi, ed il magistrato di Cassazione, il magistrato di Corte di appello ed il magistrato di tribunale compresi nell'elenco dei supplenti, che hanno rispettivamente riportato il maggior numero di voti.

     A parità di voti è preferito il più anziano nelle rispettive funzioni.

     Di tutte le operazioni elettorali viene redatto verbale, copia del quale è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

     L'originale è conservato nell'archivio della Corte.

     Qualora la Corte di appello comprenda sezioni distaccate, o presso di essa siano stati costituiti più uffici, l'ufficio primo, appena pervenute le copie dei verbali e degli elenchi degli altri uffici elettorali e di quelle della sezione distaccata, procede alla formazione degli elenchi e alla proclamazione degli eletti, in base alla somma dei voti riportati da ogni candidato, per ciascuna qualifica, negli uffici elettorali della Corte di appello e in quello della sezione distaccata.

 

          Art. 9. Contestazioni.

     L'ufficio elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni elettorali, salva per l'interessato la facoltà di proporre reclamo ai sensi dell'articolo successivo.

     Il vice presidente, quando non sostituisce il presidente, ed il segretario hanno soltanto voto consultivo.

     Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.

 

          Art. 10. Reclami.

     I reclami relativi alla eleggibilità ed alle operazioni elettorali devono pervenire alla cancelleria della Corte entro l'ottavo giorno successivo alla proclamazione dei risultati, e non hanno effetto sospensivo.

     Circa i reclami decide, entro il termine improrogabile di otto giorni, la prima sezione della Corte di appello in Camera di consiglio, sentito il procuratore generale, con ordinanza non soggetta a gravame.

     Copia dell'ordinanza è trasmessa al Ministero.

     Decorso il termine di cui al primo comma senza che sia pervenuto alcun reclamo, il primo presidente della Corte d'appello ordina la distruzione delle schede.

 

          Art. 11. Rinnovazione delle elezioni dichiarate nulle.

     Qualora la Corte di appello dichiari la nullità delle elezioni, con la stessa ordinanza ne dispone la rinnovazione, fissando un giorno festivo, che segua di non meno di 20 e di non più di 30 giorni quello di pubblicazione della ordinanza medesima.

     Della nuova data il primo presidente dà comunicazione ai capi degli uffici giudiziari del distretto, con almeno 20 giorni di anticipo, mediante lettera raccomandata, che, appena ricevuta, deve essere sottoscritta, per presa visione, dai magistrati dipendenti.

     Fino alla nuova elezione, rimane in carica il precedente Consiglio giudiziario, il quale però non può partecipare alle elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare.

     Per ciò che non è stabilito nel presente articolo si osservano le norme degli articoli precedenti, in quanto applicabili.

 

          Art. 12. Elezioni suppletive.

     Se i membri cessati dalla carica durante il biennio non possono essere sostituiti nel modo indicato nel terzo comma dell'art. 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825, si procede ad elezioni suppletive [10].

     Queste vengono indette per un giorno festivo, almeno 20 e non più di 30 giorni prima di quello fissato per la votazione, con decreto del primo presidente della Corte, il quale, contemporaneamente, ne dà comunicazione con lettera raccomandata ai capi degli uffici giudiziari del distretto, che provvedono in conformità del secondo comma del precedente articolo.

     Per le nuove elezioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli precedenti.

 

          Art. 13. Rappresentanti della Cassazione nelle elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare.

     Alla elezione dei cinque magistrati della Corte di cassazione, prevista dal primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, si procede secondo le norme del successivo art. 15 in quanto applicabili, e salvo il disposto dei successivi comma.

     L'elezione ha luogo, ogni biennio, nella prima domenica di aprile, o, se questa coincida con la festività della Pasqua, nella domenica successiva.

     Le schede portano la indicazione: "Elezione dei rappresentanti della Corte di cassazione per le elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare per la magistratura".

     I magistrati eletti a norma del presente articolo partecipano anche alle altre eventuali elezioni di componenti del Consiglio superiore e della Corte disciplinare, che hanno luogo nel biennio.

     Qualora la Corte di cassazione dichiari la nullità della elezione, con la stessa ordinanza ne dispone la rinnovazione, fissando un giorno festivo che segua di almeno 10 e di non più di 20 giorni quello di pubblicazione della ordinanza medesima.

     Il primo presidente provvede perchè copia della ordinanza sia, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'elezione, sottoscritta, per presa visione, dai magistrati in servizio nella Corte o nella Procura generale presso la Corte medesima.

     Agli eletti, che debbano essere sostituiti durante il biennio, subentrano, nell'ordine, i tre magistrati che li seguono per numero di voti riportati.

     Se non può provvedersi ai sensi del precedente comma, la elezione suppletiva è indetta con decreto del primo presidente, nel quale è fissato per la nuova elezione un giorno festivo che segua di almeno 10 e di non più di 20 giorni la data del decreto, copia del quale deve essere immediatamente sottoscritta, per presa visione, dai magistrati in servizio nella Corte o nella Procura generale presso la Corte medesima.

 

          Art. 14. Rappresentanti del Ministero nelle elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare.

     La elezione dei cinque magistrati del Ministero di grazia e giustizia, di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, ha luogo ogni biennio, presso il Ministero stesso, nella prima domenica di aprile, o, se questa coincida con la festività della Pasqua, nella domenica successiva.

     I magistrati suddetti devono essere di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello od equiparato.

     Le schede portano la indicazione: "Elezione dei rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia per le elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare della magistratura".

     Le funzioni di presidente dell'ufficio elettorale sono esercitate dal capo del personale, o da altro magistrato del Ministero, di grado non inferiore al quinto, da lui delegato, e quelle di scrutatore dal più anziano e dal meno anziano fra i giudici e magistrati di grado equiparato presenti.

     Si osservano i comma 4° e 7° del precedente articolo.

     I reclami devono pervenire al Ministero entro 8 giorni dalla proclamazione dei risultati, e sono decisi dalla prima sezione della Corte di appello di Roma secondo le norme dell'art. 10.

     Qualora la Corte dichiari la nullità della elezione, il capo del personale, entro 10 giorni dalla comunicazione della ordinanza di cui all'art. 10, indice la nuova elezione, fissando un giorno festivo che segua di non meno di 10 e di non più di 20 giorni la data del suo provvedimento. Questo è sottoscritto, per presa visione, dai magistrati in servizio nel Ministero, almeno otto giorni prima di quello fissato per la votazione.

     Nello stesso modo si provvede per le eventuali elezioni suppletive da indire durante il biennio.

     Per ciò che non è stato stabilito nel presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme del successivo art. 15 e le altre ivi richiamate.

 

          Art. 15. Elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare.

     Le elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare per la magistratura, previste dagli articoli 8 e 24 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, hanno luogo ogni biennio, nell'ultima domenica di giugno.

     Qualora a tale data, per ritardo nelle operazioni previste dagli articoli precedenti, o, per qualsiasi altro motivo, non tutti i componenti dei Consigli giudiziari o i rappresentanti della Corte di cassazione e del Ministero siano stati eletti, alla elezione del Consiglio superiore e della Corte disciplinare procedono i componenti dei Consigli giudiziari, e i rappresentanti della Corte di cassazione e del Ministero, già eletti a tale data.

     Alle ore 8 del giorno indicato nel primo comma, i rappresentanti della Corte di cassazione e del Ministero di grazia e giustizia, eletti ai sensi degli articoli 13 e 14, ed i componenti dei Consigli giudiziari, si riuniscono in assemblea, nell'aula della prima sezione della Corte suprema di cassazione, e costituiscono l'ufficio elettorale, che è presieduto dal primo presidente della Corte suddetta, o da un presidente di sezione da lui delegato, ed è composto dal più anziano e dal meno anziano dei magistrati presenti, di grado non inferiore al 5°, i quali funzionano da scrutatori.

     L'ufficio nomina un vice presidente, che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato nominato dal presidente fra i presenti.

     Le schede portano rispettivamente la indicazione: "Elezione del Consiglio superiore della magistratura", e "Elezione della Corte disciplinare della magistratura".

     Gli elettori impediti di intervenire alla adunanza votano per lettera. All'uopo ogni Corte di appello dev'essere sempre provvista di non meno di 15 schede e buste.

     I reclami devono pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati, e sono decisi, entro il termine improrogabile di otto giorni, con ordinanza pronunziata in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dalle sezioni unite della Corte medesima, formate dalla riunione della 1a Sezione civile e della 1a Sezione penale.

     Nella ordinanza è fissato per la nuova elezione un giorno festivo che segua di almeno 40 e di non più di 50 giorni, la data della ordinanza medesima, e l'avviso è dato mediante inserzione per estratto dell'ordinanza nel bollettino del Ministero, da pubblicarsi almeno 30 giorni prima di quello stabilito per la elezione.

     In caso di elezioni suppletive durante il biennio, esse sono indette con decreto del primo presidente della Corte suprema di cassazione, per un giorno festivo che segua di almeno 40 e di non più di 50 giorni quello del decreto. L'avviso è dato mediante inserzione di estratto del decreto nel bollettino ufficiale del Ministero, da pubblicarsi almeno 30 giorni prima di quello stabilito per la elezione.

     Per tutto ciò che non è stabilito dal presente articolo si osservano le disposizioni relative ai Consigli giudiziari, in quanto applicabili.

 

          Art. 16. Magistrati fuori ruolo.

     Ai fini della partecipazione alle elezioni, i magistrati fuori ruolo per incarichi speciali si considerano appartenenti all'ufficio presso cui esercitano le funzioni del proprio grado ai sensi dell'art. 210, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario o, in mancanza, all'ufficio di cui facevano parte prima di essere collocati fuori ruolo.

     I magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti all'ufficio cui erano assegnati prima della aspettativa.

 

          Art. 17. Disposizione complementare. [11]

     L'art. 1, comma terzo, della legge 12 ottobre 1966, n. 825, si applica anche quando occorra sostituire i membri dei Consigli giudiziari che siano trasferiti fuori del distretto.

 

          Art. 18. Disposizioni transitorie e di attuazione.

     Le prime elezioni dei Consigli giudiziari e dei rappresentanti della Corte di cassazione e del Ministero avranno luogo il 17 novembre 1946; quelle del Consiglio superiore e della Corte disciplinare avranno luogo l'8 dicembre dello stesso anno.

     Le successive elezioni avranno luogo nell'anno 1948, nei giorni indicati negli articoli 1, 13, 14 e 15.

     Fino alla prima elezione dei Consigli giudiziari, del Consiglio superiore e della Corte disciplinare, rimangono applicabili, per quanto riguarda la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni di detti organi, le norme vigenti anteriormente alla emanazione del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

     Hanno tuttavia immediata applicazione gli articoli 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 39 e 40 del suddetto decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

     I decreti previsti dall'art. 251 dell'ordinamento giudiziario approvato con decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relativi a procedimenti nei quali la Corte disciplinare provvede secondo le norme dell'ordinamento stesso, possono essere emanati anche dopo l'entrata in vigore degli articoli del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non menzionati nel precedente comma.

     La perdita del diritto alla promozione, applicata prima dell'entrata in vigore dell'art. 19 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, si intende commutata nella perdita dell'anzianità per anni due, ed il conseguente spostamento nel ruolo è determinato dalla Corte disciplinare per la magistratura, fermi gli effetti della perdita del diritto alla promozione già verificatasi.

 

          Art. 19. Disposizioni transitorie e di attuazione.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha efficacia dal 7 luglio 1946.

 

 

ALLEGATO A

Modello della scheda per le elezioni dei Consigli giudiziari [12]

 

 

Lembo da incollare

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ELEZIONE DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

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|

 

presso la Corte di appello di ....................................

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COMPONENTI EFFETTIVI

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1)

Magistrato di Corte di cassazione (o di Corte di appello nei distretti nei quali non è possibile eleggere magistrati di cassazione)

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|

Margine  |

2)

Magistrato di Corte di appello

|   Margine

da       |

3)

Magistrato di Corte di appello

|      da

piegare   |

4)

Magistrato di Tribunale

|    piegare

|

5)

Magistrato di Tribunale

|

|

|

 

 

COMPONENTI SUPPLENTI

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1)

Magistrato di Corte di cassazione (o di Corte di appello nei distretti nei quali non è possibile eleggere magistrati di cassazione)

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2)

Magistrato di Corte di appello

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|

3)

Magistrato di Tribunale

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[1] Ratificato dalla legge 10 febbraio 1953, n. 73. Abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 4 aprile 1967, n. 214.

[3] Articolo inserito dall'art. 2 del D.P.R. 4 aprile 1967, n. 214.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 4 aprile 1967, n. 214.

[5] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 12 ottobre 1966, n. 825.

[6] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 12 ottobre 1966, n. 825.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 4 aprile 1967, n. 214.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 4 aprile 1967, n. 214.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 4 aprile 1967, n. 214.

[10] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 4 aprile 1967, n. 214.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 4 aprile 1967, n. 214.

[12] Allegato così sostituito dall'art. 9 del D.P.R. 4 aprile 1967, n. 214.